Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(in GU 20 agosto 1997, n. 202 - modificato dal comunicato
PCM in GU 17 settembre 1997, n. 217)
Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito
decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Vista l'intesa intervenuta tra il
Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province
autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalita' del concorso delle regioni in
vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
Sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente
decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1. - Ambito della disciplina 1.
In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il
presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno
essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i
livelli di governo.
Capo II - Conferenza Stato - Regioni
Art. 2. - Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed
infraregionale, la Conferenza Stato - regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi
dell'articolo 3; b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4; c) nel
rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione
statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti
o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico
interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano; d) acquisisce le designazioni dei
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati ed informazioni
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
secondo le modalita' di cui all'articolo 6; f) fermo quanto previsto dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che
la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, anche a fini di perequazione; g) adotta i provvedimenti che sono ad
essa attribuiti dalla legge; h) formula inviti e proposte nei confronti di
altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati,
che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse; i) nomina, nei casi
previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono
attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato
e delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del
Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma
1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da essi delegati a
rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato - regioni e'
obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si
pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle
procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni
oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei
Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione
preventiva, la Conferenza Stato - regioni e' consultata successivamente ed il
Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei
disegni di legge o delle leggi di conversione dei decretilegge; b) in sede di
esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere
delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne
provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato - regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o
riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato - regioni valuta
gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti
di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la
Conferenza Stato - regioni delibera, altresi:
a) gli indirizzi per l'uniforme
applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi
comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso
diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione
gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli atti
di competenza degli organismi a composizione mista Stato - regioni soppressi
ai sensi dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato - regioni esprime
intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Art. 3. - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo
si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con
l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente
prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il
Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni
del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame
della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato -
regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 4. - Accordi tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e Bolzano
1. Governo, regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e
nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Statoregioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con
l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5. - Rapporti
tra regioni e Unione europea
1. La Conferenza Stato - regioni, anche
su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
a) raccordare le linee della politica
nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze
rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
nelle materie di competenza di queste ultime; b) esprimere parere sullo
schema dell'annuale disegno di legge che reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea".
2. La Conferenza Stato - regioni designa
i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso
l'Unione europea.
Su richiesta dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo,
la Conferenza Statoregioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi
dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie
ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunita' europee.
3. La Conferenza Stato - regioni
favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e
tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.
Art. 6. Scambio di dati e informazioni
1. La Conferenza Stato - regioni favorisce
l'interscambio di dati ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. La Conferenza Stato - regioni approva
protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive
attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province
autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati
ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma
2 prevedono, altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome
si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei
servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori,
alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7. - Organismi a composizione mista
1. Ferma restando ogni altra competenza
dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista
Stato - regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni
sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - regioni puo'
istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo,
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.
Capo III - Conferenza Unificata
Art. 8. - Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici
sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega,
dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito,
dal Ministro dell'interno.
Art. 9. - Funzioni
1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa
rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque
competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare
la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui
disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4; c) promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le
designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati,
rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province,
comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso
l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; f) e' consultata sulle
linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi
per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle
autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita'
dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei
membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la
Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due
predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo
Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere
sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento
ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle
politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali,
nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione
dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione
di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni
che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
Art. 10. - Segreteria
1. L'attivita' istruttoria e di supporto
al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla
segreteria della Conferenza Statoregioni e dalla segreteria della Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato -
regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente
della Conferenza stessa. Ad essa e' assegnato personale dello Stato e, fino
alla meta' dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico
delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della
Conferenza Stato - regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti,
la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali si avvale di una segreteria
collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' stabilita con successivo
provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potra' essere
previsto che fino alla meta' dei posti in organico possa essere coperto da
personale delle province, dei comuni e delle comunita' montane, il cui
trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Puo' essere altresi' assegnato alla segreteria anche
personale del Ministero dell'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Napolitano, Ministro dell'interno
Bassanini,
Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Allegato A
(previsto dall'articolo 7, comma 1)
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