Codice Civile
Libro Quinto
- Del lavoro
Titolo II
- Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082 - 2221)
Capo I
- Dell'impresa in generale
Sezione III
- Del rapporto di lavoro
§ 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2109 Periodo di
riposo
Il prestatore di lavoro
ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con
la domenica.
Ha anche diritto dopo
un anno d'ininterrotto servizio (illegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963,
n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo,
nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo
equità (att. 98).
L'imprenditore deve
preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie.
Non può essere
computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118