Protocollo Welfare del 23 luglio 2007
Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e
la crescita sostenibili del 23 luglio 2007
1) PREMESSA
L’azione di Governo si concentra sulla priorità di promuovere una crescita
economica duratura, equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista
finanziario che sociale. In questo contesto, crescita e equità possono essere
letti come obiettivi che si rinforzano a vicenda. Una sostenuta crescita
economica, infatti, genera risorse che possono essere utilizzate per
interventi miranti a sviluppare una maggiore competitività del sistema paese,
generare occupazione di qualità, assicurare equità e pari opportunità per
tutti i cittadini. D’altra parte, maggiore equità e inclusione sociale, oltre
a essere obiettivi meritevoli di per se, permettono di mobilitare le risorse
e le capacità disponibili nella nostra società, anche quelle a volte
considerate marginali, per dare un contributo allo sviluppo economico e
sociale del Paese. Questi principi si concretizzano, in maniera trasversale,
in diversi interventi che vanno dalla sfera della previdenza, al mercato del
lavoro, alla competitività, all’inclusione sociale.
Il Governo e le parti sociali convengono sulla necessità di affrontare in
maniera organica e coerente questi temi, per sfruttare le sinergie derivanti
dal rafforzamento del binomio crescita e equità. In uno scenario mondiale,
caratterizzato da crescente concorrenza, diventa essenziale un sistema paese
in grado di competere adeguatamente.
Il capitale umano, la riqualificazione professionale, la capacità di innovare
diventano fattori sempre più importanti per migliorare la qualità
dell’occupazione e la produttività. D’altra parte, bisogna ridefinire il
nostro sistema di welfare affinché i lavoratori siano accompagnati e dotati
degli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti e cogliere nuove
opportunità. In questa prospettiva, il Governo e le parti sociali convengono
sulla necessità di ridefinire gli ammortizzatori sociali per sostenere i
lavoratori in difficoltà e, allo stesso tempo, favorire processi formativi
mirati a conseguire una ricollocazione adeguata e evitare la
marginalizzazione. Allo stesso tempo, i cambiamenti demografici, rendono
essenziale la partecipazione di tutte le risorse disponibili per contribuire
alla crescita del paese.
È dunque necessario aumentare la partecipazione femminile, dei giovani e dei
lavoratori al di sopra dei 50 anni al mercato del lavoro. Nonostante i
miglioramenti registrati sul fronte dell’occupazione, rimaniamo ancora
distanti dagli obiettivi di Lisbona, e il nostro paese è ancora
caratterizzato da forti disparità. Il Governo e le parti sociali concordano
sull’attenzione particolare che va rivolta ai soggetti “deboli” del mercato
del lavoro.
Ai giovani, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo bisogna
offrire migliori opportunità di impiego stabile e prospettive previdenziali.
L’occupazione femminile, oltre che incentivata da una migliore attuazione dei
principi di pari opportunità, va sostenuta anche da un’adeguata offerta di
servizi per l’infanzia e per la cura degli anziani. I lavoratori al di sopra
dei 50 anni debbono essere attivamente coinvolti in programmi di
riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.
Questi interventi vanno accompagnati da un forte rilancio della produttività,
fattore che ha registrato un andamento critico negli ultimi anni nel nostro
sistema economico. A questo proposito, il Governo interverrà su costo del
lavoro con misure specifiche sugli incrementi salariali di secondo livello
collegati alla produttività, migliorando e ampliando le iniziative intraprese
in passato. Il Governo e le Parti sociali danno atto dell’impegno
straordinario destinato complessivamente a queste azioni, che insieme a
quelle in materia pensionistica, determinano una redistribuzione delle
risorse volte a aumentare l’inclusione sociale, la partecipazione al mercato
del lavoro e la produttività.
2) PREVIDENZA
Incremento delle “pensioni basse”
Il provvedimento ha lo scopo di incrementare pensioni di natura sia
previdenziale che assistenziale.
Esso si basa sui seguenti punti:
1. potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni
previdenziali per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il
minimo dall’attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale modifica,
agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione complessiva,
estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di
coloro che beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa
2.820.000 persone, mentre coloro che avendo pensioni più alte hanno un
beneficio parziale ammontano a poco meno di 920.000 persone;
2. incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni
sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto
dall’articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60
anni per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di
assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili
dal 1° gennaio 2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane
stabilito secondo lo schema previsto da medesimo articolo 38). Si stima che i
soggetti interessati siano circa 290.000 (di cui circa 20.000 derivanti
dall’estensione della platea per effetto dell’incremento dei limiti
reddituali, per i quali il beneficio è fino a concorrenza del reddito);
3. dal 2008, introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la
somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) per
individui con età pari o superiore a 64 anni, concessa ai pensionati
previdenziali a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi
pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l’anno 2007). Ai
fini della determinazione del reddito individuale, si tiene conto dei redditi
di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto
quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni
familiari, del reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata. L’assegno aggiuntivo non costituisce reddito ai fini
fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali. Tale somma aggiuntiva è concessa assieme alla tredicesima
mensilità ed è così articolata: (...)
Lavoratori
dipendenti
|
Lavoratori
autonomi
|
Somma
aggiuntiva annua
|
anni di
contribuzione
|
anni di
contribuzione
|
(euro)
|
Fino a 15
|
Fino a 18
|
0,8 x S =
336
|
Sopra 15
fino a 25
|
Sopra 18
fino a 28
|
S = 420
|
Oltre 25
|
Oltre 28
|
1,2 x S =
504
|
Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di solo trattamento ai
superstiti, l’anzianità contributiva è considerata al 60%. Nel caso di
titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto
solo dell’anzianità relativa alla pensione diretta.
I benefici, concessi in relazione alla situazione reddituale complessiva del
soggetto, si applicano interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5
volte il TM. Sopra tale limite l’aumento è corrisposto in misura pari alla
differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso, per
evitare una modifica delle posizioni reddituali di partenza (clausola di
salvaguardia). Considerando un soggetto con più di 64 anni titolare di sola
pensione previdenziale con oltre 25 anni di anzianità,
assumendo di distribuire la somma aggiuntiva in 13 mensilità, il complessivo
disposto in esame arriva a concedere benefici, nel 2008, a soggetti fino a
pensioni mensili di circa 693 euro (fino a oltre 740 euro se beneficiario di
ANF). Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva sono in complesso
circa 3.050.000.
4. Nel 2007 è concessa la somma aggiuntiva di cui al punto 3 agli stessi
beneficiari, con rideterminazione del valore S a 327 euro.
In sintesi, gli effetti delle misure sopra elencate riguarderanno nel 2008
circa 7.080.000 persone di cui:
- 2.820.000 godranno di una indicizzazione piena della pensione fino ai
limiti di 5 volte il TM;
- 920.000, che percepiscono pensioni più elevate, avranno un effetto parziale
dall’aumento dell’indicizzazione, limitato agli scaglioni da 3 a 5 volte il
TM;
- 290.000 con pensioni assistenziali avranno un incremento fino a 580 euro
mensili;
- 3.050.000 con pensioni previdenziali, reddito personale fino a 1,5 volte il
TM ed età pari o maggiore a 64 anni avranno un incremento medio mensile di
circa 29 euro.
Di seguito si rappresentano gli effetti
finanziari:
|
(valori in
mln di euro)
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
1) Incremento maggiorazioni sociali pensioni
e assegni sociali secondo schema art. 38 legge 448/2001, al fine di
garantire al pensionato solo un reddito di 580 euro mensili dal 2008
|
|
-44
|
-44
|
-44
|
2) introduzione di una nuova somma
aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva di cui all’articolo 70
della legge n. 388/2000) concessa a condizione che il soggetto non possieda
redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM e con età pari o
superiore a 64 anni in funzione degli anni di contribuzione
|
-900
|
-1.156
|
-1.156
|
-1.156
|
Per triennio 2008-2010, passaggio dal 90% al
100% per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il minimo - al netto
degli effetti fiscali indotti
|
|
-33
|
-66
|
-100
|
Totale oneri intervento su pensioni
"basse"
|
-900
|
-1 233
|
-1 266
|
-1 300
|
… omissis …
Coefficienti di trasformazione
Le parti convengono che l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione è
elemento inderogabile del sistema contributivo, di cui all’art.1, comma 6
della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. E’ istituita una Commissione composta di esperti nominati dal Governo e
dalle parti sociali più rappresentative con il compito di verificare e
proporre modifiche entro il 31/12/2008 dei seguenti elementi dell’attuale
regime pensionistico contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli
equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo, nel rispetto delle
procedure europee:
- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che
influiscono sugli attuali coefficienti;
- l’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle
modifiche apportate dal Governo, al fine di verificare l’adeguatezza degli
attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre
meccanismi di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare
indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un
livello non inferiore al 60%), facendo salvo l’equilibrio finanziario
dell’attuale sistema pensionistico;
- il rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei
singoli settori di attività;
2. In questo ambito, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della
medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è
sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi
allegato 1).
3. La cadenza temporale per l’applicazione dei coefficienti diventa di 3
anni. Sarà compiuta una verifica decennale della sostenibilità ed equità del
sistema generale.
4. L’aggiornamento dei coefficienti viene effettuato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
5. Nelle more dell’eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte
della Commissione restano ferme le disposizioni di cui alla vigente normativa
salvo le modifiche di cui ai punti 3 e 4.
La Commissione valuterà anche nuove possibili forme di flessibilità in uscita
collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di lungo
periodo del sistema pensionistico.
Misure previdenziali per i giovani
Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la
prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle
evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.
Tali misure descritte dettagliatamente nella parte sui giovani sono:
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con
carriere discontinue
La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori,
commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti
con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le
prestazioni pensionistiche future.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi
(totalizzazione)
In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e
superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che
assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Interventi in materia di riscatto della laurea
Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea
con l’obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale
sia di ridurne l’onere.
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati
Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati,
finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani
parasubordinati.
Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari
Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire, nel
rispetto delle compatibilità finanziarie, sul regime
pensionistico-previdenziale dei lavoratori immigrati extracomunitari, in
primo luogo attraverso l’ampliamento del ricorso a specifici regimi
convenzionali con i paesi di provenienza, e in subordine sul piano normativo.
Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
In relazione alle modifiche introdotte dal presente accordo ai requisiti
d’accesso ai trattamenti pensionistici, il Governo si impegna altresì ad
approfondire gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro
e pensione al fine sia di incentivare la permanenza in attività di lavoro sia
di contrastare lavoro sommerso e irregolare da parte dei pensionati
favorendone trasparenti e regolari condizioni di attività.
Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i
pensionati dei fondi speciali
Le gestioni confluite nel FPLD (ex Fondi speciali e INPDAI) e Fondo Volo
presentano situazioni economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie,
a fronte di regimi pensionistici che hanno pro quota beneficiato di regole di
maggior favore rispetto a quelle adottate per il FPLD.
L’introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e
degli attivi in relazione ai benefici conseguenti alle regole dei rispettivi
fondi di provenienza ha la funzione di chiamare a concorrere i soggetti che
hanno beneficiato o beneficeranno di tali trattamenti di maggior favore. In
altri termini, si tratta di un contributo, limitato nell’ammontare e nella
durata, che naturalmente non ha la funzione di riequilibrio dei forti
disavanzi generati dalla gestione, la cui quota assolutamente prevalente
rimane
pertanto a carico della solidarietà generale nell’ambito dell’AGO.
Per distribuire il predetto concorso al riequilibrio finanziario in modo
equo, occorre fare riferimento, per gli iscritti attivi e per i pensionati,
alla durata delle contribuzioni nei rispettivi fondi nei periodi di tempo
antecedenti l’armonizzazione conseguenti alla legge 335/95, ovvero per i
periodi che garantiscono di beneficiare di una quota di pensione calcolata in
base a parametri più favorevoli.
Il contributo di solidarietà, che non ha carattere permanente, sarà posto a
carico dei dipendenti in attività e dei pensionati. La definizione dei
criteri è demandata alla già citata Commissione tra Governo e parti sociali
avente l’obiettivo di definire ipotesi in materia di lavori usuranti e di
“finestre pensionistiche”.
Interventi diversi
Aumento di un punto dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione
separata con altre coperture previdenziali con corrispondente aumento delle
pensioni.
Interventi di solidarietà
Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si
prevederà il blocco della perequazione per il solo 2008, per le pensioni
superiori a otto volte il minimo.
3) AMMORTIZZATORI SOCIALI
La riforma punta al rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed alla
estensione delle tutele per coloro che ne sono privi. L’appartenenza
settoriale, la dimensione di impresa e la tipologia dei contratti di lavoro
non saranno un elemento di esclusione. La riforma riguarda tre ambiti più
un’area di indirizzo programmatico in cui dovrà essere definito un set di
strumenti per il sostegno al lavoro delle persone ultracinquantenni il cui
tasso di attività resta tra i più bassi dell’Unione europea. A conferma
dell’attenzione verso quest’area prioritaria è prevista la predisposizione di
un Piano nazionale per l’invecchiamento attivo.
La riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un
generale miglioramento, in stretto raccordo con Regioni e Province, delle
politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il potenziamento delle
reti dei Servizi per l’impiego, l’offerta di percorsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli
incentivi economici finalizzati all’inserimento lavorativo. Per dare maggiore
efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre
rendere effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non partecipazione
ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue
opportunità lavorative. La partecipazione attiva ai programmi di inserimento
lavorativo, requisito essenziale di una politica di “welfare to work”, può
essere sostenuta da schemi che prevedano un “patto di servizio” da stipulare
tra i centri per l’impiego e le persone in cerca di lavoro.
Le politiche attive ed i servizi per l’impiego dovranno focalizzare la loro
attenzione anche su altri soggetti deboli del mercato del lavoro ed avere
particolare riguardo alle politiche che aiutino l’aumento del tasso di
occupazione delle donne.
Il progetto di riforma
Le proposte di riforma, di seguito illustrate, saranno attuate nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Trattamento di disoccupazione
L’ipotesi prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di
disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento
unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle
persone disoccupate.
La modulazione dei trattamenti andrà collegata all’età anagrafica dei
lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle
Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile.
Tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria, offriranno la
piena copertura figurativa a fini previdenziali calcolata sulle retribuzioni,
con evidenti vantaggi in termini di trattamento pensionistico dei lavoratori
interessati.
Integrazione al reddito
In una prospettiva di universalizzazione degli strumenti la riforma, pur
prevedendo specificità di funzionamento, dovrà tendere alla progressiva
estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria
con forme di regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse che
hanno le due attuali casse. La prima tipologia è quella degli interventi a
seguito di eventi congiunturali negativi e la seconda è volta ad affrontare
problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d’opera.
Si ritiene che debba essere attivata tutta la gamma di azioni che potrebbe
accrescere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle aziende nel
processo di ricollocazione dei lavoratori, avendo come principali riferimenti
il territorio, gli strumenti di concertazione tra le parti sociali e la
capacità di mobilitare in modo programmato risorse da una pluralità di fonti.
Il disegno di riforma prevede una realizzazione graduale in funzione delle
risorse finanziarie disponibili che potranno essere integrate, anche per
facilitarne la piena attuazione, dal concorso solidaristico del sistema delle
imprese.
Nel disegno di riforma è incluso un forte ruolo degli Enti bilaterali sia
allo scopo di provvedere eventuali coperture supplementari sia per esercitare
un più capillare controllo sul funzionamento di questi strumenti nel caso di
applicazioni estese soprattutto alle aziende di minori dimensioni ed alle
aziende dell’artigianato.
Tutta la tematica della riforma sarà oggetto di concertazione. Si ritiene che
la rilevanza della riforma richieda una sede permanente di confronto e di
verifica con le parti sociali per valutarne gli effetti e apportare eventuali
modifiche ed integrazioni anche ai fini dell’avvio delle successive fasi del
processo riformatore.
Interventi immediati
Il Governo stanzierà una quota dell’extragettito, pari a circa 700 milioni di
euro, in direzione di un primo intervento sugli ammortizzatori sociali. La
prima fase del progetto di riforma degli ammortizzatori intende effettuare
interventi migliorativi delle indennità di disoccupazione che riguardano
tutti i lavoratori, in particolare i giovani. Gli interventi si articoleranno
in:
- un miglioramento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in riferimento
al livello, alla durata e all’attuale profilo a “scalare”;
- un aumento delle indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, con
profilo che incentivi i contratti a termine più lunghi;
- un aumento della copertura previdenziale mediante il riconoscimento di
contributi figurativi correlati alla retribuzione di riferimento piena e non
solo all’indennità percepita.
Quanto agli interventi in materia di connessione tra ammortizzatori sociali e
politiche attive per il lavoro finalizzate a costruire nuove opportunità di occupazione,
si potenzieranno i Servizi per l’impiego collegando e coordinando
l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e
di inserimento lavorativo. Risorse, da reperire nell’ambito del riordino
degli incentivi o indirizzando a tal fine le risorse comunitarie della
programmazione 2007-2013, potranno essere destinate ad agevolare la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, a favorire l’occupazione femminile e
l’inserimento lavorativo delle fasce deboli, compresi i lavoratori in età più
matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo. Per
perseguire questi obiettivi è necessario un efficace coordinamento tra
Ministero del Lavoro e Regioni, d’intesa con le parti sociali, con
particolare riguardo ai profili di sistema (definizione di standard
nazionali, sistema informativo, formazione degli operatori, ecc.)
valorizzando le sinergie con gli enti previdenziali.
Il primo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali è il
miglioramento delle tutele economiche in caso di disoccupazione non agricola
per i soggetti più deboli:
a) la durata della indennità di disoccupazione con requisiti pieni verrà
portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50;
b) l’importo della indennità di disoccupazione con requisiti pieni sarà
portato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7°
all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi mantenendo in vigore
gli attuali massimali;
c) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti calcolata sui redditi
da lavoro dell’anno precedente passerà dall’attuale 30 al 35% per i primi 120
giorni e al 40% per i successivi per una durata massima di 180 giorni;
d) al fine di garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione
figurativa verrà assicurata per l’intero periodo di godimento delle
indennità, con riferimento alla retribuzione già percepita;
e) si aumenterà la perequazione relativa ai tetti delle indennità dall’80% al
100% dell’inflazione.
4) MERCATO DEL LAVORO
Servizi per l’impiego
La strategia di riforma poggia su integrazioni e modifiche del decreto
legislativo 276/2003 e sul potenziamento dei servizi pubblici che sono uno
snodo fondamentale della riforma degli ammortizzatori sociali in senso
proattivo. L’operatività dei servizi pubblici per l’impiego sarà rafforzata
anche con l’avvio a regime del sistema informativo, la comunicazione
preventiva di assunzione e la revisione delle procedure amministrative. Le
procedure di trasmissione dei dati utili alla gestione complessiva del
mercato del lavoro tra tutti i soggetti della rete dei servizi pubblici
saranno velocizzate e semplificate. Le risorse finanziarie per tali
interventi saranno reperite all’interno dei finanziamenti comunitari del
PON-FSE.
La compresenza dei servizi pubblici e di agenzie private, anche no profit, è
un’opportunità da ampliare per rafforzare le capacità d’incontro tra domanda
e offerta di lavoro. A questo riguardo si procederà ad una verifica dei
risultati concreti derivanti dall’applicazione dei diversi modelli a livello
territoriale.
La certificazione dello stato di disoccupazione resta una prerogativa dei
servizi pubblici.
Si procederà, inoltre, d’intesa con le parti sociali, ad una verifica dei
risultati conseguiti attraverso il regime delle autorizzazioni al fine di
perfezionarne il meccanismo. Il Masterplan dei servizi per l’impiego dovrà
prevedere precisi impegni riguardo alla gamma ed alla qualità dei servizi da
erogare ai lavoratori ed alle imprese anche con riferimento ai modi ed ai tempi
di effettiva fruizione. Governo, Regioni e Parti sociali convengono sulla
necessità di migliorare il raccordo a livello territoriale tra l’azione dei
centri per l’impiego e quella dei soggetti preposti alla programmazione
formativa.
Incentivi all’occupazione
Per conseguire più elevati tassi di “buona” occupazione occorre riorganizzare
l’intero sistema degli incentivi, in gran parte pensato in tempi lontani e
rapportato ad un mercato del lavoro profondamente diverso dall’attuale.
Il Governo s’impegna a rivedere il sistema degli incentivi e ad orientarli,
tenendo conto dei risultati conseguiti e dei profili di efficienza e di
equità, rispetto alle nuove priorità : l’occupazione delle donne, dei
giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni. In questo stesso quadro si
procederà anche a ridefinire la disciplina del contratto d’inserimento.
Apprendistato
L’apprendistato, unico contratto di lavoro a causa mista, richiede un
riordino d’intesa con le Regioni e le parti sociali, in quanto si è
determinato un inestricabile intreccio tra competenze dello Stato (in parte
rinviate alla contrattazione collettiva) e competenze delle Regioni in
materia.
In particolare, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si
procederà a :
- rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, nel quadro di un
perfezionamento della disciplina legale della materia;
- definire standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi
formativi, anche al fine di agevolare la mobilità geografica degli apprendisti;
- fissare, nel rispetto delle competenze regionali, standard nazionali di
qualità della formazione (soggetti e organismi accreditati/autorizzati,
certificazione degli esiti formativi, riconoscimento di crediti).
Il Governo e le parti sociali, al fine di valorizzare appieno
l’apprendistato, valuteranno opportuni provvedimenti rivolti a contrastarne
l’utilizzo improprio.
Contratto a termine
La direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, da una parte, indica il contratto di lavoro a
tempo indeterminato come “la forma comune dei rapporti di lavoro” e,
dall’altra, chiede che vengano prevenuti “gli abusi derivanti dall’utilizzo
di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato”.
L’orientamento del Governo è pertanto quello di intervenire con alcuni
correttivi su questo specifico aspetto della disciplina vigente:
- qualora a seguito di successione di contratti per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e
lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli
stessi soggetti dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, con l’assistenza di un rappresentante
dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato. In caso di mancato rispetto della procedura indicata, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato;
- la limitazione temporale di cui al punto precedente non si applicherà ai
rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori da somministrare ai sensi
degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche;
- il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso
la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore
a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento
alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso
principio si applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività
stagionali;
- le assunzioni a termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e
quelle connesse alle fasi di avvio di attività d’impresa sono escluse da
limiti massimi percentuali ove fissati dai contratti collettivi nazionali
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Lavoro a tempo parziale
La riforma intende porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse
ad un testo legislativo a doppia versione per il lavoro pubblico e per quello
privato.
In particolare per il lavoro privato si ritiene che occorra:
- prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, il diritto di precedenza rispetto alle
assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti;
- attribuire ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi la facoltà di introdurre clausole elastiche e flessibili
e di disporne la relativa disciplina; stabilire comunque la necessità
dell’accordo individuale per il lavoratore o la lavoratrice che abbiano
concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;
- prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale
con orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di promuovere,
soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro più
consistenti;
- nell’ambito del riordino della materia, introdurre incentivi per i
contratti a tempo parziale “lungo” ed agevolazioni per le trasformazioni,
anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da
comprovati compiti di cura.
Staff leasing e lavoro a chiamata
L’orientamento del Governo è quello di procedere all’abrogazione delle norme
previste dal D. Lgs. 276/03 concernenti il lavoro a chiamata (art. 33-40); si
attiverà un tavolo di confronto con le parti sociali per esaminare ipotesi di
part-time che rispondano a esigenze di attività di breve durata per
lavoratori ed imprese. Per le disposizioni relative al contratto commerciale
di somministrazione a tempo indeterminato, lasciando inalterata (ed anzi
favorendo con incentivi da determinare) la facoltà per le Agenzie di lavoro
di assumere lavoratori a tempo indeterminato, si costituirà un tavolo di
confronto con le Parti sociali.
Lavoro a progetto
Oltre alle misure previste in questa sede in materia previdenziale e ad
eventuali ulteriori interventi normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte
a contrastare l’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato,
ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori,
anche titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo
committente e con un orario di lavoro predeterminato.
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Questa tipologia contrattuale sarà limitata ai piccoli lavori di tipo
occasionale a favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore
utilizzabili per singola famiglia.
Si avvierà una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro
limiti predeterminati in grado di evitare che questo strumento si ponga come
alternativa al lavoro subordinato.
Disabili
La III Relazione al Parlamento ha evidenziato una difficile applicazione
dell’art. 12 della legge 68 ai fini dell’occupazione delle persone con
disabilità tramite apposite Convenzioni con le cooperative sociali o con
disabili liberi professionisti (n. 10 nel 2004 e n. 112 nel 2005), ed anche
l’art. 14 del D.Lgs. n. 276 del 2003, come risulta dai recenti dati
statistici, non ha fornito i risultati sperati ai fini dell’inserimento
lavorativo dei disabili.
Si procederà pertanto alla “riscrittura”, con alcuni correttivi, dell’art. 12
della legge 68/99 e la cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003,
salvaguardando peraltro alcuni risultati positivi della sperimentazione
effettuata sul predetto art. 14, quali ad esempio le “buoni prassi” adottate
a livello locale ed il dialogo partecipato con i soggetti attivi nel
territorio (Convenzioni quadro).
Si intende semplificare e sveltire, come da richiesta delle Regioni, la
procedura delle agevolazioni alle assunzioni previste dall’art. 13 della
legge 68/99.
Si intende considerare non più necessaria, come da richiesta delle Regioni,
la dimostrazione dello stato di disoccupazione per il riconoscimento
dell’assegno di invalidità civile parziale ai soggetti con grave disabilità.
Agricoltura
Si procederà alla riforma della normativa in materia di indennità di
disoccupazione, anche prevedendo un contributo a carico dei lavoratori. La
normativa sarà definita al tavolo di confronto già avviato, tenuto conto
delle compatibilità finanziarie definite e delle relative risorse assegnate.
Appalti
Il Governo seguirà con particolare attenzione l’evolversi delle iniziative
legislative avviate in sede di disciplina degli appalti (con le disposizioni
introdotte in sede di decreti correttivi alla relativa disciplina e con il
disegno di legge in materia di riordino delle norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di assicurare il pieno rispetto
della normativa in materia di lavoro ed evitare che la concorrenza si
sviluppi a danno delle stesse regole in materia di lavoro.
Si estenderà anche al committente la regola, attualmente riguardante solo il
rapporto appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità solidale
viene meno se il committente verifichi, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo, che gli obblighi connessi con le
prestazioni di lavoro concernenti l’opera, la fornitura o il servizio
affidati sono stati correttamente eseguiti.
Edilizia
Nel settore dell’edilizia, il Governo concorda sulla necessità evidenziata
dalle parti sociali del settore di rendere strutturale l’agevolazione
contributiva dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo
pieno e a tempo indeterminato, in considerazione dei positivi effetti
prodotti in tale direzione dalla norma fin qui adottata in via sperimentale.
Cooperazione
Con riguardo, infine, al settore cooperativo, si intende intervenire in
materia di cooperative “spurie” e “dumping” contrattuale anche in
considerazione delle proposte comuni elaborate dalle centrali cooperative e
dai sindacati. Si intende, poi, assicurare l’applicazione dell’istituto della
revisione all’intero universo cooperativo, prevedendo la necessità
dell’ispezione revisionale per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Si
proseguirà il confronto con le parti sociali già avviato al tavolo di
concertazione.
5) COMPETITIVITA’
Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo
livello
Il Governo attuerà una riduzione del costo del lavoro legata alla
contrattazione di secondo livello, al fine di sostenere la competitività e di
migliorare la retribuzione di premio di risultato. Gli interventi
riguarderanno anche la pensionabilità di tali aumenti per i lavoratori.
Il Governo emanerà norme al fine di:
- attuare uno sgravio sul costo del lavoro delle imprese che erogano tali
aumenti pari ad una percentuale dell’erogazione corrisposta e fino ad un
tetto massimo della retribuzione;
- restituire ai lavoratori i contributi previdenziali a loro carico pagati
sul premio di risultato e fino ad un tetto massimo della retribuzione;
- rendere pensionabile tutta la retribuzione di risultato così agevolata.
La nuova disciplina sarà così definita:
- verrà abrogata l’attuale normativa sulla decontribuzione, pertanto le
retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato risulteranno interamente
imponibili ai fini previdenziali e saranno pensionabili;
- si prevederà per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse stanziate
in apposito Fondo, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente:
-- le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25%
dell’erogazione
ammessa allo sgravio;
-- i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi
previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso
all’agevolazione (con conguaglio immediato in busta paga);
- il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione
annua (oggi 3%);
- i trattamenti sui quali applicare tale sgravio dovranno avere le medesime
caratteristiche attualmente previste dalla legge che ha introdotto tali
sgravi (essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello sia aziendali
che territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, essere incerti a priori nella corresponsione o
nell'ammontare e la cui entità sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri
elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati); al fine di evitare abusi e comportamenti
elusivi, l’intervento sarà accompagnato da una precisa casistica delle
tipologie di accordi ammessi allo sgravio e da una riorganizzazione e
rafforzamento delle procedure di controllo;
- per attuare tale sgravio sarà costituito un Fondo triennale nel quale
confluiranno tutte le risorse nette attualmente utilizzate per la
decontribuzione a carico dello Stato e presenti nel bilancio dell’Inps
incrementate di 160 milioni di euro per anno (100 dei quali destinati alla
contrattazione aziendale di secondo livello e 60 alla contrattazione
territoriale), pari a 480 milioni di euro nel triennio;
- con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione
dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al
controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
- verrà costituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, con la
partecipazione delle parti sociali, il quale produrrà un rapporto annuale
sull’andamento degli accordi di produttività qui agevolati. Sarà oggetto del
monitoraggio sia la coerenza dell’attuazione della normativa con gli
obiettivi definiti in questo accordo sia le caratteristiche della
contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale;
- lo sgravio sarà definito per il triennio 2008 - 2010 e confermato in esito
alla valutazione di cui al punto precedente, compatibilmente con gli
andamenti programmati di finanza pubblica ;
- nel caso in cui le risorse del Fondo si rivelino insufficienti rispetto
alle richieste, il Governo avvierà una verifica con le parti sociali.
Detassazione del premio di risultato
Il Governo stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150
milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate
per i premi di risultato. A questo proposito verrà costituita una Commissione
tra Governo e parti sociali con l'obiettivo di definire le modalità tecniche
di implementazione entro il 15 settembre 2007.
Straordinari
E’ abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta dalla
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art.2 commi 18-21).
6) GIOVANI
Le misure che riguardano i giovani sono un investimento per il futuro. Questo
protocollo dedica particolare attenzione ai giovani sia con specifiche
proposte che con mirate caratterizzazioni delle diverse misure. In
particolare, l’adozione di misure solidaristiche a favore dei lavoratori con
carriere discontinue, in un quadro di rafforzamento del sistema
pensionistico, garantirà ai giovani pensioni adeguate. Un sistema del welfare
e delle tutele riformato nella direzione qui indicata è il presupposto per
una politica di sviluppo che sia in grado di offrire una prospettiva di buona
occupazione ai giovani. Accompagneranno tali misure alcuni interventi
destinati a supportare iniziative occupazionali anche in attività di lavoro
autonomo.
Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in
disoccupazione
Sotto questo profilo la riforma degli ammortizzatori sociali (descritta in
altra parte) sarà concentrata, nella prima fase di applicazione, sulle forme
di lavoro dove si collocano in particolare i giovani e le donne (ad esempio
lavoro a termine e tipologie interessate dall’indennità di disoccupazione a
requisiti ridotti).
Misure per il reddito e l’occupazione
Si istituiranno fondi di rotazione per consentire l’accesso al credito
alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a circa 150 milioni nel
triennio 2008-2010.
1) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei
parasubordinati. Tale fondo consentirà ai parasubordinati in via esclusiva,
di accedere, in assenza di contratto, ad un credito a tasso di interesse zero
- o molto basso – in grado di compensare cadute di reddito collegate ad
attività intermittenti, “anticipando” in tal modo futuri redditi (il fondo
potrà erogare un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione
posticipata a 24 o 36 mesi).
2) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani e in
particolare delle donne. Tale fondo incentiverà le attività innovative dei
giovani, con priorità per le donne, riprendendo e migliorando l’esperienza
dei prestiti d’onore, finalizzando tali crediti.
3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi. Il fondo sosterrà le
necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole
imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e
della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti, a condizioni
particolarmente favorevoli.
Per sostenere i giovani ricercatori e tener conto della situazione
determinatasi all’interno delle Università in relazione agli incrementi
dell’aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato l’importo
degli assegni di ricerca.
Misure previdenziali
Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la
prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle
evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con
carriere discontinue
La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori,
commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti
con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le
prestazioni pensionistiche future.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi
(totalizzazione)
In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e
superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che assicureranno
ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà predisposto un
meccanismo di utilizzazione dei contributi versati in qualsiasi fondo, per
un’unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di
cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di
accesso al pensionamento sia per l’ammontare della pensione.
Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: si ridurrà dagli attuali
sei a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per
cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.
Interventi in materia di riscatto della laurea
Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea
con l’obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale
sia di ridurne l’onere.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo: si stabilirà sia la totale
computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti
contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sia la possibilità
di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di
iniziare l’attività lavorativa mediante il pagamento di un contributo per
ogni anno da riscattare, definito dalla legge. Il pagamento potrà essere
dilazionato senza interessi fino a dieci anni e sarà contabilizzato nel
montante contributivo con riferimento alla data di versamento. Inoltre si
prevederà la possibilità di detrarre a fini fiscali, dal reddito dei genitori
o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico, il costo dei contributi
riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale
tassabile.
Per quanto riguarda coloro che sono nel sistema retributivo o misto: si
uniformeranno le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto
del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi regimi
pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in
120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l’applicazione di interessi
di rateizzazione (a differenza di quanto oggi viene previsto dall’Inps o per
i dipendenti degli enti locali). In relazione al sistema di calcolo
retributivo e misto avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno
applicate le tabelle attuariali secondo la vigente normativa.
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati
Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati,
finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.
7) DONNE
La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una
risorsa determinante per la competitività e la crescita del Paese ed in
particolare per il Mezzogiorno, dove nel 2006 il tasso di occupazione
femminile era ancora al 24,2%. Per il nostro Paese, il raggiungimento
dell’obiettivo di Lisbona sia in termini complessivi sia in riferimento alle
donne e agli ultra-cinquantenni, dipende sostanzialmente dalla capacità che
avremo di aumentare il tasso di partecipazione delle donne al mercato del
lavoro. Anche se vi è stato un considerevole aumento di donne sul mercato del
lavoro nell’ultimo decennio, a testimonianza di una aumentata offerta di
lavoro delle donne, specie delle più giovani e istruite, occorre moltiplicare
gli sforzi e potenziare gli strumenti. L’aumento dell’occupazione femminile è
legato ovviamente alle prospettive di sviluppo, ma è altrettanto forte il
legame con gli assetti collettivi e culturali della società e con gli assetti
del welfare e dei servizi. Per questo l’intervento di potenziamento e di
ammodernamento del welfare per le donne è la condizione necessaria per
raggiungere gli obiettivi di una società con un livello di occupazione
adeguato alle sfide demografiche ed economiche del futuro.
Il governo, che ha già operato con la finanziaria e sta operando attualmente
al fine di conciliare vita familiare, lavoro di cura e maternità con
strumenti innovativi, si impegna a definire una cornice organica nella quale
ricondurre le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a
welfare e occupazione.
Il Governo e le Parti sociali concordano sulla necessità di proseguire negli
interventi già avviati con la Legge finanziaria per il 2007 con una maggiore
riduzione del cuneo fiscale per l’assunzione a tempo indeterminato di donne
nelle aziende del Mezzogiorno e di mettere in atto una serie di misure per
favorire l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Nel quadro del riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi
contributivi, che inizierà con la prossima finanziaria, si definiranno sgravi
mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della
conciliazione tra lavoro e vita familiare e gli interventi saranno definiti
di concerto con le parti sociali e attuati progressivamente; si potenzieranno
gli attuali strumenti disponibili come l’articolo 9 della legge 53; si
incentiverà l’uso del part time.
Inoltre:
Si rafforzerà, con i ministeri competenti, l’iniziativa connessa ai servizi
per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti come elemento centrale per
sostenere le libere scelte delle donne nel campo del lavoro.
Si definirà una priorità di utilizzo a favore delle giovani donne per
l’accesso al Fondo microcredito che verrà istituito per incentivare le
attività innovative dei giovani.
Si orienterà l’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a
partire dal FSE e dal Pon alla priorità donne, utilizzando il FSE a supporto
non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di inserimento
al lavoro. In questo ambito si destinerà una quota di risorse destinate alla
formazione per i programmi mirati alle donne durante l’intero percorso della
vita; si adotteranno sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado di
fare emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere, anche di
tipo retributivo.
Gli interventi suddetti dovranno essere compatibili con gli equilibri
programmati di finanza pubblica.
(...)
ALLEGATO 1
Tabella –
Coefficienti di trasformazione aggiornati
Legge n.
335/95 - Tabella A rideterminata
Età
|
coefficiente
rideterminato (*)
%
|
57
|
4,419
|
58
|
4,538
|
59
|
4,664
|
60
|
4,798
|
61
|
4,940
|
62
|
5,093
|
63
|
5,257
|
64
|
5,432
|
65
|
5,620
|
(*) Coefficienti di trasformazione aggiornati
secondo le procedure contenute nella “Relazione tecnica” esaminata dal Nucleo
di Valutazione della Spesa Previdenziale nella delibera n°9 del 26/07/2006
(in allegato alla presente Tabella).
|