Regio
Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945
Norme
per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi
di esame
Art. 1
L’insegnamento
nei conservatori di musica è impartito nelle singole scuole da cui ciascun
Istituto è costituito e che sono, di regola, le seguenti:
1.
scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e
strumentazione);
2.
scuola di organo e composizione organistica;
3.
scuola di canto: ramo per cantanti;
4.
scuola di pianoforte;
5.
scuola di arpa diatonica;
6.
scuola di violino;
7.
scuola di viola;
8.
scuola di violoncello;
9.
scuola di contrabbasso;
10.
scuola di oboe;
11.
cuola di clarinetto;
12.
scuola di fagotto;
13.
scuola di flauto;
14.
scuola di corno;
15.
scuola di tromba e trombone.
Saranno
istituite, man mano che sarà possibile, anche le seguenti scuole:
a. scuola di direzione d’orchestra;
b. scuola di canto (ramo didattico).
Art. 2
Oltre
che nelle singole scuole, l’insegnamento è impartito:
a.
nel corso di solfeggio che è comune a tutte le scuole;
b.
nei corsi complementari, tecnici e letterati, che sono i seguenti:
§
pianoforte;
§
cultura musicale generale (armonia);
§
quartetto;
§
organo e canto gregoriano;
§
arte scenica;
§
canto;
§
storia ed estetica musicale;
§
materie letterarie (italiano - storia e
geografia);
§
letteratura italiana;
§
letteratura poetica e drammatica.
La
tabella B
annessa al presente decreto determina quali corsi complementari, oltre il corso
di solfeggio, debbano seguire gli alunni inscritti a ciascuna scuola e la
durata del corso di solfeggio e dei corsi complementari.
Non
sono ammessi a frequentare il corso di solfeggio e qualsiasi corso
complementare se non coloro che siano inscritti ad una delle scuole del
conservatorio.
Art. 3
L’insegnamento
che si impartisce nelle singole scuole è distinto in due o tre periodi
(inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore).
La
tabella A
annessa al presente decreto determina il numero dei periodi per ciascuna scuola
e la durata dei periodi medesimi e le condizioni di età per l’ammissione alle
varie scuole.
Art. 4
Gli
incarichi straordinari di insegnamento senza pregiudizio di quanto è disposto
circa la relativa retribuzione dall’art. 57 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123,
possono, su proposta del direttore, essere istituiti a tempo indeterminato.
Art. 5
Per
l’ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola è necessario
essere in possesso del titolo di promozione alla 5ª classe elementare. Tuttavia
possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo,
purché superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali.
L’ammissione
ai conservatori di musica può essere chiesta per uno qualsiasi degli anni di
corso di una determinata scuola. La commissione esaminatrice, qualora il
candidato non si mostri sufficientemente idoneo per l’anno di corso al quale ha
chiesto di essere ammesso, può proporre al direttore, sempre che concorrano gli
altri requisiti voluti, l’ammissione ad un diverso anno di corso.
In
tal caso viene assegnata al candidato una votazione di merito che vale anche
agli effetti della inclusione nella graduatoria per l’ammissione alle varie
scuole nei limiti dei posti disponibili, in concorrenza can gli altri
candidati.
Art. 6
Gli
esami d’ammissione ai conservatori di musica si tengono in un’unica sessione,
che è quella autunnale.
Art. 7
È
titolo d’ammissione al periodo medio della scuola di viola, anche l’attestato
di compimento del periodo inferiore della scuola di violino.
Art. 8
Coloro
che abbiano superato tutti gli esami dell’ultimo periodo di una scuola
conseguono il relativo diploma.
A
coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è
rilasciato l’attestato di compimento del periodo stesso.
Sono
egualmente rilasciati attestati di compimento dei corsi complementari tecnici e
letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami.
Alla
fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente istituiti, sono
rilasciati appositi certificati a coloro che abbiano frequentato i corsi stessi
e superato i relativi esami.
A
coloro che abbiano superato gli esami di direzione di banda è rilasciato il
relativo diploma.
A
coloro che abbiano operato gli esami di un anno di corso che non sia l’ultimo
di un periodo, è rilasciato il relativo certificato di promozione all’anno di
corso successivo.
Per
i corsi di canto corale e di esercitazione d’orchestra non si tengono esami né
si rilasciano diplomi. Possono essere rilasciati soltanto certificati dì
frequenza.
Art. 9
Nel
corso dei periodi inferiore e medio non è ammessa che la ripetizione di un solo
anno per ciascun periodo.
Non
è consentito di ripetere alcun anno del periodo superiore.
Le
disposizioni dei due commi precedenti non si applicano né ai corsi
complementari né a quello di solfeggio.
La
ripetizione di un anno di corso complementare o di solfeggio non importa la
ripetizione dell’anno del corso di scuola che l’alunno frequenta sempreché il
corso complementare sia compiuto durante il periodo al quale l’alunno è
inscritto.
All’alunno
che ripeta un anno di corso complementare può essere consentito di sostenere
nelle ordinarie sessioni l’esame dell’anno di corso superiore anziché quello
corrispondente all’anno frequentato.
Ove
l’alunno non raggiunga la sufficienza la commissione esaminatrice dichiarerà se
egli sia idoneo all’anno di corso che intendeva pretermettere, e ciò senza
pregiudizio della limitazione di cui al 4° comma del presente articolo.
Art. 10
Sono
dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e
geografia e dagli esami relativi coloro che abbiano conseguito l’ammissione o
promozione al quarto anno di una scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
purché statale, pareggiata o parificata.
Gli
alunni della scuola di composizione sono dispensati dal frequentare i corsi
complementari di letteratura italiana e dal sostenere gli esami relativi,
quando abbiano conseguito la maturità o la licenza da una scuola media di
secondo grado di qualsiasi tipo.
I
candidati estranei all’esame di diploma di composizione che siano forniti del
titolo di studio di cui al comma precedente, sono dispensati dagli esami di
letteratura italiana.
Art. 11
L’intervallo
fra l’esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve
corrispondere alla durata normale di questo ultimo. Esso può, tuttavia, essere
abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto.
L’abbreviazione
può essere altresì consentita, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a
favore degli studenti di nazionalità straniera.
L’eccezione
di cui all’art. 66, comma 4°, del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123,
a favore di coloro che si trovino nel ventiduesimo anno di età non esonera i
candidati dal sostenere l’esame anche sul programma dei periodi precedenti. La
tassa di esame, è però unica.
Art. 12
La
disposizione dell’art. 5 del R.D. 17 maggio 1928, n. 1596,
è estesa anche agli esami di compimento del periodo anteriore all’ultimo.
Nell’un
caso e nell’altro, il candidato è tenuto a dichiarare per quale anno di scuola
intenda iniziare gli esami e a pagare la relativa tassa.
Nei
casi predetti il candidato, quando sostenga gli esami della scuola in anno
diverso da quello in cui abbia sostenuto le prove delle materie complementari,
è tenuto a pagare una nuova tassa.
Art. 13
Chi
non ottiene l’approvazione negli esami della sessione di riparazione, anche se
per la prima volta sostenga gli esami stessi, è tenuto a ripetere tutte le prove
di esame tranne quelle dei corsi complementari nelle quali abbia ottenuto
l’approvazione ed è altresì tenuto al pagamento di una nuova tassa d’esame.
Art. 14
Negli
esami dei corsi complementari letterari viene assegnato un voto per la prova
scritta e un voto per la prova orale. Per ottenere l’approvazione è necessario
aver riportato una media di sei decimi e non meno di cinque decimi in ciascuna
delle due prove.
Chi
non ottiene l’approvazione è tenuto a ripetere entrambe le prove.
Art. 15
Il
numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è di dieci; per il corso di
solfeggio e per i corsi complementari a lezione collettiva è di trenta; per i
corsi complementari a lezione individuale è di venti.
Il
numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti delle varie scuole e
per quelli dei corsi principali e complementari è di dodici, tranne che:
a. per
gli insegnanti di contrabbasso e di strumenti a fiato e di storia della musica,
il cui obbligo d’orario è limitato a nove ore settimanali;
b. per
l’insegnante d’arte scenica e di letteratura poetica è drammatica il cui
obbligo d’orario è limitato a otto ore settimanali.
L’insegnante
di viola impartisce nella sua scuola otto ore settimanali di lezione; ma ha
l’obbligo di altre quattro ore d’insegnamento di viola agli allievi della
scuola di violino.
Art. 16
L’anno
scolastico dei conservatori di musica ha inizio il 10 ottobre.
Il
periodo delle lezioni e degli esami ha termine il 30 giugno.
Il
Ministro per la Pubblica Istruzione stabilisce la data di inizio degli esami di
diploma per la composizione e quella degli esami di diploma per la direzione
d’orchestra di cui all’art. 21 del presente decreto.
Art. 17
In
deroga al disposto dell’art. 71 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123,
le commissioni per gli esami di diploma e di compimento del periodo inferiore
delle scuole di contrabbasso e di quelle degli strumenti a fiato possono essere
costituite senza partecipazione di membri estranei.
Art. 18
Nessun
insegnante dei conservatori di musica può rifiutarsi, senza giustificato
motivo, di assistere agli esami degli istituti musicali pareggiati in qualità
di commissario ministeriale.
Sono
approvati i programmi di esame dei conservatori di musica, di cui all’allegato A
al presente decreto.
Art. 20
Nelle
disposizioni presentemente vigenti che non risultino abrogate in forza del
presente decreto le espressioni «corso normale o di primo grado» ed «esami di
licenza normale o di primo grado» devono intendersi rispettivamente sostituite
dalle espressioni «periodo medio o periodo inferiore» ed «esame di compimento
del periodo medio o del periodo inferiore» a seconda che si tratti di scuola
distinta in tre o in due periodi.
Analogamente
le espressioni «corso superiore» ed «esami di licenza di corso superiore»
devono intendersi sostituite dalle espressioni «periodo superiore» ed «esami di
diploma».
Così
pure la espressione «corsi principali» deve intendersi sostituita dalla
espressione «scuole».
Art. 21
Fino
a quando non sarà stata istituita presso i conservatori di musica la scuola di
direzione d’orchestra a norma dell’art. 1 del presente decreto, saranno indetti
annualmente presso il conservatorio di musica di Roma, per i candidati
estranei, gli esami per il conseguimento del diploma di direzione d’orchestra.
Tali esami si svolgeranno in un’unica sessione.
La
sessione di ciascun anno, eccezione fatta per la prima che avrà luogo dopo
l’entrata in vigore del presente decreto, sarà considerata come sessione di
riparazione per coloro che non abbiano superato l’esame l’anno precedente.
Per
essere ammessi agli esami di diploma di direzione di orchestra è necessario
aver superato gli esami di compimento del periodo medio della scuola di
composizione.
Fino
a quando non sarà stata istituita la scuola di canto (ramo didattico) a norma
dell’art. 1 del presente decreto, saranno indetti presso i vari conservatori
gli esami di compimento e di diploma per candidati estranei.
Art. 22
Gli
alunni che nell’anno scolastico precedente a quello in cui entrerà in vigore il
presente decreto, si trovavano inscritti al penultimo anno del corso superiore,
sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all’ultimo anno del
periodo superiore della scuola corrispondente, con diritto a sostenere gli
esami di diploma secondo i precedenti programmi.
Gli
alunni che nell’anno anzidetto si trovavano inscritti al penultimo anno del
corso medio, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all’ultimo
anno del periodo medio, o, se trattisi di scuola distinta in due soli periodi,
all’ultimo anno del periodo inferiore.
Art. 23
I
candidati estranei che nell’anno scolastico precedente a quello in cui entrerà
in vigore il presente decreto abbiano iniziato, in una delle due sessioni, gli
esami di licenza normale o superiore e superato l’esame di una o più materie
complementari, possono sostenere, rispettivamente, gli esami di compimento del
corrispondente periodo o l’esame di diploma nell’anno scolastico in cui entrerà
in vigore il presente decreto e sulla base dei precedenti programmi.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai candidati al diploma di
strumentazione per banda.
Disposizioni
finali
Art. 24
Con
decreto legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto
con quello per le finanze e sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le
altre disposizioni eventualmente necessarie per l’applicazione del presente
decreto che entrerà in vigore a decorrere dall’anno scolastico 1931-32.
Rimangono
in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente
decreto e sono abrogate quelle contrarie.
Tabella A
TABELLA
INDICATIVA DEL NUMERO DEI PERIODI PER CIASCUNA SCUOLA E DELLA LORO DURATA, E DELLE
CONDIZIONI DI ETÀ E DI CULTURA RICHIESTE PER L’AMMISSIONE
Denominazione
della
scuola
|
Durata
dell'intero
corso
di
studi
|
Durata di ciascun periodo
di corso
|
Età
per
l’ammissione
al
Corso
inferiore
|
Titolo di
cultura
generale
richiesto
per
l'ammissione
al
Corso inferiore
|
Inferiore
|
Medio
|
Superiore
|
Età
minima
|
Età
massima
|
Composizione
|
10 anni
|
4
|
3
|
3
|
12 anni
compiuti
|
18 anni per
l’ammis. al
corso medio
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Direzione
d’orchestra
|
10 anni
|
4
|
3
|
3
|
12 anni
compiuti
|
22 anni per
l’ammis. al
corso superiore
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Organo
e
composizione
organistica
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
12 anni
compiuti
|
15
anni per
chi
non
possiede
il
titolo
di
compimento
del
corso
inferiore
di
pianoforte
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Canto
|
Ramo
cantanti
|
5 anni
|
3
|
-
|
2
|
16 anni per
le donne e
18 anni per
gli uomini
|
25 anni per
le donne
26 anni per
gli uomini
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Ramo
didattico
|
5 anni
|
3
|
-
|
2
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Pianoforte
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
15 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Arpa (diatonica)
|
9
anni
|
7
|
-
|
2
|
9 anni
compiuti
|
16 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Violino
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
13 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Viola
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
14 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Violoncello
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
15 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Contrabasso
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Oboe
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Clarinetto
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Fagotto
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Flauto
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Corno
|
6 anni
|
4
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Tromba
|
6 anni
|
4
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Trombone
|
6 anni
|
4
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz.
alla
5ª
elem.
|
Tabella B
TABELLA
RELATIVA ALLA DURATA DEL CORSO DI SOLFEGGIO
E
DEI CORSI COMPLEMENTARI OBBLIGATORI PER CIASCUNA DELLE SCUOLE
Scuole
|
Corsi
obbligatori per le singole
scuole
|
Durata
dei orsi obbligatori
|
Composizione
e direzione
di
orchestra
|
Corso
di solfeggio
|
Integrazione
del programma proprio
del
corso: da compiersi nel corso
inferiore
|
Materie
letterarie (ital., storia e
geog.)
|
3
anni nel corso inferiore con inizio
al
1° anno
|
Letteratura
italiana
|
1
anno nel primo anno del corso
medio
|
Pianoforte
complementare
|
5
anni con inizio dal 1° anno
del
corso inferiore
|
Storia
ed estetica musicale
|
2
anni nel corso medio e un anno
nel
corso superiore
|
Letteratura
poetica e drammatica
|
1
anno nel corso medio
|
Organo
complementare e canto
gregoriano
|
1
anno nel corso medio
|
Organo
e composizione
organistica
|
Corso
di solfeggio
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Materie
letterarie (ital., storia e
geog.)
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Storia
ed estetica musicale
|
2
anni nel corso medio con inizio
dal
1° anno
|
Canto
(ramo cantanti
e
ramo didattico)
|
Corso
di solfeggio
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Materie
letterarie (ital., storia e geog.)
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Arte
scenica
|
2
anni nel corso superiore
|
Pianoforte
complementare
|
4
anni con inizio dal 1° anno
del
corso inferiore
|
Storia
ed estetica musicale
|
2
anni nel corso superiore
|
Cultura
musicale generale
|
1
anno nel corso inferiore
|
Letteratura
poetica e drammatica
|
1
anno nel corso superiore
|
Pianoforte
|
Corso
di solfeggio
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Materie
letterarie (ital., storia e geog.)
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Cultura
musicale generale
|
2
anni nel corso medio con inizio
dal
1° anno
|
Storia
ed estetica musicale
|
2
anni nel corso medio con inizio
dal
1° anno
|
Violino,
Viola, Violoncello
|
Corso
di solfeggio
|
3
anni del corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Materie
letterarie (ital., storia e geog.)
|
3
anni del corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Pianoforte
complementare
|
3
anni del corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Cultura
musicale generale
|
2
anni nel corso medio con inizio
dal
1° anno
|
Storia
ed estetica musicale
|
2
anni nel corso medio con inizio
dal
1° anno
|
Scuola
di quartetto
|
2
anni nel corso superiore
|
Contrabbasso,
Arpa,
Strumenti
a fiato
|
Corso
di solfeggio
|
3
anni nel corso inf. con inizio
dal
1° anno
|
Materie
letterarie (ital., storia e
geog.)
|
3
anni (vedi programma ridotto per
il
contrabbasso e per gli strumenti
a
fiato)
|
Storia
ed estetica musicale
|
2
anni corso superiore
|
Cultura
musicale generale
|
Per
l’arpa 2 anni nel corso medio con
inizio
dal 1° anno; per il contrabbasso
e
gli strumenti a flato 1 anno nel corso
superiore
|
Strumentazione
per banda
|
Corso
di solfeggio
|
(programma
triennale comune a
tutte
e scuole)
|
Materie
letterarie (ital., storia e
geog.)
|
(programma
triennale comune a
tutte
e scuole)
|
Pianoforte
complementare
|
(programma
proprio degli allievi di
violino,
viola e violoncello)
|
Corso
inferiore di composizione
|
(programma
degli esami di
compimento
di tale corso inferiore)
|