CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2002/2005 e IL PRIMO BIENNIO
ECONOMICO 2002/2003
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato
di Settore e comunicato in data 4 luglio 2003, sul testo dell’ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002\2005 e il primo biennio
economico 2002\2003, e della certificazione positiva resa dalla Corte dei
Conti il 22 luglio 2003 sull’attendibilità dei costi quantificati per il
accordo medesimo e sulla relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione
di bilancio, il giorno 24 luglio 2003, alle ore 12.30, ha avuto luogo
l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido
Fantoni firmato
e i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGIL/SNS firmato
CISL/Scuola firmato
UIL/Scuola firmato
CONFSAL//SNALS firmato
GILDA/UNAMS non firmato
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il
quadriennio normativo 2002\2005 e il primo biennio economico 2002/2003.
* * *
* *
N.D.R.: il presente contratto, nella versione originale sottoscritta
all’Aran, come riportato nella premessa dello stesso CCNL, è corredato da
tutte le note a fine testo. I documenti che noi pubblichiamo su internet -
per conformazione tecnica - hanno dei collegamenti interni a file già
esistenti; per cui in questo testo verranno numerate le note originali del
testo del contratto ma non saranno collegate poiché i collegamenti sono
direttamente alla fonte (file) citata.
Per correttezza
alleghiamo il testo originale in formato Acrobat e in formato compresso.
INDICE GENERALE DEGLI
ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni generali
art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto
art. 2 - interpretazione autentica del contratto
Capo II - relazioni sindacali
art. 3 - obiettivi e strumenti
art. 4 - contrattazione collettiva integrativa
art. 5 - partecipazione
art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica
art. 7 - composizione delle delegazioni
art. 8 - assemblee
Capo III - norme comuni
art. 9 - misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio,
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
art. 10 - mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale
art. 11 - pari opportunità
art. 12 - congedi parentali
art. 13 - ferie
art. 14 - festività
art. 15 - permessi retribuiti
art. 16 - permessi brevi
art. 17 - assenze per malattia
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato
art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
art. 21 - termini di preavviso
Capo IV - docenti
art. 22 - intenti comuni
art. 23 - area docenti e contratto individuale di lavoro
art. 24 - funzione docente
art. 25 - profilo professionale docente
art. 26 - attività di insegnamento
art. 27 - attività funzionali all’insegnamento
art. 28 - attività aggiuntive ed ore eccedenti
art. 29 - ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali
art. 30 - funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
art. 31 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico
art. 32 - collaborazioni plurime
art. 33 - incarichi a tempo determinato per il personale in servizio
art. 34 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
art. 35 - permessi ed assenze del personale docente con cariche elettive
art. 36 - rapporti di lavoro a tempo parziale
art. 37 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 38 - educazione degli adulti ed altre tipologie di attività didattica
art. 39 - corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie
art. 40 - servizio prestato dai docenti per progetti con le università
art. 41 - modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso
le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da
parte dei docenti in formazione
art. 42 - personale docente avente diritto di mensa gratuita
art. 43 - norma di rinvio
Capo V - personale ata
art. 44 - area ata e contratto individuale di lavoro
art. 45 - periodo di prova
art. 46 - sistema di classificazione professionale del personale ata
art. 47 - compiti del personale ata
art. 48 - mobilità professionale del personale ata
art. 49 - valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi
e tecnici e dei collaboratori scolastici
art. 50 - orario di lavoro ata
art. 51 - permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive
art. 52 - modalità di prestazione dell’orario di lavoro
art. 53 - ritardi, recuperi e riposi compensativi
art. 54 - riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
art. 55 - indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA
art. 56 - collaborazioni plurime per il personale ata
art. 57 - rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 58 - contratto a tempo determinato per il personale in servizio
art. 59 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 60 - restituzione alla qualifica di provenienza
Capo VI - la formazione
art. 61 - formazione in servizio
art. 62 - fruizione del diritto alla formazione
art. 63 - livelli di attività
art. 64 - criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
art. 65 - piano annuale delle istituzioni scolastiche
art. 66 - i soggetti che offrono formazione
art. 67 - formazione in ingresso
art. 68 - formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte
processo immigratorio o frequentate da nomadi
art. 69 - formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Capo VII - tutela della salute nell’ambiente di
lavoro
art. 70 - finalità
art. 71 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
art. 72 - organismi paritetici territoriali
art. 73 - osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
art. 74 - norme di rinvio
Capo VIII - aspetti economico-retributivi
generali
art. 75 - struttura della retribuzione
art. 76 - aumenti della retribuzione base
art. 77 - progressione professionale
art. 78 - tredicesima mensilità
art. 79 - effetti dei nuovi stipendi
art. 80 - compenso individuale accessorio per il personale ata
art. 81 - retribuzione professionale docenti
art. 82 - risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione
scolastica
art. 83 - criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica
art. 84 - compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed
Università
art. 85 - attività complementari di educazione
fisica
art. 86 - indennità e compensi a carico del fondo d’istituto
art. 87 - direttore dei servizi generali e amministrativi
Capo IX - norme disciplinari
Sezione I - personale docente
art. 88 - rinvio delle norme disciplinari
Sezione II - personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
art. 89 - obblighi del dipendente
art. 90 - sanzioni e procedure disciplinari
art. 91 - competenze
art. 92 - codice disciplinare
art. 93 - rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
art. 94 - sospensione cautelare in caso di procedimento penale
art. 95 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
Capo X - personale delle scuole italiane all’estero
art. 96 - vertenze ed organismi di conciliazione
art. 97 - sistema delle relazioni sindacali
art. 98 - partecipazione
art. 99 - impegni connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il
piano dell’offerta formativa
art. 100 - progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta
formativa ed al superamento del disagio scolastico
art. 101 - ferie
art. 102 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 103 - orari e ore eccedenti
art. 104 - mobilità tra le istituzioni scolastiche
all’estero
art. 105 - mobilità professionale verso le istituzioni
scolastiche all’estero
art. 106 - iscrizione alle graduatorie permanenti per la
destinazione all’estero
art. 107 - modalità di svolgimento della prova di
accertamento della conoscenza della lingua
art. 108 - valutazione della prova di accertamento
linguistico
art. 109 - riformulazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti
art. 110 - gestione delle graduatorie per la destinazione
all'estero
art. 111 - esaurimento di graduatoria e prove
straordinarie
art. 112 - durata del servizio all’estero
art. 113 - interruzione del servizio all’estero
art. 114 - calcolo degli anni di servizio all’estero
art. 115 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di
assenze per malattia
art. 116 - restituzione ai ruoli metropolitani per
incompatibilità e per motivi di servizio
art. 117 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di
sanzioni disciplinari
art. 118 - foro competente
art. 119 - norme applicative
art. 120 - fruizione dei permessi
art. 121 - fruizione del diritto alla formazione
Capo XI - personale delle istituzioni educative
art. 122 - profilo professionale e funzione del personale
educativo
art. 123 - attività educativa
art. 124 - azioni funzionali all'attività educativa
art. 125 - attività aggiuntive
art. 126 - attività di progettazione a livello di
istituzione
art. 127 - attività di collaborazione con il dirigente
scolastico
art. 128 - obblighi di lavoro
art. 129 - norma finale
Capo XII - conciliazione ed arbitrato
art. 130 - tentativo obbligatorio di conciliazione
art. 131 - arbitrato
art. 132 -modalità di designazione dell'arbitro
art. 133 - norma finale
Capo XIII - telelavoro
art. 134 - disciplina sperimentale del telelavoro
art. 135 - orario di lavoro
art. 136 - formazione
art. 137 - copertura assicurativa
art. 138 - criteri operativi
art. 139 - norma finale di rinvio
Capo XIV - disposizioni finali
art. 140 - previdenza complementare
art. 141 - personale in particolari posizioni di stato
art. 142 - normativa vigente e disapplicazioni
art. 143 - verifica delle disponibilità finanziarie
complessive
INDICE GENERALE DELLE TABELLE E DEGLI ALLEGATI
Tabella A - profili di area del personale ata
Tabella B - requisiti culturali per l’accesso ai profili
professionali ata
Tabella C - corrispondenze tra aree e profili professionali
ata
Tabella C1 - equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale
ata
Tabella D - valutazione dei titoli culturali, professionali e
di servizio per le procedure di destinazioni all’estero
Tabella 1 - aumenti posizioni stipendiali dall’1.1.2002
Tabella 2 - i.i.s. e posizioni stipendiali dall’1.1.2003
Tabella 3 - aumenti compenso individuale accessorio
Tabella 4 - aumenti retribuzione professionale docenti
Tabella 5 - misure del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario
d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica
Tabella 6 - misure del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale ata per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo
da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica
Tabella 7 - misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro
notturno e /o festivo al personale educativo ed ata delle istituzioni
educative e delle scuole speciali da liquidare a carico del fondo
dell’istituzione scolastica
Tabella 8 - misura annua lorda tabellare dell’indennità di
bilinguismo e trilinguismo da liquidare a carico del fondo
dell’istituzione scolastica
Tabella 9 - misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità di amministrazione
Dichiarazioni a verbale
Allegati:
All. 1 – Schema di codice di condotta contro le molestie
sessuali
All. 2 – Codice di comportamento dei dipendenti delle
PP.AA.
INDICE GENERALE DELLE NOTE A FINE TESTO
1 - Art. 12 del CCNQ del 18\12\02
2 - D. Lgs 30\3\2001 n. 165
3 - Protocollo 23 LUGLIO 1993
4 - Legge 22\11\2002 n. 268
5 - Legge 12\06\1990 n. 146
6 - Accordo collettivo quadro 7\8\1998
7 - CCNQ 9\8\2000
8 - D.lgs n. 297\94
9 - Commissione pari opportunità (CCNL 26\5\1999)
10 - D.Lgs 26\03\2001 n. 151
11 - Legge 23\12\1977 n. 937
12 - Portatori di handicap (l.5\2\1992 n. 104)
13 - Portatori di handicap (l. 27\10\93 n. 423)
14 - D.P.R. 9\10\1990 n. 309
15 - Art. 35 l. 27\12\2002 n. 289
16 - T.U. 10.01\57, n. 3
17 - Art. 3 DPR n. 399\88
18 - L. 20\5\1982 n. 270
19 - D.L. 12\9\1983 n. 463
20 - DPR 8\3\1999 N. 275
21 - L. 15\3\1997 n. 59
22 - Durata dell’ora di lezione C.M. 22\9\1979 N.
243
23 - CCNI 31.08.99
24 - D.LGS 18\8\2000 N. 267
25 - D.LGS 25\2\2000 N. 61
26 - O.M. N. 446 del 22 LUGLIO
27 - O.M. 13.02.98, n. 55
28 - L. 15\3\1997 N. 59
29 - Art. 14 DPR 8\3\1999 N. 275
30 - L. 11\8\1991 N. 266
31 - D.lgs. n. 626/94
32 - Accordo quadro 10.07.96
33 - L. 7 agosto 1990, n. 241
34 - D.Lgs 28\12\2000 N. 443
35 - DPR 28\12\2000 N. 445
36 - L. 20\5\1970 N. 300
37 - D.Lgs 18\8\2000 N. 267
38 - 316 C. P. - peculato
39 - 316 bis c.p.
40 - L. 27\3\2001 N. 97
41 - ART. 653 cpp
42 - Ministero della P.I. – Concorsi ordinari a
cattedre
43 - DPR 9\5\1994 N. 487
44 - D.M. 10\8\1998 N. 354
45 - D.M. N. 448 del 10\11\1998
46 - Art. 35 D.Lgs n. 62\98
47 - CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato
48 - Ipotesi di rinnovo del CCNQ in materia di
conciliazione e arbitrato
49 - Art. 411 CPC
50 - Telelavoro CCNQ 23\03\2000
51 - Accordo per l’istituzione del fondo nazionale
pensione complementare lavoratori scuola
52 - D.Lgs 21\4\1993 n. 124
53 - L. 8\8\1995 N. 335
54 - Art. 1 e 4 L. 24\5\1970 N. 336
55 - DPR 395\88
56 - DPR 399\88
57 - DPR. 395\88
58 - L. 312\80
59 - L. 11.02.80, n. 26
60 - L. 25.06.85, n. 333
PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per
il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere
economico per il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in
modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte
negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin
qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni sindacali di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i
seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all’8-3-2002:
§
CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio economico
1994-95, firmato il 4.8.1995;
§
Sequenza contrattuale per il personale dei Convitti,
firmata il 2.5.1996;
§
CCNL II biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;
§
Sequenza contrattuale sul personale delle scuole
italiane all'estero, firmata l'11.12.1996;
§
Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69
del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
§
Sequenza contrattuale sull'applicazione degli artt.
27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata il 26.2.1998;
§
CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio economico
1998-99, firmato il 26.5.1999;
§
Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999,
firmata il 24.2.2000;
§
Accordo in applicazione dell'art. 8 della L. 124/1999
per l'inquadramento nella scuola del personale ATA proveniente dagli
EE.LL., firmato il 20.7.2000;
§
Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL
26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
§
CCNL II biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
§
Accordo successivo sul personale delle scuole
italiane all'estero, in applicazione dell'art. 30 della sequenza
contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
§
Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione
dell'art. 18 del CCNL II biennio, firmato il 18.10.2001;
§
Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in
applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio, firmato il 18.10.2001;
§
Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.
Le predette intese sono entrate in
vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da
singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma
definitiva del presente CCNL 2002-2005.
Le disposizioni contrattuali che
seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti,
sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o
meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo
sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da
cui discende la disposizione contrattuale.
Tutti i riferimenti al D.lgs. n. 29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al
D.lgs. n. 165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono
stati aggiornati ai corrispondenti articoli del D.lgs. n. 165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono
riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo
dell’articolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da
considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente
richiamate nel testo che segue, come previsto dall’art. 69 del d.lgs. n.
165/2001.
La presente premessa fa parte integrante
del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
ñ
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL
PRESENTE CONTRATTO
(Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il
quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 (1) del
contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il
18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.
165/2001 (2). Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993(3) e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.
165/2001 (cfr. nota n. 2).
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23
luglio 1993 (cfr. nota n. 3).
7. Per quanto concerne il personale scolastico delle
province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai
decreti legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal D.Lgs n. 354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL
CONTRATTO
(Art. 2 del C.C.N.L. del 1999)
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le
parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi
entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di
cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo
che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa
integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di
garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema
scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro
elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal
presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola
nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello
integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica,
con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di
cui all'art. 2.
ñ
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
(art. 4 del CCNL 26-5-1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo
i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla
durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione
del personale in altre attività di insegnamento; l’utilizzazione del
personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure
e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto
previsto dalla legge n. 268/2002 (4) e dalla
legge n. 289/2002 (cfr. nota n. 15); la mobilità
intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della
salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a
livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per
gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio,
inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione
per il finanziamento di moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il
personale docente, educativo ed ATA;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle
attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle
seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee
territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure sperimentali di
raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a
livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle
relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al
comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini
congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n.
165/2001 (cfr.nota n. 2). La verifica sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi
dell’art. 48 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2).
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo
delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
(Art. 5 del CCNL 1999 ed art. 2 del CCNL 15-3-2001)
1. Le forme di partecipazione sindacale si
svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale,
con cadenza annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione
cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti
identificati all’articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento,
autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale
a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle
spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e
di supporto dell’attività scolastica;
f)
dati generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e
sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della
organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono
richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento
dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo
verrà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi
successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in
ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi
dall’apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa,
in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze
del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali
si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le
seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le
seguenti:
d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto
al piano dell’offerta formativa;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità
didattica. Ritorni pomeridiani;
f)
criteri e modalità di applicazione dei diritti
sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (5), così come
modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
g) attuazione della normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro;
h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse
del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), al personale docente, educativo ed
ATA;
i)
criteri e modalità relativi alla organizzazione del
lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto.
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra,
deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui
con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi
dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza
annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già
sottoscritto.
Sono materia di informazione successiva le
seguenti:
j)
nominativi del personale utilizzato nelle attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione
del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
l)
verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo
vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa
documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal
presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto
organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai
criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi
venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
ñ
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art. 4 del CCNL 15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un
suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli
uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.
L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria
scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL,
come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 (6) sulla
costituzione della RSU.
2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N. ).
ART. 8 - ASSEMBLEE
(art. 13 CCNL del 1995 e art. 13 del CCNL II biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di
lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro
capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della
retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più
di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del
giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000
sulle prerogative sindacali(7);
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla
elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali (cfr. nota n. 7 ).
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione
si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere
di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono
svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente,
secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di
2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale,
in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della
sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei
limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede
e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note
dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o
istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso
giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o
educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o
succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine
delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa
data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei
limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di
cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro
il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre
sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il
dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare
interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa
fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o
sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con
quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la
contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla
scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in
ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai
commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario
di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette
al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3
del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la
tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della
comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto
1998 (cfr. nota n. 6 ) e le modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali.
ñ
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE
A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE
SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi utili per l’inizio dell’anno
scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche regionali
le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per
le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio,
utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone
informazione preventiva alle OO.SS..
2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito
contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la
durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica
da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al
MIUR e alle OO.SS., favorendo la pluralità e la diffusione delle
esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto
territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche
consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione
territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con
l'ampliamento dell’offerta formativa, che la Direzione generale
regionale finanzierà nell’ambito di quanto previsto dall’anzidetto
contratto integrativo regionale.
4. I compensi per il personale coinvolto nelle
attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di
contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede
di contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E
INTERCOMPARTIMENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di
riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti
formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in
sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più
agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne
conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del
personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il
soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale,
sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro
pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri
per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione
relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che
esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale ai fini
del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro
vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura
forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio
ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di
risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di
concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in
situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al
personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al
precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la
sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità
relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le
esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con
l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali
innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli
adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e
formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento
dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni
scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre
Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione
integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del
personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le
modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui
connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul
rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di
percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure
concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di
provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono,
comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché
la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la
formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), il personale docente utilizzato, a
domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto
all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di
titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore
retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura
corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse
ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione
avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale
d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94(8) e successive modifiche é riconoscibile per
intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che
intercompartimentale.
ñ
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999)(9)
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato pari opportunità con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato
è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato
dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi
anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della
legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari
opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di
prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
§
percorsi di formazione mirata del personale sulla
cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare
riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione
dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di
testo, alle politiche di riforma;
§
azioni positive, con particolare riferimento alle
condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
§
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
§
flessibilità degli orari di lavoro;
§
fruizione del part-time;
§
processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie
al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale,
su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti
analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il
funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato
dal Direttore regionale.
ART. 12 - CONGEDI PARENTALI
(art. 11 del CCNL II biennio
15-3-2001)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel
D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n. 10).
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001(10) alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi
di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che
competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta
viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n.
151/2001 (cfr. nota n. 10).
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001(cfr. nota n. 10), per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione
dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n. 10), alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni
per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli
otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4
e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001(cfr. nota n. 10), la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda,
con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.
La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo
di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ñ
ART. 13 - FERIE
(art. 19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937(11).
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la
settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono
calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi
di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale
docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti
sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che
se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi
anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia,
che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà
delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno
successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione
delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente
ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si
siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta
in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze
per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede
al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
(art. 20 del CCNL 4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (cfr. nota n. 11). E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1,
sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni
caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
(art. 21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione
anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini
di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al
dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti
nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per
gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono
le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le
indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e
di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104(12) sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3
ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324(13), convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono
essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da
specifiche disposizioni di legge.
ñ
ART. 16 - PERMESSI BREVI
(art. 22 del CCNL 4-8-1995)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al
dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con
contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze
personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il
personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente
i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di
lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono
eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello
della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per
fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il
numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei
permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale
in servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
(art. 23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49, lettera del CCNL
26.05.1999)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto
ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del
competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine
di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo
comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore
regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge
a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309(14).
8. Il trattamento economico spettante al dipendente,
nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la
retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori
a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni
trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o
educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque
non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal
primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture
ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto
a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante
le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa
di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289(15).
ñ
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO,
PERSONALI E DI STUDIO
(art. 24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad
essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del
10 gennaio 1957(16) e dalle leggi speciali che a tale istituto si
richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale
docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n.
399/1988(17), ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del
presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può
essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa,
a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A
TEMPO DETERMINATO
(art. 25 del CCNL 4-8-1995 e interpretazione autentica dell’art. 19 del CCNL
4.8.95, firmata il 17.9.97)
1. Al personale assunto a tempo determinato, al
personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 (cfr. nota n. 17) e al personale non
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.
270(18), si applicano, nei limiti della durata del rapporto
di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato
sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per
il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto
a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma
precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella
misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di
incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8), e che non si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 (cfr. nota n.
17), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la
retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a
tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre,
attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per
i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha
diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del
personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463(19), convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di
cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo
determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un
permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati
dall’art. 12.
15. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.
17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI
SERVIZIO
(art. 26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla
conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett.
a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano
anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di
durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina
conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
(art. 29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
ñ
CAPO IV - DOCENTI
ART. 22 - INTENTI COMUNI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30
giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio
tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il
31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi
tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora
sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i
docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al
comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di
meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola
di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli
di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà
e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile
l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema
scolastico.
ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art. 38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola
dell’infanzia; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola
media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli
assistenti delle scuole speciali statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di
legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale
vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione;
f)
durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 24 - FUNZIONE DOCENTE
(art. 38, comma 3, del CCNL
4-8-1995 ed art. 23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità
e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti,
nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto
del contesto socio-economico di riferimento.
ART. 25 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
(art. 23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito
da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti,
che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di
studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro
degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e
nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa
della scuola.
ñ
ART. 26 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art. 41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art.
41 anzidetto ed art. 24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente
con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i
competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento
delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme
di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche(20) di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo
1997(21) - e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso
Regolamento (cfr. nota n. 21) -, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano,
comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel
quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa
procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a
nuove esigenze.
5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore
settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola
elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli
insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa
programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia
impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di
assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in
sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui
orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici
ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola
dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma
successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione
ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal
collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di
lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali
n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980(22) nonché dalle ulteriori circolari in materia che le
hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di
circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al
completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base
della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in
misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la
vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il
tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti
nell'orario di attività didattica.
ART. 27 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
(art. 42 del CCNL 4-8-1995 ed art. 24, comma 5 del CCNL
26-5-1999)
1. L’attività funzionale all’insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano
le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti
tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei
docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e
fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un
totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei
consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi
a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio
dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo
da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami,
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative
del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del
collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione
tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi.
ART. 28 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art. 25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art. 30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme
contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle
stipula del presente CCNL.
2. Presso l’ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, un’apposita sequenza
contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per procedere
al riesame e all’omogeneizzazione della materia.
ART. 29 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
(art. 26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche,
possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti,
in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con
esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le
materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative
deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime
delle responsabilità.
ñ
ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
(art. 28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita
dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto
e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni
strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base
dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del
31.08.99(23) e sono annualmente assegnate dal MIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con
delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta
formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,
numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione
d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore
generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla
quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di
effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in
cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle
relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo,
con la stessa finalità.
ART. 31 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti
retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei
strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di
docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici
compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale
docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i
finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per
le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 86, comma 2,
lettera e).
ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME
(art. 27 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di
disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo
docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta
esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di
servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di
appartenenza.
ART. 33 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26,
il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola,
rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non
inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre
anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato.
ART. 34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30
APRILE
(art. 44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il
personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione
del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione
dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento
di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti
connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo
di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle
classi terminali.
ñ
ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO
A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art. 45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a
ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (cfr. nota n. 2)(24). Il personale che si avvalga del regime
delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a
presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico,
alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli
impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre
successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma
o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più
scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti
dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di
assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi
cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il
periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un
mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione
a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1,
sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in
soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il
docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei
compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della
scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della
documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n. 267/2000 (cfr. nota n. 25), che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 36 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art. 46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti
di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa
massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale
si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a
tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di
ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di
concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per
ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a
tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo
parziale.
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve
essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con
la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe
di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché
la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma
1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61(25).
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi
carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.
61/2000 (cfr. nota n. 25).
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute
nell'O. M. n. 446/97(26), emanata in applicazione delle norme del
CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O. M. n. 55/98(27).
ñ
ART. 37 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art. 47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si
assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno
sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello
di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il
giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di
durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono
assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3,
2.4, 2.5 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.
751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a
configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti
costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo
previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con
orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza
della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 38 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
(art. 39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti
che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della
scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che
contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce
che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni
di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia
maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di
formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno
annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi
dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può
essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta
per la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di
specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo
settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza
dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita
in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione
flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti
all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le
attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni
dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art.
27;
e) la contrattazione integrativa regionale
sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia
in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f)
nelle scuole carcerarie è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi
compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla
base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità
scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà
anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo
alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento
ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione
quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione
integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione
di risorse per il personale impegnato nel settore.
ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA
IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER
L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
(art. 26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione dell’orario di servizio
scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella
sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e
di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito
dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ñ
ART. 40 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI
CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
(art. 27 sequenza 24-2-2000)
1. Ove si stipulino convenzioni tra Università,
Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi
all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso
universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere
rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale
regionale fornisce alle OO. SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di personale
docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti
interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time
annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 41 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art. 28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente universitario in tirocinio si
configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso non deve essere utilizzato per coprire
spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa
alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e
alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo
programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle ore di
tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di
lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività
di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti
di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione
dell’orario di servizio.
ART. 42 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO
DI MENSA GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999)
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa
gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o
sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento
adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti
contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa
gratuita l’insegnante in servizio nel turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli
insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che
svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede
rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza
educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in
servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione
della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza
sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi
dell’art. 278 del decreto legislativo n.
297/94 (cfr. nota n. 8).
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono
essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme
restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di
erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 43 - NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente e ai
precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia
si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della
legge n. 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.
ñ
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 44 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
(art. 30 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione
con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi
dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n.
59/1997(28) dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove
competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla
base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi
tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella
distinta area contrattuale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione;
f)
durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 45 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita
come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A
super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i
dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti
appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati
inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a
seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato
l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di
prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza
per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o
regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente
CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione
ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi
di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra
Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla
conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a
domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso un' Amministrazione del comparto, vincitore di
concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un
periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per
la durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato viene
utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato
per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente
scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n.
275(29).
ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL
PERSONALE ATA
(art. 51 del CCNL 4-8-1995 ed art. 31 del CCNL 26-5-1999)
1. I profili professionali del personale ATA sono
individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che
sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più
profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata
nella successiva tabella C.
3. Il personale appartenente al profilo di
“guardarobiere” è collocato nel medesimo profilo dell’area B, con il
corrispondente trattamento economico.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
(art. 32 del CCNL 26-5-1999)
1. I compiti del personale A.T.A. sono
costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste
dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti
di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano
delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti
dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le
risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna
istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno
scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del
31.08.99.
Esse verranno particolarmente finalizzate per l’area
A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona,
all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso.
ñ
ART. 48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione
di cui all’art. 46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore
all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive,
previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le
cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa
nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per
il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di
studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque
del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo,
comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio
effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti
procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro
all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione
ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono
possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti
prevista a tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEGLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al
precedente articolo, il MIUR attiverà procedure selettive, previa
frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a
tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire
posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di
collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate
al punto 4 dell’integrazione all’atto di indirizzo del 14.04.03.
ART. 50 - ORARIO DI LAVORO ATA
(art. 50 del CCNL 4-8-1995 ed art. 33 del CCNL 26-5-1999)
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche
pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto
saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di
flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi,
recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale
all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle
risorse umane;
- miglioramento della qualità delle
prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei
servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali
con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base
plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove
ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12
minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli
stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio
sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di
contrattazione integrativa d’istituto.
ART. 51 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A
RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art. 45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a
ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (cfr. nota n. 25) e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.
165 (cfr. nota n. 2).
Il personale che si avvalga del regime delle assenze
e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni
trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla
carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali
variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in
più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della
documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000 (cfr. nota n. 25), che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ñ
ART. 52 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono
essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli
obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a.
Orario di lavoro flessibile: - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di
servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di
servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare
l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in
cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e
agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano
dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.). I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 (cfr. nota n. 12) e d.lgs. 26.03.2001, n. 151 (cfr. nota n. 10), e che ne facciano richiesta,
vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le
esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a
situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli
in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla
legge n. 266/91(30) - che ne faccia richiesta, compatibilmente con
l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle
esigenze prospettate dal restante personale.
b.
Orario plurisettimanale: - la
programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene
effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva
un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di
servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico
riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto
delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario
settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un
totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore
medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e,
di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno
scolastico. Le forme di recupero nei periodi di
minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la
riduzione del numero delle giornate lavorative.
c.
Turnazioni: - la turnazione è
finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio
giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni
per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa
ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non
siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere osservati per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: - si considera in turno il personale che
si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del
servizio; - la ripartizione del personale nei vari
turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in
ciascun turno; - l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente; - un turno serale che vada oltre le ore
20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche
connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione
scolastica; - nelle istituzioni educative il numero
dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente
non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi
effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma,
superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali
i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è
sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa
acquisizione della disponibilità del personale; - l’orario notturno va dalle ore 22 alle
ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello
che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore
6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del
giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 (cfr. nota n. 12) e dal d.lgs. n. 151/2001 (cfr. nota n. 10) possono, a richiesta, essere
esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere
utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino a un anno.
2. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è
articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche
per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e
riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei
laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di
esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica
gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
3. All’inizio dell’anno scolastico il direttore dei
servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano
dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza
rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6, adotta il
piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di
lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le
delegazioni sindacali di cui all’art. 7.
ART. 53 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro
comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo
a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o
frazione non inferiori alla mezza ora.
3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e
previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario
giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di
tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale
titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi,
sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività
dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si
sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore,
per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente,
le stesse devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a
ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti
orari acquisiti.
ART. 54 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE
SETTIMANALI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario
a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,
finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende
agrarie;
- Scuole strutturate con orario di
servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a
settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione
scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare
il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.
ART. 55 - INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL
DSGA
(art. 35 del CCNL 26-5-1999)
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di amministrazione
come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del
fondo di cui all’art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in base
alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne
svolge le funzioni.
2. Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore
amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti
disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa
attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA viene
sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi
dell’art. 47.
3. In caso di assenza del DSGA dall’inizio dell’anno
scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo
determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 56 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
(art. 38 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale ATA può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella
scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche
parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente
scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
ñ
ART. 57 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art. 52 del CCNL 4-8-1995)
1. Per il personale di cui al precedente art. 44,
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono
essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione
o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti,
nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree
di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione
organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale
si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo
professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché
la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma
1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione
di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata
del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale
preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla
combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 (cfr. nota n. 26)
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere
continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa
Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della
seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15
giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.
61/2000 (cfr. nota n. 26).
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 36,
comma 13.
ART. 58 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO
(art. 5 dell’Accordo successivo per il personale ATA
8-3-2002)
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del
comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad
un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato.
ART. 59 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 37.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e
da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
ART. 60 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA
può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con
effetto dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di
restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale
scolastico della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli
sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
ñ
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART. 61 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
(Art. 12 del CCNL 26.05.1999)
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di
innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale
del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,
per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso
qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di
mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di
interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili
considerati necessari secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità
di cui all’art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi assunti
come prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione in
atto;
- al potenziamento e al miglioramento
della qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta
formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione
dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè
all'esigenza di formazione continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di
riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità
ATA;
- all’introduzione e alla valorizzazione
dell’autoaggiornamento.
2. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili,
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da
norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria
si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie
per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano
dell'offerta formativa.
ART. 62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art. 13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione
organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle
istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle
spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione
alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università,
IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione
del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione
all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero
di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni,
hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo
di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie
artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in
misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a
iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal
precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni
e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad
iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque
giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o
come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e
l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole
dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche
mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti
dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze
con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per favorire
l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei
crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione
decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di
perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare
riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione
e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con
la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche
di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento
in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari
forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri
di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART. 63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art. 8 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione,
riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al
POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile
sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce
servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie
professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli
interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono
necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per
l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione
di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo
degli interventi.
ñ
ART. 64 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE
(Art. 10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la formazione del personale delle
scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:
§
per il 60% alle scuole in base al numero complessivo
degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione, a livello di
singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero di
personale ATA;
§
per il 20% all’amministrazione periferica, in base al
numero degli addetti nelle proprie istituzioni scolastiche, e comunque
osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente;
§
per il 20% all’amministrazione centrale.
ART. 65 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Art. 13 del CCNI 31.08.1999)
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai
docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i
tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva
annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione
promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti
pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
§
promosse prioritariamente dall’amministrazione;
§
progettate dalla scuola autonomamente o consorziata
in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’Università (anche in
regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con
gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art. 14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio
dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del
personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento
da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la
formazione del personale della scuola le università, i consorzi
universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di
ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni
professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati
e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per
l’accreditamento di soggetti - i soggetti qualificati di cui al precedente
comma sono di per sé accreditati - per la realizzazione di progetti di
interesse generale. I criteri di riferimento sono:
§
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto
delle finalità contenute nello statuto;
§
l’attività svolta per lo sviluppo professionale del
personale della scuola;
§
l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
§
le capacità logistiche e la stabilità economica e
finanziaria;
§
l’attività di ricerca condotta e le iniziative di
innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
§
il livello di professionalizzazione raggiunto, anche
con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e
alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
§
la padronanza di approcci innovativi, anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di
formazione;
§
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
§
la documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della
scuola;
§
la specifica competenza di campo in relazione alle
aree progettuali di lavoro;
§
la disponibilità a consentire il monitoraggio,
l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i
soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse
destinate a progetti di interesse generale promossi
dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche,
singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e
di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i
criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti
definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti
corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo,
l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa
alle iniziative proposte al personale della scuola.
ART. 67 - FORMAZIONE IN INGRESSO
(Art. 15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o
consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto
dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione
sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e
l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create
particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze
tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella
prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente
riconosciute.
ñ
ART. 68 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A
RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI
(Art. 18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in
relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di
sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare
significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e
tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale
facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in
relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il
personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e
si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati,
nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul
territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle
aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già
realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti
attività formative:
§
pronto intervento linguistico,
§
corsi specifici sull’insegnamento della lingua
italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
§
approfondimento delle tematiche dell’educazione
interculturale,
§
produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per
l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua
nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle
Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di
materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a
disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle
attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione
di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni
espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non
governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART. 69 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI
PARTICOLARI
(Art. 20 del CCNI 31.08.1999)
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi
serali della scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per
il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente.
L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai
docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei
diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità
con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza
delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti
formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento,
certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà
ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento
nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra
l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle
scuole carcerarie degli istituti penitenziari il MIUR realizza le
necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia,
per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle
attività.
ñ
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART. 70 - FINALITÀ
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme
di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema
di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal
D.lgs. 626/94(31) come modificato dal D.lgs. 242/96 (cfr. nota n. 31), le parti convengono sulla
necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle
istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste
dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme
legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio
1996(32) in materia di rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nel comparto pubblico.
ART. 71 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n. 382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato
Accordo quadro 10-7-1996 (cfr. nota n. 32) e dall’art. 58 del CCNI 31.08.99 (cfr. nota n. 24). Ove successivi Accordi quadro
modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta,
questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto
scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è
contenuta negli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti
dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite
possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove il D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32) prevede l’obbligo da parte
del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire
la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico
consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli
eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in
occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel
verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e
le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione,
sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì
consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’art. 22, comma 5 del D.lgs.
626/94 (cfr. nota n. 32). Gli esiti delle attività di
consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto
dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c.
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e
la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un
uso strettamente connesso alla sua funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto alla formazione specifica prevista all’art. 19, comma 1, lett. G)
del D.lgs. n. 626 citato (cfr. nota n. 32). La formazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i
contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs. 626/94 (cfr. nota n.
32), e dal Decreto Ministro del Lavoro del
16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;
f.
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non
può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali;
g. per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), i rappresentanti per la
sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali,
utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni
rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti
b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), il predetto monte-ore e
l’attività sono considerati tempo di lavoro.
ART. 72 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico
regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di
cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32).
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e
promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei
prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e
dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di
livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per
favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi
assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 73 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA
SICUREZZA
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi
in materia di igiene e sicurezza l’Osservatorio Nazionale Paritetico ha il
compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di
coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare
proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART. 74 - NORME DI RINVIO
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa
esplicito riferimento al D.lgs. 626/94 (cfr. nota n. 32), al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e
sicurezza.
ñ
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 75 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995)
1. La struttura della retribuzione del personale
docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola si
compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a)
stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b)
eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a)
retribuzione professionale docenti;
b)
compenso per le funzioni strumentali del personale
docente;
c)
compenso per le ore eccedenti e le attività
aggiuntive;
d)
indennità di amministrazione dei DSGA;
e)
compenso individuale accessorio per il personale
ATA;
f)
compenso per incarichi ed attività al personale
ATA;
g)
indennità e compensi retribuiti con il fondo
d’istituto;
h)
altre indennità previste dal presente contratto e/o
da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi
carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica
soluzione mensile.
ART. 76 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno
2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari
previsti dall’art. 5, comma 2, del CCNL
15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa
speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta
come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio
tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni
dal personale in servizio all’estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2,
e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento
economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia ed
elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni -
Enti locali viene erogata l’indennità integrativa speciale nelle misure
spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali
differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam
non riassorbibile.
Nota a verbale per l’art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le
parti precisano che al personale in servizio all’estero cui non spetta
l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente
alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al
31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere
effettuato secondo le normative vigenti.
ART. 77 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del CCNL 26.05.99)
1. Al personale scolastico viene attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il
passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito
al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di
tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso
utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della
posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio
alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi
seguenti:
a)
due anni di ritardo in caso di sospensione dal
servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in
caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
b)
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il
personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ñ
ART. 78 - TREDICESIMA MENSILITA’
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al
trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero
al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso
dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in
altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio
per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 79 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 76
hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le
attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 76 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 76, comma 3, del
presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n.
335/1995.
ART. 80 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE
ATA
(art. 25 CCNI 31.08.99)
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a
fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle
misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a
tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun
anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno
scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un
massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche.
4. Nei confronti del direttore dei servizi generali
ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle
indennità di amministrazione di cui all’art. 54.
5. Il compenso individuale accessorio in questione
spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art.
17, comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di
stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è
ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale ata con contratto
part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario
risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle
ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
ART. 81 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
(art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale
della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la
retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle
scadenze indicate nell’allegata Tabella 4.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1,
la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è
rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 4.
3. La retribuzione professionale docenti,
analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del
31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma
8, lettera a).
ñ
ART. 82 - RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo
d’istituto, già definite ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle
ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall’1.1.2003:
a)
un importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici
mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b)
un importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici
mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse previste dall’art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo
2001, corrispondenti a 206,6 milioni di € (400 miliardi
di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il
2003, concorrono alla copertura finanziaria dell’incremento della
retribuzione professionale docenti previsto all’art. 81 e, pertanto, è
abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo
d’istituto così come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo
diversa finalizzazione stabilita in sede di CCNL, delle economie di
gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del
14.4.2003,
conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare
nell’anno scolastico 2003-04, per la quota parte relativa all’anno 2003,
previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse
potranno aggiungersi quelle indicate nell’art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n.
289, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle
economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato
articolo 35.
ART. 83 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL
FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato
a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA
per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle
sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle
attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla
qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione
anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le risorse di cui all’art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori
risorse stabilite nell’art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL,
continuano ad essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed
educative in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così
distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell’art. 28 del CCNI del
31.8.1999.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni
e da tutte le somme introitate dall’istituto scolastico finalizzate a
compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle
derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti
privati;
b. dalle eventuali economie di cui all’art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni
scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio
finanziario, sono riutilizzate nell’esercizio successivo.
5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
accordo le parti, in apposita sequenza contrattuale, definiranno, in tempo
utile per l’anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distribuzione
delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell’istituzione
scolastica.
ART. 84 - COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO IRRE, MIUR ED UNIVERSITA’
(Art. 18, comma 4, del CCNL
15.3.2001)
1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento
accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in
servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato
nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle vigenti
disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle
attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e
secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1
sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del
50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 82 del presente CCNL.
3. L'aggiornamento dei compensi accessori e della
modalità di erogazione degli stessi sarà definito nella sequenza
contrattuale di cui all'art. 83 comma 5.
4. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio
finanziario alimentano le risorse complessive per il finanziamento del
fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 82 del presente
CCNL.
ART. 85 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
(Art. 32 del CCNI 31.8.1999)
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili,
fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di
educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate
ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF,
progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici
degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel
decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto,
nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti
di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione
scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per
l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del
precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione
prevista dal presente articolo.
ñ
ART. 86 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO
D’ISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del
31.8.1999)
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in
correlazione con il POF, su delibera del consiglio di circolo o
d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei
docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche
con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei
vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica
e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera,
carceraria, corsi serali, convitti).
2. Con il fondo vengono retribuite:
a.
la flessibilità organizzativa e didattica che
consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme
di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una
diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento
dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche
che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un
compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
d’istituto;
b.
le attività aggiuntive di insegnamento. Esse
consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento
e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL del 4 agosto
1995 e di quelle previste dal precedente art. 85. Per tali attività
spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c.
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e
alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 27,
comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività
spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
d.
le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che
consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure
stabilite nella Tabella 6;
e.
i compensi da corrispondere al personale docente ed
educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente
scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il
compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di
cui all’art. 30 del presente CCNL;
f.
le indennità di turno notturno, festivo,
notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
g.
l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei
casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in
base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la
relativa rivalutazione -, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999
e nelle misure definite con la Tabella 8;
h.
il compenso spettante al personale che in base alla
normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi
dell’art. 55, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già
in godimento;
i.
la quota variabile dell’indennità di amministrazione
di cui all’art. 55 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità
stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
j.
compensi per il personale docente, educativo ed ATA
per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto
nell’ambito del POF.
ART. 87 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi
generali ed amministrativi, destinatari dell’incremento retributivo
previsto dell’art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo
2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30%
del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000.
2. Per effetto dell’incremento previsto dal comma 1
si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il
personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e
quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
3. Al personale DSGA possono essere corrisposti,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 2, lettera i),
esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a.
per compensi per lavoro straordinario per un massimo
di 100 ore annue;
b.
per attività e prestazioni aggiuntive connesse a
progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti
privati.
ñ
CAPO IX - NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 88 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56 del CCNL del 1995)
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
2. La materia disciplinare del personale di cui al
comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede negoziale da attivarsi nei 30
giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli
organi collegiali.
ñ
SEZIONE II - Personale Amministrativo, tecnico e
ausiliario
ART. 89 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art. 57 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento
all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con
impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della
legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei
modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di
cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241(33), dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del
D.lgs. n. 443/2000(34) e del DPR n. 445/2000(35) in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi
generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le
specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi
da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti
e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio
e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia
od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.
Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun
profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le
attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento
delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 90 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 58 del CCNL del 1995)
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati
dall'art. 89 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 91, è venuto a conoscenza del
fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di
un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i
fatti viene convocato con lettera per la difesa non prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dall’avvenuta contestazione del fatto
che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione
per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi
15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, ai sensi del successivo art. 91, il
dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti
il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi
sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono
intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 (cfr. nota n. 2).
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato,
si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ñ
ART. 91 - COMPETENZE
(Art. 59 del CCNL del 1995)
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la
multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il
licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale
regionale.
ART. 92 - CODICE DISCIPLINARE
(Art. 60 del CCNL del 1995)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza
ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo
tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio
di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche
in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza
verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli
alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati
ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del
1970(36);
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di
lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato
dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli
alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel
comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti,
dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai
sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970 (cfr. nota n. 37);
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a
terzi.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno,
nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio
per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale,
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanne passate in giudicato: 1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267(37), nonchè per i reati di cui agli art. 316(38) e 316
bis(39) del codice
penale; 2. quando alla condanna
consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001(40).
d)
condanna passata in giudicato per un delitto commesso
in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
e)
commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche
non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo
di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in
luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
ñ
ART. 93 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della
denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di
un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001 (cfr. nota n. 42), negli altri casi il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del
2001 (cfr. nota n. 42), il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall' art.
92, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e
9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001 (cfr. nota n. 42).
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.(41). Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente
al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del
2001 (cfr. nota n. 42).
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 92,
comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta
all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta
una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 94 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE
(Art. 62 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'art. 92, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal
servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.
267/2000 (cfr. nota n. 39).
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n.
97 del 2001 (cfr. nota n. 42), in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le
misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del
2001 (cfr. nota n. 41).
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 93 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a
5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione
fondamentale di cui all'art. 75, comma 1 del presente CCNL, comma 1,
nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell' art. 93, commi 6 e 7, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 93, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione
del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto
e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 95 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI
NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione,
con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da
assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n.
1 del presente contratto per fornire linee guida
uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali danno
informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
ñ
CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 96 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
(art. 1 accordo successivo
11-12-1996)
1. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di
uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il
quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica - ed il MIUR - Gabinetto del Ministro; per le
vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è
indirizzata al console territorialmente competente.
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i
conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi
esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di
circoscrizione consolare.
ñ
ART. 97 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
(artt. 11 e 19 sequenza del
24-2-2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in
Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio
all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di
contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a
livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano
l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua
italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le
istituzioni scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è
costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da
un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici
interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del
MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma
precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti,
fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che
questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all’art. 13, comma
9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 (cfr. nota n. 8).
4. Per la contrattazione integrativa a livello di
Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli
Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della
struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali
all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente
scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono
costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui
al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le specificità
e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti
all’estero.
Nell’ambito di una politica di diffusione della
lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata
domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime
effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità
di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della
funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori
presso le Università straniere, sono definite con la contrattazione
integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi
extra-accademici.
ART. 98 - PARTECIPAZIONE
(art. 12 sequenza del
24-2-2000)
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello
centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste
dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al
d.lgs n. 62/98 (cfr. nota n. 48).
Essa fornisce altresì un’informazione preventiva
relativamente ai posti di cui agli artt. 104 e 105, e
sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da
destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94 (cfr. nota n. 8).
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite
commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie
di cui all’art. 5.
ART. 99 - IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA
SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art. 13 sequenza del
24-2-2000)
1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica
consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento
dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MIUR, nel predisporre,
sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari
adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione dell’autonomia alle
istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia le
istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei
vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano
dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per
l’esercizio della funzione docente di cui all’art. 24.
4. Le scuole statali italiane all’estero, come
previsto dall’art. 29, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento
dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti
svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con
esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 100 - PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
(art. 14 sequenza del
24-2-2000)
1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero
promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi
gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo
restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli
obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in
particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in
servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono
determinati nella misura annua necessaria a compensare le attività svolte
dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole e,
comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme
eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono
nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di cui all’art. 82.
ñ
ART. 101 - FERIE
(art. 4 accordo successivo
11-12-1996)
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la
durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si
aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del
relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività
didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite
le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in
uso nel paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi
continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13 assicura al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio - 31
agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico
locale.
4. E’ assicurata all’interessato la fruizione
dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra
paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 102 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art. 16 sequenza del
24-2-2000)
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del
contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 37, commi
1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione
del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata
alla retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora
più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva
è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione
dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un
assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto
stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità
di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle
scuole italiane all’estero, in modo che la retribuzione complessiva
rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle
graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere
raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle
supplenze, di competenza del MIUR.
ART. 103 - ORARI E ORE ECCEDENTI
(art. 17 sequenza del
24-2-2000)
1. Si conferma per il personale docente, in servizio
nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio
previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno
definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle
attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di
insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del
CCNL.
3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non
costituenti cattedra verranno attribuite con le procedure di cui all’art.
28 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo
indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento
di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare
strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai
docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti
anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio
metropolitano.
ART. 104 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ALL’ESTERO
(art. 6, comma 2, accordo successivo
11.12.96)
1. I trasferimenti di ufficio per soppressione di
posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere
disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa,
purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di
destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima
circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare
limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato
accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque,
dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito
della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i
trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero.
Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per
trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere
disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da
quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per
circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime
condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati
nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 97.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee il
trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine
quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di
soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta
su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi
di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione
decentrata nazionale.
ART. 105 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ALL’ESTERO
(art. 6, comma 2, della sequenza
contrattuale 11.12.96 e art. 1 accordo successivo
14.09.2001)
1. La destinazione all’estero del personale docente
ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n. 297 (cfr. nota n. 8), costituisce mobilità
professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), dalla contrattazione
collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta
attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio
dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio
metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART. 106 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA
DESTINAZIONE ALL’ESTERO
(art. 2 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. La destinazione all’estero del personale docente e
ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad
essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle
relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta
con provvedimento del MAE d’intesa con il MIUR, può partecipare, a
domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di
effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai
ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento
linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti dall’apposita
ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell’inserimento nella
graduatoria permanente.
ñ
ART. 107 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO
DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
(art. 3 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. L’accertamento di cui al precedente art. 106 è
effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari
per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche
diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la adeguata
conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i
quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o
delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico
contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano
presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se
il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la
piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di
cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA,
saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese,
tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3,
ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di
istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può
partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano
all’estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in
possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della
scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i
lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di
primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole
secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell’ambito di
corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneità del MIUR allegata ai bandi di concorsi
per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999(42).
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al
precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi
di apposita Agenzia specializzata, purché qualificata o certificata in materia di
prove strutturate linguistiche.
ART. 108 - VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
(art. 4 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. La valutazione della prova di accertamento della
conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle
prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore Generale
per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MIUR,
redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i
nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi
generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun
codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e
per lettorati.
3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra
acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della
lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni
scolastici.
ART. 109 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
PERMANENTI
(art. 5 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. Le graduatorie permanenti, distinte per codici
funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i
lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun
concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della
conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli
prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei
titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata, che
prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio
complessivo, l’ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n.
487(43) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il MAE procede all’aggiornamento delle graduatorie
di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui
titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato
all’art. 108, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui
risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al
presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del
personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo
all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che
ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia
ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che
sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità, ovvero ai
sensi dell’art. 97, che sia restituito ai ruoli metropolitani per ragioni
di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che
abbia già prestato all’estero nelle istituzioni diverse dalle scuole
europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai
dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole
europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro
il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell’anno
scolastico,
con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono
inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri - Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV - e
rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse
ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro
tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV,
che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d’ufficio, le
graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche
motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati
ed ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’Ufficio
anzidetto.
5. Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei
concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti,
il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff.
IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è
ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di
affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal
ricevimento del reclamo.
ART. 110 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE
ALL'ESTERO
(art. 6 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti
di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun
anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P.C.C. del MAE,
previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il
numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di
trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del
MAE e degli Uffici centrali e periferici del MIUR.
3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui
sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così
individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente
all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione
all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato.
Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di
essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro
aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o
che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le
graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento
dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ñ
ART. 111 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE
STRAORDINARIE
(art. 7 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di
assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere
mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle
stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso
aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a
seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998, n. 354(44), integrato dal D.M. del medesimo dicastero
10.11.1998, n. 448(45), una corrispondenza automatica, l’Amministrazione,
nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di
attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso
dell’interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure
di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di
accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente
ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove straordinarie non
comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle
ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono
considerati nominabili per i posti all’estero anche coloro che, a seguito
di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi
tre anni.
ART. 112 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
(art. 8 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. Il personale destinatario del presente contratto
può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole
Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un
periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre
anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un
solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con
eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore
della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in
servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto
di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta
scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni,
con eventuale proroga di un anno.
4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo
periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole
europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a
condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di
servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano
compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo
a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di
servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente
un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purché utilmente
collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio
metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di
servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per
la destinazione all’estero.
ART. 113 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
(art. 10 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla
base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata
incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 114 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALL’ESTERO
(art. 11 dell’accordo successivo
14-9-2001)
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le
scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che
inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno
successivo.
ART. 115 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI
ASSENZE PER MALATTIA
(art. 7 accordo successivo
11-12-1996)
1. Nel caso di assenze per malattia di durata
superiore ai 60 giorni, il personale in servizio all'estero è restituito
ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l’intero assegno di
sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i
restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al
presente contratto.
ART. 116 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER
INCOMPATIBILITÀ E PER MOTIVI DI SERVIZIO
(art. 8 accordo successivo
11-12-1996)
1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del
MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza
all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata
situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare
controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti
tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai
ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MIUR.
ART. 117 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI
SANZIONI DISCIPLINARI
(art. 9 accordo successivo
11-12-1996)
1. L’erogazione di una sanzione disciplinare
superiore alla censura, per quanto riguarda il personale docente ed ATA,
comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 118 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del
presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto
attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma ) e alla
conciliazione.
ART. 119 - NORME APPLICATIVE
(art. 10 accordo successivo
11-12-1996)
1. In attesa che venga completamente attivata anche
all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito
si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il contratto
collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto
organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e
dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli
studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio dei
docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo
nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quando non
vi sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al
livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente
capo, al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica
la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto
normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MIUR,
sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal
MAE, d'intesa con il MIUR.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si
intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n.
297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
ART. 120 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
(art. 19 sequenza del
24-2-2000)
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera
b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n.
62/98(46), i permessi retribuiti di cui all’art. 15, per i
quali compete l’indennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di
affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l’indennità
personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari,
documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3
giorni complessivi per anno scolastico): l’indennità personale è
corrisposta nella misura del 50%.
ART. 121 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(art. 20 sequenza del
24-2-2000)
1. Il personale docente fruisce del diritto alla
formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con il
MIUR, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all’estero.
Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello
centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a
distanza.
ñ
CAPO XI - PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 122 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE
EDUCATIVO
(art. 1 sequenza contrattuale del
2-5-1996)
1. Il profilo professionale del personale educativo è
costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si
sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la
funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione
degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di
rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di
rispetto dell' autonomia culturale e professionale del personale
educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie
articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e
propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 123 - ATTIVITA' EDUCATIVA
(art. 2 sequenza contrattuale del
2-5-1996)
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei
processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione
degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e
guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel
convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata
anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative
culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive
metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART. 124 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA
(art. 3 sequenza contrattuale del
2-5-1996)
1. L'azione funzionale all'attività educativa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la
produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi,
l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri
argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le
attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento
dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e
ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i
docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi
convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od
istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento
dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto
od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
3. Le attività di carattere collegiale sono
costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la
programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle
relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli
elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai
quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato;
la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con
gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole
frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione
educativa.
ART. 125 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
(art. 4 sequenza contrattuale del
2-5-1996)
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento
dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a
realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento
dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di
progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od
istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di
progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare,
gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi
dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività
aggiuntive di cui al presente articolo, a livello di ciascuna istituzione
educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità
di cui al predente art. 28 del presente CCNL per le funzioni
strumentali dell’offerta formativa.
4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività
educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo
i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano
attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro
costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo,
o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto
dall'art. 126, comma 4;
c) in attività di aggiornamento e formazione in
servizio oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.
ñ
ART. 126 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI
ISTITUZIONE
(art. 5 della sequenza contrattuale
2-5-1996)
1. Il personale educativo, riunito collegialmente,
definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che
è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi,
dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano
delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti
organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione
del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito
del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato con
le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF
delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti
della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra
aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione
complessiva.
3. In coerenza con i POF, i dirigenti delle
istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico,
avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone
il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la
loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente,
delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da
assumere per rendere coerente la propria attività con le attività
scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti
atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli
allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo
possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di
aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare.
In tale occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e
gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei
docenti di cui al comma 2.
ART. 127 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti
retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei
strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di
educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici
compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale
educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i
finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per
le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 86, comma 2,
lettera e).
ART. 128 - OBBLIGHI DI LAVORO
(art. 6 sequenza contrattuale del
2-5-1996)
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo
sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e
sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le
altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi
formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,
programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque
giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al
comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse
sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui
all'art. 124, comma 3, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente
del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto
educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad
assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività
funzionali di cui all'art. 124, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è
determinato secondo quanto previsto dall'art. 28.
ART. 129 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal
presente capo, si applicano le disposizioni recate da questo CCNL.
ñ
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART. 130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
(art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr.
nota n. 2) può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001(47), come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata in data
19.03.2003(48), sulla base di quanto previsto dai successivi commi
del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente
alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n.
297/94 (cfr. nota n. 8).
3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR
viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che
devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo
per la pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del
contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio
territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare
la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o
notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma
restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme
previste dal comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del
rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le
comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e
conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce
mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta
l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con
l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita
nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di
segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al
deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con
potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del
tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria
di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al
deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria
provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti
che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel
verbale di cui ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della controversia
prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,
l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di
cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di
venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito
delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici
giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel
termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il
tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411(49) del codice di procedura civile. Il
processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è
depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale,
presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua
volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi
dell’articolo 411 (cfr. nota n. 50) del codice di
procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che
dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio
ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr.
nota n. 2). Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di
esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata
efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio
di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del
lavoro.
10. Qualora l’amministrazione non depositi nei
termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non
riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la competente
Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente
comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della pubblica
amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr.
nota n. 2).
ñ
ART. 131 - ARBITRATO
(art. 2 dell’accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
1. Le parti, possono concordare di deferire la
decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di
comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23
gennaio 2001 (cfr. nota n. 49 ).
ART. 132 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
(art. 3 dell’accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001) (Per il CCNQ del 23.01.01, cfr. nota n. 49)
1. La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ del
23/1/2001 (cfr. nota n. 49). Entro il termine di 10 giorni la
controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste
dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se
la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti
procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente
alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine,
si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale
competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della
lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il
consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
2. Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della
stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la
possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte
dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del
23/1/2001 (cfr. nota n. 49), entro cinque giorni dalla
designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si
svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste
dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del
23/1/2001 (cfr. nota n. 49).
ART. 133 - NORMA FINALE
(art. 4 dell’accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti
articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data
23/1/2001 (cfr. nota n. 49) ed alle disposizioni del
D.lgs. 165/2001 (cfr. nota n. 2).
ñ
CAPO XIII - TELELAVORO
ART. 134 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
(art. 1 dell’accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità
stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo
2000(50), al fine di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per
quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000 (cfr. nota n. 51).
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo
sono quelle previste dall’art. 4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con
l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro
decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili
anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro
a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative
presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici
progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purché i relativi
oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.
ART. 135 - ORARIO DI LAVORO
(art. 2 dell’accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed educative
nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di
un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o
festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo
quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n. 51), per "fermo prolungato per cause
strutturali" si intende una interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
ART. 136 - FORMAZIONE
(art. 3 dell’accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. L' Amministrazione centrale definisce, in sede di
contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che
assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del
23/3/2000 (cfr. nota n. 51). Utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi,
le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento
professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il
reinserimento.
ART. 137 - COPERTURA ASSICURATIVA
(art. 4 dell’accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. Le istituzioni scolastiche ed educative,
nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione
del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia
del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs.
626/1994 (cfr. nota n. 31), è inviata ad ogni dipendente per
la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART. 138 - CRITERI OPERATIVI
(art. 5 dell’accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad
introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici
di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della
produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi
a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di
produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della
sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi
esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi
centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile,
seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le spese e,
dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore
produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata
valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria
complessiva.
ART. 139 - NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel
presente capo si rinvia alla disciplina di cui all’Accordo quadro sul telelavoro del
23.03.2000 (cfr. nota n. 51).
ñ
CAPO XIV- DISPOSIZIONI FINALI
ART. 140 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1. Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell’Accordo 14.03.2001(51), come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993(52) e della legge n. 335/1995(53) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori
che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa
lo stato dei lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
ART. 141 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e
delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio
di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento
economico previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che
prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in
altre situazioni di stato che comportano assenza
dalla scuola.
ART. 142 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali
del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del
presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto
scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336 e successive modificazioni e integrazioni(54);
b) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per
servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici
spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo
resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
1) Art. 3 del DPR n. 395/88(55) (in tema di diritto allo studio)
2) Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(56) (su mobilità per
incompatibilità)
4) Art. 7 DPR 395/88(57) (su IIS nella 13° mensilità)
5) Art. 53 L.312/80(58) e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88 (docenti di religione)
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4)(59) e
legge 25 giugno 1985 n. 333(60) (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge
che presta servizio all’estero)
7) Art. 69 del CCNL 4.08.95 (indennità di
funzioni superiori e di reggenza)
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL
4.08.95 (riconoscimento servizi
non di ruolo e insegnanti di religione)
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare)
10) Art. 25, commi 16 e 17, del CCNL
4.08.95 (lavoratrici madri)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro
per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al
precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione
autentica o di appositi contratti collettivi nazionali
integrativi.
3. E’ espressamente disapplicata la seguente
normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n. 297/94 (assegnazioni provvisorie di
sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n. 297/94 (assegnazione provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n. 297/94 (sostituzione dei docenti
assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n. 297/94 (utilizzazione del personale
docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n. 297/94 (inquadramenti in profili
professionali amm.vi).
4. In considerazione del fatto che il CCNL firmato il
24-7-2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che
unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove
necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle
materie contenute nel presente articolo.
ART. 143 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del
Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le
parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di
tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n.
165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo
di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
ñ
TABELLE:
TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE
ATA
TABELLA B - REQUISITI CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI
PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA
TABELLA C - CORRISPONDENZA TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI DEL
PERSONALE ATA
TABELLA C1 - EQUIVALENZA VECCHIO-NUOVO ORDINAMENTO PERSONALE
ATA
TABELLA D - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI,
PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE
ALL’ESTERO
TABELLA 1 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI
DALL’1.1.2002
TABELLA 2 - I.I.S. E POSIZIONI STIPENDIALI
DALL’1.1.2003
TABELLA 3 - AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO
TABELLA 4 - AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI
TABELLA 5 - MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE
AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO DA
LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
TABELLA 6 - MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE
AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO DA
LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
TABELLA 7 - MISURE LORDE TABELLARI DELL’INDENNITA’ DI LAVORO
NOTTURNO E /O FESTIVO AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 8 - MISURA ANNUA LORDA TABELLARE DELL’INDENNITA’ DI
BILINGUISMO E TRILINGUISMO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 9 - MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO
DELL’INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE
ñ
DICHIARAZIONI A VERBALE
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 - 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA
La Cgil Scuola sigla l’ipotesi di accordo
contrattuale del Comparto scuola per gli anni 2002 - 2005 e per il biennio
economico 2002 - 2003.
Come già dichiarato verbalmente al momento della
firma, la Cgil Scuola si riserva, a seguito degli esiti della
consultazione referendaria prevista dallo Statuto e che verrà effettuata
secondo le modalità decise dagli organi dirigenti nazionali, la firma
definitiva in tempo utile per la conclusione delle procedure di verifica
dell’ipotesi di accordo contrattuale effettuate, in base alla normativa
vigente, dalla Corte dei Conti.
Cgil-Scuola E. Panini
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-Confsal
nel corso della trattativa hanno ripetutamente richiesto e formulato
proposte per individuare soluzioni volte a tutelare il personale docente
ed ATA dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
fortemente penalizzato dall’intervento dell’art. 35 della legge
289/2002.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto,
esprimono il più forte dissenso per il mancato accoglimento delle proposte
formulate e peraltro già convenute nell'intesa con il MIUR il 15 aprile
2003.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-Confsal
dichiarano che sono necessarie soluzioni per superare la discriminazione
ora esistente nei confronti del personale docente e Ata dichiarato
inidoneo.
Rivendicano che in sede di contrattazione decentrata
nazionale vengano garantiti gli stessi diritti a tutto il personale
dichiarato inidoneo.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani -
Uil-Scuola M. Di Menna - Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA,
CISL-SCUOLA E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono
formalmente il proprio totale dissenso rispetto al mancato recepimento
nell’articolo 77 del presente contratto, di quanto espressamente
previsto dall’articolo 161, della legge 11 luglio 1980, n.
312, relativamente alla base pensionabile, ove si
attribuisce al personale scolastico cessato dal servizio, ai fini della
determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di
previdenza, la maggiorazione delle quote mensili maturate rispetto alla
posizione stipendiale successiva o del successivo aumento periodico.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano
espressamente di esperire ogni azione, anche in sede giurisdizionale,
volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine alla presente
dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce
acquiescenza nei confronti del disposto dell’articolato così come
attualmente formulato.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani -
Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA,
CISL-SCUOLA E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono
formalmente il proprio totale dissenso in merito all’articolo 76, comma 3, rispetto all’indicazione della data del
01.01.2003, in quanto detta data non tiene conto della specificità della
normativa che regola la decorrenza del normale trattamento di quiescenza
del personale della scuola, in considerazione del quale era stata avanzata
la proposta di indicare la data del 01.09.2002. Il mancato accoglimento
della proposta, infatti, pone in essere una evidente ed illegittima
disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli altri comparti del
pubblico impiego, in quanto, di fatto, i reali benefici per i lavoratori
scolastici esplicheranno i loro effetti solo a far tempo dal
01.09.2003.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano
espressamente di esperire ogni azione, anche in sede giurisdizionale,
volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine alla presente
dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce
acquiescenza nei confronti del disposto dell’articolato così come
attualmente formulato.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani -
Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
Durante tutta la trattativa per il rinnovo del
Contratto del comparto scuola le organizzazioni sindacali Cgil-Scuola,
Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno denunciato il consistente
prelievo alle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione a
causa delle ritenute operate alla fonte, senza che ciò si traducesse in un
effettivo beneficio per i lavoratori.
Il merito del dissenso, più volte espresso, è
riferito alle ritenute operate sul salario accessorio e a quelle sulle
somme utilizzate per l’incremento della RPD e del CIA per il 2002 e 2003
che, gravate degli oneri per la liquidazione, non risultano effettivamente
disponibili a tal fine.
Preso atto che siamo di fronte ad una questione di
portata generale, perché attiene alle politiche della fiscalità generale,
le Organizzazioni sindacali firmatarie dichiarano fin d’ora che porranno
in essere tutte le iniziative necessarie affinché al prelievo fiscale
sulle somme predette corrisponda una effettiva, completa e
coerente
utilizzazione rispetto alla sua finalizzazione.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani -
Uil-Scuola M. Di Menna - Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
I Sindacati CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e
SNALS-Confsal, in merito al rinvio alla contrattazione decentrata
regionale, previsto all’art. 86, lettera g), per quanto riguarda la rivalutazione
dell’indennità di bilinguismo, considerato che tale rivalutazione è già
stata realizzata per i restanti comparti dell’impiego pubblico nella
Regione Valle d’Aosta, confermano il loro impegno ad aprire da subito la
relativa contrattazione regionale, mediante le strutture sindacali
territoriali, allo scopo di realizzare l’omogeneità di trattamento anche
per il personale della scuola.
Cgil-Scuola E. Panini - Cisl-Scuola D. Colturani -
Uil-Scuola M. Di Menna - Snals-Confsal F. Ricciato
ñ
ALLEGATO N. 1: Schema di codice di condotta da adottare nella lotta
contro le molestie sessuali
ALLEGATO N. 2: Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
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