Regio
Decreto 4 maggio 1925, n. 653
(in
GU 25 maggio 1925, n. 120)
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli
istituti medi di istruzione integrato e
modificato dal
Regio
Decreto 21 novembre 1929, n. 2049
Modificazioni
al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la
suddivisione dell'anno scolastico
TITOLO I
Alunni
Capo I - Delle inscrizioni.
Art.
1
Le
inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si
aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre, salvo il disposto
dell'art. 11. Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di
studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori. Gli alunni di
ciascuna classe sono trentacinque.
Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima
volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine
indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei
seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra: I certificato di
nascita; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo; III titolo
di studio rispettivamente prescritto; IV attestato d'identità personale
costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o
garanzie che il preside riconosca equivalenti. Per la inscrizione al corso
superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere
allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e
robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il
prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi
doveri. Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può
ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato. Ai ciechi è
concessa l'inscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale,
nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai
fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 102.
Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano
continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione
in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle
domande. Gli alunni provenienti da altri istituti, di identico o di diverso
tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica
dell'istituto di provenienza. Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio
dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in
cui deve farsi la inscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio
dell'istituto di origine in luogo dei documenti.
L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante
l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo
istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da
cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e
dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di
provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto
convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con
speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la
dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente
sull'accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell'alunno
inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio
dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma
dell'articolo precedente.
Il preside deve allontanare dall'istituto gli alunni o
candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti. I giovani allontanati
a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di
essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica fiscale.
L'inscrizione alla 1ª classe avviene nell'ordine di merito
stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta
per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi
di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti, indipendentemente da
qualsiasi condizione. L'inscrizione alle altre classi avviene secondo
l'ordine seguente: I orfani di guerra; II figli di mutilati o d'invalidi di
guerra; III alunni provenienti dalla classe precedente dell'istituto,
considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e
superiore d'istituto tecnico o magistrale; IV alunni, non ripetenti,
provenienti da altri istituti pubblici; V ripetenti provenienti da scuola
pubblica o privata. In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo
l'ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che
conseguirono il titolo di ammissione, promozione od idoneità nella sessione
di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati,
compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta. A parità di
merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e,
successivamente, quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o
nella zona, alla quale appartiene l'istituto.
L'esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del
corso inferiore d'istituto tecnico o magistrale è unico, ma il titolo di
ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale, entro ognuna delle
categorie previste dal precedente articolo, per l'ammissione ad istituti di
quel tipo, sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso.
La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore
o nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta
valida per l'inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo
diverso, purché nella classe cui si chiede l'inscrizione esistano ancora
posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile
del Consiglio di classe, il quale ha facoltà di sottoporre l'aspirante ad un
esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo
corso. La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio
che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di
istituto tecnico o magistrale. L'ammissione al liceo scientifico o al corso
superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la
inscrizione in uno di tali istituti. I titoli di inscrizione a classi
inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l'inscrizione
alle corrispondenti classi di scuola complementare, sempre subordinatamente
al parere del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe può, inoltre, con
deliberazione inappellabile, e previo eventuale esperimento, accordare
l'inscrizione, subordinatamente alla disponibilità di posti, in base al
risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà
accesso alla classe.
La formazione delle classi aggiunte nelle scuole
complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª. Il numero delle
iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente, tenendo conto dei criteri
stabiliti nell'art. 6, in modo da non oltrepassare complessivamente il numero
massimo di classi consentito dall'art. 36 del
R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.
Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo
sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni. Il Provveditore agli
studi convocherà tempestivamente, sotto la presidenza sua o del preside più
anziano da lui delegato, i presidi degli istituti interessati per la
determinazione delle zone di cui al comma precedente. Nel caso di eccedenza
di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città, i
presidi degli istituti interessati si adunano, sotto la presidenza del più
anziano, per procedere a una graduatoria unica a norma dell'art. 6; dopo di
che distribuiscono, proporzionalmente, gli inscritti negli istituti delle
singole zone, tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della
residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a
particolari ragioni di opportunità.
Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili,
purché presentate nei termini prescritti dall'art. 1, possono, insieme coi
documenti relativi, essere trasmesse, su richiesta degli interessati, al
preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione.
Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella
scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza
scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio
finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica, i
versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli
eventuali provvedimenti disciplinari. La pagella è consegnata all'alunno alla
fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e
gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o
al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola.
I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati
nell'archivio dell'istituto finché l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque
anni successivi; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione
degli interessati.
I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie
governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero
aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del
Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o
prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva
valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza. L'inscrizione è
concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato
avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata
complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può
essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel
Regno a partire dai dieci anni. E' del pari consentita, sempre
subordinatamente al requisito dell'età, l'inscrizione a istituti medi
d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli
di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere
adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o
idoneità alla classe cui aspirano. Il Consiglio di classe delibera, nel caso
di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre
l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi. Per
l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal
giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo,
nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per
l'ammissione a scuole medie.
Capo II - Della frequenza e delle
assenze.
Una stessa classe non può essere frequentata per più di due
anni. Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate,
il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno. I
giovani che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui
sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica.
Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non
possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o
scritta del padre, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza. Il
preside può, nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze,
i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma, in tal caso, deve
informarne il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito
per fornire ulteriori elementi di giudizio.
Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui
all'articolo precedente e in quello della sospensione di cui all'art. 19, il
preside ha facoltà di invitare il padre, o chi ne fa le veci, a presentarsi
personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze, e in genere,
sulla condotta degli alunni.
L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno
scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua
straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio
nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o
paterna, che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con
approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna
nell'istituto, può, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio
di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua
con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'istituto
stesso, all'esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio.
Capo III - Delle punizioni
disciplinari.
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano
la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte,
secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: a)
ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c)
sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni; d)
sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza
esame o dalla sessione di primo esame; f) sospensione fino al termine delle
lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di
esame; h) espulsione dall'istituto; i) espulsione da tutti gli istituti del
Regno.
Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale
e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere
a) e b). Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si
infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d). Per offese al decoro
personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di
cui alle lettere d), e) e f). Per offese alla morale e per oltraggio
all'istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle
lettere g), h), e i). Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora
concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla
precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a
quello rispettivamente stabilito. In caso di recidiva, o qualora le mancanze
previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano
carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado
immediatamente superiore.
L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d)
e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio dell'esonero dalle tasse. La
sospensione fino al termine delle lezioni importa l'esclusione dalla
promozione senza esame o dalla sessione di primo esame. L'esclusione dallo
scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al
termine delle lezioni. L'alunno espulso dall'istituto non è ammesso, per
l'anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o
pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e, non può
essere riammesso all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa
deliberazione favorevole del Collegio dei professori. L'espulsione da tutti
gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il
divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la
punizione fu inflitta.
Art. 22
Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 sono
inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c) è inflitta dal
preside, quella di cui alla lettera d) dal Consiglio di classe. Le altre
punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del
preside o del Consiglio di classe. Qualora sia proposta l'applicazione delle
punizioni di cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli
istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria. L'autorità
competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere
quelle di grado inferiore.
Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i)
possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di
esame o nell'intervallo fra le medesime. In tal caso esse sono inflitte,
rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono
applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.
Delle punizioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'art.
19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci. Della
sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d) e
seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.
(Abrogato dall'art. 5 del R.D. 26 settembre 1935, n. 1845)
Capo IV - Disposizioni
transitorie.
I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie
conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto
alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la
durata degli studi; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole
del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per
accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso.
La disposizione di cui all'art. 18 è applicabile anche agli
alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato
nell'istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella, il
cui insegnamento effettivamente s'impartisca nella classe frequentata.
TITOLO II
Esami
Capo I - Delle sessioni di esame.
La prima sessione degli esami di ammissione, idoneità e
licenza ha inizio dopo il 15 giugno. Il Ministero può consentire che negli istituti
con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il
5 giugno. La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha
inizio nella terza decade di giugno. La seconda sessione degli esami di
ammissione, idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si
tiene dopo il 15 settembre, in modo che abbia termine possibilmente entro il
25 dello stesso mese. La sessione di riparazione per gli esami di maturità e
di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla
riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l'esame
nella prima sessione. L'assenza o la interruzione, nel caso previsto nel
comma precedente, deve essere giustificata prima della chiusura della
sessione estiva al presidente della commissione, il quale giudicherà
dell'attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente.
Per la promozione non c'è sessione di primo esame,
tenendone luogo lo scrutinio finale. Le prove di riparazione per la promozione
si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità.
I candidati riprovati nella sessione di riparazione, o in
quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile, debbono,
ripresentandosi all'esame negli anni seguenti, ripetere tutte le prove.
L'esame di abilitazione tecnica comprende il programma
delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe.
Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o
l'idoneità alla terza classe, purché sia decorso il prescritto intervallo dal
conseguimento dell'ammissione al corso superiore.
Capo II - Dell'ammissione ad
esami.
I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di
istituto medio d'istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami
di ammissione ad altre classi, o ad esami di idoneità e di licenza, debbono
presentare domanda al preside dell'istituto presso il quale intendono
sostenere l'esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio
delle prove. La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti
documenti, debitamente legalizzati ove occorra: I atto di nascita; II
attestato d'identità personale costituito da tessera postale di
riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca
equivalenti; III titolo di studio eventualmente prescritto; IV documenti
comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all'esonero.
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti
d'ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe
ginnasiale. Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza, essi
debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti
comprovanti il pagamento della tassa, o con la domanda di esonero. Le domande
degli alunni di ginnasio isolato, candidati ad esame di ammissione al liceo,
sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame, e
sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio.
I candidati ad esami di maturità ed abilitazione
provenienti da scuola privata o paterna debbono, entro il 31 maggio,
presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde
l'esame, e s'intendono aggregati all'istituto stesso agli effetti
dell'assegnazione della sede di esame. Alla domanda in carta legale,
corredata dei documenti di cui all'art. 32, possono essere allegati i
certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo
obbligatoriamente richiesto per l'inscrizione all'esame e ogni altro titolo
di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito. I candidati
provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo
la sola domanda in carta legale con la documentazione dell'avvenuto pagamento
della tassa o con la domanda di esonero. I candidati ad esame di abilitazione
magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all'art. 2.
I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui
all'art. 32 uniscono, entro il termine stabilito dal preside, il programma
degli studi compiuti di cui all'art. 10 del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345. I
candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di
secondo grado, di licenza, di maturità e di abilitazione presentano al
preside dell'istituto che ha ricevuto la domanda, ed entro il termine dal
preside stesso stabilito, la dichiarazione scritta di cui all'art. 11 del
citato R. decreto; e, se alunni, la pagella dell'ultimo anno, se provenienti
da scuola privata o paterna, un'attestazione del direttore della scuola
privata o dell'insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi
svolti e il metodo seguito. Il preside trasmette i documenti di cui ai due
commi precedenti alla Commissione esaminatrice, prima che questa inizi le
operazioni di esame.
All'esame di ammissione alla 1ª classe di istituti
d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola complementare, possono
presentarsi coloro che compiono nell'anno in corso il decimo anno di età.
Possono sostenere la prova integrativa per l'ammissione
alla 1ª classe del ginnasio, e del corso inferiore di istituto tecnico o
magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte.
Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa,
ottengono soltanto l'ammissione a scuola complementare. Coloro che abbiano
conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola
complementare possono sostenere nella sessione autunnale, presso uno degli
istituti di cui al comma primo, la prova integrativa per la inscrizione agli
istituti stessi e, ove la superino, sono considerati, agli effetti
dell'iscrizione, come approvati nella sessione di primo esame.
Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino
almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza
esame. Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale
per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e
dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e
abilitazione. Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il
ricorso, analogamente al disposto dell'art. 19. Sono parimenti esclusi dalla
prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non
riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il
profitto.
Alla
sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che, nello scrutinio
finale per la promozione, o nella sessione di primo esame, siano stati
riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla
tabella A.
A tale effetto non si computano le materie facoltative, la
calligrafia, la musica, il canto corale e la danza.
Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi,
nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o
magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla
1ª classe di istituti medi di primo grado, compresa la scuola complementare,
tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso
rispettivo. Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad
esame di ammissione alla 4ª ginnasiale, al liceo classico, scientifico o
femminile, o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale, e di
licenza dalla scuola complementare, ma in tal caso può tener luogo del
possesso del diploma di ammissione predetto, il requisito dell'età
corrispondente alla durata normale degli studi per l'accesso all'esame di cui
trattasi. A tale effetto, si presuppone, anche per l'ammissione al liceo
scientifico o femminile, un corso inferiore della durata di quattro anni.
Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o
nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità,
e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito
l'ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima
quanti corrispondono alla durata normale degli studi. I giovani forniti di un
titolo di ammissione a liceo, o a corso superiore, di tipo diverso da quello
cui corrisponde l'esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi
agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata
complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.
Possono presentarsi ad esami d'idoneità nei ginnasi
inferiori e nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale o ad esami
di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore, col
beneficio dell'anticipazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto;
a) coloro che abbiano conseguito l'ammissione ad istituto medio di primo
grado, esclusa la scuola complementare, con una media generale assoluta di
otto decimi e purché, se alunni di scuola pubblica, abbiano conseguito la
promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive; b) coloro
che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione
di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una
media generale assoluta di otto decimi.
Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto
all'intervallo prescritto per l'inscrizione ad esami d'idoneità nei licei e
nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione, è dato: a) a
coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell'anno in corso; b) a
coloro che abbiano conseguito l'ammissione al liceo o al corso superiore
nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi
purché, se alunni, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio
finale alle classi successive; c) a coloro che abbiano conseguito,
rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la
promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale
assoluta di otto decimi.
E' consentito, subordinatamente alla decorrenza
dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale
effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione
di esame. L'alunno d'istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di
idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si
chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata,
purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione
per effetto di scrutinio finale. Agli effetti dell'art. 6, l'alunno di cui al
precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o
pareggiato ed è graduato secondo l'ordine prescritto nell'articolo stesso in
base ai voti riportati nell'esame sostenuto e, per la condotta, al voto di
scrutinio finale.
Per la licenza dal liceo femminile è consentita
l'abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni
nell'anno in corso.
Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitrè anni di
età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore. I candidati dispensati dalla
presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad
eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell'esame a cui si
presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il
titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere
adeguata preparazione nelle materie stesse.
Sono dispensati dalla presentazione del titolo di
ammissione ad istituti di secondo grado, coloro che presentino un titolo di
studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della
pubblica istruzione, il quale sia, a questo particolare effetto, riconosciuto
equipollente al titolo prescritto, e sempreché dal conseguimento del titolo
stesso sia trascorso l'intervallo d'obbligo, oppure la durata degli studi
compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta.
L'equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero, udita
la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in seguito a
richiesta dell'Ente da cui la scuola dipende; tale dichiarazione è pubblicata
nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore
di massima. In caso d'urgenza, la richiesta può essere fatta dall'interessato
direttamente al Collegio dei professori, che ha facoltà di dichiarare
l'equipollenza; tale dichiarazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta a
ratifica del Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della
pubblica istruzione. Il beneficio di cui al presente articolo spetta
senz'altro agli allievi della Regia accademia navale. Il candidato ammesso ad
un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto,
nell'esame stesso, alle eventuali prove di cui al secondo comma dell'art. 46.
I candidati provenienti da scuole medie governative della
Repubblica di San Marino, o da scuole italiane all'estero aventi
riconoscimento legale, sono considerati come provenienti dalla classe degli
istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata, sempre
subordinatamente al requisito dell'età corrispondente alla durata normale
degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età.
I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono
ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di
studio inferiori, purché abbiano rispettivamente l'età corrispondente a quella
di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire
dai dieci anni.
I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione
possono presentarsi all'esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un
eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva
degli studi.
Le
alunne dei Conservatori toscani, dei Reali collegi di Montagnana e
"Uccellis" di Udine, dei Regi educandati femminili "SS.
Annunziata" di Firenze, "Collegio reale delle fanciulle" di
Milano, "Maria Adelaide" di Palermo, "Real collegio agli
Angeli", di Verona, "Educatorio della Provvidenza" di Torino,
dei Reali educandati di Napoli, dell'Istituto froebeliano e dell'Istituto
Suor Orsola Benincasa della stessa città, qualora vi abbiano seguito un corso
d'istituto medio di istruzione secondo l'ordinamento stabilito dal R.D. 6 maggio
1923, n.1054, e vi abbiano conseguito l'ammissione alla 1ª
classe del corso superiore, sono ammesse, dopo il prescritto intervallo,
all'esame di maturità o abilitazione, con dispensa dalla presentazione del
titolo inferiore. Parimenti, i titoli di promozione o ammissione conseguiti
dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi
corrispondenti d'istituti Regi o pareggiati. Le disposizioni dei due commi
precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari. Le stesse
disposizioni possono inoltre essere estese, per decreto ministeriale, agli
alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni
che abbiano per loro fine statutario l'istituzione di scuole italiane
all'estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse.
Capo III - Delle sedi di esami.
Art. 52
Gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza
hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati.
Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono
presso le quaranta sedi di cui alla tabella B. Gli esami di maturità propri
del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C.
Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di
provincia, o, quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato,
in altra città della provincia che sia sede d'istituto tecnico. Gli esami di
abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli
studi.
Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si
svolgono, oltre che nelle sedi di esame, negli istituti che saranno indicati
con ordinanza ministeriale. Almeno uno dei componenti la Commissione
giudicatrice si recherà negli istituti, di cui al comma precedente, per
assistere allo svolgimento delle prove scritte.
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli
esami di ammissione e licenza, e le eventuali prove di riparazione per la
promozione, nell'istituto stesso, salvo che si tratti di alunni di ginnasio
isolato, per i quali dispone l'ultimo comma dell'art. 33. Per i candidati
provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera; essi
non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza, ammissione od idoneità
se non in istituti in cui la lingua d'insegnamento corrisponda a quella da essi
studiata. Negli esami di abilitazione e maturità, qualora manchi un
commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato, si
provvede a norma dell'art. 72.
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli
esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della
circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui
all'art. 54. La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola
privata o paterna è libera, ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i
motivi della scelta.
Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene
conto, agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità, ammissione
e licenza, delle zone stabilite a norma dell'art. 10 e, in caso di eccessiva
affluenza a un dato istituto, i presidi degli istituti dello stesso tipo si
adunano per addivenire ad un'equa distribuzione dei candidati in eccedenza,
secondo i criteri che ritengano opportuni.
In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione
può essere costituita più di una Commissione, avuto riguardo al numero dei
candidati. In questo caso, ove particolari ragioni di opportunità lo
consiglino, la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa
da quella designata come sede di esame. Prima dell'inizio della sessione, i
presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede, si riuniranno,
sotto la presidenza del più anziano, per stabilire i criteri da seguire nelle
operazioni e nei giudizi di esame.
Nelle città sedi di più Commissioni, i presidi
distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli
esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano
opportuni.
Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la
eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede. Per
circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra
sede determinata, purché il preside o, per l'esame di maturità e di
abilitazione, il presidente della Commissione della sede di provenienza
rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono
attendibili. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi
d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la
domanda legale di trasferimento.
Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza
soltanto per i propri alunni. E' in facoltà del Provveditore mandare negli
istituti pareggiati un commissario per gli esami, scelto tra i professori del
ruolo A. Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo
svolgimento degli esami, e al termine della sessione trasmette al Ministero
una relazione sull'andamento dell'istituto.
Capo IV - Delle Commissioni
esaminatrici.
Art. 62
Le Commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe
d'istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore, su
designazione del preside, e sono composte di professori delle prime due
classi dell'istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato
dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione.
Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono
nominate dal Provveditore e sono composte: a) di professori del corso cui dà
accesso l'esame; b) di un professore di materie letterarie del corso
inferiore; c) di professori dei corso inferiore per le materie che siano
comprese nel programma di esame, ma il cui studio non prosegua nel corso
superiore. Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il
ginnasio inferiore, e rispetto al liceo il ginnasio superiore. Rispetto al
liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore
dell'istituto tecnico o il ginnasio superiore. Rispetto al liceo femminile è
considerato come corso inferiore il corso inferiore dell'istituto magistrale.
La Commissione per l'esame di idoneità è nominata dal
preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un
professore della classe immediatamente inferiore.
Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal
preside e composte di professori dell'istituto.
Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le
materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere
proporzionato all'importanza dell'istituto e al numero presumibile dei
candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che
sarà il preside o un professore da lui delegato. Alla sostituzione dei
commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o
Provveditore rispettivamente competente.
La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è
nominata dal Ministro ed è composta: a) di un professore della facoltà di
lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero, che presiede la
commissione; b) di un preside di istituto magistrale; c) di tre professori di
istituto magistrale, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori
agli studi entro il 15 aprile. Il preside e i professori di cui alle lettere
b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati
dalla commissione.
La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è
nominata dal Ministro ed è composta: a) di un preside di istituto
d'istruzione media di II grado, che presiede la commissione; b) di tre
professori di istituto tecnico, scelti dagli elenchi trasmessi dai regi
provveditori entro il 15 aprile; c) di un agrimensore o di un ragioniere
rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria. Il
preside e i professori di cui alle lettere a) e b) debbono essere estranei
agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.
Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal
Ministro e composte: a) di un professore di università o di istituto
superiore, che presiede la commissione; b) di un preside di liceo classico o
scientifico; c) di due professori di istituto d'istruzione media di II grado,
scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori, entro il 15 aprile; d)
di un insegnante di istituto privato o, in mancanza di questo, di persona
estranea all'insegnamento. Il preside e i professori di cui alle lettere b) e
c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati
dalla commissione.
La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I Commissari che vengano a
mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri
commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell'articolo
precedente.
Al preside chiamato a far parte di una Commissione di
esame, spetta la vice-presidenza. Nelle Commissioni di esame di cui all'art.
68 la vice-presidenza spetta al professore più anziano. Il vice-presidente
sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti.
Per le sole prove orali, grafiche o pratiche,
rispettivamente, sono aggregati: alla commissione di abilitazione tecnica per
la sezione di commercio e ragioneria, un commissario per le scienze; a quella
di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il
disegno; a quella di maturità classica uno per la storia dell'arte; a quella
di maturità scientifica uno per il disegno. Ove la commissione non possa
altrimenti funzionare, il presidente ha facoltà di nominare un altro
commissario aggregato, previa esplicita autorizzazione da parte del
Ministero. I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio, ma non hanno
diritto a voto.
Le commissioni per gli esami di ammissione, idoneità,
promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni, presiedute dal
presidente o da un suo delegato. Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno
tre componenti, compreso colui che la presiede. Le commissioni per gli esami
di maturità e di abilitazione, invece, funzionano sempre in via plenaria.
Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e
abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L. 25 dal giorno
precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione,
oltre l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio. Al
commissario aggregato di cui all'art 72 spetta lo stesso trattamento
stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà
prestato l'opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e
quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione. Agli
estranei è fatto, per ciò che riguarda l'indennità di missione e il rimborso
delle spese di viaggio, un trattamento eguale a quello previsto per i
funzionari del grado VIII di cui al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far
parte delle Commissioni di cui all'art. 62 è dato un compenso giornaliero di
L. 15. Ai pagamento delle indennità e dei compensi, di cui nel presente
articolo e in quello seguente, si provvede con fondi messi a disposizione del
Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado. Un
segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della
presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno
corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre
l'orario d'ufficio.
Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato
deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla
discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso. Negli esami di maturità
i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla
discussione e dal voto riguardanti i propri alunni.
La disposizione dell'art. 23 del R.D. 30 settembre 1923, n.
2102, che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle
Commissioni per gli esami di Stato, è estesa ai presidi e professori degli
istituti medi.
Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle
lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di
un suo delegato per l'assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei
professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto
dall'alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni.
Capo V - Delle operazioni di
esame.
Art.
78
Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del
professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base
ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di
classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma
dell'articolo 16, e sulla diligenza.
Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna
separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo
insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti.
Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è
unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.
I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in
base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a
scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo
periodo delle lezioni.
Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti
s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza,
e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. (*)
(*) Nota: modificato dall'art.2, cc. 3 e 4, del RD 21
novembre 1929, n. 2049, Modificazioni al regolamento sugli esami per gli
istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico
Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di
scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti, si tien conto dei risultati
degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo.
Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a
causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa
cenno motivato nel verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso,
circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal
disposto dell'art. 38, ultimo comma.
All'inizio della sessione, la Commissione esaminatrice fa
la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli artt. 10
e 11 del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345.
Il diario delle prove scritte e grafiche per l'abilitazione
e per la maturità è fissato dal Ministero nell'ordinanza annuale sugli esami.
Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal
preside o dal Provveditore, cui rispettivamente spetti nominare la
Commissione esaminatrice.
Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione.
Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi
due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente. Le sedute per
lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni, con la sola
interruzione dei pomeriggi festivi.
Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche
in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente
comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione, e purché le prove
suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione. Nella
seconda sessione di esami di promozione, idoneità, ammissione e licenza il
presidente può anche consentire prove suppletive scritte, e il termine può
essere esteso a tutto il mese di ottobre.
Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità,
promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna
di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova. Fra i temi così presentati, e
quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie
tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati,
quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne
si fanno per coppia di temi. Per la scelta dei temi delle prove grafiche e
pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia
altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R. decreto 14
ottobre 1923, n. 2345.
I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di
abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e
suggellata ai presidi di tutti gli istituti, presso i quali si svolgono le
prove stesse. Il preside è responsabile della conservazione delle buste, che
debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno
di esame dopo fattane constatare la integrità. Della apertura delle singole
buste si fa menzione nel verbale.
L'assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un
commissario per aula. I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi
di appunti o di libri eccettuati i dizionari, codici e prontuari consentiti
dalla Commissione. E' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato, il cui
originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.
La prova di dattilografia negli esami di licenza
complementare e di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico e quella di
stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie
con tutte le conseguenze legali, soltanto per coloro che domandino di esservi
sottoposti.
Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o
conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R.D. 14
ottobre 1923, n. 2345, modificato con Regi decreti 23 maggio 1924, n. 858, e
16 ottobre 1924, n. 1923. E' vietato il sorteggio delle tesi.
Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del
gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa
seduta.
Dopo
la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei
due gruppi di prove orali di cui all'articolo precedente, viene espresso per
iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove. In
caso di dissenso, le ragioni di questo sono registrate a verbale. Nel
giudicare le prove scritte, anche se di materie scientifiche, si terrà conto
della correttezza dell'elaborato.
Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione,
dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all'art. 90 la
sottocommissione si aduna per l'assegnazione del voto che deve essere unico
per ogni materia di cui alla tabella A: esso è deliberato a maggioranza su
proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi, a norma
dell'articolo precedente, sulle singole prove scritte e orali, tenendo conto
del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla
pagella scolastica o, in quanto valgano allo scopo, dai documenti di cui agli
artt. 34 e 35; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Al termine
della sessione, si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi
lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni; i
voti così ratificati sono definitivi e inappellabili, ma sindacabili dal
Ministero agli effetti disciplinari.
Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e
di abilitazione, la commissione, a maggioranza di quattro su cinque votanti,
in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da
dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di
riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di
materie di cui alla tabella A. Nel primo caso, la commissione assegna,
secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere per
nessuna materia inferiori a sei decimi; nel secondo caso, indica su quali
materie debba cadere l'esame di riparazione; nel caso di esclusione dalla
riparazione, dichiara che il candidato è definitivamente riprovato. Al
termine della sessione autunnale degli esami stessi, la commissione prende in
esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle
prove di riparazione, decidendo, a maggioranza di quattro su cinque votanti,
se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato. Qualora tale decisione
sia favorevole, vengono assegnati, secondo le norme dell'art. 92, i singoli
voti che non potranno essere inferiori a sei decimi; nel caso di riprovazione
definitiva, non si procede all'assegnazione dei voti.
L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione
nell'albo dell'istituto. Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura
della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro,
nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei
candidati. Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino
comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
Spetta
al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione,
idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la
nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui
all'art. 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di
giudicare candidati da essi privativamente istruiti. Tale facoltà spetta,
invece, al Ministero, quando si tratti di esami di maturità o abilitazione.
L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per
infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla
Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o,
qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero. Contro
i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci
giorni al Provveditore agli studi. L'annullamento di esami, nei casi in cui
tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice,
può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore.
Capo VI - Dell'annullamento di
esami.
Art. 96
Il Ministero, di sua iniziativa o su proposta delle
autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunziare ogni irregolarità
di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento collettivo
di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la
rinnovazione.
Capo VII - Dei diplomi e documenti
scolastici.
Art. 97
I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal
preside, previa apposizione della prescritta marca da bollo; i certificati di
promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta
legale. I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero, e il preside
è tenuto a renderne conto a ogni richiesta. Un elenco dei licenziati sarà
inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione.
I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal
presidente della Commissione, previa apposizione della prescritta marca da
bollo. I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero
presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre,
restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di
scritturazione o per altra causa. Un elenco dei diplomati sarà inviato al
Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli
esami. I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal
preside cui fu presentata la domanda di ammissione all'esame.
Possono essere rilasciati certificati di licenza,
abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei
relativi diplomi. In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi
è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su
carta legale, sotto la sua personale responsabilità, lo avvenuto smarrimento,
i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato
rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi. Con le stesse modalità
sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita
menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma
originale smarrito, ai sensi della presente legge.
Nessun
certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non
provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica.
I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano
di maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto per
il periodo indicato nell'art. 13. I documenti relativi alla inscrizione ad
esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della
Commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la
conservazione per il periodo sopra indicato. Gli elaborati delle prove
scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto
l'anno scolastico successivo nell'istituto presso il quale l'esame si è
svolto.
Capo VIII - Disposizione speciale
per i mutilati e invalidi.
Art. 102
I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita
o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi
per sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione
motivata della Commissione esaminatrice, ottenere la dispensa totale o
parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile,
ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti, e che
consisteranno, secondo i casi, per le prove scritte o grafiche, in colloqui,
o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno
degli esaminatori, per le prove orali, in risposte per iscritto da parte dei
candidati, e per le prove pratiche, in spiegazioni date a voce o sulla
lavagna. La domanda di dispensa in carta libera, deve essere presentata
contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami. I diplomi e
certificati, da rilasciarsi ai candidati predetti, con espressa menzione del
presente articolo, sono validi agli effetti scolastici, salvo il disposto
dell'art. 2 per quanto riguarda l'inscrizione al corso superiore d'istituto
magistrale e ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista
dall'articolo stesso. Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a
ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente
per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le disposizioni speciali in
vigore per tali istituti.
Capo IX - Disposizioni
transitorie.
Artt. 103-112
[OMISSIS]
TITOLO III
Tasse
Capo I - Del pagamento delle tasse
scolastiche.
Art. 113
Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami
presso gli istituti medi di istruzione, Regi e pareggiati, sono stabilite
dalla tabella E. Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante
vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione
in cui ha sede l'istituto o la Commissione di esami, da esibirsi al preside o
al presidente della Commissione, nei termini rispettivamente fissati. E' in
facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire, di concerto con
quello delle finanze, un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche.
La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima
inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo, e, una volta pagata,
vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado.
Essa dev'essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di
frequenza.
La tassa di frequenza, unica per ciascuna classe e per
ciascun anno, è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo
abbandonino la classe in qualunque periodo dell'anno scolastico. Essa può
essere pagata in due rate; la prima entro il mese di novembre, la seconda
entro il mese di febbraio.
La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni
dell'anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della
presentazione della domanda di ammissione all'esame. Per i candidati che
fruiscono della facoltà consentita dall'art. 31, la tassa di esame per
l'ammissione alla prima parte vale anche per l'ammissione alla seconda parte,
ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione.
I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici
debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni dagli scrutini
e dagli esami, gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il
pagamento delle tasse dovute. Parimenti, non possono rilasciare diplomi o
certificati ad alunni o candidati, che non abbiano pagato tutte le tasse,
compresa quella di diploma ove sia prescritta.
Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui
l'alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato
non siasi presentato a nessuna prova di esame. Quando le tasse siano state
pagate per istituto di un dato tipo, ma l'inscrizione avvenga in istituto di
tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori, è dovuta soltanto
la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute. Nel caso inverso, non si
fa luogo a rimborso.
Capo II - Delle soprattasse di
frequenza.
Art. 119
(Abrogato dal T.U. 14 settembre 1931, n. 1175).
Capo III - Dell'esonero dalle
tasse.
Art. 120
L'esonero totale dal pagamento delle tasse
d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie,
di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di
nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di
ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per
effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei
punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato,
non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima
classe frequentata.
L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza,
maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di
cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di
nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di
frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata,
abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di
profitto e non meno di otto punti per la condotta. L'esonero per merito non è
accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti
medi di I grado.
E' accordato l'esonero dalla metà delle tasse
effettivamente stabilite dai due precedenti artt. 120 e 121: a) agli alunni
figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti
complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di
otto nel voto di condotta; b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il
padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità
italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti
complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di
otto nel voto di condotta.
Gli orfani dei caduti in guerra, i mutilati e invalidi di
guerra, gli orfani e mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati,
dispersi o prigionieri di guerra, o di inabili a causa di ferite riportate in
guerra o a causa di infermità contratte in guerra, sono esonerati da tutte le
tasse, comprese le tasse di bollo, per l'ammissione alle lezioni e agli
esami, e per il conseguimento dei relativi diplomi. Tale beneficio è sospeso
per i ripetenti.
Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possano
per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per
cui avrebbero avuto diritto all'esonero, possono chiedere ed ottenere tale
beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi. Agli alunni di
cui all'articolo precedente, il beneficio predetto si applica anche nel caso
in cui essi abbiano giustificatamente perduto l'una o l'altra delle sessioni
d'esame. La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è
demandata inappellabilmente al preside, che deve rilasciare il certificato di
profitto di cui all'articolo seguente.
Gli aspiranti all'esonero per merito debbono presentare al
preside competente, nel termine prescritto per il pagamento della tassa
corrispondente, o della prima rata di essa, domanda in carta legale corredata
del nulla osta dell'Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione
economica disagiata della famiglia, e di un'attestazione in carta libera del
preside dell'istituto di provenienza, da cui risultino i requisiti di
profitto rispettivamente prescritti. Gli orfani di guerra e gli altri
aspiranti di cui all'art. 123 presentano la domanda al preside competente,
entro il termine predetto, unendovi i documenti da cui risulti la loro
condizione di aventi diritto all'esonero e l'attestazione del preside
dell'istituto di provenienza circa l'approvazione conseguita. Qualora la
domanda di esonero debba precedere l'accertamento dei requisiti di profitto,
basterà che il preside competente dichiari che il candidato può
ragionevolmente aspirare al beneficio dell'esonero; e, in tal caso, la
domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata, prima
dell'accoglimento definitivo, con la presentazione dell'attestazione di cui
ai commi precedenti. Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei R.D. 11 marzo 1923, n. 563, e
31 dicembre 1923, n. 2975, dovranno presentare soltanto i documenti da cui
risulti la qualità che dà loro diritto all'esonero.
Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il
preside, riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del
pagamento della tassa. Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo
l'inizio delle lezioni o nell'ultima prima dell'inizio degli esami, secondo
che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure
da tassa di esame, alla ratifica del Collegio dei professori, il quale dovrà
limitarsi ad accertare la regolarità della concessione. Qualora la domanda
sia respinta o la ratifica negata, l'interessato non può essere ammesso alle
lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento
delle tasse in questione. L'esonero dalle tasse s'intende sempre esteso alle relative
soprattasse.
Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi
pubblici avvenimenti, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con
quello delle finanze, può accordare l'esonero indipendentemente da speciali
condizioni di profitto, ma sempre subordinatamente al conseguimento
dell'approvazione, a determinate categorie di alunni, o ad alunni di
determinati istituti o di determinati luoghi.
Capo IV - Disposizioni
transitorie.
Artt. 128-129
[OMISSIS]
TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 130
Tutte le domande per le quali è prescritto l'uso della
carta bollata debbono recare, quando l'alunno o candidato sia minorenne, la
firma del padre o di chi ne fa le veci.
I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate
fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero. Possono anche
consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami, in attesa che
sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli
interessati siasi pronunciata l'autorità competente.
Il Ministero può anticipare o ritardare la data
dell'apertura o chiusura delle lezioni e dell'inizio delle sessioni di esame
per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti
pubblici.
Il Ministero, conformemente al disposto dell'art. 4 del
R.D. 16 luglio 1923, n. 1753, ha facoltà di annullare o di riformare i
provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che
sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge.
Sono abrogati i R.D. 30 aprile 1924, n. 756, e R.D. 18
settembre 1924, n.1487, come pure ogni altra disposizione in materia di
alunni, esami e tasse per gl'istituti medi di istruzione, che non sia
richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso
contenute.
Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal
giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
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