D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
Regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Vista la legge 15 maggio
1997, n.127, e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la legge 4 gennaio
1968, n.15;
Vista la legge 7 agosto
1990, n.241;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n.675;
Visto il DPR 10 novembre
1997, n.513;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 luglio 1998;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Udito il parere
della Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
ottobre 1998;
Sulla proposta
della Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali,
EMANA
Il
seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 1. Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre i casi
previsti dall'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, ed agli altri
casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato è
prodotta a i sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati,
fatti e qualità personali:
a) titolo di
studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di
specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi in con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato;
c) stato di
disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
studente o di casalinga;
d) qualità di
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;
e) iscrizione
presso associazione formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le
posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di
cui all'articolo 77 del
DPR 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver
riportato condanne penali;
h) qualità di
vivenza a carico;
i) tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati,
gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni
ordine e grado e all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere
presentate agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli
estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti
dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti
dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n.15. Le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare i doni
controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
Articolo 2. Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n.15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, che dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale
dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui
sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto che
tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora
risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al
comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiedere direttamente la
necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per
accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non
autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano
esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.
Articolo 3. Presentazione e delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. E responsabile del procedimento, identificato ai sensi
dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n.241, è comunque competente a ricevere
la documentazione.
3. Oltre quanto
previsto nell'articolo 3,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n.127,
costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata citazione della
dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne
consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in
cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un
documento ai sensi dell'articolo 14
della legge 4 gennaio 1968, n.15,
l'autenticazione della coppia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Articolo 4. Impedimento della
sottoscrizione
1. La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell'identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima,
della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
Articolo 5. Dichiarazioni sostitutive
presentate dei cittadini stranieri
1. Nel caso in
cui i dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2
e 4 della legge 4
gennaio 1968, n.15, siano presentate da cittadini della
Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini
italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con DPR 30 maggio
1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Articolo 6. Disposizioni generali in
materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2
e 4 della legge 4
gennaio 1968, n.15, hanno la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli
interessati hanno facoltà di utilizzare. Dei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n.15, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n.675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli
dell'istanza di essere rivolte la formula per le relative dichiarazioni
sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive
modificazioni e integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II -
Acquisizione diretta di documenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed
esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati
Articolo 7. Acquisizione diretta dei
documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento
1. Qualora
l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui
agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, ma anche con la procedura di cui al comma 2, sul semplice
indicazione da parte dell'interessato e della specifica amministrazione che
conserva all'albo o il registro.
2. In tutti i
casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni
relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente
per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti
trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del
documento, soddisfano il requisito della forma scritta della loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema
postale.
4. Nei casi in
cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati,
fatti qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso,
ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3,
comma 11, e della legge 15 maggio 1997, n.127,
come modificato dalla legge 16 giugno
1998, n.191.
5. Il rifiuto da
parte del dipendente addetto ad accertare l'indicazione di stati, fatti e
qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validità del violazione dei doveri d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento
amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione
comprendono quelle indicate all'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59, e al DPR 10 novembre
a 1997, n.513.
Articolo 8. Riservatezza dei dati contenuti
nei documenti della pubblica amministrazione
1. Al fine di
tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22
della legge 31 dicembre 1996, n.675, i
certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o dal regolamento è strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla
dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto legge 9
luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 15 maggio 1997, n.127, di accompagnare la stessa con il
certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del
regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di
stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della
formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori
sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti e di
enti ed uffici e della Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L'istituto nazionale di statistica, sentito il
Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base e relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni è nati morti
nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31
dicembre 1996, n.675.
Articolo 9. Acquisizione di estratti degli
atti dello stato civile
1 . Gli estratti
degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che
riguardano cambiamento di stato civile e, ove formati ottenuti da
amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti
d'ufficio.
2. Al di fuori
delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per
particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Capo III - Attestazione di soggetti privati
e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza
Articolo 10. Certificati non sostituibili
1. I certificati
medici, sanitari, veterinari, che di origine, di conformità CE, di marchi o
brevetti non possono esser sostituiti da altro documento, salvo diverse
disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico
di base con validità per l'intero anno scolastico.
Capo IV - Disposizioni finali
Articolo 11. Controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive
1. Le
amministrazioni procedenti, sono tenuti a procedere a di idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente e
richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la
successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal
controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, a il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 12. Certificati di abilitazione
1. Quando
utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa
vigente, la parola " certificato " deve sempre sostituita, qualora si
riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione atti di assenso
all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con la parola "
diplomati " o " patentino ".
Articolo 13. Abrogazione di norme
1. In riferimento
alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27
della legge 4 gennaio 1968, n.15, l'articolo 77,
l'ultimo comma, del DPR 14 febbraio 1964, n.237,
come modificato dall'articolo 22
della legge 24 dicembre 1986, n.958, e il primo
comma dell'articolo 24
della legge 13 aprile 1977, n.114.
2. Il riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2
del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della
legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Il riferimento
all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis
della legge 4 gennaio 1968, n.15.
4. Il riferimento
alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato
il penultimo comma dell'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n.15.
5. È abrogato il
DPR 25 gennaio 1994, n.130.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 20
ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI,
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto il
Guardasigilli: DILIBERTO