Legge 23 dicembre 2000, n.
388
(SO n. 219/L alla GU 29 dicembre 2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
Legge Finanziaria 2001
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno
2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in
termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349
miliardi per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti a carico del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificato dall’articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25
giugno 1999, n. 208, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta
fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l’anno
finanziario 2001.
2. Per gli anni
2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire
55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l’anno 2002 e lire
6.029 miliardi per l’anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire
339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli
del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali
maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a
seguito dell’approvazione degli atti di cui all’articolo 17, commi primo e
secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate
prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali
relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi
di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione
parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate
eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore
crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti
connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o
situazioni di emergenza economico-finanziaria.
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE
FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative
alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle
deduzioni)
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l’abitazione
principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è
soppresso;
b) all’articolo
10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità
immobiliare non risulti locata»;
c) all’articolo
11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche:
1) la lettera
a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
«a) fino a lire
20.000.000 ........ 18 per cento;»;
2) la lettera
b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
«b) oltre lire
20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l’anno 2001, 23
per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall’anno 2003;»;
3) nella
lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dall’anno
2001»;
4) nella
lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l’anno 2001, 38,5
per cento, per l’anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall’anno 2003»;
5) nella
lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l’anno 2001, 44,5
per cento, per l’anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall’anno 2003»;
d) all’articolo
12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’importo di lire 516.000 per
l’anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato,
rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l’anno 2001
e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non
superi lire 100.000.000»;
e) all’articolo
13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla
produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire
2.220.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non
supera lire 12.000.000;
b) lire
2.100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire
2.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore
a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire
1.900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire
1.750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire
1.600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire
1.450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire
1.330.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire
1.260.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire
1.190.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire
1.120.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire
1.050.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a
lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire
100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 100.000.000»;
2) nel comma 2,
all’alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti:
«, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;
3) nel comma
2-ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili» sono
soppresse e le parole: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
di durata inferiore all’anno» sono sostituite dalle seguenti: «il reddito
derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo
indeterminato di durata inferiore all’anno»;
4) dopo il
comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non
superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il
reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo
determinato di durata inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire
400.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l’ammontare del reddito
complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000
se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma
non lire 11.000.000;
d) lire 100.000
se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire
12.000.000»;
5) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o d’impresa di cui all’articolo
79, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella
prevista dal comma 1, pari a:
a) lire
1.110.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire
1.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000
se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;
f) all’articolo
13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:
1) al primo
periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al secondo
periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono sostituite
dalle seguenti: «nell’anno precedente o successivo»;
3) dopo il
terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;
4) al quarto
periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono sostituite
dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;
5) dopo il
quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso
l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita
a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto»;
5-bis) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad entrambi
i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la
propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote»;
g) all’articolo
13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie,
dopo il nono periodo è inserito il seguente: «La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni
annue»;
h) all’articolo
13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1) al comma 1,
lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire
960.000»;
2) al comma 1,
lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire
480.000»;
3) dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A
favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di
qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a
non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni,
rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire
1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire
960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60
milioni»;
i) all’articolo
48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito
del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività
libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali
privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 75 per cento».
2. All’articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per
interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
terzo periodo, dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere
architettoniche,» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali»
sono aggiunte le seguenti: «, e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici»;
b) al comma 6,
le parole: «nel periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta in corso alla data del
1º gennaio degli anni 2000 e 2001».
3. All’articolo
13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione
e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole:
«nel periodo d’imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi
d’imposta 2000 e 2001».
4. Ai fini
delle detrazioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano
validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni
dall’inizio dei lavori.
5. Ai fini
della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle
relative pertinenze.
6. All’articolo
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo
6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono
abrogati.
8. Le
disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000; quelle di cui al medesimo
comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero
3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2001. Le
disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche
apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta
sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del
drenaggio fiscale disciplinata dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438.
10. In deroga
all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di
imposta che, nell’ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per
corrispondere l’acconto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i
versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di
fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
1. Per i periodi d’imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da
pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,
imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere
dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica
l’aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso
di omessa presentazione della dichiarazione, per l’anno cui si riferiscono i
redditi. Non si fa luogo all’applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed
interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle
imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono
essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date
del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15
giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente
comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di
accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i
quali si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti
dall’articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall’articolo 45,
comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per l’anno
2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono
esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono
in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono
prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque
tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della
valutazione della propria situazione economica.
Capo
III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da
società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio
2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b) all’articolo
91, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
le parole: «con l’aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l’aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2003»;
c) all’articolo
105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e
del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2003,»;
d) all’articolo
105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2003,».
2. All’articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia
di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di
imposta sugli utili societari, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A
tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota
del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 45,72 per
cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; per le società quotate, tali
misure sono pari, rispettivamente, all’80,56 e all’80 per cento».
3. Per il
reddito del periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001, la
misura del 48,65 per cento, prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge
13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d’impresa, è ridotta al
47,22 per cento.
4. La misura
dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al
93,5 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, è
aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99
per cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico
tributario sui redditi d’impresa)
1. Le maggiori entrate che
risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi
sociali per effetto dell’applicazione delle disposizioni per favorire
l’emersione, di cui all’articolo 116 della presente legge, sono destinate ad
un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi
provvedimenti, alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul
reddito d’impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle
aree e nei territori di cui al comma 10 dell’articolo 7.
2. Con decreto
del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono
determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di
riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in
relazione all’aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi
imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai
soggetti aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione
alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, è disposta,
a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di
impresa)
1. All’articolo
16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le
parole: «e delle società di persone».
2. All’articolo
79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
determinazione del reddito delle imprese autorizzate all’autotrasporto, dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi».
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. All’articolo
2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le
parole: «sono applicabili» sono inserite le seguenti: «per i periodi di
imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle
imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1, il comma 3, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta, è sostituito
dal seguente:
«3. La parte
della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito
complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito
assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il quinto»;
b) all’articolo
6, comma 1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società
quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota di cui al comma 1
dell’articolo 1 è ridotta al 7 per cento».
6. Le disposizioni
del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo
periodo d’imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il
diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti
che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a
riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di
imputazione alla speciale riserva prevista dall’articolo 67, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli
ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto
dell’importo destinato al fondo imposte differite.
8. All’articolo
14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme
a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi
rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l’azienda, ivi
compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro
strumentale all’attività aziendale».
9. All’articolo
14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Per favorire l’introduzione e la tenuta della
contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da
società di cui all’articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, d’intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare
accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e
informatizzazione».
10. Per le
finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui
disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
11. Alle
persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo,
partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste
dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari
rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.
12.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, le parole: «e al 1º gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000»; nel medesimo comma le
parole: «per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle
seguenti: «per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita,
rispettivamente, nella misura del 2,5».
13. La quota di
reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali,
come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni
oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il
secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti
ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall’imposizione si determina
diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla
differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi
sostenuti nello stesso periodo d’imposta per la realizzazione degli
investimenti ambientali.
15. Per
investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle
immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B),
n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare
danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti
realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno
calcolati con l’approccio incrementale.
16. A decorrere
dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel
bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente che si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua
nell’anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.
18. All’onere
derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede
mediante l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze
con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002
e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere
dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma
13 corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti
ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20.
All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità
sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le
erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e
riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e
fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo
114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a
ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme
complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente, versano
all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».
21. Le
disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di
quanto previsto al comma 20, il Ministro dell’ambiente determina l’ammontare
delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15
miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
23. L’articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. –
(Somme ammesse in deduzione dal reddito). – 1. Per le società cooperative e loro
consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci
sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi
acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette
somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8
dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «il
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «i due successivi».
Art. 7.
(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel
periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il
numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di
cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito
di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore
assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto
al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre
2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30
settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a
tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è
concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno
230 giornate all’anno.
3. L’incremento
della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di
datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente
assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base
occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
4. Il credito
d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della
produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
nè ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
5. Il credito
d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi
assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi
assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano
osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti
che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
d) siano
rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti
legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro.
6. Nel caso di
impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche
gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello
dell’impresa sostituita.
7. Qualora
vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono
state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa
fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai
decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494,
e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente
articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate.
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini
per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito
riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le
agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri
benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31
dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età
e professionalità.
10. Le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31
dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei
territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a lire 400.000 per
ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente
articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si
applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri
benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché
non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini
delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di
società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti
titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla
Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità
regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito
un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei
criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta
Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime
agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito
d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o
con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del
credito d’imposta.
2. Per nuovi
investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui
agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi i costi relativi all’acquisto di «mobili e macchine ordinarie di
ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze
31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di
ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché
gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni
d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato
effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si
assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite
ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali
sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri
investimenti agevolati.
3. Agli
investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle
regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli
investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo
da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di
attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché della localizzazione».
5. Il credito
d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in
ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
data di sostenimento dei costi.
6. Il credito
d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi
inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della Commissione
delle Comunità europee. Il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di
preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto
delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni
oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo
d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il
quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in
funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il
credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore
credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma è versato
entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta
per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o
più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate
disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito di imposta,
sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti
effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un
riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Art. 9.
(Tassazione del reddito d’impresa con aliquota
proporzionale)
1. Il reddito
d’impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell’articolo
52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso
dalla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del medesimo
testo unico e assoggettato separatamente all’imposta sul reddito delle
persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
2. L’imposta è
commisurata al reddito di cui al comma 1 con l’aliquota prevista
dall’articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell’articolo 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come
modificato dalla presente legge, e dell’articolo 91-bis del citato testo
unico.
3. L’imposta è
versata, anche a titolo d’acconto, con le modalità e nei termini previsti per
il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di
imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d’acconto sui proventi che
concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati
dall’imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle
imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
4. La perdita
di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito
d’impresa dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le
regole stabilite dall’articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
5. Il regime di
cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L’opzione e la revoca sono
esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell’accertamento
si applica l’articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili
dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se
prelevati dal patrimonio dell’impresa, costituiscono per l’imprenditore
redditi ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo
unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d’imposta
secondo i criteri dell’articolo 14 di detto testo unico, come modificato della
presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso
testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati
separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei
periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le
altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme
trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore,
al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono
prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli
degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si
considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da
assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca,
si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo
periodo d’imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.
10. Per le
imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al
titolare dell’impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di
partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4
dell’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
11. Le
disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società
in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società
sono considerate soggetti passivi d’imposta assimilati alle società di cui
all’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte
sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative
disposizioni.
12. Le
disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 1º gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1. All’articolo
1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse,
e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».
2. All’articolo
13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i
rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e
i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite
dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E
allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.
Art. 11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca
costiera o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia
dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli
anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca
nelle acque interne e lagunari.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli
avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell’articolo 41 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso,
alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati
dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi
(COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii
e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che
intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in
cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale
agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro
autonomo o d’impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o
dell’articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui
all’articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l’imposta sostitutiva è
dovuta dall’imprenditore.
2. Il beneficio
di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il
contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o
professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività
da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) sia
realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire
60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora
venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro
soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano
regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi.
3. Il regime
agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a
tassazione ordinaria:
a) a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi
conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere
dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del
50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà
assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.
4. I
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono
farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare
per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze.
5. Ai
contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è
attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento
della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e
degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è
riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche
in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il
credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato
con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta,
fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi
restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi
di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle
imposte dirette, dell’IRAP e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100.
7. Ai fini
contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento
delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime
previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi
dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva.
8. Per
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei
confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per
fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
9. Con uno o
più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti
attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono
avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i
ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente risultino di ammontare
non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto
conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite,
differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque,
essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per
ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento
determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver
normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità
delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza
economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e
ai compensi conseguiti nell’anno precedente.
3. I
contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio
dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime.
Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti
che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al
versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro
autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o
dell’articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4,
del citato testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
5. Il regime
fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è
assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi
valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di
riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o
rettificati dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui
al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere
dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero
valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di
riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o
rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui
al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per
cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi
ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel
periodo d’imposta;
c) in caso di
rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il
mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al
predetto regime.
6. Fermi
restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi
di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle
imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e dai
versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono
munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai
contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è
attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per
cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è
riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche
in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il
credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è
liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo
d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini
contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento
delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei
contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata
tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base
imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
10. Per
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei
confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per
fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
11. Con uno o
più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra
aziende agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. I coltivatori diretti, singoli o
associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in
deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da
enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e
dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori
relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori
di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di
sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli
incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l’aratura,
la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti
antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per
importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo
è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall’Istituto nazionale di statistica».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono
considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad
imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di
lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende
agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono
trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri
soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro
proprietà, anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola
(UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di
servizio e non è soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati
versati dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la
copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai
commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1
possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale
di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla
base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di
sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi
organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle
università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
b) all’articolo 11, comma 1, lettera a),
dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai
disabili»;
c) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base
imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile
non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile
supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile
supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile
supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4,
comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della
produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
d) all’articolo 41, commi 2 e 3, le
parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) all’articolo 42, comma 7, primo
periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola:
«2000» è sostituita dalla seguente: «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle
clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302, all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di
società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto
articolo 26 comporta comunque per le stesse l’obbligo di devolvere il
patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si
intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione
e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi
dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo
26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell’imposta comunale
sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nell’articolo 3
devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al
comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30
giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su
conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dell’articolo 30 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Fino all’anno di imposta 1999»,
sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’anno di imposta 2000».
3. All’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il
concessionario».
4. In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la
liquidazione e l’accertamento dell’ imposta comunale sugli immobili, scadenti
al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle
annualità d’imposta 1995 e successive. Il termine per l’attività di
liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del
territorio competenti di cui all’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre
2001 per le annualità d’imposta 1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di
godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono
costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il
versamento dell’ICI è effettuato dall’amministratore del condominio o della
comunione.
2. L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo
necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del
condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al
comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per l’INVIM decennale)
1. Per gli
immobili di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, concernente l’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si
compie tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro
il 30 marzo 2001, in luogo dell’imposta INVIM decennale, un’imposta
sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992,
determinato con l’applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei
moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
1991.
2. Per gli immobili suscettibili di
destinazione edificatoria l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è
commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per
l’imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati
all’imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991,
n. 363, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore
finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta
straordinaria. In tal caso è escluso l’obbligo della dichiarazione di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuati i casi di esclusione dell’obbligo della dichiarazione di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del
presente articolo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul
biodiesel)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dell’articolo 21
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto
denominato “biodiesel“, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro
derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del
“biodiesel“ è effettuata in regime di deposito fiscale. Il “biodiesel“, puro
o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è
esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate
nell’ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo
tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro
dell’ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli
impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i
criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il
trattamento fiscale del “biodiesel“ destinato al riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61».
2. Al fine di promuovere l’impiego del
prodotto denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per
autotrazione, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è
autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22
maggio 1998, n. 219, preveda l’avvio al consumo del «biodiesel» puro
presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione
di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del
quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa
nell’ambito del progetto-pilota triennale di cui all’articolo 21, comma 6,
del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in
consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente
complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1º luglio 1998-30
giugno 1999 e 1º luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o
parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela
ambientale)
1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di incrementare
l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
è stabilita, nell’ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta,
secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di
origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato
da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da
biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire
560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel...
lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro dell’ambiente
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il
limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione
tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei
prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella
carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere
i principali agenti dinamici, valutata sull’intero ciclo di vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma
1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 23.
(Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono
le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da
banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per
cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento aliquota
normale.
L’agevolazione è concessa entro i seguenti
quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a
benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per
cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente
al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente
al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente
al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di
100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze,
destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari
enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento
dell’amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con
il decreto del Ministro delle finanze di cui all’articolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota normale;
benzina senza piombo... 40 per cento
aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento aliquota
normale.
Le agevolazioni previste per le autovetture
da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono
concesse mediante crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, ovvero mediante buoni d’imposta. I crediti ed i
buoni d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non
vanno considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti
petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza sui prezzi
al consumo derivanti dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa
dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille
litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486
per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064
per mille litri;
2) usato come combustibile per
riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas
ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal
12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella
combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso
usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire
192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire
57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso
per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire
80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire
40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729
per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per
riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di
cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a
tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51
per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui
all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e
2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46
per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto
dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l’anno 2001. Il
quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni,
mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo
complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1º gennaio 2001-30 giugno
2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.
Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
4. L’aliquota normale di riferimento per il
gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per
il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino
al 30 giugno 2001, l’accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori
industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri
cubi per anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001,
l’aliquota prevista nell’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di
prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si
applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese
pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939,
n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo
1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è
eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l’aliquota di
cui al comma 1, in modo da compensare l’aumento del prezzo di vendita al
consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, purché lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per
cento in più o in meno dell’ammontare di tale riduzione. Con il medesimo
decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile
dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto
spettante, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i
destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine
del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l’osservanza delle
modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 13, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito
ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi
effettuati nel primo trimestre dell’anno 2001; in tal caso, nella successiva
dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l’importo residuo
spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con
il decreto di cui al comma 3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
sostituiti dai seguenti:
«4. L’accisa è dovuta, secondo le modalità
previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai
consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di
gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori
anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione
che non abbiano, presso l’impianto di distribuzione, impianti di compressione
per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti
obbligati al pagamento dell’accisa i titolari di raffinerie, di impianti
petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di
calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi
fiscali:
a) l’impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del
gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
b) l’impianto utilizzato per lo stoccaggio
di gas naturale di proprietà o gestito da un’impresa di gas naturale;
l’insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel
territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire,
anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il
terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti
di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione».
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 del
citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari autorizzati e tutti i
soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale
anche quando non sorge il debito di imposta».
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il
periodo 1º gennaio – 30 giugno 2001, l’ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell’articolo 12 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di
lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di
lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il
gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in
particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13
dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita
dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse,
fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare
ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998,
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni
fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.
3. All’articolo 4, comma 2, primo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole:
«n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi
di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre
il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera
c) del comma 10 dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del
1998, si applicano le seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a
tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per
metro cubo.
5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30
giugno 2001, l’ammontare della agevolazione fiscale con credito d’imposta
prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per
ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a
lire 8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di
energia elettrica)
1. L’addizionale erariale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo
modificato dall’articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 4, le parole:
«entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;
b) all’articolo 52, comma 2, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«o-bis) utilizzata in opifici industriali
aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali
tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli
autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al
consumo del mese precedente».
c) all’articolo 52, comma 3, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«e-ter) impiegata come materia prima nei
processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed
elettrosiderurgici».
d) all’articolo 53, comma 2, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«b-bis) che l’acquistano da due o più
fornitori».
e) all’articolo 56, comma 2, primo e
secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;
f) la lettera b) del comma 3 dell’articolo
63 è sostituita dalla seguente:
«b) officine di produzione, cabine e punti
di presa a scopo commerciale: lire 150.000».
g) all’articolo 63, comma 4, le parole:
«dal 1º al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 16».
h) all’allegato I le parole: «lire 4,10
fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l’ulteriore consumo
mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».
3. All’imposta erariale di consumo di cui
all’articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le
agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, per l’addizionale erariale sull’energia elettrica.
4. L’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione
del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa
e di ossidi di azoto di cui all’articolo 17, comma 29, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonché per l’imposta di consumo sul carbone, coke
di petrolio e sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista
il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso
mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i
pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di
cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che
affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale
ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di
compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al
comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere
intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per
il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di
regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l’accelerazione di
gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti
di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini
imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980,
n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi
nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori
pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base
alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni
rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925,
per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli
impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante
20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono
immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la
formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.
11. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite
le seguenti: «, nonché al netto dell’energia elettrica prodotta da impianti
di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l’uso
della quale fonte è altresì esentato dall’imposta di consumo e dall’accisa di
cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare l’utilizzazione
dell’energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le
agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli
utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale
energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza
impegnata. Il contributo è trasferito all’utente finale sotto forma di
credito d’imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo
di allaccio alla rete. 2. Agli utenti che si collegano a reti di
teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le
stesse agevolazioni previste per l’utilizzazione di energia geotermica,
secondo analoghe modalità.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, relativo alle
operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito
dal seguente:
«6) le operazioni relative all’esercizio
del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi
pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953,
n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con
decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le
operazioni relative alla raccolta delle giocate»;
b) all’articolo 10, relativo alle
operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:
«27-sexies) le importazioni nei porti,
effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della
commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;
c) all’articolo 74, è abrogato il settimo
comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed
ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 – (Rapporto tra imposta unica e
altri tributi) – 1. L’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e
dell’UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi
all’esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell’imposta di bollo
sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni
assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31
dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31
dicembre 2001».
4. L’indetraibilità dell’imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,
autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2001; tuttavia limitatamente all’acquisto, all’importazione e
all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e
simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del
relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non
a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali
l’imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a
norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero
per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni
non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i
rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per
l’acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma
5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere
dall’adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari
al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla
detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: «50
per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione non si
applica agli impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in
fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila»;
b) all’articolo 74, nono comma,
concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera
e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con diametro
superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con
diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio
con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;
c) all’articolo 74-bis è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo
comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora
liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la
prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire
cinquecento milioni».
d) alla tabella A, parte II, relativa a
beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole:
«dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le
seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole:
«prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti:
«montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono
inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i
produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000,
n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni
1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999,
2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere
dal 1º gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º
gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per
cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L’articolo 45 della legge 21 novembre
2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie
di vendite all’asta, previsto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.
Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società
sportive dilettantistiche)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le
società sportive dilettantistiche».
Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre
imposte indirette e disposizioni agevolative)
1. All’articolo 8 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, relativo agli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a
registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il
giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al
pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»;
b) nella nota II) le parole: «Gli atti di
cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al
comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
a decorrere dal 1º marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono
soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria
dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui all’allegato B del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, primo comma, le parole:
«ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono
sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti
addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché
dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b) dopo l’articolo 8 è inserito il
seguente: «Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società
sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed
associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo l’articolo 13 è inserito il
seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti».
5. All’articolo 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2
si applicano anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce
Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente
dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di
soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i
collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino
incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All’articolo 9, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i
procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all’articolo 454 del
codice civile».
8. Il comma 10 dell’articolo 9
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. All’articolo 9, comma 11,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei»
è sostituita dalla seguente: «dodici».
10. L’articolo 45 della legge 20 maggio
1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli
immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano
applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti
rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica,
nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle
intese stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. All’articolo 56, comma 6, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di fusione tra società
esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative
ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il
loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota
II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’mposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, le parole: «entro un anno dall’acquisto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dall’acquisto».
13. All’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai
sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni
di promozione sociale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore
dei soci sono esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di
cui al presente articolo».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti
diretti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31
dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. All’articolo 3, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute operate dagli enti
pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non
sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente
all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’articolo
13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle
predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si
applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle
quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento
dell’imposta.
5. All’articolo 37, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dall’articolo 2946 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto
mesi».
6. All’articolo 38, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».
Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a
soggetti stranieri e internazionali)
1. All’articolo 6, comma 1, ultimo periodo,
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, riguardante il regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonché quelli percepiti, anche in relazione
all’investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali
di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per
evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano
comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
emanato in attuazione dell’articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. All’articolo 8 del citato decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente
articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non
soggetti ad imposizione in forza dell’articolo 6 quando essi sono percepiti da
enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione
all’investimento delle riserve ufficiali dello Stato».
Art. 36.
(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed
enti locali)
1. Ferma restando l’eventuale utilizzazione
di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione
spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di
acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei
canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati
del pagamento stesso.
Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza)
1. All’articolo 17-bis, comma 3, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le
attività previste all’articolo 126,» sono soppresse.
2. All’articolo 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il
seguente:
«La licenza è altresì necessaria per
l’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell’articolo 110, e di
gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.
La licenza per l’esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati
apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di
cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di
distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, necessario
comunque anche per l’installazione degli stessi nei circoli privati».
3. All’articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«In tutte le sale da biliardo o da gioco e
negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il
gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella,
vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo
anche quelli che l’autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse,
e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico
interesse»;
b) il quarto comma è sostituito dal
seguente:
«Si considerano apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che
hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai
limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: «all’elemento
aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita
non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore
ad un euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino
a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi
possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed
immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione
della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna
partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti
dal seguente:
«Appartengono altresì alla categoria dei
giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua
abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta
metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore
a dieci volte il costo della partita»;
e) dopo l’ultimo comma è aggiunto il
seguente:
«Oltre a quanto previsto dall’articolo
100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la
licenza del trasgressore, informandone l’autorità competente al rilascio, per
un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a
norma del presente comma è computato nell’esecuzione della sanzione
accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l’autorità procedente
provvede a darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria».
4. L’articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, è sostituito dal seguente: «Art. 88. 1. La licenza per
l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la
legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché
a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in
forza della stessa concessione o autorizzazione».
5. All’articolo 4 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i
seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente
articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o
licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi
modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di
qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle
finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed
in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la
raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita
autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o
prenotazione».
Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. L’Amministrazione finanziaria rilascia
il nulla osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dall’articolo 37 della presente legge, previa verifica della
documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli
apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa
l’installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di
schede a deconto o strumenti similari di cui all’articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un
dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle
modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve
essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di
utilizzo. L’Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione
e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo
tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli
esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla
osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il
relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento di cui al quinto comma dell’articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37 della presente legge, non
muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti
similari, previsti dall’articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al
comma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell’anno
2001, un imponibile forfetario medio dell’imposta sugli intrattenimenti nella
misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici
finanziari competenti per l’attività finalizzata all’applicazione delle
imposte dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli
elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di
lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi
amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal
quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dall’articolo 37 della presente legge, devono essere muniti di
schede a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo indicato al
comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco
macchine da gioco, per l’anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla
disciplina comunitaria, un credito d’imposta per la rottamazione degli
apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui
al quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dall’articolo 37 della presente legge, purché installati entro la
data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla
installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo
di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d’imposta, di ammontare
pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è
comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, per un periodo non
superiore a tre anni. Il credito d’imposta non è rimborsabile e può essere
fatto valere dal soggetto titolare dell’apparecchio rottamato ai fini del
versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione,
dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l’anno 2000,
la relativa imposta sugli intrattenimenti. All’onere derivante dalle
disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di
cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze
sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al
comma 5.
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l’installazione di
apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del
dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 38, è rilasciato, previa verifica
della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli
apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta
provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 38 e comunque non prima
della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta
provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla
medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l’apparecchio
deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di
cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dall’articolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data del 30
giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento
delle maggiori entrate previste dall’articolo 7 del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, per l’espletamento, secondo la normativa
comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonché
per gli ulteriori adempimenti necessari per l’avvio del gioco del Bingo e per
i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti
delle disponibilità del bilancio dell’incaricato del controllo centralizzato
del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove
applicabile.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della società di
gestione della casa da gioco di Campione d’Italia)
1. Al comma 38
dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «Al capitale della società partecipano
esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale
autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d’Italia, la
provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e
trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2001, l’atto
costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti
dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero dell’interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito
commissario».
Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e
di gioco del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici
Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1º gennaio 2001, e di un
euro per giocata minima a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge
2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall’articolo 5 della legge 19
aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per l’installazione di ciascun
terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore
versa all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum,
stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo
deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già
funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro
il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima
della predetta data del 30 giugno 2001. All’atto del ricevimento della
richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il
proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo
una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini
predetti comporterà il ritiro del terminale e l’addebito delle spese
sostenute per il ritiro».
Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione
finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dall’anno 2002 è esercitato
il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno
esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di
affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una
volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato
il potenziamento dell’amministrazione finanziaria nel limite delle risorse
disponibili.
2. Al terzo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali»
sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
Capo
IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 4, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole:
«suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti:
«soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne
cura l’attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla
coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione
alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; il terzo periodo
è sostituito dal seguente: «Ai conduttori degli immobili destinati alla
coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di
esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica definisce e cura l’attuazione di un programma
di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti
anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all’articolo 3, comma 99,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 4,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla
consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene,
producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione
non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro
ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla
proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se
viene richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita
catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita
tra l’immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche
analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente,
l’Ufficio del territorio dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro
novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società
per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una
partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in
ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro
proprietà, sono esonerati dall’obbligo di comprovare la regolarità
urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza
l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il
rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità
urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i
terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell’atto di
alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che,
nell’atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute,
valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 4, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis. Le alienazioni, permute,
valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal
Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma
1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della
difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i
rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di
conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma
112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì
determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità
pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì
effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le
proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione
previsti dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato
sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa
legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente
riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui
all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle
alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e
riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo
44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50
miliardi è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli
arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:
«alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da
alienare nonché da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire l’attuazione dei
piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione
dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in
materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario
componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile
risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo
stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva
riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di
accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a
definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad
uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa
formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica
soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro
debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed
oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di
supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della
difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o
indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato.
15. Al comma 99 dell’articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che
ne cura l’attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il
diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non
destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori,
nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque
ancora nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente,
limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º
gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di
ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la
mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a
procedere all’alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978,
n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento,
nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a
favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla
riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del
1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la
realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del
patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio
decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture
militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per
i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse
complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai sensi
dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo 9,
comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43, comma
4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura
dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella
misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse modalità stabilite
al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio
dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di
servizio».
18. Al comma 109 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «le società a
prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le
società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per
cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza
degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali,
restano alle dipendenze dell’ente medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2000, e fino all’esaurimento delle relative procedure di dismissione,
non si applica il comma 9 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di
programmi di dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già
individuati, non si applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del
Ministro dell’interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986,
n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) alle
cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni
di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o
umanitarie».
Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o
di confisca)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l’amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno
di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può
altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai
sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti
dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in
sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».
Art. 45.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi già
stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende
territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che
autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo
non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i
bilanci delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della
regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi
di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai
profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli
realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell’ex Opera
Profughi, dell’ex EGAS e dell’ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati
nel presente comma sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 46.
(Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati
gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono
trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si
trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni
consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle
dichiarazioni di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data
dell’avvenuta volturazione per provvedere all’accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di
cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo
comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per
territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di
trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1
del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del
Dipartimento della protezione civile, di cui all’articolo 2, secondo comma,
del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere
acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di
dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il
termine di durata dell’operatività dell’Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è
differito di ventiquattro mesi. L’Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto
tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i
compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Capo
X
ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L’importo del netto ricavo relativo
all’emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso
della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle
imprese, di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
determinato per l’anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. L’importo di cui al comma 1 è versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a
soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo
11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1
dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole:
«attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di
quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo
19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della difesa o
del Ministro competente per l’amministrazione di appartenenza, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono individuati, nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse
al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili
di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina
le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati,
dei materiali o dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di
consentirne l’esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono
avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e
mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento
predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione
nel rispetto delle norme vigenti.
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo
52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale
dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma
1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il
processo di attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento del
sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire
850 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione
accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito
dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli
obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata
la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi
per l’anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, da
utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di
contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all’anno
2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto
collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001
sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma
1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente
contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
100 miliardi finalizzata anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi
per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento
all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di
livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei
criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le
analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento
del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della
legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi
di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica,
lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per
analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º gennaio 2001, senza diritto
alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità
pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato,
che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti
all’applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente, della
qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di
stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante
ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998,
n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984,
n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti
e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o
provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l’incentivazione
della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia
e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento
accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma
5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10
miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340
milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti
lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la
finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l’inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e
qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre
Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo
2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici
del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle
bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari all’estero;
d) copertura e riorganizzazione degli
uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, al comma 1 dell’articolo 2 e
al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di
corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti
variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell’articolo 3 dello
stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative
di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e
contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei
Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70
miliardi a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure:
43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le
spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento del
bilancio dello Stato per l’anno 2001.
11. Per l’attuazione delle disposizioni del
comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui
all’articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l’attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui
all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello
previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio
2001; in entrambi i casi il termine per l’espressione del parere sugli schemi
di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva
da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di
ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia
penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in
2.000 unità a decorrere dall’anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata
un’ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma 18, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per
cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di
spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori
tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli
derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il
procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. A seguito dell’abrogazione delle norme di cui al
primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all’espletamento del
servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali,
accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai
fondi destinati all’incentivazione del personale, per le finalità e nei
limiti di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
3. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31
dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto
di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio
1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già
stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini
delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. L’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso
trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente
al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di
composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si
provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell’ex
Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati
dall’articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui
al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione
richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni
che sarà autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in
applicazione dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria
delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al
31 dicembre 2000, per l’assunzione di personale presso le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi
concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per le Forze armate la
validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo,
dell’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo le parole: «organica dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando
il prodotto all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il
requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in
corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima
procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente
alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima
data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica
l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non
strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino
personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette
entro il 31 dicembre 1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto
degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare
il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a
tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica
del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della
giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la
disciplina di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37.
13. All’ultimo periodo del comma 23 dell’articolo 45 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall’articolo 89 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è
sostituita dalla seguente: «complessivo».
Capo
XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle
regioni e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata
la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai
sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli
enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni
o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro
conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non
sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle
forme associative, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti
conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla
loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria
alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per
oltre un anno, le province, d’intesa con le regioni, promuoveranno tutte le
iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti
locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento
di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla
materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al
titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il
trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie
occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione
dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento
di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi
per l’anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno 2002 e lire 4.238,6
miliardi per l’anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di
base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere
impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle
risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per
il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal
2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate
con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi
per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di
reintegro all’Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate,
utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa
di lire 550 miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di
cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui
venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti
anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e
dell’ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale
esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno
specifico fondo annuo dell’ammontare massimo di lire 65 miliardi, da
utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di
entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla
riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior
gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del
bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue,
secondo gli importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di
lire 540,7 miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è
assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle
regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attività e per
servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non è
stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto
ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il
federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al
finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che
verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società
Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione
del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori
servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza
dell’entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le
regioni raggiunti in conferenze di servizi per l’alta capacità. La
ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del
fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene
attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri
stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale».
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo
quanto disposto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’anno 2001 il disavanzo, computato
ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello
del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per
l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del
bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare,
con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i
prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001;
tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di
cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di
previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il
1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001
dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di
bilancio;
b) per l’anno 2000 il disavanzo di cui
all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese
relative all’assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è
effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano
intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove
funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali
garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno
per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sull’andamento di spese, entrate e
saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori
programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo
sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti
conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli
enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e
autonomie locali, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle
province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un
campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità
stabilite dall’articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica
anche per l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola:
«2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è
sostituito dai seguenti:
«4) anno 2000 per i comuni con popolazione
da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «;l’importo così
risultante rimane costante nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo
30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo
di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è
concessa, a partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite
dalle seguenti: «Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma 1 venga
distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle
province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire
dall’anno 2001 una riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001
di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L’incremento delle
risorse, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per
l’anno 2001 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le
finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. L’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, è rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i
trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di
lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle
province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di
comuni e alle comunità montane per l’esercizio associato delle funzioni e
lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti
alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione
all’ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno 2000 a
titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le
comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti
alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in
aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a
lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della
comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono
attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli
investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a
consuntivo per l’anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002
ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno
2003. A decorrere dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della
revisione dei trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme
dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è
attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di
ulteriori lire 9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per
l’anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza
attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme
dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno
dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed
hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l’approvazione, da parte del
Ministero dell’interno, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di
base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo
spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al
trasferimento presso altro ente o all’avvenuto riassorbimento nella propria
pianta organica ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo
non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei
decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3
agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995,
n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3
giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996,
n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale
posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione,
modalità e termini per l’invio sono determinati con decreto del Ministero
dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il
contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri
sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme
dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni
che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal
gettito dell’imposta comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione
della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale
D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito,
derivante dai predetti fabbricati, dell’imposta comunale sugli immobili
dell’anno 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno
degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per
mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito,
previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per
le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da
considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il
contributo erogato ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito.
A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di
insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell’imposta comunale
sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo
garantito. Per l’attribuzione del contributo i comuni interessati inviano
entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui
modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero
dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del
contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure
di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un
contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri
di cui all’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe,
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di
approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, introdotto dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo
di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i
comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero
costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31
dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le
parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi
all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione,
rispettivamente, dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla
predetta data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con
popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico
dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un
importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei
contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal
seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei
proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per
la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette
finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici.
Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per
l’anno 1999 dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle
province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l’importo
risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462
miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi
risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell’anno 1999;
tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell’attuazione
del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze
per il primo bimestre dell’anno 2000. Al fine di consentire un puntuale
monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio
2001, al Ministero dell’interno una certificazione firmata dal Presidente
della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e
2000.
22. Con riferimento all’assegnazione alle
province del gettito di imposta sull’assicurazione obbligatoria contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono
mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati
esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione
inferiore a tremila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97,
comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali
idonee nell’ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se
necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare
atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve
essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di
approvazione del bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, concernente il termine per l’approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere
modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi
stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non
ha effetto retroattivo».
b) all’articolo 56, comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «L’aumento tariffario interessa le
immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e,
qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è
eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della
notifica stessa».
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno
2001 la percentuale destinata al Ministero dell’interno è pari al 30 per
cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».
Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di
ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003,
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali,
ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per
cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche,
l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare,
l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai
commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove
disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo
e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui
all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate
nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento
speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da
riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo
per l’edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di
prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo
di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio
2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi
comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene
assicurato nell’ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento
ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l’anno 2003.
6. I consorzi per l’istruzione
universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti
gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento
a valere sull’apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE,
le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei
programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le
valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri
definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima
Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di
incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni
regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’unità
tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente
articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al
citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici
(CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al
presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio
della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei
beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni
indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono
inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi
contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti
elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei
fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi
alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti
equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di
utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le
amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell’acquisizione
di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della
spesa per l’acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto
capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di
locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza
dell’onere finanziario complessivo.
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle
migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove
aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto
attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del
territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti
interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il
Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di
comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università
appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente
articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto
alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle
aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e
soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni,
con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere
conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate
all’università.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle
iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle
singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle
regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni
di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti
nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata
legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di
conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della
presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove
le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni
interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo
stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica
amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l’efficacia delle convenzioni e della
collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite
all’articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della
Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell’Istituto di studi e analisi
economica (ISAE) per la definizione di un’appropriata classificazione
merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica
amministrazione, per la individuazione dell’area di interesse delle convenzioni
da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni,
distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente
su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) dell’offerta: monopoli pubblici o
privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o
selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali,
concorrenza;
c) delle forme e tecniche di
aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del
mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso
al mercato.
Art. 61.
(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti
di programmazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui
all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi
dell’articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni
che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le
caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive
esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
stabilita l’introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di
pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio
dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,
n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per
l’approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o
combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento
degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla
riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero
mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente identifica gli
impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo
promuovendone l’utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e
relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque
titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall’esercizio di servizi
elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti
locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono presentare
apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto
dell’Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi
eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di
cui all’articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto
dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono
soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della citata
legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della
collaborazione dell’Osservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione
degli immobili in uso, definiti di concerto con l’Agenzia del demanio o con
l’apposita struttura di cui al medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che
intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti
a pubblici uffici si avvalgono dell’Agenzia del demanio o della struttura di
cui al comma 1 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. L’attuazione dei piani di
razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di
contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di
locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al
presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di
locazione, nè la previa attestazione dell’inesistenza di immobili demaniali
ed il nulla osta alla spesa previsti dall’articolo 34 del regolamento sui
servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree
di competenza dell’Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il
relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche
amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno
il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate,
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri
in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di
conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di
fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento
civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al
comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all’articolo 59 con
decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per
l’amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre
di ogni anno con riferimento all’anno successivo. Con il medesimo decreto
sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento
vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato,
in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di
impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in
parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto;
c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le
eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo
decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari
determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo
sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le
disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999,
n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance
and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di
beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle
Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte
sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività,
ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli,
anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette
società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre
attività del Ministero.
Art. 64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti
erariali ai comuni)
1. A decorrere dall’anno 2001 i minori
introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori
imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti
statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della
spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che
beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma
1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale
definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno
del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi
enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e
si intende consolidata a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in
cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche
a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei
commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto
dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139,
come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31
dicembre 2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell’accelerazione e della
semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31
marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della
distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di
gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei
limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore
delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari,
la quota di acconto prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di
saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con
le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione
sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall’Unione europea per
ciascun intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17
maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili dell’attuazione degli
interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei
contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell’ambito dei
programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati
nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la
data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto
dall’articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il
relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di
reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2,
ovvero ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni
di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le
parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali»
sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come
modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito
degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dell’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di
geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale
edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso
del diploma di geometra e di perito industriale edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni,
eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e
norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano
validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui
all’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti
destinatari della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all’importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente
aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui
all’articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono
inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a
favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle
istituzioni educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per
l’anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino
globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999,
incrementati del 6 per cento. Per l’anno 2002 i predetti pagamenti non
dovranno superare l’obiettivo previsto per l’anno precedente incrementato di
un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si
terrà conto dell’intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni
sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni,
contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro
proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere
versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte
presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le
predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai
finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente
infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale
dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute
nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 1998, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata
alle contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale regionale
all’IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui
conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità
speciali di cui al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il
riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine
continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le
disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e
delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del
presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia
della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di
funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di
controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo
5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo
periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del
proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie
non disciplinate dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale
realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio
nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni
delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, a decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito
derivante dalla tassa erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito
alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via
transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma
di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione
delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno
2002)
1. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
relativi all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del citato decreto legislativo,
ovvero relativamente alla parte non connessa all’effettivo trasferimento di
compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
«conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi
decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono
aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».
3. Per l’anno 2002 è istituita, per i
comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per
cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per
l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria
di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione,
attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune
in proporzione all’ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base
dei dati disponibili, dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante
presso l’anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a
ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di
cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30
luglio 2001, provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati
previsionali relativi all’ammontare del gettito della compartecipazione di
cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica
ai comuni l’importo previsionale del gettito della compartecipazione
spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti
erariali. L’importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è
erogato dal Ministero dell’interno, nel corso dell’anno 2002, in quattro rate
di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati
previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base
dei dati di consuntivo relativi all’esercizio finanziario 2001 comunicati dal
Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell’interno e
da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto
alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto
speciale, all’attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle
disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della
regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1.L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
rispettivamente ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per
l’anno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,
della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di
cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al
comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
l’anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1,
lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai
commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di
cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla
lettera a) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo a
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989; nonché
al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è
soppresso il contributo di cui all’articolo 37 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l’Istituto
postelegrafonici, soppressa ai sensi dell’articolo 53, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto
contributo è rispettivamente stabilito nella misura dell’1,75 per cento e
dell’1 per cento.
5. L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. L’articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio
contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata
annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i
quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate
medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31
dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero
dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie
risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita,
spettante ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata fino al 27
febbraio 1998 da un lato e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico
dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti
dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST, dall’altro, è posta a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice
di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448:
a) nella misura del 100 per cento
per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il
trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le
fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque
volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le
fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
predetto trattamento minimo.
2. All’articolo 59, comma 13, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale
dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29
dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari
di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili
per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale
dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 29
dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui
al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal
presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla
citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai
titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1º gennaio 1952
al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati
dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui
alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi
antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in
base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni
pensionabili, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti
pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi versati alla medesima
assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni»
sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non
sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni»
afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel
calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di
opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, l’ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi
di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente
con il sistema contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione
non può essere esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima
e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni
di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano
stati perseguitati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la
commissione di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e
successive modificazioni, ha già riconosciuto l’assegno vitalizio, sono
attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano
attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del
predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni
vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici
antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della
copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli
altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori
iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli
oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione
volontaria, è istituito, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di
solidarietà di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 2001, lire
50 miliardi per l’anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno 2003 a
carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis. L’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma
dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e
termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in
materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione,
previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, e successive modificazioni, nonché dell’applicazione delle
predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
12. L’articolo 37, comma 2, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva
per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a
quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità
di cui all’articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la
gestione finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il
bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale
nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto stesso.
Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni
dell’INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non
determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme
di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza
legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun
ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta
attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti
del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi
aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed
economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è
disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e
comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri
derivanti dall’articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da
iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi
pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per
azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili
utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti
dall’INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come
dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad
integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto
effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità
della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito
dall’Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è
disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’lstituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, all’IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai titolari
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili
per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000
mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è
corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un
importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale
e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi
propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale
comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente
ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino
inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l’aumento è
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti
stessi. Agli effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei
redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di
cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all’articolo 2
della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti
trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970,
n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per
i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei
relativi trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri
economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è
concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della
pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a
condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un
importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale
e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi
propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale
comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge
legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall’anno 2001, a favore dei
soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei
trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a
lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede
di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità
corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto:
a) non possieda un reddito complessivo
individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto
trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito
complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso
superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il
medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che
soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo
complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al
trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal
medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo
aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non
risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale
dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad
individuare l’ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo di cui
al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati
nello stesso comma.
10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7
non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione
in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il
perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di
vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora
tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi
stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera
in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto
prima del compimento dell’età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna
gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e
determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione
dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione
medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio
ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il
sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è
ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi
periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità
contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva
accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni
previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono
altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene
integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico
della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore
abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia
avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo
può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la
totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la
gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi
già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi
dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti
gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le
pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote
delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di
invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti
l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per
cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore
pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in
data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente
disciplina se più favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita
INAIL e trattamento di reversibilità INPS)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui
all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera
tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità
successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata
liquidata in data anteriore.
2. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta
di lire 58 miliardi per l’anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003.
3. All’articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno
biologico» a «denunciati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno
biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a
malattie professionali denunciate».
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei
fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza
delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai
lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall’articolo
26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100
miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003,
alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma
1, ivi comprese quelle previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono
trasferite all’INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con
modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di
trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31
dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre
2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non
può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota
del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con
apposito accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il
personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella
competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle
province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d’Aosta,
la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli
enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione
previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato
in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale
in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo
unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la
provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per
la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal
terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l’assenza di oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 4, il comma 7 è sostituito
dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di
decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la
propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia
stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5, comma 1, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi organi collegiali
sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione
dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo
modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive»;
c) all’articolo 6, comma 4-bis, primo
periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei
fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, terzo periodo».
Art. 75.
(Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani, a
decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato
che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la
facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell’esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2
e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore
di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è
esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento
dell’esercizio della facoltà medesima, a posticipare l’accesso al
pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza
utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro
stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui
alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è
esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere
esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2,
lettera a).
4. All’atto del pensionamento il
trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il
diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta
pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al
comma 2, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in
ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo
di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto
un’anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento
dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in
attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività
è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di
attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il
restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione,
calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età
di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio
della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di
cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è
sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). – 1. L’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola“ (INPGI)
ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955,
n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di
sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei
giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga
gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1,
commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di
un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti
pubblicisti possono optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale
pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L’INPGI provvede a corrispondere ai
propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia
prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite
dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle
prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria,
sia generali che sostitutive».
2. L’opzione di cui all’articolo 38 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti
previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e
migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme
obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei
processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e
servizi occorrenti per l’esercizio dell’assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti,
secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione
pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di
indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l’altro, a:
a) esperire in comune procedure di
selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia
previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di
selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l’acquisto di beni e
servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzazione di strumenti già messi
a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
d) prevedere, per procedure di gara di uno
degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle
vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma
2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell’utenza, in
termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella
prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani
per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30
aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio
alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina
normativa dell’esercizio provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,
di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001,
fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi
requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di
stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato
a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del
Fondo per l’occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a
situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di
esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine,
il termine del 30 aprile 2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il
rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà
avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni
prevedono:
a) la realizzazione, da parte della
Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con
l’indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla
stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per
cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le
convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano
definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di
stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad
assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad
esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di
competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età
entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell’erogazione della quota di
cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000, pari al 50 per cento dell’assegno per prestazioni in attività
socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno al nucleo familiare,
che le regioni si impegnano a versare all’INPS; nonché, nell’ambito delle
risorse disponibili a valere sul Fondo per l’occupazione, un ulteriore
stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare
la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà;
a tale scopo per l’anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle
regioni, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione
dell’articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che
saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione, per i
soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il
cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione
delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno per prestazioni in
attività socialmente utili e l’assegno per nucleo familiare, nella misura del
100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impiego, da parte
delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l’occupazione, destinate
alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni,
per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e
per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell’attivazione delle
convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità
di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del
medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo
delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire
dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell’ambito delle
disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del
bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All’articolo 9, comma 11, del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola:
«assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di
attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2
dell’articolo 1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività
nel periodo tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest’ultima
data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a),
comma 5, dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa
domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a)
nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite
nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto
dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli altri enti
locali che hanno vuoti in organico e nell’ambito delle disponibilità
finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti
collocati in attività socialmente utili. L’incentivo previsto all’articolo 7,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli
enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le
assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui
all’articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le
parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività
usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle
disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti
di età anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni,
e dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
agli assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di
entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993,
risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per
le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano,
individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero
far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di
anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di
anzianità contributiva previsti rispettivamente dall’articolo 1, comma 36,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma
1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374,
come introdotto dall’articolo 1, comma 35, della citata legge
n. 335 del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei
limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni;
3) i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età
pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
9. All’articolo 5, comma 2, primo periodo,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che, potendo far valere i
requisiti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 74, presentino domanda entro il
30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1º gennaio 2001 o dal mese
successivo a quello del compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima
ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di
cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19
maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al
comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al
comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del
beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all’ente
previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All’onere derivante dal riconoscimento
di cui al comma 8, corrispondente all’incremento delle aliquote contributive
di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di
cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
14. All’articolo 8, comma 1-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acquisti effettuati
tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di
pagamento»;
b) le parole: «con il titolare della
moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le parole:
«fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle risorse
rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui
all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con
più di cinquanta addetti. L’onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa
la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50
miliardi;
b) all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 62,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «per
ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L’onere derivante dalla presente disposizione
è pari a lire 9 miliardi;
c) all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All’onere derivante dalla
presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40
miliardi;
d) il comma 5 dell’articolo 16 della legge
7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dal 1º gennaio 1999
all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
dopo le parole: “trasporti e comunicazioni“ sono inserite le seguenti:
“; delle lavanderie industriali.“»;
e) le disposizioni previste dall’articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei
casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui
all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L’onere derivante
dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di
cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono
essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La
relativa dotazione finanziaria per l’anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a
valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma
15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e
assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell’articolo
2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’onere derivante
dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.
18. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002,».
19. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione
dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui
all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º
gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è
estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti
ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al
30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di
reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul
lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di
reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione
stessa è stata liquidata in data anteriore.
21. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta
di lire 227 miliardi per l’anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere
dall’anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata
per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il
trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese
edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della
determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di
anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in
lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è
venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non
hanno maturato i benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile
1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un
coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è protratta per meno di cinque anni,
a 1,225 se l’attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se
superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni contenute nell’articolo
25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2001».
25. Le risorse finanziarie comunque
derivanti dagli effetti dell’applicazione della decisione 2000/128/CE della
Commissione delle Comunità europee dell’11 maggio 1999 in materia di
contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
assegnate al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti
delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori
sociali, con particolare riferimento all’incremento dell’indennità di
disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 45, comma 1, lettera a),
numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e
razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del
miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con
valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;
b) all’articolo 55, comma 2, quinto
periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro
due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio
presso gli organismi dell’Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al
13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in
attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il
trasferimento dell’equivalente attuariale delle posizioni assicurative al
Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e
successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato
sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura
degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma
28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l’anno 2001; la quota
differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al
presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione
relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di
riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura
corrispondente alle variazioni dell’articolo 3, undicesimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi
decorrenza nell’anno 1983.
29. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;
b) le parole: «centoquarantacinque unità e
nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per
l’anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l’anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a
decorrere dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere
sulle disponibilità del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione
dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente
utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri
stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo
criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli
affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per
l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002. Al relativo onere si
provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
32. Per l’integrazione dei servizi informativi
catastale e ipotecario e la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari,
previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività
straordinarie finalizzate all’implementazione e all’integrazione dei dati
presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di
decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il
Ministero delle finanze e l’agenzia del territorio, a decorrere dalla data di
trasferimento a quest’ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio,
possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti
delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 3, comma 193, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla stipulazione di contratti per l’assunzione a tempo determinato,
anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di
1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al
progetto denominato «Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.
La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire all’ENPALS di adeguare la propria
struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all’obiettivo
del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già
sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi
di competenza del predetto ente, il competente organo dell’ENPALS può
proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i
princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si
esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro
sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l’INPS stipula
con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento
telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l’acquisizione di
informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per
l’acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché per
l’acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l’ENPALS
e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare
dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto
di lavoro.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per
l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002 e fino alla data del 31
dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell’ambito della disciplina prevista dal predetto decreto
legislativo, a proseguire l’attuazione dell’istituto del reddito minimo di
inserimento;
b) la disciplina dell’istituto del reddito
minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati
approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui
all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali
hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai
sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa,
uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di
cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del
1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni
annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo
dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le
prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta
con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da
entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva
di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono
fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».
3. A decorrere dall’anno 2002, ai
lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970,
n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta,
per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. L’assegno di cui al comma 1 è
corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per
tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali
alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto
importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1
l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al
comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000
lire».
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e
dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali
siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente
nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il
richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi
ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
sono efficaci per gli assegni da concedere per l’anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di
cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma
associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito
della stipula di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo; nell’ambito
dei suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro, i termini per la
conclusione del procedimento, le modalità dell’istruttoria delle domande e
dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare
e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse
strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea
dai comuni all’INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti
concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la
potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di
specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli
accordi possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti
all’eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi
disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all’INPS,
per il periodo dell’esercizio della potestà concessiva da parte
dell’Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo
7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto
a percepire l’assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli
minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle
disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell’articolo 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
11. L’importo dell’assegno di cui
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dal 1º gennaio 2001, è elevato da lire 300.000
mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la
disciplina della rivalutazione dell’importo di cui all’articolo 49, comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16,
quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
si interpreta nel senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa
alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con
le modalità previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi
per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13,
nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei
servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni
di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane
per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel
territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3
miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o
più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente
immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la
famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite
massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative
sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la
realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla
rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le
modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei
contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività
svolte.
15. Nell’anno 2001, al fondo di cui
all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è
attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota
prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei
reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri dell’interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri
decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi
di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei finanziamenti e
per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all’articolo 1, comma
2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente
all’attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati
anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati
in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994,
n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni
indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite
in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per
la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i
cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall’articolo 6 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento
delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della
medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure
esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o
handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i
comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell’applicazione del comma 20
i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate
le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le
graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui
al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro
gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate
dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli,
possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che
per l’acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello
stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della
prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla
mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei
contributi il comune procede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui
al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di
mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista
dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per
l’acquisto di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di
lire.
25. In caso di rinuncia all’azione
giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i
requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati
dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della
predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle
attività antecedenti all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte
dell’INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito
nei confronti dei titolari di pensione interessati.
Art. 81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di
lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con
handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla
perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo pari a
100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione
del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la
concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le
modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina
delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «54, comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite
dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata)
1. Al personale di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa
di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle
medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1990, l’applicazione
dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono ripetibili le somme già
corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di risarcimento dei danni, in
esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche
costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale
denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell’interno è autorizzato,
fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente,
anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in
corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli
appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato,
fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente,
anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con
le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave
«Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di
speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per
effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non
inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell’attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione
tenendo conto dell’aumento previsto dall’articolo 2 della legge 20 ottobre
1990, n. 302. I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del
1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza
dei soggetti indicati al primo comma dell’articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell’ordine, ai
seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle
vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione
al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2
dell’articolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998,
n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo le
parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono
inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all’articolo 4, comma 1, dopo le
parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º
gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’ articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso.
Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al
finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle
quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli
istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle
spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le
prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno 2000 strettamente
connesse all’attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma
di ricerca sanitaria previsto dall’articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui
all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a
lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti
dal Paese con l’adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere
dall’anno 2001, le singole regioni, contestualmente
all’accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare
entro il 30 giugno dell’anno successivo, sono tenute a provvedere alla
copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura
necessaria l’autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi
5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle
risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi
delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi
tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote
dei tributi medesimi, in misura tale che l’incremento di gettito copra
integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le
regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno
successivo, l’aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni
regionali nell’adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa
diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza
entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le
forme d’intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali
psichiatrici già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o
alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione
di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto
di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo 28, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
Art. 84.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati
nell’accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli
articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione
della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie
erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia delle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera
a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad
eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5,
6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera b),
limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo
familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli
68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in
relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge
n. 537 del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa
farmaceutica)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001, la Commissione
unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee,
nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella
classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della
valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche
prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle
prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e
b) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002
l’importo indicato al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º
gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo
delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, le
seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato
genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore
delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP
test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e
sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore
della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione
a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro
della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a
carico dell’assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici
per le patologie neoplastiche nell’età giovanile in soggetti a rischio di età
inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con
decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio
sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l’anno 2001, di
lire 1.875 miliardi per l’anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l’anno 2003 e
di lire 2.165 miliardi a decorrere dall’anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le
politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente
alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate,
dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per
il 2002, almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo
nell’anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per
cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste
per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella
misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla
base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l’andamento
della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall’effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo
scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità
regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket
soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall’articolo 83,
comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo,
previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di
competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta
giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002
e a lire 830 miliardi per l’anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori
entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla
progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All’articolo 19, comma 14, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella
misura dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione
unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati
alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28
maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di
terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l’avvio delle terapie e
standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il
provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella
classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai
predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo
mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle
categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al
numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali provvedono all’attivazione di specifici programmi di
informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle
confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai
farmacisti e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con
riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni
2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla
riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali
con prezzo non superiore a lire 10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce,
con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro
il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei
bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro
della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese
successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente
periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del
predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i
depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i
depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi
del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza
di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a
lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a
carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché i
dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del
medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della
prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche
ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure,
sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del
Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza
del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette
periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma
16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro
della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la
contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con
il Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e
della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro
della sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso
di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei
prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del
Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i
farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione
dei prezzi previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali
autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può
stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la
collocazione di un medicinale nella classe di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un
determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua
erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata
all’esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della
sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa
farmaceutica, prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l’andamento
della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il
governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro
della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica
pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso
Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione
e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla
stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle
proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la
presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale
competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del
Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei
produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione
nazionale dell’ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si
avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle
elaborazioni forniti dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca
scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore
definizione della sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza
individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il
Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente
alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali
medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle
farmacie nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall’articolo 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. L’accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della
sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente
comma non sono soggette al contributo di cui all’articolo 5, secondo comma,
del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto
dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla
pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata
comunicazione all’interessato del provvedimento del Ministero della sanità di
accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli
effetti al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nell’ipotesi prevista dal
precedente periodo, l’indicazione del numero dell’autorizzazione del
Ministero della sanità prevista dall’articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto,
dall’indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto
non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di
esperti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la
corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di
automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3,
4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori
di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10
luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei
medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed
individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di
automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a
cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali
collocati nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della
sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani
almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da
indicare nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi
attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo
medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo
attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del
presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche
solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo
maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi
del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell’assistito;
il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la
disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale
prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica gli effetti della
disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al
sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del
medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero
della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del
farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma
26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica la
disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché
del prezzo massimo di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi.
L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello
di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio
sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l’anno 2001 e di
lire 56 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee
iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti
delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e
delle finalità della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo
periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati
il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001
previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 185, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 347, e dall’articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999,
n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a
tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data
del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del
comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione
di cui all’articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare
al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data
di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale
rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è
disponibile la documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, e
dall’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme derivanti dalle
tariffe di cui all’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al
decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di
medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell’Unione europea in cui
sia già stata concessa la registrazione o l’autorizzazione, la suddetta
dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve
attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di
registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente
le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo
ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a
presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di
lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai
sensi dell’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per
l’attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina
generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30
giugno 2001, nell’ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai
quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria
interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una
dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti
moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e
residenziali, che si presumono indotte dall’attività prescrittiva dei medici
di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della
sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
metodologia ed i criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa
indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente
seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante
regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna
delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato
procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di
medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e
trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e
all’azienda unità sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento
della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la
dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici
mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti
i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A
conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle
minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera
scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di
continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva
individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli
obiettivi di cui all’accordo Governo-regioni, all’erogazione di servizi per i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con
esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano
superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l’azienda
unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso
di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi
collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di
cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome
iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria,
che siano già in corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo
della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed
efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e
nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al
fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti
farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni
tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la
gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da
soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche
devono garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle
prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati
oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli
operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette
i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della
sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende
sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi
livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario
nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all’andamento dei consumi dei farmaci e
delle prestazioni;
d) all’andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti
attuativi, individuando le risorse finanziarie nell’ambito di quelle indicate
dall’articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti,
le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i
diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno
rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le
leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di
evoluzione dell’utilizzo dell’informatica nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse
date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le
prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via
telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema
informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per ’estensione
dell’impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo
«NETLINK» è autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10
miliardi e di lire 4 miliardi.
7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento per il
servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni
copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I
farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti
preparazioni estemporanee».
Art. 88.
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati
adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali
per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza
per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si
applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia
della continuità dell’assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di
sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30
per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di
cui all’articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun
soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento
delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità
a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle cartelle e
delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento
rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla
remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino
frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla
regione stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le
prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o
di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4
dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Il contributo di cui all’articolo 11-bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli
intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d’Aosta
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla
rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto
contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei
contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969
le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della
regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse
modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998,
n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione
Valle d’Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il
contributo di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella
misura di due terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di
immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti
pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato
nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il
periodo di durata della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto
nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle
imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e
minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto
per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non
è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di
affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero
della sanità)
1. Al fine di consentire al dipartimento
competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanità e all’Osservatorio nazionale sull’impiego dei
medicinali l’espletamento delle funzioni connesse alle attività di
promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché
di permettere l’attiva partecipazione dell’Italia, quale Paese di
riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei
medicinali previste dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della
sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del
personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso
lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite
massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi
è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto
conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono
eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle
officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche
dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione
tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell’Unione europea, il
Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca,
società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o
altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico,
nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, che non possono eccedere l’importo di due miliardi di
lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro
nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale
dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di
enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un
contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attività del Centro nazionale per
i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche
per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le
modalità previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma
7, della legge 1º aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240
milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire
500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi
comprese l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e
strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per
l’attribuzione dei crediti formativi e per l’accreditamento delle società
scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività
formative di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della
formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività
formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le competenti Commissoni
parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le
società scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua
ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o
organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono
tenuti al preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un
contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione
continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi
determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della
Commissione stessa. Il contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle
società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere
utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai
componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la
partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese
per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche
attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività di verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di
valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di
formazione.
6. Per l’attuazione di un programma
nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane
post-natali è istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule
staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla
terapia dei tumori di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987,
n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
n. 531.
7. Per consentire all’Istituto superiore di
sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il
coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica,
la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la
gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15
miliardi per gli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di potenziare l’azione di
monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio
nazionale a seguito dell’epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è
autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da
parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non
altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che
stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione,
all’autorizzazione all’immissione in commercio e alla distribuzione dei
medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al
conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5
miliardi di lire, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli
introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in
commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le
progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera
sanitaria di cui all’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della
carta d’identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui
all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma
50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1
dell’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento
degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono
utilizzate le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non
appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l’Istituto superiore
di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si fa fronte
con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all’articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore
di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di
riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto
del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le
disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli
organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la
somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela
sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell’Istituto superiore di
sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull’organismo umano, derivanti
dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa
della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno
stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti
destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall’Istituto
superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti
dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e
della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa
tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione a residui di sostanze
attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e
nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio di
esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera
accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di
prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti
di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della
popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare
riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli
studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative
del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli
operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le
industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei
consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli
alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti
fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all’articolo
8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni
sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001
con l’esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di
attività libero-professionale extramuraria.
17. Per l’attivazione o la realizzazione
delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e
organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate
all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti
affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in
applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i
progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono
attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi
i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati
alla realizzazione, alla ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con
vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina
preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati
membri dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l’articolo 10, comma 1, della
legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all’articolo 22, primo comma, le
parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media», nonché
l’articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l’articolo 5 ed il capo I
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962,
n. 2056; l’articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l’articolo 1 del decreto del
Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che
prevedono l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’accertamento sierologico
della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione
e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il
30 giugno 2001 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate
condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la
vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle
rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di
riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale,
disporre l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie
professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta
dall’articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies) le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel
settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito
decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a
concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni
deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di
informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il
Ministero della sanità vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali
deducibili da essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1,
il Ministro della sanità determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in
misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l’anno 2001 e
a 200 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli
infortuni sul lavoro)
1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di
cui all’articolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli
infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità
psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli
articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, le regioni possono definire con l’INAIL convenzioni per
disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed
utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla
normativa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato
dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1
nell’ambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo
la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario
nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non duplicazione
delle strutture sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione e
dell’accreditamento per i servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di
quanto previsto dall’articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell’ambito dei
programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro
internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell’attività svolta, è autorizzata la
concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di
Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le
misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen,
previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433,
sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i
limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433
del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986,
n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di
Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i
soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale
delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità, ad
esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell’articolo 24 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità
fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il
Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2001 è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della salute mentale)
1. Per l’anno 2001, al fine di promuovere
la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è
istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per
la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della
sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di
prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare,
interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la
collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l’anno 2001, il fondo di cui al
comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma
nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il
pregiudizio sulla salute mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili e immobili degli ex
ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla
produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti
sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture
territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con
attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli
interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo
“Tutela della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori
somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente
comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di
carattere sanitario».
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi
internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al
30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed
amministrativo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello
stanziamento previsto dal comma 4 dell’articolo 12 della citata legge
n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli
impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo
sanitario nazionale relativa all’applicazione delle misure di cui alla legge
2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l’anno
2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu»
negli allevamenti ovini e dell’influenza aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia
Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse
attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima
la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25
miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200
miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai
tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento
legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi.
Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata
a contrarre mutui di durata decennale.
Capo XV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L’articolo 15 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 6
settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – (Società per l’acquisto e la
cartolarizzazione dei crediti). – 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per
azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad
oggetto esclusivo l’acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d’imposta e
contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici
previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di
cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell’articolo 13. I richiami ivi contenuti all’INPS
devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze
e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di
crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti,
devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione
dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in
alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze».
2. Il comma 3, dell’articolo 48 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«3. Fatti comunque salvi accordi tra le
parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a
decorrere dal 1º gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o
di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo
presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al
tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà
prevista dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986,
n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle
anticipazioni di cui all’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. All’articolo 13, comma 1, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono
soppresse le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel
settore del monitoraggio e della valutazione».
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, concorda con l’INAIL appropriate forme di
remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo
istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle
previsioni iniziali per il 2001.
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme
in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un
fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del
Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto
«Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della
società dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie
nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica
amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo
tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi
strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla
alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi
nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in
misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze
individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, d’intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1,
pari a lire 50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della
carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto
anni nel corso del 2001. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del
settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese
del credito bancario e il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di
utilizzo della carta di credito formativa per l’acquisto, con particolare
riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi
nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di
corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da
effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi
ammissibili all’acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma
utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del
settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano
fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della
carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle
imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che
siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le
procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di garanzia di cui al
periodo precedente.
4. È istituito, presso il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia,
la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2001 ed in lire
125 miliardi per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti
erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino
operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo firmato in data
17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti»
diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del
primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le
modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità
del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate per le medesime finalità.
5. Per lo sviluppo delle attività di
commercio elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina
comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non
rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
più soluzioni, per i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il
termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
Per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure
per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de
minimis.
6. Alla selezione delle iniziative
finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi,
con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie
imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno
essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali
internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono
cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato
nell’ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire
500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di
altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a
carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse
appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del
credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all’articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione
di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme
sul programma Antartide)
1. Al fine di favorire l’accrescimento
delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità
competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere
dall’esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base
(FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi
infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto
contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti
da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di
ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di
tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in
rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche
su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle relative risorse
finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come
sostituito dall’articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20
miliardi per l’esercizio 2001, 25 miliardi per l’esercizio 2002 e 30 miliardi
per l’esercizio 2003.
5. All’articolo 5, comma 3, quarto periodo,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole
da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle
seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati
dell’attuazione, le strutture operative, nonché».
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e
29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera f),
dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a
carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività,
proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d),
e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di
cui all’articolo 1, comma 1»;
b) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«f-bis) i parchi scientifici e tecnologici
istituiti con legge regionale»;
c) l’articolo 5, comma 1, è sostituito dal
seguente:
«1. Le attività di cui all’articolo 3 sono
sostenute mediante gli strumenti di cui all’articolo 4 a valere sul Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le
modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca
applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi
nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall’anno 2000, gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica all’unità previsionale di base
4.2.1.2. “Ricerca applicata“».
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino
a: «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da:
«decreti legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi generali indicati
dall’articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
coerenza, per quanto compatibili,».
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, all’alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti»
sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla
fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a
rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono
determinati».
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di
investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in
comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di
promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per
favorirne l’avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in
forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi
connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo,
formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emanata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli
interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di
investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le
misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per
gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni
anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al
presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative
volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa
vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da
parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino
normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per
il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di
funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori
finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e
privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo
nelle imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attività
industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è
concesso dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un
credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell’incremento
delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall’esercizio 2001
rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi
precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l’innovazione
tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in
progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle
agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei
mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del
credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni
di attuazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140. A tale fine il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione
stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al
comma 1, l’agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di
bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la
ricerca e lo sviluppo. L’agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle
medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo
da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed
istituzioni pubblici.
5. Qualora all’atto della domanda
dell’impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1,
l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti
nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale
definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine
iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e
documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal
presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture
situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo
gravano sul Fondo previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo
sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed
interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il
Ministero dell’ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire
150 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per
l’anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1
sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi
nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti,
loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non
riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica
e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che
ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore
utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di
combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a
risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare
conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori
interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata
alla protezione dell’ambiente;
g) azioni di sperimentazione della
contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province
e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende
XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i) attività agricole multifunzionali e di
forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della
qualità dell’ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi
per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto
marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con
i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto
riguardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione degli
interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per
l’attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa
erogazione, nonché le modalità di verifica dell’attuazione delle attività
svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per
la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di
energia)
1. Per il finanziamento degli interventi
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere
dall’anno 2001, nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un fondo per la riduzione
delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e
delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di
risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal
2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce
annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo
di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo
nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in
atmosfera, alla promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione
delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata
deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di
programmi agricoli e forestali finalizzati all’assorbimento dell’anidride
carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su
proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da
sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su
proposta del Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità
nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica
integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l’incentivazione, mediante finanziamenti nella misura
dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in
abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico
delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;
c) la predisposizione da parte dell’ENEA
di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature
ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in
atto di formazione di tecnici per l’installazione e la manutenzione degli
impianti solari termici nell’ambito del progetto interregionale «Comune
solarizzato».
Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)
1. L’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti,
attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala
industriale di energia elettrica a partire dall’energia solare utilizzata
come sorgente di calore ad alta temperatura. L’ENEA attua altresì un
programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle
combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in
collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con
soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le
applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
assegnato all’ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di
lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi
per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli
incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo
complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può
essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al
presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima che
definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione e la
stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e
indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il
progetto di massima, liquida l’importo di 30 miliardi di lire quale
corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo
entro il 30 settembre per l’anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002
e 2003. L’ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle
attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto
e profittabilità della gestione.
4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano
di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività
finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti
di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del
fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti
finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire
la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale
delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti
pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove
tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni
e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro
dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali
con finalità ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo definisce, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale
da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di
prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti
iniziative, anche legislative, di propria competenza.
2. L’entità delle compartecipazioni è
commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la
gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti
dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio
ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e
di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli
obblighi di protezione della salute e dell’ambiente e di rispetto della
sicurezza, posti a carico delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All’articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Le somme derivanti dalla
riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno
di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di
fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento
medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito
di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente, al fine di finanziare, anche in via di
anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione
e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica
e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino
ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di
funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le
procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».
2. Il decreto di cui al comma 9-ter
dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. L’accantonamento per gli oneri a fronte
degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del
Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere
pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non
superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle
bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità
dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l’ottimale
ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli
infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli
ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare
metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi
di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di
pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei
lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a
programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini
di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell’azienda
sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per
il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive
modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono
inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le
parole: «in Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero
in geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i
criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le
procedure di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli
accordi di programma previsti nell’ambito delle medesime normative, non è
punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in
essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell’attività
svolta, su notifica dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora
la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino
in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed
alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è
applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di
dolo o comunque nell’ambito di attività criminali organizzate volte a
realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e di cui alle
lettere f) ed i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con
riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che
non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque
non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall’impianto
in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare,
anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività
mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato
un finanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a
decorrere dall’anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la
regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla
legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell’ambiente,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni
interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire
la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e
occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore
ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento
di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 per i parchi sommersi ubicati
nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli,
istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle
politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti
da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i
beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle
associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti
stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal
presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11. È istituito con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali,
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti
parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della
civiltà della transumanza, all’interno del programma d’azione per lo sviluppo
sostenibile dell’Appennino, denominato «Appennino Parco d’Europa». In tale
intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari, le attività
antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica,
culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della
transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la
tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche
ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di
cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al
comma 11 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e
dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai
comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e
programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici
e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti
economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L’istituzione e il funzionamento del
coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di
spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di
lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare,
anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività
mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato
un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere
grossetane e al Parco museo delle miniere dell’Amiata, istituiti con decreto
del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal
Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali,
dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la
realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del
fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’anno 2001 a favore
dell’Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli
antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica,
culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato un
finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro
dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell’ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla
regione Toscana, dagli enti locali e dall’Ente parco delle Alpi Apuane.
Nell’intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante
valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con
l’attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a)
del comma 15 compresi nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli
obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono
individuati dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni
e le attività culturali e con l’Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell’ambiente,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero
ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento
delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582
del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale
previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1,
introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori
finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli
interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei
lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni
2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15
dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta
vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo
1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente di cui
al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo
delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e
controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di
Bagnoli è attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di
inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può,
previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre
l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi
dell’articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento
delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582
del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero
ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune
di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di
trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale,
fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio
della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di
Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del
trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente
gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in
essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora
utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica;
gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e
procedure che assicurino il mantenimento dell’occupazione dei lavoratori
dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini
dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree
oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio
tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili
che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere
nell’area oggetto di cessione; dall’importo così determinato è detratto, ai
fini dell’ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento
dell’intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle
attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di
Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l’IRI o
altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è
determinato dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo
precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto
a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree
interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà
indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex
estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e
il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi
piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la
bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19
del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine
di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è dettata la disciplina per l’acquisizione delle aree oggetto
di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano
straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l’obiettivo di
attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la
proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di
rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse
mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli
oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed
adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle
migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e
bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di
supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per
aumentare l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della
capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti
dell’Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei
rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne
del Ministero dell’ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da
non più di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il
funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette
segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni
2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall’articolo 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. Ferme restando le disposizioni di cui
al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
«p-bis) Sesto San Giovanni (aree
industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree
industriali)».
25. All’articolo 1, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«p-quater) Pioltello e Rodano».
26. All’articolo 29 del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il trasferimento della proprietà e degli
altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed
estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva
la possibilità prevista dal penultimo comma dell’articolo 28 per coloro che
dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali
diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali
diritti accertati dall’autorità giudiziaria».
27. Al fine di completare la bonifica e la
realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge
della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi
nelle saline di Cagliari, già in uso all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono
trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
28. All’articolo 43, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite
le seguenti: «nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio
ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla
compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attività di Malpensa 2000».
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. È istituito, con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e
con la regione Campania, l’Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia
di Benevento; nell’ambito di tale intesa sono individuati i siti geologici,
paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di
testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l’attività di
ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del
geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L’Ente di cui al comma 1 è gestito da un
consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione
Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia,
dall’università del Sannio, dall’università «Federico II» di Napoli e dalle
associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è
autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001.
Capo XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione
assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato
n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle
condizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di
riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori
individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo 75 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma
1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100
per cento per il primo anno, dell’80 per cento per il secondo anno, del 60
per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per
cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli
enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al
comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio
contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di
riallineamento ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo successivo secondo le
annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di
riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio
sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al
contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L’importo del
conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di
cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti
previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
introdotto dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4,
valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6. All’articolo 63 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: «nove» è
sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione
economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire
1000 milioni a decorrere dall’anno 2001»;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare l’incarico
di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una
durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole
espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e
valutare periodicamente l’attività svolta dal tutore, segnalandone l’esito
alla rispettiva commissione per l’adozione delle conseguenti determinazioni;
per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia
costituita od operante, all’affidamento dell’incarico e all’adozione di ogni
altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al
comma 3»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All’onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di
cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
8. I soggetti che non provvedono entro il
termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel
caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le
retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno,
pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per
cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti
sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo
delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8
senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito
contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato
entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è
sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e
degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono
abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o
parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi
dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere
formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i
quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli
interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla
previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti
gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi
sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all’azione
revocatoria di cui all’articolo 67 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l’integrale pagamento
dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla
base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali,
nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede
giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei
casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da
fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124,
primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali
siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977,
n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in
tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla
situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore,
comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non
superiori a quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge
n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei
medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3,
commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1º giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni.
Resta altresì fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 220 e 221, della
citata legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni
civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure
concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi
da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera
a), il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi,
previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al
30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità
fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari
alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato
articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base
all’applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un
credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere
posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle
scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi
assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente
previdenziale.
19. L’articolo 37 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 – (Omissione o falsità di
registrazione o denuncia obbligatoria) – 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o
in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero
esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al
vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva
l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al
maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei
contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l’obbligo dell’organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l’evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il
procedimento penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di
reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale,
fino al momento della decisione dell’organo amministrativo o giudiziario di
primo grado.
3. La regolarizzazione dell’inadempienza
accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l’ente impositore è
tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta
regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario».
20. Il pagamento della contribuzione
previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al
trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente
titolare della contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche
all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in
fine, le parole: «o di altro Stato membro dell’Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole:
«dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro
Stato membro dell’Unione europea»;
b) all’articolo 9, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui i contratti
collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di
lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi
sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive
modificazioni. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina
le modalità ed i termini di versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai
sensi dell’articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2001, al
versamento dell’aliquota contributiva di cui all’articolo 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;
c)
all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato»
sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»;
d) all’articolo 16, comma 3, secondo
periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui all’articolo 5, comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare allo scopo, a valere sul
Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236».
2. All’articolo 2751-bis del codice civile,
dopo il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:
«5-ter. i crediti delle imprese fornitrici
di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli
oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».
3. All’articolo 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «idonee
strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le modalità di
accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Per mediazione tra domanda ed
offerta di lavoro si intende l’attività, anche estesa all’inserimento
lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula
dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca
dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei
lavoratori; promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta
dell’azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute
a seguito dell’iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di
attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche
istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione
alla mediazione costituisce criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del
personale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico
di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel
ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo
professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente,
approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione
professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da
soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la
rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi,
attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento
della stessa nell’inserimento della nuova attività.»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per
lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla
ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50
milioni.»;
d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero l’attività di ricerca e selezione ovvero di
supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica
procedura di cui al comma 4»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione nonché
l’accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla
ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione
delle società nei rispettivi elenchi.»;
f) al comma 5, dopo le parole: «di
autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la
parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e,
in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell’accreditamento»;
g) al comma 6, all’alinea, dopo le parole:
«dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento»
e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con riferimento
alle società di mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a), dopo la parola:
«biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di
studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la parola:
«mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la parola: «mediazione» è
sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola:
«autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento»;
m) al comma 12, alla lettera b) dopo la
parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell’accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con
riferimento alle società di mediazione,»;
n) al comma 13, le parole: «alla
mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero
accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il decreto di cui all’articolo 10, comma 12, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, relativamente ai criteri per l’accreditamento. I soggetti
che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività
di ricerca e selezione nonché di sopporto alla ricollocazione professionale
possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell’articolo
10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda
contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni
di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei
servizi per l’impiego assicurando l’esercizio delle funzioni esplicitate
nell’Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per
l’impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni,
le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il
16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell’esercizio finanziario
2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per
l’occupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di
formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con
la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della
formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle
imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere
istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria,
dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al
comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo
relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti
comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella
misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi
afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
2. L’attivazione dei fondi è subordinata al
rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al
comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai
fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1
all’INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal
datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai
sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma
dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che
non aderiscono ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo
integrativo di cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge
n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura
associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità
giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, con un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si
possono articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale,
del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una
ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo
omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per
il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli
enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno
2001, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento
al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di
ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati
a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture
formative ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita
al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a
valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui
all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è
stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione
al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25
miliardi per l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999
e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo
di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento
accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione,
secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli
aderenti a ciascuno di essi.
13. Per le annualità di cui al comma 12,
l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma
72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma
5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al
medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di
attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a
tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione
si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla
gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi
antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori
bilancio del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere
destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria
dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell’ambito delle risorse di
cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le
attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte
oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui
all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva nelle materie di
competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui
seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la
validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il
profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. L’articolo 79, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una
quota pari al 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del
lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul
lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di
aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature,
degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento
dell’attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il
restante 50 per cento della quota predetta è destinato all’incremento del
Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di
lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l’incentivazione dell’attività ispettiva di controllo sulle
condizioni di lavoro nelle aziende».
4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire
mediante l’utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta
tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell’ambito del processo di
armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione
del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1º febbraio 2001 è
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi
sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta
gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto
riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro
operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è
riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a
valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori
di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente
considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il
complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All’articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2001».
Capo XIX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole
in difficoltà)
1. A favore delle imprese agricole, singole
ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da
calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero
in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la
ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in
conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e
successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 è
concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del
3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di
ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione
ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori
dell’assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono
considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell’articolo 43 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere
assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 dello stesso decreto
legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche
mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore
all’80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che
il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della
redditività dell’impresa, e che comprenda i seguenti elementi:
riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività
aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni
soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e
migliorino l’ambiente naturale.
5. L’importo dei mutui può essere
ragguagliato all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito
della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono
capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione
delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2,
possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad
assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione
di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di
garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel
valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni
appartenenti ai soggetti che esercitano l’attività di impresa, anche quando
tali beni non riguardino l’esercizio di attività agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al
comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle
misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle
operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1. In sede di sperimentazione e per un
periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi
provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga
alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non
superiore a tre mesi.
Art.
123.
(Promozione
e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1. All’articolo 59 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di
una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire
l’obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e
degli animali e per l’ambiente, a decorrere dal 1º gennaio 2001 è istituito
un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per
cento del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti
fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da
individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di
cui all’articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62,
R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei
Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l’elenco
dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del
contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all’immissione
in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo
fatturato di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli
animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti
animali incompatibili con l’alimentazione naturale ed etologica delle singole
specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi
contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente
comma»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. È istituito il fondo per lo sviluppo
dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti
dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire
15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è
finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali,
concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della
produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli
allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché
mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica
agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle
politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le
modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese
ammissibili;
b) il potenziamento dell’attività di
ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in
materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) l’informazione dei consumatori sugli
alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e
tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è
ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori
all’agricoltura delle regioni nell’ambito di un’apposita conferenza di
servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali
che gli assessori all’agricoltura possono presentare al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità,
compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di
attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole
nell’ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità,
possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di
cui all’articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i
princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o
dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti
è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette
(DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di
specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela
provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via
telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome. Al comma 8 dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
dopo le parole “la vendita diretta“ sono inserite le seguenti: “anche per via
telematica“»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela
del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni
alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di
settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle
amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al
funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del
comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, che è soppresso».
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al
comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori
dell’agricoltura e della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica approva i patti territoriali specializzati nei settori
dell’agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15
maggio 2000, che hanno positivamente superato l’istruttoria, e ne finanzia le
iniziative imprenditoriali nell’ambito delle risorse per le aree depresse e
per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le
iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. All’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987,
n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987,
n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «L’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino alla
distillazione previsto dall’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87,
del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86
della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a
decorrere dalla campagna 1988-1989, l’applicazione della sanzione
amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di
vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione
di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate
semestrali. Nell’ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo
precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello
Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo
conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti,
hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire
diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli
esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni
comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai
sensi del presente comma».
2. All’articolo 53, comma 18, della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21
dicembre 1999, n. 526, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme già
maturate e dovute per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230
miliardi per l’anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già
previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle
garanzie ammesse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l’ordine
stabilito nell’elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e
sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche
conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L’intervento dello Stato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei
confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente
articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con
altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i
soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei
soci garanti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, per l’escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative
ammesse a godere dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere
degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla
data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto
articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla
citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la
pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei
soci garanti per l’escussione delle garanzie sono sospese sino alla
comunicazione da parte dell’amministrazione della messa a disposizione della
somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni
agricole agevolate)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai
seguenti: «Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel
corso dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti
benefìci. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell’incidenza di
danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi
dall’Unione europea».
2. I contratti di assicurazione di cui
all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro
consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono
riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata
dall’insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro
consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi
rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e
solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il
contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi
stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili
con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per
l’anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato
alla produzione, effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e informazioni
sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle
imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è
istituito presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del
fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo
dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente
dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali
delle produzioni aziendali, ammesse all’assicurazione agevolata, il
contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura
massima dell’80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione
della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1º
febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili
può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in
materia di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli
statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi,
associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità
e alle iniziative mutualistiche.
8. All’articolo 17, quarto comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f)
è sostituita dalla seguente:
«f) la nomina del collegio sindacale, le
cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia
autonoma in cui ha sede il consorzio;».
9. Le spese derivanti dall’attuazione del
presente articolo, sono comprese nell’ambito degli stanziamenti annuali di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di
credito agrario)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:
«3. I mutui di miglioramento agrario e
fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi
ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e
per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a
beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non
maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell’operazione. È facoltà
del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi,
con la riduzione dell’ipoteca originaria, ovvero l’estinzione anticipata
all’istituto mutuante. Quest’ultimo, all’accoglimento dell’istanza, assicura
al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione
delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi
già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà
comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per
i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d’uso dei
beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore
massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di
attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per
le operazioni a lungo termine al momento dell’estinzione anticipata o della
ricontrattazione del mutuo».
2. Per le operazioni di finanziamento in
essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i
finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e
successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di
ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di
ammortamento in scadenza successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli
stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari
danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal
1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992,
n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in
scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative
all’esercizio dell’attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo
le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si
applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso
pubblico nel pagamento degli interessi conservano l’agevolazione anche nel
periodo di proroga e di sospensione. L’onere finanziario è coperto dalle
economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di
queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il
consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3
scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli
interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei
tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle
operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità
finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del
presente articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore
agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da
esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli
interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di prevenzione
negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire
15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione
dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo
al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne
italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e
20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione
negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall’influenza aviaria:
lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
d) interventi strutturali negli impianti
viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi
eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6
miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti
frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 4
febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:
«Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo
supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie
immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste
dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e
l’eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la
responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo».
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed
altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle
politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai
fini di cui all’articolo 11»;
b) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono
calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto
maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e
1997 sulla base dei soli interessi legali».
2. I trattamenti recante sussidi al reddito
per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel
limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con
decreto del Minitero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31
dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE
VIARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di
applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento
delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto
ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare
titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in
deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si
tratti di imprese aventi sede all’estero o loro controllate; può altresì
autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione
ad effettuare operazioni in leasing per l’approvvigionamento d’uso di
materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, si applicano per la parte concernente l’infrastruttura
ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società
Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalità di cui al comma
1, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di
costruzione di cui all’articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985,
n. 210, come modificata dall’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98,
non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i
cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e
alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si
applica, in conformità alla vigente normativa dell’Unione europea, la
disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono
revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente
comma rilasciate alla TAV Spa dall’ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni,
ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la
predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158
del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato Spa
provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all’accertamento e al
rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle
attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta,
nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita
conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità
Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio
2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle
esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il
Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l’Osservatorio
permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta
ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal
Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal
Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente
della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario
della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non
spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell’Osservatorio sono
assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell’ambito delle
ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente
comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in
concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori,
per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento
finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono
essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già
approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere
autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d’opera secondo
quanto previsto dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si
rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma sono revocate
le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d’appalto per
l’affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione
della società Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1º gennaio
2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e
95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999,
sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni
imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in
conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate
non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. L’articolo 12 della legge 12 agosto
1982, n. 531, è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui
contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie
per la costruzione e l’esercizio di autostrade di cui all’articolo 3 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve
intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata
prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è
venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni
di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30
luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del
Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni
autostradali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a
consentire, nel rispetto dei princìpi di diritto comunitario, senza oneri per
lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi
epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una
determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie
imprese siciliane)
1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive
e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di
distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d’imposta, per le
spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti
stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è
concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti
provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati
al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello
stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le
spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è
diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra
il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il
presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le
modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione
Sicilia e l’entità del cofinanziamento regionale dell’agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento
del contributo statale. L’onere complessivo per il bilancio dello Stato non
può superare l’importo di lire 25 miliardi per l’anno 2001 e di lire 50
miliardi a decorrere dall’anno 2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione
Sicilia)
1. È assegnata
alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l’anno 2001 per il
cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la
ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci
siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica
della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente
articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per
cento del contributo statale.
Art.
135.
(Continuità
territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuità
territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l’imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali
aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in
conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e
3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito
servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di
appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali
della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia,
delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una
conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma
2 definisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di
agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità dell’offerta;
g)
all’entità dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del
bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti
l’imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
il Ministro dei trasporti e della navigazione, d’intesa con il Presidente
della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le
procedure previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h),
del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la
decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei
sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all’Unione
europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico
accettati dai vettori conseguentemente all’esito della gara di appalto di cui
al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l’anno 2001 e lire 100
miliardi a decorrere dall’anno 2002.
7. L’entità del cofinanziamento regionale
alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al
50 per cento del contributo statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di
coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di
linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio
decreto, l’imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle
disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, nelle regioni di cui all’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le
condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei
servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I contenuti dell’onere di pubblico
servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21
miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale
mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi
energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore
agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei
comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti
petroliferi.
Capo XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO
IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari
dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione
relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall’avvenuta
presentazione di qualsiasi istanza, versando l’ammontare dovuto a titolo di
capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30
settembre 2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1,
sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di
interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1
possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari
importo, con l’applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere
versata entro il termine di cui al comma 1.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle
dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate,
sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31
dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4
non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge 7
agosto 1997, n. 266.
6. Le modalità di versamento delle somme di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6
si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le
modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle
calamità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui
abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di
ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono
in questa condizione all’atto della presentazione della domanda di cui al
comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5
della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale
delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali
territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi
necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle
disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto
militare di appartenenza al momento dell’arruolamento ovvero, in caso di
avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero
di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda
deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari
competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e
loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo
conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei
soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l’alloggio
di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e
della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed
eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L’assegnazione dei
militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione
avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei
militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata
alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che
non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro
della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la
applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di
leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone
colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e
successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di
personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza
di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la
crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.
12. Nell’ambito delle risorse disponibili,
in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
i termini previsti dal decreto del Ministro dell’interno delegato per il
coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, già
prorogati con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31
maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle
minori entrate dell’imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati
colpiti dal sisma del 1998 nell’area del Lagonegrese-Senisese, è concesso,
per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità
di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri
detraibili ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000,
si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali
in denaro effettuate nell’anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare
gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di
protezione civile sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle
regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare
esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’articolo
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare
il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è
istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato
per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi
annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte
di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle
proprie entrate accertate nell’anno precedente, determinata dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare
un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non
inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali
e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato
«Fondo regionale di protezione civile». L’utilizzo delle risorse del Fondo è
disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, d’intesa con il direttore dell’Agenzia di protezione
civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di
carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il
triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è
assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59, per l’importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con
corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo 57, comma 6, della
presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003,
l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire
600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di
ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi
alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è
intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle prime opere
necessarie d’intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei
versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la
instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la
ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori
previsti dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono
differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica
contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi primo,
secondo, terzo, sesto e settimo dell’articolo 4 della legge 4 novembre 1963,
n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in
unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di
rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla
concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione
definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto
dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l’assegnazione
dell’area, già provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l’erogazione di contributi
necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento
della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla
legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l’anno 2001, a favore
del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino
fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del
1976, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall’articolo 1 della
legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall’articolo 3, comma 157, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre
2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati,
in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che
abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione
parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art.
141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di
risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per
il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite,
incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni,
nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di
interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente
erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli
oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle
rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni
2002 e 2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del
sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di
Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota
di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la
quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania
Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di
lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro,
per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico
Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
i) Consorzi di bonifica dell’oristanese,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del
Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano
entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la
realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede
alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresì il perseguimento
delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio
nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la
concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi
da parte dei soggetti interessati.
4. Per l’adempimento degli obblighi
comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli
articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali
ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed
attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi
effetti di quello previsto dall’articolo 11, comma 3, della medesima legge 5
gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino
inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell’articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall’articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte
regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto
idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere
previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione
delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un
apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni
2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attività
culturali è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 100 miliardi
aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall’articolo 3, comma 83, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il
recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici,
artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei
beni librari.
Capo
XXIII
INTERVENTI
IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia è autorizzato a
destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di
limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per
la salvaguardia di Venezia ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti
dalla perdurante inagibilità del Teatro «La Fenice», mediante trasferimento
da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo
massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per le finalità di sviluppo da parte
dell’industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell’articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa,
ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all’articolo 2 della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l’acquisizione degli stessi al
Ministero della difesa secondo le procedure di cui all’articolo 2-ter del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 42
miliardi a decorrere dall’anno 2003.
4. Per il completamento degli interventi
urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il
settembre 1997 e l’agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni
Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei
ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che
le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi
decorrente dall’anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento
tra le regioni interessate in base alle esigenze. Per disciplinare gli
interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati
danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, d’intesa con le regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti
da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi
nell’anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze
del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità e le
procedure di cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con contributi in
favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in
aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono
autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi
decorrente dall’anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall’anno 2002.
Per gli interventi nelle zone colpite dall’alluvione in Calabria nei mesi di
settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno
quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 10
miliardi a decorrere dall’anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi
conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980,
n. 116, è autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente
dall’anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi
conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32,
la regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo
statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad
un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall’anno
2002. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite d’impegno
quindicennale decorrente dall’anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della
stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del
Dipartimento della protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento
della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all’ANAS stanziamenti
destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000
milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l’anno 2003;
b) pedemontana-lombarda: lire 30.000
milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l’anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni per l’anno
2001, lire 20.000 milioni per l’anno 2002, e lire 30.000 milioni per l’anno
2003;
d) tirreno-adriatica (strada statale
n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000
milioni per l’anno 2003;
e) collegamento aeroporto Malpensa 2000,
strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni per gli anni
2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale “Delle Serre“, in
provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l’anno 2002 e lire 10.000
milioni per l’anno 2003;
g) strada a scorrimento veloce
Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l’anno 2002 e lire 10.000 milioni
per l’anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale
appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, è
attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento
del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l’anno 2001 l’erogazione
di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla
superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata è autorizzata
la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il
2002. Nell’ambito degli interventi per la risoluzione dei problemi della
viabilità dell’area centrale veneta la regione Veneto è autorizzata a
contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico
del bilancio dello Stato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno
quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. L’ANAS è inoltre autorizzato,
nell’ambito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti
da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14:
lire 3.000 milioni per l’anno 2002 e lire 4.000 milioni per l’anno 2003;
b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000
milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del
raddoppio dell’intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di
valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata
la spesa di lire 4.000 milioni nell’anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell’anno
2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 2002 e di lire 1
miliardo a decorrere dall’anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la
regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia
Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio
Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere
dall’anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall’anno 2003; è altresì
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio
2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento
del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato
dall’autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli
articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine
della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal
dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell’Arno sono
autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a
decorrere dall’anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3
miliardi decorrente dall’anno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di
collegamento con la Val d’Aosta, è concesso alla comunità montana Valsesia un
limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall’anno 2002,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
17. È autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15
miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di
un programma finalizzato all’avvio della gestione del servizio idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il
finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo
all’ottimizzazione dell’uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli
interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano
finanziario di cui all’articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36
del 1994, approvati dal soggetto competente per l’ambito territoriale
ottimale, individuato ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge
n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare
almeno il 30 per cento dell’investimento necessario. Le richieste di
finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i
benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell’ambito
territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli
stanziamenti di cui al presente comma, è approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l’Unità tecnica-finanza di progetto di cui all’articolo 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze
per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa
depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere
effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti
nel settore del diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 18
giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le
parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono
sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».
2. Le infrastrutture ferroviarie delle
aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa,
per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi
previsti dall’articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo
gratuito, in proprietà alla società Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548,
recante la concessione di un contributo annuo a favore dell’Istituto per la
contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa
alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli
studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi
interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della
difesa nel contesto dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200
miliardi annue a decorrere dall’anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con
particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle
misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo
utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle
disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985.
6. Per le finalità previste dall’articolo 1
del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la
concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è
autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, finalizzata all’acquisto o alla trasformazione di autoveicoli,
motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata
assistita, nonché all’istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un
impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. All’articolo 20, primo comma, del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli
autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due,
tre o quattro ruote,».
8. All’articolo 4, comma 19, primo periodo,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di
autoveicoli a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti:
«tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono
inserite le seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle isole minori
ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte
delle aree naturali protette iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla
deliberazione del Ministro dell’ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».
9. Per le finalità previste dall’articolo 6
della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di
metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
l’anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei
ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i
benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l’esercizio
2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio
è compensabile nel corso dell’esercizio 2001 secondo le modalità previste
dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse
all’avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui
all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese
relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la
dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è
incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa
di lire 40 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Tali risorse potranno
altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei
relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di
ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al
finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della
rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
11. Ai fini della trasformazione in società
per azioni dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle
leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999,
n. 144, si applica l’articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
12. I dipendenti dell’ENAV, aventi diritto
all’indennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare
per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per
loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell’attività sportiva è autorizzata la
concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195
miliardi per l’anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile.
A tal fine, nell’anno 2001 e nei limiti della quota del suddetto contributo,
per agevolare e promuovere l’addestramento e la preparazione di giovani
calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti,
definiti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento interno della Federazione
italiana gioco calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti
nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di
lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane
assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di
lire, nonché un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro
dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci
milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3
per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del
ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o
provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma
13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l’assicurazione
degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l’anno 2001. L’erogazione
è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle
prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno
2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate
lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi
allo sport sociale per l’anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della
pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla
Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di
lire 500 milioni per l’anno 2001.
17. A decorrere dall’anno 2001, sono
concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per
le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un
contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente
per le comunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio
1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle
comunicazioni del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell’articolo 27 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta»
è sostituita dalla seguente «Ottantadue».
19. L’erogazione delle somme di cui al
comma 10, sesto periodo, dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle
singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30
settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al
quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell’anno di
erogazione. Il bando di concorso previsto dall’articolo 1, comma 1, del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21
settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive
locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del citato regolamento adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. È autorizzata l’ulteriore spesa di lire
15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione
Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998,
n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse
stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le
aree depresse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998,
n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003.
22. All’articolo 15 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per le concessioni e gli
affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell’articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell’articolo 9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall’articolo 28
della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato
dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle
reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concessione del contributo».
23. All’articolo 19 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per l’ammissibilità ai contributi
di cui all’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari
di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del
servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni
dell’esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di
pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 23,
comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni
possono procedere ad una gara per l’affidamento ad altro concessionario,
fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per
l’ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l’ammontare dei
contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non
sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per
la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001».
24. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono
sostituite dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime
dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro
dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della
predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell’articolo 24, commi
1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge
n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere
presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del
citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione
dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore
della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati
in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione
dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo
periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini
di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi
dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande
indicati dall’articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall’articolo
14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative
istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state
tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro
centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
27. All’articolo 14, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla
seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno
finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta
criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso
delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5
dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei
corrispettivi», «i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di
cui al comma 3 sono versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
«delle contribuzioni», «le contribuzioni», «delle contribuzioni», «le
contribuzioni di cui al comma 3 sono versate». Al comma 5 del predetto
articolo 40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle seguenti:
«vengono iscritte».
30. Per le regolazioni debitorie dei
disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa,
comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data
del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato Spa, e
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico
locale relativi all’anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede nell’anno 2001 all’erogazione di
lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli
oneri finanziari connessi all’allineamento di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei
produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi
del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992,
non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità
rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo
di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di
riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per l’anno 2001, lire 205 miliardi per l’anno 2002 e lire 295
miliardi per l’anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative
relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all’anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui
all’articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie
sociali svantaggiate, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della
medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l’anno 2001.
Per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì
autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l’anno
2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispone l’elenco degli istituti
penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per
i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le
regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette
dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni
dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della
permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell’articolo 19 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamenti,
ampliamenti o restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici,
nonché».
36. Per l’assegnazione dei contributi
relativi all’acquisto di macchine agricole, di cui all’articolo 17, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi nell’anno 2001, 10 miliardi nell’anno 2002 e 10 miliardi nell’anno
2003.
37. Per le attività di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60
miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del
settore aeronautico, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto
1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225
miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell’articolo
2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
«Le somme affluenti al Fondo sono destinate
alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la
trasformazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di stabilimenti industriali
ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività
turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonché, per una quota fino
al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il
finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da
parte degli enti previsti dall’articolo 16 del testo unico approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui
all’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell’ultimo comma del
presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di
quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria
per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative
industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere
concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti
incaricati dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 nella misura,
rispettivamente, dell’80 e del 20 per cento».
40. È istituito un fondo straordinario di
lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di
trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e
ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo
disciplinati dall’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e
flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative
agli interventi di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi
agli interessi ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990,
n. 100, e successive modificazioni.
43. Per l’anno finanziario 2001 i ricavi
delle operazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, concluse dall’Istituto per i servizi assicurativi
del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori
economici indennizzati dal SACE, affluiscono all’entrata del bilancio dello
Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle
imprese italiane nell’ambito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui
alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo
straordinario:
a) in favore del Ministero per i beni e le
attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l’anno 2001 e di
lire 1.000 milioni per l’anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio
con l’estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai
consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l’anno
2001 e di lire 4.000 milioni per l’anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto
dall’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso
nel limite dell’intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle
Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base
dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del
medesimo comma 3 dell’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il
contributo, su richiesta dell’impresa, può essere erogato a titolo di
anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a
realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede
l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge
21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli
organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro
sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze
temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con
decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata
della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare l’informatica
di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni
del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per
l’anno 2001.
48. Per l’avvio di interventi di tipo
infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata
una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una
somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione
IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con
le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno
d’Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza
sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il
trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All’articolo 30, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole:
«da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono
inserite le seguenti: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti
nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell’ammontare di lire 20
miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione
del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei
finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di
reindustrializzazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di
attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova.
Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei
finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all’articolo 1,
comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «(G8),», sono inserite
le seguenti: «nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad
eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b) le parole: «beni del demanio marittimo»
sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio»;
c) le parole: «detti beni rimangono, anche
successivamente all’evento di cui al presente comma, affidati in concessione
al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «detti beni,
successivamente all’evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella
destinazione d’uso, con l’aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del
mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un
miliardo».
54. L’area demaniale di circa 56.200 metri
quadrati su piazza dell’umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di
Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione»
sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva
occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».
56. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono
sostituire dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».
57. All’articolo 32, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l’attuazione del
Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell’abusivismo
pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica pubblicitaria sulle
strade, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285». Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 3, sono soppresse
le parole: «comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio»;
b) all’articolo 18, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere
al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi
strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell’impiantistica»;
c) all’articolo 24, comma 2, le parole:
«da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da
lire quattrocentomila a lire tre milioni».
58. A valere sulle disponibilità di
tesoreria del fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire,
in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo
contributi agli interessi di cui al secondo comma dell’articolo 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per
la prosecuzione degli interventi a favore dell’esportazione e
dell’internazionalizzazione.
59. È assegnato alla regione Sardegna un
contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002 e pari a lire 40 miliardi per l’anno 2003, per l’attuazione degli
interventi del piano per la soluzione dell’emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in
relazione all’attività degli advisors nominati per l’esame del progetto del
ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società
Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per
l’anno 2001.
61. Per l’anno 2001 sono stanziate lire 50
miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio
decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato
domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
62. Ai fini dell’applicazione dell’articolo
29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio
per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da
intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all’edilizia in
corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune
integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti
dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante
transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del
25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto
di confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e dell’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla
loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il
conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo complessivo dello
stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
65. È abrogato l’articolo 11 della legge 21
febbraio 1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini
dell’applicazione del trattamento fiscale previsto dall’articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito
derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è
compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a
condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale,
anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività
ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli
inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose,
svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
dotato di lire 5 miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di
ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di
immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire
60.000 milioni per l’anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10
ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact
disc... 500.000».
70. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
legge 10 ottobre 1996, n. 525, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli importi relativi ai diritti
forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge,
sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze».
71. Per la realizzazione delle
infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera
di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50
miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di
fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per l’anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
73. Per l’eliminazione dei fattori di
pericolosità e di criticità viaria denominati «punti neri» delle strade
statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per l’anno 2001, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
74. All’articolo 11, comma 9, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato
dall’articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di
cui al comma 1 per l’acquisto di beni strumentali alle attività di impresa
indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo».
75. L’infrastruttura di cui all’articolo
50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, può essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono
applicabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre
2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e
gestione, ferme restando le procedure stabilite dall’articolo 10 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui al
presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie
e gestionali, di sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al
territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001
una conferenza di servizi con il Ministero dell’ambiente, la regione Veneto,
gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso
il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una
superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all’articolo 10 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo
accesso alla città di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da
erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la
conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di
lire 1 miliardo per l’anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per
la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata la
spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione
dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di
sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla
società Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere
specifiche di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30; all’articolo 3, comma 2, della legge 18 luglio 1998,
n. 194; all’articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998,
n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale
n. 110/I del 20 ottobre 1998; all’articolo 3, commi 5 e 7 e
all’articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono
attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale
sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in
materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti
dall’agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla
base del rendiconto predisposto dalla società Poste italiane spa entro il
limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall’articolo
29, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
come sostituito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del
valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle
società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta
giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11,
comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall’articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente
differita al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è
incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di
capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione
CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione degli
interventi previsti dal comma 203 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
83. All’articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di contenere i costi di
trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di
stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3
definisce uno schema di contratto di servizio di cui all’articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da
sottoporre ai vettori interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e
i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora
nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme
allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il
rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non
possono superare a carico del bilancio dello Stato l’importo di lire 20
miliardi per l’anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2000.
L’onere di compartecipazione a carico della regione non può essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale».
84. All’articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
85. Al fine di favorire la conclusione
dell’iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania
nazista negli anni 1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad
erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002
agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le
procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l’attuazione
dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa
comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del
19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non
ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire
con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per
una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall’anno 2001, il fondo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei
soggetti disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi
nonché dell’ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di
cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967,
n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6
dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche
ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All’articolo 17, comma 3, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole:
«il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono
inserite le seguenti: «per intero».
90. Al fine di rendere più agevole e rapida
la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i
quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere
nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di
ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze
da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di
applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da
divertimento e intrattenimento previsti dall’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto
dall’articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi
da quelli indicati dall’articolo 38, comma 2, della presente legge, non
muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono
determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i
nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate
non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
92. I redditi di pensione estera di cui
sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere
di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale
sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui
confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti
adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici
sorti sulla base dell’articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996,
n. 495, per effetto dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme
relative all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili
utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per
disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993,
per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell’articolo 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
94. All’insieme dei comuni sedi delle
comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è
concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare
negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell’interno.
95. L’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per
le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001. In
questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di
imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di
cui all’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli
5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, e le denunce di variazione di cui all’articolo 27 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono
redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a
destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui
all’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore
storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi
urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.
98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso
a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze
di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in
cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili».
99. All’articolo 40, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo
periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale
ivi indicato».
Capo XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 146
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nell’ambito degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva
destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti
televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le
attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163,
e dall’articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata
entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle
emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi
autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni
e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di
pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e
sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura
territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice
fiscale e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio».
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate
ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per
essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di
volta in volta con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all’indennizzo
per la cessazione dell’attività commerciale anche nel caso in cui la
cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata
in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque
prima della concessione dell’indennizzo stesso.
Art.
150.
(Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di
prevenzione e contrasto della criminalità economica)
1. L’Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei
confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto
sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire
ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l’Ufficio
italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme
di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere
generale possono introdurre condizioni favorevoli all’attività di riciclaggio
e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore
nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l’opportunità, pareri circa
le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni
in materia di usura ed antiriciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, anche
sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui
all’articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni
sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate
nell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano
l’Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento
dell’attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153, le parole: «I predetti organi investigativi
informano altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità inquirenti
informano».
Art. 151.
(Costituzione delle unità di informazione finanziaria e
modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto
dell’articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio
dell’Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di
cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per
quanto riguarda lo scambio di informazioni, l’unità di informazione
finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l’Italia, presso
l’Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica per iscritto l’avvenuta costituzione della
predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi»;
b) al comma 10, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi investigativi di cui al
comma 4, lettera f), forniscono all’Ufficio italiano dei cambi le notizie in
proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle
medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente
comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della
legge 1º aprile 1981, n. 121».
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio
per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990,
n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, primo periodo,
prima delle parole: «verificata l’ammissibilità dell’istanza» sono inserite
le seguenti: «sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti
da quest’ultimo prodotti, e»;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo
periodo, prima delle parole: «depositato nella cancelleria del giudice» sono
inserite le seguenti: «notificato al pubblico ministero e»;
c) all’articolo 6, comma 4, terzo periodo,
dopo le parole: «Il ricorso è notificato» sono inserite le seguenti: «al
pubblico ministero e»;
d) all’articolo 6, comma 5, primo periodo,
dopo le parole: «a cura della cancelleria,» sono inserite le seguenti: «al
pubblico ministero,»;
e) all’articolo 7, comma 1, prima delle
parole: «se l’istanza è accolta» sono inserite le seguenti: «sentito il
pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da quest’ultimo
prodotti,»;
f) all’articolo 10, comma 1, primo
periodo, prima delle parole: «con decreto motivato» sono inserite le
seguenti: «, sentito il pubblico ministero,»;
g) all’articolo 10, comma 2, primo
periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del
pubblico ministero e»;
h) all’articolo 10, comma 3, dopo le
parole: «non possono più essere richieste» sono inserite le seguenti: «dal
pubblico ministero e»;
i) all’articolo 18, comma 1, le parole:
«ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».
2. Al fine di impedire e prevenire danni
erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30
luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l’ammissione
al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione
investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le
informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro
condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti
tratti dalle loro attività delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei
della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni
patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già
beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al
gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle
finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale
sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle
condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l’anno 2001,
incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all’articolo 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in
testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il
proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel
Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche
riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici
organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque
registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del
presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra
richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari
al 60 per cento dei costi del bilancio d’esercizio dell’impresa editrice,
certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001 le
imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società
cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali
cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 5, per
accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla
vigente normativa:
a) aver sottoposto l’intero bilancio di
esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una
società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto
dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione
formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è
concentrata per almeno l’80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che
introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di
riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dall’articolo 22 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla
ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato,
deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell’Istituto di cui
all’articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Al primo comma dell’articolo 22 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) dal contributo previsto dall’articolo
22 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con l’euro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire
continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell’articolo 11 della
legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:
«La cassa speciale:
a) custodisce le monete metalliche fornite
dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l’immissione in
circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori
corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;
c) ritira dalla circolazione le monete
metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della
sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione le monete
metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato».
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio
2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e
di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od
operazione, da effettuare per il tramite della Banca d’Italia, delle banche,
della società Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti
di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di
investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle
imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i
servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle
disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e
della Banca d’Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti
l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Cassa di
compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2
gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al
regolamento di operazioni finanziarie nell’ambito del sistema di pagamenti
denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. I crediti della Banca d’Italia e i crediti dello Stato
rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1º gennaio 2002,
di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri
soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da
annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari
con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato
direttamente dalla Banca d’Italia anche nell’interesse dello Stato,
considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro
alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il
tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi del comma terzo dell’articolo 11 della legge 20 aprile
1978, n. 154. La Banca d’Italia può ritenere, anche nell’interesse dello
Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto
banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1º gennaio 2002, da
essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino
all’integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate
nei commi precedenti.
Capo XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di
liquidazione delle società del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa,
Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio
Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla
società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così
trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli
organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione
coatta amministrativa della società Alumix Spa.
2. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe
Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa,
Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa,
Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono
trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così
trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte
amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione
coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari
liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e
contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2,
sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti
nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei
giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla
interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell’EFIM, nella
sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall’articolo 3 del
decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo
direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché
assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e
definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto
l’accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi
nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti
formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di
componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei
confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci
precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con
le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della
società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l’articolo 5,
comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in
liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione
Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa,
Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa,
Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in
liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono
altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della
società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa,
esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo
scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le
liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali
liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi
della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine
Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni
sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed
a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni
trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella
udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei
procedimenti. Il commissario liquidatore dell’EFIM, nella sua qualità di
autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge
22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione
della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai
commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte
le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei
giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l’accertamento di
responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex
amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri
gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi
sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società
di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che
comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due
commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova
Breda Fucine Spa.
5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor
Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad
esclusione dell’ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di
concordato di cui all’articolo 214 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione
coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano
all’impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994,
recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei
rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti
gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo
sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell’articolo 5, comma
1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni, i crediti e debiti dell’EFIM e delle società elencate nei
commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a
leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese in conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate
nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa
in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella
tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti
nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le
nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1º
gennaio 2001. Le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, acquistano
efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Si
omettono le tabelle
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