Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto interministeriale del 28 maggio 1975
contabili
per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed
artistica statali e per i distretti scolastici
IL
MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
di
concerto con
IL
MINISTRO PER IL TESORO
Vista
la legge 30 luglio 1973, n. 477,
recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, recante norme per
l'istituzione, il riordinamento di organi collegiali della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, recante norme sullo stato giuridico del
personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420, recante norme sullo
stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne,
secondarie ed artistiche;
Vista
la legge 15
giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
Visto
il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista
la legge 9
aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento
amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del
rispettivo personale non insegnante;
Visto
il regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata
l'opportunità di emanare, in attuazione dell'articolo
25 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istruzioni per la
formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi
adempimenti contabili nonché del servizio di cassa;
DECRETA
CAPO I
ATTRIBUZIONI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Art. 1
Consiglio di circolo o d'istituto
Il
consiglio di circolo o d'istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali
variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico,
nelle materie e con le modalità indicate nell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
Il
consiglio di circolo o d'istituto delibera inoltre:
a)
la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
b) l'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita
degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente
conservare;
c)
il limite di somma che il direttore didattico o il preside è autorizzato a
spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti
rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese
le dotazioni librarie e i periodici;
d)
la misura del fondo di anticipazione al segretario del circolo o dell'istituto
per le spese minute;
e)
la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare
il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
f)
l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
g)
gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed
obbligazioni.
Devono
essere fatte salve le attribuzioni del collegio dei docenti di cui all'art. 4
del citato decreto presidenziale.
Le
delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono immediatamente esecutive,
eccetto i casi previsti nell'art. 53 delle presenti istruzioni.
Art. 2
Presidente del consiglio di circolo o d'istituto
Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno, tra
i rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente. Può essere eletto
anche un vice presidente.
In
caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice
presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.
Il
presidente:
a)
convoca e presiede il consiglio;
b)
affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio
stesso;
c)
autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal
segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
Art. 3
Giunta esecutiva
Il
consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva
formata secondo le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416. Della giunta fanno
parte il direttore didattico o il preside, che la presiede, ed il capo dei
servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta
stessa, la quale:
a)
predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto
consuntivo;
b)
prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso;
c)
designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al
preside e al segretario del circolo o dell'istituto, firma gli ordini d'incasso
(reversali) e di pagamento (mandati).
Art. 4
Direttore didattico – Preside
Al direttore didattico o al preside spetta in materia
amministrativo-contabile:
a)
la rappresentanza del circolo o dell'istituto; la rappresentanza legale negli
istituti dotati di personalità giuridica;
b)
di presiedere la giunta esecutiva;
c)
di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese, nelle rispettive sfere di
competenza, dal consiglio di circolo o d'istituto e dalla giunta esecutiva;
d)
di impegnare ed ordinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese
deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto;
e)
di firmare, unitamente ad un membro della giunta esecutiva ed al segretario del
circolo didattico o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali) e di
pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di
spesa;
f)
prendere in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso e di proprietà
del circolo o dell'istituto;
g)
effettuare le spese previste alla lettera c) del 2° comma dell'art. 1.
In
caso di assenza o d'impedimento del direttore didattico o del preside le
suddette attribuzioni sono esercitate dal docente di cui all'ultimo comma dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417.
Art. 5
Segretario
Il
segretario del circolo o dell'istituto:
-
fa parte della giunta esecutiva e svolge in essa anche le funzioni di
segretario;
- cura, secondo i criteri stabiliti dal
consiglio di circolo o d'istituto e le direttive del direttore didattico o del
preside, i servizi amministrativi;
-
è preposto ai servizi contabili di ragioneria e di economato;
-
firma, con il direttore didattico o il preside ed un membro della giunta
esecutiva, gli ordini d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati);
-
provvede alle liquidazioni e ai pagamenti.
Il
segretario cura che siano tenuti in ordine:
a)
i libri degli inventari di cui al Capo II;
b)
i registri di cui all'art. 48, quelli particolari dell'azienda agraria o
speciale, delle officine e dei laboratori, nonché del convitto;
c)
il registro del personale di ruolo e non di ruolo;
d)
il libro delle assenze del personale;
e)
il registro relativo al fondo di anticipazione per le spese minute;
f)
il registro degli emolumenti al personale negli istituti dotati di personalità
giuridica;
g)
il registro dei revisori dei conti negli stessi istituti;
h)
tutti i registri che la gestione amministrativa della scuola potrà richiedere:
Nei
casi di assenza o impedimento il segretario è sostituito dall'impiegato della
carriera esecutiva di qualifica più elevata e, in caso di pari qualifica, da
quello più anziano per servizio di ruolo.
Art. 6
Consiglio scolastico distrettuale
Il
consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio
preventivo, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego
dei mezzi finanziari per le esigenze di funzionamento e dei programmi di
attività previsti nell'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Il
consiglio scolastico distrettuale ha inoltre le attribuzioni di cui alle
lettere a), b), d), e), f) e g) del 2° comma del precedente art. 1.
L'anticipazione
del fondo per le spese minute è fatta al segretario del consiglio o ad uno
degli impiegati di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Il
consiglio designa altresì nel suo seno la persona che, unitamente al
presidente, firma gli ordini d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati).
I
compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del
personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
Art. 7
Presidente
del consiglio scolastico distrettuale
Il
consiglio scolastico distrettuale elegge nel proprio ambito un presidente.
In
caso d'impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più
anziano.
Il
presidente:
a)
ha la rappresentanza del distretto;
b)
convoca e presiede il consiglio;
c)
attribuisce le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei membri del
consiglio stesso;
d)
autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal
segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;
e)
firma, unitamente ad altro membro designato dal consiglio, gli ordini d'incasso
(reversali) e di pagamento (mandati);
f)
mantiene i rapporti con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il
territorio del distretto, nonché con gli organi dell'Amministrazione scolastica
periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel
territorio distrettuale;
g)
presiede la giunta esecutiva di cui all'articolo successivo.
Art. 8
Giunta esecutiva del consiglio scolastico distrettuale
Il
consiglio scolastico distrettuale può eleggere, nel proprio ambito, una giunta
esecutiva.
Essa:
-
prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale;
-
fissa l'ordine del giorno;
-
cura l'esecuzione delle delibere del consiglio;
-
predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto
consuntivo.
Art. 9
Commissario straordinario
Nei
casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove
istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi
di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli
Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per
l'amministrazione straordinaria.
Spettano a quest'ultimo le attribuzioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario
firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del
circolo o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali), di pagamento
(mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa.
CAPO II
PATRIMONIO
ED INVENTARIO
Art. 10
Beni
I
beni si distinguono in:
a)
immobili;
b)
mobili fruttiferi (titoli e valori pubblici e privati);
c)
mobili infruttiferi.
I
beni appartengono al patrimonio dello Stato e degli enti locali e sono concessi
in uso ai circoli didattici, agli istituti scolastici ed ai distretti
scolastici.
Per
i beni appartenenti allo Stato si osservano le norme previste dalla legge e dal
regolamento d'amministrazione e contabilità generale dello Stato, le istruzioni
sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, nonché le disposizioni in
merito emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Per
i beni appartenenti agli enti locali si osservano le disposizioni impartite
dagli enti medesimi.
Le
istituzioni dotate di personalità giuridica hanno un proprio patrimonio
costituito dai beni di proprietà, per i quali si osservano le norme di cui ai
successivi articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
Art. 11
Inventario
I
beni mobili si iscrivono nell'inventario in ordine cronologico con numerazione
progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che
valgano a stabilirne la provenienza, la consistenza, lo stato di conservazione,
il valore e la rendita.
Ogni
oggetto va contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in
inventario.
Sono
descritti in appositi distinti registri sia i libri ed il materiale
bibliografico che i beni immobili.
Art. 12
Valore dei beni inventariati
Ad
ogni oggetto inscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde al
prezzo di fattura, per gli oggetti acquisitati, al prezzo di costo, per quelli
prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
I
titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori
pubblici e privati si iscrivono al loro valore nominale con l'indicazione della
rendita e della relativa scadenza.
Art. 13
Beni esclusi dall'inventario
Non
si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti
quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi
rapidamente.
Non
si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi d'uso, gli
annuari, i Ruoli d'anzianità, i Bollettini Ufficiali, le Riviste ed altre
pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere che, a giudizio del preside, siano
ritenute di valore effimero.
Art. 14
Variazioni e fatture
Qualsiasi
variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dal
consiglio d'istituto è annotata nell'inventario in ordine cronologico.
Sulle
fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è indicato
il numero d'ordine sotto il quale i materiali stessi sono stati registrati. Ad
esse è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto da apposita
commissione tecnica formata da personale dell'istituto.
Art. 15
Eliminazione dei beni dall'inventario
Il
materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore e reso inservibile
all'uso è eliminato dall'inventario.
Alle
delibere adottate ai sensi degli articoli 1 e 6 va allegata copia della
denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora
trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla
commissione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nel caso di
materiale reso inservibile all'uso, il quale è ceduto, ove possibile, a prezzo
di stima.
Art. 16
Custodia dei beni
La
custodia dei titoli e dei valori è affidata all'azienda o all'istituto di
credito che disimpegna il servizio di cassa per il circolo o per l'istituto e
per il distretto.
I
beni immobili ed i beni mobili infruttiferi, invece, sono assunti in consegna,
con debito di vigilanza, dal direttore didattico, dal preside, o dal presidente
del distretto. La consegna si effettuata per il mezzo degli inventari.
Quando
il direttore didattico, il preside o il presidente del distretto cessa dal suo
ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei
beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa ed
il consegnatario subentrante, con l'intervento rispettivamente del presidente
del Consiglio di circolo o d'istituto o di un funzionario del Provveditorato
agli Studi.
Per
le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica è inoltre
necessario l'intervento di persona appositamente designata dal direttore della
competente Ragioneria provinciale dello Stato.
Art. 17
Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine
La
custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine è affidata, dal direttore didattico o dal preside,
ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio
esemplare, sottoscritti dal direttore didattico o dal preside e dal docente
interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli.
L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.
Qualora
più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto e delle stesse collezioni o
dei vari laboratori, la direzione di esse spetta, salvo che il direttore
didattico o il preside non ritenga di dover disporre altrimenti, al docente più
anziano.
Il
docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha l'obbligo di fare la
riconsegna al direttore didattico o al preside del materiale didattico, tecnico
e scientifico avuto in custodia.
In
caso di decesso del docente, il direttore didattico o il preside fa la
ricognizione del materiale alla presenza di un rappresentante degli eredi.
CAPO III
BILANCIO
PREVENTIVO
Art. 18
Mezzi finanziari
I
mezzi finanziari di cui i circoli didattici, gli istituti scolastici
d'istruzione secondaria ed artistica ed i distretti scolastici dispongono sono
costituiti:
a)
dal contributo dello Stato;
b)
dal contributo di enti o di privati;
c)
dalle rendite derivanti dal patrimonio;
d)
dalle rendite derivanti da lasciti e donazioni;
e)
dalle tasse e contributi scolastici;
f)
dalle rette per i convitti;
g)
dagli utili derivanti dalla gestione di aziende speciali o agrarie;
h)
da qualsiasi altra oblazione o provento.
I
mezzi finanziari di cui alle lettere c), e), f) e g) competono agli istituti
dotati di personalità giuridica.
Art. 19
Esercizio finanziario
L'esercizio
finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare, anche per quanto
concerne gli incassi ed i pagamenti.
Art. 20
Bilancio di previsione
Il
bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede
di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio
finanziario a cui si riferisce il bilancio stesso.
E'
vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Art. 21
Adempimenti
Entro
il 31 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli articoli 3 ed 8
predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo
presenta, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, ai
rispettivi consigli.
Entro
il 15 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione, che
deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a copia della
deliberazione del consiglio stesso, al Provveditore agli Studi per
l'approvazione non oltre il 30 novembre.
Per
gli istituti dotati di personalità giuridica il bilancio deliberato dal
consiglio è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti.
Art. 22
Situazione finanziaria
Al
bilancio preventivo deve essere unito un prospetto da cui risulti la situazione
finanziaria presunta al 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, fermo
restando l'obbligo, da parte del direttore didattico, del preside o del
presidente del distretto d'inviare al Provveditore entro il 15 gennaio la
situazione finanziaria che effettivamente si è determinata al 31 dicembre
precedente.
Art. 23
Esercizio provvisorio
Qualora
il bilancio non sia approvato dal Provveditore prima dell'inizio dell'anno
finanziario, il circolo didattico, l'istituto o il distretto sono autorizzati
ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese
degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
Tali
limiti, per gli istituti dotati di personalità giuridica, non si applicano per
il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi.
Art. 24
Struttura di bilancio
Le
entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti
titoli:
a)
entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b)
entrate e spese in c/capitale (o d'investimento);
c)
entrate e spese per partite di giro.
Le
entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo
integrale.
Art. 25
Entrate
e spese correnti
Le
entrate correnti comprendono:
a)
le rendite patrimoniali;
b)
i finanziamenti dello Stato;
c)
i contributi di altri enti o privati;
d)
le altre entrate;
e)
le entrate dell'azienda speciale o agraria;
f)
le entrate del convitto.
Le
spese correnti comprendono:
A)
gli oneri e spese patrimoniali;
B)
gli stipendi ed assegni al personale e relativi oneri riflessi;
C)
le spese di funzionamento amministrativo e didattico;
D)
le spese dell'azienda speciale o agraria;
E)
le spese del convitto.
Le
lettere a), e) ed f) delle entrate e le lettere A), B), D) ed E) delle spese si
riferiscono al bilancio degli istituti dotati di personalità giuridica.
Art. 26
Entrate e spese in conto capitale
Le
entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i
privati assegnano per spese d'investimento.
Le
spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle
attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di
biblioteche e i sussidi audiovisivi.
Art. 27
Partite di giro
Le
partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto
di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un
credito per il circolo didattico, l'istituto e il distretto.
Art. 28
Azienda agraria o speciale
Nel
bilancio degli istituti dotati di personalità giuridica aventi un'azienda
agraria o speciale sono iscritte in apposito capitolo delle entrate correnti le
somme complessive che le stesse aziende prevedono di riscuotere per il loro
funzionamento.
Fra
le spese correnti sarà previsto il corrispondente capitolo relativo alla
gestione dell'azienda agraria o speciale. Le entrate e le spese debbono
risultare in pareggio.
Le
entrate e le spese si riferiscono all'anno solare e dovranno formare oggetto di
separata gestione da quella degli istituti, con la conseguente effettuazione di
distinte registrazioni contabili.
A
giustificazione delle poste iscritte in bilancio l'istituto compila e allega al
bilancio preventivo un prospetto dimostrativo con l'indicazione analitica delle
voci che compongono le varie entrate e spese, nonché una relazione sul
programma che si intende svolgere nel corso dell'esercizio.
Art. 29
Convitto annesso
Nel
bilancio degli istituti aventi personalità giuridica, con convitto annesso,
sono iscritte in apposito capitolo delle entrate correnti le somme che si
prevedono di riscuotere (retta alunni, rimborso vitto, contributo dello Stato o
di Enti, ecc.) per il funzionamento del convitto stesso.
Fra
le spese correnti sarà previsto il corrispondente capitolo relativo alla
gestione del convitto. Le entrate e le spese debbono risultare in pareggio.
Le
entrate e le spese si riferiscono all'anno solare e dovranno formare oggetto di
separata gestione da quella degli istituti, con la conseguente effettuazione di
distinte registrazioni contabili.
Al
bilancio di previsione deve essere allegata una dimostrazione analitica delle
varie entrate e spese relative al funzionamento del convitto.
Art. 30
Fondo di riserva
Nel
bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva
per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il
corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di
pagamento, ma esso deve servire ad integrare mediante storni gli stanziamenti
degli altri capitoli di bilancio.
Art. 31
Variazioni di bilancio
Alle
variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento del fondo di
riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai
capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove
e maggiori entrate accertate.
Agli
istituti aventi personalità giuridica non è consentito lo storno di eventuali
economie verificatesi nei capitoli di spesa per il personale.
Le
delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto
dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo, ma non oltre il 31
ottobre, e vanno trasmesse al Provveditore agli Studi entro 15 giorni dalla
data delle delibere stesse.
Le
delibere relative a variazioni dei capitoli riguardanti spese fisse e
obbligatorie non sono soggette all'approvazione del Provveditore agli Studi.
Art. 32
Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio
Nessuna
spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve
oltrepassare il limite del relativo stanziamento.
Per
gli istituti dotati di personalità giuridica le modifiche del trattamento
retributivo dei singoli dipendenti non sono esecutive con l'approvazione del
bilancio preventivo, ma soltanto dopo che esse abbiano formato oggetto di
particolari provvedimenti degli organi competenti.
I
componenti del consiglio di circolo, d'istituto e del consiglio scolastico
distrettuale, nonché delle rispettive giunte esecutive rispondono personalmente
per le spese eccedenti gli stanziamenti.
Art. 33
Residui
Le
entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente
impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e
passivi.
La
gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.
Non
è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano
state comprese nella competenza dei relativi esercizio finanziari.
Le
nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai relativi
capitoli della competenza.
Art. 34
Acquisti
Gli
acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio di
circolo o d'istituto ovvero del consiglio scolastico distrettuale dalla quale
debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con
la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso IVA) e
i capitoli d'imputazione della spesa.
Alla
deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:
a)
il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;
b)
la relazione del direttore didattico o del preside ovvero del presidente del
consiglio scolastico distrettuale con l'indicazione dei motivi degli acquisti e
delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni e delle
attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature
richiedenti la disponibilità di appositi locali e di docenti particolarmente
qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.
E'
escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le
forniture di merci a prezzo convenzionale con il Provveditorato generale dello
Stato o di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il
direttore didattico o il preside effettua per i fini di cui alla lettera c) del
secondo comma dell'art. 1.
CAPO IV
SERVIZIO
DI CASSA
Art. 35
Azienda o istituto cassiere
Il
servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o istituto di
credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita
convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti del circolo,
dell'istituto o del distretto delle condizioni più favorevoli.
Non
sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.
Art. 36
Ordini d'incasso
Tutte
le entrate sono versate direttamente all'azienda o all'istituto di credito
mediante ordini d'incasso (reversali) numerati progressivamente.
L'istituto
cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito
bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dal circolo didattico o
dall'istituto ovvero dal distretto scolastico.
Art. 37
Versamenti degli alunni
La
riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di
qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei
conti correnti postali.
Le
somme versate sul conto corrente postale, sul quale non possono essere ordinati
pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente
presso l'azienda o istituto cassiere.
Art. 38
Ordini di pagamento
Tutti
i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati
progressivamente.
Art. 39
Indicazioni sulle reversali e sui mandati
Le
reversali ed i mandati debbono indicare:
a)
l'esercizio al quale si riferiscono;
b)
il numero d'ordine progressivo;
c)
il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono
alla competenza od ai residui;
d)
il nome e cognome del debitore o del creditore;
e)
la causale dell'incasso o del pagamento;
f)
la somma da incassare o da pagare;
g)
la data di emissione;
h)
gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Art. 40
Emissione delle reversali e dei mandati
Le
reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.
L'emissione
delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente
cronologico.
Nelle
reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le
correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati,
annotando su di essi il motivo dell'annullamento.
Le
firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato
debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto
cassiere.
Le
reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con
distinte numerate progressivamente.
Art. 41
Mandati estinti ed estratto conto
L'istituto
cassiere rimetterà mensilmente al circolo didattico o all'istituto scolastico
ovvero al distretto scolastico, i mandati estinti e almeno trimestralmente un
estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del
servizio di cassa.
Art. 42
Reversali e mandati inestinti
Le
reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio
sono restituiti all'istituzione che li ha emessi.
Essa
li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui
dell'esercizio finanziario successivo.
Art. 43
Vincoli per le reversali ed i mandati
Con
lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti,
rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio
oppure la competenza ed i residui.
Art. 44
Pagamenti del personale
Negli
istituti dotati di personalità giuridica al pagamento degli emolumenti da
corrispondere a qualsiasi titoli al personale si provvede con mandati corredati
di note nominative nelle quali, a fianco del cognome e della qualifica di
ciascun percipiente, debbono essere specificate le somme dovute, le ritenute
che le gravano e la somma netta da pagare. Tali note nominative dovranno essere
firmate per quietanza dagli aventi diritto.
Nei
casi di contabilità meccanizzata è consentita una diversa procedura di
trasmissione all'istituto o azienda cassiera degli elementi indicati nel comma
precedente.
I
mandati di pagamento debbono essere emessi per l'importo lordo.
Contemporaneamente vanno emesse reversali per l'incasso delle ritenute da
imputarsi alle entrate per partite di giro.
I
mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente all'istituto
cassiere, il quale addebiterà all'istituto l'importo lordo delle retribuzioni,
l'accrediterà dell'ammontare delle ritenute e pagherà al personale la
differenza, cioè l'importo degli emolumenti netti.
Art. 45
Versamento delle ritenute
Il
versamento delle ritenute va effettuato tassativamente alle scadenze stabilite
mediante l'emissione di mandati da imputarsi ai corrispondenti capitoli
inscritti in bilancio tra le spese per partite di giro.
Art. 46
Spese minute
Alle
minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in
anticipazione al segretario dal consiglio di circolo o d'istituto, o dal
consiglio di distretto.
L'anticipazione
del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo
inscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.
Quando
la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il segretario presenterà alla
giunta esecutiva le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate
con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui
rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le
spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il
segretario dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare
dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo
inscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Con
le medesime procedure specificate nei commi precedenti, per il distretto
scolastico alle minute spese provvede l'incaricato di cui al secondo comma del
precedente art. 6.
Art. 47
Responsabilità
Gli
originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi,
saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di
segreteria delle singole istituzioni.
La
responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido
alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti
l'amministrazione.
CAPO V
REGISTRI
CONTABILI
Art. 48
Registri contabili
I
registri contabili obbligatori sono:
a)
il giornale di cassa;
b)
il registro partitario delle entrate;
c)
il registro partitario delle spese.
Nel
giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente
per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi.
Nei
registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti
sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento
o d'impegno e quelle d'incasso o di pagamento.
Art. 49
Correzione dei registri contabili
Nei
registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni
debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono
rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del
segretario.
Art. 50
Movimenti di magazzino
Tutti
i movimenti di magazzino debbono essere regolarmente rilevati con appositi sistemi
contabili che trovano il loro riscontro nei movimenti dei singoli reparti di
officina o laboratorio e nella contabilità delle istituzioni.
CAPO VI
CONTO
CONSUNTIVO
Art. 51
Conto consuntivo
Il
conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del patrimonio.
Ad
esso sono allegati:
a)
l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quello degli esercizi
precedenti, con l'indicazione del capitolo d'imputazione, del nome del debitore
o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b)
il riepilogo del conto di cassa che dimostri: il fondo esistente all'inizio
dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in c/competenza quanto
in c/residui; il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio.
Gli
istituti dotati di personalità giuridica allegheranno altresì:
a)
il rendiconto dell'eventuale azienda speciale o agricola;
b)
il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
Art. 52
Adempimenti
Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva
di cui agli artt. 3 e 8 predispone il conto consuntivo dell'esercizio
precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, ai
rispettivi consigli.
Entro
il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve
essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a copia della
deliberazione del consiglio stesso, al Provveditorato agli Studi per
l'approvazione non oltre il 31 marzo.
Per gli istituti dotati di personalità giuridica il conto
consuntivo è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti.
CAPO VII
VIGILANZA
DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI
Art. 53
Provveditore agli Studi
Per
tutti i circoli didattici, gli istituti scolastici ed i distretti scolastici il
Provveditore agli Studi:
-
approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
-
autorizza l'affidamento del servizio di cassa di cui all'articolo 35;
-
autorizza il componente della commissione, di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
ad effettuare verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici ed
i distretti scolastici;
-
promuove il procedimento amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione
governativa per l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle
donazioni e gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni nelle materie
di cui alle lettere a), b), e g) del secondo comma dell'art. 1.
Le
delibere sulle materie di cui alla predette lettere a), b) e g) se adottate dai
consigli di istituti dotati di personalità giuridica, sono soggette alla sola
approvazione del Provveditore agli Studi.