Accordo integrativo CCNQ
per la costituzione delle RSU e per la definizione del regolamento elettorale
Comparto del personale dei
Ministeri
Data:
03/11/1998
Integrazione dell’Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei
comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo
Regolamento elettorale.
- Accordo -
-Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione
delle norme sull’elezione e il
funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del
personale contenute nell’art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 e successive
modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo
Regolamento elettorale;
-considerato che l’art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma
4, la possibilità di apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi
di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria
affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti
specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
-considerato che nel comparto Ministeri la materia
era già stata regolamentata con il Protocollo d’intesa del 12 maggio 1994;
- tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel
frattempo intervenuti;
- considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta,
degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze
organizzative delle amministrazioni del comparto e all’esigenza di assicurare
l’elezione generalizzata delle R.S.U.,
garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale;
- tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella
sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al
quadriennio 1998-2001.
le parti concordano quanto
segue
1. Ambiti di costituzione delle RSU
Le RSU sono costituite nell’ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la
propria struttura organizzativa,
presso le sedi centrali
individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione
integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti
ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di
Dirigente generale);
Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza
unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in
atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
2. Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di
contrattazione collettiva integrativa
costituiscono, ai fini dell’espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito
territoriale del collegio elettorale
di riferimento, ad eleggere le R.S.U.
dove previsto dal precedente punto 1).
3. Numero dei componenti
a. Il numero dei componenti delle RSU si determina
computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze
unitarie di cui al precedente punto 1:
-
3 unità nelle amministrazioni - o
strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;
-
5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un
numero di dipendenti da 51 a 100.
-
7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un
numero di dipendenti da 101 a 200.
b. Per le amministrazioni - o strutture periferiche
- aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c) dell’Accordo quadro, tenuto
conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).
4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.
Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del
18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo,
agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’Accordo quadro di riferimento,
parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.
5. Norma finale
Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di
dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi
stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi
presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le
R.S.U. Tali elenchi verranno inviati
all’ARAN.
6. Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al
personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti
convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare
eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere
all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove
elezioni ove ritenuto necessario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le
parti concordano di dichiarare che:
1) nel punto
1 del presente Accordo, per “ sedi individuate sulla base delle procedure in
atto” si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole
amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di
contrattazione decentrata;
2) nelle amministrazioni interessate da riforme o
riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno
costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto
6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova
struttura contrattuale, le sedi di
contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
In relazione alla richiesta di istituzione di una
Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione del Comparto
Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998,
le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità
di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del
Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in
occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.
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