Legge 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2003
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale).
1. Al fine di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai
diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b)
dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d)
dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli
studenti;
e)
della valorizzazione professionale del personale docente;
f)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g)
del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
h)
della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
i)
degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
l)
degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
m)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
ñ
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione).
1. I decreti di cui
all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di
formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche
ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale,
secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104. La fruizione
dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione
e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34
della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto
dall'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d)
il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e)
la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale
delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini
che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata
di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il
raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola
secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione
allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale;
in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative
all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei
licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il
sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi
per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in
un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà
accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h)
ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei
predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del
sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi
di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento
all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l)
i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e
prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di
interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
ñ
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione).
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti,
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti
è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del
sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c)
l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si
svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte
e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso
ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro).
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la
frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due
sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del
monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro
sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
ñ
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti).
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi
stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla
base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi
dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a)
del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c)
l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti
è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei;
d)
l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle
istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la
gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la
direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla
base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di
tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
2.
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione
iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti
fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3.
Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del
diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano
superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici,
anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della
scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno
di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria
di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti
per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione
e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative
prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente,
nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento,
la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un
apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.
ñ
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano).
1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonchè alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative).
1. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a)
alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per
la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione
delle discipline;
b)
alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c)
alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2.
Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.
4.
Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti
posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino
alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e
le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f),
e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia
statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di
12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno
2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data
del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo
comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6.
All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7.
Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve
essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
8.
I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
9.
Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario.
10.
Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla
verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione
della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo
stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
11.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.
La legge 10
febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13.
La legge 20
gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
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