482 Falsità materiale commessa dal
privato
Se
alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato,
ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell`esercizio delle sue
funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo (c.p.490, 491).
483 Falsità ideologica commessa
dal privato in atto pubblico
Chiunque
attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.),
fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a due anni.
Se
si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non
può essere inferiore a tre mesi (c.p.495).
484 Falsità in registri e in
notificazioni
Chiunque,
essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all`ispezione
dell`Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all`Autorità stessa
circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o
lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire 600.000.
485 Falsità in scrittura privata
Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura
privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si
considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura
vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493 bis).
Giurisprudenza
Falso
in titoli di credito
In
tema di falsità in titolo di credito, agli effetti dell'art. 493-bis cod. pen.
(casi di perseguibilità a querela), per persona offesa deve intendersi il
soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto
falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato
avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso
o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non
patrimoniale. (Nella specie, è stata ritenuta validamente proposta la querela
dall'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato
dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso
originariamente figurante).
Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 7868 del
30-06-1987.
Scrittura
privata
Poiché
il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. richiede, oltre la formazione della
scrittura privata, l'uso di questa, assume la veste di persona offesa in tale
reato, e quindi la titolarità del diritto di querela, pure il soggetto che
risenta un danno in conseguenza di tale uso.
Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996.
Riempimento
di cambiale in bianco
Sussiste
il delitto di falsita' materiale di cui agli art. 488 e 491 c.p. nell'ipotesi
di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia,
effettuato prima che la inadempienza si sia verificata ovvero dopo che la
obbligazione sia stata estinta.
Cassazione
penale, sez. I, 13 novembre 1980.
486 Falsità in foglio firmato in
bianco. Atto privato
Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il
possesso per un titolo che importi l`obbligo o la facoltà di riempirlo, vi
scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso
da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso
o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni
(c.p.491, 493 bis).
Si
considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato
bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
Giurisprudenza
Foglio
firmato in bianco
Per
la perseguibilità del reato di falsità di foglio firmato in bianco ( artt. 486
e 493-bis cod. pen., introdotto dall'art. 89 della legge 24 novembre 1981 n.
689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in
bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno
o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano
non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità.
Sez. V, sent. n. 3671 del 27-03-1992.
487 Falsità in foglio firmato in
bianco. Atto pubblico
Il
pubblico ufficiale (c.p.357), che, abusando di un foglio firmato in bianco
(c.p.488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un
titolo che importa l`obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa
scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o
autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480
(c.p.491, 493).
488 Altre falsità in foglio
firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
Ai
casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai
due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali
in atti pubblici o in scritture private (c.p.491, 492, 493 bis).
489 Uso di atto falso
Chiunque,
senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene
stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora
si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha
agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).
490 Soppressione, distruzione e
occultamento di atti veri
Chiunque,
in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una
scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt.
476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491, 493
bis).
Si
applica la disposizione del capoverso dell`articolo precedente.
491 Documenti equiparati agli atti
pubblici agli effetti della pena
Se
alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento
olografo (c.p.602 c.c.) ovvero una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la
falsità in scrittura privata nell`art. 485, si applicano le pene
rispettivamente stabilite nella prima parte dell`art. 476 e nell`art. 482.
Nel
caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa
uso senza essere concorso nella falsità, soggiace ana pena stabilita nell`art.
489 per l`uso di atto pubblico falso (c.p.492).
491 bis Documenti informatici
Se
alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento
informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal
fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati ad elaborarli.
492 Copie autentiche che tengono
luogo degli originali mancanti
Agli
effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e
di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di
essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.