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05-02-1928 n° 577 - Leggi

Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577
Approvazione del Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art, 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione
Regio decreto 5 febbraio 1928, n

Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577

Approvazione del Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art, 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione

(GU n. 095 del 23/04/1928)

 

 

Preambolo

 

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

 

Visto l'art. 5 del r. Decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641, in virtù del quale il governo del re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in Testo Unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, postelementare, e sulle sue opere di integrazione, nonché quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato r. Decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641;

Udito il parere del consiglio di stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Annesso a

 

Testo unico

 

Titolo I. Ordinamento dell'amministrazione locale per l'istruzione elementare.

 

Capo I. Consiglio scolastico e consiglio di disciplina.

 

 

Art. 1. (art. 1 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

Presso ogni provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un consiglio scolastico ed un consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal regio provveditore.

 

 

Art. 2. (art. 2 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 r. Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

 

Il consiglio scolastico è composto di sei membri, oltre al presidente, e cioè un preside di istituti medi di istruzione governativi, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.

I membri del consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale.

Restano in carica un biennio e sono riconfermabili.

 

 

Art. 3. (art. 3 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 r. Decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

 

Il consiglio scolastico si aduna normalmente due volte al mese.

Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole classificate; amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.

Si sostituisce al comune nei casi di cui all'art. 53.

Dà pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneità delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulla istituzione dei corsi di lezione di cui al 2/a comma dell'art. 31 e sopra tutti gli altri provvedimenti e proposte sui quali il regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.

Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

 

 

Art. 4. (art. 4 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 r. Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

 

Il consiglio di disciplina è composto di quattro membri, oltre al presidente, e cioè di due membri del consiglio scolastico, di un professore di istituti medi di istruzione governativi e di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale od un insegnante elementare.

I membri del consiglio di disciplina sono nominati per decreto ministeriale.

Restano in carica per un biennio e sono riconfermabili.

 

 

Art. 5. (art. 5 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il consiglio di disciplina giudica della responsabilità disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 152 e nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

 

 

Capo II. Provveditore e ufficio scolastico.

 

 

Art. 6. (art. 6 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432, art. 2 r. Decreto 17 febbraio 1927, n. 211; art. 3 r. Decreto 7 aprile 1927, n. 640).

 

Il regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con la facoltà di indagare presso i comuni inadempienti agli obblighi scolastici; esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

 

 

Art. 7. (art. 7 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'ufficio di regio provveditore agli studi si può conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per la dottrina, per esperienza e per autorità morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo a di qualsiasi grado dell'amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'amministrazione dello stato.

 

 

Art. 8. (art. 8 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Alla diretta dipendenza del regio provveditore agli studi è posto l'ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

 

 

Art. 9. (art. 9 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'ufficio scolastico provvedono le provincie comprese nella giurisdizione del provveditorato agli studi; alle spese predette lo stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella a.

 

 

Capo III. Ispettori e direttori governativi.

 

 

Art. 10. (art. 10 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 3 e 4 r. Decreto 29 luglio 1925, n. 1286).

 

Gli ispettorati centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

È pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'art. 11 del r. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra le persone che abbiano la competenza, l'autorità e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal ministero della pubblica istruzione.

Il numero dei posti di ispettore centrale è indicato nella tabella b.

 

 

Art. 11. (art. 11 e 12 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il territorio del regio provveditorato agli studi è diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici.

La circoscrizione ispettiva è affidata a un regio ispettore scolastico; il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

 

 

Art. 12. (art. 13 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125; tabella n. 37 allegata al r. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3 r. Decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del regio provveditore agli studi.

La sede del loro ufficio è presso una delle scuole pubbliche del comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del comune.

Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo è indicato nella tabella b.

 

 

Art. 13. (art. 14 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il regio provveditore agli studi può affidarla, in via provvisoria, ad un direttore didattico governativo, o, se le esigenze del servizio lo consiglino, a più direttori, ciascuno per una parte, oppure all'ispettore scolastico viciniore.

Per il servizio di supplenza in circoscrizioni scolastiche può essere corrisposto un compenso non superiore alla somma mensile di l. 120, complessivamente per ciascuna circoscrizione.

Quando un circolo di direzione didattica sia sprovvisto del titolare, il regio provveditore agli studi può incaricare della supplenza uno dei direttori didattici di circoli limitrofi.

Per tale supplenza può essere corrisposto ai direttori didattici un compenso mensile non superiore a l. 50. Qualora la supplenza si riferisca a più direzioni, il compenso può elevarsi ad un massimo di lire 75.

I compensi di cui ai commi precedenti gravano sui capitoli del bilancio del ministero della pubblica istruzione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi; non sono dovuti nei casi di supplenza per ordinario congedo del titolare.

 

 

Art. 14. (art. 15 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 r. Decreto 7 aprile 1927, n. 640).

 

Il regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardanti i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita.

 

 

Art. 15. (art. 16 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal ministero posti a disposizione dei regi provveditori agli studi.

 

 

Art. 16. (art. 17 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.

 

 

Art. 17. (art. 18 testo 22 gennaio 1925, n. 432; art. 10 r. Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209; art. 1 r. Decreto 23 luglio 1926, n. 1598).

 

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.

Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'amministrazione ha la facoltà di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.

La tassa di ammissione al concorso è di l. 50.

I direttori didattici senza insegnamento dei comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei regi provveditorati agli

Studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina è quella della data in cui le scuole dei comuni furono assunte dai provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta.

I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sarà assorbita nei successivi aumenti.

 

 

Art. 18. (art. 1, 2 e 4 r. Decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834).

 

Ai membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo nelle scuole elementari, a posti di ruolo nei regi istituti dei sordomuti e nelle scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di l. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di l. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di l. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di l. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di l. 20 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di 5 sino ai 250 esaminati, di l. 2 dai 251 ai 500 e di l. 1 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano può essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella città nella quale hanno luogo gli esami.

Ai membri delle commissioni di vigilanza per i concorsi è corrisposta una diaria di l. 25.

I compensi di cui ai precedenti commi spettano a tutti i commissari, appartengano essi o non alla amministrazione dello stato.

 

 

Art. 19. (art. 24, 1/a comma, r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; articolo unico r. Decreto 9 giugno 1927, n. 1232).

 

Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Tale assegno non potrà tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per il grado di direttore didattico governativo.

Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, per i direttori didattici in prova, i quali, nelle more del concorso, abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sarà commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui cessarono di appartenere ai ruoli magistrali.

 

 

Capo IV. Direzioni comunali.

 

 

Art. 20. (art. 19 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

In ogni comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.

Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo edificio scolastico.

Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovrà essere affidata a un direttore centrale.

 

 

Art. 21. (art. 9 r. Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

 

I comuni, che amministrano direttamente un numero di scuole elementari non superiore a venti, hanno facoltà di chiedere di essere esonerati dall'obbligo loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il regio provveditore agli studi, provvede il ministero, che determina a quale circolo debbono essere aggregate le scuole del comune richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il comune deve versare annualmente all'erario a titolo di concorso nelle spese di vigilanza.

 

 

Art. 22. (art. 20 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le attribuzioni dei direttori di cui all'art. 20 sono quelle affidate ai direttori didattici governativi. Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico dei maestri elementari.

 

 

Art. 23. (art. 21 testo 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il regolamento scolastico del comune stabilisce le norme per il funzionamento della direzione didattica e determina, occorrendo, il numero delle direzioni sezionali.

I direttori centrali e i direttori didattici comunali e sezionali sono nominati per concorso.

Condizione essenziale di ammissione al concorso è il possesso del titolo di abilitazione all'ufficio.

Il regolamento scolastico comunale può stabilire che al concorso per direttore sezionale siano ammessi soltanto insegnanti del

Comune e che, quando il numero delle classi elementari del comune stesso non sia superiore a sessanta, al concorso per direttore didattico siano ugualmente ammessi soltanto i detti insegnanti.

 

 

Art. 24. (art. 1 r. Decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

 

È data facoltà ai comuni, che hanno non meno di sessanta classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi prescritti dall'articolo precedente, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio per l'istruzione elementare alla dipendenza del ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o d'ispettore scolastico, tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli istituti medi rilasciati dagli istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive.

La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del ministro.

 

 

Art. 25. (art. 23 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.

 

 

Titolo II. Ordinamento didattico e amministrativo della scuola.

 

Capo I. Ordinamento didattico.

Gradi di insegnamento e programmi.

 

 

Art. 26. (art. 24 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Le classi di grado superiore oltre la 5/a prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

 

 

Art. 27. (art. 25 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal regio provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico.

Per l'idoneità così dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.

 

 

Art. 28. (art. 26 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere più semplici:

1/a canto e audizione musicale;

2/a disegno spontaneo;

3/a giuochi ginnastici;

4/a facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici;

5/a rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

 

 

Art. 29. (art. 27 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre agli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si dà particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica:

1/a preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle scritture e segnatamente dai vangeli; successivamente, racconti di storia sacra; illustrazione del pater;

2/a letture e scritture;

3/a insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4/a esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;

5/a nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere, d'arte ricordi e monumenti;

6/a rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresì, la storia del risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

 

 

Art. 30. (art. 28 r. Decreto 1 ottobre 1923, n. 2185).

 

Il grado superiore, fino alla classe 5/a, comprende, oltre allo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

1/a lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del vangelo; principi della vita religiosa e del culto; sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2/a lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3/a storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientate e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4/a nozioni e letture sull'ordinamento dello stato, sulla amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino, nozioni di economia;

5/a calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6/a elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche, igiene;

7/a disegno applicato;

8/a educazione fisica.

 

 

Art. 31. (art. 29 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'istruzione nelle classi superiori alla 5/a comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4/a e 5/a, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori: plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.

Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal regio provveditore, sentito il consiglio scolastico.

 

 

Art. 32. (art. 30 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.

 

 

Art. 33. (art. 31, 1/a comma, Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

In tutte le scuole elementari del regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello stato.

 

 

Art. 34. (art. 32 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.

Nei comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

 

 

Art. 35. (art. 33 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo o di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al regio ispettore scolastico.

Questi modifica il calendario e l'orario adottati quando non sia preveduto un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario o l'orario gli risultino in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per le lezioni periodi di vacanza, il maestro ne fa proposta al direttore didattico per la necessaria autorizzazione. In tale materia può anche provvedere di ufficio il regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

 

 

Art. 36. (art. 34 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilisce appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.

Calendari ed orari scolastici speciali possono essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

Istruzione del grado preparatorio.

 

 

Art. 37. (art. 35 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'istruzione elementare del grado preparatorio è impartita, secondo le disposizioni dell'art. 28, nella scuola materna.

Il ministero della pubblica istruzione provvederà a che gli istituti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, aperti da enti pubblici, comitati o privati, che non siano ordinati secondo la

Disposizione dell'art. 28 anzidetto, gradualmente si uniformino alle disposizioni dell'articolo stesso.

 

 

Art. 38. (art. 36 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Nulla è innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto, il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione.

 

 

Art. 39. (art. 37 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il personale insegnante nelle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.

Il detto titolo si consegue:

A) presso le scuole di cui all'art. 41;

B) presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216;

C) presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e alla igiene infantile, purchè i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali;

D) presso i corsi speciali, di cui all'art. 46.

 

 

Art. 40. (art. 38 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del regio provveditore agli studi.

 

 

Art. 41. (art. 39 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Sono istituite sei scuole di metodo per l'educazione materna, con il fine di formare le maestre del grado preparatorio.

Le convenzioni con gli enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto reale promosso dal ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze.

 

 

Art. 42. (art. 40 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il corso della scuola di metodo per l'educazione materna ha la durata di tre anni.

Vi si insegnano religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica e scienze naturali, igiene e pedagogia infantile, economia domestica, canto, disegno, plastica e lavori domestici.

Apposite classi preparatorie infantili in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio sono annesse ad ogni scuola.

 

 

Art. 43. (art. 41 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Per l'iscrizione alle scuole, di cui all'art. 41 ed alla lettera c) dell'art. 39, è richiesta la licenza complementare o l'ammissione alla quarta ginnasiale o l'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale ovvero un equipollente titolo di studio.

Per l'iscrizione ai corsi estivi, di cui alla lettera b) dell'art. 39, è richiesto il diploma di abilitazione allo insegnamento elementare.

 

 

Art. 44. (art. 43 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 12 r. Decreto-reale 7 gennaio 1926, n. 209).

 

Nel bilancio del ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di l. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

Fino alla concorrenza di detta somma il ministero provvede:

1/a a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;

2/a ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

 

 

Art. 45. (art. 44 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'organico delle scuole di metodo per l'educazione materna è stabilito dalla tabella c annessa al presente testo unico.

 

 

CORSI SPECIALI DI DIFFERENZIAZIONI DIDATTICHE NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI.

 

 

Art. 46. (art. 1 r. Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

 

È data facoltà al ministero della pubblica istruzione di autorizzare presso enti morali, che ritenga idonei, corsi biennali e corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per esperimentare differenziazioni didattiche nel corso preparatorio e nel corso elementare.

Il ministero può concorrere allo svolgimento di tali corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

 

 

Art. 47. (art. 2 r. Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

 

Per l'ammissione ai corsi, di cui all'articolo precedente, è richiesto il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare.

Gli aspiranti ai corsi di differenziazione per il grado preparatorio possono esservi ammessi anche se sforniti del titolo prescritto per l'ammissione ai corsi estivi ed alle regie scuole di metodo, purchè abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio nelle scuole materne, comunque denominate o mantenute.

 

 

Art. 48. (art. 3 r. Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

 

I corsi sono indetti dal ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.

 

 

Art. 49. (art. 5 r. Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

 

Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita allo insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari, in cui si esperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

 

 

Capo II. Ordinamento amministrativo.

Norme generali.

 

 

Art. 50. (art. 45 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

 

 

Art. 51. (art. 46 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate, non classificate e sussidiate.

 

 

Art. 52. (art. 47, commi 1/a e 2/a, Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i comuni capoluoghi di provincia e i comuni che a norma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al regio provveditore agli studi.

Al regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.

 

 

Art. 53. (art. 2 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

Le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare non sono esecutive se non sono approvate dal consiglio scolastico o dal provveditore, secondo le rispettive competenze. Quando l'autorità comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge senza ottenere l'approvazione delle autorità scolastiche competenti, si

Sostituiscono ad essa il consiglio scolastico e il provveditore secondo le rispettive competenze, promovendo, ove occorrano, i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 220 del Testo Unico della legge comunale e provinciale. Quando l'urgenza nel caso lo richieda, nelle ipotesi del presente articolo, il provveditore ha facoltà di deliberare in luogo del consiglio, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza.

 

 

Art. 54. (art. 47, 3/a, comma, Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'amministrazione delle scuole dei comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, è riassunta dal provveditorato se l'amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il comune deve versare alla tesoreria dello stato ai sensi dell'articolo seguente, è liquidato computando a carico del comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal comune stesso in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

 

 

Art. 55. (art. 48 e 157 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 18 e 19 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

 

Al comune che ha le scuole amministrate dal provveditore agli studi spetta:

A) pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487;

B) corrispondere un contributo suppletivo di l. 800 annue per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e non classificate legalmente istituite;

C) corrispondere un contributo suppletivo di l. 400 annue per ciascun posto di scuole classificate legalmente istituite.

I contributi di cui alle lettere b) e c) sono soggetti a revisione quinquennale e sono stabiliti con regi decreti su proposta del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, in base ai posti esistenti all'inizio di ogni quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 1924 e dal 1 aprile 1925;

D) fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;

E) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 86;

F) fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici ai sensi dell'art. 107.

 

 

Art. 56. (art. 2, commi 2/a e 3/a decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

 

Le intendenze di finanza ritireranno dai comuni di cui all'articolo precedente, in relazione ai contributi indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In caso di insufficienza di disponibilità sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.

 

 

Art. 57. (art. 20 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

 

I contributi dovuti dai comuni ai sensi dell'art. 55 sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante è integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del ministero della istruzione pubblica.

 

 

Art. 58. (art. 22 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le autorità comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola, limitatamente però alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduità del maestro.

Le autorità scolastiche governative debbono prendere nota delle informazioni date dalle autorità comunali.

 

 

Art. 59. (art. 49 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Per le scuole amministrate dal provveditorato il servizio di pagamento degli stipendi, assegni, indennità e quello per il contributo al monte pensioni per il personale insegnante e per i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio vien fatto mediante contabilità speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.

 

 

Art. 60. (art. 21 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

 

Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali, e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante apertura di credito a favore dei provveditori agli studi.

Le dette aperture di credito sono disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori, debitamente approvate dal ministero della pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni provveditorato, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Copia degli elenchi, firmata in originale dal ministro per la pubblica istruzione, è posta a corredo dei rendiconti che i provveditori debbono presentare a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello stato.

 

 

Art. 61. (art. 50 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

La vigilanza sul servizio contabile dei provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta, d'accordo tra il ministero della pubblica istruzione ed il ministero delle finanze.

 

 

Art. 62. (art. 2 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; art. 3 r. Decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

 

Ai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello stato, una somma da liquidarsi annualmente in base:

A) alla spesa organica di ciascun comune, al 1 gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato f;

B) alle percentuali stabilite con la tabella allegato d.

L'importo dovuto a ciascuno dei comuni predetti è determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), ed è corrisposto in due rate semestrali.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del r. Decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei comuni anzidetti, resta a carico dei comuni stessi.

 

 

SCUOLE CLASSIFICATE.

 

 

Art. 63. (art. 52 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le scuole classificate sono istituite e mantenute dai provveditorati agli studi o dai comuni.

 

 

Art. 64. (art. 53 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 69 sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.

 

 

Art. 65. (art. 54 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Ogni scuola classificata non può avere più di 60 alunni.

Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 67.

Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.

 

 

Art. 66. (art. 55 e 56 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.

Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

La scuola classificata è affidata di regola ad un insegnante di ruolo.

 

 

Art. 67. (art. 57 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in un unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola.

L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'art. 155.

Lo stato concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso ai maestri dei comuni autonomi.

Non può procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, se non in seguito a rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 65.

 

 

Art. 68. (art. 58 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, è data facoltà di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.

La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.

 

 

SCUOLE NON CLASSIFICATE.

 

 

Art. 69. (art. 1 $t 59 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di comuni.

Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello stato da enti di cultura, aventi personalità giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacità nel campo scolastico elementare.

 

 

Art. 70. (art. 1 $t 60 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1677).

 

La scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed è convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio più di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti.

Essa si chiude quando da un biennio il numero dei frequentanti è inferiore a 15 e quello dei promossi inferiore a 10.

 

 

Art. 71. (art. 1 $t 61 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei comuni autonomi.

Le scuole non classificate, nel territorio dei comuni predetti, sono istituite dal comune e gestite dagli enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'art. 79.

In detta somma pagata dal comune per ogni scuola non classificata, lo stato concorre col contributo percentuale di cui all'art. 62.

 

 

Art. 72. (art. 1 $t 62 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Le deleghe agli enti di cultura, indicati nell'art. 69 salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 74, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con regio decreto, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del consiglio di stato.

Il decreto suddetto indicherà la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato.

Gli enti prescelti in virtù della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 85.

 

 

Art. 73. (art. 1 $t 63 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

La delega ottenuta dagli enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del ministero.

Con un preavviso da darsi non più tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato può rinunziare per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.

 

 

Art. 74. (art. 1 $t 64 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.

Può anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo ente di cultura avente i requisiti di cui all'art. 69, promuovendo un regio decreto da emettersi su parere conforme del consiglio di stato.

 

 

Art. 75. (art. 1 $t 65 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risulterà costituito con i fondi forniti dallo stato per la gestione stessa.

 

 

Art. 76. (art. 1 $t 66 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Il ministro per la pubblica istruzione stabilisce, mediante sue ordinanze, le norme generali che regolano in linea tecnica ed amministrativa l'azione scolastica degli enti delegati; assegna i fondi necessari allo svolgimento del loro programma d'azione; esercita la vigilanza sull'andamento generale del servizio loro affidato; ne approva i piani di lavoro e i rendiconti della spesa; pubblica una relazione annuale sull'azione svolta dagli enti stessi in conseguenza della delega.

Gli enti delegati, allo scopo di prendere gli opportuni accordi intorno al servizio loro affidato, di riferire sull'andamento di esso, di proporre al ministero eventuali modifiche alle norme generali di cui al comma precedente, partecipano, con un rappresentante per ciascuno di essi, ad un'adunanza che si tiene due volte l'anno, indetta e presieduta dal direttore generale per l'istruzione elementare.

 

 

Art. 77. (art. 1 $t 67 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Il ministero della pubblica istruzione, per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli enti delegati e le autorità scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto è disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.

A tal fine verrà trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del ministero della pubblica istruzione la somma di lire 20.000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2/a dell'art. 80.

Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli enti delegati, di cui agli articoli 69 e 85, il ministero della pubblica istruzione ha facoltà di comandare, presso i detti enti, di mano in mano che se ne presenti la necessità, regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30.

Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando.

Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli enti delegati, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del regio provveditore o dell'amministrazione comunale se trattasi di comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per ciò la carriera di questi sia interrotta.

 

 

Art. 78. (art. 1 $t 68 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli enti delegati non sono sottratte alla vigilanza e all'ispezione delle competenti autorità scolastiche governative e comunali.

 

 

Art. 79. (art. 1 $t 69 $t r. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli enti delegati ricevono una quota di l. 7800 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze:

2/10, al momento dell'ordinanza del regio provveditore o della deliberazione del comune, con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti; al 1 luglio, negli anni seguenti;

6/10, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata;

2/10, dopo che con gli esami finali, risultati dai relativi registri e verbali trasmessi agli uffici scolastici regionali o alle amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa.

Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'ente delegato ne deve dare immediata denunzia al regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'amministrazione scolastica, o al comune, se trattasi di scuola in territorio di comune autonomo, e il ministero, o il comune, sospenderà per quella scuola il pagamento delle rate successive.

 

 

Art. 80. (art. 1 $t 70 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Con decreti del ministro per le finanze, in seguito a richiesta del ministro per la pubblica istruzione, viene trasportato in apposito capitolo del bilancio del ministero della pubblica istruzione, dagli stanziamenti per l'istruzione elementare, l'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente.

Nello stato di previsione è iscritta annualmente in apposito capitolo la somma di 8 milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85.

 

 

Art. 81. (art. 1 $t 71 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Le eventuali economie sulla somma fissa concessa agli enti delegati sul bilancio dello stato per la gestione di ogni scuola non classificata, quali risultano dal conto finale riveduto dal ministero, sono versate all'erario.

Il ministro per le finanze provvede ad iscrivere nel bilancio della spesa per la pubblica istruzione una uguale somma destinata alla preparazione dei maestri per il migliore funzionamento delle scuole gestite dagli enti delegati. Il ministro della pubblica istruzione sovvenzionerà con detto fondo quelle iniziative che saranno prese, allo scopo dagli enti stessi.

Allo stesso capitolo dell'entrata, ed in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa, saranno imputate le somme che enti pubblici e privati versino allo stato con la specifica destinazione, di cui al precedente comma.

 

 

Art. 82. (art. 1 $t 72 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Il maestro di scuola non classificata deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Gli è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata ed è inscritto, a totale carico dell'ente da cui dipende, al monte pensioni.

 

 

Art. 83. (art. 1 $t 73 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Il servizio prestato dal maestro nella scuola non classificata è riconosciuto, come durata e qualità, quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianità della carriera, nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata.

Gli insegnanti delle scuole non classificate, che abbiano prestato almeno un quinquennio di servizio con qualifica di bono nelle scuole stesse, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico. La graduatoria del concorso interno ha valore per una metà dei posti che siano o si rendano disponibili dopo che sia stato provveduto alla sistemazione degli insegnanti delle scuole classificate ai termini dell'art. 251.

 

 

Art. 84. (art. 1 $t 73 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Agli insegnanti delle scuole elementari speciali istituite e mantenute dai comuni sono estese le norme che regolano l'assunzione ed il riconoscimento del servizio degli insegnanti delle scuole non classificate.

 

 

Art. 85. (art. 1 74 r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Gli enti delegati hanno facoltà di provvedere, anche con calendario ed orari speciali, al funzionamento di scuole elementari serali, festive ed estive, nonché al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento in vantaggio di adulti privi del certificato di studi elementari.

 

 

Art. 86. (art. 1 $t 75 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

All'arredamento e al materiale didattico per le scuole non classificate e per le scuole e corsi per gli adulti, provvedono le istituzioni delegate con l'eventuale concorso di comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. E delle popolazioni interessate.

 

 

Art. 87. (art. 1 $t 76 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento e il materiale didattico sono trasferiti in proprietà del comune con indennizzo.

 

 

Art. 88. (art. 1 $t 77 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 85, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli enti delegati.

Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di l. 500,000 per ogni ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilità generale dello stato.

 

 

Art. 89. (art. 1 $t 78 $t r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Gli enti delegati godono della franchigia postale concessa ai regi provveditori agli studi.

 

 

SCUOLE SUSSIDIATE.

 

 

Art. 90. (art. 80 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello stato.

 

 

Art. 91. (art. 81 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

 

Le scuole aperte con l'autorizzazione del regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il passaggio dalla 1/a alla 2/a classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

 

 

Art. 92. (art. 82 Testo Unico 20 dicembre 195, n. 432).

 

Il sussidio di cui all'articolo precedente può essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

 

 

Art. 93. (art. 83 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

 

La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei comuni autonomi dal ministero della pubblica istruzione.

 

 

SCUOLE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE E SCUOLE A SGRAVIO.

 

 

Art. 94. (art. 84 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere istituite sempre che il comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classi superiori alla quinta e sino all'ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del provveditorato.

Le somme stanziate nei bilanci delle provincie e dei comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.

 

 

Art. 95. (art. 3 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

Scuole elementari tenute da corporazioni, associazioni ed enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche o dei comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 82.

La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, è approvata dal provveditore.

 

 

TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE.

 

 

Art. 96. (art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517).

 

Gli istituti considerati nell'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, nei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso, potranno, con le norme della legge medesima e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in corsi integrativi e di avviamento professionale, oppure in scuole di grado preparatorio o in scuole elementari di grado superiore e inferiore, o in assegno a favore delle scuole elementari locali ovvero in posti di studio da godersi in istituti

Magistrali, e nel caso di istituti femminili anche in altri istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai comuni dalle leggi vigenti.

 

 

SCUOLE SPECIALI E SCUOLE PRIVATE.

 

 

Art. 97. (art. 86 e 89 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

I militari del regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

 

 

Art. 98. (art. 87 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo è estesa ai militari della regia marina secondo le norme stabilite per decreto reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

 

 

Art. 99. (art. 88 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il regolamento stabilisce le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determina i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

 

 

Art. 100. (art. 90 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

 

 

Art. 101. (art. 91 e 92 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

I militari sono esaminati da una commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello stato.

 

 

Art. 102. (art. 93 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, può dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.

 

 

Art. 103. (art. 94 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio o in congedo ivi residenti.

 

 

Art. 104. (art. 95 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 155.

La spesa per tali compensi è a carico del ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del ministero della guerra.

 

 

Art. 105. (art. 96 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Con decreto reale, su proposta dei ministri della giustizia e dell'istruzione, saranno istituite ordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

 

 

Art. 106. (art. 97 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente Testo Unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorità scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacità e la moralità. La maturità classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacità.

 

 

Titolo III. Edilizia scolastica.

 

 

Art. 107. (art. 113 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; e art. 2 r. Decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106).

 

Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei comuni.

Lo stato facilita ai comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui e con la concessione di sussidi.

Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme:

A) dal ministero della pubblica istruzione le somme stanziate saranno concesse ai singoli comuni ed enti, su parere dei regi provveditori agli studi, e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici;

B) dal ministero dei lavori pubblici le somme stanziate saranno ripartite fra l'alto commissariato di Napoli e i

Provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi.

Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non più di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.

 

 

Art. 108. (art. 114 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei comuni, oltre gli enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

Qualora detti enti si sostituiscano ai comuni, i pagamenti dei contributi dello stato si effettuano con l'intervento degli enti stessi, su delega dei comuni.

 

 

Art. 109. (art. 115 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sono approvati dal regio provveditore agli studi su parere del genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.

 

 

Art. 110. (art. 116 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

I comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al ministero della pubblica istruzione, per il tramite del regio provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

A) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non può in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello stato;

B) copia del verbale di deliberazione dell'amministrazione del comune con la quale si chiede il concorso dello stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.

 

 

Art. 111. (art. 117 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il concorso dello stato per i mutui di cui al precedente articolo è concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura per i mutui da contrarsi con la cassa dei depositi e prestiti.

Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.

Il versamento di tale quota si inizia col 1 gennaio o col 1 luglio successivo a quello della liquidazione predetta .

 

 

Art. 112. (art. 118 Testo Unico 20 dicembre 195, n. 432).

 

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

 

 

Art. 113. (art. 119 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Gli istituti di credito agrario e le casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga dei propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.

 

 

Art. 114. (art. 121 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Ai comuni ed altri enti morali che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola possono essere concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici, in sedi rurali, di non più che due aule con annessa gratuita abilitazione per l'insegnante.

Il sussidio viene concesso nella misura della metà della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle l. 50,000. Per la parte residua di spesa i comuni possono ottenere mutui di favore.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di l. 5,000,000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

 

 

Art. 115. (art. 1 79 r. Decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

 

Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione è stanziato, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli enti delegati, di cui al paragrafo 3/a, capo ii del titolo ii, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole

Non classificate, alle condizioni che con le modalità stabilite con sua ordinanza dal ministro per la pubblica istruzione.

L'ammontare di detto fondo è calcolato in ragione di l. 1700 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da classificazioni ordinate dai regi provveditori, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27.

Il sussidio per ogni edificio non può superare l. 25,000.

Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo.

L'edificio sarà di proprietà comunale destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.

 

 

Titolo IV. Stato giuridico ed economico dei maestri.

 

Capo I. Il concorso.

 

 

Art. 116. (art. 122 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari, salvo in quelle speciali di cui all'art. 84 e in quelle non classificate, gestite dagli enti delegati, sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

A questa regola non è lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro è di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

 

 

Art. 117. (art. 4 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

Il concorso è indetto per posti d'insegnante straordinario ogni due anni dal provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo.

I comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli; che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 138, lo bandiscono per posti d'insegnante in sopranumero. In ogni caso, il numero dei posti è determinato in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Qualora i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il comune apre un nuovo concorso con le stesse modalità, tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.

Se il comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.

In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella e. I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella.

 

 

Art. 118. (art. 3 r. Decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

 

Per esigenze di servizio il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto.

Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve essere fatta menzione nell'avviso di concorso.

 

 

Art. 119. (art. 124 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Il concorso si svolge nella città di sede del regio provveditorato o nel comune, che ha bandito il concorso. Può però, il regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole da lui amministrate, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di provincia, compresi nell'ambito del provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.

 

 

Art. 120. (art. 125 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

I comuni possono delegare al regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.

Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del regio provveditore al comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa commissione di concorso per le scuole dipendenti dal regio provveditorato, a meno che non sia stato bandito nell'anno concorso regionale o avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei comuni deleganti o inadempienti, il regio provveditore non creda di costituire commissioni apposite per ogni comune o per gruppi di comuni. In questo caso di commissioni per gruppi di comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal regio provveditore.

In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i comuni in ragione del numero dei concorrenti.

 

 

Art. 121. (art. 126 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Gli esami di concorso consistono:

A) nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;

B) in un esame orale.

Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto. La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti combattenti.

Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritte e orali, i titoli valutabili nonché le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.

 

 

Art. 122. (art. 127 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8. R. Decreto-legge 1 maggio 1925, n. 736).

 

Non possono partecipare ai concorsi:

A) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralità da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà o dai podestà dei comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso è bandito;

B) le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17/a e il 18/a anno di età o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso;

C) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole non classificate, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo stato, da comuni e da amministrazioni scolastiche, ai maestri ex-combattenti ed alle maestre congiunte di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150, e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6. Comma 2/a, del r. Decreto 11 marzo 1923, n. 635;

D) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;

E) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;

F) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

 

 

Art. 123. (art. 128 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 r. Decreto-legge 1 maggio 1925, n. 736).

 

La commissione giudicatrice è nominata, a norma del regolamento, dal regio provveditore agli studi o dal podestà secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal regio provveditore è corrisposto, per la prova scritta, un compenso di l. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di l. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di l. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

A ciascun commissario è inoltre assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di l. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di l. 1 per ogni candidato oltre i 500.

A ciascuno dei membri delle commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, è assegnato un compenso di l. 25.

Ai commissari scelti fuori dal comune sede del provveditorato sono dovute le diarie e indennità di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai comuni sono corrisposti i compensi e le indennità nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione del podestà.

 

 

Art. 124. (art. 129 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6, 1/a comma, r. Decreto-legge 1 maggio 1925, n. 736; art. 4 r. Decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

 

Le graduatorie di concorso sono approvate dal regio provveditore agli studi.

Nel procedere a tale approvazione il regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o sui reclami eventualmente pervenutigli.

Le graduatorie dei concorsi banditi dal regio provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendono vacanti dal 1 agosto dell'anno in cui il concorso è bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.

Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1 agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.

Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella regione meno di un terzo di vincitori del concorso, il provveditore, sentito il consiglio scolastico, può chiedere al ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso.

Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri regi provveditorati e ne facciano domanda.

 

 

Art. 125. (articolo unico r. Decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66),

 

È data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di sospendere con suo motivato decreto, quando ne ravvisi la opportunità, l'applicazione in alcuni dei regi provveditorati agli studi del regno delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

 

Art. 126. (art. 6, 2/a comma, r. Decreto 1 maggio 1925, n. 736)

 

Le graduatorie dei concorsi banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso.

I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.

 

 

Capo II la nomina e sua durata.

 

 

Art. 127. (art. 131 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal regio provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi è fatta dal regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.

I maestri dei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono nominati, entro lo stesso termine, dal podestà il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il comune non vi abbia provveduto nel termine.

Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio. Ha pure tale carattere l'assegnazione del maestro a sede di nuova istituzione o resasi vacante dopo la pubblicazione dell'elenco, di cui all'art. 146 del presente testo unico. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti .

Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli costituiti a norma dell'art. 130.

 

 

Art. 128. (art. 130 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Ai mutilati e agli invalidi di guerra, dei quali è prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni, è conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali,

Oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo dei posti che a norma del regolamento possono essere attribuiti ai maestri e che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto su ogni dieci nomine ai posti suddetti, la decima spetta al mutilato o invalido che segua nella graduatoria l'ultimo dei concorrenti nominato.

Qualora però la nomina ad uno dei posti anzidetti spetti ad un mutilato o invalido di guerra per effetto della graduatoria secondo l'ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'applicazione del comma precedente.

 

 

Art. 129. (art. 27 r. Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

 

Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei comuni autonomi è attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.

 

 

Art. 130. (art. 132 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

I ruoli dei maestri dipendenti dai regi provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado è distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1 ottobre precedente.

Le stesse disposizioni si applicano ai comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facoltà di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purchè assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

 

 

Art. 131. (art. 133 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio a titolo di prova. Compiuto il triennio, acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.

Il licenziamento dei maestri dei comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullità, questo parere motivato.

In tutti i casi, finché non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si può provvedere al posto che in via provvisoria.

 

 

Art. 132. (art. 134 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 r. Decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199).

 

Il regio provveditore ed il comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorità ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui è ammesso soltanto ricorso al consiglio di stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio.

La dispensa, di cui al precedente comma, è decretata previo parere della prima commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei comuni autonomi e del governatorato di Roma, sarà inteso anche il parere rispettivamente del podestà e del governatore.

 

 

Art. 133. (art. 2 r. Decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

 

È dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo.

All'insegnante proposto per la dispensa del servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

La dispensa è deliberata, tanto per gli insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal regio provveditore agli studi, sentito il parere del prefetto.

Per gli insegnanti dipendenti dal governatorato di roma, provvede il governatore.

Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del prefetto.

 

 

Art. 134. (art. 135 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45/a anno di servizio e il 65/a anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

Le stesse norme valgono per i direttori comunali.

 

 

Capo III congedi, aspettative e missioni.

 

 

Art. 135. (art. 136 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 r. Decreto 7 aprile 1927, n. 640).

 

Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà, secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale.

Decorsi i 15 giorni, l'insegnante può chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa è concessa dal regio provveditore o dal podestà e non può durare più di un anno. Essa non dà diritto allo stipendio e non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.

 

 

Art. 136. (art. 137 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 7 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125; art. 6 r. Decreto 7 aprile 1927, n. 640).

 

L'insegnante può ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante è tenuto ad esibire certificato medico.

Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non è in grado di riprendere servizio, può far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non può eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non può seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali è giudice insindacabile l'autorità competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a metà dello stipendio.

Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorità scolastica governativa o comunale può accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

Salvo i casi di assoluta necessità, il maestro non può assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa.

Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa è concessa dal r. Provveditore o dal podestà.

 

 

Art. 137. (art. 8. R. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.

 

 

Art. 138. (art. 139 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

I comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente. Essi, però, hanno facoltà di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 116.

I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianità senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore delle frazioni o borgate.

 

 

Art. 139. (art. 140 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario.

Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

 

 

Art. 140. (art. 141 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Presso gli istituti superiori di magistero può essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiori a quaranta, i quali conservano lo stipendio e la sede.

Per la scelta di tali membri il ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove provincie è riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.

 

 

Capo IV. Trasferimenti e promozioni.

 

 

Art. 141. (art. 142 e 143 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

I maestri dipendenti dal r. Provveditorato possono essere trasferiti da uno ad altro ruolo regionale su loro domanda, col consenso del regio provveditore da cui dipendono.

Il maestro trasferito non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella località di nascita o di residenza

Della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 144.

Per i trasferimenti, di cui al presente articolo, viene riservato un quinto dei posti vacanti.

 

 

Art. 142. (art. 144 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, i per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avrà luogo nel termine normale dei trasferimenti.

Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purchè vi consentano il comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il regio provveditore da cui dipendono.

 

 

Art. 143. (art. 5 r. Decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

 

È data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.

L'assegnazione della sede è fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro è trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti così assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti dall'ultimo comma dell'art. 141.

 

 

Art. 144. (art. 10 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

Quando ad una stessa sede aspirano più insegnanti, della stessa o di diversa amministrazione, il provveditore, nel disporre il trasferimento, tiene conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza: ragioni di famiglia, ragioni di salute, anzianità di ruolo e qualità del servizio. A quest'ordine può il provveditore derogare quando concorrano eccezionali circostanze, che debbono risultare dal provvedimento.

L'insegnante, che debba essere destinato ad altra sede per soppressione di scuola, ha diritto alla preferenza, a meno che alla sede da lui richiesta aspirino altri maestri per gravi motivi di famiglia o di salute.

È considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento presentata da un insegnante che appartenga ad associazioni o comunità religiose, per la sede nella quale l'associazione o la comunità svolga, per suo particolare compito, apprezzabile opera nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

I comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criteri, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel

Limite di cui all'ultimo comma dell'art. 141, i trasferimenti di maestri da altri comuni o dai ruoli delle amministrazioni scolastiche regionali.

Di regola non possono ottenere il trasferimento i maestri che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura.

 

 

Art. 145. (art. 146 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

Gli insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso comune, se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione o borgata può tuttavia provvedersi di ufficio per deliberazione del podestà soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.

Le deliberazioni di trasferimento d'ufficio devono essere approvate dal regio provveditore.

Gli insegnanti dei comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del comune e del regio provveditore, nei ruoli regionali. Essi sono iscritti in conformità della tabella allegato f nella classe di ruolo corrispondente al numero di anni di servizio prestati.

 

 

Art. 146. (art. 147, e 1/a e 2/a comma, Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

Prima di procedere ai trasferimenti, il regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti, comprendendovi quelle coperte in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3/a, e dell'art. 142, comma 1/a.

Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.

 

 

Art. 147. (art. 147, 3/a comma, Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 132)

 

Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

 

 

Art. 148. (art. 148 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal regio provveditore sono promossi per anzianità senza demeriti.

La promozione può essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal regio provveditore, sentito il consiglio scolastico.

Nei comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione è presa dal Podestà ed è definitiva quando sia approvato dal consiglio scolastico.

 

 

Art. 149. (art. 150 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

Al maestro, che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, viene computato solamente mezzo anno di servizio, ai soli effetti dell'anzianità.

 

 

Capo V. Punizioni disciplinari.

 

 

Art. 150. (art. 151 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art.11 r. Decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

 

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralità come cittadini o come insegnanti o di aver fatto propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello stato, possono secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1/a la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

2/a la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

3/a la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni e non può essere maggiore di 6 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a ciò questo tempo non è computato degli anni di servizio;

4/a il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina.

5/a la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua: se temporanea non può essere minore di tre mesi.

In casi di lieve mancanza il direttore o il podestà, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, o qualunque altra autorità scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non è ammesso alcun ricorso.

Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro è tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

 

 

Art. 151. (art. 4 r. Decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

 

Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1/a e 2/a dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podestà secondo

Che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.

 

 

Art. 152. (art. 152 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

 

Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al consiglio di disciplina, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

Le dimissioni dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono né interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

 

 

Art. 153. (art. 153 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432)

 

In caso di urgenza il provveditore o il podestà d'accordo con l'ispettorato, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, può sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel comune ove insegna.

 

 

Capo VI. Stipendi - retribuzioni - pensioni.

 

 

Art. 154. (art. 156 Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 r. Decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360)

 

Gli stipendi ed il supplemento di servizio attivo degli insegnanti delle scuole elementari sono stabiliti dalla tabella allegato f.

Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5, comma 2/a del r. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.