PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Accordo
sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del CCNL 26 maggio 1999 del
Comparto Scuola
(in
GU 22 marzo 2000, n. 68)
AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole
espresso dal Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1999 sull'ipotesi di
accordo relativa alla sequenza contrattuale, siglata il 29 luglio 1999,
prevista dall'art. 44 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999,
nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 19 gennaio
2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 24
febbraio 2000, alle ore 9,30 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sulla
sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del comparto
"Scuola":
per l'ARAN nella
persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa;
per le OO.SS. di
categoria: CGIL/SNS; CISL SCUOLA; UIL/SCUOLA; CONFSAL/SNALS;
per le Confederazioni sindacali:
CGIL; CISL; UIL; CONFSAL.
INDICE
Capo I – Personale di Accademie e Conservatori
Capo II – Personale delle scuole italiane all’estero
Capo III – Personale delle istituzioni educative
Capo IV – Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP
Capo V – Procedure di cui all’art.14
Capo VI – Disposizioni conclusive
Art. 1.
Validità
del presente accordo
Il presente
accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente connessa del CCNL 26 maggio
1999 del comparto scuola (che di seguito verrà denominato "CCNL"),
secondo quanto disposto dall'art. 44 del
succitato contratto.
Capo I
PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
Art. 2.
Destinatari
La presente sequenza
contrattuale ha come destinatari i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori
al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti,
Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d'arte drammatica e i
conservatori di musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate
Istituzioni di Alta Cultura. Per quanto disposto dalla legge n.
124/1999, la presente sequenza contrattuale
ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di belle arti.
Art. 3.
Contrattazione
decentrata
1. Ai sensi e per quanto previsto
dall'art. 15 del CCNL,
con apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a
livello di Ministero di pubblica istruzione, sono regolate le seguenti materie:
la definizione
dei criteri e delle modalità per l'attuazione della mobilità professionale e
territoriale del personale delle Istituzioni di alta cultura; la definizione
dei criteri e delle modalità relativi alla utilizzazione del personale, tenendo
conto della necessità di sostenere i processi formativi ed il miglioramento
dell'offerta formativa.
2. Nella definizione dei criteri
di cui al comma 1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal
fine, in via principale, saranno richiesti, per l'accesso a cattedre e ruoli
diversi da quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a
dimostrare l'idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse modalità
da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3. Il passaggio
di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei titoli artistici sostitutiva
del titolo di studio ai sensi del secondo comma dell'art. 402 del
decreto legislativo n. 297/1994, è subordinato
al superamento del periodo di prova.
4. Le
contrattazioni previste a livello di uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione dal CCNL, sono, per le istituzioni di alta cultura, da
svolgere presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.
Art. 4.
Permessi
retribuiti previsti da disposizioni di legge
I giorni di
permesso, previsti dall'art. 454 del
decreto legislativo n. 297/1994, non goduti sono
cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo
di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico
dal 10 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato
previo congruo preavviso di trenta giorni. Il personale docente assunto con
contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle
elezioni, con almeno cinque anni accademici di servizio anche non continuativo,
può usufruire dei permessi di cui all'art. 454 del
decreto legislativo n. 297/1994. Tali periodi non
retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della acquisizione dei punteggi
previsti per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per
le altre procedure concorsuali.
Art. 5.
Valutazione
del direttore delle istituzioni di alta cultura
Il procedimento
di cui all'art. 20 del CCNL
1998/2001 si conclude, per i direttori delle
istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una
valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate,
da un nucleo nazionale istituito presso l'Ispettorato istruzione artistica e
composto dal capo dell'ispettorato o da un suo delegato, da un ispettore
tecnico e da un esperto di tecnica di valutazione e controllo.
Art. 6.
Integrazione
delle norme di definizione dell'area docente
Alle assistenti
educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari disposizioni
relative al personale delle istituzioni educative.
Art. 7.
Piano
dell'offerta formativa
1. Si applica, per quanto
compatibile, quanto previsto dall'art. 28 del CCNL
e dall'accordo integrativo nazionale relativo alle funzioni strumentali al
piano dell'offerta formativa.
2. Le istituzioni
di alta cultura invieranno tempestivamente al Ministero della publica
istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, le schede informative di
cui all'art. 28, terzo
comma, del CCNL, per il successivo inoltro
all'Osservatorio.
Art. 8.
Obblighi
di lavoro
1. Gli obblighi di lavoro del
personale di cui all'art. 2 delle istituzioni di alta cultura sono funzionali
al piano annuale di attività deliberato dal collegio dei professori e correlati
agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione progettuale
idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto.
2. Resta fermo
l'obbligo di partecipazione agli organi collegiali e di governo e alle
commissioni di esami e di tesi, nonché alle altre attività previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni.
3. Fermi restando
gli attuali obblighi di lavoro, definiti dall'art. 9 comma 2 dell'Accordo
successivo 1° agosto 1996, le parti verificheranno lo stato dei processi
innovativi anche alla luce di quanto affermato dalla legge 21
dicembre 1999, n. 508, allo scopo
dell'eventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nell'ambito
degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e produzione, intese
anche come valorizzazione e sviluppo di competenze progettuali ed organizzative
(attività espositive, concertistiche, teatrali, coreutiche etc.), funzionali
alle finalità primarie delle istituzioni di alta cultura, sono svolte dal
personale di cui all'art. 2 con esclusione dei modelli viventi secondo il piano
dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei professori.
Art. 9.
Assistenti
e accompagnatori al pianoforte
Il personale del
presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la
prestazione lavorativa nell'ambito della programmazione didattica, il
coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti. Gli assistenti delle
Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori
sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non prorogabili,
salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di continuità
didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della
chiusura dell'anno accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta giorni si
dà luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.
Art. 10.
Modelli
viventi
1. Il profilo
professionale dei modelli viventi (ad esaurimento in relazione al disposto
della legge n.
124/1999) è definito nell'allegato A della presente sequenza
contrattuale.
2. Le
problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno
oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 4 del CCNL
e contrattazione nazionale decentrata, da effettuarsi presso l'Ispettorato
istruzione artistica, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione
del lavoro.
Capo II
PERSONALE
DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Art. 11.
Sistema
delle relazioni sindacali
Il presente rinnovo contrattuale
e la contrattazione, relativa al personale della scuola in servizio nelle
istituzioni scolastiche all'estero, rappresentano un importante momento di
confronto nel quadro della politica di diffusione all'estero della lingua e
della cultura italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità che consentano
di rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni all'estero
nonché di elevare la professionalità e migliorare la qualità del servizio. Il
sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II del CCNL
del 26 maggio 1999 si applica al personale della scuola in
servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U. Le relazioni
sindacali si articolano a livello centrale presso il Ministero affari esteri e
a livello decentrato presso le ambasciate, i consolati e presso le istituzioni
scolastiche italiane statali all'estero.
La delegazione di parte pubblica
per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è
costituita da un delegato del Ministro degli esteri, che la presiede, da un
delegato del Ministro della pubblica istruzione e da una rappresentanza dei
titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di
quella della pubblica istruzione. Per la contrattazione integrativa e
decentrata, a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è
costituita dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli
uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura
organizzativa degli uffici stessi. Presso le istituzioni scolastiche italiane
statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente
scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari
livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL
del 26 maggio 1999.
Art. 12.
Partecipazione
L'amministrazione
degli affari esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazioni e,
ove necessario, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle
materie previste dall'art. 5 del CCNL
- Comparto scuola del 26 maggio 1999. Esso
fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di
cui all'art. 6, comma 2,
dell'accordo aggiuntivo per il personale della scuola in servizio all'estero
dell'11 dicembre 1996 e sulle professionalità richieste
dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli affari
esteri ai sensi dell'art. 626 del
decreto legislativo n. 297/1994.
Possono essere inoltre
consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame
approfondito delle materie di cui al comma 1 del citato art. 5 del CCNL,
secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
Art. 13.
Impegni
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano dell'offerta
formativa
L'estensione
all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di
flessibilità e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici
contesti scolastici. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il
Ministero della pubblica istruzione, nel predisporre, sulla base delle vigenti
disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi
all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione
alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nella prospettiva
dell'acquisizione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel
rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità
esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità
organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui all'art. 24 del
CCNL.
Le scuole statali
italiane all'estero, come previsto dall'art. 26 del
CCNL, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i
docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione
dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel
curriculum scolastico.
Art. 14.
Progetti
finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento del
disagio scolastico
Le istituzioni scolastiche
italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta
formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e
svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il
MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento. I
progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione
circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività
aggiuntive del personale in servizio nonché l'eventuale raccordo con le
iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi. Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura massima di
L. 2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1° settembre 1999.
Art. 15.
Aree
professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.
Nel rispetto
degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente definiti, le funzioni
svolte dal personale della scuola in servizio all'estero nelle istituzioni e
iniziative scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di
un'adeguata articolazione. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui
agli articoli 11 e 14 del presente accordo vengono individuate per ogni
funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari
situazioni esistenti all'estero. Nell'ambito della politica di diffusione della
lingua italiana in riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda,
si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso
altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di disporre di
particolari esigenze professionali. In considerazione della specifica articolazione
della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori
presso le Università straniere, verranno definite con la contrattazione
integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi
extra-accademici.
Art. 16.
Rapporto
di lavoro a tempo determinato
Per la copertura dei posti di
insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario
e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato (articoli 18,
25
e 47 del CCNL 4
agosto 1995).
In considerazione
delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato la proroga della
validità delle graduatorie del personale docente aspirante alle supplenze per
gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000
l'applicazione dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 62/1998, per la parte
che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo
del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per la parte
relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo.
A decorrere dal
primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la
retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene
parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più
favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è
cotituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo
personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una
quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a
tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che
la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente
percepita.
Le nuove modalità per la
costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno
essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle
supplenze, di competenza del Ministero della pubblica istruzione. La trattativa
sarà conclusa in tempo utile per l'inizio dell'a.s. 2000-2001.
Art. 17.
Orari
e ore eccedenti
Si conferma per
il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio
metropolitano. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri
e le modalità per il monitoraggio e l'analisi delle attività di insegnamento
svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere ai fine di
verificarne il raccordo con l'orario di insegnamento previsto per il territorio
metropolitano ai sensi del CCNL.
Le ore eccedenti l'orario di
insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite ai sensi dell'art. 43 del CCNL
4 agosto 1995 e, in caso di indisponibilità del personale
docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
determinato. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a
tempo determinato ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre
superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a
tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro
disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio
nelle scuole del territorio metropolitano.
Art. 18.
Mobilità
professionale - destinazione del personale all'estero
Al fine di
semplificare le procedure di selezione e destinazione all'estero del personale
della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'accordo
successivo al CCNL/1995 dell'11 dicembre 1996,
è prevista una prova unica mirante all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera orale e scritta. Si demanda alla contrattazione integrativa
per la definizione di detta prova e per l'individuazione delle modalità di
valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per l'inclusione
nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi. La contrattazione
integrativa affronterà inoltre particolari problematiche e specificità sorte
nella gestione delle graduatorie. In considerazione dell'esigenza - per motivi
di efficienza, efficacia ed economicità - di procedure semplificate per la
costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione all'estero, si
rinvia di un anno - all'a.s. 2001/2002 - l'aggiornamento delle vigenti
graduatorie.
In caso di esaurimento delle
graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il MAE assicurerà la continuità
del servizio con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale di
ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con contratto
a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di sede. In via
residuale, ove l'area linguistica prescelta è comunque diversa dalla lingua
locale, potranno - su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS.
locali - essere destinati all'estero, docenti idonei della graduatoria del
medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.
Art. 19.
Fruizione
dei permessi
Non rientrano tra
le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del
decreto legislativo n. 62/1998, i permessi
retribuiti di cui all'art. 21 del
CCNL/1995, per i quali compete l'indennità
personale nelle misure sottoindicate: lutti per perdita del coniuge e di
parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (tre giorni
consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;
permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le modalità indicate
dal comma 2 dell'art. 21 del CCNL
4 agosto 1995, come integrato dall'art. 49, lettera
c), del CCNL 26 maggio 1999 (tre giorni
complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella
misura del 50%.
Art. 20.
Fruizione
del diritto alla formazione
La partecipazione
ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale destinato all'estero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le
iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di
insegnamento.
Il personale
docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al comma 1 dell'art. 453 del
testo unico 297/1994 e successive norme contrattuali e
con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei
diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per
la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute
dall'amministrazione.
Il personale che partecipa ai
corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o
periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Il Ministero degli affari esteri si impegna a
individuare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, contenuti e
modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche
aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione
potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di
destinazione, inclusa la formazione a distanza.
Capo III
PERSONALE
DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Art. 21.
Rinvio
Il presente capo
integra quanto già disposto in materia di personale delle istituzioni educative
dall'accordo successivo del 2 maggio 1996 e dal CCNL del 26
maggio 1999 del comparto scuola.
Art. 22.
Mobilità
del personale educativo
Per il personale
educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale di cui all'art. 4 del CCNL
26 maggio 1999, saranno elaborati i criteri
generali e gli strumenti operativi affinché, a decorrere dal 1o settembre 2000,
venga ridotta l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile
e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza con
il processo evolutivo di riforma delle istituzioni educative.
Art. 23.
Funzioni
di coordinamento
In prima
applicazione il coordinamento dei servizi di cucina, previsto dall'art. 36, comma
secondo, lettera c, del CCNL 26 maggio 1999,
è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del
succitato CCNL.
Capo IV
PERSONALE
COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP
Art. 24.
Orario
di servizio
L'orario di
servizio ordinario del personale della scuola, comandato presso gli IRRSAE,
CEDE, BDP, così come del personale scolastico in servizio negli uffici
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, è di 36
ore di servizio settimanale. L'eventuale, ulteriore prestazione lavorativa è
soggetta al pagamento da parte dell'Ente od al recupero da parte
dell'interessato.
Art. 25.
Rinvio
Per quanto non
modificato dal presente accordo e dal CCNL 26 maggio
1999 del comparto scuola continua ad applicarsi
al personale del presente capo l'art. 31 del CCNL
4 agosto 1995 del comparto scuola, in attesa
della riforma degli organi di cui trattasi.
Capo V
PROCEDURE
DI CUI ART. 14
Art. 26.
Mobilità
dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie.
In sede di
redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto dell'esigenza di
consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Le attività
svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate
tra i titoli previsti all'art. 28 e 29 del
CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola.
Art. 27.
Servizio
prestato dai docenti per progetti concordati con le università
Ove si stipulino convenzioni tra
Università, Provveditorati e scuole per progetti relativi all'orientamento
universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti
in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività
svolta, che dovrà essere valutata tra i titoli previsti all'articoli 28 e 29
del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola. Su tali
convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
Le Università
potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche
finalità. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno
porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste
attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione
del capo di istituto.
Art. 28.
Modalità
di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche
e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in
formazione.
La funzione del
docente in formazione si configura come una risorsa per la scuola che lo
accoglie. Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire
spezzoni di cattedre o attività aggiuntive. Il docente in formazione partecipa
alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle
eventuali attività extracurricolari che vanno computate all'interno delle ore
di tirocinio. Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che
misura, egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per svolgere
supplenze brevi.
In questi casi il
docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al servizio
prestato. Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica
funzione-obiettivo, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con
modalità forfettaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti
universitari o con i semi-esonerati per i progetti di tirocinio; dei predetti
impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.
Capo VI
DIPOSIZIONI
CONCLUSIVE
Art. 29.
Arbitrato
e conciliazione
Le procedure di
conciliazione ed arbitrato saranno separatamente definite in esecuzione
dell'accordo intercompartimentale.
Art. 30.
Adeguamento
delle norme contrattuali
Le parti firmatarie si impegnano
ad incontrarsi per l'adeguamento delle presenti disposizioni, qualora entrerà
in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni educative od il nuovo
regolamento sull'autonomia scolastica o, comunque, qualora fossero emanate
riforme relative alle materie del presente accordo.
Art. 31.
Oneri
Gli oneri
derivanti dall'applicazione del presente accordo sono posti a carico delle
risorse individuate dall'art. 42, comma
4, secondo alinea (lire 160 miliardi dal 1999) del CCNL relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999
del comparto "Scuola". Ai fini dell'individuazione delle restanti
risorse da utilizzare per la copertura degli oneri derivanti da tutte le
modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da
far confluire nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa si fa
riferimento ai prospetti redatti, ai sensi dell'art. 51, comma 4, ai fini della
certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio
di cui all'art. 1-bis della
legge n. 468 del 5 agosto 1978, e successive
modificazioni.
Art. 32.
Disapplicazioni
Ai sensi dell'art. 48 del CCNL
26 maggio 1999 ed in attuazione dell'art. 72 del
decreto legislativo n. 29/1993, sono disapplicate tutte le
disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme del presente
accordo e del CCNL 26 maggio
1999.
In particolare
sono disapplicate le seguenti norme: articoli 35, 36
commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
209/1987 (orario di lavoro del personale ATA); art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 399/1988
(orario di servizio del personale della scuola); articoli 36 e 37
del CCNL 4 agosto 1995 (valutazione e
mobilità dei capi di istituto); articoli 48
e 55 del CCNL 4
agosto 1995 (mobilità del personale docente ed
ATA); articoli 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77 del CCNL 4 agosto 1995
(retribuzione accessoria); articoli 466
e 475 del decreto
del Presidente della Repubblica 297/1994
(trasferimenti annuali e assegnazioni provvisorie).
Allegato
A
Profilo
professionale dei modelli viventi nelle Accademie di belle arti (ad esaurimento
in relazione al disposto della legge n.
124/1999)
Il modello
vivente nelle Accademie di belle arti esegue attività lavorativa di carattere
esecutivo richiedente elementi di conoscenza dell'anatomia del corpo umano.
Esegue,
nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività caratterizzate da procedure
definite, al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della figura
umana dal vero.
Partecipa a
iniziative di aggiornamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti,
pur condividendo
l’esigenza di riconsiderare una nuova articolazione dell’orario di servizio del
personale docente al fine di valorizzarne il profilo professionale artistico e
culturale, con ricaduta sulla qualità dell’offerta formativa;
considerato lo
stato avanzatissimo dell’iter del d.d.l. di riforma che regolamenterà la nuova
collocazione nell’ambito del sistema formativo superiore delle Accademie e dei
Conservatori;
preso atto della
impossibilità di interventi contrattuali sull’orario per la rigidità dei
vincoli di legge oggi esistenti;
si impegnano
ad affrontare
questa tematica alla conclusione dell’iter parlamentare in modo tale da
favorire l’esercizio della professionalità del predetto personale nelle
istituzioni riformate.