SENATO DELLA
REPUBBLICA
XIV
3276
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 2 marzo 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del
Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la
ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.
Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 280
Art. 1.
1.
Il decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente
legge.
2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280.
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
2005, N. 7
All’articolo
1:
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Per l’anno 2005, i programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la
valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.»;
al
comma 2, le parole da: «In attesa» fino a: «delle università» sono
soppresse.
Dopo
l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art.
1-bis. - (Contributi per le università e gli istituti superiori non
statali). – 1. L’autorizzazione di spesa per la concessione dei
contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali
di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata del 7
per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004.
Art.
1-ter. - (Programmazione e valutazione delle università). – 1. A
decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi
di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno,
adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle università individuano in particolare:
a)
i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi
essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da
sopprimere;
b)
il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c)
le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi
a favore degli studenti;
d)
i programmi di internazionalizzazione;
e)
il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
2.
I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma
determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in
ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati
sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di
ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. A partire dal 1º
gennaio 2007 i programmi delle università di cui al comma 1 sono finanziati o
cofinanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a
valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla programmazione e
sviluppo del sistema universitario.
3.
Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’articolo 2, commi
5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell’articolo 3. Le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì
alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate
dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art.
1-quater. - (Contributi in favore delle accademie di belle arti non
statali). – 1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad
erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura
prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante
utilizzo della proiezione per l’anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
1-quinquies. - (Scuola di ateneo Jean Monnet). – 1. La Scuola di
ateneo per l’alta formazione europea “Jean Monnet“ della seconda università
di Napoli, alla quale sono affidate le attività di formazione, insegnamento a
distanza, ricerca e informazione connesse con gli obiettivi del partenariato
euro-mediterraneo, resta abilitata, nell’ambito del programma triennale del
fabbisogno di personale approvato per la seconda università di Napoli, nei
limiti dei fondi assegnati dall’articolo 1, comma 278, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ad integrare il proprio autonomo organico.
2.
Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, la Scuola è altresì autorizzata,
a decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea magistrale approvati
secondo le vigenti procedure universitarie e a realizzare iniziative di alta
formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e privati, italiani e
stranieri, nell’area euro-mediterranea.
Art.
1-sexies. - (Istituto musicale di Ceglie Messapico) – 1. A decorrere
dall’anno accademico 2005-2006 l’istituto musicale di Ceglie Messapico viene
accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione
staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il comune di Ceglie
Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con
riferimento allo stabile e all’attuale personale.
2.
All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a
decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
1-septies. - (Incarichi di presidenza). – 1. A decorrere dall’anno
scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza,
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di
dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti
all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina
autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle
pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in
via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano
maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di
presidenza.
Art. 1-octies. - (Organi
di ordini professionali). – 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale
e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto
dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare
le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli
albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di
componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del
numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli
nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di
cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provvede
con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del
sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.
Art. 1-novies. - (Concorso
riservato per dirigente scolastico). – 1. Gli aspiranti, incaricati di
presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del
triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio
di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale
di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002,
sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel
predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2.
I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di
idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono
ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui
ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
Art.
1-decies. - (Servizio prestato nelle scuole situate negli istituti
penitenziari). – 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, al punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla seguente:
“h)
il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli
istituti penitenziari è valutato in misura doppia;“.
2.
La disposizione di cui al comma 1 decorre dall’anno scolastico 2005-2006.
Art.
1-undecies. - (Servizio prestato nelle scuole elementari di montagna). –
1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al
punto B.3), dopo la lettera h) è inserita la seguente:
“h-bis) il servizio
prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo
1957, n.90, è valutato in misura doppia;“».
All’articolo
2:
al
comma 1, primo periodo, la parola: «Sincrotone» è sostituita dalla
seguente: «Sincrotrone»;
al
comma 2, le parole: «non inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «pari
a»;
dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
All’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: “(INFN)“ sono inserite le seguenti: “il Consorzio per l’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia“».
Dopo
l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art.
2-bis. - (Contributo all’azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di
Sciacca). – 1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del
cordone ombelicale dell’azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di
Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2005 e di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2.
All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
2-ter. - (Ricerca scientifìca in alta quota). – 1. Per la prosecuzione
delle attività di ricerca scientifica internazionale in Karakorum e Himalaya
relative al giubileo del K2 e nel quadro del “partenariato internazionale“
promosso dalle Nazioni Unite, è predisposta l’assegnazione di un contributo
straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche pari a euro 1.350.000 per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a valere sul fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. A tal fine le risorse del fondo sono
integrate della somma corrispondente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007.
2.
All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo
3:
al
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a favore delle
attività culturali e dello spettacolo»;
dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo, le parole: “dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e
lo sport o“ e “appositamente delegato“ sono soppresse;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trattamento economico spettante
ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore
cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163“.»;
al
comma 3, alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge
27 dicembre 2002, n. 289» sono aggiunte le seguenti: «, e
successive modificazioni» e alla lettera c), dopo le parole:
«dall’articolo 10 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui
al»;
dopo
il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa
funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due
anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigilerà
sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-ter.
All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis)
mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o
parte di essa;“.
3-quater. All’articolo
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo
il primo comma, è aggiunto il seguente:
“Chiunque commette la
violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare,
prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto
penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena
stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del
procedimento. Il pagamento estingue il reato“.
3-quinquies.
All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: “per trarne profitto“ sono sostituite dalle seguenti: “a fini di
lucro“.
3-sexies.
All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è
abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione
della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore,
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le
attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle
normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i
rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento
alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di
fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di
cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i
beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro
applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività
culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. Il comma 8
dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».
Dopo
l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art.
3-bis. - (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali). – 1.
All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è
sostituito dal seguente:
“Le manifestazioni liriche da
attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni,
enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti
con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro
ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni
sovvenzionate nell’organizzazione di attività analoghe“.
2. All’articolo 11,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492, la parola: “sette“ è sostituita dalla seguente: “dieci“ e dopo
le parole: “presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività
culturali“ sono inserite le seguenti: “e le direzioni generali competenti“.
3.
Al comma 61 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo, le parole: “Capo del Dipartimento dello spettacolo“
sono sostituite dalle seguenti: “direttore generale competente“;
b)
il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Il direttore generale
competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima
Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.“.
4.
Al comma 68 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: “Del comitato fanno parte il Capo
del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali
competenti“.
5.
All’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole:
“il Ministro per i beni e le attività culturali“ sono sostituite dalla
seguente: “si“.
6. Al decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola “amministrativa“ è
inserita la seguente “, fiscale“;
b)
all’articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: “Il rapporto di lavoro
ed“ e le parole: “sono stabiliti“ sono sostituite dalle seguenti: “è
stabilito“.
7.
L’intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:
a)
quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2003, al restauro
della Rocca di Montevarmine;
b)
quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al restauro del
borgo medioevale del comune di Carassai.
8.
L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:
a)
quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi sono
assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento di
realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli
Albanesi;
b)
quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e
2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per
l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
9.
Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero per i beni
e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l’anno 2005.
10.
Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in
Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un
contributo di 1.000.000 di euro per l’anno 2005.
11. Per la
prosecuzione o l’estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui
all’articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è assegnato al
Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.200.000 euro
per l’anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
sono stabilite le relative modalità di attuazione.
12. Per i lavori di
consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano (Sp) è
assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di
600.000 euro per l’anno 2005.
13. Per progetti e
spese d’investimento, è assegnato all’Agenzia per il patrimonio culturale
euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l’anno 2005 e di
600.000 euro per l’anno 2006.
14. Per il
finanziamento del Piano nazionale per l’archeologia è assegnato al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 12.000.000 di euro per
l’anno 2006.
15. Per spese di
investimento è assegnato a Cinecittà Holding Spa un contributo di 6.000.000
di euro per l’anno 2006.
16. Per il
consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è assegnato all’Ente
teatrale italiano un contributo di 1.255.000 euro per l’anno 2006.
17. In considerazione
delle finalità di promozione sociale e nell’ambito dell’attività di
volontariato dell’associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese di
Gorizia è assegnato un contributo straordinario per spese di investimento in
impiantistica sportiva di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
18. All’onere di cui
ai commi da 9 a 17, pari complessivamente a 7.000.000 di euro per l’anno 2005
ed a 21.155.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
“Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per interventi di
arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è autorizzato a favore
dell’ente di cui al numero 15 dell’Allegato A della legge 29 dicembre 2003,
n. 376, un contributo pari a euro 500.000 per l’anno 2005 e a euro
750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
20. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 19 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
21. Al decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: “, possono essere
individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8“ sono soppresse;
b)
all’articolo 8, comma 1, le parole: “Con i provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 1,“ sono sostituite dalle seguenti: “Con decreti
ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,“.
22.
Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le
attività culturali di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 17
dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 145,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
23.
Gli incarichi previsti all’articolo 23, commi 11 e 12, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008.
24. All’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
“17-bis. Si definiscono
società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni
che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non
professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline
regolamentate dal CONI e che:
a)
sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b)
sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline
sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI.“;
b)
al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“h-bis) l’obbligo di
conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai
regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva
associata o dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la
società o associazione è affiliata o intende affiliarsi“;
c)
il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
“18-bis. Il CONI con
propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima disciplina.“;
d)
dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente:
“18-bis.1. Alle
federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61,
comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni“.
25. All’onere
derivante dall’attuazione del comma 24, pari a un milione di euro a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad un milione di euro per
l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
26.
All’articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
‘5. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire,
nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo
per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi
prestati dal personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco in occasione
di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo
quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,
n. 173’.“;
b)
alla lettera b), le parole da: “il predetto importo“ sino alla fine
del comma sono soppresse.
27. In applicazione
dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Ministero per i
beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare un contributo
straordinario di 380.000 euro al Teatro stabile sloveno di Trieste per
l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell’immobile adibito a
teatro. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
380.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
3-ter. - (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche). – 1.
Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare
l’impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
2.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non
avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina
il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni
lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in
particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei
costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di
materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le
collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura
l’ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle
professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare
riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che
svolge attività di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti
integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti
esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente
loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a
quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. Ai fini della
stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere
utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per
cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo
nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti
nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi
aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla
stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le
clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in
contrasto con i princìpi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto
collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra
le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od
intese, stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2004, non formalmente qualificabili
come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati
anteriormente alla data del 1º gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino
alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro.
6. Per gli anni 2005,
2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine,
il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento
dell’organico funzionale approvato.
7. Al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: “pubblici“ è
sostituita dalla seguente: “statali“;
b)
all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da “o musicale“
sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “, i cui
requisiti professionali sono individuati dallo statuto.“;
c)
all’articolo 13, comma 2, dopo la parola “collaboratori“ sono inserite le
seguenti: “, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico,“;
d)
all’articolo 21, a decorrere dal 1º gennaio 2006 il comma 1 è sostituito
dal seguente:
“1.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze:
a)
può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l’attività della fondazione o venga presentato il bilancio
preventivo in perdita;
b)
dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione
della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi
chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per
cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga
gravità“.
8.
Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128, è abrogato».
All’articolo
4, al comma 2, dopo le parole: «evidenza pubblica» è inserita la
seguente: «laddove» e dopo le parole: «sono prorogate» sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto del limite massimo di spesa di
cui al comma 1,».
Dopo
l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art.
4-bis. - (Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri). –
1. All’articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. La Presidenza
del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei
ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso
l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri“».
All’articolo
5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo le parole: “decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250“, sono inserite le seguenti: “, decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39,“.
1-ter.
I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso,
determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale
in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
1-quater. Al fine di
agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per
consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane
esistenti, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
“2-bis.
Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza.
2-ter.
L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione
comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza
del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in
atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale
assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio
civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo 3, comma
59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)“.
1-quinquies.
All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, la parola: “cinque“ è sostituita dalla seguente:
“tre“, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui
al terzo periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto
funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis
e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi“.
1-sexies.
All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: “, anche presso
amministrazioni statali,“ sono inserite le seguenti: “comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od“.
1-septies. Il comma 1
dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
dal seguente:
“1.
Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo
l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro“.
1-octies. Il comma 2
dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
“2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e
provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni
dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel
relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli
articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione,
l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel
proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha
comunicato l’intenzione di bandire il concorso“.
1-novies. All’articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma
4, le parole: “decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1“ sono
sostituite dalle seguenti: “decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza
per le altre amministrazioni“.
1-decies.
All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis.
Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale
in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in
mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273“.
1-undecies. L’articolo
1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel
senso che il personale dipendente dell’Agenzia del demanio che ha esercitato
l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, nonché dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con
modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative».
Dopo
l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art.
5-bis. - (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). – 1. Al
fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto
dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è
composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5-ter. - (Norme in
materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell’Agensud). – 1.
La restituzione dei contributi versati di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a
domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione
pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso
le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e
prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a
carico del lavoratore.
Art. 5-quater. - (Modalità
di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri). – 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5
dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché
delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o
ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti
dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di
studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e
alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale
si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 5-quinquies. -
(Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). – 1. All’articolo 11, comma
3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: “sono
collocati obbligatoriamente“ sono sostituite dalle seguenti: “possono essere
collocati“.
Art. 5-sexies. -
(Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive). – 1. All’articolo
3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del
direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore
generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
presidente“;
b)
al comma 5, dopo le parole: “non rinnovabile“ sono inserite le seguenti: “ad
eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del
presente articolo“.
Art. 5-septies. - (Entrata
in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case
da gioco soggette a controllo pubblico). – 1. L’entrata in vigore del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco
soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale
data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell’articolo
3, paragrafo 6, della direttiva 1991/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno
1991, e successive modificazioni».
All’articolo
6, al comma 1:
alla
lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città», è inserita la
seguente: «metropolitana»;
alla
lettera c), capoverso 4-quater, le parole da: «le funzioni»
fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:
«determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla
ripresa dei lavori» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi di risoluzione del contratto d’appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che
fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il
commissario straordinario provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i
relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque
denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti».
Dopo
l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art.
6-bis. - (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa). – 1. Nelle more
della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l’ammontare delle
somme da corrispondere per l’anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente
normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso
anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla
società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
Art. 6-ter. -
(Disposizioni concernenti ANAS Spa). – 1. Nelle more della stipula del
contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per
quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS Spa, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS Spa, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti
dalla convenzione di concessione, le somme stanziate nel bilancio di
previsione dello Stato, per l’anno 2004, per il rimborso delle spese di
funzionamento.
Art. 6-quater. - (Verifica
dello stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere). – 1. I commissari
straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano altresì lo stato dei
finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di
potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, una specifica
relazione, anche al fine dell’adozione di eventuali modifiche delle
convenzioni tra il soggetto concedente e il concessionario, nonché per la determinazione
di conseguenti modifiche tariffarie. Tale relazione è contestualmente
trasmessa al Parlamento.
Art. 6-quinquies. -
(Disposizioni a favore dell’Autorità portuale di Genova). – 1. Al fine di
far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 53 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici
anni di 2.940.000 euro per l’anno 2005 quale concorso dello Stato a favore
dell’Autorità portuale di Genova.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in
2.940.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta
dall’articolo 36, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, utilizzando:
a)
quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l’anno 2003;
b)
quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno 2004.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-sexies. -
(Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili). – 1. L’addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di euro
1 a passeggero.
2.
L’incremento dell’addizionale di cui al presente articolo è destinato ad
alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale del settore del
trasporto aereo costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291.
Art.
6-septies. - (Norme in materia di servizio civile nazionale). – 1. Alla
legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3-bis. - (Sanzioni
amministrative). – 1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a
cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta
realizzazione dei progetti.
2.
Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non
osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari,
ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non
realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del
volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b)
revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a
proseguirne le attività;
c)
interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile
della durata di un anno;
d)
cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.
3.
Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli
addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta
giorni e non superiore a quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per il
servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e
crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di
volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso
di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione
dell’ente nell’albo per cinque anni.“;
b)
il comma 3 dell’articolo 11 è abrogato.
2. Al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell’articolo 3, le parole: “compreso tra un minimo di trenta
ed un massimo di trentasei ore“ sono sostituite dalle seguenti: “di trenta
ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento
ore. I criteri per l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri“;
b)
il comma 6 dell’articolo 3 è abrogato;
c)
al comma 5 dell’articolo 6, le parole: “31 ottobre“ sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre“;
d)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art.
8. - (Rapporto di servizio civile). – 1. I giovani selezionati dagli
enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono
avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile
sottoscritto dall’Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente
inviato al volontario per la sottoscrizione.
2.
Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal
responsabile dell’ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in
conformità all’articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle
quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.“;
e)
il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. Agli ammessi a prestare
attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio
civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale
militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da
corrispondere in caso di servizio civile all’estero. In ogni caso non sono
dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle
disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.“;
f)
il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“8. Al termine del periodo di
servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio
civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto
di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da
cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato
sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.“;
g)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10. - (Doveri e
incompatibilità) – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile
sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto
previsto dal contratto di cui all’articolo 8, e non possono svolgere attività
di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto
espletamento del servizio.
2.
I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono
presentare ulteriore domanda.“;
h)
al comma 1 dell’articolo 11 le parole: “non inferiore ad un mese“ sono
sostituite dalle seguenti: “non inferiore a 80 ore“».
All’articolo
7:
al
comma 1, lettera b), le parole: «quelli di cui all’allegato»
sono sostituite dalle seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies
allegati»;
al
comma 2, le parole da: «di cui all’articolo 1-bis» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3,
primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo
4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642
del 1972, e successive modificazioni»;
dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I
concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle
somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere
dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione
delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme
in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di
formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di
informazione al contribuente.
2-ter. All’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da:
“Al fine di“ fino a: “suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti:
“Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire
adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei
comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella
pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di
informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per
l’effettuazione dei suddetti servizi“.»;
nella
rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni in materia di finanza locale».
Dopo
l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art.
7-bis. - (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d’Italia). – 1.
I maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d’Italia,
rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla
base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al
comune di Campione d’Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall’anno
2005 la somma di due milioni di euro.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a due
milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art.
7-ter. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). – 1. È
istituito, a decorrere dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale
delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del
triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.
2.
All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando:
a)
quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri;
b)
quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-quater. -
(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico
Umberto I). – 1. I decreti di ingiunzione di cui all’articolo 641 del
codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di
entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci
nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi
siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima
azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di
istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo
quando disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2.
I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1
perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo
pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio.
3. Nelle azioni
esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa
azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al
comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
Art.
7-quinquies. - (Tenuta delle liste elettorali). – 1. All’articolo 32
del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
“Le deliberazioni relative
alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli
interessati entro dieci giorni.“;
b)
al sesto comma, le parole: “Le deliberazioni della commissione elettorale
comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)“ sono sostituite dalle
seguenti: “Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e
5)“.
Art. 7-sexies. -
(Aggiornamento degli schedari consolari). – 1. È autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di euro 2.800.000 per l’aggiornamento degli schedari consolari
al fine di pervenire all’unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero e degli schedari consolari, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a euro
2.800.000 per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
7-septies. - (Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali “Torino
2006“). – 1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro ad una
società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia Spa,
al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia
di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui
detengono la totalità del capitale sociale.
2.
La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad
un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle
attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui
all’articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento
degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale
olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
3. Per le iniziative
di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria
degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali
della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. La
società di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi
temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285
del 2000, e successive modificazioni, può altresì avvalersi dell’Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’articolo 2 della medesima
legge.
4. Nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi si
applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli
altri termini sono ridotti ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori,
l’affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti
dall’articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
e non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni.
5. Restano fermi la
natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio
operato con quello della società di cui al comma 1.
6. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l’anno
2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili
sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5
dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art.
7-octies. - (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari). – 1.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie
deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per
l’installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui
all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite
dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A decorrere
dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della
rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
Art.
7-novies. - (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica
amministrazione). – 1. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-bis)
da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione“.
Art. 7-decies. - (Monopoli
di Stato). – 1. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, alla lettera f), dopo le parole: “Ministero dell’economia e
delle finanze“ la parola: “e“ è soppressa, e dopo le parole: “agenzie
fiscali“ sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato,“.
Art.
7-undecies. - (Reddito minimo di inserimento). – 1. All’articolo 80,
comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: “31 dicembre 2004“, sono sostituite dalle seguenti:
“30 aprile 2006“.
2. Le somme non spese
da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai
medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449“.
Art. 7-duodecies. -
(Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria). – 1. All’articolo
3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: “30 aprile 2005“ sono sostituite dalle
parole: “31 dicembre 2005“.
Art. 7-terdecies. -
(Italia Lavoro Spa). – 1. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all’articolo 30
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di
politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle
competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di
Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e
la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre
amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa.
d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto
della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di
funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 7-quartedecies. -
(Norma di interpretazione autentica). – 1. L’articolo 1, comma 19, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l’attività di
monitoraggio effettuata dall’INPS, volta a verificare il raggiungimento del
numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di
cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione
del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle
lettere a) e b) del comma 18 suddetto.
Art. 7 quinquiesdecies. -
(Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell’ENPALS). – 1. Il
collegio dei sindaci dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è composto da cinque membri di qualifica
non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per
ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
Art. 7-sexiesdecies. -
(Norme per accelerare l’erogazione dei contributi nelle aree depresse). – 1. Fermo
restando il tetto dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle
risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di
cui all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni – limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie
sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate
con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002,
e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto
ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n.
105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 – alle imprese i
cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento
dell’Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre
2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità
e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata
l’erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le
disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente
realizzati. L’erogazione parziale dell’ultima quota di contributo è decurtata
di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di
cui al comma 1, per i quali l’impresa abbia ultimato gli investimenti,
l’erogazione dell’ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla
presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l’obbligo
di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall’articolo 9,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9,
comma 6, il periodo di nove mesi di cui all’articolo 10, comma 6, dello
stesso decreto è ridotto a sei mesi.
Art. 7-septiesdecies. -
(Forniture di interesse nazionale). – 1. All’articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al primo periodo, dopo le parole: “contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti“ sono inserite le seguenti: “, di forniture di
interesse nazionale“;
b)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I contributi, compresi gli
eventuali atti di delega all’incasso accettati dall’Amministrazione, non
possono essere compresi nell’ambito di procedure concorsuali, anche
straordinarie“.
Art.
7-duodevicies. - (Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). – 1. All’articolo
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Ferma restando l’invarianza della spesa complessiva come
rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilità
amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa
adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente“.
Art.
7-undevicies. - (Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi). – 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3
dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato,
purché conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi,
previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel
magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa, è
differito di dodici mesi.
Art. 7-vicies. -
(Disposizioni in materia di tessera sanitaria). – 1. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Ministero
dell’economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i
quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale
del titolare della tessera sanitaria con quello dell’assistito riportato
sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l’erogazione
della prestazione e l’utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8.“;
b)
al comma 8, dopo le parole: “al Ministero dell’economia e delle finanze“,
sono inserite le seguenti: “entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di utilizzazione della ricetta medica attraverso l’associazione di categoria
dei titolari di farmacie“.
Art. 7-vicies semel. -
(Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della
Guerra di liberazione). – 1. Le associazioni combattentistiche e
partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979,
preparano ed organizzano, d’intesa con il Ministero della difesa, nel
triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative
storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo
anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. All’onere
derivante dal presente comma, determinato in 3.100.000 euro per il 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Art. 7-vicies bis. -
(Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina). – 1. All’articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 3, e successive modificazioni, la parola: “ventiquattro“ è sostituita
dalla seguente: “trenta“.
Art. 7-vicies ter. -
(Disposizioni in materia di acque potabili). – 1. Alle acque potabili
trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della salute
in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21
dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di
valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato
CO 2.
Art. 7-vicies quater. -
(Rilascio documentazione in formato elettronico). – 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2006:
a)
il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta, dal
visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del
18 febbraio 2002;
b)
il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all’atto
della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso
di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002;
c)
il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto
elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13
dicembre 2004.
2.
Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d’identità su supporto
cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del
rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, classificata carta
valori, prevista dall’articolo 36 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che
non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla
predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice nazionale delle
anagrafi (INA) presso il Centro nazionale dei servizi demografici (CNSD) ed
alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di
emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.
Art.
7-vicies quinquies. - (Disposizioni in materia di carte valori). – 1. All’atto
del rilascio delle carte valori di cui all’articolo 7-vices quater da
parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la
loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria
all’espletamento dei servizi ad esse connessi. L’importo e le modalità di
riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare, in
sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite
dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,
anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità
previsionale di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello Stato – dello
stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di
contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione,
di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in
facoltà dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare
accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti
privati, anche allo scopo di estendere l’operatività delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi
sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministero del’interno.
4. L’Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato Spa può continuare ad avvalersi del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell’articolo 417-bis,
commi primo e secondo, del codice di procedura civile.
5. È abrogato il regio
decreto 7 marzo 1926, n. 401.
Art. 7-vicies sexies. -
(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici).
– 1. Le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di
elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle
autorità amministrative indipendenti».
All’articolo
8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari ad euro
29.248.636 per l’anno 2005, euro 44.366.700 per l’anno 2006, euro 45.436.965
per l’anno 2007, euro 28.333.439 per l’anno 2008 ed euro 18.783.436 a
decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Nel
Titolo, le parole: «nonché per semplificare gli
adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione» sono
sostituite dalle seguenti: «e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti».
-- XIV LEGISLATURA --
SENATO DELLA
REPUBBLICA N. 3276
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(MORATTI)
dal Ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
e dal Ministro dell’economia e delle finanze
(SINISCALCO)
di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e col Ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2005
——–
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare
gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione
———–
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1.
È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005
(comprensivo della rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio
2005.
Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e
le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessità ed
urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le
Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e
promozione di beni e attività culturali;
Considerata altresì la
necessità e l’urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche
affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia
mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti
relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro per la funzione pubblica;
emana
il seguente
decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni per l’università)
1.
I programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 marzo
2005.
2.
In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e
ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di
conferma per i ricercatori universitari di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.
Articolo 2.
(Disposizioni per la ricerca)
1.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la
garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più
linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società
Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la
realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri
si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale
3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli
esercizi successivi.
2.
Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della
infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento
viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a
valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.
3. In attesa del riordino
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a
ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell’Istituto
stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di
alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività,
di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
Articolo 3.
(Interventi per i beni e le attività culturali)
1.
Per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del
comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno
2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2004, n. 128.
2.
Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli
esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli
stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere
la conservazione o fruizione dei beni culturali.
3. All’articolo 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Alle risorse
finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;
b)
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite
le seguenti: «, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato»;
c)
al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del
medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata
all’organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si
applicano le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
Articolo 4.
(Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale)
1.
Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione
e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e
bibliografico nazionale, nonché per l’incremento e la valorizzazione del
patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di
sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a
sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a
12 milioni di euro per l’anno 2005.
2.
Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per
l’affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli
aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono
prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività
culturali ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
dell’articolo 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
dell’articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno
2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 5.
(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni)
1.
Il comma 7 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7.
Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli
progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso
dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre
pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso
di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli
possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.».
Articolo 6.
(Commissari straordinari per le opere strategiche)
1.
All’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate
le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o
con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse
dell’Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro
oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o
proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di
cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale,
provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva
esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della
regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui
ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte
temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali,
entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche
provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione,
i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;
c)
il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
«4-quater. Il
commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta
ripresa dell’esecuzione dell’opera commissariata, può essere abilitato ad
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».
2. Dall’attuazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di
concessione)
1.
Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l’onere
dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune
delle fattispecie ricomprese nell’articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella
citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole:
«concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui
alla lettera b) dell’articolo 17, nonché alle lettere a) e b)
dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
2)
le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono
soppresse;
3) le parole: «in misura tale
da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito
negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma
l’esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in
esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della
tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti
allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1º giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1º febbraio
2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture
private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione
dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione,
di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a
decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano,
complessivamente,»;
b)
dopo l’allegato 2, sono inseriti quelli di cui all’allegato al presente
decreto.
2.
Dal 1º giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo,
nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con
le modalità telematiche di cui all’articolo 1-bis, comma 10, lettera a),
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del
medesimo articolo 1-bis.
Articolo 8.
(Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari a e
29.248.636 per l’anno 2005, e 44.366.700 per l’anno 2006 ed e 40.828.223 per
l’anno 2007, ed e 16.247.604 per l’anno 2008, si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9.
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
CIAMPI
Berlusconi – Moratti
– Urbani – Lunardi – Siniscalco – Maroni – Baccini
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Dato a
Roma, addì 31 gennaio 2005.
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