CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI
1998 - 2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni
Sindacali
CAPO I :
Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 :Contrattazione collettiva integrativa
Art.5 :Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del Contratto Collettivo integrativo
Art.6 : Sistema di partecipazione
Art.7 : Comitato pari opportunità
CAPO II: I soggetti sindacali
Art.8 : Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art.9 : Titolarità dei permessi e delle prerogative
sindacali
Art.10 : Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
CAPO III: Procedure di
raffreddamento dei conflitti
Art.11 : Clausole di raffreddamento
Art 12 : Interpretazione autentica dei contratti
PARTE SECONDA
TITOLO I Ordinamento professionale
CAPO I Sistema di classificazione
Art. 13 : Aree di inquadramento
Art. 14 : Accesso dall'esterno
Art. 15 : Passaggi interni
Art.16 : Norme di prima applicazione
CAPO II : Progressione economica
Art.17 : Sviluppi economici all'interno delle aree
Art.18 : Posizioni organizzative
Art.19 : Conferimento e revoca delle posizioni
organizzative
CAPO III
Art.20 : Relazioni sindacali del sistema
classificatorio
PARTE TERZA
TITOLO I Rapporto di lavoro
CAPO I Flessibilità dei rapporti di
lavoro
Art.21 : Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.22 : Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo
Art.23 : Trattamento economico – Normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.24 : Mansioni superiori
CAPO II: Orario di lavoro
Art.25 : Riduzione dell'orario
CAPO III
Art.26 : Formazione
CAPO IV Mobilità
Art.27 : Mobilità volontaria all'interno del
comparto
PARTE QUARTA
TITOLO I Trattamento economico
Art.28 : Struttura della retribuzione
Art.29 : Aumenti della retribuzione base ed effetti
dei nuovi stipendi
Art.30 : Lavoro straordinario
Art.31 : Fondo unico di amministrazione
Art.32 : Utilizzo del fondo di amministrazione
Art.33 : Indennità di Amministrazione
PARTE QUINTA
TITOLO I Norme finali, transitorie,
e di rinvio
Art.34 : Disposizioni particolari
Art.35 : Norme di rinvio
Art.36 : Previdenza complementare
Art.37 : Commissione paritetica per l'istituzione
nell'Area "C" di una separata Area dei professionisti
Art.38 : Norma programmatica
Art.39 : Disapplicazioni
Allegato A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella D/bis
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Dichiarazione congiunta 1
Dichiarazione congiunta 2
Dichiarazione congiunta 3
Dichiarazione congiunta 4
Dichiarazione congiunta 5
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2
giugno1998.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale
dipendente dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto
dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè al personale di nazionalità italiana assunto con
contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi
diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai
sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ai
sensi della L. 401 del
1990 e al personale UNEP dell'amministrazione
giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della
disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto presso le Agenzie
per l'impiego di cui alla legge n. 56
del 1987, si applica il presente CCNL fino
all'effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL è
suscettibile di essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
5.
ll riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n.396 e dal d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, è riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n.29 del 1993.
ART.
2
DURATA,
DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998
- 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1998
fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni
interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma 1 del d.lgs. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno
stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a)
contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge
a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle
materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in
conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto
previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 29/1993;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli
istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere
come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto
collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art.31, al fine
di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i
processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio,
definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su
indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle
risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo
indicate nell'art.32.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e
decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti
materie:
A) A livello di singola Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per l'attività di
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
-
i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di
disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e
sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze
dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7
del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10
aprile 1991, n. 125;
Le materie di contrattazione collettiva integrativa
previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma
1, lett.a) e all'art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di
mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative
avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono
necessaria.
E' demandata al contratto collettivo integrativo
l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà
di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di
amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di
contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina
definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed
alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè alle misure necessarie per
facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in materia di mobilità
esterna, definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di
cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di
contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione dei citati programmi.
5.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative,
indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione
di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa.
6.
I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso
di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ART. 6
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
A) Informazione
1. Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiesta –
tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti
materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la
documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina
degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del
lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione
dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di
lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
i)concessione in appalto di attività proprie
dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali
in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a)definizione dei criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina
dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del
lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli
atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonchè su
tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un'informazione
successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e
produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di
amministrazione, ai sensi dell'art.31
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e
relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico
dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e
produttività del servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro
nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale
dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di
lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e
relative prestazioni nell'ufficio/ente;
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti
almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce
le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta,
entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del
presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro
dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie
previste nell' art. 20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante
la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità
di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto della stessa.
C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è
facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie
e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la
periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio
arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della
disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'
art.35 del presente CCNL.
c)
elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a
tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10;
2) i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del
rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
D) Forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di
ristrutturazione dei ministeri conseguenti all'applicazione della Legge 59/97, sono costituiti presso ogni
Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7,
composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i
risultati dell'azione dell'Amministrazione registrano le convergenze sulle
linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione
dell'Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle
predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di
rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione integrativa , nel corso della quale sono
esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di
organizzazione e gestione dell' amministrazione, con particolare riguardo ai
sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di
qualità dei servizi istituzionali.
4.
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i
servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla
possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente
articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere
una adeguata rappresentanza femminile.
ART. 7
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
1.
I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna
amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art.
6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche
ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett.
A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonchè azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante
dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da
un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il
presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali
previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte
formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello
dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4.
Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano
e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ART. 8
SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
1.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di
amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4, comma 3. lett. B) sono :
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del CCNL.
ART. 9
TITOLARITA' DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo di
lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo
quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchè sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle
quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
-
dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8,
comma 1;
- componenti degli organismi statutari delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei
soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto
dall'accordo quadro di cui al comma 1.
ART. 10
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI DELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
1. La delegazione trattante per la contrattazione
integrativa è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali
di cui all'art. 8, comma 1;
II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI
AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici
destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8,
comma 2.
2.
Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai
principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese
del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono
iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di
generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni o quelle
previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione
sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2.
La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle
parti.
PARTE SECONDA
TITOLO I
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
CAPO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 13
AREE DI INQUADRAMENTO
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai
nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in
tre aree:
Area A - comprendente i livelli dal I al III;
Area B - comprendente i livelli dal IV al VI
Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il
personale del ruolo ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una separata area dei
"professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori
inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che
richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione
e/o l'iscrizione ad albi professionali.
c) previsione nella medesima area C di posizioni
organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata
responsabilità.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie
riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti
indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli
omogenei di competenze.
3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A)
descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative
all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili
caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di
complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche
diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica
e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione
economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le
mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza.
nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico
profilo attribuito.
5.
L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o
ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie
esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito
della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del presente CCNL e con
l'assistenza dell'Aran.
ART. 14
ACCESSO DALL'ESTERNO
1. L'accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le
indicazioni della declaratoria allegato A), avviene attraverso le procedure
concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui
alla legge n.
56/1987, secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs n. 29/1993 e dall' art. 45, comma 11, del d.lgs n. 80/1998, le quali devono garantire un adeguato accesso
dall'esterno.
ART. 15
PASSAGGI INTERNI
1. I passaggi interni nel sistema di classificazione
possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione
iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto
del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento
dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di
corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le
procedure indicate nell'art. 20.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di
studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè
in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso
pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni
economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze
organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di
riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le
procedure previste dall'art. 20.
b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra
all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti
previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed
aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà
definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni
caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono
considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il
possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di
riorganizzazione o innovazione tecnologica.
c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o
avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui
alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo
o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i
passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei
criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art.20.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei
limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le
assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime
regole di cui agli art. 6 del d.lgs. 29/1993.
ART. 16
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto
automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della
posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza, senza
incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Dalla data indicata nel comma 1 al personale già
appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'area A) è
attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica
funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione
restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi
criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base
all'allegata tabella B.
4. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o
concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di
posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti
disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori
sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella
posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura
selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
5. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle
procedure di cui all'art. 14 è attribuito il trattamento tabellare riportato
nella tabella C, corrispondente - nella declaratoria dell'allegato. A – alla
posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel sistema
classificatorio ai sensi dell'art.15 le amministrazioni comunicano per
iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonchè
le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
7.Le parti si danno atto che il riordino del sistema
classificatorio attuato con il presente contratto determina la necessità per
le amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener
conto delle nuove flessibilità contenute nelle declaratorie di cui all'
allegato A, valorizzi la professionalità e l'esperienza acquisita dai
dipendenti collocati nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1,
corrispondente alla ex settima qualifica), anche in mancanza del titolo di
studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione
verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati
ai sensi dell'art. 15.
8.
Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi
istruttori quali-quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola i
requisiti di accesso che - in via transitoria ed eccezionale - possano essere
ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle declaratorie dell'allegato A,
per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle selezioni indicate
nel comma 1 - indette in prima applicazione del sistema classificatorio -
anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne risultassero in possesso.
9.Tale istruttoria sarà portata a termine a cura dell'ARAN
entro il 31 dicembre 1998, ai fini del negoziato di cui all'art. 35, comma 1
e, comunque, in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.
CAPO II
PROGRESSIONE ECONOMICA
ART. 17
SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE
1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per
la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione
economica iniziale e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi, come
indicato nella tabella C, sono denominati "super", assumendo
rispettivamente la sigla "A1 S", "B3 S", "C1
S", "C3 S".
2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione
economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di
criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione -
ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e
dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi
formativi e di aggiornamento.
ART. 18
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla base
dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono
conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando
nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di
compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una
specifica indennità.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che
richiedono l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa,
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlate al possesso di titoli universitari;
- attività di staff
e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il valore dell'indennità di cui al comma 1) è ricompreso
tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.000, annui lordi per
tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui
all'art. 31.
ART. 19
CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Possono procedere all'individuazione delle posizioni
organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti
dal d.lgs 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e delle
dotazioni organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le
procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni
organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto
scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e
delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche
dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e
motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di
conferimento;
- intervenuti
mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della
indennità di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del
profilo di appartenenza.
5.La valutazione dei risultati delle attività svolte dai
dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con
cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dalle
singole amministrazioni.
CAPO III
ART. 20
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1.
Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di
relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali per la definizione
delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B);
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni
interne ai sensi dell'art 15;
b) determinazione dei criteri generali per la definizione
delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett.
A);
c)con riferimento agli artt. 17 e 18 :
-criteri generali per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione
organizzativa;
-graduazione delle posizioni organizzative ai fini
dell'attribuzione della relativa indennità;
-criteri e procedure di valutazione periodica delle attività
svolte dai dipendenti interessati nonchè le necessarie garanzie di
contraddittorio.
2.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante
un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di
trenta giorni dalla sua attivazione.
PARTE III
RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
ART. 21
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle
aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della programmazione triennale
del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente
entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'amministrazione, entro il predetto termine, può, con
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per
un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto
delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante
l'iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste
dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di
interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che
autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la
predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo
parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici
giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale
successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite
percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo
pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema
di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla
sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part-time -
indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate
nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time
vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39 comma 8 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non
incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10.
Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o
gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto
collettivo integrativo, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di
un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma,
le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono
presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del
trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del
comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
-
ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al
70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da
gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro
numero.
12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997 è comunicata
per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con
l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa
di cui all'art. 22 secondo quanto concordato con
l'amministrazione.
ART. 22
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale
copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo
pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta
in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno).
3.
In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare
con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione
lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce
orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili
presso ciascuna amministrazione tenuto conto della natura dell'attività
istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della
situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
ART. 23
TRATTAMENTO ECONOMICO – NORMATIVO DEL PERSONALE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto
a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo
quelle previste dalla legge.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
5. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non
collegati alla durata della prestazione lavorativa , sono applicati ai
dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 24
MANSIONI SUPERIORI
1.Il
presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la
parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del
personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni
immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente
all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di
livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato,
secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le
posizioni economiche "super" non sono prese in considerazione a tal
fine. Sono, altresì, considerate "mansioni superiori", per i
dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di
appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale
dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma
2 avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di
sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di
cui all'art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
4.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è
comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure
stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla
base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle
mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di
cui all'art.8 comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata
dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei
predetti criteri.
5
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto
al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle
relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
6 Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma
la disciplina dell'art. 56 del d.lgs 29/1993.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
ART. 25
RIDUZIONE DELL'ORARIO
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza
e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a
raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla
condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all'autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e
converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto
delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.
CAPO III
ART. 26
FORMAZIONE
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione
della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di
addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi
definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A, anche al fine
della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza
mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività
da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del
comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma
riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria
formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della
lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti
di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in
attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova
destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I
programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali
facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento
professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti
all'interno delle aree del sistema di classificazione da una posizione
economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far
conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in
relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare
della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed
organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte
nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si
concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l' attribuzione
di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell' attuazione dei programmi delle suddette attività
formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola
Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso
le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e
società private specializzate nel settore. La predisposizione dei
programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale
informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base
della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa
alla formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche
norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da
particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione
organizzate dall' Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli
effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono
tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano
fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione
ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I
corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le
esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei
dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L'
Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, lettera A) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione
alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di
riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche
delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti
pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o
particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è
prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici ,
anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata
dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 27
MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DEL COMPARTO
1. Le amministrazioni nell'ambito dello stesso comparto,
possono coprire i posti vacanti in organico destinati all'accesso
dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in
servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione
corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento
della domanda.
PARTE QUARTA
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 28
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale delle
amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone
delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della
maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33;
f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di
legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per
il nucleo familiare ai sensi della legge 13
maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
ART. 29
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato in data 26 luglio 1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nelle allegate tabella D e D bis, alle scadenze ivi
previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori
dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di
classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle E ed F.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma del CCNL sottoscritto il 16.5.95, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il
lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene
calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni
rivestite.
4. Il personale cui è attribuito il livello economico super
di cui all'art. 17, mantiene l'indennità integrativa speciale in godimento.
5. I benefici economici risultanti dalla applicazione del
presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonchè quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 30
LAVORO STRAORDINARIO
1. Prima della loro ripartizione ed assegnazione nelle
singole amministrazioni, le risorse complessive destinate ai compensi per il
lavoro straordinario sono ridotte, dall'1/1/1999, del 5%. Tale disponibilità
andrà ad alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il fondo
unico di ciascuna amministrazione.
2.La restante somma è ripartita per singola amministrazione
in base alle vigenti disposizioni. All'atto della costituzione del fondo
unico di ciascuna amministrazione di cui al punto 3, il 30% delle risorse
confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle risorse sarà utilizzato per
finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente prestato.
3. Le risorse relative alle ore di straordinario non
utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento in
cui si è verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo unico di
amministrazione.
ART. 31
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. E' costituito presso ciascuna Amministrazione un Fondo
unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:
- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il
16/5/1995, compresi quelli finalizzati a
finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
- la percentuale prevista all'art. 30, commi 1 e 2 degli
importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro
straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle
amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal
personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'Interno;
- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale;
fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- i trattamenti economici che recano incrementi al
personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti
amministrativi generali;
- gli importi relativi all'indennità di Amministrazione del
personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove
assunzioni;
- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con
decorrenza dal mese di maggio 1999;
- L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili
dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.
ART. 32
UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
1.Il
fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi
istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo
sono prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni
di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui
all'art. 30 siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario
di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di
urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze
proprie delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività
collettiva per il miglioramento di servizi;
- erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi
alle posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna
area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri
di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno
individuale, in modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di
contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi
di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del
raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
ART. 33
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle
retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, a
decorrere dal 31.12.1999, gli importi dell'indennità di amministrazione di
cui all'art. 34, comma 2, lett.a) del CCNL del 16.5.1995, così come rideterminati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNL del 26.7.96, sono incrementati nelle misure previste nell'allegata
Tabella G.
2.
Per il personale del Ministero dell'Interno, ai fini della perequazione di
cui al comma 1, è destinata alla contrattazione integrativa l'importo di £
11.000 medie mensili pro-capite con decorrenza 31 dicembre 1999. In tale sede
saranno definiti i criteri di utilizzo delle suddette risorse.
PARTE QUINTA
TITOLO I
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ART. 34
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL del 16.5.1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a
n. 18 ore complessive.
2. L'art. 16 comma 13 del CCNL del 16.5.1995 è integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente
periodo: in caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla
fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di
quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e
comunque entro l'anno.
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima
dell'entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi
previsti dall'art. 24, commi 2 e 3 sono valutate - nell'ambito della
determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di
selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in
considerazione purché non in modo esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all'art. 2 comma 3 del d.lgs 29/93, le parti ritengono necessario acquisire dalle
Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi
conoscitivi per l'esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi
prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all'art. 35, comma 1, sulla
base di tali risultanze, il Fondo di cui all'art. 31 verrà opportunamente
integrato.
5. Nel primo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e 32 non
siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
ART. 35
NORME DI RINVIO
1.
Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti
materie:
a) entro il 31 gennaio 1999.
-
procedure di conciliazione e arbitrato:
- la mobilità (tra amministrazioni di diverso comparto e in
conseguenza delle eccedenze)
- la disciplina sperimentale del telelavoro
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo
determinato, contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro
temporaneo, contratti di solidarietà);
-
la disciplina nell'area "C" della separata area dei professionisti
sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall'art.37.
2. Entro il 31 .12.1999 le parti procederanno, altresì, ai
sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, alla piena
contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero alla
disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed
eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle more le
norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono
in vigore.
ART. 36
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi
del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che
consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche
per i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti pubblici non economici,
a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a
carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la
retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite
dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro
Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4.
Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli
accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che
avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di
realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il
regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere
alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli
impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo
stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo
si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ART. 37
COMMISSIONE PARITETICA PER L'ISTITUZIONE NELL'AREA
"C" DI UNA SEPARATA AREA DEI PROFESSIONISTI
1.
E' istituita una Commissione paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto - amministrazioni del Comparto, con il
compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza utili alla
corretta individuazione - nell'area C del sistema classificatorio previsto
dall'art.13. - di una separata area di professionisti, con particolare riguardo
al censimento delle professionalità utilizzate e una loro quantificazione,
alle attribuzioni assegnate, al grado di autonomia delle stesse ed alla loro
collocazione nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il
30 aprile 1999 e le proposte formulate verranno utilizzate ai fini del
negoziato previsto dall'art.35 comma 2.
ART. 38
NORMA PROGRAMMATICA
1. Le parti concordano sull'opportunità che le
Amministrazioni di Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme
di copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di
polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a
favore del personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in
particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma
consorziata, un organismo a carattere nazionale per la più conveniente
gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo di detta
gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30
settembre 1999 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e
per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
ART. 39
DISAPPLICAZIONI
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1 del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di
stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale
del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in
contrasto cn quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano
disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli artt. dal n. 1 al n.12 e all'art.20
( il sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del CCNL del 16 maggio 1995 e n. 20 del D.P.R. 44 del 1990;
b) con riferimento agli artt. dal 13 al 19( sistema di
classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10 della legge 312/1980, riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;
c) con riferimento all'art. 21( contratto di lavoro a tempo
parziale): l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95
d) con riferimento all'art. 26 (formazione) : l'art. 22 sexties del CCNL integrativo del
22.10.1997;
e) con riferimento agli artt. dal n. 28 al n. 33: gli articoli dal 29 al 37 del CCNL del 16 maggio 1995 e CCNL del 26 luglio 1996.
f) con riferimento all'allegato A): il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44, art. 5 e allegati n.1, n.2 e n.3.
Le parti si riservano di procedere ad ulteriori
disapplicazioni nel prosieguo delle trattative per il completamento della
contrattualizzazione di cui all'art. 35, comma 2.
Allegato A
AREA FUNZIONALE A
( ex 1, 2, 3 )
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che
svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori
qualificati richiedenti capacità specifiche semplici.
POSIZIONE ECONOMICA A1
Specifiche professionali:
. capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività
semplici;
. limitata complessità dei problemi da affrontare;
. autonomia e responsabilità riferite al corretto
svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività,
provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
Accesso : Dall'esterno nel livello economico iniziale
attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti : Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma
di istruzione secondaria di primo grado.
AREA FUNZIONALE B
(ex 4, 5, 6)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel
quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche,
e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono
funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
. conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei
compiti assegnati;
. capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria
qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale,
costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e
riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati,
dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di
segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari,
protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al
riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso
del pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed
altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di
sicurezza.
-
Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti
dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e
verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone
e/o cose.
Accesso : Dall'esterno : mediante le procedure
previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
Dall'interno: con le
modalità previste dall'art.15,c.1, lett.A) del presente CCNL :
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1.
Requisiti : Per l'accesso dall'esterno, diploma di
scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno, anche
in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel
caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1 :
esperienza professionale di quattro anni nell'area di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Specifiche professionali :
. discreta complessità dei processi e delle problematiche
da gestire;
. autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni
di massima e/o secondo
metodologie definite.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi
di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto
finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando
apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.
- Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche
da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili
semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche
utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di
strumenti di registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia
nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore .
Accesso : Dall'esterno : mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le
modalità previste dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL :
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica B2;
Requisiti : Per l'accesso dall'esterno, diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalla posizione economica B1 in possesso dei requisiti previsti
per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata
nella suddetta posizione .
Per il personale interno, in
mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso
in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica B2 : esperienza professionale di quattro anni nella posizione di
provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
. capacità di coordinamento di unità operative con
assunzione di responsabilità dei risultati;
. gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che, nell'ambito della specifica
professionalità tecnica posseduta, esegue la progettazione, realizzazione e
collaudo di apparecchiature semplici , impianti e macchinari, cura
l'esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto
delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi ,assicura
l'attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di produzione,
manutenzione, analisi, rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici
da realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza,
elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni
informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di
segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
- Lavoratore che, nell'ambito della
specifica professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura
l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone
il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi
curandone la funzionalità e l'esecuzione
Accesso : Dall'esterno : mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le
modalità previste dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL :
- dalla posizione economica B1 verso la posizione economica
B3;
- dalla posizione economica B2 verso la posizione economica
B3.
Requisiti : Per l'accesso dall'esterno: diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale
maturata rispettivamente nelle suddette posizioni .
Per il personale interno, anche
in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel
caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica B3 : esperienza professionale di otto anni nella posizione di
provenienza;
-dalla posizione economica B2, verso la posizione economica
B3 : esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
AREA FUNZIONALE C
(ex 7, 8, 9)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel
quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali,
svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti,
funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza
rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per
il loro elevato contenuto specialistico.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA C1
Specifiche professionali:
. adeguate conoscenze ed esperienze acquisite ;
. organizzazione di attività ;
. coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche
interne, di gruppi di lavoro e di
studio.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che , nel settore assegnato e nell'ambito
della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di
fattibilità, valuta , modifica e sceglie i materiali puù idonei per la
propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per
la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o
coordina.
- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza
rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli
adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed
istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Lavoratore che , secondo la
specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza,
cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione
e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone le
eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali
modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai
programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi,
gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei
quali è ripartito
- Lavoratore che , nell'ambito dell'area tecnica assegnata,
effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori
operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario,
cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Accesso : Dall'esterno : mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le
modalità previste dall'art.15,c.1, lett.A) del presente CCNL :
- dalle posizioni B1,B2, B3,B3S verso la posizione
economica C1.
Requisiti : Per l'accesso dall'esterno: diploma di
laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le professionalità da
selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalle posizioni economiche B1 , B2, B3 e B3S in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni .
Per il personale interno non in
possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo
di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si
fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica C1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di
provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione
economica C1 : esperienza professionale di sette anni nella posizione di
provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione
economica C1: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di
provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Specifiche professionali:
. approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi
gestionali;
. direzione, coordinamento di unità operative;
. relazioni esterne, relazioni organizzative interne di
tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche
anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a
dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che
svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo , di programmazione
e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività
di ricerca, studio e consulenza.
- Lavoratori che, nel campo informatico, curano gli aspetti
attuativi e di ottimizzazione dei processi di IT, definiscono le specifiche
tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete,
realizzano prodotti di analisi, valutano prodotti software e soluzioni
hardware, controllano gli standard di funzionamento.
Accesso : Dall'esterno : mediante pubblico concorso.
Dall'interno : con le
modalità previste dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL:
- dalle posizioni economiche C1, C1S verso la posizione
economica C2
Requisiti : Per l'accesso dall'esterno: diploma di
laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da
selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalle posizioni economiche C1 e C1S in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale
maturata nella suddetta posizione. .
Per il personale interno non in
possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo
di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si
fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione
economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione
precedente.
POSIZIONE ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
. elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;
. direzione e controllo di unità organiche con assunzione
diretta di responsabilità e risultati;
. relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base :
- Lavoratori che, per le specifiche professionalità,
assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente
titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di
livello non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di
particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano
ad attività specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le
strutture utenti nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e
pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e
pianificano la gestione delle attività elaborative, ottimizzando il
funzionamento dei sistemi .
Accesso : Dall'interno della stessa area dalle posizioni
economiche C1, C1S, C2 sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione
secondo le procedure di cui all'art.15, lett.B, punto d) del presente CCNL.
Requisiti : Diploma di laurea, diploma di studi
universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali
titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento
dei compiti assegnati.
Nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti
salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti
requisiti :
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione
economica C3 : esperienza professionale di otto anni nella posizione di
provenienza;
- dalla posizione economica C2 verso la posizione economica
C3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
NORME FINALI
1. Nella prima applicazione i profili del personale
dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento
previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90 all.1-2-3, sino all'applicazione
dell'art.13, comma 5 del presente CCNL.
2.
Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione alle
selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti
per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non
sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale,
fatti salvi i titoli professionali per legge purché in possesso del titolo di
scuola secondaria superiore, il periodo di servizio maturato nelle posizioni
super di cui all'art. 17 è sommato al servizio effettuato nelle posizioni
economiche di riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
considerate equipollenti all'ex carriera direttiva le posizioni economiche
C1, C2 e C3, per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma
di laurea.
TABELLA B
TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Qualifiche funzionali ex legge 312/80
|
Area
|
Nuove posizioni economiche
|
I
II
III
|
A
|
A1
|
IV
V
VI
|
B
|
B1
B2
B3
|
VII
VIII
IX
|
C*
comprensive dell'area professionale e delle posizioni organizzative
|
C1
C2
C3
|
* Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad
esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.
TABELLA C
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
importi annui lordi per 12 mensilità
C **
|
C1 *
17.879.000
|
C1-S
19.200.000
|
C2 *
20.571.000
|
C3
23.639.000
|
C3-S
26.500.000
|
B
|
B1 *
12.703.000
|
B2 *
13.921.000
|
B3 *
15.447.000
|
B3-S
17.500.000
|
|
A
|
A1 *
11.473.000
|
A1-S
12.500.000
|
|
|
|
* le posizioni contrassegnate dall’asterisco riguardano i
trattamenti tabellari iniziali per le posizioni di accesso all’esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al
punto 1, comma 1 lett. b)
Tabella D
Tabella D – bis
AREE e posizioni economiche di
sviluppo
importi annui lordi comprensivi di
aumenti al 1.11.1998
C **
|
C1 *
18.419.000
|
C1-S
19.740.000
|
C2 *
21.159.000
|
C3
24.299.000
|
C3-S
27.160.000
|
B
|
B1 *
13.147.000
|
B2 *
14.389.000
|
B3 *
15.951.000
|
B3-S
18.004.000
|
|
A
|
A1 *
11.893.000
|
A1-S
12.920.000
|
|
|
|
* le posizioni contrassegnate
dall’asterisco riguardano i trattamenti tabellari iniziali per le posizioni
di accesso all’esterno
** Nella stessa area sono
ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1 lett. b)
TABELLA F
AREE e posizioni economiche di sviluppo
importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1.6.199
C **
|
C1 *
18.875.000
|
C1-S
20.196.000
|
C2 *
21.651.000
|
C3
24.851.000
|
C3-S
27.712.000
|
B
|
B1 *
13.519.000
|
B2 *
14.773.000
|
B3 *
16.371.000
|
B3-S
18.424.000
|
|
A
|
A1 *
12.241.000
|
A1-S
13.268.000
|
|
|
|
* le posizioni contrassegnate dall’asterisco riguardano i
trattamenti tabellari iniziali per le posizioni di accesso all’esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al
punto 1, comma 1 lett. b)
TABELLA G
|
AREA
|
posizioni
economiche
|
incrementi
mensili lordi
dal
31.12.1999
|
fascia A
Ministero del Lavoro
|
C
|
Isp. Gen.
R.e.
Dir.Div.
R.e.
C-3
C-2
C-1
|
14.000
14.000
14.000
13.000
13.000
|
B
|
B-3
B-2
B-1
|
11.000
10.000
7.000
|
A
|
A1
|
6.000
|
fascia B
Ministero della Difesa
|
C
|
Isp. Gen.
R.e.
Dir.Div.
R.e.
C-3
C-2
C-1
|
35.000
32.000
25.000
23.000
21.000
|
| |