CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per il Personale dell’Area V della
Dirigenza Scolastica
relativa al periodo
1/9/2000-31/12/2001
Vista
l’ipotesi di accordo relativa al personale dirigente dell’area V della
dirigenza scolastica sottoscritta in data 10/1/2002;
Visto
il parere favorevole condizionato a modifiche di carattere formale del testo
dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 10/1/2002, espresso da parte del
Consiglio dei Ministri in data 7/2/2002;
Visto
il verbale del 13 /2/2002 con il quale le parti firmatarie dell’ipotesi di
accordo si impegnano a recepire le modifiche espresse dal Consiglio dei
Ministri con parere del 7/2/2002 in sede di firma definitiva del testo
dell’accordo;
Vista
la certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 28/2/2002
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 1
marzo 2002 alle ore 11,30, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’Aran nella persona del Presidente Avv.
Guido Fantoni
e
i rappresentanti delle Confederazioni
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA
e
delle Organizzazioni Sindacali
CGIL/SNS
CISL/Scuola
UIL/Scuola
CONFSAL/SNALS
CIDA/ANP
Al
termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegato Ccnl relativo al personale dirigente dell’area V della dirigenza
scolastica per il periodo 1/9/2000-31/12/2001.
INDICE
TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO
DI APPLICAZIONE E FUNZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ART. 2 - DURATA,
DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO 2 -
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
ART. 4 - INFORMAZIONE PREVENTIVA
ART. 5 -
CONCERTAZIONE A SEGUITO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA
ART. 6 -
INFORMAZIONE SUCCESSIVA
ART. 7 - TEMPI,
PROCEDURE MATERIE E LIVELLI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ART. 8 -
CONSULTAZIONE
ART. 9 -
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ART. 10 - ALTRE
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 11 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
ART. 12 -
CONTRIBUTI SINDACALI
TITOLO 3 - RAPPORTO DI LAVORO
ART. 13 - IL
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
ART. 14 - LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ART. 15 -
PERIODO DI PROVA
ART. 16 -
IMPEGNO DI LAVORO
ART. 17 - FERIE
E FESTIVITÀ
ART. 18 -
ASSENZE RETRIBUITE
ART. 19 - NORME
SULLA TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
ART. 20 -
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E STUDIO
ART. 21 -
ASSENZE PER MALATTIA
ART. 22 - INFORTUNI
SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
ART. 23 -
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE
ART. 24 -
MUTAMENTO DI INCARICHI E MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 25 - REVOCA
DELL’INCARICO DIRIGENZIALE
ART. 26 -
INCARICHI AGGIUNTIVI
ART. 27 -
VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
ART. 28 - CAUSE
DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 29 -
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
ART. 30 -
RISOLUZIONE CONSENSUALE
ART. 31 -
RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
ART. 32 -
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
ART. 33 -
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 34 -
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART. 35 -
TERMINI DI PREAVVISO
ART. 36 -
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO LEGALE
TITOLO 4 –
DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ART. 37 -
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
ART. 38 -
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
ART. 39 -
SOPPRESSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA PER POSIZIONI STIPENDIALI
ART. 40 - NUOVO
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE
ART. 41 -
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
ART. 42 -
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
ART. 43 -
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
ART. 44 -
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
TITOLO 5 -
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 45 -
SEQUENZA CONTRATTUALE
ART. 46 -
DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO
2001/2002
ART. 47 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA
ART. 48 - DURATA
DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
ART. 49 -
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART. 50 -
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO E DIRIGENTI SCOLASTICI UTILIZZATI
PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE O REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E FUNZIONE DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI
1.
Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente dell’area V, ivi
compresi i direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza di cui al comma 9 dell’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che nel presente contratto viene indicato come dirigente scolastico.
2.
Il dirigente scolastico, in
coerenza con il profilo delineato nell’art.25 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale
dell’unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di
istruzione e formazione, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e
didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali
il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei
docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
3.
Il dirigente scolastico
esercita le funzioni per le finalità istituzionali e con l’autonomia, le
competenze e la responsabilità definite dal D.lg.vo. 30 marzo 2001, n. 165, dal D.lg.vo n. 59/98,
che ha integrato il D.lg.vo n.
29/1993 e dalle altre norme di legge,
regolamentari e contrattuali in materia.
4.
Il riferimento al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n.165/2001.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1.
Il presente contratto
concerne il periodo 01.09.2000 - 31.12.2001, sia per la parte normativa che per
la parte economica.
2.
In considerazione dei tempi
di sottoscrizione del presente CCNL la disdetta può essere data da una delle
parti, con lettera raccomandata, un mese prima di ogni singola scadenza. In
caso contrario il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno
in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
3.
Le piattaforme sono
presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla data di scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo, le parti non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
4.
Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell’art. 48, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/2001.
Ù
TITOLO
2 - RELAZIONI SINDACALI
ART.
3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1.
Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità
dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo
coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare
l’efficienza e l’efficacia del sistema scolastico con quella di valorizzare la
funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella
scuola dell’autonomia, assecondando l’interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi.
2.
La condivisione dell’obiettivo
predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile,
che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e
ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni
dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la
piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo
e parti sociali. Di conseguenza le relazioni sindacali della dirigenza
scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a)
Contrattazione collettiva,
che si svolge a livello nazionale tra Aran e OO.SS. rappresentative, secondo
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n.165/2001;
b)
Contrattazione integrativa,
che si svolge:
- a livello nazionale in sede
di MPI
- a livello periferico, in
sede di Ufficio Scolastico Regionale;
c)
Istituti di partecipazione
sindacale:
- informazione preventiva e
successiva, finalizzata alla trasparenza del confronto a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali.
Le
informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le
informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate
modalità e forme diverse;
- concertazione, che si svolge
sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui all’art. 5;
- interpretazione autentica
dei contratti, finalizzata al raffreddamento dei conflitti;
- consultazione di cui
all’art. 8;
-costituzione di commissioni
bilaterali, di cui all’art. 10.
ART. 4
INFORMAZIONE PREVENTIVA
1.
L'Amministrazione informa in
via preventiva, ai diversi livelli contrattuali e secondo le diverse
competenze, con documentazione cartacea e/o informatica da fornire in tempo
utile, le rappresentanze sindacali di cui all’art.9 sui criteri generali e le
modalità che l'Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie:
a)
affidamento, mutamento e
revoca degli incarichi dirigenziali;
b)
articolazione posizioni
dirigenziali
c)
condizioni, requisiti e limiti
per il ricorso alla risoluzione consensuale;
d) valutazione dell'attività dei
dirigenti;
e)
modalità di attribuzione
della retribuzione di risultato;
f)
programmi di formazione e
di aggiornamento dei dirigenti;
g)
misure di pari opportunità;
h)
tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs. 19-9-94, n.626;
i)
incarichi aggiuntivi;
j)
gestione delle iniziative
socio-assistenziali in favore dei dirigenti;
k)
consistenza e variazione
delle dotazioni organiche;
l)
criteri e modalità di
conferimento delle reggenze.
ART. 5
CONCERTAZIONE A SEGUITO DI
INFORMAZIONE PREVENTIVA
1.
Nelle materie previste dalle
lettere B), C), D), E), F), G), I) e J) dall'art.4, ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui all’art.9 può attivare, mediante richiesta
scritta, la procedura di concertazione per l'esame delle materie medesime.
2.
La concertazione si svolge
in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di
ricezione della richiesta; durante la concertazione l’Amministrazione non
assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
3.
La concertazione si conclude
nel termine massimo di 15 giorni; dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto
della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
ART. 6
INFORMAZIONE SUCCESSIVA
1.
Su richiesta di una o più
rappresentanze sindacali di cui all’art.9, l’Amministrazione fornisce adeguate
informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione
attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai
fini della prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici.
2.
Le informazioni vanno
fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via
prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
ART. 7
TEMPI, PROCEDURE MATERIE E LIVELLI
DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1.
La contrattazione
integrativa deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello
dal presente contratto e si svolge con le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001
2.
La contrattazione
integrativa si svolge, a livello nazionale e regionale, sui criteri generali
relativi a:
LIVELLO NAZIONALE
a)
criteri generali per la
assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b)
determinazione dei compensi
per gli incarichi di cui all'art. 26, c. 1 (incarichi aggiuntivi)
c)
implicazioni delle
innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità dei dirigenti;
d)
linee generali per la
realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
LIVELLO REGIONALE
a)
determinazione della
retribuzione di posizione;
b)
determinazione dei compensi
per la retribuzione di risultato;
c)
iniziative in materia di
pari opportunità;
d)
applicazione del D.lgs. 626/1994 e del D.lgs. 242/1996;
e)
linee generali per la
realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
ART. 8
CONSULTAZIONE
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art.
9, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione con particolari
riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere h) e k) dell’art. 4.
ART. 9
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI IN
SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1.
La delegazione trattante di
parte pubblica, in sede di contrattazione integrativa, è costituita come segue:
-
dal titolare del potere di
rappresentanza dell’amministrazione o da un suo delegato;
-
dai dirigenti degli uffici
interessati, appositamente individuati dall’amministrazione.
2.
Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è composta da rappresentanti di ciascuna delle
organizzazioni sindacali di area firmatarie del presente contratto.
ART.
10
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1.
Allo scopo di assicurare una
migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’amministrazione
scolastica, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri
aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni
scolastiche, osservazione sull’andamento dei processi di valutazione nonché
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali
organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua
competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati
organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e de-ve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
ART.
11
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI
CONTRATTI
1.
In attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, qualora
insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo,
le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2.
Al fine di cui al comma 1,
la parte interessata invia all’altra richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare
riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
4.
Con modalità analoghe a
quelle indicate ai commi che precedono e con gli stessi effetti ivi previsti,
qualora insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti integrativi,
le parti che li hanno sottoscritti procedono all'interpretazione autentica
delle clausole oggetto di disaccordo.
ART.
12
CONTRIBUTI SINDACALI
1.
I dirigenti dell’area V
hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da
loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statuari. La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa all’amministrazione
a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale
2.
La delega ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3.
Il dirigente scolastico può
revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1,
inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e
all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4.
Le trattenute devono essere
operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base
alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5.
Le Amministrazioni sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Ù
TITOLO
3 - RAPPORTO DI LAVORO
ART.
13
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1.
Il dirigente scolastico, per
lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 2 dell’art. 1, è assunto dall'Amministrazione
a tempo indeterminato mediante la stipula, secondo quanto precisato al
successivo comma 4, di un contratto individuale, a seguito dell'espletamento
delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti.
2.
Il contratto individuale in
questione è redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle
disposizioni contenute nel presente contratto.
3.
Il contratto di lavoro
individuale è stipulato in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi
essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in
particolare:
a)
la data di inizio del
rapporto di lavoro;
b)
la qualifica e il trattamento
economico fondamentale, di posizione e di risultato;
c)
la durata del periodo di
prova;
d)
la sede di prima
destinazione;
e)
le possibili cause di
risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso;
costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
5. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 50, l’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti scolastici è effettuata dagli Uffici Scolastici regionali in base ai
seguenti criteri generali:
a) dimensioni, complessità
gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell’istituzione
scolastica;
b) responsabilità implicate
dall’incarico;
c) eventuali specifici requisiti
richiesti per lo svolgimento dell’attività di competenza.
d)
contesto socio-economico e territoriale nel
quale si colloca l’istituzione scolastica.
ART.
14
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI
1.
Nell'ambito dei processi di
riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di
efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un
fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli
apparati pubblici.
2.
In relazione alle premesse
enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del
dirigente scolastico sono assunti dalla Amministrazione come processo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo
di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata
al risultato e all'innovazione.
3.
Gli interventi formativi,
secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per
sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di
formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di
maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di
trasformazione.
4.
L’aggiornamento e la
formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell’identità
professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche
alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro
di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in
particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze
necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli,
per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento
dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualità dei
servizi resi.
5.
Il Ministero definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e
di formazione dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in
materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono,
nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in
attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
6.
Le politiche formative della
dirigenza sono definite dall’Amministrazione scolastica in conformità alle
proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall’Università, da
soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la
Scuola centrale tributaria, etc.) o da agenzie private specializzate nel
settore ed associazioni professionali, anche d’intesa tra loro. Le attività
formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi
dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitività.
7.
La partecipazione alle
iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche
individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati
ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
8.
Il dirigente scolastico può,
inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione
ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità
indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente scolastico può essere
concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della
durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9.
Qualora l'amministrazione
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e
aggiornamento svolte dal dirigente scolastico ai sensi del comma 8 con
l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio
contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART.
15
PERIODO DI PROVA
1.
Il dirigente scolastico,
all’atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è
soggetto a un periodo di prova della durata pari all’anno scolastico, nel corso
del quale deve prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del
computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.
2.
Il periodo di prova è
sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal TU 16-4-1994, n. 297 e dalle leggi o
dai regolamenti applicabili per effetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 165/2001 (quali
mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, etc.) o dagli accordi
collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22.
ART.
16
IMPEGNO DI LAVORO
1.
In relazione alla
complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente scolastico organizza
autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo
flessibile alle esigenze della istituzione cui è preposto e all'espletamento
dell'incarico affidatogli.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze
eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo
fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di
festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni caso garantito, una
volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di
riposo sacrificato alle necessità del servizio.
ART.
17
FERIE E FESTIVITÀ
1.
Il dirigente scolastico ha
diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937.
In tale periodo, al dirigente scolastico spetta anche la retribuzione di
posizione.
2.
I dirigenti scolastici
assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione
del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma I. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma I.
3.
Nel caso che presso
l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente scolastico è preposto
l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le
ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i
dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono
comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
4.
Al dirigente scolastico sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno scolastico ai sensi
della legge n. 937 del 1977 ed alle
condizioni ivi previste.
5. La ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dirigente scolastico presta servizio è considerata
giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo;
6. Nell'anno di assunzione ed in
quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno
maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero;
7.
Il dirigente scolastico che
abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 18 conserva il
diritto alle ferie;
8.
Le ferie costituiscono un
diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente scolastico
programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente
dell’Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del
servizio
9.
In caso di rientro
anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente
scolastico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente scolastico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per
il periodo di ferie non goduto;
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o
diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente scolastico informare
tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione
sanitaria;
11.
In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale
termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. In tal
caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma
11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 6, le ferie disponibili all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal
dirigente scolastico per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione
del pagamento sostitutivo.
ART.
18
ASSENZE RETRIBUITE
1.
Il dirigente scolastico ha
diritto di assentarsi nei seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi
od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a
congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale
facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno
scolastico;
-
lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del
convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre anche non
consecutivi per evento;
-
particolari motivi
personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun
anno scolastico.
2.
Il dirigente scolastico ha
altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
3.
Le assenze di cui ai commi 1
e 2 possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono
valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi
di assenza al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione, compresa la
retribuzione di posizione.
5.
Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992,
non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
6.
Il dirigente ha altresì
diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche
disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la
concessione di permessi o congedi comunque denominati.
ART.
19
NORME SULLA TUTELA E SOSTEGNO DELLA
MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
1.
Sono operative, in quanto
immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26. 3. 2001, n. 151, che disciplina
in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali,
adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla
paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie
procederanno alla verifica ed approfondimento della materia, ai fini di
eventuali modifiche e/o integrazioni, fermo restando il disposto dell’art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 151/2001.
ART.
20
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E
STUDIO
1.
1.Il dirigente scolastico
può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo
o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2.
I periodi di congedo di cui
al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dall’art. 21.
3.
Trovano applicazione
l'articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000.
In apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali
firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno
definite le modalità applicative, anche per quanto concerne le percentuali
massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
4.
Per favorire la circolazione
di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate,
nell’ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di alta formazione
mirati all’insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell’amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell’area V possono
sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente
articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita
o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio,
previa autorizzazione del dirigente dell’ufficio scolastico regionale.
5.
Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato
di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto
1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse
di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata
del corso o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
ART.
21
ASSENZE
PER MALATTIA
1.
In caso di assenza per
malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente
scolastico che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà
corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del
predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo
verificatesi negli ultimi tre anni.
2.
Superato il periodo di
diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente scolastico che ne abbia fatto
richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, in casi
particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi,
durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli
effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente scolastico lo
abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di
salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Alla scadenza dei periodi di
conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente
scolastico, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4.
I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti
norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6.
Il trattamento economico
spettante al dirigente scolastico nel periodo di conservazione del posto di cui
al comma 1 è il seguente:
a)
retribuzione intera, compresa
la retribuzione di posizione, per i primi 9 mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di cui
alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di
cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7.
Il dirigente scolastico si
attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di
comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla
tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità
e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria.
8.
Nel caso in cui l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, il dirigente scolastico è tenuto a dare comunicazione di tale
circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima
verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni
erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri
riflessi relativi.
9.
In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla
competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera
retribuzione.
10.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento
di cui al comma l.
11.
Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri
compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale
utilizzazione è disposta dall’Ufficio scolastico regionale sulla base di
criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.
Il direttore generale dell’ufficio
scolastico regionale può disporre l’utilizzazione, qualora ne sussistano i presupposti,
in altri compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.
ART.
22
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1.
In caso di assenza per
invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente scolastico
ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per
l'intero periodo al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione.
2.
Fuori dei casi previsti nel
comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva
della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
3.
Decorso il periodo massimo
di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21
sulla malattia. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per
l'ulteriore periodo di assenza al dirigente scolastico non spetta alcuna
retribuzione.
4. Il procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in
materia nei singoli ordinamenti.
ART.
23
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DIRIGENZIALE
1. Tutti i dirigenti scolastici
hanno diritto ad un incarico.
Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato; l’affidamento e l’avvicendamento degli
incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 19, c. 1, del D.lgs. n. 165/2001,
in base ai seguenti criteri generali:
-
Caratteristiche e
complessità delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i dirigenti
scolastici utilizzati presso Uffici dell’Amministrazione centrale o regionale,
dei programmi e degli obiettivi da realizzare;
-
attitudini, capacità ed
esperienza professionale del singolo dirigente;
-
risultati conseguiti anche
rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle
posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
-
rotazione degli incarichi,
la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed
organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo
della professionalità dei dirigenti.
2.
L’atto bilaterale di natura
privatistica di definizione dell’incarico deve precisare, contestualmente o
attraverso il richiamo delle direttive emanate dall’organo di vertice, la
natura, l’oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i
tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a
disposizione, la durata dell’incarico ed il trattamento economico complessivo.
3.
La durata dell’incarico non
può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere
rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l’incarico o il rinnovo, in
via eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel caso di
collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni;
nei casi previsti dall’art. 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150\1999
(incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata è correlata al
programma di lavoro ed all’obiettivo assegnato.
È fatta salva la possibilità
di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico nei casi previsti dal
successivo art. 25.
L’incarico è rinnovato nel
caso di cessazione dal servizio del dirigente scolastico prevista entro i
successivi due anni dal termine dell’incarico precedente.
4.
I responsabili dei singoli
Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure di cui all’art. 27,
entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione
complessiva dell’incarico svolto; qualora, nell’ambito dei criteri generali di
cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente
ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato
art. 27, sono tenuti ad assicurare al dirigente scolastico un incarico di norma
equivalente.
5.
Nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova
stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle
preferenze del dirigente scolastico interessato.
6. Tenuto conto della facoltà
dell’Ufficio Scolastico regionale di rivedere periodicamente le posizioni delle
funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di
riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell’efficienza
ed efficacia dei servizi, trova applicazione a tutti i tipi di incarichi dei
dirigenti scolastici l’art. 19, comma 1, secondo periodo del D.lgs. 165/2001.
7.
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001,
l’incarico di direzione di uffici dirigenziali è conferito dal dirigente
regionale a dirigenti dell'area V nell’ambito della dotazione dei rispettivi
ruoli regionali della dirigenza scolastica. Ai dirigenti scolastici utilizzati
presso l’Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai
responsabili dei relativi Uffici.
8. I criteri generali per
l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali sono oggetto dell’informazione preventiva di cui al precedente
art. 4; deve essere, altresì, assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico
regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti
e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati
l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l’accesso a tali posti
dirigenziali vacanti.
ART.
24
MUTAMENTO DI INCARICHI E MOBILITÀ
PROFESSIONALE
1.
Il mutamento degli incarichi
dei dirigenti scolastici ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.
2.
Dall’anno scolastico
successivo, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo
di prova può essere disposto il mutamento dell’incarico anche in pendenza di contratto
individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio.
Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base
di criteri coerenti con quanto previsto dall’art. 19 del D.lg.s n. 165/2001 e
dall’art. 23, comma 1, del presente contratto.
3. La contrattazione integrativa
nazionale determinerà l’ordine ed i tempi delle operazioni per l’assegnazione
degli incarichi; a tale riguardo possono essere adottati criteri di priorità in
ambito prima provinciale e poi regionale. L’aliquota di posti destinata alla
mobilità professionale è fissata nella misura del 15% sulla disponibilità
totale; tale percentuale può essere modificata in sede di contrattazione
integrativa nazionale ove sottoscritta entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente CCNL; decorso inutilmente il predetto termine perentorio si applica
l’indicata percentuale del 15%.
4.
Il dirigente scolastico che
ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi
o delle istituzioni scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori
richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.
5.
In casi di particolare
urgenza e di esigenze familiari,da definirsi a livello di contrattazione
integrativa nazionale, è ammessa eccezionalmente la mobilità su posti liberi,
che, ove concessa, non è reiterabile nell’arco di un quinquennio .
6.
I dirigenti destinatari del presente
contratto possono ottenere incarichi presso Amministrazioni ed Enti pubblici
diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze
professionali.
ART.
25
REVOCA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE
1.
L’amministrazione a seguito della
soppressione del posto dirigenziale, può revocare, con le modalità previste
dall'art. 23, al dirigente scolastico l’incarico prima della scadenza ed
affidarne un altro.
2.
L’amministrazione può
revocare al dirigente scolastico l’incarico prima della scadenza a seguito di
valutazione negativa, secondo quanto disposto dall’art.21 del D.Lgs.165/2001 in merito alla
responsabilità dirigenziale.
3.
Nell’ipotesi di revoca
dell’incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 del
successivo articolo 27.
ART.
26
INCARICHI AGGIUNTIVI
1.
L’amministrazione
scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi,
che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare:
a)
presidenza di commissioni di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
b)
presidenza di commissione di
esame di licenza media;
c)
reggenza di altra
istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
d)
presidenza di commissioni o
sottocommissioni di concorso a cattedre;
e)
direzione e/o docenza in
corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola;
f)
funzione di Commissario
governativo.
2. Sugli altri incarichi trova
applicazione l’art. 24, c. 3, del D.lgs. n. 165/2001.
I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione
del loro ufficio o comunque conferiti dall’Amministrazione afferiscono ai fondi
regionali di cui all'art. 42 per essere destinati alla retribuzione di
posizione e di risultato. Se i compensi sono corrisposti dai terzi, anche tali
compensi affluiscono al predetto fondo per il trattamento accessorio.
3.
Allo scopo di remunerare il
maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono detti
incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio
apporto, fino al 30% della somma che confluisce ai fondi regionali in
attuazione del principio di onnicomprensività.; tale quota viene attribuita ai
dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.
Qualora gli incarichi
aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici
competenti, per l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi
specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota
fino all’80 %.
3.
Nell’attribuzione degli incarichi
aggiuntivi di cui al comma 2, gli Uffici Scolastici regionali seguono criteri
che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente,
del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei
singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
ART.
27
VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE
DEI DIRIGENTI
1.
I dirigenti scolastici
rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti
nell’assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche.
2. L’amministrazione, in base ai
propri ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in
relazione anche a quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999, definisce
– privilegiando, nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati
oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, le competenze
organizzative dei dirigenti scolastici e il livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie
individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione.
4. L’amministrazione adotta
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione,
anche in situazione, della prestazione e delle competenze organizzative dei
dirigenti scolastici nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri,
che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive
impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e
strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono
oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. I
criteri di valutazione dovranno, comunque, avere riguardo alla specificità sia
dell’istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale e
sociale, nelle sue finalità e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione
del dirigente scolastico volta ad assicurare le condizioni per il pieno
esercizio delle libertà di insegnamento e per la concreta realizzazione del
diritto di apprendimento.
5.
I criteri di valutazione
sono comunicati ai dirigenti scolastici prima dell'inizio dei relativi periodi
di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti della
autovalutazione continua.
6.
In sede di definizione dei
predetti criteri, debbono essere indicati gli elementi e l’insieme dei
parametri sui quali si fonderà in particolare la valutazione, in modo da
privilegiare i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale
rispetto a procedure meramente burocratiche e cartacee.
7.
Le procedure ed i principi
sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, e in
particolare il disposto dell’art. 1, comma 2, lettera e, si applicano a tutti i
tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 165/2001.
8.
La revoca anticipata
rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative
e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di
gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 165/2001.
9. Prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l’Ufficio centrale
o regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente
interessato. Entro i successivi 15 giorni l'amministrazione assume le determinazioni
di competenza.
La revoca dell’incarico
comporta che per i primi sei mesi successivi alla revoca la retribuzione di
posizione rimane nei valori fissi previsti dal contratto in relazione alla
fascia di appartenenza, per il semestre successivo l'importo della retribuzione
di posizione è decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in presenza di
almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è dovuta alcuna
retribuzione di posizione.
10.
La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato
negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale
11.
L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di riferimento
l’anno scolastico, è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati.
Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli
ulteriori incarichi.
12.
La valutazione è effettuata, in prima istanza, da un dirigente
dell’Amministrazione scolastica designato dal dirigente generale regionale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 2 del D.Lgs. 286/1999.
La valutazione della dirigenza deve essere improntata ai principi di
trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il
principio della partecipazione al procedimento del valutato, attraverso diretta
interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.
Qualora tale dirigente
accerti, in relazione ai criteri generali sopra indicati, elementi che possano
comportare una valutazione complessiva non positiva, procederà, insieme con due
esperti, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali delle
pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati dal dirigente
generale regionale e di cui 1 almeno proveniente dal settore pubblico, ai
necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle verifiche già
effettuate.
Il valutatore di prima
istanza insieme con i due esperti, ove coinvolti, è tenuto a prendere contatto
con l’istituzione scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta
informazione e conoscenza del valutando e del contesto di riferimento.
La valutazione finale è
formulata dal dirigente regionale, tenuto conto di quanto contenuto nella
valutazione di prima istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima
istanza deve essere congruamente e chiaramente motivata.
13.
I dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato
assimilabili, vengono valutati sulla base dei sistemi di valutazione adottati
dagli enti o amministrazioni dove prestano servizio.
14.
Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure
di conciliazione ed arbitrato richiamate dall’art. 34 del presente CCNL.
15.
Le risorse della valutazione dell’anno 1999-2000 e 2000-2001 verranno assegnate
forfettariamente ai dirigenti scolastici.
La valutazione di cui al
presente articolo ha inizio dall’anno scolastico 2001-2002.
16.
Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al presente articolo
sarà oggetto di monitoraggio annuale.
ART.
28
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
1.
L’estinzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di
risoluzione per causa di malattia già disciplinati agli artt.21 e 22, ha luogo:
a)
per cessazione, al compimento
del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili
nell'amministrazione;
b)
per risoluzione consensuale;
c)
per recesso del dirigente;
d)
per
recesso dell'amministrazione.
ART.
29
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E
OBBLIGHI DELLE PARTI
1.
La risoluzione del rapporto
di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo
al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio utile al
pensionamento. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio
l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda
dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da
presentarsi almeno tre mesi prima.
2.
Nel caso di recesso del
dirigente scolastico, questi deve darne comunicazione scritta
all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3.
Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dirigente scolastico che, salvo casi di comprovato impedimento,
decorsi 15 giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla
scadenza del periodo di congedo.
4.
Il dirigente in caso di
esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al
ruolo di provenienza con le modalità previste dall’art. 515 del D.Lgs. 297/1994.
ART.
30
RISOLUZIONE CONSENSUALE
1.
L’amministrazione o il
dirigente scolastico possono proporre all’altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2.
I criteri generali relativi
alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle
esigenze dell’amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art. 5.
ART.
31
RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
1.
Nel caso di recesso
dell'amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione
all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che
nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è
regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di
recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla
prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione,
sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e
2, prima di formalizzare il recesso, l'amministrazione contesta per iscritto
l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto
giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il
dirigente scolastico può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei
casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in
concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del
dirigente scolastico, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell'anzianità di servizio.
4.
Avverso gli atti applicativi
del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso
al giudice competente, il dirigente può altresì attivare le procedure arbitrali
disciplinate dall'articolo 34.
5.
Nel caso previsto dal comma
2, non sono attivabili le procedure arbitrali di cui al comma precedente.
6.
Le parti convengono di porre
in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti
delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali
modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
ART.
32
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
1.
Il licenziamento è nullo in
tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi
sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a)
se è dovuto a ragioni
politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di
razza o di lingua;
b)
se è intimato, senza giusta
causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice
civile.
2.
In tutti i casi di
licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del
comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
ART.
33
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL
RAPPORTO DI LAVORO
1. La materia relativa al rapporto
tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del
giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata
dalla legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni
contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con
la citata legge 97/2001.
2.
Il dirigente scolastico
colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente
sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è
revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
3.
Il dirigente scolastico
rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al
rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà
personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal
servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva,
previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che
conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente
scolastico – dalla sua ulteriore permanenza nell’incarico ricoperto.
4.
La sospensione disposta ai
sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo
non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente
scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per
l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 31.
5.
Al dirigente scolastico
sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità
alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all’art. 40 e
l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
6.
In caso di sentenza
definitiva di assoluzione, l'Amministrazione, reintegra il dirigente scolastico
nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra
equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo
di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico
a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
ART.
34
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1.
Il dirigente scolastico, ove
non ritenga giustificata la motivazione posta a base della valutazione finale,
del recesso o della revoca dell’amministrazione può, comunque, chiedere il
deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ sottoscritto in data 23.1.2001
in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato.
2.
Il tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
può svolgersi, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente
articolo .
3.
Presso le direzioni generali
regionali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per i
dirigenti scolastici che devono svolgere il tentativo di conciliazione con
annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
4.
La richiesta del tentativo
di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso
l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio
territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli interessati possono presentare la richiesta di
tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si
ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare,
decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2.
5.
La richiesta deve indicare:
-
Le generalità del
richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è
addetto;
-
il luogo dove devono essere
inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
-
l’esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
-
qualora il lavoratore non
intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche
sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo
svolgimento del tentativo di conciliazione.
6.
Entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario
che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio
di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni
successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di
segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei
soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel
verbale di cui ai commi 6 e 7.
7.
Il tentativo di conciliazione
deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle
parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,
predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo,
previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del
codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo
obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una
associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente,
che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai
sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di
esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito
nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di
conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la
soluzione della controversia.
8.
In caso di mancato accordo
tra le parti l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata
conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di
esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale
del lavoro.
9.
Qualora l’amministrazione
non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2
convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito
di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione
provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
10.
Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello
svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in
materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del
citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART.
35
TERMINI
DI PREAVVISO
1.
Salvo il caso della
risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro
prevista all’art. 29, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli altri casi
previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
a)
8 mesi per dirigenti
scolastici con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni
successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2.
In caso di dimissioni del
dirigente scolastico i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3.
I termini di preavviso
decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4.
La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a
corrispondere all’altra parte un'indennità pari all’importo della retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente scolastico, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non
osservato.
5.
È in facoltà della parte che
riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia
all’inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra
parte.
6.
Durante il periodo di
preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso
lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7.
Il periodo di preavviso è
computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8.
In caso di decesso del
dirigente scolastico, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122
del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del
preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 37,
lettre a, b, c, d.
ART.
36
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO
LEGALE
1.
È attivata, sentiti i
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per tutti i dirigenti
dell’area V un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità
civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente scolastico, che copra anche
le spese legali dei processi in cui il dirigente medesimo è coinvolto per causa
di servizio.
A tal fine è destinata la
somma fino a Euro 258,23 (lire 500.000) “pro capite” annua da porre a carico
del fondo di cui all’art. 42.
La
società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere
comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di
rischi coperta con versamento di una quota individuale.
Ù
TITOLO
4 – DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ART.
37
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione
dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa
speciale;
c)
retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita e spettante;
d)
retribuzione di posizione,
parte fissa e parte variabile;
e)
retribuzione di risultato.
2.
Il trattamento economico di
cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi
attribuiti ai dirigenti.
ART.
38
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1.
Gli stipendi tabellari
previsti dall’art. 5 del CCNL 15 marzo 2001 sono
incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2.
Per effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle
misure stabilite nella medesima Tabella A.
ART.
39
SOPPRESSIONE DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA PER POSIZIONI STIPENDIALI
1.
A decorrere dal 1.1.2001 è
soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale
compete uno stipendio unico determinato in Euro 18.798,47 (lire 36.398.917)
annui lordi inclusa la tredicesima mensilità.
2.
Il valore economico
corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento,
inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma
1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente
scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al
compimento dell’intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di
maturazione è riconosciuto, all’interno della retribuzione individuale di
anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31-12-2000
da ciascun dirigente scolastico.
3.
Per la modalità di calcolo e riutilizzo
della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati
dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per
il personale dirigente di seconda fascia dei ministeri dall’art. 41 del CCNL 9.1.1997.
ART.
40
NUOVO
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE
1.
A valere sulle risorse
previste dall’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000
e delle ulteriori risorse individuate dall’atto di indirizzo del 4 aprile 2001
pari a Euro 20.658.275,96 (lire 40 miliardi), a decorrere dall’1.1.2001 è
corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità,
pari a Euro 691,11 (lire 1.338.167).
2.
Con decorrenza 31 dicembre
2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di Euro 1.105,22 (lire
2.140.000), incluso il rateo di tredicesima mensilità, mediante corrispondente
riduzione, in via permanente, delle risorse previste dall’art.42. Tale
conglobamento è garantito, intermini di capienza finanziaria, dal valore
individuale dell’indennità di direzione che, cessando di essere corrisposta,
concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed il risultato.
3.
Per effetto dell’incremento
di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell’importo di cui
al comma 2 e dell’intero importo dell’indennità integrativa speciale, il nuovo
stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella tabella B,
in Euro 36.151,98 (lire 70.000.000) inclusa la tredicesima mensilità, a
decorrere dal 31-12-2001.
ART.
41
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1.
Gli incrementi stipendiali
di cui agli artt. 39 e 40 hanno effetto integralmente sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’indennità alimentare.
2.
I benefici economici
risultanti dall’applicazione degli artt. 39 e 40 sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART.
42
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO
1.
Per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato sono costituiti fondi regionali in cui
confluiscono l’insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del
trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico.
L’onere dell’assicurazione contro i rischi professionali prevista all’art. 36
va detratto dalle risorse di cui al presente comma prima della ripartizione nei
fondi regionali delle risorse di cui trattasi.
2.
Il fondo di cui al comma 1 è
altresì alimentato dalle seguenti ulteriori fonti di finanziamento:
a.
a decorrere dall’1-1-2001 un
importo pro-capite pari a Euro 140,48 (lire 272.000) annui lordi;
b.
le quote di retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio;
c.
eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/97;
d.
le risorse derivanti dai
compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26.
3.
Concorre a formare il fondo
anche l’importo individuale dell’indennità di direzione che cessa di essere
corrisposta al momento dell’attribuzione della retribuzione di posizione.
4.
Confluiscono permanentemente
nel fondo le risorse dell’anno 2001 di cui all’art. 41 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999
non utilizzate per le finalità ivi indicate. Le medesime risorse riferite
all’anno 2000, pari a Euro 7.746.853,49 (lire 15 miliardi) al lordo degli oneri
riflessi, sono utilizzabili per le finalità del fondo riferite alla componente
retributiva di risultato solo per l’anno 2001.
5.
A decorrere dal 31-12-2001,
ed a valere sull’anno 2002, confluiscono altresì nel fondo le risorse che la legge
finanziaria per l’anno 2002 stabilirà per il
processo di attuazione dell’autonomia scolastica in favore del personale del
presente contratto.
6.
Le risorse già dedicate al
salario accessorio dovranno essere ripartite in ambito regionale e per
l’amministrazione centrale in relazione al numero dei dirigenti scolastici in
servizio.
ART.
43
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
1.
Dall’1-1-2001, a valere
sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell’art. 42,
la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti
valori annui lordi per tredici mensilità: da Euro 1.477,07 (lire 2.860.000) che
costituisce la parte fissa, ad un massimo di Euro 10.329,14 (lire 20.000.000).
2.
In sede di contrattazione
integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di
posizione tenendo conto dei criteri stabiliti all’art. 13, comma 5.
3.
Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente
utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili
sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i
criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART.
44
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1.
A partire dall’a.s.
2001-2002, ed a valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2002, al fine di
sviluppare l’orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione
della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento
della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate
parte delle risorse complessive di cui all’art. 42, in misura pari al 15% del
totale delle disponibilità.
2.
Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente
utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione
di risultato nell’anno successivo.
3.
L’importo annuo individuale
della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun
caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione
in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili.
4.
Con riferimento ai trascorsi
anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001, in prima applicazione, è corrisposto,
per ciascuno dei due periodi, un importo annuo di Euro 516,46 (lire 1.000.000)
per ogni dirigente scolastico. Gli oneri derivanti dall’applicazione del
presente comma sono posti a carico delle risorse di all’art. 42, comma 4.
Ù
TITOLO
5 - DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART.
45
SEQUENZA CONTRATTUALE
Entro il 28-2-2002 verranno definite
con sequenza contrattuale presso l’ARAN tutte le norme relative all’invio dei
dirigenti scolastici all’estero dall’anno 2002-2003.
ART.
46
DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002
1.
La destinazione all'estero
dei dirigenti scolastici limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo
sulla base delle graduatorie permanenti formulate ai sensi dell’O.M.16-5-1997
ridefinite in relazione alle due fasce di posti indicate nel comma successivo,
nonché aggiornate escludendo coloro che abbiano già compiuto un periodo
all’estero superiore a 14 anni o che non possano assicurare, per motivi di età,
almeno un quinquennio di servizio all’estero e con l’esclusione del personale
di cui all’art.5, comma 6, dell’Accordo 11-12-1996.
Le graduatorie permanenti del
1997 cesseranno di avere efficacia a conclusione dell'anno scolastico
2001/2002.
2.
La destinazione all'estero
viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza delle
seguenti due fasce:
I fascia: direzioni
didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del D.L.vo 297/94; scuole
secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I
grado ex art. 636 del D.L.vo 297194; istituti
comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
II fascia: scuole secondarie
di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare. scuola secondaria di I e
lI grado).
3.
Le graduatorie, ridefinite e
riformulate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. sono
affisse all' Albo del Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV - e rimangono esposte per i
successivi 5 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne
visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale. Uff. IV, che, esaminati i reclami, può
rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
4. In relazione ai posti disponibili
alla data del 1° settembre 2001, l’Amministrazione provvederà allo scorrimento
delle graduatorie dando la precedenza alle due categorie di personale, che era
rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'a.s. 1999/2000, che era
inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 e che si trovava nelle
condizioni di poter ottenere la destinazione all’estero ai sensi del disposto
dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'Accordo 11-12-1996, per l’anno scolastico
2000-2001.
Sulle destinazioni all’estero
disposte in base alla graduatoria ridefinita si applica il disposto dell’art.
5, commi 6 e 7, dell’Accordo 11-12-1996.
Si precisa che nel caso in
cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all’unità o
ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è
calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non
è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente
col1ocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili.
5.
A tal fine il Ministero
degli Affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di
preavviso della destinazione unitamente all’elenco delle sedi disponibili
invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
6.
Il personale che non accetta
la destinazione o che, dopo l' accettazione, non assume servizio, viene
depennato da tutte le graduatorie.
ART.
47
ESAURIMENTO DI GRADUATORIA
1.
Nei casi dì sopravvenuta
urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile
provvedere mediante ricorso alle graduatorie, per esaurimento delle stesse,
l'Amministrazione, consultate le OO.SS., nel rispetto delle norme contenute nel
presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche,
con il consenso dell'interessato. Similmente, in caso di esaurimento di
graduatorie, sono considerati nominabili per l'anno scolastico 2001\2002 per i
posti all’estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati
esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
ART.
48
DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1.
Il personale destinatario
del presente contratto viene inviato a prestare servizio all'estero nell'anno
scolastico 2001\2002 per un periodo di cinque anni.
ART. 49
DISPOSIZIONI FINALI
1.
Sono fatti salvi, a tutti
gli effetti, i provvedimenti già adottati dall’Amministrazione con riferimento
al personale che si trovava in servizio all’estero al momento dell'entrata in
vigore della legge n.
147/2000, e a quello che, inserito sulle
graduatorie permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all’estero per
l’anno scolastico 2000/200l.
Ù
TITOLO
6 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.
50
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI
DI STATO E DIRIGENTI SCOLASTICI UTILIZZATI PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE O
REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1.
Per i dirigenti scolastici
ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate
dall’Amministrazione Centrale o Regionale della Pubblica istruzione funzioni di
collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio,
ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, le determinazioni di
cui al comma 7 dell’art. 23 sono assunte dai responsabili degli uffici presso i
quali detto personale è utilizzato in base ai seguenti criteri generali:
a)
oggetto e complessità
gestionale delle funzioni affidate;
b)
posizione nell’ambito
dell’organizzazione dell’Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla
posizione;
d)
requisiti richiesti per lo
svolgimento dell’attività di competenza.
2.
Trovano applicazione per i
tipi di incarichi di cui al comma 1, l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 165/2001,
nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall’art. 13.
3.
Si applica a tutto il
personale compreso nell’Area V della dirigenza l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998
relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi.
Il periodo trascorso dal
personale compreso nell’area V in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido
a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini
dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono,
pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte
fissa e parte variabile) e di risultato. La retribuzione di posizione (parte
variabile) e quella di risultato sono previste nella misura media nel caso in
cui il dirigente non sia utilizzato presso l’amministrazione centrale o
regionale. Gli stessi ricevono un incarico nominale per la durata
corrispondente. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili
per altro incarico.
Restano ferme le disposizioni
in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale
scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
ART.
51
NORMA
DI SALVAGUARDIA
Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal
presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
Del pari si applicano le
norme esistenti per la dirigenza ministeriale in quanto compatibili.
Ù
TABELLA A
Valori espressi in euro
|
|
Stipendio al 31/12/2000
|
I.I.S.
|
Incrementi mensili dall'1/1/2001
|
Stipendio annuo all'1/1/2001
|
|
|
|
|
Per dodici
mesi
|
Tredicesima
mensilità
|
Per tredici
mensilità
|
da 0 a 2
|
16.881,43
|
7.263,92
|
39,25
|
17.352,44
|
1.446,04
|
18.798,47
|
da 3 a 8
|
17.657,14
|
7.263,92
|
40,28
|
18.140,55
|
1.511,71
|
19.652,26
|
da 9 a 14
|
19.952,80
|
7.263,92
|
44,42
|
20.485,78
|
1.707,15
|
22.192,93
|
da 15 a 20
|
22.242,25
|
7.263,92
|
48,03
|
22.818,62
|
1.901,55
|
24.720,17
|
da 21 a 27
|
24.556,49
|
7.263,92
|
52,16
|
25.182,44
|
2.098,54
|
27.280,97
|
|