SEQUENZA CONTRATTUALE
PER IL PERSONALE ATA
PREVISTA DALL’ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA
ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA,
MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
1. L’art. 47 del
CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. I compiti del personale A.T.A. sono
costituiti:
a) dalle attività e
mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi
specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio,
necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come
descritto dal piano delle attività.
2. Le risorse
utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente ad €
95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e sono destinate a livello di
ciascuna istituzione scolastica fino all’a.s. 2007/08 sulla base
dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI 31/8/99 nonché della nota
ministeriale prot. n. 624 del 25 settembre 2002. A decorrere dall’anno
scolastico 2008/09 tali risorse saranno pari a € 53.237.118 al lordo degli
oneri riflessi, per effetto della destinazione di € 42.277.408 al lordo degli
oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione delle posizioni
economiche di cui all’art. 2 della presente sequenza contrattuale.
3. L’attribuzione
degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti
dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività.
Esse saranno
particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni
diversamente abili e al primo soccorso.”
2 – L’art. 48 del CCNL sottoscritto il
29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. I passaggi
interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE
con le seguenti procedure:
a) I passaggi del
personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore
avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’amministrazione, secondo modalità definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito
dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002, a completamento
dell’ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006.
b) Alle predette procedure selettive,
collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale
privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione - fatti salvi i
titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo
di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza
e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di
appartenenza.
B) ALL’INTERNO
DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei
dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene
mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero
con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per
l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui
alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della
aliquota di posti prevista a tal fine.”
3 –
L’art. 49 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Per dare
attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà
procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e
tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e
tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per
ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”
ART. 2- RIVALUTAZIONE DEL VALORE
ECONOMICO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE e ASSEGNAZIONI DI NUOVE POSIZIONI
ECONOMICHE NELL’AREA B
1. L’art. 50 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007
è sostituito dal seguente:
“1. Fatta salva
comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e
49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della
Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni
economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima
posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici
mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in
tredici mensilità al personale dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione economica
avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito
corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una
graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del
servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali
maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell’Accordo
integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione
economica dell’Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda
posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in
tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa
posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della
frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art.
48 e di Accordo integrativo
nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di
richiedenti che sarà formata previo superamento di prova
selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal
comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il
titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area
amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area
tecnica.
5. Al finanziamento della rivalutazione delle
esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono
destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL 29/11/2007, che ammontano
complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli
oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la
lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere
dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali
risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti
nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi
destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58
milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di
nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli
oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica
nell’area B.
6. L'ammissione alla
frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata
la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche
disponibili.
7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche
dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali
economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.
8. E’ confermata la
vigenza dell’art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003.
ART. 3 - ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO DEL D.S.G.A.
1. L’art. 89 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007
è sostituito dal seguente:
“1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto
disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per
attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da
Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse
contrattuali destinate al fondo di istituto.
2. La TABELLA 9 - MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL
CALCOLO DELL’INDENNITA’ DI DIREZIONE – è
rideterminata come segue:
Tipologia di parametro
|
Misura tabellare annua lorda
|
Criterio di utilizzo
|
Parametro base in misura fissa a decorrere dall’ 1/1/2006
|
€ 1.750,00
|
|
Particolari tipologie di istituzioni scolastiche
(parte variabile a carico del fondo di istituto)
Valori annui lordi rideterminati a decorrere dal 1/9/2008:
a) azienda agraria,
|
€ 1.220,00
|
da moltiplicare per il numero delle aziende
funzionanti presso l’istituto
|
b) convitti ed educandati annessi
|
€ 820,00
|
da moltiplicare per il numero dei convitti e
degli educandati funzionanti presso
l’istituto
|
|
€ 750,00
|
spettante in misura unica, indipendentemente
dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
|
d) istituzioni non
rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)
|
€ 650,00
|
|
|
€ 30,00
|
valore unitario da moltiplicare per il
numero del personale docente e ATA in organico di diritto
|
L’indennità di cui alla presente tabella
assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all’art.51, comma 4,
del CCNL 29.11.2007.
ART. 4 - MODIFICA DELLA TABELLA B ALLEGATA AL CCNL 29.11.2007
1. La Tabella B (REQUISITI CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL
PERSONALE ATA) annessa al CCNL 29/11/2007 è modificata come
segue:
Direttore dei
servizi generali ed amministrativi:
- laurea
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore
amministrativo:
- laurea triennale
in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative;
in economia e commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore
tecnico:
- laurea triennale
specifica.
Assistente
amministrativo:
- diploma di
maturità.
Assistente tecnico:
- diploma di
maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Cuoco:
- diploma di
qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione,
settore cucina.
Infermiere:
- laurea in scienze
infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per
l’esercizio della professione di infermiere.
Guardarobiere:
- diploma di
qualifica professionale di Operatore della moda.
Addetto alle aziende agrarie:
- diploma di qualifica professionale di:
1 – Operatore agrituristico;
2 – Operatore agro industriale;
3 - Operatore agro ambientale.
Collaboratore scolastico dei servizi:
- diploma di
qualifica professionale per operatore dei servizi sociali.
Collaboratore
scolastico:
- diploma di
qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma
di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia,
qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica
professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle
Regioni.
È fatta salva la
validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento
dell’entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già
inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio,
anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola
statale.
Per i diplomi di qualifica dei corsi
dell’istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14 aprile
1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si
impegnano ad aprire le trattative per le ulteriori sequenze contrattuali
previste dal vigente CCNL (art. 22, art. 90, co.6, art.91, art. 126) in tempi
tali da consentirne l’operatività per il prossimo anno scolastico, nonché a
rivisitare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico
2008/2009, la disciplina degli istituti retributivi dei direttori dei servizi
generali e amministrativi correlandoli alla complessità dei compiti ed alla
funzionalità delle istituzioni scolastiche, e la declaratoria dei profili
professionali.
25 luglio 2008
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