Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181
"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio
2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in
particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),
che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla
revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più
adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di
disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo
Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto
individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione
all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 3 e definiscono a
tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in
materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di
lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive
della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono
per:
a) "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e
diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni
e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età
eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da più di dodici mesi;
e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente
occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di
inattività;
f)
"stato di disoccupazione", la
condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa;
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai
periodi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 2, limiti massimi
temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le
condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo
fine, essere individuati limiti reddituali.
Art. 2.
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo,
accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente
svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli
interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per
territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio
competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini
dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio
medesimo eventualmente disposti, nonchè dell'accertamento della condizione di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare
l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo
all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel
caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella
di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità
della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento
dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del
presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle
direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione e'
comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato. In tali casi, nonchè in quelli di cui al comma 1, si
applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un unico
mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si
computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione
fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e
termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali
norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario
dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive
modificazioni.
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Art. 3.
Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione
regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e
contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo
almeno i seguenti interventi:
1. colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato
di disoccupazione, così come accertato ai sensi dell'articolo 2, con riguardo
ai giovani ed agli adolescenti;
2. proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione e/o riqualificazione professionale:
-
nei confronti delle donne in cerca di
reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
-
nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati
di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti
previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni,
non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
Art. 4.
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli
obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, nonchè di mancata presentazione al
colloquio di orientamento di cui all'articolo 3. Qualora la mancata
presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da
comprovati impedimenti oggettivi, e' ammesso un ritardo non superiore a
quindici giorni. E' fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore
qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate
dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza
giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta
formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
2. Comporta la perdita dell'anzianità dello stato di
disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata
del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i
casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed
ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il
predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianità qualora la
proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle
commissioni regionali permanenti tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità posseduta
dall'interessato.
3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o
di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione
dell'anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a
decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro
temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a
dodici mesi, l'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere
con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in
tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la
disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono
individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi
competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private
autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
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