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CCNL PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Vista l'ipotesi di accordo relativa al
personale delle Scuole Italiane all'Estero sottoscritta in data 5 luglio
2001.
Visto il parere favorevole del Consiglio dei
Ministri sulla predetta ipotesi di accordo espresso in data 9 agosto 2001,
condizionato alla soppressione dell'art. 8 ( contratto individuale di lavoro)
del testo.
Vista l'ipotesi di Accordo sottoscritta in
data 3 settembre 2001 in accoglimento della condizione espressa dal Governo.
Vista la certificazione positiva della Corte
dei Conti espressa in data 12 settembre 2001 sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre alle ore
9,30 ha avuto luogo l'incontro
tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido
Fantoni...firmato...
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:
CGIL......firmato......
CISL......firmato......
UIL......firmato......
CONFSAL......firmato......
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS......firmato......
CISL/Scuola......firmato......
UIL/Scuola......firmato......
CONFSAL//SNALS......firmato......
GILDA/UNAMS......
Al termine le parti sottoscrivono il seguente
CCNL per il personale delle Scuole Italiane all'Estero.
PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ART. 1 - Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche
all'estero.
1. La destinazione all'estero del personale
docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai
sensi del D.L. n.
165\2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei criteri
di selettività professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un
congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e
l'altro.
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ART.2 – Iscrizione alle graduatorie permanenti
per la destinazione all'estero.
1. La destinazione all'estero del personale
docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno
titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle
relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE
d'intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA
con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova,
abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio
metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici
funzione.
3. Nella domanda di partecipazione alla prova di accertamento linguistico i
candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso di superamento della
prova, la valutazione dei titoli, che vanno allegati alla predetta domanda, e
l'inserimento nella graduatoria permanente.
ART.3 – Modalità di svolgimento della prova di
accertamento della conoscenza della lingua.
1. L'accertamento di cui al precedente
articolo 2 è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle
seguenti categorie di candidati:
a) docenti che
aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova
dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue
straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà
verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere
consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e
plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università
straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della
lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto
universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di
istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il
personale ATA saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese,
inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente può chiedere
di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree
linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree
linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero può essere destinato
soltanto il personale dello stato in possesso di specifici requisiti, per
quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova
di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università
straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di
italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo
grado, che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due
esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità
del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.MM. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di
cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può
avvalersi di apposita Agenzia specializzata in materia di prove strutturate.
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ART.4 – Valutazione della prova di
accertamento linguistico.
1. La valutazione della prova di accertamento
della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera
tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate
l'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e
Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi
dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio
conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati
saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine
alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area
linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo
professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che
conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
4. Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di accertamento
linguistico, il Ministero degli Affari Esteri pubblicherà un elenco del
personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e
1997 ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido
anch'esso per nove anni scolastici.
ART.5 - Costituzione, riformulazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti.
1. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2
e 4 del precedente articolo 4 il MAE procede alla formazione delle
graduatorie permanenti distinte per codici funzione, per ogni area
linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio
attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua
straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il
punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della
tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui
35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di
servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sarà
determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal DPR 9-5-1994,
n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le modalità
indicate i precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al loro
aggiornamento secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento
nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva
la validità, come indicato all'art.4, comma 3. Tale personale ha, pertanto,
titolo a richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione
dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in
cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al
presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di
accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non
conserva la validità nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un
provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il
provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai
ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero ai sensi dell'art.8 dell'accordo
successivo 11-12-1996 per il personale in
servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato
all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di
servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto
previsto dall'art.9;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia
già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, formate ed
aggiornate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti, sono
affisse all'albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV – e rimangono esposte per i
successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne
visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV, che, esaminanti i reclami,
può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno
supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati
mediante affissione all'albo dell'ufficio anzidetto.
5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti
per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono
pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i
risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro
15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell'ufficio va assunta
entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
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Art. 6 - Gestione delle graduatorie per la
destinazione all'estero.
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di
contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni
di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie
permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi
disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle
relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di
contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco
dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli affari
esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica
istruzione.
3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di cui sopra il Ministero
degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale così
individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente
all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale una volta accettata la destinazione all'estero è depennato
dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al
compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle
graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione,
non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi,
a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle
medesime.
Art. 7 - Esaurimento di graduatoria e prove
straordinarie
1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità
di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere
mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o
per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al
medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista a seguito del D.M. del
Ministero della Pubblica Istruzione 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del
medesimo dicastero 10.11.1998, n. 488, una
corrispondenza automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme
contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di
altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei
posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente
comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento
linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici
funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non comporta, in
relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie
triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i
posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano
stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
4. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane
presso le Scuole Europee, assicurando la presenza di titolari di cattedra sin
dall'inizio delle attività didattica, l'Amministrazione, in caso di
esaurimento delle graduatorie permanenti, assegnerà i posti vacanti per
l'anno scolastico 2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell'ambito
della stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito
disciplinare.
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Art. 8 - Durata del servizio all'estero.
1. Il personale destinatario del presente
contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle
Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque
anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un
periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio,
della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a
seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole
Europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto di una scuola europea
conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella
nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un
anno.
4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio
presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i
lettorati di italiano può essere destinato alle scuole europee, previo
superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al
rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi
di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per
la destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole
europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni
presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i
lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria
ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di
servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i
suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare
alle selezioni per la destinazione all'estero.
Art. 9 – Disposizioni transitorie
1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002
restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle
disposizioni del D.M. 16 maggio
1997. Tali graduatorie comprendono tutto il
personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola
esclusione del personale depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6,
dell'accordo successivo 11-12-1996 sul personale delle Scuole italiane
all'estero, e di quello che abbia già prestato un periodo di servizio all'estero
di durata superiore ai quattordici anni.
2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili
alla data del 1° settembre 2001, l'Amministrazione provvederà, in via
prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere a tali operazioni
l'Amministrazione darà precedenza al personale rientrato in territorio
metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999-2000 ed a quello inserito
nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione
all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art.5,
commi 6 e 7, dell'accordo
11-12-1996.
3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti
riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente accordo,
opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo 11.12.96
sul personale delle scuole italiane all'estero relativamente al personale in
servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato in graduatoria
ed il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido.
Nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti
pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma
7 dell'art. 5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il
limite del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il
personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai
posti disponibili. Il disposto dell'art.5, commi 6 e 7, dell'accordo
successivo 11-12-1996 sul personale delle
scuole italiane all'estero non si applica al personale che abbia già compiuto
un periodo di servizio all'estero superiore ai quattordici anni né a quello
che non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio
all'estero.
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Art. 10 – Interruzione
del servizio all'estero.
1. Il servizio all'estero può essere
interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per
accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
Art. 11 - Calcolo degli anni di
servizio all'estero.
1. Anche per le scuole italiane all'estero e
le Scuole Europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che
inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
Art. 12 - Disposizioni finali.
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i
provvedimenti adottati dall'Amministrazione con riferimento al personale che
si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n.
147/2000, e a quello che, inserito sulla graduatorie
permanenti dal 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno
scolastico 2000/2001.
Art. 13 - Disapplicazioni.
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in
materia di selezione e destinazione all'estero del personale docente e A.T.A.
della scuola che siano in contrasto con le norme del presente contratto.
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* * *
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente
ricoperto, né quello di grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in
Italia o all'estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica,
I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito
in Italia o all'estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in
Italia o all'estero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree
linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di
istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata
almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream
conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale
punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream
rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale punti
5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori
o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della
disciplina d'insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la
funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale
Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello
superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di
durata biennale conseguiti ai sensi dell'art.325 del D.Lgs.16-4-1994, n. 297
punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della
dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalità deliberati dai
competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto
punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal piano
nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai
collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4
7. per l'attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi
in Italia o all'Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal
piano annuale del MAE e|o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso
attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per
ogni corso non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza
punti 1 fino ad un massimo di punti 4.
8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o
per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi,
promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni
corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2
9. per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione
all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta
una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento –
formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal
Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle
istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di
concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed elementare) di
attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2
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DICHIARAZIONE DELLE OO.SS CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS
Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti
dell'Accordo siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le
procedure relative alla destinazione all'estero del personale docente e ATA
della scuola. In particolare, con l'intesa raggiunta sono stati ridefiniti
strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l'oggettività delle prove
di accertamento linguistico e delle successive procedure di invio all'estero,
in coerenza con la precedente disciplina contrattuale. Le proposte avanzate
dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all'estero, hanno
reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso della lunga
trattativa, consentendo la definizione di soluzioni utili a garantire
effettivamente l'alternanza del personale e a porre le premesse per il
necessario processo di riforma del settore.
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