CCNL
comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995
-
16 maggio 1995 -
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI
INDICE
ACCORDO SUI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I:
Art.1: Campo di
applicazione.
Art.2: Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I : Disposizioni generali.
Art.3 :
Obiettivi e strumenti
Art.4 : Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art.5 : Livelli
di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art.6 :
Composizione delle delegazioni
CAPO II: Informazioni e forme di
partecipazione
Art.7 :
Informazione
Art.8 : Esame
Art.9 : Pari
opportunità
Art.10 :
Consultazione
Art.11 : Forme
di partecipazione
CAPO III: Diritti sindacali
Art.12 :
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
CAPO IV : Procedure di raffreddamento
dei conflitti
Art. 13 :
Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: Costituzione del rapporto di
lavoro
Art.14 :
Contratto individuale di lavoro
CAPO II: Particolari tipi di
contratto
Art.15 :
Rapporto di lavoro a tempo parziale
CAPO III: Struttura del rapporto
Art.16 : Ferie
Art.17 :
Festività
Art. 18 :
Permessi retribuiti
Art. 19 : Orario
di lavoro
Art. 20 :
Permessi brevi
Art. 21 :
Assenze per malattia
Art. 22 :
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
CAPO IV: Norme disciplinari
Art. 23 : Doveri
del dipendente
Art. 24 :
Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 25 : Codice
disciplinare
Art. 26 :
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 27 :
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 28 :
Termini di preavviso
PARTE SECONDA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I : La retribuzione
Art. 29 :
Struttura della retribuzione
Art. 30 :
Aumenti della retribuzione base
Art. 31 :
Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento
Art. 32 :
Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II: La retribuzione accessoria
Art. 33 : Il
contenimento del lavoro straordinario
Art. 34 :
Disciplina della retribuzione accessoria
Art. 35 : Il
riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri
CAPO III: Produttività
Art. 36 : Il
fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 37 : Il
fondo per la qualità della prestazione individuale
CAPO IV: Ordinamento e verifica degli
oneri
Art. 38 : Istituzione
della Commissione sui problemi dell'ordinamento
Art. 39 :
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
PARTE TERZA
TITOLO I : NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 40 :
Segretari comunali
Art. 41 : Norme
transitorie
Art. 42 : Norme
finali
Art. 43 : Disapplicazioni
NORME DI
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 1
(SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI)
1. (Servizi essenziali)
Ai sensi degli articoli 1 e 2
della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono
i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) servizio doganale;
c) igiene, sanità ed attività
assistenziali;
d) attività di tutela della
libertà della persona e sicurezza pubblica;
e) produzione e distribuzione di
energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei
relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
f) trasporti;
g) l’erogazione di assegni e di
indennità con funzione di sostentamento.
h) servizi di protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
2. (Prestazioni)
Nell’ambito dei servizi essenziali
di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 2, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza e funzionamento degli
impianti a ciclo continuo, relativamente alla custodia del patrimonio
artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e
carburanti;
b) attività giudiziaria -
Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente
all’assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati
detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria;
c) ordine pubblico, sicurezza e
relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena:
limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei
pasti; Ministero dell’interno: limitatamente all’Ufficio di Gabinetto del
prefetto, al cifrario ed all’archivio generale della questura; Ministero degli
affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni in Italia e
all’estero, ed ai servizi essenziali di tutela dell’integrità ed incolumità dei
connazionali all’estero nell’ambito dell’unità di crisi;
d) attività sanitaria - Ministero
della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed aerea ed al servizio
sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente
deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia:
limitatamente all’assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - enti della sanità
militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
e) attività di sdoganamento:
limitatamente alla merce rapidamente deperibile non conservabile in
frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi;
f) attività di sorveglianza
idraulica di fiumi e degli altri corsi d’acqua e dei bacini idrici:
limitatamente al periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione
costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) attività di sorveglianza
forestale: limitatamente al servizio antincendi;
i) servizio elettorale:
limitatamente alle attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza
dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare
svolgimento delle consultazioni elettorali;
l) le informazioni e le notizie
per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità,
anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
m) servizio attinente alla
protezione civile: prestazioni ridotte anche col personale in reperibilità;
n) servizio di trasporto aereo,
limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali
che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
o) il pagamento degli stipendi,
delle pensioni, delle indennità sociali e l’adeguamento delle rendite
previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base
all’organizzazione delle singole amministrazioni.
ART. 2
(PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE)
1. (Individuazione delle
prestazioni e dei contingenti di personale)
In ciascuna amministrazione, le
prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi di cui
all’articolo 1 sono individuate, insieme ai relativi contingenti di personale,
con le procedure di cui ai commi successivi.
2. ( Livello nazionale )
A livello nazionale, per ciascuna
amministrazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell’inizio di ogni altra
trattativa decentrata, con le organizzazioni maggiormente rappresentative
nell’amministrazione interessata, sono individuate, in sede di contrattazione
decentrata, le qualifiche e le professionalità che formano i contingenti e sono
disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi,
necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ad
assicurare l’erogazione dei servizi di cui all’art.1 resi da ciascuna
amministrazione.
3. (Livello locale)
La quantificazione dei contingenti
numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione
decentrata a livello locale, entro quindici giorni dall’accordo di cui al comma
2, e comunque prima dell’inizio di ogni altra trattativa decentrata.
Gli accordi decentrati di cui al
presente comma ed a quello precedente hanno validità quadriennale; nelle more
della loro definizione, restano in vigore le norme derivanti dai precedenti
accordi nella stessa materia.
4. (Attribuzioni dei dirigenti)
In conformità degli accordi
decentrati di cui al comma precedente, i dirigenti responsabili del
funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, in occasione di ogni
sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti come
sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò
esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
ART. 3
(MODALITÀ
DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI)
1. (Preavviso)
Le strutture e le rappresentanze sindacali
che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art.1 sono
tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso
non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata
dell’astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero
indetto in precedenza, le strutture sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni, al fine di restituire affidabilità al
servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. (Comunicazioni)
La proclamazione e la revoca degli
scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata
alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze
nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata
all’amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la
proclamazione e la revoca di scioperi
relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere
comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze.
Nei casi in cui lo sciopero incida
su servizi resi all’utenza, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e
l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni si assicurano
che i predetti organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione
chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. (Limiti)
Non possono essere indetti
scioperi:
a) di durata superiore ad una
giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata
superiore a due giornate lavorative; gli scioperi di durata inferiore alla
giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a
ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti
nel tempo, con intervalli inferiori alle ventiquattro ore tra un’azione di
sciopero e l’altra;
c) articolati per servizi e
reparti, o per qualifiche professionali, di una medesima unità lavorativa, con
svolgimento in giornate successive consecutive.
4. (Esclusione e sospensione)
Non possono essere proclamati
scioperi nei seguenti periodi:
a) nel mese di agosto
limitatamente ai servizi:
·
del Ministero dei trasporti collegati con il trasporto
aereo;
·
di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e
monumentale;
·
di sdoganamento;
·
di sanità;
b) nei cinque giorni che precedono
e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali
e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono
e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali,
provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3
gennaio;
e) nei giorni di pagamento di
stipendi e pensioni;
f) nella giornata precedente o
susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale.
Gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso
di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4
(PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)
1. (Previsione)
Il contratto collettivo nazionale
di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento e la
conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. (Obblighi delle amministrazioni)
Durante l’esperimento dei
tentativi di conciliazione, le amministrazioni si asterranno dall’adottare
iniziative pregiudizievoli per la situazione dei lavoratori interessati al
conflitto.
ART. 5
(SANZIONI)
1. (Rinvio)
In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e di quelle contenute
nel presente contratto, si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta
legge n.146.
ART. 6
(APPLICABILITÀ
DEL CONTRATTO)
1. (Azioni sindacali)
Le norme di cui al presente
contratto si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di
riforma, rivendicative e contrattuali, nel comparto Ministeri, a livello di
comparto, a livello nazionale di amministrazione ed a livello decentrato.
2. (Deroga)
Le norme di cui al presente
contratto non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e
dell’ordine costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
ART. 7
(PUBBLICITA’
DELL’ACCORDO)
1.(Obblighi)
Le amministrazioni hanno l’obbligo
di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la massima pubblicità del
presente accordo. In particolare, le stesse amministrazioni sono tenute a
rendere pubblico il presente accordo in ogni sede di livello dirigenziale che
abbia rapporti con l’utenza.
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni
generali
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente
dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Al fine di raccordare le norme
del presente contratto con le disposizioni dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione nonchè delle leggi
integrative in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano, di amministrazione del relativo personale, di conoscenza
delle lingue italiana, tedesca e ladina e del loro uso negli uffici pubblici si
procede entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto ad
apposita contrattazione.
3. Negli stessi termini e modalità
di cui al comma precedente si procede per raccordare con le norme relative al
personale del presente comparto:
·
le norme dell'ordinamento del personale dell'amministrazione
civile del Ministero dell'Interno, disciplinato dal D.P.R. 340/1982 e
successive modificazioni ed integrazioni;
·
le norme derivanti dal decreto legge n. 487 del 1993,
convertito dalla legge n. 71 del 1994. per il personale dei ruoli del Ministero
delle Poste.
4. Entro il 30 giugno 1995 si
procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle
norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie:
·
personale dipendente dalle Agenzie per l’impiego, di cui
all’art. 24 della
legge 56/87;
·
personale dipendente dall’Amministrazione penitenziaria, in
relazione a quanto previsto dall’ art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n.395;
·
personale di nazionalità italiana assunto con contratto a
tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e
consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, ai sensi del DPR 5 gennaio
1967, n. 18. e ai sensi della L.401/90.
5.ll riferimento al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d. lgs. n.29
del 1993.
ART. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne
il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido
dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono
dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui all’art.51, commi 1
e 2 del d.lgs. n.29/1993, e viene portata a conoscenza
delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
dalle Amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di
vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1
e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per
la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e
parti sociali del 23 luglio 1993.
TITOLO II
Sistema
delle relazioni sindacali
CAPO I
Disposizioni
generali
ART. 3
Obiettivi e
strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità
delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività
amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini
pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo
predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile,
basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla
consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei
conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto,
in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado
di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo
e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2,
il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva; si
svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e
le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2, 4 e 5 del presente
contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del
1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi
nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.13. In coerenza
con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in
conformità ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge nelle materie
per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma
dell'art. 10 del
d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 . In appositi incontri le
parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate
nell'art. 8;
c) consultazione; si svolge sulle
materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali
casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza
particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo scopo di
rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i
soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto.
L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Nei casi di
urgenza o su materie riservate possono essere adottate modalità e forme diverse
da quelle previste alla presente lettera;
e) conciliazione, mediazione dei
conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure
finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di
cui all' art.13.
ART. 4
Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. Le piattaforme per il rinnovo
del contratto collettivo decentrato sono presentate almeno tre mesi prima della
scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L' Amministrazione provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30
giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2,
comma 2 ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, comma 2, per
l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata
deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si
attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la
sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51,
terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
ART. 5
Livelli di
contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione
collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo
nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo
decentrato.
2. La contrattazione decentrata
riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di
rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate
nell' art. 4.
3. Qualora nella contrattazione
decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono
essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve
essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello
nazionale.
4. La contrattazione decentrata si
svolge a livello di singola Amministrazione nell’ambito degli obiettivi e dei
programmi definiti ai sensi dell’ art. 3, comma 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
a) i sistemi di incentivazione
della produttività, per quanto concerne:
- i progetti di interesse
nazionale e la percentuale di risorse ad essi destinata;
- l'assegnazione e la
distribuzione delle risorse destinate alla realizzazione di progetti locali,
tenuto conto delle priorità organizzative e di servizio delle singole
amministrazioni;
- i criteri per: la individuazione
dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità
organizzative e di servizio degli uffici per la partecipazione agli stessi; le
verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno attuate
nei modi e nei tempi risultanti dall’art.4; la conseguente attribuzione dei
fondi di produttività ai gruppi e ai singoli, secondo le regole selettive
previste dall'art. 36 del presente contratto,
b) i criteri per l'attribuzione di
trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività
particolarmente impegnative, disagiate, pericolose o dannose e la quota di
risorse ad essi destinata;
c) gli accordi di mobilità di cui
all’art.35, 8^comma,
del d.lgs. n. 29 del 1993, ed i criteri per l’ applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e gestione della mobilità
in caso di esuberi; in particolare, per l'attuazione della mobilità volontaria
all'interno della Amministrazione, anche nei casi in cui si tratti di mobilità
all'estero ;
d) le linee di indirizzo generale
per l'attività di formazione professionale;
e) le linee di indirizzo e i
criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
5. Presso ogni sede centrale o
sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico di livello
dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal d. lgs. n. 29
del 1993 , la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti
materie:
a) i progetti di produttività di
interesse locale;
b) i criteri generali per la
individuazione dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale
alle priorità organizzative e di servizio degli uffici, per la partecipazione
agli stessi, per la valutazione dei risultati e per la corrispondente
attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli secondo le
regole selettive previste dall'art. 36;
c) i criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè alle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili.
d) modalità attuative dei criteri
in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
e) implicazioni, in ordine alla
qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti, delle innovazioni
organizzative e tecnologiche, nonchè delle modifiche delle funzioni e delle
strutture amministrative nell’ambito dei livelli di inquadramento;
6. L'erogazione dei trattamenti
incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di
produttività ed è quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei
risultati raggiunti.
7. I contratti decentrati non
possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi
successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
ART. 6
Composizione
delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8
del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede
decentrata è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato;
-da una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni
sindacali:
- per la composizione della
delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente
vigente fino al 30 giugno 1995.
II - NELLE SEDI CENTRALI O SEDI
DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO
DIRIGENZIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del
potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un
suo delegato;
- da una rappresentanza dei
titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del
contratto decentrato.
b) Per le organizzazioni
sindacali:
- dalle R.S.U. ,
- da componenti di ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui all’ art. 12, lett. b),
- da rappresentanti di ciascuna
delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente contratto.
2. Le amministrazioni del comparto
possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività
di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in
ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7
del d. lgs n. 29 del 1993.
CAPO II
Informazione
e forme di partecipazione
ART. 7
Informazione
1. Ciascuna amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 in materia di ambiente di
lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie,
individuate dal d. lgs n. 29 del
1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
c) verifica periodica della
produttività degli uffici;
d) definizione delle piante
organiche;
e) criteri generali di
organizzazione degli uffici;
f) criteri di massima riguardanti
l'organizzazione del lavoro;
g) implicazioni dei processi generali
di riorganizzazione dei Ministeri.
3. Nelle seguenti materie
l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i
relativi risultati, riguardanti:
·
stato dell'occupazione e politiche degli organici;
·
parametri e risultati concernenti la qualità e produttività
dei servizi prestati;
·
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
·
attuazione dei programmi di formazione del personale;
·
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
·
andamento generale della mobilità del personale;
·
qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
·
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
·
distribuzione complessiva dei fondi per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli artt.
36 e 37.
·
introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
·
oncessione in appalto di attività proprie
dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
·
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in
favore del personale.
A tale scopo è previsto almeno un
incontro annuale, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate
informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema
informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo
di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli
operatori, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
5. L'articolazione dell'orario
degli uffici deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine dell'
armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti tenuto conto della presenza di adeguati servizi sociali.
ART. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui
all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7 comma 2, può
chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai
sensi dell' articolo 10 del
d.lgs n. 29 del 1993 :
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri sui
carichi di lavoro;
c) verifica periodica della
produttività degli uffici;
Sono inoltre oggetto di esame, ai
sensi dell’art.48 del
d.lgs. n.29 del 1993, le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione delle Amministrazioni.
2. Della richiesta di esame è data
notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta; durante il periodo di durata dell’esame le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine
tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un
termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto
dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si
svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle
materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
ART. 9
Pari
opportunità
1. In materia di pari opportunità
sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 20 del DPR
17 gennaio 1990 n. 44;
2. Le misure per favorire pari
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di
negoziazione decentrata, ai sensi degli artt. 5 e 6 , anche ai fini delle
azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991, n.125.
3. Le modalità di attuazione delle
misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione preventiva ed
eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del
d.lgs. n. 29 del 1993 e delle procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del
presente contratto.
ART.10
Consultazione
1. L'Amministrazione, con le
modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c), procede alla consultazione :
·
delle rappresentanze di cui all'art. 6 nel caso previsto
dall'ottavo comma dell'art. 59 del
d.lgs n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti da altre disposizioni di
legge o contrattuali;
·
del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19 del
d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 11
Forme di
partecipazione
1. Presso ogni Ministero sarà
costituita una Conferenza di rappresentanti dell’ Amministrazione e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, nel corso
della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in
materia di organizzazione e gestione dell' amministrazione, con particolare
riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
2. Per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro, la formazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi
sociali, a richiesta, sono costituite, a livello nazionale, senza oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione, Commissioni bilaterali o Osservatori con il
compito di raccogliere dati relativi agli argomenti trattati - che l'
Amministrazione è tenuta a fornire - o di formulare proposte in ordine agli
stessi temi. Per la pari opportunità continuano ad operare i comitati istituiti
ai sensi dell'articolo 41 del
DPR 8 maggio 1987 n. 266 ed art. 20 del DPR
17 gennaio 1990, n. 44.
3. La composizione degli organismi
di cui al comma 2, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata presenza femminile.
CAPO III
Diritti
sindacali
ART. 12
Rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza
sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni
sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 nonchè dal
protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni
sindacali del comparto del 12.5.1994 , ferma restando
l’applicabilità dell’art. 19 della
legge n. 300/1970 per le Organizzazioni sindacali stipulanti tale
accordo;
b) le rappresentanze sindacali
che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera
a) e che siano maggiormente rappresentative nei luoghi di lavoro, in base alla
normativa sinora vigente.
CAPO IV
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
ART. 13
Interpretazione
autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53, del
d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la
parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51, del
d.lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si
procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51,
terzo comma, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione
autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2
del d.lgs n.29 del 1993.
TITOLO III
RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I
Costituzione
del rapporto di lavoro
ART.14
Il contratto
individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e
dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della
normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro;
b) data di inizio del rapporto di
lavoro;
c) qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione
dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di
rapporto a tempo determinato;
3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto
collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni
risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il
contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art.15,
comma 6.
5. L'amministrazione prima di
procedere alla stipulazio-ne del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro,
indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art.15, di non avere un
altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.58 del
d.lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione .
6. Scaduto inutilmente il termine
di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui
al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto,
sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso
produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9
maggio 1994, n. 487.
CAPO II
Particolari
tipi di contratto
ART. 15
Rapporto di
lavoro a tempo parziale
1. Tutte le Amministrazioni
possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei
limiti massimi del 25 % della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili
professionali indicati nel comma 3 e , comunque, entro i limiti di spesa
massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del
personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale non può essere costituito relativamente a profili che comportino
l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura
comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale
esclusione non opera nei confronti del personale in servizio che, pur
appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni.
L'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata
dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.
4. Il dipendente a tempo parziale
copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo
pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati
in tempo parziale.
5. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della
durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 6.
6. Il tempo parziale può essere
realizzato:
·
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
·
con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale
verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno).
7. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né
può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro,
salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri
istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
8. Al personale interessato è
consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa
amministrazione.
9. Il trattamento economico,
anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e
l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
10. I dipendenti a tempo parziale
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei
lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto
ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera.
11. Il trattamento previdenziale e
di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della
legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Per la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si
applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute
nell'art. 7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
13. Ai sensi dell'art. 1 , le
disposizioni di cui al presente articolo sono applicate negli uffici periferici
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella
provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dal DPR 26 luglio
1976, n. 752.
CAPO III
Struttura
del rapporto
ART. 16
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in
ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione
dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito
dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun
anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le
oggettive esigenze del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al
dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle
ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al
dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il
dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell' anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere
stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie
deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di
servizio.
16. Fermo restando il disposto del
comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di
servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
ART. 17
Festività
1. Sono considerati giorni festivi
le Domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli
effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta la sua opera.
2. Il riposo settimanale cade
normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per
i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della
settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle
chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto
di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale
domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai
sensi delle leggi del 22
novembre 1988, n.516 e dell’ 8 marzo 1989,
n.101. Le ore lavorative non prestate il Sabato sono recuperate la
Domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario o maggiorazioni.
ART. 18
Permessi
retribuiti
1. A domanda del dipendente sono
concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
·
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
·
lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini
di primo grado: giorni tre per evento;
2. A domanda del dipendente
possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito
per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì
diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3
possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini
del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie.
7. Nell'ambito del periodo
complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1
della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n.
903/1977, i primi trenta giorni sono considerati permessi per i
quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Nel successivo biennio, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 2
della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
concessi giorni trenta annuali di permesso retribuito.
8. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 dicembre 1971, n.1204, spetta l’intera retribuzione
fissa mensile nonchè il trattamento economico accessorio, come determinato ai
sensi dell’ art. 34 .
9. Il dipendente ha, altresì,
diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge.
ART. 19
Orario di
lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro è
di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della
legge 23 dicembre 1994, n.724, l’orario di lavoro, previo esame
con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 8 del presente contratto, è
articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi
con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni
per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di
collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L’orario di lavoro è funzionale
all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni,
ai sensi dell’art. 22 della
legge 23 dicembre 1994, n.724, sono determinate, previo esame
con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma
1, punto d) e 17. comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
A tal fine, l’orario di lavoro
viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
·
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
·
miglioramento della qualità delle prestazioni;
·
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;
·
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed
altre amministrazioni.
3. Per la realizzazione dei
suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti
tipologie di orario:
·
orario articolato su cinque giorni: si attua con la
prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni
pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al
completamento dell’orario d’obbligo.
·
orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei
ore continuative antimeridiane;
·
orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce
temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera;
·
turnazioni : da attivare ai sensi dell’art.12 del DPR
266/87, nel caso di attività i cui risultati non siano
conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario;
·
orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari
superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte
ore.
4. L’orario di lavoro massimo
giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo
sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non
può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Al fine di completare la
disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all’orario di lavoro,
nel rispetto della legge 23
dicembre 1994, n.724, e del d.lgs. n. 29 del
1993, si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita
contrattazione.
ART. 20
Permessi
brevi
1. Previa valutazione del dirigente
o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al
dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi
durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono
essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
2. La richiesta del permesso deve
essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le
misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il
recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
ART. 21
Assenze per
malattia
1. Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in
corso.
2. Superato il periodo previsto
dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l' ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per
il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a
seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico
spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa
mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i
primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori
a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche
il trattamento economico accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34;
b) 90 % della retribuzione di cui
alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui
alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti
dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve
essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il
controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal
primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale.
11. Il dipendente, che durante
l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può
essere reperito.
12. Il dipendente assente per
malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del dipendente
nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi
di obiettivo e giustificato impedimento.
15. Nel caso in cui l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi,
il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’ amministrazione, la quale ha
diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere
"a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti.
16. Le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale si computa
il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla
predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della
malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il
diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
ART. 22
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto
fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del
trattamento accessorio come determinato ai sensi dell’ art. 34.
2. Fuori dei casi previsti nel
comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21 , comma
7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi
dell’ art. 34, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
21, commi 1 e 2.
3. Nulla è innovato per quanto
riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente.
CAPO IV
Norme
disciplinari
ART. 23
Doveri del
dipendente
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in
modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione
tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto,
tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e
la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione
alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio
nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7
agosto 1990 , n. 241;
c) non utilizzare a fini privati
le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino,
fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni
in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di
lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del
servizio;
f) durante l'orario di lavoro,
mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a
principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità
della persona;
g) non attendere ad occupazioni
estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico fisico , in
periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente
deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato
dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili,
oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di
proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le
disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione
la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni
successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare
tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
ART. 24
Sanzioni e
procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei
lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino
ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza
preavviso.
2. L'Amministrazione, fatta
eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta
dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e , comunque, non oltre 20 giorni
da quando l'ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’amministrazione, è
venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa
con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la
difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15
giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 59,
comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2,
segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 59,
comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata
comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su sua
espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare
deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate nell’art. 25, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al
comma 1 dello stesso art. 25. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia
luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al
comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla
presente disposizione si rinvia all'art. 59 del d.
lgs. n. 29/1993.
ART. 25
Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.
lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
·
alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
·
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibiltà dell'evento;
·
all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti;
·
alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
·
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra
di loro;
·
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla
legge;
·
al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia
commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di
riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze,
una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di
più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari
a quattro ore di retribuzione si applica al dipendente per:
·
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
·
condotta non conforme a principi di correttezza verso altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
·
negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
·
inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
pregiudizio al servizio o agli interesssi dell'Amministrazione o di terzi;
·
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6 della
l. n.300/70;
·
insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal Bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività
sociali.
3. La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di
10 giorni si applica per:
·
recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel
comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
·
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli
utenti o ai terzi;
·
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
·
svolgimento di attività lavorative durante lo stato di
malattia o di infortunio;
·
rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari;
·
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
·
manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della L.
300 del 1970;
·
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignità della persona;
·
qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno
all'Amministrazione o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
·
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle
mancanze previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione
massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
·
occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito
uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione alla
posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
·
rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di
servizio;
·
assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un
periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
·
persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi
fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
·
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
5. La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di
gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di
denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di
lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
c) accertamento che l'impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
d) commissione, in genere, di
fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera "a", anche nei
confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma
1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55,
modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) quando alla condanna
consegua,comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
6. Nel caso previsto dalla lettera
"a" del comma 5, l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti
nel comma 6, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
8. Il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
9. Le mancanze non espressamente
previste nella presente elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri
di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'articolo 23 e, quanto al tipo
e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui
al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. 26
Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove
riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento
disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 27
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito
da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo
25, commi 4 e 5.
3. L'amministrazione, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare
il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l’obbligo di
sospensione nei casi previsti dall’art. 15, comma
1, della legge n. 55/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 16/1992.
5. Nei casi previsti dai commi
precedenti si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale, dall'articolo 25, commi 6, 7 e 8.
6. Al dipendente sospeso ai sensi
del presente articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 % della
retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione
di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva
di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione
cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia , se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni, Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di
diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
ART. 28
Termini di
Preavviso
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
·
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5
anni;
·
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10
anni;
·
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento
economico
CAPO I
La
retribuzione
ART. 29
Struttura
della retribuzione
1. La struttura della retribuzione
del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei
Ministeri si compone delle seguenti voci:
trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di
anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
trattamento accessorio:
d) competenze di cui all’art. 72 del
d.lgs. n.29/1993 ed all’ Allegato B del presente contratto;
e) fondo per la produttività
collettiva ed il miglioramento dei servizi di cui all’ art. 36;
f) fondo per la qualità della
prestazione individuale di cui all’ art. 37;
g) compensi per lavoro
straordinario;
h) altre indennità previste da
specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è
corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio
1988 n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi
precedenti, aventi carattere fisso e continuativo, sono corrisposte
congiuntamente, in unica soluzione mensile.
ART. 30
Aumenti
della retribuzione base
1. Gli stipendi come stabiliti
dall’articolo 8,
comma 1, del DPR 17 gennaio 1990, n. 44, previo
conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’ art. 7 del
D.L. n. 384/ 1993, convertito dalla legge n. 438 /
1993, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili
lorde:
|
Qualifica
|
importo mensile lordo
|
|
I
|
92.000
|
|
II
|
96.000
|
|
III
|
102.000
|
|
IV
|
107.000
|
|
V
|
113.000
|
|
VI
|
123.000
|
|
VII
|
139.000
|
|
VIII
|
161.000
|
|
IX
|
182.000
|
2. Gli aumenti di cui al comma 1
competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30
novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
|
Qualifica
|
aumento mensile
|
|
I
|
70.000
|
|
II
|
74.000
|
|
III
|
78.000
|
|
IV
|
82.000
|
|
V
|
86.000
|
|
VI
|
94.000
|
|
VII
|
106.000
|
|
VIII
|
123.000
|
|
IX
|
140.000
|
4. Gli aumenti di cui al comma 3
hanno effetto fino al conseguimento dell’aumento successivo, ed assorbono
l’indennità di vacanza contrattuale.
ART. 31
Personale
delle qualifiche direttive ad esaurimento
1. Il presente contratto
collettivo si applica nei confronti del personale direttivo delle qualifiche ad
esaurimento di cui agli artt. 60 e 61
del DPR 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, in
conformità a quanto previsto dall’art. 25, comma
4, del d.lgs.3 febbraio 1993, n. 29.
2. Gli stipendi iniziali lordi in
vigore per il personale di cui al comma 1 sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
|
Direttore di divisione r.e.
(iniziale)
|
195.000
|
|
Direttore di divisione r.e.
(dopo 2 anni)
|
210.000
|
|
Ispettore generale r.e.
(iniziale)
|
210.000
|
|
Ispettore generale r.e. (dopo 2
anni)
|
226.000
|
3. Gli aumenti mensili di cui al
comma 2 competono con decorrenza 1°dicembre 1995.
4. Dal 1° gennaio 1995 al 30
novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi:
- Direttore di divisione r.e.
(iniziale).................. 150.000
- Direttore di divisione r.e.(dopo
2 anni)........... 161.000
- Ispettore generale r.e.
(iniziale)..................... 161.000
- Ispettore generale r.e. (dopo 2
anni)............. 173.000
5. Gli incrementi di cui al comma
4 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui al comma 2 e assorbono
l’indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta
dal 1° gennaio 1995.
6. Le classi di stipendio e gli
aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti dal 1° dicembre 1995.
Il valore degli aumenti biennali
in godimento al 30.11.1995, con l’aggiunta della valutazione economica dei
ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianità.
Tale valutazione si effettua con
riferimento al trattamento stipendiale derivante dall’applicazione dell’art. 6,
1°comma, del decreto legge n.123/1990, convertito dalla legge n.29/1991, ed ai
valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
7. I trattamenti economici
accessori sono corrisposti secondo i criteri e le modalità di cui agli artt.
33, 34, 35, 36 e 37 del presente contratto. Il fondo per la qualità della
prestazione individuale di cui all’ art. 37 è eventualmente corrisposto nella
misura spettante al personale della nona qualifica funzionale.
ART. 32
Effetti dei
nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi
risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 27, 6° comma, del presente
contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre
analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi
compresa l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione
degli articoli. 30, 31 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
CAPO II
La
retribuzione accessoria
ART. 33
Il
contenimento del lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° gennaio
1995, i singoli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale regolato dal presente CCNL, risultanti dagli
appositi capitoli dei bilanci di previsione delle amministrazioni dello Stato,
nonché dal fondo di cui all’art. 3 della
legge 22.7.1978, n. 385 (capitolo 6682 del bilancio di
previsione del Ministero del tesoro), sono ridotti nella misura del 20%.
L’importo di tale riduzione è destinato al finanziamento degli istituti
finalizzati all’incentivazione della produttività, previsti dal presente CCNL.
ART. 34
Disciplina
della retribuzione accessoria
1. I trattamenti economici
accessori in atto presso le singole amministrazioni del comparto, secondo la
specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore,
sono conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità
determinate ai sensi del comma seguente.
2. Nell’allegato B le parti
definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei
diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte
amministrazioni:
a) tabelle di retribuzione
accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione
accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica
disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai
sensi dell’art. 72, 3°
comma, del D.L.vo 29/1993, facendo riferimento agli importi
corrisposti per l’anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo;
b) le residue quote di
retribuzione accessoria non aventi carattere di generalità e continuità, che
concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività collettiva, di cui al
successivo art. 36, nell’ amministrazione di appartenenza.
3. Gli importi di cui al comma 2
lettera a) sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le amministrazioni
provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in
base alle disposizioni di cui all’art, 72, terzo
comma del d.lgs. n. 29 del 1993.
4. La determinazione delle tabelle
e degli elementi di cui al comma 2 non può comportare né oneri né vantaggi per
le parti.
5. Gli incrementi sessennali
dell’indennità di servizio penitenziario derivanti dall’art. 16, 1° comma della
legge 16.10.1991, n. 321, e dalla relativa tabella, cessano di essere
corrisposti dal 1° dicembre 1995. Da tale data, gli incrementi sessennali in
godimento al 30 novembre 1995, con l’aggiunta della valutazione economica dei
ratei di incremento sessennale maturati alla stessa data, vengono corrisposti
in aggiunta agli importi di cui alla allegata tabella B.
6. L’indennità di servizio
penitenziario derivante dall’art. 16, 1° comma della legge 16.10.1991, n. 321,
e dalla relativa tabella, come riportata nell’allegato B al presente contratto,
nonchè dal trattamento di cui al comma 5 continua ad essere corrisposta per
tredici mensilità e ad essere utile agli effetti del calcolo del trattamento di
quiescenza.
ART. 35
Il
riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri
1. Una parte dell’incremento retributivo
contrattuale pari a £ 20.000 mensili medie per dipendente viene utilizzato a
partire dal 1/12/1995 per costituire un fondo complessivo destinato al
personale delle seguenti amministrazioni: Ministero della pubblica istruzione,
Ministero dei beni culturali, Ministero delle risorse agricole ed alimentari (
ad eccezione della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste ),
Ministero della sanità, Ministero dell’industria, Ministero degli esteri (ad
eccezione degli Uffici all’estero), Ministero dei lavori pubblici, Ministero
dei trasporti e della navigazione (per il solo personale già dipendente dal
soppresso Ministero della marina mercantile), Ministero dell’ambiente , nonchè
al personale del soppresso Ministero del Turismo e spettacolo, purchè non
percepisca la retribuzione accessoria mensile di cui all’ allegato B presso l’
amministrazione di assegnazione.
Tale fondo viene utilizzato per la
determinazione di uno specifico importo pari a £. 120.000 medie mensili per
dipendente, che concorre alla formazione di una distinta voce retributiva
uguale per tutti i Ministeri sopra indicati, definita ai sensi del precedente
articolo 34, in sede di individuazione della quota di retribuzione accessoria
mensile avente carattere di generalità e continuità per le singole
amministrazioni del comparto e risultante dall’ allegato B.
CAPO III
Produttività
ART. 36
Il fondo
per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
1. Allo scopo di aumentare la
produttività degli uffici e la qualità dei servizi è istituito in ciascun
Ministero od Amministrazione un fondo alimentato dalle somme di cui all’art. 6 del DPR
44/1990, ad eccezione del compenso incentivante base di cui al DPR 344/1983 nelle
misure in atto vigenti, e dagli altri fondi destinati alla produttività,
determinati come previsto all’articolo 34, comma 2.
A partire dal 1° dicembre 1995 il
Fondo è incrementato di un importo determinato moltiplicando il numero dei
dipendenti in servizio al 31 dicembre 1992 presso ciascuna Amministrazione per
una somma corrispondente a £ 25.000 medie mensili, derivanti anche dal
finanziamento di cui all’art. 33 e ponderate sulla base della distribuzione del
personale all’interno dei singoli livelli retributivi.
2. Le risorse previste nel fondo
sono destinate, oltre che alla retribuzione delle particolari posizioni di cui
al comma seguente, a progetti di interesse nazionale o locale. Per progetti
nazionali una quota variabile fra il 30 e il 50 % sarà determinata per ogni
Amministrazione secondo le rispettive priorità organizzative. Le risorse
previste per tali progetti dovranno essere attribuite a non più del 50% del
totale dei dipendenti di ciascuna amministrazione.
La quota residua di risorse è
attribuita a progetti di interesse locale. L’individuazione dei progetti di
interesse nazionale e di quelle locali è operata in sede di contrattazione
decentrata ai sensi dell’art. 5.
3. Nella contrattazione decentrata
di Amministrazione sono individuate le risorse da destinare alla retribuzione
delle particolari posizioni di lavoro già coperte dalle maggiorazioni del
compenso incentivante di cui al DPR 344/1983, o di
altre posizioni, quali la reperibilità e specifiche responsabilità di
direzione.
4. In base ai criteri definiti
in sede di contrattazione decentrata, l’individuazione dei dipendenti da adibire
ai progetti di produttività collettiva sarà determinata dal dirigente sulla
base della loro collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità
della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I
criteri di valutazione della produttività e dei risultati saranno definiti in
sede di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli
obiettivi dei progetti, in modo da garantire la selettività delle erogazioni ai
dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potrà
basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di
raggiungimento complessivo degli obiettivi del progetto, sia su elementi
attinenti alla qualità e intensità della partecipazione individuale.
5. I risultati raggiunti per
ciascuna Amministrazione in termini di maggiore produttività e di miglioramento
quantitativo e qualitativo dei servizi, mediante l’impiego del Fondo di cui al
presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente Servizio per il controllo interno o Nucleo di valutazione istituito
ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. n. 29/93. L’attività di monitoraggio e valutazione si
conclude con un rapporto da trasmettere all’ ARAN, in allegato alla Relazione
annuale sullo stato dell’amministrazione.
6. Nell’ambito del fondo per la
produttività collettiva viene stanziato un importo pari a £ 72.000 annue lorde
pro capite, la cui destinazione verrà definita con accordo tra le parti entro
il 1°dicembre 1995, anche in relazione alle proposte della Commissione di cui
al successivo art. 38.
ART. 37
Il fondo
per la qualità della prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la
capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza delle
amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico è istituito un fondo annuo
per i premi di qualità della prestazione individuale.
2. Per l’attribuzione del premio i
dirigenti responsabili individuano, con provvedimenti motivati, entro il 30
giugno e 30 novembre di ciascun anno i lavoratori ai quali il premio viene
assegnato.
Gli stessi dirigenti provvedono
all’erogazione del premio nei mesi di luglio e dicembre entro il limite massimo
del 15% del numero dei lavoratori in servizio. L’importo di detti premi è
determinato secondo i valori della tabella di cui all’allegato C. Per il 1995
il premio è attribuito nel mese di dicembre, con riferimento al secondo
semestre dell’anno.
L’attribuzione del premio è
operata sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti:
a) precisione e qualità delle
prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento
operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla
gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all’utenza e alla
collaborazione all’interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità organizzativa, di
proposta di soluzioni innovative e di contributo alla realizzazione di
cambiamenti organizzativi e gestionali;
e) qualità delle prestazioni
connesse alla responsabilità di procedimento o comunque rilevanti ai fini di un
effettivo adeguamento dell’azione amministrativa ai principi di riforma del
procedimento.
3. Le decisioni assunte dai
dirigenti devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o
delle OO.SS. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I
risultati generali dell’applicazione saranno comunicati alle OO.SS., che
potranno chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.
Eventuali controversie
sull’applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di
conciliazione in sede sindacale.
4. I risultati raggiunti in
termini di maggiore produttività, per ciascuna Amministrazione, mediante
l’impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte del competente Servizio per il controllo interno o Nucleo
di valutazione istituito ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. n. 29/93. L’attività di monitoraggio e valutazione si conclude
con un rapporto da trasmettere all’ARAN in allegato alla Relazione annuale
sullo stato dell’amministrazione.
CAPO IV
ORDINAMENTO
E VERIFICA DEGLI ONERI
ART. 38
Istituzione
della Commissione per la revisione dell’ordinamento
1 - E’ istituita una Commissione
composta da rappresentanti dell’A.RA.N. e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro,
con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza
sull’attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di
formulare proposte per la revisione dell’ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive
dei sistemi di inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e
confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo
conto anche della esperienza acquisita e delle realtà presenti nei diversi
paesi europei;
b) alla congruità dei profili
professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e
fungibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del
necessario riaccorpamento all’interno di ciascuna qualifica funzionale senza
che ciò comporti variazioni di natura economica.
c) alla congruità di tali sistemi
in relazione alle modifiche intervenute e che si prospettano
nell’organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle
amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree di
inquadramento professionale, quali l’informatica;
d) all’impiego reale del personale
con particolare riferimento alle situazioni di scostamento fra compiti
effettivamente svolti ed inquadramenti in atto, nonché alle modalità con cui
dette situazioni si manifestano (durata, attribuzione delle funzioni, relazione
con l’assetto delle piante organiche e con la loro rideterminazione in
attuazione del d.lgs. n. 29 del
1993).
2. La Commissione si riunirà
entro il 31 marzo 1995 e terminerà i propri lavori entro il 30 settembre 1995,
formulando proposte organiche sui singoli punti indicati nel comma precedente.
Art. 39
Verifica
delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da
parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a
quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell’art. 52, comma
3, del d.lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro dall’art.10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati
maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano
allo scopo di concordare la proroga dell’efficacia temporale del contratto,
ovvero la sospensione dell’esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
PARTE TERZA
TITOLO I
Norme
finali e transitorie
CAPO I
ART. 40
Segretari
comunali
1. In attesa dell’approvazione
della legge di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e
della conseguente ridefinizione del regime giuridico e della collocazione
contrattuale di tale categoria, le norme del presente contratto non si
applicano alla categoria medesima, ad eccezione di quelle contenute nel
presente articolo, nonchè nell’ art. 32.
2. Gli stipendi per i segretari
comunali come stabiliti dall’articolo 8,
comma 7 e seguenti, del DPR 17 gennaio 1990, n. 44, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica VIII 161.000
Qualifica IX 182.000
3. Gli aumenti mensili di cui al
comma 2 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
4. Dal 1° gennaio 1995 al 30
novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
Qualifica VIII 123.000
Qualifica IX 140.000
5. Gli aumenti di cui al comma 4
hanno effetto fino al conseguimento di quelli successivi ed assorbono
l’indennità di vacanza contrattuale.
6. In attesa dell’approvazione
della legge di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali,
gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 8, commi 12
e 13 del DPR 44/1990, e gli incrementi dell’indennità di funzione e
coordinamento di cui all’art. 8, 14° comma, dello stesso DPR, vengono
corrisposti fino al 30 novembre 1995.
Il valore degli incrementi
stipendiali e degli incrementi dell’indennità di funzione e coordinamento in
godimento alla predetta data, con l’aggiunta della valutazione economica dei
ratei di incremento maturati alla stessa data, viene conservato come
retribuzione individuale di anzianità per gli incrementi stipendiali, e come
misura individuale dell’indennità di funzione e di coordinamento per gli
incrementi di questa.
7. A decorrere dal 1° 12 1995, la
misura dell’indennità di funzione e coordinamento spettante a tale data, anche
ai sensi del comma precedente, è provvisoriamente incrementata dalla somma di
86.600 lire mensili pro capite.
8. Le parti si impegnano entro il
1° Dicembre 1995 a rivedere le problematiche relative alla categoria dei
segretari comunali anche alla luce dell’eventuale legge di riforma.
ART. 41
Norme
transitorie
1. I procedimenti disciplinari
in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari
accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 24,
qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del
Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 gennaio
1957, n. 3 .
3. Nel primo e secondo anno di
vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli
istituti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 non siano impegnate nei rispettivi
esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
ART. 42
Norma
finale
1. Per tutte le materie e gli
istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del
d.lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali
vigenti.
2. Le parti si impegnano a
rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 giugno 1995.
3. Le integrazioni al presente
contratto, derivanti dal precedente comma 2 , nonchè da ogni altra intesa
prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, nè
altri oneri a carico delle parti.
Art.43
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del
presente contratto sono inapplicabili, nei confronti del personale del
comparto, le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all’articolo
4 (Procedure per la contrattazione decentrata): artt. 18 e 19
del D.P.R. n. 266 del 1987; art. 7 del
D.P.R. 494/1987 ; art. 14 D.P.R.
44/90;
b) con riferimento all’articolo 5
( Livelli di contrattazione ): art. 15 del
D.P.R. n. 266 del 1987; artt. 5 e 6 del
D.P.R. 494/1987; art. 14 D.P.R.
44/90;
c) con riferimento all’articolo 6
( Composizione delle delegazioni ): art. 16 del
D.P.R. n. 266 del 1987;
d) con riferimento all’articolo 7
( Informazione ): artt. 18 e 20 del D.P.R. n.
13 del 1986; art. 32 del
D.P.R. n 266 del 1987,
e) con riferimento all’articolo 9
( Pari opportunità ): art. 16 D.P.R.
395 del 1988;
f) con riferimento all’articolo 11
( Forme di partecipazione ): art. 146, comma
1, lettera ‘d’ e parte successiva, e comma 2 del D.P.R. n. 3 del 1957;
g) con riferimento all’articolo 12
( Rappresentanze sindacali ): art. 25 della
legge n. 93 del 1983;
h) con riferimento all’articolo 13
( Interpretazione dei contratti ): art. 14, comma
6, del D.P.R. n. 44 del 1990; art. 21, lettera
‘b’, del D.P.R. n.13 del 1986;
i) con riferimento all’articolo 14
( Contratto individuale ): art. 12 D.P.R.
n. 3 del 1957; art. 10 del DPCM 10 giugno 1986; art. 17 del
D.P.R. n. 487 del 1994,
j) con riferimento all’articolo 15
( Tempo parziale ): art. 1, comma 1,
art. 2, comma 1, art. 3, 4, 5 e 6
del DPCM n. 117 del 1989; art. 4 del
D.P.R. n. 13 del 1986;
k) con riferimento all’articolo 16
( Ferie ): art. 36, 39 e 40 del
D.P.R. n. 3 del 1957, art. 18 del
D.P.R. n. 686 del 1957; art. 15 della
legge n. 312 del 1980; art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1980;
l) con riferimento all’articolo 18
( Permessi retribuiti ): art. 37, 39, 41 del D.P.R. n.
3 del 1957; art. 3, commi da
37 al 41 della legge n. 537 del 1993 ; art.22, commi
dal 22 al 26 della legge n. 724 del 1994.
m) con riferimento all’articolo 20
( Permessi brevi ): art. 11 del
D.P.R. n. 13 del 1986; art.13 del
D.P.R. n.266 del 1987;
n) con riferimento all’articolo 21
( Malattia ): art. 37, 68, commi dal
primo all’ottavo, 70 e 71 del
D.P.R. n. 3 del 1957, art. 30, 31, 32,
33 e 34 del D.P.R. n. 686 del 1957;
o) con riferimento all’articolo 22
( Infortuni sul lavoro ): art. 68, comma
7, del D.P.R. n. 3 del 1957;
p) con riferimento all’articolo 23
( Doveri ): artt. 12, 13,
14, 15, 16 e 17 del D.P.R. n. 3 del 1957;
q) con riferimento agli articoli
24, 25, 26 e 27 ( Disciplina ): artt. da 78
all’87, artt. dal 91 al
99, art. 134, del
D.P.R. n. 3 del 1957; art. 61 del
D.P.R. n. 686 del 1957;
r) con riferimento all’articolo 32
( Effetti dei nuovi stipendi ): art. 10 del
D.P.R. n. 44 del 1990;
s) con riferimento all’articolo 34
( Disciplina della retribuzione accessoria ): art. 8 L. n.
455/85; art. 23, comma
8, L. n. 936/86; art.1 L.152/89; art. 2 e 3 L. n.
412/89; art. 3, comma 3, DL n. 469/92 conv. L. n. 23/93; art. 4,
comma 4, DL n. 853/84 conv. L. n.17/85; art. 3, lett. i,
punto 2 L. n. 349/89; L. n. 221/88; art. 4 DL
n. 356/87 conv. L. n. 436/87; art. 9,
comma 4, DL n. 86/88 conv. L. n. 160/88; art. 10,
commi 1 e 2, DL n. 108/91 conv. L. n.169/91; art. 1 L. 209/92; art.19, comma 8,
L n. 870/86; art.14 L. n.
245/90;
t) con riferimento all’articolo 36
( Fondo per la produttività collettiva ): art. 12, 13 e 14
del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 15 del
D.P.R. n. 395 del 1988; art. 50 del
D.P.R. n. 266 del 1987; art. 7 del
D.P.R. n. 44 del 1990;
u) con riferimento all’articolo 40
( Segretari comunali ): art.8, commi 12,
13 e 14 del D.P.R. n.44/1990.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
L’A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie
del presente contratto intendono sottolineare che il comune essenziale
obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra
Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare
soluzioni conciliative ai problemi che riguardano, in generale, la tutela delle
condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si
danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell’
adozione delle misure necessarie al buon funzionamento dell’ amministrazione.
Pertanto, nelle sedi di
contrattazione decentrata la definizione dei criteri dovrà escludere qualsiasi
riferimento alla individuazione dei singoli dipendenti.
Le parti riconoscono dunque che
nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far
salve, nella loro integralità, da un lato le competenze e la responsabilità dei
dirigenti così come definite dal D.Lgs. 29/93 e relativi
correttivi, e dall’altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS.
dei lavoratori.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti riconoscono l’opportunità
di una fase transitoria nella quale, fino alla definizione del quadro
normativo, restano invariate le regole sulla rappresentatività, anche in
relazione ai criteri sulla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi
tra le varie sigle sindacali.
Le parti riconoscono altresì
l’opportunità di una fase transitoria che consenta il mantenimento della
situazione in atto esistente in materia di assegnazione dei locali per le
rappresentanze sindacali.
L’esame di tutte le materie
elencate dovrà essere concluso entro il 30/6/1995.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Entro la data del 30/6/1995 le
parti si incontreranno per dare attuazione al d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Entro la data del 30/6/1995 le
parti si incontreranno per definire consensualmente il regime dei contributi
sindacali ed il regime delle trattenute per sciopero; fino a tale data si
continuano ad applicare le norme attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
In relazione a quanto previsto
dall’art. 13, comma 2, si chiarisce che, nel caso delle Organizzazioni
sindacali, per “parte interessata” si intende anche una singola sigla
firmataria del presente contratto.
DICHIARAZIONE
A VERBALE ARAN N.1
L’ARAN considera di tutta
evidenza che la contrattazione decentrata non comporta l’obbligo di arrivare ad
un accordo, nel senso che, in mancanza dell’ accordo, anche su tali punti resta
ferma la competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti
nonchè l’autonomia organizzativa delle amministrazioni. Tale competenza non è
neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del
termine di quindici giorni contemplata, per l’esame congiunto, dall’art.10 del
d.lgs. n.29 del 1993 e dall’art.8 del presente contratto.
ALLEGATO B (ART. 34, 2°
Comma)
TABELLA I
Individuazione degli istituti
normativi utili ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria.
1. Gli istituti normativi presi in
esame sono: Tempo parziale (art.15), Ferie (art. 16), Permessi retribuiti (art.
18), Maternità (art. 18, 7°comma ), Assenze per malattia (art. 21), Sospensione
cautelare per procedimento disciplinare (art.26), Sospensione cautelare per
procedimento penale (art.27), Permessi distacchi e aspettative sindacali,
Sciopero.
2. Le voci retributive considerate
sono: Indennità di amministrazione (art.34), Fondo di produttività collettiva
(art. 36), Fondo per la qualità della prestazione individuale (art. 37),
Compenso per lavoro straordinario.
3. Le indennità di amministrazione
vengono corrisposte, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato
lo stipendio tabellare; vengono ridotte, perciò, pro quota in caso di tempo
parziale orizzontale, ed al 50 % in caso di sospensione cautelare per
procedimento disciplinare. Vengono erogate per intero in tutte le altre
fattispecie di cui al punto 1, ad eccezione dello sciopero.
Il compenso per lavoro
straordinario nonchè i due Fondi non competono in alcuna delle fattispecie di
cui al comma 1. Le assenze a qualsiasi titolo non pregiudicano la
corresponsione del trattamento accessorio di cui agli artt. 36 e 37 nel caso in
cui le medesime non siano rilevanti e/o determinanti agli effetti della
valutazione complessiva della produttiività o della qualità della prestazione
individuale.
4. Le indennità sono calcolate al
lordo delle ritenute a carico del lavoratore ed al netto delle ritenute a
carico dell’amministrazione.
5. L’indennità spettante al
personale inquadrato nella prima qualifica corrisponde a quella definita per il
personale della seconda qualifica.
6. In caso di malattia di durata
inferiore a 15 giorni lavorativi, la riduzione dell’indennità sulle giornate di
assenza viene calcolata sulla base di 1/30, come disposto dalla normativa
vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno
le amministrazioni determinano l’ammontare delle risorse destinate al Fondo per
la produttività collettiva.
Le somme di cui all’art. 6 del DPR
44/1990 e degli altri fondi destinati alla produttività che non
sono utilizzati per le erogazioni tabellari vengono assegnati al Fondo.
AGENZIA PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da
parte della Corte dei Conti del D.P.C.M. del 3 marzo 1995, con il quale
l’A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del
comparto Ministeri, il giorno 16 maggio 1995, alle ore 19 presso la sede
dell’A.RA.N ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del
Comitato Direttivo come di seguito indicati :
Prof. Carlo Dell’Aringa
.........................
Prof. Gian Candido De Martin
.............
Avv. Guido Fantoni
..............................
Dr. Paolo Panzani
................................
Prof. Gianfranco Rebora
......................
e le seguenti Confederazioni ed
Organizzazioni sindacali di categoria :
CGIL
.............................. F.P.
CGIL .................................
CISL
.............................. FILS
CISL .................................
UIL
................................ UIL
STATALI..............................
CONFSAL....................... UNSA........................................
CISAL................................ FAS CISAL................................
CISNAL.............................
RDB-CUB..........................
USPPI................................
CONFEDIR........................
CIDA..................................
UNSCP..............................
Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
del comparto Ministeri.
Del predetto CCNL fa parte
integrante l’allegato Protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali.
Si allega ,altresì, il “Codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” definito, ai
sensi dell’art.58 bis del
D.L.vo. n.29/1993, dal Ministro per la Funzione Pubblica con Decreto
del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno
1994.