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03-11-1998 n° - Accordi

Accordo integrativo CCNQ per la costituzione delle RSU e per la definizione del regolamento elettorale. Comparto del personale dei Ministeri
Comparto del personale dei Ministeri

Accordo integrativo CCNQ per la costituzione delle RSU e per la definizione del regolamento elettorale

Comparto del personale dei Ministeri

 

Data: 03/11/1998

 

 

Integrazione dell’Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale.

 

- Accordo -

 

-Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione  e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

 

-considerato che l’art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

 

-considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d’intesa del 12 maggio 1994;

 

- tenuto conto che  tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

 

- considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all’esigenza di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U.,  garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

 

- tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL  relativo  al  quadriennio 1998-2001.  

 

 

le parti concordano quanto segue

 

1. Ambiti di costituzione delle RSU

 

Le RSU sono costituite  nell’ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa,  presso le sedi centrali  individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti  ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);

Per le amministrazioni  con pluralità di sedi o strutture periferiche è  costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

 

2. Accorpamenti

 

Le strutture non individuate come sede di contrattazione  collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell’espressione del voto, seggio elettorale,  concorrendo, nello specifico ambito territoriale  del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le  R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).

 

3. Numero dei componenti  

 

a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

 

- 3 unità nelle  amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a  50;

- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.

- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

 

b. Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono  confermate le previsioni circa  il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c) dell’Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

 

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

 

Le votazioni hanno inizio alle ore  12.00 del  18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

 

5. Norma finale

 

Entro il termine perentorio  del 28 settembre 1998,   le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi  verranno  inviati  all’ARAN.

 

 

6. Clausola di salvaguardia

 

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

 

 

Le parti concordano di dichiarare che:

 

1)  nel punto 1 del presente Accordo, per “ sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

 

2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6,  anche successivamente,  dove si individueranno, in base alle nuova struttura  contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

 

 

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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