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08-07-2002 n° - Contratti

CCNI n° 1/2002: mobilità volontaria interna del personale amministrativo (aree e profili professionali MIUR)
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

CONTRATTO N. 1/2002

 

 

Il giorno 8 luglio 2002, alle ore 16.00, in Roma, presso la Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Dott. Pasquale CAPO, direttore dei Dipartimenti per lo Sviluppo dell’Istruzione e per i Servizi nel Territorio, in rappresentanza dell’Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, composta - ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 16 febbraio 1999 per il quadriennio 1998/2001 - dalle Organizzazioni sindacali di categoria, sottoscrivono l’allegato contratto concernente la mobilità volontaria interna del personale amministrativo appartenente alle aree ed ai profili professionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

 

Per l’Amministrazione Pasquale CAPO

 

Organizzazioni sindacali nazionali di categoria

 

 

 

 

PREMESSA

 

Il presente contratto è redatto in conformità all’art.4 comma 3 lettera A del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 per il quadriennio 1998/2001 che demanda alla contrattazione collettiva nazionale integrativa gli accordi di mobilità del personale.

Il presente contratto si applica al personale in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e nelle Direzioni Regionali ai fini della mobilità interna nell’ambito della Regione, tra Regione e Regione ovvero tra Amministrazione Centrale e Regione e viceversa.

Tali disposizioni si applicano anche al personale in posizione di comando a vario titolo presso altre Amministrazioni.

Il presente contratto ha validità fino alla stipula di un successivo accordo.

 

Tanto premesso, le parti concordano quanto segue.

 

 

 

Art.1

Mobilità volontaria interna nell’ambito della Regione

 

1. Il Direttore Regionale, tenendo conto dei criteri contenuti nel presente accordo e di quelli derivanti da intese con le Organizzazioni sindacali territoriali, sentiti i responsabili degli uffici territoriali, valuta i titoli, attribuisce i punteggi, formula le relative graduatorie e adotta i provvedimenti di trasferimento all’interno della Regione.

2. La domanda di mobilità va presentata dall’interessato all’Ufficio di appartenenza, il cui responsabile la trasmette all’Ufficio Regionale.

3. I provvedimenti di trasferimento sono adottati dal Direttore Regionale. Quest’ultimo ne dà informativa alla Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmettendo contestualmente le nuove distribuzioni del personale secondo l’articolazione funzionale disposta sul territorio.

4. Le domande del personale in servizio presso gli Uffici aventi sede nella Regione Sicilia, intese ad ottenere il trasferimento ad altri uffici nell'ambito della medesima Regione, redatte con le modalità previste per il restante personale, dovranno essere presentate all’Ufficio di appartenenza che le trasmette alla Regione Sicilia - Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione - Palermo - entro gli stessi termini indicati nel successivo art.2. Copia di dette istanze dovrà essere inviata dal C.S.A. alla Direzione Regionale della Sicilia, unitamente a copia della scheda di valutazione dei titoli formulata dagli aspiranti per l’espressione del previsto parere.

5. L’adozione dei provvedimenti per le richieste di trasferimento di cui al comma 4 del presente articolo è di competenza dell'Amministrazione Regionale.

 

 

Art. 2

Mobilità nazionale

 

1. Le domande di trasferimento tra Regioni e tra Regioni e Amministrazione Centrale o viceversa, redatte in carta semplice e compilate in conformità al modello allegato, devono essere presentate entro il termine perentorio del 1°.09.2002. Il personale che presta servizio presso i Centri Servizi Amministrativi e presso le Direzioni Regionali fa riferimento al proprio Direttore Regionale e il personale dell’Amministrazione Centrale al Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale generale presso il quale l’interessato presta servizio.

2. Tali domande devono essere trasmesse alla Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione entro e non oltre 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza.

3. Il Direttore Generale competente, laddove ritenga che il trasferimento richiesto comporti una situazione di rilevante criticità nel funzionamento dell’ufficio cedente, accompagnerà la trasmissione della domanda con una scheda relativa alle esigenze dell’ufficio ed alle funzioni svolte dal richiedente (all.4).

4. L'esame delle domande di trasferimento, la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie per ogni singola sede richiesta, sono effettuati dalla Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per delega del Capo dei Dipartimenti, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con il presente accordo.

5. Parimenti deve essere trasmessa per conoscenza alla Regione Sicilia - Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione - copia delle istanze e della scheda di valutazione dei titoli formulata dal personale che, in servizio in Sicilia, aspira ad essere trasferito nel rimanente territorio nazionale, o viceversa.

 

 

Art. 3

Consistenza minima degli organici

 

1. L’accoglimento delle domande in ordine di graduatoria è subordinato al rispetto del limite di copertura del 60% della dotazione organica di diritto complessiva regionale definita dal D.M. del 27.7.2001, limite minimo al di sotto del quale non è consentito scendere.

2. Le situazioni di criticità segnalate dai Direttori Generali Regionali verranno valutate dalla Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria, per quanto attiene ai criteri di valutazione delle esigenze obiettive rappresentate.

 

 

Art. 4

Criteri generali

 

1. Le procedure di mobilità nazionale, effettuate secondo le regole sopra descritte, sono disposte con riferimento alle vacanze delle dotazioni organiche rilevate alla data del 30.4.2002 (all.5); saranno considerate le successive variazioni a qualsiasi titolo fino al momento dell’effettuazione concreta delle predette operazioni.

2. Nelle domande di mobilità può essere indicato un massimo di 3 sedi (Amministrazione Centrale o Regione) con facoltà di elencare nell’ambito delle Regioni le articolazioni provinciali in ordine di preferenza.

3. Alle domande di trasferimento (all.1) devono essere allegati i titoli posseduti valutabili a norma della tabella (all.2) o la dichiarazione sostitutiva, nonché un numero di schede (all.3) debitamente compilate pari alle sedi richieste.

4. Le anzianità di servizio devono essere soltanto dichiarate e non documentate.

5. I soggetti portatori di handicap, individuati nell'art.3 della Legge 5.2.1992, n.104 hanno, in sede di trasferimento a domanda, precedenza assoluta nell'ambito del movimento generale rispetto al restante personale, così come previsto dall'art.21 della succitata Legge n. 104/92. Tale personale produrrà la richiesta di trasferimento allegandovi soltanto la certificazione medica di cui alle disposizioni contenute nell'art.4 della predetta Legge n.104/92.

6. A parità di punteggio precede nella graduatoria l’aspirante più anziano di età.

7. I movimenti in ambito regionale sono indipendenti rispetto ai restanti movimenti a livello nazionale.

8. Al termine delle operazioni potranno essere disposti movimenti per scambio di sede.

9. Le domande prodotte anteriormente al presente accordo devono essere rinnovate.

10. Il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni, istituzioni o enti , può essere destinatario di provvedimento di mobilità solo qualora cessi da tale posizione. La relativa istanza di trasferimento dovrà pertanto riportare esplicita dichiarazione di rinuncia al comando in atto qualora l’istanza di trasferimento trovi accoglimento. La mancata apposizione della predetta dichiarazione comporterà l’impossibilità di dar corso alla domanda di trasferimento.

 

 

Art.5

Norme transitorie e finali

 

1. La consistenza minima delle dotazioni organiche regionali, di cui al precedente art.3, va calcolata tenendo conto dell’applicazione del Decreto legislativo n.112/1998, procedura comunque contestuale a quelle del presente contratto.

2. Il trasferimento di personale di questa Amministrazione, in base alle procedure di mobilità volontaria di cui all’art.30 del Decreto legislativo n.165/2001, è immediatamente esecutivo.

3. La mobilità in entrata da Amministrazioni diverse resta di competenza esclusiva dell’Amministrazione Centrale e si attua con le procedure di cui al CCNI del 21.09.2000.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

 

Protocollo n. ..........

 

Del ...............

 

 

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

 

COGNOME E NOME:

COMUNE E DATA NASCITA:

COMUNE RESIDENZA, VIA E NR. CIVICO:

 

 

SEZIONE B - DATI MATRICOLARI

 

AREA:

POSIZIONE ECONOMICA:

PROFILO PROFESSIONALE:

DECORRENZA GIURIDICA ATTUALE SEDE DI SERVIZIO:

DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE SERVIZIO DI RUOLO:

DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE SERVIZIO NON DI RUOLO:

 

SEDI (Regioni e Amm.ne Centrale) PER LE QUALI SI RICHIEDE IL TRASFERIMENTO INDICATE IN ORDINE DI PREFERENZA (sono esprimibili non più di 3 preferenze).

 

N.B.: Va indicata la Direzione Regionale con facoltà di precisare le articolazioni provinciali in ordine di preferenza; per l’Amministrazione Centrale non è dato indicare preferenze per singoli uffici

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Data

FIRMA

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELL’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

 

 

TITOLO I - CONDIZIONI DI FAMIGLIA

 

per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel caso di dipendente celibe o nubile o vedovo o divorziato o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato del Tribunale, per ricongiungimento a genitori anziani (1) o a figli

punti ..... 6

 

 

per ogni figlio di età inferiore a otto anni (2)

punti ..... 4

 

 

per ogni figlio di età superiore a otto anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2) ovvero per ogni figlio maggiorenne fiscalmente a carico

punti ..... 2

 

N.B. - Le condizioni di famiglia devono essere documentate con una dichiarazione rilasciata sotto propria personale responsabilità ai sensi della L. 4.1.1968, n.15, modificata dalla L. 11.5.1971, n.390 e della L. 7.8.90, n.241.

Il punteggio previsto nel seguente titolo è attribuibile solo nei movimenti interprovinciali e interregionali.

 

 

TITOLO II - MOTIVI DI SALUTE

 

a) per il dipendente, ove si tratti di cure che possono essere praticate solo nella sede richiesta (3)

punti ..... 5

 

per il dipendente che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ai sensi del V comma dell’art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificato dagli artt. 19 e 20 della Legge 8.3.2000, n. 53. (4)

punti ..... 8

 

per il dipendente che assista con continuità il coniuge o il figlio che si trova nelle condizioni indicate nell’art. 6 c.1° del CCNL 16.5.2001 e con lui convivente (5)

punti ..... 4

 

 

TITOLO III - ANZIANITA' DI SERVIZIO

 

a) per ogni anno di servizio di ruolo o frazione superiore a 6 mesi prestato nell’attuale ruolo (il computo si effettua dalla data di decorrenza giuridica della nomina o dell'incarico)

punti ..... 2

 

per ogni anno di servizio di ruolo o frazione superiore a 6 mesi prestato in altre Amministrazioni (il computo si effettua dalla data di decorrenza giuridica della nomina o dell'incarico)

punti .... 0,50

 

 

TITOLO IV - ANZIANITA' SEDE DI TITOLARITA’

 

a) per ogni anno di servizio effettivo di ruolo o frazione superiore a 6 mesi prestato nell'attuale sede

punti ..... 3

 

 

TITOLO V - ESIGENZE DI STUDIO

 

per il dipendente, ove si tratti di seguire corsi di durata pluriennale per il conseguimento di un titolo di studio superiore a quello posseduto e sempre che non esista nella sede di servizio la possibilità di frequentare tali corsi

punti ..... 1

 

 

per i figli a carico che non possono seguire il corso di studi nella sede di servizio, sempre che il corso abbia durata pluriennale: per ciascuno di essi

punti .... 0,50

 

 

N.B. - Le esigenze di studio devono essere documentate con una dichiarazione rilasciata sotto personale responsabilità ai sensi della legge 4.1.1968, n.15, modificata dalla legge 11.5.1971, n.390, e della legge 7.8.1990, n.241.

 

 

NOTE

 

1) Il punteggio spetta solo per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della circolare, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della circolare.

Per anziani si intendono i genitori che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda abbiano compiuto il 65° anno di età.

 

2) L’età è riferita alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande prevista dalla presente circolare.

 

3) I motivi di salute devono essere dimostrati con appositi certificati medici rilasciati dall’Ufficiale Sanitario o dal competente Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale o da un Medico Militare con l’attestazione che le cure possono essere praticate solo nella sede richiesta. Tale punteggio spetta solo per la sede delle cure.

 

4) Il dipendente che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente, oltre a produrre la certificazione medica di cui alle disposizioni contenute nell’art. 4 della legge 5.2.1992, n.104 del medesimo portatore di handicap individuato nell’art. 3 della predetta legge, deve rendere una dichiarazione, anche autocertificata, con la quale attesti che è l’unico soggetto in grado di assicurare il proprio supporto nei confronti dello stesso.

 

5) Le patologie indicate nell’art.6 c.1° del CCNL 16.5.2001 devono essere documentate con la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

 

 

 

 

ALLEGATO 3

 

 

SCHEDA NR:

 

SEDE RICHIESTA:

 

COGNOME NOME:

 

AREA:

 

POSIZIONE ECONOMICA:

 

PROFILO PROFESSIONALE:

 

 

TITOLO I - CONDIZIONI DI FAMIGLIA

Punteggio attribuito dal dipend.

Punteggio attribuito dall’Ammin.

a) ricongiungimento al coniuge, figli e genitore anziano

 

 

b) per ogni figlio di età inferiore a 8 anni

 

 

c) per ogni figlio di età superiore a 8 anni

 

 

 

 

TITOLO II - MOTIVI DI SALUTE

Punteggio attribuito dal dipend.

Punteggio attribuito dall’Ammin.

a) per il dipendente

 

 

b) per l'assistenza al parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, ai sensi dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n.104, così come modificato dagli artt. 19 e 20 della Legge 8.3.2000, n. 53

 

 

c) per il dipendente che assiste con continuità il coniuge o il figlio che si trova nelle condizioni indicate nell’art.6 c.1° del CCNL 16.5.2001 e con lui convivente

 

 

 

 

TITOLO III - ANZIANITA' DI SERVIZIO

Punteggio attribuito dal dipend.

Punteggio attribuito dall’Ammin.

a) per ogni anno di servizio di ruolo o frazione superiore a 6 mesi prestato nell’attuale ruolo

 

 

b) per ogni anno di servizio di ruolo o frazione superiore a sei mesi prestato in altre Amministrazioni

 

 

 

 

TITOLO IV - ANZIANITA' SEDE DI TITOLARITA’

Punteggio attribuito dal dipend.

Punteggio attribuito dall’Ammin.

a) per ogni anno di servizio effettivo di ruolo o frazione superiore a 6 mesi, prestato nell'attuale sede

 

 

 

 

TITOLO V - ESIGENZE DI STUDIO

Punteggio attribuito dal dipend.

Punteggio attribuito dall’Ammin.

a) per il dipendente

 

 

b) per i figli a carico

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO

 

 

 

 

FIRMA

 

 

 

N.B. - Il dipendente, nell'indicazione del punteggio, deve attenersi tassativamente ai criteri indicati, per ciascuna categoria, nella tabella di valutazione dei titoli all’Allegato 2.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4

 

QUADRO A

 

RICHIEDENTE

 

COGNOME:

 

NOME:

 

SEDE DI SERVIZIO:

 

 

AREA E POSIZIONE ECONOMICA:

 

PROFILO:

 

COMPITI SVOLTI:

 

 

 

 

 

COLLOCAZIONE NELL’ORGANIGRAMMA:

 

 

 

 

 

 

QUADRO B

 

CONSISTENZA PER AREA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (da compilare solo se la situazione è variata rispetto a quella rilevata a seguito della nota trasmessa dall’Ufficio III della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione con prot. n. 1614/P del 7 febbraio 2002):

 

 

 

 

 

QUADRO C

 

OSSERVAZIONI, con particolare riferimento alle difficoltà connesse alla sostituzione del richiedente il trasferimento:

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5

 

 

 

 

Area A

Area B

Area C

Totale Aree

Cod

Regione

Organico

Presenze

percent. copertura

Organico

Presenze

percent. copertura

Organico

Presenze

percent. copertura

Organico

Presenze

percent. copertura

01

Abruzzo

17

22

129.41

131

121

92.37

109

93

85.32

257

236

91.83

02

Basilicata

10

11

110.00

77

64

83.12

65

35

53.85

152

110

72.37

03

Calabria

30

37

123.33

237

207

87.34

196

165

84.18

463

409

88.34

04

Campania

53

69

130.19

412

417

101.21

342

253

73.98

807

739

91.57

05

Emilia Romagna

33

31

93.94

253

164

64.82

212

143

67.45

498

338

67.87

06

Friuli

14

21

150.00

113

82

72.57

94

55

58.51

221

158

71.49

07

Lazio

42

37

88.10

329

274

83.28

275

197

71.64

646

508

78.64

08

Liguria

15

20

133.33

120

94

78.33

101

78

77.23

236

192

81.36

09

Lombardia

65

47

72.31

505

363

71.88

421

207

49.17

991

617

62.26

10

Marche

17

18

105.88

128

89

69.53

108

66

61.11

253

173

68.38

11

Molise

7

14

200.00

55

48

87.27

44

28

63.64

106

90

84.91

12

Piemonte

38

37

97.37

295

246

83.39

245

148

60.41

578

431

74.57

13

Puglia

38

50

131.58

295

246

83.39

244

234

95.90

577

530

91.85

14

Sardegna

23

29

126.09

181

163

90.06

151

108

71.52

355

300

84.51

15

Sicilia

55

85

154.55

428

406

94.86

356

241

67.70

839

732

87.25

16

Toscana

35

29

82.86

273

213

78.02

227

119

52.42

535

361

67.48

18

Umbria

10

8

80.00

76

80

105.26

64

35

54.69

150

123

82.00

19

Veneto

38

34

89.47

294

215

73.13

244

129

52.87

576

378

65.63

20

Centrale

110

114

103.64

783

563

71.90

867

574

66.21

1760

1251

71.08

 

Totali:

650

713

109.69

4985

4055

81.34

4365

2908

66.62

10000

7676

76.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGIL FP

CISL FPS

UIL PA

CONFSAL UNSA

 

 

NOTA A VERBALE

 

In relazione all’art. 5, comma 3 del presente accordo, le sottoscritte OO.SS ribadiscono che la mobilità verso questa Amministrazione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento del processo di riqualificazione del personale dipendente.

 

Roma, 8 luglio 2002

 

 

CGIL FP

Capobianco

Boccuni

CISL FPS

Acri

Buonincontro

UIL PA

Ripani

Gramatico

CONFSAL UNSA

SNADAS  E. Gelfusa

SULPI V. Giudici

SNALS T. Montemurro

FAS-CISAL-FAS

Alessandro LOSACCO

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N.A.D.A.S.

Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti Amministrazione Scolastica

 

 

 

 

CONTRATTO N.1/2002

 

Ancora una volta il sindacato S.N.D.A.D.A.S., è costretto a prendere atto che, né l’Amministrazione, in questo caso la delegazione di parte pubblica costituita all’uopo, né le altre OO.SS. mostrano un benché minimo segno di rispetto per i responsabili dei Centri Servizi Amministrativi, rifiutando, nello specifico, che tali Dirigenti e, secondo la bozza del nuovo Regolamento di riordino, i funzionari dell’area C, abbiano titolo ad essere almeno informati delle richieste di trasferimento del personale in servizio presso gli Uffici predetti.

Il disprezzo che trapela da questo comportamento verso gli ex Provveditorati agli Studi è almeno pari al disinteresse mostrato nel corso degli ultimi tre anni.

Tuttavia, il Sindacato S.N.D.A.D.A.S., che ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento dell’accordo in parola, appone la propria firma per garantire al massimo, tutti i colleghi di tutti gli Uffici centrali e periferici.

 

Per la Segreteria Nazionale

Eliana GELFUSA

 

 

Scadenze di: luglio 2025
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