CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
CONTRATTO N. 1/2002
Il giorno 8 luglio 2002, alle ore 16.00, in
Roma, presso la Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Dott. Pasquale CAPO, direttore dei Dipartimenti per lo Sviluppo
dell’Istruzione e per i Servizi nel Territorio, in rappresentanza
dell’Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, composta - ai
sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 16 febbraio 1999 per il quadriennio 1998/2001 - dalle Organizzazioni sindacali
di categoria, sottoscrivono l’allegato contratto concernente la mobilità
volontaria interna del personale amministrativo appartenente alle aree ed ai
profili professionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Per l’Amministrazione Pasquale CAPO
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria
PREMESSA
Il presente contratto è redatto in conformità all’art.4 comma 3 lettera A del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 per il quadriennio 1998/2001 che demanda alla contrattazione
collettiva nazionale integrativa gli accordi di mobilità del personale.
Il presente contratto si applica al personale
in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e nelle Direzioni
Regionali ai fini della mobilità interna nell’ambito della Regione, tra
Regione e Regione ovvero tra Amministrazione Centrale e Regione e viceversa.
Tali disposizioni si applicano anche al
personale in posizione di comando a vario titolo presso altre
Amministrazioni.
Il presente contratto ha validità fino alla
stipula di un successivo accordo.
Tanto premesso, le parti concordano quanto
segue.
Art.1
Mobilità volontaria interna nell’ambito della Regione
1. Il Direttore Regionale, tenendo conto dei
criteri contenuti nel presente accordo e di quelli derivanti da intese con le
Organizzazioni sindacali territoriali, sentiti i responsabili degli uffici
territoriali, valuta i titoli, attribuisce i punteggi, formula le relative
graduatorie e adotta i provvedimenti di trasferimento all’interno della
Regione.
2. La domanda di mobilità va presentata
dall’interessato all’Ufficio di appartenenza, il cui responsabile la
trasmette all’Ufficio Regionale.
3. I provvedimenti di trasferimento sono
adottati dal Direttore Regionale. Quest’ultimo ne dà informativa alla
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmettendo
contestualmente le nuove distribuzioni del personale secondo l’articolazione
funzionale disposta sul territorio.
4. Le domande del personale in servizio presso
gli Uffici aventi sede nella Regione Sicilia, intese ad ottenere il
trasferimento ad altri uffici nell'ambito della medesima Regione, redatte con
le modalità previste per il restante personale, dovranno essere presentate
all’Ufficio di appartenenza che le trasmette alla Regione Sicilia -
Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione -
Palermo - entro gli stessi termini indicati nel successivo art.2. Copia di
dette istanze dovrà essere inviata dal C.S.A. alla Direzione Regionale della
Sicilia, unitamente a copia della scheda di valutazione dei titoli formulata
dagli aspiranti per l’espressione del previsto parere.
5. L’adozione dei provvedimenti per le
richieste di trasferimento di cui al comma 4 del presente articolo è di
competenza dell'Amministrazione Regionale.
Art. 2
Mobilità nazionale
1. Le domande di trasferimento tra Regioni e
tra Regioni e Amministrazione Centrale o viceversa, redatte in carta semplice
e compilate in conformità al modello allegato, devono essere presentate entro
il termine perentorio del 1°.09.2002. Il personale che presta servizio presso
i Centri Servizi Amministrativi e presso le Direzioni Regionali fa
riferimento al proprio Direttore Regionale e il personale
dell’Amministrazione Centrale al Direttore dell’Ufficio di livello
dirigenziale generale presso il quale l’interessato presta servizio.
2. Tali domande devono essere trasmesse alla
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione entro e
non oltre 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza.
3. Il Direttore Generale competente, laddove
ritenga che il trasferimento richiesto comporti una situazione di rilevante
criticità nel funzionamento dell’ufficio cedente, accompagnerà la
trasmissione della domanda con una scheda relativa alle esigenze dell’ufficio
ed alle funzioni svolte dal richiedente (all.4).
4. L'esame delle domande di trasferimento, la
valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'attribuzione dei
punteggi e la formazione delle graduatorie per ogni singola sede richiesta,
sono effettuati dalla Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca per delega del Capo dei Dipartimenti, sulla base dei criteri e delle
modalità stabiliti con il presente accordo.
5. Parimenti deve essere trasmessa per
conoscenza alla Regione Sicilia - Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione - copia delle istanze e della scheda di
valutazione dei titoli formulata dal personale che, in servizio in Sicilia,
aspira ad essere trasferito nel rimanente territorio nazionale, o viceversa.
Art. 3
Consistenza minima degli organici
1. L’accoglimento delle domande in ordine di
graduatoria è subordinato al rispetto del limite di copertura del 60% della
dotazione organica di diritto complessiva regionale definita dal D.M. del 27.7.2001, limite minimo al
di sotto del quale non è consentito scendere.
2. Le situazioni di criticità segnalate dai
Direttori Generali Regionali verranno valutate dalla Direzione Generale del
Personale della Scuola e dell’Amministrazione congiuntamente alle
Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria, per quanto attiene ai
criteri di valutazione delle esigenze obiettive rappresentate.
Art. 4
Criteri generali
1. Le procedure di mobilità nazionale,
effettuate secondo le regole sopra descritte, sono disposte con riferimento
alle vacanze delle dotazioni organiche rilevate alla data del 30.4.2002 (all.5); saranno considerate le successive
variazioni a qualsiasi titolo fino al momento dell’effettuazione concreta
delle predette operazioni.
2. Nelle domande di mobilità può essere
indicato un massimo di 3 sedi (Amministrazione Centrale o Regione) con
facoltà di elencare nell’ambito delle Regioni le articolazioni provinciali in
ordine di preferenza.
3. Alle domande di trasferimento (all.1) devono essere allegati i titoli
posseduti valutabili a norma della tabella (all.2) o la dichiarazione sostitutiva, nonché
un numero di schede (all.3) debitamente compilate pari alle sedi
richieste.
4. Le anzianità di servizio devono essere
soltanto dichiarate e non documentate.
5. I soggetti portatori di handicap, individuati
nell'art.3 della Legge 5.2.1992, n.104 hanno, in sede di trasferimento a domanda, precedenza assoluta
nell'ambito del movimento generale rispetto al restante personale, così come
previsto dall'art.21 della succitata Legge n. 104/92. Tale personale produrrà la richiesta di trasferimento
allegandovi soltanto la certificazione medica di cui alle disposizioni
contenute nell'art.4 della predetta Legge n.104/92.
6. A parità di punteggio precede nella
graduatoria l’aspirante più anziano di età.
7. I movimenti in ambito regionale sono
indipendenti rispetto ai restanti movimenti a livello nazionale.
8. Al termine delle operazioni potranno essere
disposti movimenti per scambio di sede.
9. Le domande prodotte anteriormente al presente
accordo devono essere rinnovate.
10. Il personale in posizione di comando
presso altre Amministrazioni, istituzioni o enti , può essere destinatario di
provvedimento di mobilità solo qualora cessi da tale posizione. La relativa
istanza di trasferimento dovrà pertanto riportare esplicita dichiarazione di
rinuncia al comando in atto qualora l’istanza di trasferimento trovi
accoglimento. La mancata apposizione della predetta dichiarazione comporterà
l’impossibilità di dar corso alla domanda di trasferimento.
Art.5
Norme transitorie e finali
1. La consistenza minima delle dotazioni
organiche regionali, di cui al precedente art.3, va calcolata tenendo conto
dell’applicazione del Decreto legislativo n.112/1998, procedura
comunque contestuale a quelle del presente contratto.
2. Il trasferimento di personale di questa
Amministrazione, in base alle procedure di mobilità volontaria di cui all’art.30 del Decreto legislativo n.165/2001, è immediatamente esecutivo.
3. La mobilità in entrata da Amministrazioni
diverse resta di competenza esclusiva dell’Amministrazione Centrale e si
attua con le procedure di cui al CCNI del 21.09.2000.
ALLEGATO 1
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Protocollo n. ..........
Del ...............
SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME:
COMUNE E DATA NASCITA:
COMUNE RESIDENZA, VIA E NR. CIVICO:
SEZIONE B - DATI MATRICOLARI
AREA:
POSIZIONE ECONOMICA:
PROFILO PROFESSIONALE:
DECORRENZA GIURIDICA ATTUALE SEDE DI SERVIZIO:
DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE SERVIZIO DI
RUOLO:
DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE SERVIZIO NON
DI RUOLO:
SEDI (Regioni e Amm.ne Centrale) PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL TRASFERIMENTO INDICATE IN ORDINE DI PREFERENZA (sono esprimibili non più di 3 preferenze).
N.B.: Va indicata la Direzione Regionale con
facoltà di precisare le articolazioni provinciali in ordine di preferenza;
per l’Amministrazione Centrale non è dato indicare preferenze per singoli
uffici
Data
FIRMA
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E
DELL’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
TITOLO I - CONDIZIONI DI FAMIGLIA
per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel
caso di dipendente celibe o nubile o vedovo o divorziato o separato
giudizialmente o consensualmente con atto omologato del Tribunale, per
ricongiungimento a genitori anziani (1) o a figli
punti ..... 6
per ogni figlio di età inferiore a otto anni
(2)
punti ..... 4
per ogni figlio di età superiore a otto anni,
ma che non abbia superato il 18° anno di età (2) ovvero per ogni figlio
maggiorenne fiscalmente a carico
punti ..... 2
N.B. - Le condizioni di
famiglia devono essere documentate con una dichiarazione rilasciata sotto
propria personale responsabilità ai sensi della L. 4.1.1968, n.15, modificata dalla L. 11.5.1971, n.390 e della L. 7.8.90, n.241.
Il punteggio previsto nel seguente titolo è
attribuibile solo nei movimenti interprovinciali e interregionali.
TITOLO II - MOTIVI DI SALUTE
a) per il dipendente, ove si tratti di cure
che possono essere praticate solo nella sede richiesta (3)
punti ..... 5
per il dipendente che assista con continuità
un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ai sensi
del V comma dell’art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificato dagli artt. 19 e 20 della Legge 8.3.2000, n. 53. (4)
punti ..... 8
per il dipendente che assista con continuità
il coniuge o il figlio che si trova nelle condizioni indicate nell’art. 6 c.1° del CCNL 16.5.2001 e con lui
convivente (5)
punti ..... 4
TITOLO III - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a) per ogni anno di servizio di ruolo o
frazione superiore a 6 mesi prestato nell’attuale ruolo (il computo si
effettua dalla data di decorrenza giuridica della nomina o dell'incarico)
punti ..... 2
per ogni anno di servizio di ruolo o frazione
superiore a 6 mesi prestato in altre Amministrazioni (il computo si effettua
dalla data di decorrenza giuridica della nomina o dell'incarico)
punti .... 0,50
TITOLO IV - ANZIANITA' SEDE DI TITOLARITA’
a) per ogni anno di servizio effettivo di
ruolo o frazione superiore a 6 mesi prestato nell'attuale sede
punti ..... 3
TITOLO V - ESIGENZE DI STUDIO
per il dipendente, ove si tratti di seguire
corsi di durata pluriennale per il conseguimento di un titolo di studio
superiore a quello posseduto e sempre che non esista nella sede di servizio
la possibilità di frequentare tali corsi
punti ..... 1
per i figli a carico che non possono seguire
il corso di studi nella sede di servizio, sempre che il corso abbia durata
pluriennale: per ciascuno di essi
punti .... 0,50
N.B. - Le esigenze di
studio devono essere documentate con una dichiarazione rilasciata sotto
personale responsabilità ai sensi della legge
4.1.1968, n.15, modificata dalla legge 11.5.1971, n.390, e della legge 7.8.1990, n.241.
NOTE
1) Il punteggio spetta solo per la provincia
di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione
della circolare, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da
almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si
chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico
nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando
si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre
mesi antecedenti alla data di emanazione della circolare.
Per anziani si intendono i genitori che alla
data di scadenza dei termini di presentazione della domanda abbiano compiuto
il 65° anno di età.
2) L’età è riferita alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande prevista dalla presente circolare.
3) I motivi di salute devono essere dimostrati
con appositi certificati medici rilasciati dall’Ufficiale Sanitario o dal
competente Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale o da un Medico Militare con
l’attestazione che le cure possono essere praticate solo nella sede
richiesta. Tale punteggio spetta solo per la sede delle cure.
4) Il dipendente che assiste con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente, oltre a produrre la certificazione medica di cui alle
disposizioni contenute nell’art. 4 della legge 5.2.1992, n.104 del medesimo portatore di handicap individuato nell’art. 3 della predetta legge, deve rendere una dichiarazione, anche
autocertificata, con la quale attesti che è l’unico soggetto in grado di
assicurare il proprio supporto nei confronti dello stesso.
5) Le patologie indicate nell’art.6 c.1° del CCNL 16.5.2001 devono essere
documentate con la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica.
ALLEGATO 3
SCHEDA NR:
SEDE RICHIESTA:
COGNOME NOME:
AREA:
POSIZIONE ECONOMICA:
PROFILO PROFESSIONALE:
TITOLO I - CONDIZIONI DI FAMIGLIA
|
Punteggio attribuito dal dipend.
|
Punteggio attribuito dall’Ammin.
|
a) ricongiungimento al coniuge, figli e
genitore anziano
|
|
|
b) per ogni figlio di età inferiore a 8 anni
|
|
|
c) per ogni figlio di età superiore a 8 anni
|
|
|
TITOLO II - MOTIVI DI SALUTE
|
Punteggio attribuito dal dipend.
|
Punteggio attribuito dall’Ammin.
|
a) per il dipendente
|
|
|
b) per l'assistenza al parente o affine
entro il terzo grado portatore di handicap, ai sensi dell'art. 33 della
Legge 5.2.1992, n.104, così come modificato dagli artt. 19 e 20 della Legge
8.3.2000, n. 53
|
|
|
c) per il dipendente che assiste con
continuità il coniuge o il figlio che si trova nelle condizioni indicate
nell’art.6 c.1° del CCNL 16.5.2001 e con lui convivente
|
|
|
TITOLO III - ANZIANITA' DI SERVIZIO
|
Punteggio attribuito dal dipend.
|
Punteggio attribuito dall’Ammin.
|
a) per ogni anno di servizio di ruolo o
frazione superiore a 6 mesi prestato nell’attuale ruolo
|
|
|
b) per ogni anno di servizio di ruolo o
frazione superiore a sei mesi prestato in altre Amministrazioni
|
|
|
TITOLO IV - ANZIANITA' SEDE DI TITOLARITA’
|
Punteggio attribuito dal dipend.
|
Punteggio attribuito dall’Ammin.
|
a) per ogni anno di servizio effettivo di
ruolo o frazione superiore a 6 mesi, prestato nell'attuale sede
|
|
|
TITOLO V - ESIGENZE DI STUDIO
|
Punteggio attribuito dal dipend.
|
Punteggio attribuito dall’Ammin.
|
a) per il dipendente
|
|
|
b) per i figli a carico
|
|
|
FIRMA
N.B. - Il dipendente,
nell'indicazione del punteggio, deve attenersi tassativamente ai criteri
indicati, per ciascuna categoria, nella tabella di valutazione dei titoli
all’Allegato 2.
ALLEGATO 4
QUADRO A
RICHIEDENTE
COGNOME:
NOME:
SEDE DI SERVIZIO:
AREA E POSIZIONE ECONOMICA:
PROFILO:
COMPITI SVOLTI:
COLLOCAZIONE NELL’ORGANIGRAMMA:
QUADRO B
CONSISTENZA PER AREA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (da compilare solo se la
situazione è variata rispetto a quella rilevata a seguito della nota
trasmessa dall’Ufficio III della Direzione Generale del Personale della
Scuola e dell’Amministrazione con prot. n. 1614/P del 7 febbraio 2002):
QUADRO C
OSSERVAZIONI, con particolare riferimento alle
difficoltà connesse alla sostituzione del richiedente il trasferimento:
ALLEGATO 5
|
|
Area A
|
Area B
|
Area C
|
Totale Aree
|
Cod
|
Regione
|
Organico
|
Presenze
|
percent. copertura
|
Organico
|
Presenze
|
percent. copertura
|
Organico
|
Presenze
|
percent. copertura
|
Organico
|
Presenze
|
percent. copertura
|
01
|
Abruzzo
|
17
|
22
|
129.41
|
131
|
121
|
92.37
|
109
|
93
|
85.32
|
257
|
236
|
91.83
|
02
|
Basilicata
|
10
|
11
|
110.00
|
77
|
64
|
83.12
|
65
|
35
|
53.85
|
152
|
110
|
72.37
|
03
|
Calabria
|
30
|
37
|
123.33
|
237
|
207
|
87.34
|
196
|
165
|
84.18
|
463
|
409
|
88.34
|
04
|
Campania
|
53
|
69
|
130.19
|
412
|
417
|
101.21
|
342
|
253
|
73.98
|
807
|
739
|
91.57
|
05
|
Emilia Romagna
|
33
|
31
|
93.94
|
253
|
164
|
64.82
|
212
|
143
|
67.45
|
498
|
338
|
67.87
|
06
|
Friuli
|
14
|
21
|
150.00
|
113
|
82
|
72.57
|
94
|
55
|
58.51
|
221
|
158
|
71.49
|
07
|
Lazio
|
42
|
37
|
88.10
|
329
|
274
|
83.28
|
275
|
197
|
71.64
|
646
|
508
|
78.64
|
08
|
Liguria
|
15
|
20
|
133.33
|
120
|
94
|
78.33
|
101
|
78
|
77.23
|
236
|
192
|
81.36
|
09
|
Lombardia
|
65
|
47
|
72.31
|
505
|
363
|
71.88
|
421
|
207
|
49.17
|
991
|
617
|
62.26
|
10
|
Marche
|
17
|
18
|
105.88
|
128
|
89
|
69.53
|
108
|
66
|
61.11
|
253
|
173
|
68.38
|
11
|
Molise
|
7
|
14
|
200.00
|
55
|
48
|
87.27
|
44
|
28
|
63.64
|
106
|
90
|
84.91
|
12
|
Piemonte
|
38
|
37
|
97.37
|
295
|
246
|
83.39
|
245
|
148
|
60.41
|
578
|
431
|
74.57
|
13
|
Puglia
|
38
|
50
|
131.58
|
295
|
246
|
83.39
|
244
|
234
|
95.90
|
577
|
530
|
91.85
|
14
|
Sardegna
|
23
|
29
|
126.09
|
181
|
163
|
90.06
|
151
|
108
|
71.52
|
355
|
300
|
84.51
|
15
|
Sicilia
|
55
|
85
|
154.55
|
428
|
406
|
94.86
|
356
|
241
|
67.70
|
839
|
732
|
87.25
|
16
|
Toscana
|
35
|
29
|
82.86
|
273
|
213
|
78.02
|
227
|
119
|
52.42
|
535
|
361
|
67.48
|
18
|
Umbria
|
10
|
8
|
80.00
|
76
|
80
|
105.26
|
64
|
35
|
54.69
|
150
|
123
|
82.00
|
19
|
Veneto
|
38
|
34
|
89.47
|
294
|
215
|
73.13
|
244
|
129
|
52.87
|
576
|
378
|
65.63
|
20
|
Centrale
|
110
|
114
|
103.64
|
783
|
563
|
71.90
|
867
|
574
|
66.21
|
1760
|
1251
|
71.08
|
|
Totali:
|
650
|
713
|
109.69
|
4985
|
4055
|
81.34
|
4365
|
2908
|
66.62
|
10000
|
7676
|
76.76
|
CGIL FP
|
CISL FPS
|
UIL PA
|
CONFSAL UNSA
|
NOTA A VERBALE
In relazione all’art. 5, comma 3 del
presente accordo, le sottoscritte OO.SS ribadiscono che la mobilità verso
questa Amministrazione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento
del processo di riqualificazione del personale dipendente.
Roma, 8 luglio 2002
|
CGIL FP
Capobianco
Boccuni
|
CISL FPS
Acri
Buonincontro
|
UIL PA
Ripani
Gramatico
|
CONFSAL UNSA
SNADAS E. Gelfusa
SULPI V. Giudici
SNALS T. Montemurro
|
FAS-CISAL-FAS
Alessandro LOSACCO
|
|
|
|
S.N.A.D.A.S.
Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti
Amministrazione Scolastica
CONTRATTO N.1/2002
Ancora una volta il sindacato S.N.D.A.D.A.S., è
costretto a prendere atto che, né l’Amministrazione, in questo caso la
delegazione di parte pubblica costituita all’uopo, né le altre OO.SS.
mostrano un benché minimo segno di rispetto per i responsabili dei Centri
Servizi Amministrativi, rifiutando, nello specifico, che tali Dirigenti e,
secondo la bozza del nuovo Regolamento di riordino, i funzionari dell’area C,
abbiano titolo ad essere almeno informati delle richieste di trasferimento
del personale in servizio presso gli Uffici predetti.
Il disprezzo che trapela da questo
comportamento verso gli ex Provveditorati agli Studi è almeno pari al
disinteresse mostrato nel corso degli ultimi tre anni.
Tuttavia, il Sindacato S.N.D.A.D.A.S., che ha
contribuito in maniera determinante al raggiungimento dell’accordo in parola,
appone la propria firma per garantire al massimo, tutti i colleghi di tutti
gli Uffici centrali e periferici.
Per la Segreteria Nazionale
Eliana GELFUSA
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