ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
PUBBLICI
(sottoscritto il 29 luglio 1999 - in GU 27 agosto 1999, n.
201)
Adeguamento delle
norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree di
contrattazione autonome definite a norma dall'art. 45, comma 3
del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal D.L.vo n.
396/1997
Premessa
L'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante
dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine
rapporto regolato dall'art.2120 del
codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché
l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire
tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la
disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro
e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6
e 7, della legge n. 335/1995, attraverso
successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni
emanate in materia con il d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni, dalla richiamata legge n.
335/1995 e da ultimo, con le leggi n.
449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto
dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del
pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità
che le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un
migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente
Accordo
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente Accordo
si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni.
Capo I - Il Trattamento di Fine Rapporto
Art. 2 Modalità applicative e decorrenze
della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti
assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6
e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato
dalla legge n.
448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile
in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far
tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in
vigore del DPCM di cui al comma I si applica la disciplina prevista per i dipendenti
già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare
l'opzione prevista dall'art. 59, comma
56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione
dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di
cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la
scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del
termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non
eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente
trattamento di fine servizio.
Art. 3 Effetti sul TFR
1. In
ottemperanza a quanto stabilito dall’art.59, comma 56
della legge n.449/1997, l’esercizio
dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II
presuppone necessariamente – in quanto condizione imprescindibile per favorire
nell’ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza
complementare – l’applicazione della disciplina dell’art.2120 del codice civile
in materia di TFR.
2. Dalla data di
esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole
previste dall'art. 2120 del
codice civile. Il computo dell'idennità di fine
servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell’opzione
mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà
effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la
liquidazione della quota così calcolata unitamente alle quote di TFR
successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell’art.2120 del codice civile.
Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione e
alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di
imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità
di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti
iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i
dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i
singoli enti di appartenenza.
Art. 4 Calcolo del TFR
1. Il TFR si
calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile
sulle seguenti voci della retribuzione:
a) l' intero
stipendio tabellare,
b) l'intera
indennità integrativa speciale,
c) la
retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima
mensilità;
e) gli altri emolumenti
considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque
denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci
retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto,
garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i
complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle
condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di
accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per
i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della
retribuzione base di riferimento.
Art. 5 Soggetti pubblici competenti
1 . Per i dipendenti iscritti
alle gestioni lNPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR
sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della
cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile.
Per il personale non iscritto all'lNPDAP per i trattamenti di fine servizio
-come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è
effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6 Effetti sulla retribuzione del
passaggio a TFR
1. A decorrere
dalla data di esercizio dell’opzione prevista dall’art.59, comma 56
della legge n. 449/1997, ai dipendenti
che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di
trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo
previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva
previsto dall’art.11 della
legge n.152/1968 e dall’art.37 del DPR
29 dicembre 1973, n.1032. La soppressione
del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini
fiscali.
2. Per assicurare
l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini
previdenziali secondo quanto previsto dall’art.26, comma 19
della legge n.448/1998 nei confronti
dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda
viene ridotta in misura pari all’ammontare del contributo soppresso e
contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione
attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e
dell’applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti
della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina
di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti
successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma
1.
Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo
determinato
1. Ai periodi di
lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di
entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR
prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta
ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le
modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Art. 8 Norme finali
1. Per gli enti
il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della
base retributiva prevista dall'art.11 della
legge n.152/1968 e dall’art.37 del DPR
29 dicembre 1973, n.1032, non si applica
quanto previsto dall’art.6.
2. Le prestazioni creditizie e
sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio
1998, n.463 sono mantenute e continuano ad essere gestite
dall’INPDAP ai sensi dell’art.1, comma 245
della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ugualmente ferme
quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni
per l’armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno
verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri
di bilancio della finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9 Principi e modalità costitutive
1. Le parti
concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul
principio della volontarietà dell’adesione e funzionanti secondo il sistema
della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di
limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità
di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di
estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta
all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base
delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di
area.
Art. 10 Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi
pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995, quelli
assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 1, che avranno esercitato l’opzione di
cui all’art.59, comma 56
della legge n.449/1997 e quelli assunti a far tempo
dall’entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi
stessi.
Art. 11 Norme sul finanziamento dei Fondi
pensione
1. Si conviene tra le parti che
la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in
servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996
fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui
all’art.2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per dipendenti
assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1
i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di
TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi
medesimi.
3. Per il finanziamento
delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di
lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall’art.26, comma
18, della legge n.448/1998 e già iscritta
in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Le quote di
TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla
stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso
di rendimento previsto all’art.12.
5.
Nell’accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai
Fondi pensione.
6. A favore del
personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che
esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2,
comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto
dall'art. 59, comma
56 della legge n. 449/1997, una quota pari
all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti
di fine servizio comunque denominati . Detta quota, avente natura di elemento
figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto
all’art.12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti
dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a
quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione
ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in
sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde
valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all’art. 26 comma 18
della legge n.448/1998 deve essere resa
immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi
costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall’aggregazione
di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la
raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera somma di lire 200 miliardi
avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo
personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data
di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma
stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi
annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti
iscritti a ciascun fondo all’inizio di ogni anno.
9. Le somme
eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente
anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo per
le medesime finalità.
Art. 12 Conferimento ai fondi pensione del
montante maturato
1. Per i
dipendenti iscritti all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto
Istituto, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del
dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli
accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via
transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di
un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da
individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non
iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio – come quello degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere
di Commercio – gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall’ente datore di
lavoro.
2. Successivamente, previa
verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria
dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei
dipendenti pubblici.
Art. 13 Procedure per la costituzione dei
fondi pensione
1. La
costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs.
n.124/1993 e successive modificazioni e
integrazioni e dalla legge n.335/1995
e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione
collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà
assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni
in materia di: formalizzazione dell’accordo istitutivo, definizione dello
statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei
rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni
previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi
di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali,
requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14 Norme relative agli enti pubblici
non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti
pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la
contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo
quadro tenendo conto di quanto previsto dall’art. 64 della
legge 17 maggio 1999, n.144.
Art. 15 Norma finale
1. La prima
verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e
sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti
firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato
atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale
bilaterale
Dichiarazione
congiunta tra le parti
Le parti
convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la
disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei
fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le risorse
finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei
fondi medesimi.