Parlamento italiano
Legge 16 gennaio 2006, n. 18
"Riordino del Consiglio universitario nazionale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26
gennaio 2006
Art. 1.
(Composizione)
1. Il Consiglio universitario nazionale
(CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è
composto da:
a)
professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori
scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici,
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore
associato e un ricercatore;
b) otto
studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari fra i componenti del medesimo;
c) tre membri eletti
in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri
designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI);
e) un membro
designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle
Conferenze dei presidi di facoltà;
f) un membro
designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti
amministrativi delle università.
2. La mancata elezione o designazione di
uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b),
c), d), e) e f), non comporta l’invalidità della costituzione
dell’organo.
3. Il presidente del CUN è eletto
nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma
1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice
presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso
presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza
diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può
partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità
del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni
continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. I
componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato
perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria
od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro
due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato
originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la
modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di
professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei
professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui
ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il
rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente,
agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma
1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste
dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1,
lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima
della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con
l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei
ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura
telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri
contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza
espressa e della segretezza del voto.
Art. 2.
(Competenze)
1. Il CUN formula pareri e proposte al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle
seguenti materie:
a)
obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri
per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle università;
c) criteri generali
per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti
didattici di ateneo;
e) settori
scientifico-disciplinari;
f) decreti
ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127
del 1997;
g) ogni altra materia
che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di
sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla
individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al
comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri
organi.
3. Il termine per l’espressione del
parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle
università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è
di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri
pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti
delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari
e associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo. Il parere
è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o,
comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l’università approva
o non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare
complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte
di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il
parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle
ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza
a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da
specifiche norme.
Art. 3.
(Collegio di disciplina)
1. Il CUN elegge, al suo interno, un
collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di
svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del
CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri
effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre
professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della
elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è
attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte
di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal
presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato
scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio
delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di
voti prevale il voto del presidente.
2. Il procedimento disciplinare si
svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di
relatore sono assolte dal rettore dell’università interessata o da un suo
delegato. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore
competente, al termine di un’istruttoria locale per ogni fatto che possa dar
luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle
previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta
giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre
sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su
conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non
intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di
ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla
ricostituzione dell’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso
operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di
quest’ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un
periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna
sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o
elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle
richieste istruttorie.
4. Il rettore competente sospende cautelarmente
dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento
disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del
procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla
verosimiglianza della contestazione.
5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è
disciplinato dalla normativa vigente.
Art. 4.
(Norme transitorie e finali)
1. Le elezioni per il rinnovo del CUN
sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).
2. Al fine di assicurare la continuità
dell’attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i
rappresentanti di metà delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
determinate per sorteggio prima dell’elezione, restano in carica per sei anni
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6. Qualora il numero delle
aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il
numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del
presente comma è arrotondato all’unità superiore.
3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte
con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005
continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio
riordinato secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 5.
(Abrogazioni. Modifica all’articolo 89 del testo unico di cui al
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)
1. Sono abrogati i commi da 102 a 107
dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9
dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Nell’articolo 89, secondo comma, del
testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole:
«o direttore d’Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle
seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
16 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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