dal Codice penale
art. 316
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in
questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione
collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a
decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo
1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.)
art. 316-bis
- Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo
alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
(Articolo aggiunto
dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così modificato dall'art. 1,
L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica
amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se
commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo,
consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai
sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua
entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.)