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26-05-1999 n° - Contratti

Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola 26 maggio 1999
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA

Indice

 

Titolo I - Rapporto di lavoro

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Relazioni sindacali

Capo III - Norme comuni

Capo IV - Norme di area

Sezione I - Capi d'Istituto

Sezione II - Personale docente

Sezione III - Personale ATA

Capo V - Particolari tipologie di corsi

Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali

Capo VII - Disposizioni finali ed integrative

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D1

Tabella D2

Tabella E

Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

 


Ù

 

Titolo I

Rapporto di lavoro

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:

a)        area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;

b)        area della funzione docente;

c)        area della specifica dirigenza scolastica.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.

ART. 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI

1. In attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.

Ù

 

Capo II

Relazioni sindacali

 

ART. 3

OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

 

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a)        contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all'articolo 4, comma 2;

b)        partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'articolo 5;

c)         interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.

 

ART. 4

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:

 

con cadenza annuale:

a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell'attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;

b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;

c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;

 

con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:

a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;

b) i criteri per la assegnazione dell'indennità di direzione ai capi di istituto;

c) i criteri per la assegnazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;

d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;

g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;

h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;

i) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;

l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

 

2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo;

b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;

d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;

e) l'esercizio dei permessi sindacali.

3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

ART. 5

PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione scolastica nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 9 sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;

d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;

e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

f) andamento generale della mobilità del personale;

g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.

2. Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:

a)        criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993;

b)        le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

ART. 6

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

c) utilizzazione dei servizi sociali;

d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;

e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

l) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

a)        nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b)         b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un'intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.

6. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

ART. 7

ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO

Entro il 30 giugno 2000, l'A.RA.N. e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse organizzazioni sindacali e del Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 8

CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

ART. 9

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

 

I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

a) Per la parte pubblica:

 - dal Ministro o da un suo delegato;

 - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:

 - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

 

II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE

a) Per la parte pubblica:

 - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.

b) Per le organizzazioni sindacali:

 - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

 

III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;

 - dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.

 

2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).

Ù

CAPO III

 

NORME COMUNI

 

ART. 10

DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti.

2. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

3. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente. Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte dei capi d'istituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.

4. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.

5. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.

ART. 11

MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.

2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della Pubblica Istruzione in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.

3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta un'indennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso.

4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:

a) i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;

b) i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;

c) i criteri di utilizzo a livello d'istituto delle risorse destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nell'ambito delle risorse disponibili per la formazione del personale scolastico.

6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare l'integrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.

ART. 12

FORMAZIONE IN SERVIZIO

1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della Pubblica Istruzione emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:

- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;

 - al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

 - al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione continua degli adulti;

 - ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità ATA in connessione con l'attuazione dell'autonomia organizzativa e amministrativo – contabile.

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti. Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno l'opportunità di una revisione dell'organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.

4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta. In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:

- i fabbisogni formativi;

 - le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;

 - i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni – obiettivo di cui all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce, altresì, alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;

 - le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.

L'Osservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui all'articolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dall'Amministrazione.

ART. 13

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

5. E' abrogato l'articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.

ART. 14

FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

1. L'avvio dell'applicazione della legge n. 341/1990 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione per:

- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti, nel rispetto dell'autonomia universitaria, appositi istituti contrattuali nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315;

 - valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.

In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:

a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;

b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università; c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.

2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza, in particolare, mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione.

ART. 15

MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

1.Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

 

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

 

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

 

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:

a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;

b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale. Ciò si può realizzare anche attraverso:

 - specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;

 - rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per l'effettiva frequenza dei corsi;

 - indennità forfettaria di prima sistemazione;

 - incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.

5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub – provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall'articolo 36, comma 5.

9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

11. Ai sensi dell'art.56 del decreto legislativo n. 29/1993 come novellato dall'art.25 del decreto legislativo n. 80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

ART. 16

PROGRESSIONE PROFESSIONALE

Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l'articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.

ART. 17

SNELLIMENTO BUROCRATICO

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:

- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;

 - alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.

 

ART. 18

PARI OPPORTUNITÀ

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;

b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;

c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;

- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;

- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;

- flessibilità degli orari di lavoro;

- fruizione del part-time;

- processi di mobilità.

4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.

Ù

 

 

Capo IV

Norme di area

 

Sezione I

Capi di istituto

 

ART. 19

COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO

1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1-9-2000. In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000. Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva dell'ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al decreto legislativo n. 59/1998. In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge n. 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.

2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa.

3. Il capo d'istituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d'istituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.

4. Il capo d'istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.

5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa, il capo d'istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.

6. In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.

ART. 20

LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO

1. L'attività del capo d'istituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.

2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.

ART. 21

L'INDENNITÀ DI DIREZIONE

1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.

2. L'indennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per l'attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d'istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.

ART. 22

LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO

Al fine di agevolare la mobilità dei capi d'istituto sono definite le seguenti modalità:

a) la mobilità dei capi d'istituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;

b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi d'istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.

In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel Contratto collettivo decentrato nazionale del 20/1/1999.

Ù

 

Sezione II

Personale docente

 

ART. 23

AREA E FUNZIONE DOCENTE

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:

"4. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

5. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.

6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola."

2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.

ART. 24

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell'autonomia, a partire dall'1/9/2000, e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico 1998/1999 e nell'anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell'autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

5. Il comma 1 dell'articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito: "L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."

ART. 25

ATTIVITA' AGGIUNTIVE

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.

4. Il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.

5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.

6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.

ART. 26

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.

ART. 27

COLLABORAZIONI PLURIME

I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d'istituto.

 

ART. 28

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l'espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L'incarico è rinnovabile. Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell'Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell'incarico.

2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'articolo 12 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.

4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all'istituto contrattuale.

5.L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

6. L'incarico di collaboratore vicario del capo d'istituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.

7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d'istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.

ART. 29

TRATTAMENTO ECONOMICO

CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

1. E' offerta l'opportunità di riconoscimento della crescita professionale nell'esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento all'attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell'ambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.

2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 42, comma 3. Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001. Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:

a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;

b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l'Università e con l'impegno dell'Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.

3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.

4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, l'esperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell'A.RA.N.

Ù

 

Sezione III

Personale ATA

 

ART. 30

AREA E FUNZIONI

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.

ART. 31

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.

ART. 32

COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;

b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.

2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:

 

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.

b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.

 

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:

Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.

ART. 33

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.

 

2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;

 - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

 - miglioramento della qualità delle prestazioni;

 - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

 - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

 - programmazione su base plurisettimanale dell'orario.

 

3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.

5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.

ART. 34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.

2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E' ammesso, altresì, al corso il personale di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'articolo 25 ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come integrato dal decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.

3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.

ART. 35

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione l'autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.

Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all'articolo 42, comma 4.

ART. 36

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA

1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 32, comma 1 lettera b), che saranno assegnate a tempo determinato. Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:

a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;

b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;

c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento di più operatori in detti servizi;

d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;

e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.

3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.

4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.

5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:

- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;

 - la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;

 - la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.

La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma. Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dall'autonomia, le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.

ART. 37

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

1. I contingenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5, e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.

2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.

3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.

4. I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dall'art. 36, comma 5, del presente contratto.

5. All'assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.

ART. 38

COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

Il personale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.

Ù

 

Capo V

Particolari tipologie di corsi

 

ART. 39

PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA

Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari. Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:

a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;

b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;

c) nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio saranno definite le tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento nel settore;

d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;

e) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell'attività e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 25;

f) la contrattazione integrativa nazionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità sanitaria promosse dall'autorità scolastica;

g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;

h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;

i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.

 

Ù

 

Capo VI

Aspetti economico - retributivi generali

 

Art. 40

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

4. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 41

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e dell'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.

2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:

a. l'importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dell'anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall'art.2, comma 9, della legge 450/97;

b. le risorse indicate dall'art.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno 2000;

c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 – Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 – Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 – Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 – Cap 5968). Per l'anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli di bilancio;

d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;

f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 – 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. n. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell'anno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.

 

Art 42

FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE

DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono l'utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.

2. Per compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica, sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all'articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza l'utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all'anno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.

3. Sarà erogata una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dall'articolo 29. All'attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l'anno 2000 mediante l'utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dall'anno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate all'art. 41, comma 2, lettera d), nonché con quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all'istituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera d).).

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate all'art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:

- lire 234 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per l'espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 28;

 - lire 160 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane all'estero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

- lire 80 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l'indennità di direzione ai capi d'istituto e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;

 - lire 100 miliardi, in ragione d'anno a decorrere dall'1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto previsto dall'articolo 36;

 - lire 93 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;

 - lire 322 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici educativi.

5. A decorrere dall'anno 1999, tutte le risorse di cui all'art. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell'offerta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nell'esercizio successivo.

ART. 43

CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE

E' garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.

Ù

 

Capo VII

Disposizioni finali ed integrative

 

ART. 44

SEQUENZE CONTRATTUALI

1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:

a) entro il 30 giugno 1999:

- personale delle Accademie e Conservatori;

 - personale delle scuole italiane all'estero;

 - personale delle istituzioni educative;

 - personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.

 - procedure di conciliazione e arbitrato;

 - procedure di cui all'articolo 14.

b) entro il 31 dicembre 1999:

completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.

2.Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30. 6. 2000 le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad ulteriori modifiche legislative eventualmente intervenute.

ART. 45

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.

4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.

5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.

7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.

ART. 46

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104, 1° comma del decreto legislativo n. 297/94, ha diritto l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.

3.Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.

4.Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.

5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

ART. 47

AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, saranno realizzati:

- uno specifico piano di formazione del personale, nell'ambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;

 - mediante adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.

ART. 48

NORMA DI SALVAGUARDIA

Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.

ART. 49

ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE

A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.

In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile.

 

B - Il comma 1 dell'art. 21 è così sostituito:

 

1.-Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

 - partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;

 I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d'Istituto.

 

C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.

 

D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 61. comma 1, lett. e), f).

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

 

E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:

8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.

Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.

I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.

L - Il comma 18 dell'art. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:

Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.

M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare l'introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.

ART. 50

PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.

 

Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.


Ù

 

Tabella A - Profili professionali

1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.

D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) E' responsabile dell'osservanza delle leggi e regolamenti. Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato.

Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.

Firma tutti gli atti di sua competenza.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.

D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.

Firma tutti gli atti di sua competenza.

L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

C/1: Profilo: Responsabile amministrativo

Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. (Detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .

C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica

E' addetto ai servizi di biblioteca, all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E' responsabile dell'integrità del materiale bibliotecario affidatogli.

B/1: Profilo: Assistente amministrativo

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.

B/2 Profilo: Assistente tecnico

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:

 - alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

 - al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

B/3: Profilo: Cuoco

Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:

 - alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;

 - alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;

 - allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.

Provvede, inoltre:

 - al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;

 -alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;

- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;

 - alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.

B/4: Profilo: Infermiere

Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:

- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;

- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;

A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico

Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.

Articolazioni del profilo:

a) - guardarobiere:

esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.

Provvede inoltre:

 - alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;

 - alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;

- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;

- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.

b) - addetto alle aziende agrarie:

esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

In particolare, è addetto:

 - alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;

 - al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;

 - alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;

 - al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;

 - alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se necessaria;

 - ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

 - sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

 - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

 - sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

 - svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

 - pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

 - compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

 - servizi esterni inerenti la qualifica;

 - ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Può, infine, svolgere: - attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;

 - attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di mensa;

 - assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

 - compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.


Ù

 

Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.

Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:

 - diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

 - diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Responsabile amministrativo:

a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;

c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.

I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:

 - diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);

 - corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili;

 - diploma universitario relativo a corsi specifici.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a), b) e c) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).

In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a), b) e c), la laurea anche in discipline non specifiche.

Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:

 - diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.

Assistente amministrativo:

a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.

Assistente tecnico:

a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

Infermiere:

 - diploma di infermiere professionale.

Collaboratore scolastico:

 - diploma di scuola media.

Guardarobiere:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

Addetto alle aziende agrarie:

a) diploma di scuola media.

b) attestato di qualifica specifica.

Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.

 

Ù

Tabella C

Tabella D1

Tabella D2

Tabella E

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all'1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull'opportunità di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dell'attivazione di periodi sabatici.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Con riferimento all'articolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente) , a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dell'istituto nel corso di un apposito incontro convocato dall'A.RA.N.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le parti concordano sull'opportunità che il Ministero della Pubblica Istruzione ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:

· la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e riviste;

· la gratuità dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.


DICHIARAZIONE A VERBALE

SNALS – CONFSAL

 

Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.

Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.

Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare riferimento all'articolo 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e all'articolo 9 (composizione delle delegazioni) .


Ù

 

Allegato

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

 

ART.1

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

a)l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART. 2

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l' esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;

f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.

L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.

L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi.

4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio.

I capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 3

NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.

In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;

d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.

In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

ART. 4

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

 

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Scadenze di: ottobre 2024
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