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Ipotesi di
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 e 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03
sottoscritta all’ARAN il 16 maggio 2003
N.D.R.: il presente contratto, nella versione originale consegnataci
dall’Aran, come esplicitamente riportato nella premessa dello stesso
CCNL, è corredato da tutte le note a fine testo. I documenti che noi
pubblichiamo su internet - per conformazione tecnica - hanno dei collegamenti
interni a file già esistenti; per cui in questo testo verranno numerate le
note originali del testo del contratto ma non saranno collegate poiché i
collegamenti sono direttamente alla fonte (file) citata.
Per correttezza
alleghiamo il testo originale in formato Acrobat e in formato compresso.
Il presente testo
comprende la variazione apportata all’art. 1, comma 7, del presente CCNL, in data 5
giugno 2003.
INDICE GENERALE DEGLI
ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni generali
art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto
art. 2 - interpretazione autentica del contratto
Capo II - relazioni sindacali
art. 3 - obiettivi e strumenti
art. 4 - contrattazione collettiva integrativa
art. 5 - partecipazione
art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica
art. 7 - composizione delle delegazioni
art. 8 - assemblee
Capo III - norme comuni
art. 9 - misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
art. 10 - mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale
art. 11 - pari opportunità
art. 12 - congedi parentali
art. 13 - ferie
art. 14 - festività
art. 15 - permessi retribuiti
art. 16 - permessi brevi
art. 17 - assenze per malattia
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato
art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
art. 21 - termini di preavviso
Capo IV - docenti
art. 22 - intenti comuni
art. 23 - area docenti e contratto individuale di lavoro
art. 24 - funzione docente
art. 25 - profilo professionale docente
art. 26 - attività di insegnamento
art. 27 - attività funzionali all’insegnamento
art. 28 - attività aggiuntive ed ore eccedenti
art. 29 - ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali
art. 30 - funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
art. 31 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico
art. 32 - collaborazioni plurime
art. 33 - incarichi a tempo determinato per il personale in servizio
art. 34 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
art. 35 - permessi ed assenze del personale docente con cariche elettive
art. 36 - rapporti di lavoro a tempo parziale
art. 37 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 38 - educazione degli adulti ed altre tipologie di attività didattica
art. 39 - corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie
art. 40 - servizio prestato dai docenti per progetti con le università
art. 41 - modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso
le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da
parte dei docenti in formazione
art. 42 - personale docente avente diritto di mensa gratuita
art. 43 - norma di rinvio
Capo V - personale ata
art. 44 - area ata e contratto individuale di lavoro
art. 45 - periodo di prova
art. 46 - sistema di classificazione professionale del personale ata
art. 47 - compiti del personale ata
art. 48 - mobilità professionale del personale ata
art. 49 - valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi
e tecnici e dei collaboratori scolastici
art. 50 - orario di lavoro ata
art. 51 - permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive
art. 52 - modalità di prestazione dell’orario di lavoro
art. 53 - ritardi, recuperi e riposi compensativi
art. 54 - riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
art. 55 - indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA
art. 56 - collaborazioni plurime per il personale ata
art. 57 - rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 58 - contratto a tempo determinato per il personale in servizio
art. 59 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 60 - restituzione alla qualifica di provenienza
Capo VI - la formazione
art. 61 - formazione in servizio
art. 62 - fruizione del diritto alla formazione
art. 63 - livelli di attività
art. 64 - criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
art. 65 - piano annuale delle istituzioni scolastiche
art. 66 - i soggetti che offrono formazione
art. 67 - formazione in ingresso
art. 68 - formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte
processo immigratorio o frequentate da nomadi
art. 69 - formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Capo VII - tutela della salute nell’ambiente di
lavoro
art. 70 - finalità
art. 71 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
art. 72 - organismi paritetici territoriali
art. 73 - osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
art. 74 - norme di rinvio
Capo VIII - aspetti economico-retributivi
generali
art. 75 - struttura della retribuzione
art. 76 - aumenti della retribuzione base
art. 77 - progressione professionale
art. 78 - tredicesima mensilità
art. 79 - effetti dei nuovi stipendi
art. 80 - compenso individuale accessorio per il personale ata
art. 81 - retribuzione professionale docenti
art. 82 - risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione
scolastica
art. 83 - criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica
art. 84 - compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed
Università
art. 85 - attività complementari di educazione
fisica
art. 86 - indennità e compensi a carico del fondo d’istituto
art. 87 - direttore dei servizi generali e amministrativi
Capo IX - norme disciplinari
Sezione I - personale docente
art. 88 - rinvio delle norme disciplinari
Sezione II - personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
art. 89 - obblighi del dipendente
art. 90 - sanzioni e procedure disciplinari
art. 91 - competenze
art. 92 - codice disciplinare
art. 93 - rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
art. 94 - sospensione cautelare in caso di procedimento penale
art. 95 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
Capo X - personale delle scuole italiane all’estero
art. 96 - vertenze ed organismi di conciliazione
art. 97 - sistema delle relazioni sindacali
art. 98 - partecipazione
art. 99 - impegni connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il
piano dell’offerta formativa
art. 100 - progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed al
superamento del disagio scolastico
art. 101 - ferie
art. 102 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 103 - orari e ore eccedenti
art. 104 - mobilità tra le istituzioni scolastiche all’estero
art. 105 - mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all’estero
art. 106 - iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione
all’estero
art. 107 - modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza
della lingua
art. 108 - valutazione della prova di accertamento linguistico
art. 109 - riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
art. 110 - gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero
art. 111 - esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
art. 112 - durata del servizio all’estero
art. 113 - interruzione del servizio all’estero
art. 114 - calcolo degli anni di servizio all’estero
art. 115 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia
art. 116 - restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi
di servizio
art. 117 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni
disciplinari
art. 118 - foro competente
art. 119 - norme applicative
art. 120 - fruizione dei permessi
art. 121 - fruizione del diritto alla formazione
Capo XI - personale delle istituzioni
educative
art. 122 - profilo professionale e funzione del personale educativo
art. 123 - attività educativa
art. 124 - azioni funzionali all'attività educativa
art. 125 - attività aggiuntive
art. 126 - attività di progettazione a livello di istituzione
art. 127 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico
art. 128 - obblighi di lavoro
art. 129 - norma finale
Capo XII - conciliazione ed arbitrato
art. 130 - tentativo obbligatorio di conciliazione
art. 131 - arbitrato
art. 132 -modalità di designazione dell'arbitro
art. 133 - norma finale
Capo XIII - telelavoro
art. 134 - disciplina sperimentale del telelavoro
art. 135 - orario di lavoro
art. 136 - formazione
art. 137 - copertura assicurativa
art. 138 - criteri operativi
art. 139 - norma finale di rinvio
Capo XIV - disposizioni finali
art. 140 - previdenza complementare
art. 141 - personale in particolari posizioni di stato
art. 142 - normativa vigente e disapplicazioni
art. 143 - verifica delle disponibilità finanziarie complessive
INDICE GENERALE
DELLE TABELLE E DEGLI ALLEGATI
Tabella A - profili di area del personale ata
Tabella B - requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali
ata
Tabella C - corrispondenze tra aree e profili professionali ata
Tabella C1 - equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ata
Tabella D - valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio
per le procedure di destinazioni all’estero
Tabella 1 - aumenti posizioni stipendiali dall’1.1.2002
Tabella 2 - i.i.s. e posizioni stipendiali dall’1.1.2003
Tabella 3 - aumenti compenso individuale accessorio
Tabella 4 - aumenti retribuzione professionale docenti
Tabella 5 - misure del compenso orario lordo tabellare spettante al
personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da
liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica
Tabella 6 - misure del compenso orario lordo tabellare spettante al
personale ata per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a
carico del fondo dell’istituzione scolastica
Tabella 7 - misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro notturno e /o
festivo al personale educativo ed ata delle istituzioni educative e delle
scuole speciali da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica
Tabella 8 - misura annua lorda tabellare dell’indennità di bilinguismo e
trilinguismo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica
Tabella 9 - misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità
di amministrazione
Dichiarazioni a verbale
Allegati:
All. 1 – Schema di codice di condotta contro le molestie sessuali
All. 2 – Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.
INDICE GENERALE
DELLE NOTE A FINE TESTO
1 - Art. 12 del CCNQ
del 18\12\02
2 - D. Lgs 30\3\2001
n. 165
3 - Protocollo 23
LUGLIO 1993
4 - Legge 22\11\2002
n. 268
5 - Legge 12\06\1990
n. 146
6 - Accordo
collettivo quadro 7\8\1998
7 - CCNQ 9\8\2000
8 - D.lgs n. 297\94
9 - Commissione pari
opportunità (CCNL 26\5\1999)
10 - D.Lgs 26\03\2001 n. 151
11 - Legge 23\12\1977
n. 937
12 - Portatori di
handicap (l.5\2\1992 n. 104)
13 - Portatori di
handicap (l. 27\10\93 n. 423)
14 - D.P.R. 9\10\1990 n. 309
15 - Art. 35 l. 27\12\2002 n. 289
16 - T.U. 10.01\57, n. 3
17 - Art. 3 DPR n. 399\88
18 - L. 20\5\1982 n.
270
19 - D.L. 12\9\1983
n. 463
20 - DPR 8\3\1999 N. 275
21 - L. 15\3\1997 n. 59
22 - Durata dell’ora
di lezione C.M. 22\9\1979 N. 243
23 - CCNI 31.08.99
24 - D.LGS 18\8\2000
N. 267
25 - D.LGS 25\2\2000 N. 61
26 - O.M. N. 446 del
22 LUGLIO
27 - O.M. 13.02.98, n. 55
28 - L. 15\3\1997 N. 59
29 - Art. 14 DPR 8\3\1999 N. 275
30 - L. 11\8\1991 N. 266
31 - D.lgs. n. 626/94
32 - Accordo quadro
10.07.96
33 - L. 7 agosto
1990, n. 241
34 - D.Lgs 28\12\2000 N. 443
35 - DPR 28\12\2000 N. 445
36 - L. 20\5\1970 N. 300
37 - D.Lgs 18\8\2000 N. 267
38 - 316 C. P. - peculato
39 - 316 bis c.p.
40 - L. 27\3\2001 N.
97
41 - ART. 653 cpp
42 - Ministero della
P.I. – Concorsi ordinari a cattedre
43 - DPR 9\5\1994 N.
487
44 - D.M. 10\8\1998
N. 354
45 - D.M. N. 448 del
10\11\1998
46 - Art. 35 D.Lgs n. 62\98
47 - CCNQ in materia
di conciliazione e arbitrato
48 - Ipotesi di
rinnovo del CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato
49 - Art. 411 CPC
50 - Telelavoro CCNQ
23\03\2000
51 - Accordo per
l’istituzione del fondo nazionale pensione complementare lavoratori scuola
52 - D.Lgs 21\4\1993 n. 124
53 - L. 8\8\1995 N. 335
54 - Art. 1 e 4 L. 24\5\1970 N. 336
55 - DPR 395\88
56 - DPR 399\88
57 - DPR. 395\88
58 - L. 312\80
59 - L. 11.02.80, n. 26
60 - L. 25.06.85, n.
333
PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per il
quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per
il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico
ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a
contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra
l’ARaN e le Organizzazioni sindacali di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i
seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all’8-3-2002:
§
CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio
economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
§
Sequenza contrattuale per il personale dei
Convitti, firmata il 2.5.1996;
§
CCNL II biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;
§
Sequenza contrattuale sul personale delle
scuole italiane all'estero, firmata l'11.12.1996;
§
Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41
e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
§
Sequenza contrattuale sull'applicazione degli
artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata il 26.2.1998;
§
CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio
economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
§
Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL
26.5.1999, firmata il 24.2.2000;
§
Accordo in applicazione dell'art. 8 della L.
124/1999 per l'inquadramento nella scuola del personale ATA proveniente dagli
EE.LL., firmato il 20.7.2000;
§
Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del
CCNL 26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
§
CCNL II biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
§
Accordo successivo sul personale delle scuole
italiane all'estero, in applicazione dell'art. 30 della sequenza contrattuale
24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
§
Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione
dell'art. 18 del CCNL II biennio, firmato il 18.10.2001;
§
Accordo successivo su Arbitrato e
Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio, firmato il 18.10.2001;
§
Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.
Le predette intese sono entrate in vigore
il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli
articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva
del presente CCNL 2002-2005.
Le disposizioni contrattuali che seguono,
pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si
tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra
parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la
disposizione contrattuale.
Tutti i riferimenti al D.lgs. n. 29/1993 contenuti in
accordi contrattuali precedenti al D.lgs. n. 165/2001, nel presente testo
contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti articoli del
D.lgs. n. 165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate
le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell’articolato.
Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora
in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo
che segue, come previsto dall’art. 69 del d.lgs. n. 165/2001.
La presente premessa fa parte integrante
del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
ñ
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI
APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
(Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente
contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per
il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al
comparto di cui all'art. 12 (1) del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 18.12.02. Il personale del
comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della
funzione docente;
b) area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
3. Gli effetti
giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001 (2). Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni
dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non
ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo
di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993(3) e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2).
6. In sede di
rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 (cfr. nota n. 3).
7. Per quanto
concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano,
si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal D.Lgs n. 354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEL CONTRATTO
(Art. 2 del C.C.N.L. del 1999)
1. In attuazione
dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le
parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro
30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al
comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale o integrativo.
CAPO II - RELAZIONI
SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E
STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati,
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati
alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. Qualora il
contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia
riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli,
siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee
di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per
l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di
indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di
quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle
relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva: si svolge a livello
integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con
le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b)
partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell’articolo
5;
c)
interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 2.
ñ
ART. 4 - CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
(art. 4 del CCNL 26-5-1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione
collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la
valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza,
di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale;
l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento;
l’utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori
ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto
altresì conto di quanto previsto dalla legge n.
268/2002 (4) e dalla legge n. 289/2002 (cfr. nota n. 15);
la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna
direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
annualmente sulle seguenti materie:
a)
linee di indirizzo e criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
b)
criteri di allocazione e utilizzo delle
risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e
per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio,
inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per
il finanziamento di moduli formativi;
c)
criteri, modalità e opportunità formative per
il personale docente, educativo ed ATA.;
d)
criteri di utilizzazione del personale;
e)
criteri e modalità di verifica dei risultati
delle attività di formazione.
Presso ciascuna
direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con
cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a)
criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio;
b)
criteri e modalità per lo svolgimento delle
assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c)
istituzione di procedure sperimentali di
raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a
livello di singola istituzione scolastica;
d)
procedure e aggiornamenti per la gestione
delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore
regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria
proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno
scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi
decorrenti dall’inizio delle trattative.
5. La contrattazione
integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.nota n. 2). La verifica sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n.
2).
Entro i primi 10
giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20
giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente
disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
(Art. 5 del CCNL 1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001)
1. Le forme di partecipazione sindacale
si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L’Amministrazione
scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell’ambito delle
proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la
relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti
materie, ai soggetti identificati all’articolo 7;
a)
formazione in servizio, aggiornamento,
autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero;
b)
criteri per la definizione e la distribuzione
degli organici di tutto il personale;
c)
modalità organizzative per l'assunzione del
personale a tempo determinato e indeterminato;
d)
documenti di previsione di bilancio relativi
alle spese per il personale;
e)
operatività di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di
supporto dell’attività scolastica;
f)
dati generali sullo stato dell'occupazione
degli organici e di utilizzazione del personale;
g)
strumenti e metodologie per la valutazione
della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
h)
andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle
materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia
di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del
presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal
ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione.
Questo verrà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni
lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e
dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni
lavorativi dall’apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A
LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni
istituzione scolastica ed educativa,
in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del
dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si
svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di
informazione preventiva le seguenti:
a)
proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
b)
criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento;
c)
utilizzazione dei servizi sociali;
Sono materie di
contrattazione integrativa le seguenti:
d)
modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell’offerta formativa;
e)
criteri riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità
didattica. Ritorni pomeridiani;
f)
criteri e modalità di applicazione dei diritti
sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990 (5), così come modificata e
integrata dalla legge n.
83/2000;
g)
attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
h)
i criteri generali per la ripartizione delle
risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai
sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), al personale docente, educativo ed ATA;
i)
criteri e modalità relativi alla
organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo di istituto.
Il dirigente
scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta
contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio
delle trattative.
La contrattazione di
cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche
tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Sono materia di
informazione successiva le seguenti:
j)
nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k)
criteri di individuazione e modalità di
utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni;
l)
verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni
previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi
incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che
incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini
stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che
incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
5. Fermo restando il
principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza,
di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal
precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
ñ
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art. 4 del CCNL 15-3-2001)
1. Le delegazioni
trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di
amministrazione:
a) Per la parte
pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una
rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente
CCNL.
II - A livello di
ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte
pubblica:
- dal dirigente
titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del
supporto di personale di propria scelta.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
CCNL.
III -A livello di
istituzione scolastica:
a) Per la parte
pubblica:
- dal dirigente
scolastico;
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 (6)
sulla costituzione della RSU.
2. Il MIUR può
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale,
dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N. ).
ART. 8 - ASSEMBLEE
(art. 13 CCNL del 1995 e art. 13 del CCNL II biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti
hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte
datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico,
senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna
scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che
riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con
specifico ordine del giorno:
a)
singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali(7);
b)
dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai
singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c)
dalla RSU congiuntamente con una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7 ).
4. Le assemblee
coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle
attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le
assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
5. Negli istituti di
educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello
previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure
di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile
per gli alunni.
6. Ciascuna
assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune.
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di
contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi
necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla
sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai
dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate
all'assemblea.
La comunicazione
deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo
dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali
sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del
giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali,
purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la
stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei
limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui
al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il
suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente
all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9. Il dirigente
scolastico:
a)
per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o
sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b)
per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la
contrattazione d’istituto, la
quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali
relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre
attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore
concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e
8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per
attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente
articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di
concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione
riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto
1998 (cfr. nota n. 6 ) e le modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali.
ñ
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE
INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO
IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi
utili per l’inizio dell’anno scolastico, suddivide annualmente tra le
Direzioni scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL
e dal precedente CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo
immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio
economico e dandone informazione
preventiva alle OO.SS..
2. Ogni direttore
regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole
al fondo predetto, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta
all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei
risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS., favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con
riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai
fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati
progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell’offerta
formativa, che la Direzione generale regionale finanzierà nell’ambito
di quanto previsto dall’anzidetto contratto integrativo regionale.
4. I compensi per il
personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno
definiti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri
generali assunti in sede di contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA’
TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le
modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la
previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente
contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale,
al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei
lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità
professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o
prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal
personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del
lavoro pubblico.
2. In tale sede
saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti
degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con
contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi
istituti.
3. Analogamente si
procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei
processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze
del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità
professionale è finalizzata a:
a)
promuovere il reimpiego e la valorizzazione
delle professionalità esistenti;
b)
promuovere la stessa mobilità professionale ai
fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può
realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi
formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati
all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da
erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi
corsi;
- indennità
forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al
conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità
professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della
previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la
programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e
riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al
personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e
profili professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria
informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che
ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo
richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio,
nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale
ha frequentato il corso.
7. La formazione, la
riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì
orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia
scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili
professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e
degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione
e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e
formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di
accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si
procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione,
nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa
prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro
disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima
sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del
personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a
seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione
al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel
caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio.
Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto,
nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), il personale docente utilizzato, a domanda o
d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale
trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto
per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta
per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui
l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla
cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di
utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto
proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non
di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94(8) è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda,
sia compartimentale che intercompartimentale.
ñ
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999)(9)
1. Al fine di
consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il
Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con
particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona
designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato
svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi
temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei
vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari
opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere
misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
§
percorsi di formazione mirata del personale
sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare
riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione
dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di
testo, alle politiche di riforma;
§
azioni positive, con particolare riferimento
alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
§
iniziative volte a prevenire o reprimere
molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
§
flessibilità degli orari di lavoro;
§
fruizione del part-time;
§
processi di mobilità.
4. L'amministrazione
assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e
le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per
le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di
Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere
costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale
dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni
regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
ART. 12 - CONGEDI PARENTALI
(art. 11 del CCNL II biennio 15-3-2001)
1. Al personale
dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n. 10).
2. Nel periodo di
astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001(10) alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma
8.
3. In caso di parto
prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha
la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto
ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale
risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro
al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i
periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. nota n. 10).
4. Nell'ambito del
periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
n. 151/2001(cfr. nota n. 10), per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per
intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente
al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo
anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.
151/2001 (cfr. nota n. 10), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino,
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di
assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
151/2001(cfr. nota n. 10), la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio
di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione
dal lavoro.
ñ
ART. 13 - FERIE
(art. 19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle
ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937(11).
3. I dipendenti
neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di
servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che
il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di
attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai
fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni
inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun
giorno.
6. Nell'anno di
assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
7. Il dipendente che
ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un
diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al
dirigente scolastico.
9. Le ferie devono
essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle
ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei
giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale
in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di
particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto
o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le
ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato,
entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga
situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non
oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di
almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31
agosto.
12. Qualora le ferie
già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti.
Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono
sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di
ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per
il personale a tempo determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
(art. 20 del CCNL 4-8-1995)
1. A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (cfr. nota n.
11). E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in
giorno lavorativo.
2. Le quattro
giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico
cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di
sospensione delle lezioni.
ART. 15 - PERMESSI
RETRIBUITI
(art. 21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente
della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla
base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti
per i seguenti casi:
- partecipazione a
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita
del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono
erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
personale docente ed ATA.
2. A domanda del
dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di
permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche
mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità,
vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica
di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale
norma.
3. Il dipendente ha,
altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei
commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun
anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i
predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro
notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104(12) sono retribuiti come previsto
dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324(13),
convertito dalla legge 27
ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie;
essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non
ricorrenti.
7. Il dipendente ha
diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
ñ
ART. 16 - PERMESSI BREVI
(art. 22 del CCNL 4-8-1995)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente
con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda,
brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono
ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36
ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale
docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di
insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della
fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto
imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma
pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore
non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER
MALATTIA
(art. 23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49, lettera del CCNL 26.05.1999)
1. Il dipendente
assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano,
alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il
periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di
concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di
salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i
periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma
5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. Il personale
docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto
conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è
disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di
assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
7. Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto
previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309(14).
8. Il trattamento
economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a)
intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale
docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni
altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di
assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo;
b)
90% della retribuzione di cui alla lett. a)
per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lett. a)
per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi
1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto
per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per
malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente
e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione
scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di
servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente,
che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne
immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente
assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza
del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
16. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a
richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione
con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui
l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal
dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa
erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e
c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni
di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289(15).
ñ
ART. 18 - ASPETTATIVA PER
MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
(art. 24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per
motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957(16) e dalle leggi speciali che a tale
istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al
personale docente ed ATA.
L'aspettativa viene
erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988(17), ed al personale di cui al comma 3
dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della
predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per
motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse
di studio resta in vigore l'art. 453 del D.Lgs. n. 297
del 1994 (cfr. nota n. 8).
3. Il dipendente è
inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza
assegni per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A.,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di
prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED
ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(art. 25 del CCNL 4-8-1995 e interpretazione autentica dell’art. 19 del CCNL 4.8.95,
firmata il 17.9.97)
1. Al personale
assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 (cfr. nota n. 17) e al personale non licenziabile di
cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270(18), si applicano, nei limiti della durata
del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed
assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia
tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno
liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto
stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale
docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso
equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando
tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese
di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza
assegni.
5. Il personale
docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994
(cfr. nota n. 8), e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988
(cfr. nota n. 17), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con
la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per
malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale
docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di
cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la
partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei
giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.
8. I periodi di
assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di
cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di
assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con
contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463(19), convertito con
modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha
comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali,
retribuiti al 50%.
11. I periodi di
assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale
docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata
del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio.
13. I permessi di
cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
14. Al personale di
cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali
come disciplinati dall’art. 12.
15. Al personale di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi
patologie, di cui all’art. 17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art. 26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di
assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite
massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia
necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In
tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17,
comma 8, lett. a).
2. Fuori dei casi
previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione
per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1,
2 e 3.
3. Le disposizioni
di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della
scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo
determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale
ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
(art. 29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi
in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
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CAPO IV - DOCENTI
ART. 22 - INTENTI COMUNI
1. Le parti
stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del
presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie
del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili,
definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio
contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera
professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente
finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera
che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato
profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento,
valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli
strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l’istituzione di un
sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE
DI LAVORO
(art. 18 e art. 38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale
docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato
nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale
area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore
diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati
femminili; gli assistenti delle scuole speciali statali.
3. I rapporti
individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale
docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado,
sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo
nazionale vigente.
4. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data di cessazione del rapporto di lavoro per
il personale a tempo determinato;
d)
qualifica di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
e)
compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
f)
durata del periodo di prova, per il personale
a tempo indeterminato;
g)
sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto
individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e
specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del
presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 24 - FUNZIONE DOCENTE
(art. 38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art. 23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione
docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,
sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti
scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione
docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa
si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione
alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione
dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano,
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano
dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di
riferimento.
ART. 25 - PROFILO
PROFESSIONALE DOCENTE
(art. 23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo
professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel
piano dell’offerta formativa della scuola.
ñ
ART. 26 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art. 41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art. 41 anzidetto ed art. 24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni
scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di
autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici
di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno
dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto
della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni
scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal
fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla
autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche(20)
di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997(21) - e, in particolare, dell’articolo 4
dello stesso Regolamento (cfr. nota n. 21) -, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
3. Gli obblighi di
lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come
indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di
lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed
in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio
delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato,
nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. L'attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in
22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle
scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non
meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento
stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare,
anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in
tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e
di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività
di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche
con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria
eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno
destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo
di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e
scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18
ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da
realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in
interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per
la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei
casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata
dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle
attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa
delibera viene assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto
attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata
dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980(22) nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno
confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o
d’istituto.
9. L'orario di
insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo,
può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività
e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su
base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale
insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 27 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
(art. 42 del CCNL 4-8-1995 ed art. 24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)
1. L’attività
funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
2. Tra gli
adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione
delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione
degli elaborati;
c) ai rapporti
individuali con le famiglie.
3. Le attività di
carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione
alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione
alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati
secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero
di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non
superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento
degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione.
4. Per assicurare un
rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base
delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per
lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la
concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione
tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 28 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art. 25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art. 30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme
contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle
stipula del presente CCNL.
2. Presso l’ARAN
verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, un’apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del
presente CCNL per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia.
ART. 29 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(art. 26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in
coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle
singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte
al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti
dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto
riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le
relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime
delle responsabilità.
ñ
ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art. 28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la
realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale
dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano
dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti
formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse
utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione
scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico
2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99(23) e sono annualmente assegnate dal MIUR.
2. Tali funzioni
strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in
coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne
definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non
possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi
sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole
invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli
incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni
scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali
nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse
nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità.
ART. 31 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i
connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso
gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di
docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici
compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente
retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a
carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni
col dirigente scolastico di cui all’art. 85, comma 2, lettera e).
ART. 32 - COLLABORAZIONI
PLURIME
(art. 27 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti possono
prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la
realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano
necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti
nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non
comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità
o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di
appartenenza.
ART. 33 - CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione
di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare,
nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un
diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché
di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione
dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
ART. 34 - RIENTRO IN
SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
(art. 44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente
che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un
periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno
scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e
rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di
servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed
educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della
scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a
novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ñ
ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art. 45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del
personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le
norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n. 2)(24). Il personale che si avvalga
del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto
a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico,
alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché
a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali
variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui
il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le
assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non
consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella
classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un
supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al
massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in
relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1,
sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in
soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la
durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è
utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti
dell'orario obbligatorio di servizio.
5. La programmazione
delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n. 267/2000 (cfr. nota n. 25),
che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 36 - RAPPORTI DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
(art. 46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione
scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto
dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su
richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe
di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti
di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della
costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener
conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in
relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare
l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o
sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti
didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la
cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del
MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di
lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e
classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le
modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal MIUR alle Organizzazioni
sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito
incontro.
6. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale
può essere realizzato:
a) con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo
parziale orizzontale);
b) con articolazione
della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione
della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate
alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61(25).
8. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di
insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste
dalla legge.
Nell'applicazione
degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale
interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente
scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le
attività d'istituto.
10. Il trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a
tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000 (cfr. nota n. 25).
13. Per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa
si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni
contenute nell'O. M. n. 446/97(26), emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O. M. n. 55/98(27).
ñ
ART. 37 - RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
(art. 47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di
cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,
e 4 dell’art. 23.
2. Nei casi di
assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi,
qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da
una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a
sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di
lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le
festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di
religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge.
6. Il rapporto di
lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo
quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare,
limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un
numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo
di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
7. Il personale di
cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra
oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al
completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 38 - PERSONALE
IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI
ATTIVITA' DIDATTICA
(art. 39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari
del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole
presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la
specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione
degli adulti, si stabilisce che:
a)
deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi
abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi
di formazione in ingresso;
b)
in sede di piano nazionale di aggiornamento
saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli
obiettivi dell’educazione degli adulti;
c)
secondo cadenze determinate in sede locale,
può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per
la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d)
l’articolazione dell’orario di rapporto con
l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell’attività e
all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza
dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi
dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art.
27;
e)
la contrattazione integrativa regionale
sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in
corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità
sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f)
nelle scuole carcerarie è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa
la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di
intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g)
la contrattazione integrativa regionale
riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione
dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
(art. 26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di
redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di
consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie.
ñ
ART. 40 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER
PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
(art. 27 sequenza 24-2-2000)
1. Ove si stipulino
convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per
progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori
corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere
rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali
convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO. SS.
informazione preventiva.
3. Le Università
potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche
finalità.
4. Nelle ipotesi del
presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non
retribuita o in part-time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta
agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente
scolastico.
ART. 41 - MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE
E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art. 28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente
universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo
accoglie.
2. Esso non deve
essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
3. Lo studente
universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai
consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività
extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che
vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor,
sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria
ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i
supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto
in sede di redazione dell’orario di servizio.
ART. 42 - INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999)
1. Il diritto alla
fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in
servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per
effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella
sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al
servizio di mensa gratuita l’insegnante in servizio nel turno pomeridiano.
3. Nella scuola
elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a
tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività
didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad
effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di
insegnamento.
4. Nella scuola
media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato
che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario
scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di
assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94 (cfr. nota n. 8).
5. Ulteriori,
eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR
per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 43 - NORMA DI
RINVIO
1. La disciplina di
cui al presente e ai precedenti Capi
è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie
in relazione all’entrata in vigore della legge n.
53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.
ñ
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 44 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
(art. 30 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici,
delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali,
assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali,
operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni
scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con
il personale docente.
2. Tali funzioni
sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997(28) dei regolamenti attuativi e delle
conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione
scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi
amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi
tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
3. Il personale di
cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale
A.T.A.
4. I rapporti
individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di
assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,
indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data di cessazione del rapporto di lavoro per
il personale a tempo determinato;
d)
qualifica di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
e)
compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
f)
durata del periodo di prova, per il personale
a tempo indeterminato;
g)
sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono
condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è
regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione
del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 45 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto
in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui
durata è stabilita come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A
super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri
predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di
prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal
periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione
che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della
stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano
verificato l'idoneità.
2. Ai fini del
compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di
prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla
previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia
il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo
di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica
l'art. 20 del presente CCNL.
4. Le assenze
riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette
allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà
del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di
recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di
effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di
prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente
proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il
periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,
e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso
dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente
già in servizio a tempo indeterminato presso un' Amministrazione del
comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro
comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e
decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato viene utilizzato nelle
attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del
contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di
competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275(29).
ART. 46 - SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
(art. 51 del CCNL 4-8-1995 ed art. 31 del CCNL 26-5-1999)
1. I profili
professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A. Le modalità
di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di
classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati
alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti
ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e
profili è individuata nella successiva tabella C.
3. Il personale
appartenente al profilo di “guardarobiere” è collocato nel medesimo profilo
dell’area B, con il corrispondente trattamento economico.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
(art. 32 del CCNL 26-5-1999)
1. I compiti del
personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e
mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi
specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari
per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal
piano delle attività.
2. La relativa
attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del
piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a
livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente
spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse verranno
particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap e al pronto
soccorso.
ñ
ART. 48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
ATA
1. I passaggi
interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con
le seguenti procedure:
a)
I passaggi del personale A.T.A. da un’area
inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione
integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.
b)
Alle predette procedure selettive è consentita
la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per
il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi
previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio
stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo
che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso
di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di
appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei
dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene
mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero
con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per
l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui
alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della
aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’
DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Per dare
attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MIUR attiverà
procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e
tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e
tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per
ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con
le somme indicate al punto 4 dell’integrazione all’atto di indirizzo del
14.04.03.
ART. 50 - ORARIO DI LAVORO ATA
(art. 50 del CCNL 4-8-1995 ed art. 33 del CCNL 26-5-1999)
1. L’orario
ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma
antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2. In sede di
contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base
dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale
all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle
prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi
da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con
altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale
dell’orario.
3. L’orario di
lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro
giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere
comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore
alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto
autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni
eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura
definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
ART. 51 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA
CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art. 45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del
personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di
cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (cfr. nota n. 25) e
di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n. 165 (cfr. nota n. 2).
Il personale che si
avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è
tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno
scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa
gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre
successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o
le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui
il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione
delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000 (cfr. nota n. 25),
che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ñ
ART. 52 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO
DI LAVORO
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. In coerenza con
le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie
di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle
finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a.
Orario di lavoro flessibile:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura
all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione
scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro
giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita
del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le
necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione
scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi
da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 (cfr. nota n. 12) e d.lgs. 26.03.2001, n. 151 (cfr. nota n. 10),
e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario
flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui
lo stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali
necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze,
inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività
di volontariato di cui alla legge n.
266/91(30) - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle
esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal
restante personale.
b.
Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene
effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza
di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in
determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento
alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle
disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere
osservati i seguenti criteri:
a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore
può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più
di 3 settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi
di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono
superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere
attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario,
oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c.
Turnazioni:
- la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di
servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei
giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa
ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non
siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su
turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale
che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei
vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in
ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere
la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente;
- un turno serale che vada oltre le
ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche
connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione
scolastica;
- nelle istituzioni educative il
numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun
dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni
festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di
norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei
quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è
sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa
acquisizione della disponibilità del personale;
- l’orario notturno va dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende
quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le
ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del
giorno successivo.
I dipendenti che si
trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 (cfr. nota n. 12) e dal d.lgs. n. 151/2001 (cfr. nota n. 10)
possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni.
Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
2. L’orario di
lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle
esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la
manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del
laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del
materiale di esercitazione.
Nei periodi di
sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno
utilizzati in attività di manutenzione del materiale
tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di loro competenza.
3. All’inizio
dell’anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi
formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente
articolo.
Il dirigente
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le
procedure di cui all’art. 6, adotta il piano delle attività. La puntuale
attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e
amministrativi.
Una volta concordata
un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se
non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un
nuovo esame con le delegazioni sindacali di cui all’art. 7.
ART. 53 - RITARDI, RECUPERI
E RIPOSI COMPENSATIVI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo
sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il
ritardo.
2. In caso di
mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di
ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3. In quanto
autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente,
per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività
oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della
retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore
e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo
a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi
estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività
dell’istituzione scolastica.
5. Le predette
giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di
riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi
successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre
compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica.
In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio
o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite.
6. L’istituzione
scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo
del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o
gli eventuali crediti orari acquisiti.
ART. 54 - RIDUZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il personale
destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto
all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a
livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e
quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della
predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
ART. 55 - INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE E
SOSTITUZIONE DEL DSGA
(art. 35 del CCNL 26-5-1999)
1. Ai DSGA delle
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta
un’indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa
indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 86, comma 2,
lettera h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la
predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Il direttore dei
servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal
coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti
disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa
attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA viene
sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi
dell’art. 47.
3. In caso di
assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla
base delle graduatorie permanenti.
ART. 56 - COLLABORAZIONI
PLURIME PER IL PERSONALE ATA
(art. 38 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale ATA
può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare
specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non
presenti in quella scuola.
Tale collaborazione
non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è
autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi
generali ed amministrativi.
ñ
ART. 57 - RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
(art. 52 del CCNL 4-8-1995)
1. Per il personale
di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo
parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su
richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della
qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti
per la dotazione organica medesima.
2. Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del
MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di
lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono
definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per
ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale,
fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata
minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MIUR
alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b, e
verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a
tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di
quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo
comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo
di ogni anno.
7. Il tempo parziale
può essere realizzato:
a)
con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b)
con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
c)
con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 (cfr. nota n. 26)
8. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive
aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla
legge.
Nell'applicazione
degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale
interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto
della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione
della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento
economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte
le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale
con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a
tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000 (cfr. nota n. 26).
13. Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni di cui all’art. 36, comma 13.
ART. 58 - CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(art. 5 dell’Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)
1. Il personale ATA
può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato
di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione
dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
ART. 59 - RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di
cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a
7 dell’art. 37.
2. Le domeniche e le
festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto
medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
ART. 60 - RESTITUZIONE ALLA
QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale
appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla
qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla
data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal
Direttore regionale scolastico della
sede di titolarità.
2. Il personale
restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento
giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella
qualifica stessa.
ñ
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART. 61 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
(Art. 12 del CCNL 26.05.1999)
1. Nell'ambito dei
processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni
educative, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse
umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione
in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale,
nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a
percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità
professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di
studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili
considerati necessari secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità di
cui all’art. 3, comma 1, in cui sono
definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare
riguardo:
- ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della
qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta formativa
nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione
continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di
riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità ATA;
- all’introduzione e alla valorizzazione
dell’autoaggiornamento.
2. Per garantire le
attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza
tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono
vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione.
In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche
opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per
una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta
formativa.
ART. 62 - FRUIZIONE DEL
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art. 13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione
ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle
proprie professionalità.
2. Le iniziative
formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che
partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e
il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione
del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o
svolte dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla
realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in
relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il
numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti
hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico
per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei
diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di
5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a
titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie
artistiche.
6. Il dirigente
scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del
servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la
partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto
stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse
opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di
lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità
di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette
opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative
di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il
completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli
insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un
carattere di priorità.
8. La formazione dei
docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi
finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze
derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti
disciplinari.
9. Il Ministero
ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi
compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito
della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno
delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di
laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con
particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla
riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste
modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire
efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi
formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a
distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la
previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle
competenze.
13. A livello di
singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva
sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART. 63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art. 8 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni
scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle
iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari
dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia
all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la
possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione
scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla
progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a
specificità territoriali e tipologie professionali.
3.
All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di
ordinamento sia curriculari, per l’anno di formazione, per i processi di
mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la
formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali,
nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ñ
ART. 64 - CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Art. 10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la
formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono
assegnate:
§
per il 60% alle scuole in base al numero
complessivo degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione, a
livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero di
personale ATA;
§
per il 20% all’amministrazione periferica, in
base al numero degli addetti nelle proprie istituzioni scolastiche, e
comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente;
§
per il 20% all’amministrazione centrale.
ART. 65 - IL PIANO ANNUALE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Art. 13 del CCNI 31.08.1999)
1. In ogni
istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche
esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto
dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o
da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola
in iniziative:
§
promosse prioritariamente
dall’amministrazione;
§
progettate dalla scuola autonomamente o
consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’Università
(anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali
qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 66 - I SOGGETTI CHE
OFFRONO FORMAZIONE
(Art. 14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti
confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la
formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del
riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati
soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli
istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero,
sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le
procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti - i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati - per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento
sono:
§
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo
conto delle finalità contenute nello statuto;
§
l’attività svolta per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
§
l’esperienza accumulata nel campo della
formazione;
§
le capacità logistiche e la stabilità
economica e finanziaria;
§
l’attività di ricerca condotta e le iniziative
di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
§
il livello di professionalizzazione raggiunto,
anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti
e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
§
la padronanza di approcci innovativi, anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di
formazione;
§
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione;
§
la documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della
scuola;
§
la specifica competenza di campo in relazione
alle aree progettuali di lavoro;
§
la disponibilità a consentire il monitoraggio,
l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti
qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3
possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale
promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi
anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla
base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione
decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono
formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti
qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a
fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che
saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della
scuola.
ART. 67 - FORMAZIONE IN
INGRESSO
(Art. 15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a
tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova
realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la
collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione
delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di
armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente
formati - e l’approfondimento teorico.
3. Nel corso
dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per
il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue
straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
ñ
ART. 68 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA
NOMADI
(Art. 18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole
collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene
iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la
dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di
aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando
metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno
professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2. Partecipano alle
attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli
insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole
o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o
accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul
territorio.
3. Per gli
insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio,
tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove
l’organizzazione di seguenti attività formative:
§
pronto intervento linguistico,
§
corsi specifici sull’insegnamento della lingua
italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
§
approfondimento delle tematiche
dell’educazione interculturale,
§
produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di
specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi
ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere
offerti dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la
predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la
messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione.
5. Per
l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e
l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati
e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da
parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di
immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di
volontariato riconosciute.
ART. 69 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE
OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
(Art. 20 del CCNI 31.08.1999)
1. Gli obiettivi
delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo
di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni
presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle
condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente.
L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai
docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a
diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad
accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a
sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità,
riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa
prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione
integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione
professionale.
4. Per il settore
delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari
il MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di
Grazia e Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la
finalizzazione delle attività.
ñ
CAPO VII - TUTELA DELLA
SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART. 70 - FINALITÀ
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di
assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione
dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza
dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. 626/94(31) come modificato dal D.lgs. 242/96 (cfr. nota n. 31), le parti convengono
sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno
delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità
previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme
legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996(32) in materia di rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
ART. 71 - IL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n. 382/98, è eletto nei modi
previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 (cfr. nota n. 32) e
dall’art. 58 del CCNI 31.08.99 (cfr. nota n.
24). Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la
normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo
confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento
alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui
disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32),
le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a.
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un
addetto da questi incaricato;
b.
laddove il D.lgs. 626/94 (cfr.
nota n. 32) prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione
scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della
formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32).
Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in
apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
c.
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
d.
il dirigente scolastico su istanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute
un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e.
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art. 19, comma 1,
lett. G) del D.lgs. n. 626 citato (cfr. nota
n. 32). La formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32
ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti
percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f.
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
g.
per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), i rappresentanti
per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze
sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue
per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), il predetto
monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
ART. 72 - ORGANISMI
PARITETICI TERRITORIALI
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni
trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli
dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n.
32).
2. Tale organismo ha
compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative
nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad
essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di
qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti
istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e
sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali
organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 73 - OSSERVATORIO
NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di
stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza
l’Osservatorio Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di
applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici
territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla
normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti
istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART. 74 - NORME DI RINVIO
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non
previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. 626/94 (cfr.
nota n. 32), al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione
in materia di igiene e sicurezza.
ñ
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI
GENERALI
ART. 75 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995)
1. La struttura
della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al
comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento
fondamentale:
a)
stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b)
eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento
accessorio:
a)
retribuzione professionale docenti;
b)
compenso per le funzioni strumentali del
personale docente;
c)
compenso per le ore eccedenti e le attività
aggiuntive;
d)
indennità di amministrazione dei DSGA;
e)
compenso individuale accessorio per il
personale ATA;
f)
compenso per incarichi ed attività al
personale ATA;
g)
indennità e compensi retribuiti con il fondo
d’istituto;
h)
altre indennità previste dal presente
contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove
spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
3. Le competenze di
cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte
congiuntamente in unica soluzione mensile.
ART. 76 - AUMENTI DELLA
RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi
tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per
ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello
scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di
una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata
determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del
comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici
mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal
1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente
spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti
diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle
vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero.
4. Per effetto degli
incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i
valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle
decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale
educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola
dell’infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA
transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata l’indennità
integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA
del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a
titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale per l’art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano
che al personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa
speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta
sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità
integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle
ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative
vigenti.
ART. 77 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del CCNL 26.05.99)
1. Al personale
scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per
posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra
potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in
sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in
caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie
e per i periodi seguenti:
a)
due anni di ritardo in caso di sospensione dal
servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in
caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
b)
un anno di ritardo in caso di sanzione
disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese
per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ñ
ART. 78 - TREDICESIMA MENSILITA’
1. Al personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una
tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della
tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al
personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi.
3. La tredicesima
mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di
servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione
del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a
15 giorni.
5. I ratei della
tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o
la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale
cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi
temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo
della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
ART. 79 - EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Gli incrementi
stipendiali di cui all’art. 75 hanno effetto integralmente sulla 13°
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità
di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici
economici risultanti dall’applicazione dell’art. 75 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. Il conglobamento
sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui
all’art. 75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per
determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche
con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
ART. 80 - COMPENSO
INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA
(art. 25 CCNI 31.08.99)
1. Al personale ATA
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è
corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale
accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo
restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di
cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate
nell’allegata Tabella 3.
3. Il compenso di
cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo
le seguenti specificazioni:
a.
dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno
scolastico;
b.
dalla data di assunzione del servizio, e per
un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche.
4. Nei confronti del
direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene
corrisposto nell’ambito delle indennità di amministrazione di cui all’art.
54.
5. Il compenso
individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio.
6. Per i periodi di
servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di
servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di
assenza per malattia si applica l’art. 18, comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di
servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello
stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del
personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato
in rapporto all’orario risultante dal contratto.
10. Il compenso di
cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro
(DPT).
ART. 81 - RETRIBUZIONE
PROFESSIONALE DOCENTI
(art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con l’obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti
didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti
di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è
incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate
nell’allegata Tabella 4.
2. Per effetto degli
incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti,
corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate
nell’allegata Tabella 4.
3. La retribuzione
professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta
per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 8, lettera
a).
ñ
ART. 82 - RISORSE
COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse
destinate al finanziamento del fondo d’istituto, già definite ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15
marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere
dall’1.1.2003:
a)
un importo pari a € 13,84 pro-capite per
tredici mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b)
un importo pari a € 9,82 pro-capite per
tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse
previste dall’art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di € (400 miliardi di lire) per
il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il 2003, concorrono
alla copertura finanziaria dell’incremento della retribuzione professionale
docenti previsto all’art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile
finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d’istituto così come
stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì
essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di CCNL,
delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto
d'indirizzo del 14.4.2003, conseguenti
alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell’anno scolastico
2003-04, per la quota parte relativa all’anno 2003, previa verifica da
effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse potranno aggiungersi
quelle indicate nell’art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.
ART. 83 - CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. Il fondo
dell’istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese
dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di
autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono
dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione
complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è
inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di
istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal
territorio.
2. Le risorse di cui
all’art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1,
lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nell’art. 82, comma
1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra le
singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva
dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle
ripartite ai sensi dell’art. 28 del CCNI del 31.8.1999.
3. Il fondo è
inoltre alimentato:
a.
dai finanziamenti previsti dalle vigenti
disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituto scolastico
finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi
comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o
soggetti privati;
b.
dalle eventuali economie di cui all’art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le risorse del
fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate
alla fine dell’esercizio finanziario, sono riutilizzate nell’esercizio
successivo.
5. Entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza
contrattuale, definiranno, in tempo utile per l’anno scolastico 2003-04,
nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate
al fondo dell’istituzione scolastica.
ART. 84 - COMPENSI ACCESSORI
PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED UNIVERSITA’
(Art. 18, comma 4, del CCNL 15.3.2001)
1. Per l’erogazione
di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale
docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o
comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle
vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle
attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e
secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento
dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del
15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per
il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 82 del
presente CCNL.
3. L'aggiornamento dei compensi accessori e della modalità di
erogazione degli stessi sarà definito nella sequenza contrattuale di cui
all'art. 83 comma 5.
4. Le risorse non
utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 82 del presente CCNL.
ART. 85 - ATTIVITA’
COMPLEMENTARi DI EDUCAZIONE FISICA
(Art. 32 del CCNI 31.8.1999)
1. Le ore eccedenti
le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del
personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica
sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto
contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di
paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la
spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in
parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%,
prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in
modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel
progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti
coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario
settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la
maggiorazione prevista dal presente articolo.
ñ
ART. 86 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO
D’ISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)
1. Le attività da
retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono
quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree
di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in
misura forfetaria, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio di
circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del
collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere
conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed
ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità
scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera,
carceraria, corsi serali, convitti).
2. Con il fondo
vengono retribuite:
a.
la flessibilità organizzativa e didattica che
consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di
flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa
scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento
dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che
abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso
definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b.
le attività aggiuntive di insegnamento. Esse
consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e
fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art. 85. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
c.
le attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla
progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con
particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.
28, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
d.
le prestazioni aggiuntive del personale ATA,
che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite
nella Tabella 6;
e.
i compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il
compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui
all’art. 30 del presente CCNL;
f.
le indennità di turno notturno, festivo,
notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure
definite con la Tabella 7;
g.
l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo,
nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in
base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la
relativa rivalutazione -, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e
nelle misure definite con la Tabella 8;
h.
il compenso spettante al personale che in base
alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi
dell’art. 55, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in
godimento;
i.
la quota variabile dell’indennità di
amministrazione di cui all’art. 55 del presente CCNL spettante al DSGA con le
modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure
definite con la Tabella 9;
j.
compensi per il personale docente, educativo
ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
d’istituto nell’ambito del POF.
ART. 87 - DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal
1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari dell’incremento
retributivo previsto dell’art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione
iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.
2. Per effetto
dell’incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento
dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo
di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle
accademie e conservatori.
3. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 86, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti
compensi a carico del fondo d'istituto:
a.
per compensi per
lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
b.
per attività e
prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da
enti pubblici e da soggetti privati.
ñ
CAPO IX - NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I -
Personale docente
ART. 88 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56 del CCNL del 1995)
1. Per il personale
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
2. La materia
disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in
sede negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore
della legge di riordino degli organi collegiali.
ñ
SEZIONE II -
Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 89 - OBBLIGHI DEL
DIPENDENTE
(Art. 57 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente
adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si
comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto,
tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) esercitare con
diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione
del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon
andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
c) rispettare il
segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai
fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con
il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto
delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività
amministrative previste dalla legge 7 agosto
1990 n. 241(33), dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n. 443/2000(34) e del DPR n. 445/2000(35) in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni
forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare
l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
dirigente scolastico;
h) durante l'orario
di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,
all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera
comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad
occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli
ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi
esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri
e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare
l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
professionale;
o) avere cura dei
locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di
quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
q) non chiedere né
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
s) comunicare
all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed
ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di
malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 90 - SANZIONI E
PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 58 del CCNL del 1995)
1. Le violazioni
degli obblighi disciplinati dall'art. 89 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto;
c) multa di importo
variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con
preavviso;
f) licenziamento
senza preavviso.
2.
L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa
contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da
quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art.
91, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al
quale sono stati contestati i fatti viene convocato con lettera per la difesa
non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’avvenuta
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata
nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui
la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo
art. 91, il dirigente
scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o,
su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio
ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura
del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti
di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui
al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non
previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 (cfr. nota n.
2).
11. Per quanto
riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ñ
ART. 91 - COMPETENZE
(Art. 59 del CCNL del 1995)
1. Il rimprovero
verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente
scolastico.
2. La sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti
dal Direttore generale regionale.
ART. 92 - CODICE
DISCIPLINARE
(Art. 60 del CCNL del 1995)
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni
sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli
obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o
di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel
fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in
mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non
conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970(36);
f) insufficiente
rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle
ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle
mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare
gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
h) alterchi con
ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o
terzi;
i) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300
del 1970 (cfr. nota n. 37);
l) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
m) violazione di
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai
genitori, agli alunni o a terzi.
8. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima,
almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste
nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da
parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa
affidati;
c) rifiuto espresso
del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente
insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata
in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la
sua specifica gravità;
g) violazione dei
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di: minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267(37), nonchè per i reati di cui agli art. 316(38)
e 316 bis(39) del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001(40).
d)
condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
e)
commissione in genere di fatti o atti dolosi,
anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia
obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ñ
ART. 93 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di
commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale
l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di fuori dei
casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i
medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le
ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), negli altri casi il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva
e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), il procedimento disciplinare precedentemente
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120
giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione
della sanzione prevista dall' art. 92, come conseguenza delle condanne penali
citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico,
essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n. 42).
6. In caso di
assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653
c.p.p.(41). Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende
per dette infrazioni.
7. In caso di
proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42).
9. Il dipendente
licenziato ai sensi dell'art. 92, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e successivamente assolto a seguito
di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente
riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del
personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
ART. 94 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
(Art. 62 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il dipendente,
può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 92, commi 8 e 9.
4. Resta fermo
l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. nota n. 39).
5. Nel caso dei
reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), in alternativa alla sospensione di
cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo
stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 41).
6. Nei casi indicati
ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 93 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente
sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 55 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo
familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di
sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 93,
commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo
di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o
per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare
riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 93, comma 6,
secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli
altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia
stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
11. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 95 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE
MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori
generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a
titolo esemplificativo al n. 1 del presente
contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così
adottato i Direttori generali danno informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
ñ
CAPO X - PERSONALE DELLE
SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 96 - VERTENZE ED
ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
(art. 1 accordo successivo 11-12-1996)
1. La proclamazione
e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni
scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero
degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale - il quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MIUR - Gabinetto del Ministro;
per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è
indirizzata al console territorialmente competente.
2. Sono costituiti,
d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli
affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in
uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a
livello di circoscrizione consolare.
ñ
ART. 97 - SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI
(artt. 11 e 19 sequenza del 24-2-2000)
1. Il sistema delle
relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al
personale della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione
delle R.S.U.
Le relazioni
sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale
presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le
Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paese ospite, i
Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale
statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane
statali all’estero.
2. La delegazione di
parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di
Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la
presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli
Uffici interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del
MIUR.
3. Con la
contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato
il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo
all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei
giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle
condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile
1994, n. 297 (cfr. nota n. 8).
4. Per la
contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte
pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la
presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari
interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita
tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le
istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la delegazione di parte
pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni
sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la
contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono
individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con
le particolari situazioni esistenti all’estero.
Nell’ambito di una
politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente
e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di
collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere
che abbiano necessità di particolari esigenze professionali.
In considerazione
della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola
secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono
definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del
lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 98 - PARTECIPAZIONE
(art. 12 sequenza del 24-2-2000)
1. L’Amministrazione
degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione
preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria
sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di
sede, di cui al d.lgs n. 62/98 (cfr. nota n. 48).
Essa fornisce
altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt.
104 e 105, e sulle professionalità
richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli
Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94 (cfr. nota n.
8).
2. Possono essere
inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un
esame approfondito delle materie di cui all’art. 5.
ART. 99 - IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE
DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art. 13 sequenza del 24-2-2000)
1. L’estensione
all’estero dell’autonomia scolastica consente di introdurre elementi di
flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto agli specifici
contesti scolastici.
2. Il MAE, di
concerto con il MIUR, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni
e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi
all’estensione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà
informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
3. Nell’ambito
dell’attuazione dell’autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel
rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità
esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità
organizzative per l’esercizio della funzione docente di cui all’art. 24.
4. Le scuole statali
italiane all’estero, come previsto dall’art. 29, in coerenza con gli
obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere la
possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico
anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal
territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie
di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 100 - PROGETTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL
DISAGIO SCOLASTICO
(art. 14 sequenza del 24-2-2000)
1. Le istituzioni
scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di miglioramento dell’offerta
formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e
svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso
il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono
definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i
risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive
del personale in servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di
formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri
derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua
necessaria a compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in
relazione ai progetti delle scuole e, comunque, nel limite di € 1.446.079,31
(L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio
finanziario, confluiscono nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di
cui all’art. 82.
ñ
ART. 101 - FERIE
(art. 4 accordo successivo 11-12-1996)
1. Per il personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48
giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività
soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di
sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art.
13, comma 9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai
calendari scolastici in uso nel paese estero sede dell'istituzione scolastica
italiana.
3. Il godimento di
almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del
citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
nel periodo 1 luglio - 31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al
calendario scolastico locale.
4. E’ assicurata
all’interessato la fruizione dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei
casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali,
anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 102 - RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
(art. 16 sequenza del 24-2-2000)
1. Per la copertura
dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli
spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art.
37, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal
primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo
determinato viene parametrata alla retribuzione dell’analogo personale in
servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella
locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la
retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla
retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e
da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto
stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità di
sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole
italiane all’estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga
invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità
per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze
dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di
conferimento delle supplenze, di competenza del MIUR.
ART. 103 - ORARI E ORE ECCEDENTI
(art. 17 sequenza del 24-2-2000)
1. Si conferma per
il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane
all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio
metropolitano.
2. In sede di
contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il
monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle
istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il
raccordo con l’orario di insegnamento previsto per il territorio
metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti
l’orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite con le
procedure di cui all’art. 28 e, in caso di indisponibilità del personale
docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
determinato.
4. Nel caso di
oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato,
ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18
ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo
indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità,
nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
ART. 104 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ALL’ESTERO
(art. 6, comma 2, accordo successivo 11.12.96)
1. I trasferimenti
di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza
nella sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su
posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle
istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a
scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della
funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima
circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare
limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato
accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo
avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della
circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i
trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le
operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per
trasferimenti a domanda.
2. Anche i
trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree
linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori
modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione
integrativa nazionale di cui all'art. 97.
4. Per il personale
assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto, a
domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre
scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su
posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di
applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione
decentrata nazionale.
ART. 105 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO
(art. 6, comma 2, della sequenza contrattuale 11.12.96 e art. 1 accordo successivo 14.09.2001)
1. La destinazione
all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n. 297 (cfr.
nota n. 8), costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2),
dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che
seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale
e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in
territorio metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART. 106 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE
PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO
(art. 2 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. La destinazione
all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie
permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato
una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue
straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese,
inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di
accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d’intesa con il
MIUR, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di
lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno
un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed
appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che
supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i
termini previsti dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai
fini dell’inserimento nella graduatoria permanente.
ñ
ART. 107 - MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
(art. 3 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. L’accertamento di
cui al precedente art. 106 è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono
predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di
candidati:
a) docenti che
aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova
dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue
straniere);
b) docenti che
aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il
grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che
aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali
la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue
straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e
pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle
tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c),
nonché per il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle
lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto
previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di sostenere la
prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche.
Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che
ai lettorati di italiano all’estero può essere destinato soltanto il
personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne
il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento
linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere i
candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di
italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue
straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano
superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MIUR allegata ai
bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999(42).
4. Per la
predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa
assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purché qualificata o certificata in
materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 108 - VALUTAZIONE DELLA
PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
(art. 4 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. La valutazione
della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è
effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato
almeno 56/80.
2. Al termine di
ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita
commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione
Culturale del MAE di concerto col MIUR, redige appositi elenchi dei candidati
che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. A
conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti
in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e
distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le
scuole europee e per lettorati.
3. Il personale
incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di
accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità
per i successivi nove anni scolastici.
ART. 109 - RIFORMULAZIONE E
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
(art. 5 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Le graduatorie
permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le
scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2. Nelle graduatorie
sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove
di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti
corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La
valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione
allegata, che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli
culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A
parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria sarà determinato
sulla base dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n. 487(43) e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il MAE procede
all’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti
criteri:
a) mantenimento
nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva
la validità, come indicato all’art. 108, comma 3. Tale personale ha,
pertanto, titolo a richiedere l’aggiornamento del proprio punteggio con la
valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle
graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla
tabella D allegata al presente contratto;
b) depennamento
dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico,
che ha dato luogo all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei
termini sopra indicati;
c) depennamento
dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare
superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di
riabilitazione;
d) depennamento
dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli
metropolitani per incompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 97, che sia
restituito ai ruoli metropolitani per ragioni di servizio;
e) depennamento
dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all’estero nelle
istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata
complessivamente superiore ai dieci anni;
f) depennamento
dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato
servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie
permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per consentire un
regolare avvio dell’anno scolastico, con
le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre
affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per
la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV - e rimangono esposte per i
successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne
visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami,
può rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni
assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data
comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione
all’albo dell’Ufficio anzidetto.
5. Dopo
l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per
l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono
pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i
risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro
15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta
entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
ART. 110 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA
DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art. 6 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Ogni anno, dopo
le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in
servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti
sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi
sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto
di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al
comma 1 la D.G.P.C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali,
individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora
disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti
individuati viene affisso all'albo del MAE e degli Uffici centrali e
periferici del MIUR.
3. Dopo l’avvenuta
pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure di
destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE
trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della
destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad
indicare le proprie preferenze.
5. II personale, una
volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per
la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio
mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione
del loro aggiornamento.
6. Il personale che
non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio,
viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda,
reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ñ
ART. 111 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE
STRAORDINARIE
(art. 7 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Nei casi di
sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali
non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti,
per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a
classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è
prevista, a seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998, n. 354(44), integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n. 448(45), una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel rispetto
delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere alle
graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell’interessato, ad
eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse
possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere
indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza
del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di
prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo
slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di
esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all’estero
anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle
nomine per i successivi tre anni.
ART. 112 - DURATA DEL
SERVIZIO ALL’ESTERO
(art. 8 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Il personale
destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle
istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno
della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono
essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio
metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole
Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove
anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del
Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto
eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di
nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio
superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un
mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno.
4. Il personale che
abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano,
può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche
prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia
prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro
che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione
all’estero.
5. Il personale che
abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a
tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano,
purché utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che,
al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi
di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per
la destinazione all’estero.
ART. 113 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
(art. 10 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Il servizio
all’estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema
scolastico nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del
personale interessato.
ART. 114 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO
ALL’ESTERO
(art. 11 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Anche per le
scuole italiane all’estero e le scuole europee, gli anni di servizio si
calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e
termina il 31 agosto dell’anno successivo.
ART. 115 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
(art. 7 accordo successivo 11-12-1996)
1. Nel caso di
assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale in
servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto
personale conserva l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno
stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le
disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.
ART. 116 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
PER INCOMPATIBILITÀ E PER MOTIVI DI SERVIZIO
(art. 8 accordo successivo 11-12-1996)
1. La destinazione
all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di
incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In
caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può
presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli
aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione
ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MIUR.
ART. 117 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A
SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
(art. 9 accordo successivo 11-12-1996)
1. L’erogazione di
una sanzione disciplinare superiore alla censura, per quanto riguarda il
personale docente ed ATA, comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 118 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le
vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello
di Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione
provinciale del Lavoro di Roma ) e alla conciliazione.
ART. 119 - NORME APPLICATIVE
(art. 10 accordo successivo 11-12-1996)
1. In attesa che
venga completamente attivata anche all’estero l’autonomia scolastica, al
consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in
tutti i compiti che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce
alla competenza del predetto organo collegiale e, in particolare, per la
definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle
proposte del collegio dei docenti.
2. I riferimenti che
il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono
intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo, come
riferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non
diversamente previsto dal presente capo, al personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, si applica la disciplina recata dal presente
CCNL.
4. Le ordinanze e
gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce
alla competenza del MIUR, sono adottati, per le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, dal MAE, d'intesa con il MIUR.
5. I riferimenti che
il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
ART. 120 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
(art. 19 sequenza del 24-2-2000)
1. Non rientrano tra
le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n. 62/98(46), i permessi retribuiti di cui all’art.
15, per i quali compete l’indennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita
del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo
grado (3 giorni consecutivi per evento): l’indennità personale è corrisposta
per intero;
- permessi per
motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione,
fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l’indennità
personale è corrisposta nella misura del 50%.
ART. 121 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(art. 20 sequenza del 24-2-2000)
1. Il personale
docente fruisce del diritto alla formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna
a individuare, d’intesa con il MIUR, contenuti e modalità per la formazione
iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di
destinazione all’estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere
interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la
formazione a distanza.
ñ
CAPO XI - PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 122 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL
PERSONALE EDUCATIVO
(art. 1 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Il profilo
professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo
psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro
correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione
dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito
dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo
di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in
un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da
essi frequentate e di rispetto dell' autonomia culturale e professionale del
personale educativo.
3. La funzione
educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono
l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le
attività aggiuntive.
ART. 123 - ATTIVITA' EDUCATIVA
(art. 2 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'attività
educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e
culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e
semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione
educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli
studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative,
nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti
psicopedagogici e di orientamento.
ART. 124 - AZIONI FUNZIONALI
ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA
(art. 3 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'azione
funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla
formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi
conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la
partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli
adempimenti individuali rientrano le attività relative:
a) alla preparazione
necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di
studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti
individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza
ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed
uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori
al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal
convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
3. Le attività di
carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni
collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed
approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la
definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli
di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo
interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei
rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle
scuole frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale,
regionale o di istituzione educativa.
ART. 125 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
(art. 4 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Le attività
aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività
aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
2. Le attività
aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi
finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse
possono consistere:
a) nelle attività
relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore
raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella
partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività
relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti
istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte
al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) nella
partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
3. Le risorse
utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo, a
livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa
misura e con le medesime modalità di cui al predente art. 30 del presente
CCNL per le funzioni strumentali dell’offerta formativa.
4. Le attività
aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di
coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo
di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al
dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali;
b) nei compiti di
coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti
specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari
iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 127, comma 4;
c) in attività di
aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero
dagli obblighi di servizio.
5. Le attività
aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ñ
ART. 126 - ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE
(art. 5 della sequenza contrattuale 2-5-1996)
1. Il personale
educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti
formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o
direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto
educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al
precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal
consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o,
per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio
di istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto
educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti
didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A
tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la
partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i
necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della
progettazione complessiva.
3. In coerenza con i
POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il
dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al
comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che
esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità
per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente,
delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da
assumere per rendere coerente la propria attività con le attività
scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a
rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni
collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di
lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle
iniziative da adottare. In tale occasione vengono designati i coordinatori
dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione
del collegio dei docenti di cui al comma 2.
ART. 127 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti retributivi
vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti
normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui
individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali
collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo
retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a
carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni
col dirigente scolastico di cui all’art. 85, comma 2, lettera e).
ART. 128 - OBBLIGHI DI LAVORO
(art. 6 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Gli obblighi di
lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento
dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace
realizzazione dei processi formativi.
2. Per l'attività
educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario
settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in
non meno di cinque giorni alla settimana.
3. In aggiunta
all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di
ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una
programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale
funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 124, comma 3, e, fino a 5
ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna,
secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo
piano attuativo.
4. Il personale
educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti
alle attività funzionali di cui all'art. 124, comma 2.
5. Il compenso per
le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 29.
ART. 129 - NORMA FINALE
1. Per quanto non
disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le disposizioni
recate da questo CCNL.
ñ
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED
ARBITRATO
ART. 130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE
(art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n. 2) può svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo
decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001(47), come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003(48), sulla base di quanto previsto dai
successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando
quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di
contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura
di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/94 (cfr. nota n. 8).
2. Presso le
articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di
segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con
annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del
tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata
presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso
l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica
dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà
di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve
indicare:
- Le generalità del
richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è
addetto;
- il luogo dove
devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di
conciliazione;
- l’esposizione
sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il
lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro
soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale
la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo
esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del
lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie
osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne
visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio
di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni
successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di
segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei
soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel
verbale di cui ai commi 8 e 9.
6. Qualora la
soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e
delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di
segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di
venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle
osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal
ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di
conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di
convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un
processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce
titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi
dell’articolo 411(49) del codice di procedura civile. Il processo
verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a
cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso Direzione
provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo
presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411
(cfr. nota n. 50) del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara
non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e
per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n. 2). Nelle more
dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di
conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la
soluzione della controversia.
8. In caso di
mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale
di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a
cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente
Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora
l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio
di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti
all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che
prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà
depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le
procedure di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti
del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di
responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n. 2).
ñ
ART. 131 - ARBITRATO
(art. 2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Le parti, possono
concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un
arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie
di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001 (cfr. nota n. 49 ).
ART. 132 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
(art. 3 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001) (Per il CCNQ del 23.01.01, cfr. nota n. 49)
1. La richiesta di
compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all'altra
parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001 (cfr. nota n. 49). Entro il termine di 10 giorni la controparte
deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del
medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è
accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in
accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste
dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato
accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e
presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro,
scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti
può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli
arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2. Ciascuna delle
parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti
di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non
sindacabili di incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la
rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria.
3. L’atto di
accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a
cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001 (cfr. nota n. 49), entro cinque giorni dalla designazione comunque
effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono
concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale
oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l’istituzione
cui appartiene l'interessato.
5. Si applicano per
l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23/1/2001 (cfr. nota n. 49).
ART. 133 - NORMA FINALE
(art. 4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto
non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 (cfr. nota n. 49) ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001 (cfr. nota n. 2).
ñ
CAPO XIII - TELELAVORO
ART. 134 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL
TELELAVORO
(art. 1 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. Il presente capo
si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali,
in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le
modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000(50), al fine di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione
per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000 (cfr. nota n. 51).
2. Le relazioni
sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall’art. 4 e 6.
3. Il telelavoro
determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa,
realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme
seguenti:
a) telelavoro
domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal
domicilio del dipendente;
b) altre forme del
lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi
di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in
alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo
e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di
lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a
spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi
di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel
caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica
dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico
degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso
progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle
spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle
rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro, che
potranno essere approvati purché i relativi oneri trovino copertura nelle
risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche
medesime.
ART. 135 - ORARIO DI LAVORO
(art. 2 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. L'orario di
lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito
nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione
all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il
dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due
periodi di un'ora ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed
educative nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di
un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o
festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
2. Ai fini della
richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di
cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n. 51), per "fermo prolungato per cause
strutturali" si intende una interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
ART. 136 - FORMAZIONE
(art. 3 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. L' Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione
integrativa regionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di
specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n. 51). Utilizza, a tal
fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale
dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART. 137 - COPERTURA ASSICURATIVA
(art. 4 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. Le istituzioni
scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle
attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di
quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o
persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse
attrezzature.
2. La verifica delle
condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene
all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando
preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il
domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994 (cfr. nota n. 31), è inviata ad ogni dipendente per la parte
che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART. 138 - CRITERI OPERATIVI
(art. 5 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. La disciplina
prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei
rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un
possibile incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare
pertanto che, a fronte dei costi a regime, l'introduzione del telelavoro
comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al
ridimensionamento della sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di
positivi riflessi esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita,
specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere,
di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da un
lato di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in
termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale,
con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilità
economico-finanziaria complessiva.
ART. 139 - NORMA FINALE DI
RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia
alla disciplina di cui all’Accordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000 (cfr. nota n. 51).
ñ
CAPO XIV- DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 140 - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1. Le parti
attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del
comparto, sulla base dell’Accordo 14.03.2001(51), come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993(52) e della legge n. 335/1995(53) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Destinatari del
Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
3. Le parti
procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi
dalla firma del presente CCNL.
ART. 141 - PERSONALE IN
PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso
dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di
comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e
collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a
tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini
dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le
disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal
personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
ART. 142 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del
pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del
presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto
scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni(54);
b) tutta la
normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti
per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai
congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia
relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi
dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001;
d) tutta la
normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
missioni;
e) la normativa
richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente
normativa:
1) Art. 3 del DPR n. 395/88(55) (in tema di diritto allo
studio)
2) Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(56) (su mobilità per incompatibilità)
4) Art. 7 DPR 395/88(57) (su IIS nella 13° mensilità)
5) Art. 53 L.312/80(58) e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88 (docenti
di religione)
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4)(59)
e legge 25 giugno 1985 n. 333(60) (aspettativa per ricongiungimento con
il coniuge che presta servizio all’estero)
2. Le parti si danno
atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione
delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica
interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali
integrativi.
3. E’ espressamente
disapplicata la seguente normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n. 297/94 (assegnazioni
provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n. 297/94 (assegnazione
provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n. 297/94 (sostituzione dei
docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n. 297/94 (utilizzazione
del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n. 297/94 (inquadramenti in
profili professionali amm.vi).
4. Le parti
convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente
esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo
utile per il secondo biennio.
ART. 143 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di
accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del
contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere
il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano
certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti
si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale
del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale,
dello stesso.
ñ
TABELLE:
TABELLA A - PROFILI DI
AREA DEL PERSONALE ATA
TABELLA B - REQUISITI
CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA
TABELLA C - CORRISPONDENZA
TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA
TABELLA C1 - EQUIVALENZA
VECCHIO-NUOVO ORDINAMENTO PERSONALE ATA
TABELLA D - TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE
PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO
TABELLA 1 - AUMENTI
POSIZIONI STIPENDIALI DALL’1.1.2002
TABELLA 2 - I.I.S. E
POSIZIONI STIPENDIALI DALL’1.1.2003
TABELLA 3 - AUMENTI
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
TABELLA 4 - AUMENTI
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
TABELLA 5 - MISURE DEL
COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE PER
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 6 - MISURE DEL
COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 7 - MISURE LORDE
TABELLARI DELL’INDENNITA’ DI LAVORO NOTTURNO E /O FESTIVO AL PERSONALE
EDUCATIVO ED ATA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI DA
LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 8 - MISURA ANNUA
LORDA TABELLARE DELL’INDENNITA’ DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO DA LIQUIDARE A
CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 9 - MISURE
ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE
ñ
DICHIARAZIONI A VERBALE
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 - 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA
La Cgil Scuola sigla
l’ipotesi di accordo contrattuale del Comparto scuola per gli anni 2002 -
2005 e per il biennio economico 2002 - 2003.
Come già dichiarato
verbalmente al momento della firma, la Cgil Scuola si riserva, a seguito
degli esiti della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e che
verrà effettuata secondo le modalità decise dagli organi dirigenti nazionali,
la firma definitiva in tempo utile per la conclusione delle procedure di
verifica dell’ipotesi di accordo contrattuale effettuate, in base alla
normativa vigente, dalla Corte dei Conti.
Cgil-Scuola E. Panini
ñ
DICHIARAZIONE A
VERBALE SNALS-CONF.S.A.L.
Lo SNALS-CONF.S.A.L.
esprime formalmente il proprio totale dissenso in merito all’articolo 76, comma 3, rispetto all’indicazione della data del 01.01.2003,
in quanto detta data non tiene conto della specificità della normativa che
regola la decorrenza del normale trattamento di quiescenza del personale
della scuola, in considerazione del quale era stata avanzata la proposta di
indicare la data del 01.09.2002. Il mancato accoglimento della proposta dello
SNALS-CONFSAL, infatti, pone in essere una evidente ed illegittima disparità
di trattamento rispetto ai dipendenti degli altri comparti del pubblico
impiego, in quanto, di fatto, i reali benefici per i lavoratori scolastici
esplicheranno i loro effetti solo a far tempo dal 01.09.2003.
Lo SNALS-CONF.S.A.L.
si riserva espressamente di esperire ogni azione, anche in sede
giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine
alla presente dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione
non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto dell’articolato così
come attualmente formulato.
Snals-Confsal F. Ricciato - A. Massenti
ñ
DICHIARAZIONE A
VERBALE SNALS-CONF.S.A.L.
Lo SNALS-CONF.S.A.L.
esprime formalmente il proprio totale dissenso rispetto al mancato
recepimento nell’articolo 77 del presente contratto, di quanto espressamente previsto dall’articolo 161, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla base pensionabile, ove si attribuisce al
personale scolastico cessato dal servizio, ai fini della determinazione della
base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, la maggiorazione
delle quote mensili maturate rispetto alla posizione stipendiale successiva o
del successivo aumento periodico.
Lo SNALS-CONF.S.A.L.
si riserva espressamente di esperire ogni azione, anche in sede
giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine
alla presente dichiarazione.
Pertanto la
sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto
dell’articolato così come attualmente formulato.
Snals-Confsal F. Ricciato - A. Massenti
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA,
UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola,
CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-Confsal nel corso della trattativa hanno
ripetutamente richiesto e formulato proposte per individuare soluzioni volte
a tutelare il personale docente ed ATA dichiarato inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, fortemente penalizzato dall’intervento dell’art. 35 della legge 289/2002.
Le OO.SS. firmatarie
del presente contratto, esprimono il più forte dissenso per il mancato
accoglimento delle proposte formulate e peraltro già convenute nell'intesa
con il MIUR il 15 aprile 2003.
CGIL-Scuola,
CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-Confsal dichiarano che sono necessarie
soluzioni per superare la discriminazione ora esistente nei confronti del
personale docente e Ata dichiarato inidoneo.
Rivendicano che in
sede di contrattazione decentrata nazionale vengano garantiti gli stessi
diritti a tutto il personale dichiarato inidoneo.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani - Uil-Scuola M.
Di Menna - Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL-SCUOLA E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola,
CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono formalmente il proprio totale dissenso
rispetto al mancato recepimento nell’articolo 77 del presente contratto, di quanto espressamente previsto dall’articolo 161, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla base pensionabile, ove si attribuisce al
personale scolastico cessato dal servizio, ai fini della determinazione della
base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, la maggiorazione
delle quote mensili maturate rispetto alla posizione stipendiale successiva o
del successivo aumento periodico.
CGIL-Scuola,
CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano espressamente di esperire ogni
azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri
iscritti, in ordine alla presente dichiarazione.
Pertanto la
sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto
dell’articolato così come attualmente formulato.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani - Snals-Confsal
F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL-SCUOLA E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola,
CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono formalmente il proprio totale dissenso
in merito all’articolo 76, comma 3, rispetto all’indicazione della data del 01.01.2003,
in quanto detta data non tiene conto della specificità della normativa che
regola la decorrenza del normale trattamento di quiescenza del personale
della scuola, in considerazione del quale era stata avanzata la proposta di
indicare la data del 01.09.2002. Il mancato accoglimento della proposta,
infatti, pone in essere una evidente ed illegittima disparità di trattamento
rispetto ai dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, in quanto,
di fatto, i reali benefici per i lavoratori scolastici esplicheranno i loro
effetti solo a far tempo dal 01.09.2003.
CGIL-Scuola,
CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano espressamente di esperire ogni
azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri
iscritti, in ordine alla presente dichiarazione.
Pertanto la
sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto
dell’articolato così come attualmente formulato.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani - Snals-Confsal
F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA,
UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
Durante tutta la
trattativa per il rinnovo del Contratto del comparto scuola le organizzazioni
sindacali Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno
denunciato il consistente prelievo alle risorse effettivamente disponibili
per la contrattazione a causa delle ritenute operate alla fonte, senza che
ciò si traducesse in un effettivo beneficio per i lavoratori.
Il merito del
dissenso, più volte espresso, è riferito alle ritenute operate sul salario
accessorio e a quelle sulle somme utilizzate per l’incremento della RPD e del
CIA per il 2002 e 2003 che, gravate degli oneri per la liquidazione, non
risultano effettivamente disponibili a tal fine.
Preso atto che siamo
di fronte ad una questione di portata generale, perché attiene alle politiche
della fiscalità generale, le Organizzazioni sindacali firmatarie dichiarano
fin d’ora che porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché al
prelievo fiscale sulle somme predette corrisponda una effettiva, completa e coerente utilizzazione rispetto alla sua
finalizzazione.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani - Uil-Scuola M.
Di Menna - Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
I Sindacati
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-Confsal, in merito al rinvio
alla contrattazione decentrata regionale, previsto all’art. 86, lettera g), per quanto riguarda la rivalutazione
dell’indennità di bilinguismo, considerato che tale rivalutazione è già stata
realizzata per i restanti comparti dell’impiego pubblico nella Regione Valle
d’Aosta, confermano il loro impegno ad aprire da subito la relativa
contrattazione regionale, mediante le strutture sindacali territoriali, allo
scopo di realizzare l’omogeneità di trattamento anche per il personale della
scuola.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani - Uil-Scuola M.
Di Menna - Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
ALLEGATO N. 1: Schema di
codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
ALLEGATO N. 2: Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
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