482 Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell`esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (c.p.490, 491).

 

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (c.p.495).

 

484 Falsità in registri e in notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all`ispezione dell`Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all`Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000.

 

485 Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493 bis).

Giurisprudenza

Falso in titoli di credito

In tema di falsità in titolo di credito, agli effetti dell'art. 493-bis cod. pen. (casi di perseguibilità a querela), per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie, è stata ritenuta validamente proposta la querela dall'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).

Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 7868 del 30-06-1987.

Scrittura privata

Poiché il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. richiede, oltre la formazione della scrittura privata, l'uso di questa, assume la veste di persona offesa in tale reato, e quindi la titolarità del diritto di querela, pure il soggetto che risenta un danno in conseguenza di tale uso.

Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996.

Riempimento di cambiale in bianco

Sussiste il delitto di falsita' materiale di cui agli art. 488 e 491 c.p. nell'ipotesi di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia, effettuato prima che la inadempienza si sia verificata ovvero dopo che la obbligazione sia stata estinta.

Cassazione penale, sez. I, 13 novembre 1980.

 

486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per un titolo che importi l`obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.491, 493 bis).

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Giurisprudenza

Foglio firmato in bianco

Per la perseguibilità del reato di falsità di foglio firmato in bianco ( artt. 486 e 493-bis cod. pen., introdotto dall'art. 89 della legge 24 novembre 1981 n. 689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità.

Sez. V, sent. n. 3671 del 27-03-1992.

487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l`obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480 (c.p.491, 493).

 

488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private (c.p.491, 492, 493 bis).

 

489 Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).

 

490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491, 493 bis).

Si applica la disposizione del capoverso dell`articolo precedente.

 

491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (c.p.602 c.c.) ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell`art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell`art. 476 e nell`art. 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità, soggiace ana pena stabilita nell`art. 489 per l`uso di atto pubblico falso (c.p.492).

 

491 bis Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

 

492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.