Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento
della Funzione Pubblica
UFFICIO
PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO MOBILITÀ
CIRCOLARE N. 4/2008
Roma, lì 18 aprile 2008
A tutte le pubbliche
amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma
2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità.
Premessa.
La legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce alcune novità in
tema di assegnazioni temporanee e di mobilità del personale.
Il quadro normativo generale rimane caratterizzato da un
particolare favor riservato all’istituto della mobilità quale strumento per
conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane
nell’ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, con
significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché
sull’effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente
garantito.
Anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dalle
amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla
disciplina generale della mobilità, oltre che alla normativa contenuta nella
legge finanziaria vigente.
1. L’assegnazione temporanea: le novità introdotte
dall’articolo 3, comma 79.
L’articolo 3, comma
79, della legge n. 244 del 2007, ha sostituito l’articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 intervenendo a mutare la
disciplina relativa al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nelle
pubbliche amministrazioni.
I primi quattro commi del nuovo articolo 36 così
dispongono:
“1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono
avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per
esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le
sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il
provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della
persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o
l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed
eccezionali attraverso
l’assegnazione temporanea di personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.”
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
essere derogate dalla contrattazione collettiva.”
Tali previsioni sono finalizzate a ribadire la regola
generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nelle pubbliche amministrazioni, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo
determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (tre mesi) e del
picco produttivo (stagionalità) e si collocano in un disegno normativo,
tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un significativo
contenimento del ricorso all’assunzione di personale con contratti di lavoro
flessibile.
Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessità di
effettuare una interpretazione sistematica del novellato articolo 36, leggendo
la disposizione contenuta nel comma 3 in coerenza con il disposto del comma 1.
Essa, infatti, assolve la funzione di contemperare gli effetti del
ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la
individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati
dall’ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità
di richiedere l’utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici
temporaneamente – non più di sei mesi non rinnovabili – ed eccezionalmente, laddove
non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile.
Ulteriormente il legislatore afferma che per le esigenze
individuate nei commi 1 e 3 le amministrazioni possono utilizzare solo gli
istituti ivi indicati e con le modalità ivi contenute, stabilendo che la
contrattazione collettiva non può derogare a tali previsioni.
Appare pertanto opportuno chiarire che l’intervento
normativo in questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od
altri analoghi istituti, già previsti e che comunque sono regolati da
specifiche disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali, bensì ha
inteso introdurre un nuovo strumento di flessibilità organizzativa in un quadro
normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile.
Si evidenzia inoltre che alla straordinarietà ed all’urgenza
che sottendono il ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una
celerità di espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non
vanificare la natura stessa dell’assegnazione. Conseguentemente ogni diniego di
nulla osta all’utilizzo di tale personale potrà essere sostenuto solo da
motivazioni analoghe, insistenti sugli stessi elementi di straordinarietà ed
urgenza, comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del
fabbisogno.
In ogni caso, come già evidenziato, l’assegnazione
temporanea è uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali esigenze
dovessero divenire permanenti occorre procedere nell’ambito della
programmazione dei fabbisogni all’inquadramento del personale utilizzato.
2. Il principio del previo esperimento delle procedure di
mobilità.
Dal complesso delle disposizioni che governano i processi di
mobilità di personale nella pubblica amministrazione si enuclea il principio
del “previo esperimento delle procedure di mobilità”, che privilegia
l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie
misure di reclutamento e che può affiancarsi ai principi generali indicati
dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dall’articolo 6, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui
debbono conformarsi le pubbliche amministrazioni in termini di efficienza,
razionalizzazione del costo del lavoro, migliore utilizzazione delle risorse
umane.
Tale principio si ricava sostanzialmente dal complesso
delle disposizioni che regolano il regime delle assunzioni, fra cui in primo
luogo l’articolo 39 della
legge n. 449 del 19_c_3_ter, il quale ha disposto che al fine
di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere debbono essere corredate da una relazione
illustrativa dalla quale si evinca l’impraticabilità di soluzioni alternative
legate all’attivazione di procedure di mobilità.
Le successive disposizioni che richiamano l’obbligo del
previo esperimento delle procedure di mobilità assumono una valenza ricognitiva
di un principio affermato chiaramente dall’ordinamento e rispetto al quale la
Corte Costituzionale ha ravvisato la qualità di criterio di organizzazione
dettato dal legislatore statale per governare i processi di acquisizione del
personale al fine di contenere la spesa corrente (sentenze n. 390 del 2004, n.
388 del 2004 e n. 88 del 2006).
A sua tutela è intervenuto poi il legislatore con la novella
dell’articolo 30,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
(ex articolo 16, comma 1, lett. b), della legge n. 246 del 2005), che ha
comminato la nullità degli accordi, degli atti o anche delle clausole dei
contratti collettivi volti ad eludere, per l’appunto, l’applicazione del
principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al
reclutamento di nuovo personale.
Al riguardo, deve segnalarsi che il contratto
collettivo nazionale 2006/2009 del Comparto Ministeri, all’articolo 26, nel
definire, a norma dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 dianzi citato, le procedure
e i criteri generali per l’attuazione dell’istituto, ha previsto che “nel
quadro di meccanismi che favoriscono la mobilità fra sedi ed amministrazioni
diverse, periodicamente le amministrazioni pubblicano bandi di mobilità, anche
al fine di consentire, prioritariamente l’assorbimento del personale coinvolto
nei processi di trasformazione, soppressione e riordino di altre pubbliche
amministrazioni.”
Il sistema si completa con le disposizioni recate dall’articolo 5, comma
1-quater, del decreto legge n. 7 del 2005 (convertito dalla legge n. 43 del
2005), che ha aggiunto il comma 2-bis
all’art. 30 citato, sull’obbligo che hanno le amministrazioni di
procedere, prima di attivare le procedure concorsuali per la copertura delle
vacanze in organico, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, e collocati presso di esse in posizione di comando o
fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento. Queste previsioni
sottolineano l’intento del legislatore di garantire una più efficiente
allocazione delle risorse umane quando si ricorre ad istituti tipicamente
temporanei per corrispondere ad esigenze durature. Occorre pertanto definire
queste situazioni di incertezza, che si verificano tutte le volte in cui, a
prescindere dai limiti posti dalla contrattazione, la durata dell’utilizzo di
personale supera la programmazione triennale del fabbisogno.
Proprio per gli aspetti ora evidenziati la mobilità non può
soddisfare l’adeguato accesso dall’esterno per concorso pubblico perché
risponde al principio costituzionale di buon andamento, che si concretizza
nella migliore distribuzione delle risorse umane; l’istituto pertanto si
colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista di
personale.
Le concrete modalità di attuazione del previo esperimento
delle procedure di mobilità possono essere ricondotte ai bandi di mobilità che
le amministrazioni possono predisporre, dando adeguata pubblicità, anche
tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e fissando procedure e criteri
nel rispetto delle previsioni vigenti in tema di relazioni sindacali, per
coprire le vacanze di organico e soddisfare i fabbisogni di personale sulla
base della rilevazione annuale prevista dall’articolo 6, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Regime delle assunzioni e procedimenti di mobilità di
personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità
“intercompartimentale”).
La mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a
comparti diversi (c.d. mobilità “intercompartimentale”) è regolata dalle
disposizioni contenute nell’articolo 1, comma
47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che così
recita: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni
sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle
dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto
di stabilità interno per l'anno precedente”.
Questa disciplina, che consente la mobilità
intercompartimentale all’interno dei due diversi blocchi delle amministrazioni
soggette a regimi di limitazione delle assunzioni e di quelle non soggette a
limitazioni, garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri
economico-finanziari ed impedisce che essa sia esperita come leva per nuove
assunzioni di personale. In proposito, appare opportuno ricordare che la
mobilità di personale non può essere considerata cessazione: a seguito del
trasferimento infatti, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di
lavoro e dunque l’amministrazione cedente può solo beneficiare dell’avvenuta
cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione
degli organici, mentre la spesa permane in termini globali.
Ciò significa che occorre operare una distinzione fra
cessazione in un’ottica aziendale e cessazione come economia di spesa per
l’intero settore pubblico; distinzione in base al quale il legislatore ha
costruito la disciplina vigente in tema di assunzioni. Pertanto, la cessazione
per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni
vincolate alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.
Tanto premesso e ricordato che la verifica sul libero
espletamento dei procedimenti di mobilità intercompartimentale dipende, ai
sensi del precitato art. 1, comma 47,
della legge n. 311/2004, dal regime vigente per le nuove
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, diversamente regolato
dalle leggi finanziarie, per gli anni 2008 e 2009 debbono ritenersi soggette a
regime limitativo le amministrazioni indicate nel comma 523
dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, dunque,
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali, di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui
all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Analoga considerazione vale per gli Enti di ricerca i quali,
ai sensi del comma 643
dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006, per il
biennio 2008/2009, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'ottanta per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno.
Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno
permane un regime limitativo considerata la formulazione del comma 562
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, salvo che
gli stessi non si avvalgano della deroga introdotta dalla legge finanziaria
2008, finalizzata a consentire una maggiore flessibilità per garantire esigenze
istituzionali inderogabili.
Nella medesima situazione si trovano, infine, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, ai sensi dell’articolo 3, comma
116, della legge n. 244 del 2007, possono procedere a nuove
assunzioni entro limiti puntualmente individuati dalla norma con riferimento
alle risultanze degli indici di equilibrio economico-finanziario.
Viceversa per gli enti sottoposti al rispetto del patto di
stabilità interno (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, province
e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) il comma 557
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha
indicato il solo obiettivo della riduzione della spesa per il personale, sempre
nell’ambito dei limiti riconducibili al rispetto del patto di stabilità
interna, abrogando espressamente, tra le altre, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
98, della legge n. 311 del 2004, sui vincoli assunzionali per le
medesime.
Disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste
per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1,comma
565, della predetta legge n. 296 del 2006. Per
quelli afferenti alle Regioni soggette all’attuazione dei piani di rientro dal
disavanzo sanitario occorre tuttavia considerare, fini della presente
circolare, l’eventuale previsione, nell’ambito di tali piani, di misure
limitative delle assunzioni. In tale ipotesi il trasferimento per mobilità di
personale proveniente da altre regioni e/o comparti può ritenersi attuabile
solo se compatibile con gli obiettivi finanziari previsti in materia di personale
dai suddetti piani.
Occorre, poi, ricordare che non sono soggetti a regime di
limitazione delle assunzioni le Università, le Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale gli Ordini e Collegi professionali,
nonché il personale del comparto Scuola.
Tutto ciò considerato, per gli anni 2008 e 2009 può attuarsi
la mobilità intercompartimentale di personale dalle amministrazioni non
soggette a vincoli assunzionali, solo se autorizzata ai sensi dell’articolo 39,
comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, poiché, in
tal caso, si tratta a tutti gli effetti di una nuova assunzione.
4. Gli accordi di mobilità: le disposizioni previste
dalla legge finanziaria per il 2008.
Anche al fine di ovviare alle problematiche dianzi esaminate
in materia di mobilità intercompartimentale, l’articolo 3, comma 124 e
seguenti, della legge finanziaria per l’anno 2008 consente ad amministrazioni
soggette a regime di limitazione e, dunque, alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
stipulare accordi di mobilità - anche intercompartimentale, come anticipato -
con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità dei propri uffici che
presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di
dipendenti in situazioni di esubero.
Gli accordi disciplinano modalità e criteri per il
trasferimento, nonché i percorsi di formazione che siano ritenuti necessari ad
un efficiente inserimento del personale trasferito nell’organizzazione
dell’amministrazione ricevente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare la
stipula di tali accordi per il biennio 2008/2009, in esito alla verifica della
compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
La disposizione dettata nel successivo comma 128, destinata
a soddisfare le gravi carenze di personale negli uffici giudiziari del
Ministero della giustizia, conferma il sistema costruito dal comma 47
dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, pur nel
rinvio al comma 124 citato per quanto concerne la stipula degli accordi.
L’autorizzazione alla stipula degli accordi può collocarsi
all’interno del procedimento delineato dall’articolo 33 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle
relazioni sindacali ivi stabilite dal legislatore, nella fase in cui sia stata
verificata l’impossibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente nell’ambito della medesima
amministrazione, o presso altre amministrazioni collocate nell’ambito della
medesima provincia.
L’ipotesi di accordo deve essere inviata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per
il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato per gli ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro
pubblico i quali procederanno alle verifiche inerenti il mantenimento degli
equilibri economico-finanziari, le equiparazioni dei profili professionali e la
riduzione degli organici conseguente ai processi di mobilità attivati. In esito
alla verifica positiva verrà rilasciata l’autorizzazione con apposito decreto
interdirettoriale.
5. Il personale in disponibilità.
Meritano alcune notazioni finali le problematiche sulla
gestione del personale in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Quest’ultimo, introdotto dall’articolo 7 della
legge n. 3 del 2003, impone alle amministrazioni che procedono a nuove
assunzioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ed alle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 i posti da mettere a concorso in
modo da poterli coprire mediante l’acquisizione del personale in disponibilità
iscritto negli appositi elenchi. Infatti come noto, a norma dell’articolo 6, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le
amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente rilevazioni sulle
eccedenze di personale su base territoriale per area o categoria, qualifica e
profilo professionale.
Si tratta di disposizioni che rendono effettivo il diritto
al lavoro di cui agli articoli 4 e 120 della Costituzione. Secondo la Corte
Costituzionale (Sent. n. 388 del 2004) l’articolo 34 del
decreto legislativo enuncia il principio per cui il personale in esubero
presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato,
durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni. In tal modo
si evita la cessazione definitiva del rapporto di lavoro ma si realizza, anche,
un contenimento della spesa per il personale, seppure in termini globali,
infatti il comma 6 di tale articolo stabilisce che le nuove assunzioni sono
subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nelle liste. La disciplina dettata dall’articolo 34-bis
costituisce una concreta attuazione di quei principi e con essi si coordina in
quanto al comma 5 è sancita la nullità di diritto delle assunzioni effettuate
in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo. La Corte, al
riguardo, afferma che tutta la disciplina dell’articolo 34-bis è volta alla
tutela di interessi generali a presidio dei quali ben può il legislatore
prevedere la nullità degli atti posti in essere in violazione di norme
imperative.
Infine, proprio in considerazione dei principi tutelati
dalla disciplina in esame, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la
verifica delle esigenze assuzionali delle pubbliche amministrazioni per
valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, si
ritiene che in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati,
nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorra
riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli
uffici competenti, provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469
del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica.
IL MINISTRO
PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE