Decreto
Legislativo 29 settembre 1999, n. 381
(in
GU 29 ottobre 1999, n. 255)
Istituzione
dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti
gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA
la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, lettere b) e d), l'articolo 14, comma 1, lettera a), d)
ed f) e l'articolo 18, comma 1, lettera b), d),
f) e g)
VISTO
l'articolo 1, comma 12 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA
la legge 29 luglio 1999, n. 241;
VISTO
il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
VISTO
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1999;
VISTO
il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 3 e 10
settembre 1999;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
E
M A N A
il
seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
Istituto
Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
Art. 1
Istituzione
dell'ente
1.
È istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non
strumentale, nel quale confluiscono, l'Istituto nazionale di geofisica (ING),
l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.);
a)
Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
b)
Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
c)
Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).
2.
L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in
conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio
1989, n. 168 e successive modificazioni e
integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita
nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al
comma 2.
Art. 2
Attività
dell'INGV
1.
L'INGV:
a)
promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di
organismi internazionali,
attività
di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle
loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici
precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione
del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del
territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b)
progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca
finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e
geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
c)
svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e
di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le
funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto
Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
d)
provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
e)
è sede e fornisce supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
con le condizioni autonomia previste dalla predetta disposizione;
f)
rende disponibili per tuta la comunità scientifica per tutte le reti di
monitoraggio, nazionale e locale.
2.
L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei
rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del comma 1,
sono svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione
civile.
3.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale
dell'ente per promuovere sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad
organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca
geofisica, vulcanica e sismica.
Art. 3
Organi
dell'ente
1.
Sono organi dell'ente:
a)
il presidente;
b)
il consiglio direttivo;
c)
il comitato di consulenza scientifica;
d)
il collegio dei revisori dei conti.
2.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende
all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza
scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra
personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una
volta.
3.
Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica
dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di
organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul
piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché
sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e
l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7
sentito il preventivo parere di consulenza scientifica.
4.
Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta
qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nelle
applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro
dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, uno su designazione
del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su
designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province
autonome, due designati dal Consiglio Scientifico Nazionale (CSN), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
relativo all'area scientifica corrispondente, con specializzazione
rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani.
5.
È costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere
obbligatorio sul piano di cui all’articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su
richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria,
avvalendosi altresì all’occorrenza di altri esperti. È costituito da dieci
membri, di cui 5 eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i
geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque
eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori
scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati
che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti.
Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri
del comitato di consulenza scientifica.
6.
La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile
con la carica di direttore di una sezione dell'ente. Se dipendente pubblico,
con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può
essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è
collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
7.
Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del
codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la
composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione
assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le
funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente
designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
8.
Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore
generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra
esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o
aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale
è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio
direttivo e partecipa alle riunione dello stesso con voto consultivo. Se
dipendente pubblico è collocato in aspettativa.
9.
Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo,
del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti,
nonchè la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio
direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10.
Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere
amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o
servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
11.
Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Art. 4
Piano
di attività
1.
L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile
annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi,
priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale
per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende
altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale con
l'indicazione delle assunzioni da compiere e della relativa distribuzione
territoriale, nonché della cadenza temporale delle relative procedure
selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile per le parti attinenti le funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e). Sul piano
triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine
perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e della funzione pubblica. Decorsi 90 giorni
dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli
aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
Art. 5
Norme
applicabili all'INGV
1.
All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
a)
articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di
funzioni;
b)
articolo 3, in materia di strumenti;
c)
articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d)
articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;
e)
articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
f)
articolo 10, in materia di risorse finanziarie;
g)
articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 6 e 12 del presente decreto;
h)
articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.
2.
Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per
lo svolgimento di funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d,
ed e)).
3.
L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di
amministrazione, contabilità e finanza, applicando, per questi ultimi, anche i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2 3 e 5, adottando per le
sezioni quanto ivi previsto per gli istituti, nonché b) del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
4.
I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento
degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva
informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola
in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e
di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali
negli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di
autonomia organizzativa amministrativa, e contabile, secondo la disciplina
determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. È
comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di
rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio Vesuviano, che mantiene
la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni
sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali
trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo
confronto con le organizzazioni sindacali.
6.
Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed
autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al
comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per
la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e
divulgazione.
7.
I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante
accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le università per il
coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per
il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune,
per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio
e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e
ricercatori in servizio presso università ove non siano presenti sezioni
dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato
di ricerca o scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca
ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.
Art. 6
Norme
transitorie
1.
In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito
comitato composto da 6 membri più il presidente, di cui uno designato dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, uno designato
congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell’IRRS, uno designato
congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. È altresì
nominato, con le procedure previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204,
il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l’ordine
del giorno.
2.
Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e
funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i
principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità
e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il
comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV,
dell’IGF e del Poseidon.
3.
Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro
quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un
commissario con l’incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi.
I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio
direttivo dell’INGV.
4.
A seguito dell’approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da
parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3,
il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni
di presidente e di membri del consiglio direttivo dell’INGV ovvero, nel caso di
cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il
consiglio direttivo e il presidente dell’INGV. I membri designati dagli organi
direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon,
decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area
scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del
consiglio direttivo:
a)
è istituito l’INGV;
b)
è soppresso l'ING;
c)
l'Osservatorio Vesuviano perde la personalità giuridica e si trasforma in
sezione dell'ente;
d)
il patrimonio e personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale
dell'INGV salvo quanto previsto al comma 9;
e)
il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV , all’IRS , all’IGF e al
Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza
oneri per l'ente, all'INGV salvo quanto previsto al comma 9;
f)
all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e);
g)
al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attività
dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in servizio al 1°
aprile 1999, è mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il
trasferimento all'INGV con identiche funzioni e il rapporto di lavoro con
domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di funzionamento dell'istituto;
h)
i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti
dell’INGV;
i)
dell’INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e
istituti;
l)
è soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).
5.
Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono
prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio Vesuviano e sono fatte salve
le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione
del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR è ridotto del
numero di unità trasferite all’INGV.
6.
Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il
comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire
dalla data dei rispettivi decreti di nomina.
7.
I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in
servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio
Vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano
ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di
funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato
giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di
cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163,
nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.
8.
Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo
indeterminato presso l’Osservatorio Vesuviano alla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell’INGV, previa
determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni
sindacali. Fino all’applicazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29
e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare
un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al
presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale
tecnico-amministrativo e per i dirigenti degli osservatori.
9.
Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 2, ha facoltà di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici
straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso
l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme
vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza
parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore
universitario nei settori scientifico-disciplinari di geofisica, geochimica e
vulcanologia dall'Università di Napoli o da altre università. Il personale
tecnico-amministrativo dell'Osservatorio vesuviano può essere trasferito, con
il consenso dell'Università di Napoli o di altre università e nei limiti dei
rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV,
sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalità e i
termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'università.
10.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
rettori delle università e il presidente del CNR, che intendano proporre
l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori
universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno
richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11.
Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico
complessivo, per attività che richiedano particolari professionalità e che
siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del
MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della funzione pubblica, può bandire concorsi
pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.
TITOLO II
Disposizioni
per altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST)
Art. 7
(Norme
sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di Ottica)
1.
L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
2.
All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399,
dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole:
"di promuovere e coordinare e"; la lettera c) è sostituita dalla
seguente " c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare
riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e
con la litosfera".
3.
All'articolo 2 della legge 30 novembre 1989, n. 399,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi
dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi,
progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e
geofisica sperimentale".
4.
All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399,
sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico
all'attività dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati
che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio".
5.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto
nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica
applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla
normativa vigente, l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle
applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione
e certificazione dei sistemi ottici.
6.
Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito
da un presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
nonchè da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle
applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato
dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente.
In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri
designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca
dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della
nomina dei membri designati dal CSN.
TITOLO III
Norme
sulla incentivazione , la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti
di ricerca
Art. 8.
Consorzi
1.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede
di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, può
riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la
programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con
soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi
di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture,
laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di
servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di
programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di
competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni
ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate
di incentivazione.
2.
Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale
di attività di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero
l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di
ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune
intese con gli altri Ministri, ovvero propone apposite direttive del CIPE ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate.
3.
Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi
eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto
nell'ente di provenienza.
4.
Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da
esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.
5.
Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di
enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote,
ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla
previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di
ricerca, università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di
cui al comma 1.
Art. 9.
Consorzio
obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
nella provincia di Trieste
1.
Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica
e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di
consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 102, e all'articolo 8 della legge 29
gennaio 1986, n. 26, con facoltà di intervento sul territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
2.
Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le
facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di
organizzazione e funzionamento, nonchè di appositi regolamenti, emanati anche
in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel
rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3.
Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonchè le seguenti disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
a)
articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
b)
articolo 3;
c)
articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle
aree;
d)
articolo 6;
e)
articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
f)
articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e
comma 2;
g)
articolo 10, comma 1;
h)
articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori
tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
i)
articolo 12.
4.
In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di
amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da un rappresentante
per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta
nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e
integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente
decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto così modificato e integrato
sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102,
e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
5.
In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del
Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni
anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed
internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione
Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti
anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli
stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle
province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono
partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle
imprese e delle organizzazioni sindacali.
Titolo IV
Norme
generali per gli enti di ricerca
Art. 10.
Estensione
di disposizioni in vigore per enti di ricerca
1.
Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono
estese le seguenti disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
a)
articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b)
articolo 3, in materia di strumenti;
c)
articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d)
articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di
personale;
e)
articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi
applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di
amministrazione, finanza e contabilità;
f)
articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
g)
articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;
h)
articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve,
per gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29
aprile 1988, n. 143, e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle
assunzioni, si applica l'articolo 12 del presente decreto;
i)
articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.
2.
L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e
l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),
fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro
vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli
atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi
di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e
funzionamento, nonchè di amministrazione, contabilità e finanza anche sulla
base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 19. In ordine ai
medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti,
nonchè agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole,
si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:
a)
articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b)
articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze
ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c)
articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività
di ricerca dell'ente;
d)
articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando
autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
e)
articolo 12.
3.
Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).
4.
L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle
disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e
richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta,
può essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti
legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5
Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni
di cui al comma 1, lettere h) ed i).
TITOLO V
Modifiche
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
Art. 11.
Modifica
dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e
della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR).
1.
All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente
periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a)
svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e
pratiche di valutazione della ricerca;
b)
determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti
di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI,
verificandone l'applicazione;
c)
d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di
valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonchè di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d)
predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e)
determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e
dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici
dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si
articola.
2.
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
dopo le parole: "Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la
politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto"
inserire le seguenti: "dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonchè".
TITOLO VI
Disposizioni
per l'attività di ricerca
Art. 12.
Aree
scientifiche e settori tecnologici
1.
Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente
decreto, nonchè l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
ove operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le
predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi,
sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di
assicurare la compatibilità con le competenze scientifiche in essere, procedure
di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonchè di agevolare i
passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilità con le università.
Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le
assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno
adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le
finalità di cui al presente comma.
Art. 13.
Principi
per l'attività di ricerca
1.
L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti
principi:
a)
ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono
garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale;
b)
relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i
ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a
svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai
programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
c)
fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli
enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, in
coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente.
Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi
ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e
all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione
scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;
d)
gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri
programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia
nazionali che internazionali;
e)
i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività
scientifica.
Art. 14.
Norme
finali
1.
Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di
cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 29 settembre 1999
CIAMPI
D'Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Zecchino,
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Piazza,
Ministro per la funzione pubblica
Allegato
n.1
Istituto nazionale di fisica nucleare
|
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale
|
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo
Ferraris"
|
Istituto nazionale di ottica applicata
|
Stazione zoologica "A. Dohrn"
|
Istituto papirologico "G. Vitelli"
|
Istituto nazionale di fisica della materia
|
Istituto nazionale di Alta Matematica
|
Area di ricerca di Trieste
|
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna
|