PROGETTO
INTERVENTI IN FAVORE
DELL'OCCUPAZIONE
DIREZIONE
CENTRALE
DELLE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
Roma, 14
marzo 2001
Circolare n. 62
OGGETTO: D.lgs n.
81/2000:
amministrazioni pubbliche che si avvalgono di lavoratori socialmente utili
tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di
lavoro autonomo. Incentivi economici.
SOMMARIO:
1) premessa;
2) enti affidatari di attività socialmente utili;
3) destinatari del beneficio;
4) importo dell'incentivo;
5) cumulabilità con altri benefici;
6) condizioni per l'ammissibilità al beneficio e
modalità d'erogazione.
1) Premessa.
Con circolare n. 188
del 15 novembre 2000 sono state fornite istruzioni riguardo
all'attuazione delle norme di cui al D.lgs n. 81/2000,
avente ad oggetto incentivi alle ricollocazioni lavorative intervenute a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (22 aprile 2000).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relativamente agli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti di lavoro
autonomo.
2) Enti
affidatari di attività socialmente utili.
Nell’ambito
delle misure volte alla creazione di opportunità occupazionali, l’art. 6 del
decreto prevede, al comma 2, che le
amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2
del D.lgs 29/1993 e successive modificazioni, possano, ove ne
ricorrano le condizioni e le esigenze, affidare ai soggetti destinatari delle
disposizioni del decreto, mediante incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo, attività uguali,
analoghe o connesse a quelle originariamente previste (v. art. 10, c. 3, D.lgs n. 468/97).
L’art.7, c.
6 del decreto prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni
anche nei predetti casi di esternalizzazione di servizi, per la copertura
dell'onere relativo alla contribuzione da versare ai fini previdenziali.
3) Destinatari del beneficio.
Gli
incentivi sono rivolti:
ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili, approvati dalle CRI, che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività
entro il 31/12/1997;
ai
soggetti, già effettivamente impegnati nei progetti alla data del 31/12/1997,
che abbiano conseguito dodici mesi d'impegno nel corso dell’anno 1998, mediante
il completamento dei progetti medesimi;
ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici
mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Ai fini
della determinazione del requisito dei 12 mesi sono stati forniti chiarimenti
con le circolari n. 106
del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5
settembre 2000, nonché con i messaggi protocollo numero
2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre.
Per la
concessione degli incentivi in oggetto la competente Agenzia dell’Istituto
verificherà il possesso, da parte del lavoratore socialmente utile in relazione
al quale sono richiesti gli incentivi stessi, del predetto requisito dei dodici
mesi di permanenza nelle attività progettuali consultando, a tal fine,
l’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU.
4) Importo dell'incentivo.
Il
beneficio è quello già previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale
21/5/1998 e consiste nella copertura dell'intero importo contributivo dovuto
per la collaborazione coordinata e continuativa o per il lavoro autonomo fino
ad un massimo di L. 18 milioni (E. 9.296,22), suddivisi in tre rate, per
ciascun lavoratore destinatario degli incentivi.
5) Cumulabilità con altri benefici.
L'utilizzazione
della suddetta agevolazione comporta la decadenza da qualunque altro beneficio
previsto dal decreto legislativo in esame.
6) Condizioni per l’ammissibilità al beneficio e
modalità di erogazione.
Per
l’accesso all’incentivo di cui al D.Lgs. n.
81/2000 i committenti dovranno presentare una domanda
all’Agenzia dell’Istituto territorialmente competente comunicando il nominativo
del soggetto ed allegando una copia del contratto individuale di lavoro, da cui
risulti l'incarico lavorativo di collaborazione o di lavoro autonomo e la sua
durata, nonché una dichiarazione del lavoratore attestante lo status di "LSU transitorista".
L'incentivo
spetta per tre annualità, nel limite massimo annuo di 6 milioni, alle seguenti
condizioni:
possesso da
parte del lavoratore dello status di
lavoratore appartenente al regime transitorio;
regolarità
dei versamenti contributivi da parte del committente.
Ai fini
della fruizione delle annualità successive alla prima i committenti
dichiareranno, con autocertificazione, la permanenza delle condizioni che hanno
dato luogo alla concessione del beneficio.
Analogamente
a quanto avviene per le assunzioni nelle ipotesi di contratti a termine e
contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici
mesi, il godimento del beneficio non comporta la cancellazione, a cura dei
Servizi per l'Impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività
socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati.
6.1) Collaborazioni coordinate e continuative.
I
committenti aventi titolo al beneficio (esclusivamente quelli indicati dal
comma 2 dell'art. 6) sono esonerati dall'effettuare il versamento dei
contributi dovuti per il lavoratore, alle relative scadenze (giorno 16 del mese
successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso), fino a concorrenza
della prima annualità di L. 6.000.000.
A tale fine
nel modello di denuncia annuale dei compensi dovuti ai collaboratori (GLA), di
recente istituzione, i committenti dovranno indicare:
i
contributi dovuti;
l'importo
dell'agevolazione utilizzata a copertura parziale o totale dei contributi
dovuti;
il codice
(02), nell'apposita casella, che individua la suddetta agevolazione.
Il
contributo dovuto sarà indicato per intero nonostante non debba essere versata
neanche la parte di contribuzione (un terzo) a carico del collaboratore. Tale
indicazione viene fornita dall'interpretazione ministeriale del decreto in
esame (nota n. 2251/06.14 del 4.8.2000) la quale chiarisce, con riguardo al
comma 6, che l'incentivo è utilizzabile a fronte della copertura dell'onere
contributivo totale previsto per le tipologie contrattuali degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.
6.2) Contratti di lavoro autonomo.
Com'è noto,
in caso di prestazioni di lavoro autonomo, i contributi sono a totale carico
del lavoratore. I committenti, pertanto, non hanno alcun onere contributivo.
Il
lavoratore socialmente utile che stipula un contratto di lavoro autonomo con un
committente rientrante nelle previsioni del comma 2 dell'articolo 6 non deve
versare all'Istituto, a seguito di tale prestazione, alcun contributo sino alla
concorrenza di 6 milioni di lire per la prima annualità.
Sarà cura
del lavoratore presentare all'Istituto una comunicazione in cui lo stesso
specifica:
i dati
identificativi dell'amministrazione presso cui è stata effettuata, o è in
corso, la prestazione in regime di D.lgs n.
81/2000;
l'importo
dei contributi non versati perché coperti dalla prima, o seconda o terza,
tranche dell'incentivo di cui al suddetto decreto.
Tale
comunicazione dovrà essere presentata dal lavoratore per ciascuno dei tre anni
nei quali è previsto il beneficio.
Ovviamente
il lavoratore, per poter usufruire del beneficio in parola, dovrà essere
regolarmente iscritto alla relativa gestione presso l'Istituto (artigiano,
commerciante, libero professionista).
Si rinvia a
successive comunicazioni per quanto concerne le istruzioni contabili.
Per
l'eventuale consultazione degli articoli 6 e 7
del D.lgs 28 febbraio 2000, n. 81, nonché della nota
ministeriale di indirizzo, concernente gli stessi articoli, si può fare
riferimento agli allegati alla circolare n. 188/2000.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO