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23-07-2007 n° - Intese - Protocolli

Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili (Welfare)
Il testo del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007

Protocollo Welfare del 23 luglio 2007

 

 

Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007

 

 

1) PREMESSA


L’azione di Governo si concentra sulla priorità di promuovere una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista finanziario che sociale. In questo contesto, crescita e equità possono essere letti come obiettivi che si rinforzano a vicenda. Una sostenuta crescita economica, infatti, genera risorse che possono essere utilizzate per interventi miranti a sviluppare una maggiore competitività del sistema paese, generare occupazione di qualità, assicurare equità e pari opportunità per tutti i cittadini. D’altra parte, maggiore equità e inclusione sociale, oltre a essere obiettivi meritevoli di per se, permettono di mobilitare le risorse e le capacità disponibili nella nostra società, anche quelle a volte considerate marginali, per dare un contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese. Questi principi si concretizzano, in maniera trasversale, in diversi interventi che vanno dalla sfera della previdenza, al mercato del lavoro, alla competitività, all’inclusione sociale.

Il Governo e le parti sociali convengono sulla necessità di affrontare in maniera organica e coerente questi temi, per sfruttare le sinergie derivanti dal rafforzamento del binomio crescita e equità. In uno scenario mondiale, caratterizzato da crescente concorrenza, diventa essenziale un sistema paese in grado di competere adeguatamente.

Il capitale umano, la riqualificazione professionale, la capacità di innovare diventano fattori sempre più importanti per migliorare la qualità dell’occupazione e la produttività. D’altra parte, bisogna ridefinire il nostro sistema di welfare affinché i lavoratori siano accompagnati e dotati degli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti e cogliere nuove opportunità. In questa prospettiva, il Governo e le parti sociali convengono sulla necessità di ridefinire gli ammortizzatori sociali per sostenere i lavoratori in difficoltà e, allo stesso tempo, favorire processi formativi mirati a conseguire una ricollocazione adeguata e evitare la marginalizzazione. Allo stesso tempo, i cambiamenti demografici, rendono essenziale la partecipazione di tutte le risorse disponibili per contribuire alla crescita del paese.

È dunque necessario aumentare la partecipazione femminile, dei giovani e dei lavoratori al di sopra dei 50 anni al mercato del lavoro. Nonostante i miglioramenti registrati sul fronte dell’occupazione, rimaniamo ancora distanti dagli obiettivi di Lisbona, e il nostro paese è ancora caratterizzato da forti disparità. Il Governo e le parti sociali concordano sull’attenzione particolare che va rivolta ai soggetti “deboli” del mercato del lavoro.

Ai giovani, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo bisogna offrire migliori opportunità di impiego stabile e prospettive previdenziali. L’occupazione femminile, oltre che incentivata da una migliore attuazione dei principi di pari opportunità, va sostenuta anche da un’adeguata offerta di servizi per l’infanzia e per la cura degli anziani. I lavoratori al di sopra dei 50 anni debbono essere attivamente coinvolti in programmi di riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.

Questi interventi vanno accompagnati da un forte rilancio della produttività, fattore che ha registrato un andamento critico negli ultimi anni nel nostro sistema economico. A questo proposito, il Governo interverrà su costo del lavoro con misure specifiche sugli incrementi salariali di secondo livello collegati alla produttività, migliorando e ampliando le iniziative intraprese in passato. Il Governo e le Parti sociali danno atto dell’impegno straordinario destinato complessivamente a queste azioni, che insieme a quelle in materia pensionistica,  determinano una redistribuzione delle risorse volte a aumentare l’inclusione sociale, la partecipazione al mercato del lavoro e la produttività.

 

 

 

2) PREVIDENZA


Incremento delle “pensioni basse”


Il provvedimento ha lo scopo di incrementare pensioni di natura sia previdenziale che assistenziale.

Esso si basa sui seguenti punti:

1. potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il minimo dall’attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione complessiva, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro che beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre coloro che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di 920.000 persone;

2. incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto dall’articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane stabilito secondo lo schema previsto da medesimo articolo 38). Si stima che i soggetti interessati siano circa 290.000 (di cui circa 20.000 derivanti dall’estensione della platea per effetto dell’incremento dei limiti reddituali, per i quali il beneficio è fino a concorrenza del reddito);

3. dal 2008, introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) per individui con età pari o superiore a 64 anni, concessa ai pensionati previdenziali a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l’anno 2007). Ai fini della determinazione del reddito individuale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari, del reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’assegno aggiuntivo non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tale somma aggiuntiva è concessa assieme alla tredicesima mensilità ed è così articolata: (...)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva annua

anni di contribuzione

anni di contribuzione

(euro)

Fino a 15

Fino a 18

0,8 x S = 336

Sopra 15 fino a 25

Sopra 18 fino a 28

S = 420

Oltre 25

Oltre 28

1,2 x S = 504


Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di solo trattamento ai superstiti, l’anzianità contributiva è considerata al 60%. Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto solo dell’anzianità relativa alla pensione diretta.

I benefici, concessi in relazione alla situazione reddituale complessiva del soggetto, si applicano interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il TM. Sopra tale limite l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso, per evitare una modifica delle posizioni reddituali di partenza (clausola di salvaguardia). Considerando un soggetto con più di 64 anni titolare di sola pensione previdenziale con oltre 25 anni di anzianità,
assumendo di distribuire la somma aggiuntiva in 13 mensilità, il complessivo disposto in esame arriva a concedere benefici, nel 2008, a soggetti fino a pensioni mensili di circa 693 euro (fino a oltre 740 euro se beneficiario di ANF). Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva sono in complesso circa 3.050.000.

4. Nel 2007 è concessa la somma aggiuntiva di cui al punto 3 agli stessi beneficiari, con rideterminazione del valore S a 327 euro.

In sintesi, gli effetti delle misure sopra elencate riguarderanno nel 2008 circa 7.080.000 persone di cui:
- 2.820.000 godranno di una indicizzazione piena della pensione fino ai limiti di 5 volte il TM;
- 920.000, che percepiscono pensioni più elevate, avranno un effetto parziale dall’aumento dell’indicizzazione, limitato agli scaglioni da 3 a 5 volte il TM;
- 290.000 con pensioni assistenziali avranno un incremento fino a 580 euro mensili;
- 3.050.000 con pensioni previdenziali, reddito personale fino a 1,5 volte il TM ed età pari o maggiore a 64 anni avranno un incremento medio mensile di circa 29 euro.

 

Di seguito si rappresentano gli effetti finanziari:

 

 

(valori in mln di euro)

 

2007

2008

2009

2010

1) Incremento maggiorazioni sociali pensioni e assegni sociali secondo schema art. 38 legge 448/2001, al fine di garantire al pensionato solo un reddito di 580 euro mensili dal 2008

 

-44

-44

-44

2) introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) concessa a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM e con età pari o superiore a 64 anni in funzione degli anni di contribuzione

-900

-1.156

-1.156

-1.156

Per triennio 2008-2010, passaggio dal 90% al 100% per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il minimo - al netto degli effetti fiscali indotti

 

 

-33

-66

-100

Totale oneri intervento su pensioni "basse"

 

-900

-1 233

-1 266

-1 300

 

… omissis …

 

Coefficienti di trasformazione


Le parti convengono che l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione è elemento inderogabile del sistema contributivo, di cui all’art.1, comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

1. E’ istituita una Commissione composta di esperti nominati dal Governo e dalle parti sociali più rappresentative con il compito di verificare e proporre modifiche entro il 31/12/2008 dei seguenti elementi dell’attuale regime pensionistico contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo, nel rispetto delle procedure europee:
- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che influiscono sugli attuali coefficienti;
- l’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle modifiche apportate dal Governo, al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non inferiore al 60%), facendo salvo l’equilibrio finanziario dell’attuale sistema pensionistico;
- il rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;

2. In questo ambito, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi allegato 1).

3. La cadenza temporale per l’applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni. Sarà compiuta una verifica decennale della sostenibilità ed equità del sistema generale.

4. L’aggiornamento dei coefficienti viene effettuato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Nelle more dell’eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte della Commissione restano ferme le disposizioni di cui alla vigente normativa salvo le modifiche di cui ai punti 3 e 4.

La Commissione valuterà anche nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di lungo periodo del sistema pensionistico.

 

Misure previdenziali per i giovani

Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.

Tali misure descritte dettagliatamente nella parte sui giovani sono:

Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue

La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.

Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)

In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.

Interventi in materia di riscatto della laurea

Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne l’onere.

Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati

Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.

Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari

Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori immigrati extracomunitari, in primo luogo attraverso l’ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza, e in subordine sul piano normativo.

Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

In relazione alle modifiche introdotte dal presente accordo ai requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici, il Governo si impegna altresì ad approfondire gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine sia di incentivare la permanenza in attività di lavoro sia di contrastare lavoro sommerso e irregolare da parte dei pensionati favorendone trasparenti e regolari condizioni di attività.

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali

Le gestioni confluite nel FPLD (ex Fondi speciali e INPDAI) e Fondo Volo presentano situazioni economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie, a fronte di regimi pensionistici che hanno pro quota beneficiato di regole di maggior favore rispetto a quelle adottate per il FPLD.

L’introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi in relazione ai benefici conseguenti alle regole dei rispettivi fondi di provenienza ha la funzione di chiamare a concorrere i soggetti che hanno beneficiato o beneficeranno di tali trattamenti di maggior favore. In altri termini, si tratta di un contributo, limitato nell’ammontare e nella durata, che naturalmente non ha la funzione di riequilibrio dei forti disavanzi generati dalla gestione, la cui quota assolutamente prevalente rimane
pertanto a carico della solidarietà generale nell’ambito dell’AGO.

Per distribuire il predetto concorso al riequilibrio finanziario in modo equo, occorre fare riferimento, per gli iscritti attivi e per i pensionati, alla durata delle contribuzioni nei rispettivi fondi nei periodi di tempo antecedenti l’armonizzazione conseguenti alla legge 335/95, ovvero per i periodi che garantiscono di beneficiare di una quota di pensione calcolata in base a parametri più favorevoli.

Il contributo di solidarietà, che non ha carattere permanente, sarà posto a carico dei dipendenti in attività e dei pensionati. La definizione dei criteri è demandata alla già citata Commissione tra Governo e parti sociali avente l’obiettivo di definire ipotesi in materia di lavori usuranti e di “finestre pensionistiche”.

Interventi diversi

Aumento di un punto dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata con altre coperture previdenziali con corrispondente aumento delle pensioni.

Interventi di solidarietà

Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevederà il blocco della perequazione per il solo 2008, per le pensioni superiori a otto volte il minimo.

 

 

 

3) AMMORTIZZATORI SOCIALI


La riforma punta al rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed alla estensione delle tutele per coloro che ne sono privi. L’appartenenza settoriale, la dimensione di impresa e la tipologia dei contratti di lavoro non saranno un elemento di esclusione. La riforma riguarda tre ambiti più un’area di indirizzo programmatico in cui dovrà essere definito un set di strumenti per il sostegno al lavoro delle persone ultracinquantenni il cui tasso di attività resta tra i più bassi dell’Unione europea. A conferma
dell’attenzione verso quest’area prioritaria è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per l’invecchiamento attivo.

La riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un generale miglioramento, in stretto raccordo con Regioni e Province, delle politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il potenziamento delle reti dei Servizi per l’impiego, l’offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all’inserimento lavorativo. Per dare maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre rendere effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue opportunità lavorative. La partecipazione attiva ai programmi di inserimento lavorativo, requisito essenziale di una politica di “welfare to work”, può essere sostenuta da schemi che prevedano un “patto di servizio” da stipulare tra i centri per l’impiego e le persone in cerca di lavoro.

Le politiche attive ed i servizi per l’impiego dovranno focalizzare la loro attenzione anche su altri soggetti deboli del mercato del lavoro ed avere particolare riguardo alle politiche che aiutino l’aumento del tasso di occupazione delle donne.

Il progetto di riforma

Le proposte di riforma, di seguito illustrate, saranno attuate nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Trattamento di disoccupazione

L’ipotesi prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate.

La modulazione dei trattamenti andrà collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile. Tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria, offriranno la piena copertura figurativa a fini previdenziali calcolata sulle retribuzioni, con evidenti vantaggi in termini di trattamento pensionistico dei lavoratori interessati.

Integrazione al reddito

In una prospettiva di universalizzazione degli strumenti la riforma, pur prevedendo specificità di funzionamento, dovrà tendere alla progressiva estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con forme di regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse che hanno le due attuali casse. La prima tipologia è quella degli interventi a seguito di eventi congiunturali negativi e la seconda è volta ad affrontare problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d’opera.

Si ritiene che debba essere attivata tutta la gamma di azioni che potrebbe accrescere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori, avendo come principali riferimenti il territorio, gli strumenti di concertazione tra le parti sociali e la capacità di mobilitare in modo programmato risorse da una pluralità di fonti.

Il disegno di riforma prevede una realizzazione graduale in funzione delle risorse finanziarie disponibili che potranno essere integrate, anche per facilitarne la piena attuazione, dal concorso solidaristico del sistema delle imprese.

Nel disegno di riforma è incluso un forte ruolo degli Enti bilaterali sia allo scopo di provvedere eventuali coperture supplementari sia per esercitare un più capillare controllo sul funzionamento di questi strumenti nel caso di applicazioni estese soprattutto alle aziende di minori dimensioni ed alle aziende dell’artigianato.

Tutta la tematica della riforma sarà oggetto di concertazione. Si ritiene che la rilevanza della riforma richieda una sede permanente di confronto e di verifica con le parti sociali per valutarne gli effetti e apportare eventuali modifiche ed integrazioni anche ai fini dell’avvio delle successive fasi del processo riformatore.

Interventi immediati

Il Governo stanzierà una quota dell’extragettito, pari a circa 700 milioni di euro, in direzione di un primo intervento sugli ammortizzatori sociali. La prima fase del progetto di riforma degli ammortizzatori intende effettuare interventi migliorativi delle indennità di disoccupazione che riguardano tutti i lavoratori, in particolare i giovani. Gli interventi si articoleranno in:

- un miglioramento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in riferimento al livello, alla durata e all’attuale profilo a “scalare”;

- un aumento delle indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, con profilo che incentivi i contratti a termine più lunghi;

- un aumento della copertura previdenziale mediante il riconoscimento di contributi figurativi correlati alla retribuzione di riferimento piena e non solo all’indennità percepita.

Quanto agli interventi in materia di connessione tra ammortizzatori sociali e politiche attive per il lavoro finalizzate a costruire nuove opportunità di occupazione, si potenzieranno i Servizi per l’impiego collegando e coordinando l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. Risorse, da reperire nell’ambito del riordino degli incentivi o indirizzando a tal fine le risorse comunitarie della programmazione 2007-2013, potranno essere destinate ad agevolare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, a favorire l’occupazione femminile e l’inserimento lavorativo delle fasce deboli, compresi i lavoratori in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo. Per perseguire questi obiettivi è necessario un efficace coordinamento tra Ministero del Lavoro e Regioni, d’intesa con le parti sociali, con particolare riguardo ai profili di sistema (definizione di standard nazionali, sistema informativo, formazione degli operatori, ecc.) valorizzando le sinergie con gli enti previdenziali.

Il primo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali è il miglioramento delle tutele economiche in caso di disoccupazione non agricola per i soggetti più deboli:
a) la durata della indennità di disoccupazione con requisiti pieni verrà portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50;
b) l’importo della indennità di disoccupazione con requisiti pieni sarà portato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi mantenendo in vigore gli attuali massimali;
c) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti calcolata sui redditi da lavoro dell’anno precedente passerà dall’attuale 30 al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi per una durata massima di 180 giorni;
d) al fine di garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione figurativa verrà assicurata per l’intero periodo di godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione già percepita;
e) si aumenterà la perequazione relativa ai tetti delle indennità dall’80% al 100% dell’inflazione.

 

 

 

4) MERCATO DEL LAVORO


Servizi per l’impiego

La strategia di riforma poggia su integrazioni e modifiche del decreto legislativo 276/2003 e sul potenziamento dei servizi pubblici che sono uno snodo fondamentale della riforma degli ammortizzatori sociali in senso proattivo. L’operatività dei servizi pubblici per l’impiego sarà rafforzata anche con l’avvio a regime del sistema informativo, la comunicazione preventiva di assunzione e la revisione delle procedure amministrative. Le procedure di trasmissione dei dati utili alla gestione complessiva del mercato del lavoro tra tutti i soggetti della rete dei servizi pubblici saranno velocizzate e semplificate. Le risorse finanziarie per tali interventi saranno reperite all’interno dei finanziamenti comunitari del PON-FSE.

La compresenza dei servizi pubblici e di agenzie private, anche no profit, è un’opportunità da ampliare per rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A questo riguardo si procederà ad una verifica dei risultati concreti derivanti dall’applicazione dei diversi modelli a livello territoriale.

La certificazione dello stato di disoccupazione resta una prerogativa dei servizi pubblici.

Si procederà, inoltre, d’intesa con le parti sociali, ad una verifica dei risultati conseguiti attraverso il regime delle autorizzazioni al fine di perfezionarne il meccanismo. Il Masterplan dei servizi per l’impiego dovrà prevedere precisi impegni riguardo alla gamma ed alla qualità dei servizi da erogare ai lavoratori ed alle imprese anche con riferimento ai modi ed ai tempi di effettiva fruizione. Governo, Regioni e Parti sociali convengono sulla necessità di migliorare il raccordo a livello territoriale tra l’azione dei centri per l’impiego e quella dei soggetti preposti alla programmazione formativa.

Incentivi all’occupazione

Per conseguire più elevati tassi di “buona” occupazione occorre riorganizzare l’intero sistema degli incentivi, in gran parte pensato in tempi lontani e rapportato ad un mercato del lavoro profondamente diverso dall’attuale.

Il Governo s’impegna a rivedere il sistema degli incentivi e ad orientarli, tenendo conto dei risultati conseguiti e dei profili di efficienza e di equità, rispetto alle nuove priorità : l’occupazione delle donne, dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni. In questo stesso quadro si procederà anche a ridefinire la disciplina del contratto d’inserimento.

Apprendistato

L’apprendistato, unico contratto di lavoro a causa mista, richiede un riordino d’intesa con le Regioni e le parti sociali, in quanto si è determinato un inestricabile intreccio tra competenze dello Stato (in parte rinviate alla contrattazione collettiva) e competenze delle Regioni in materia.

In particolare, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si procederà a :
- rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, nel quadro di un perfezionamento della disciplina legale della materia;
- definire standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi formativi, anche al fine di agevolare la mobilità geografica degli apprendisti;
- fissare, nel rispetto delle competenze regionali, standard nazionali di qualità della formazione (soggetti e organismi accreditati/autorizzati, certificazione degli esiti formativi, riconoscimento di crediti).
Il Governo e le parti sociali, al fine di valorizzare appieno l’apprendistato, valuteranno opportuni provvedimenti rivolti a contrastarne l’utilizzo improprio.

Contratto a termine

La direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, da una parte, indica il contratto di lavoro a tempo indeterminato come “la forma comune dei rapporti di lavoro” e, dall’altra, chiede che vengano prevenuti “gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato”.

L’orientamento del Governo è pertanto quello di intervenire con alcuni correttivi su questo specifico aspetto della disciplina vigente:
- qualora a seguito di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della procedura indicata, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato;
- la limitazione temporale di cui al punto precedente non si applicherà ai rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori da somministrare ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche;
- il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso principio si applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività stagionali;
- le assunzioni a termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e quelle connesse alle fasi di avvio di attività d’impresa sono escluse da limiti massimi percentuali ove fissati dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Lavoro a tempo parziale

La riforma intende porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse ad un testo legislativo a doppia versione per il lavoro pubblico e per quello privato.

In particolare per il lavoro privato si ritiene che occorra:
- prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti;
- attribuire ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la facoltà di introdurre clausole elastiche e flessibili e di disporne la relativa disciplina; stabilire comunque la necessità dell’accordo individuale per il lavoratore o la lavoratrice che abbiano concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;
- prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro più consistenti;
- nell’ambito del riordino della materia, introdurre incentivi per i contratti a tempo parziale “lungo” ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.

Staff leasing e lavoro a chiamata

L’orientamento del Governo è quello di procedere all’abrogazione delle norme previste dal D. Lgs. 276/03 concernenti il lavoro a chiamata (art. 33-40); si attiverà un tavolo di confronto con le parti sociali per esaminare ipotesi di part-time che rispondano a esigenze di attività di breve durata per lavoratori ed imprese. Per le disposizioni relative al contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato, lasciando inalterata (ed anzi favorendo con incentivi da determinare) la facoltà per le Agenzie di lavoro di assumere lavoratori a tempo indeterminato, si costituirà un tavolo di confronto con le Parti sociali.

Lavoro a progetto

Oltre alle misure previste in questa sede in materia previdenziale e ad eventuali ulteriori interventi normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte a contrastare l’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato.

Lavoro occasionale di tipo accessorio

Questa tipologia contrattuale sarà limitata ai piccoli lavori di tipo occasionale a favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore utilizzabili per singola famiglia.
Si avvierà una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro limiti predeterminati in grado di evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato.

Disabili

La III Relazione al Parlamento ha evidenziato una difficile applicazione dell’art. 12 della legge 68 ai fini dell’occupazione delle persone con disabilità tramite apposite Convenzioni con le cooperative sociali o con disabili liberi professionisti (n. 10 nel 2004 e n. 112 nel 2005), ed anche l’art. 14 del D.Lgs. n. 276 del 2003, come risulta dai recenti dati statistici, non ha fornito i risultati sperati ai fini dell’inserimento lavorativo dei disabili.

Si procederà pertanto alla “riscrittura”, con alcuni correttivi, dell’art. 12 della legge 68/99 e la cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003, salvaguardando peraltro alcuni risultati positivi della sperimentazione effettuata sul predetto art. 14, quali ad esempio le “buoni prassi” adottate a livello locale ed il dialogo partecipato con i soggetti attivi nel territorio (Convenzioni quadro).

Si intende semplificare e sveltire, come da richiesta delle Regioni, la procedura delle agevolazioni alle assunzioni previste dall’art. 13 della legge 68/99.

Si intende considerare non più necessaria, come da richiesta delle Regioni, la dimostrazione dello stato di disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile parziale ai soggetti con grave disabilità.

Agricoltura

Si procederà alla riforma della normativa in materia di indennità di disoccupazione, anche prevedendo un contributo a carico dei lavoratori. La normativa sarà definita al tavolo di confronto già avviato, tenuto conto delle compatibilità finanziarie definite e delle relative risorse assegnate.

Appalti

Il Governo seguirà con particolare attenzione l’evolversi delle iniziative legislative avviate in sede di disciplina degli appalti (con le disposizioni introdotte in sede di decreti correttivi alla relativa disciplina e con il disegno di legge in materia di riordino delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di lavoro ed evitare che la concorrenza si sviluppi a danno delle stesse regole in materia di lavoro.

Si estenderà anche al committente la regola, attualmente riguardante solo il rapporto appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità solidale viene meno se il committente verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti.

Edilizia

Nel settore dell’edilizia, il Governo concorda sulla necessità evidenziata dalle parti sociali del settore di rendere strutturale l’agevolazione contributiva dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, in considerazione dei positivi effetti prodotti in tale direzione dalla norma fin qui adottata in via sperimentale.

Cooperazione

Con riguardo, infine, al settore cooperativo, si intende intervenire in materia di cooperative “spurie” e “dumping” contrattuale anche in considerazione delle proposte comuni elaborate dalle centrali cooperative e dai sindacati. Si intende, poi, assicurare l’applicazione dell’istituto della revisione all’intero universo cooperativo, prevedendo la necessità dell’ispezione revisionale per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Si proseguirà il confronto con le parti sociali già avviato al tavolo di concertazione.

 

 

 

5) COMPETITIVITA’


Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello

Il Governo attuerà una riduzione del costo del lavoro legata alla contrattazione di secondo livello, al fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato. Gli interventi riguarderanno anche la pensionabilità di tali aumenti per i lavoratori.

Il Governo emanerà norme al fine di:
- attuare uno sgravio sul costo del lavoro delle imprese che erogano tali aumenti pari ad una percentuale dell’erogazione corrisposta e fino ad un tetto massimo della retribuzione;
- restituire ai lavoratori i contributi previdenziali a loro carico pagati sul premio di risultato e fino ad un tetto massimo della retribuzione;
- rendere pensionabile tutta la retribuzione di risultato così agevolata.

La nuova disciplina sarà così definita:
- verrà abrogata l’attuale normativa sulla decontribuzione, pertanto le retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato risulteranno interamente imponibili ai fini previdenziali e saranno pensionabili;
- si prevederà per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse stanziate in apposito Fondo, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente:
-- le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25% dell’erogazione
ammessa allo sgravio;
-- i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso all’agevolazione (con conguaglio immediato in busta paga);
- il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione annua (oggi 3%);
- i trattamenti sui quali applicare tale sgravio dovranno avere le medesime caratteristiche attualmente previste dalla legge che ha introdotto tali sgravi (essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello sia aziendali che territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, essere incerti a priori nella corresponsione o nell'ammontare e la cui entità sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati); al fine di evitare abusi e comportamenti elusivi, l’intervento sarà accompagnato da una  precisa casistica delle tipologie di accordi ammessi allo sgravio e da una riorganizzazione e rafforzamento delle procedure di controllo;
- per attuare tale sgravio sarà costituito un Fondo triennale nel quale confluiranno tutte le risorse nette attualmente utilizzate per la decontribuzione a carico dello Stato e presenti nel bilancio dell’Inps incrementate di 160 milioni di euro per anno (100 dei quali destinati alla contrattazione aziendale di secondo livello e 60 alla contrattazione territoriale), pari a 480 milioni di euro nel triennio;
- con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
- verrà costituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, il quale produrrà un rapporto annuale sull’andamento degli accordi di produttività qui agevolati. Sarà oggetto del monitoraggio sia la coerenza dell’attuazione della normativa con gli obiettivi definiti in questo accordo sia le caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale;
- lo sgravio sarà definito per il triennio 2008 - 2010 e confermato in esito alla valutazione di cui al punto precedente, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica ;
- nel caso in cui le risorse del Fondo si rivelino insufficienti rispetto alle richieste, il Governo avvierà una verifica con le parti sociali.

Detassazione del premio di risultato

Il Governo stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A questo proposito verrà costituita una Commissione tra Governo e parti sociali con l'obiettivo di definire le modalità tecniche di implementazione entro il 15 settembre 2007.

Straordinari

E’ abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art.2 commi 18-21).

 

 

6) GIOVANI


Le misure che riguardano i giovani sono un investimento per il futuro. Questo protocollo dedica particolare attenzione ai giovani sia con specifiche proposte che con mirate caratterizzazioni delle diverse misure. In particolare, l’adozione di misure solidaristiche a favore dei lavoratori con carriere discontinue, in un quadro di rafforzamento del sistema pensionistico, garantirà ai giovani pensioni adeguate. Un sistema del welfare e delle tutele riformato nella direzione qui indicata è il presupposto per una politica di sviluppo che sia in grado di offrire una prospettiva di buona occupazione ai giovani. Accompagneranno tali misure alcuni interventi destinati a supportare iniziative occupazionali anche in attività di lavoro autonomo.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in disoccupazione


Sotto questo profilo la riforma degli ammortizzatori sociali (descritta in altra parte) sarà concentrata, nella prima fase di applicazione, sulle forme di lavoro dove si collocano in particolare i giovani e le donne (ad esempio lavoro a termine e tipologie interessate dall’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti).

Misure per il reddito e l’occupazione

Si istituiranno fondi di rotazione per consentire l’accesso al credito alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a circa 150 milioni nel triennio 2008-2010.

1) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei parasubordinati. Tale fondo consentirà ai parasubordinati in via esclusiva, di accedere, in assenza di contratto, ad un credito a tasso di interesse zero - o molto basso – in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti, “anticipando” in tal modo futuri redditi (il fondo potrà erogare un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi).

2) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani e in particolare delle donne. Tale fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, con priorità per le donne, riprendendo e migliorando l’esperienza dei prestiti d’onore, finalizzando tali crediti.

3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi. Il fondo sosterrà le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti, a condizioni particolarmente favorevoli.

Per sostenere i giovani ricercatori e tener conto della situazione determinatasi all’interno delle Università in relazione agli incrementi dell’aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato l’importo degli assegni di ricerca.

Misure previdenziali

Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.

Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue

La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.

Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)

In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà predisposto un meccanismo di utilizzazione dei contributi versati in qualsiasi fondo, per un’unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l’ammontare della pensione.

Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: si ridurrà dagli attuali sei a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.

Interventi in materia di riscatto della laurea

Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne l’onere.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo: si stabilirà sia la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sia la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l’attività lavorativa mediante il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare, definito dalla legge. Il pagamento potrà essere dilazionato senza interessi fino a dieci anni e sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento. Inoltre si prevederà la possibilità di detrarre a fini fiscali, dal reddito dei genitori o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico, il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.

Per quanto riguarda coloro che sono nel sistema retributivo o misto: si uniformeranno le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l’applicazione di interessi di rateizzazione (a differenza di quanto oggi viene previsto dall’Inps o per i dipendenti degli enti locali). In relazione al sistema di calcolo retributivo e misto avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno applicate le tabelle attuariali secondo la vigente normativa.

Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati

Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.

 

 

 

7) DONNE


La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una risorsa determinante per la competitività e la crescita del Paese ed in particolare per il Mezzogiorno, dove nel 2006 il tasso di occupazione femminile era ancora al 24,2%. Per il nostro Paese, il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona sia in termini complessivi sia in riferimento alle donne e agli ultra-cinquantenni, dipende sostanzialmente dalla capacità che avremo di aumentare il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Anche se vi è stato un considerevole aumento di donne sul mercato del lavoro nell’ultimo decennio, a testimonianza di una aumentata offerta di lavoro delle donne, specie delle più giovani e istruite, occorre moltiplicare gli sforzi e potenziare gli strumenti. L’aumento dell’occupazione femminile è legato ovviamente alle prospettive di sviluppo, ma è altrettanto forte il legame con gli assetti collettivi e culturali della società e con gli assetti del welfare e dei servizi. Per questo l’intervento di potenziamento e di ammodernamento del welfare per le donne è la condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi di una società con un livello di occupazione adeguato alle sfide  demografiche ed economiche del futuro.

Il governo, che ha già operato con la finanziaria e sta operando attualmente al fine di conciliare vita familiare, lavoro di cura e maternità con strumenti innovativi, si impegna a definire una cornice organica nella quale ricondurre le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a welfare e occupazione.

Il Governo e le Parti sociali concordano sulla necessità di proseguire negli interventi già avviati con la Legge finanziaria per il 2007 con una maggiore riduzione del cuneo fiscale per l’assunzione a tempo indeterminato di donne nelle aziende del Mezzogiorno e di mettere in atto una serie di misure per favorire l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro.

Nel quadro del riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi contributivi, che inizierà con la prossima finanziaria, si definiranno sgravi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare e gli interventi saranno definiti di concerto con le parti sociali e attuati progressivamente; si potenzieranno gli attuali strumenti disponibili come l’articolo 9 della legge 53; si incentiverà l’uso del part time.

Inoltre:

Si rafforzerà, con i ministeri competenti, l’iniziativa connessa ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti come elemento centrale per sostenere le libere scelte delle donne nel campo del lavoro.

Si definirà una priorità di utilizzo a favore delle giovani donne per l’accesso al Fondo microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani.

Si orienterà l’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal FSE e dal Pon alla priorità donne, utilizzando il FSE a supporto non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di inserimento al lavoro. In questo ambito si destinerà una quota di risorse destinate alla formazione per i programmi mirati alle donne durante l’intero percorso della vita; si adotteranno sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado di fare emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo.

Gli interventi suddetti dovranno essere compatibili con gli equilibri programmati di finanza pubblica.

(...)

 

 

 

ALLEGATO 1

 

Tabella – Coefficienti di trasformazione aggiornati

Legge n. 335/95 - Tabella A rideterminata

Età

coefficiente rideterminato (*)

%

57

4,419

58

4,538

59

4,664

60

4,798

61

4,940

62

5,093

63

5,257

64

5,432

65

5,620

 

(*) Coefficienti di trasformazione aggiornati secondo le procedure contenute nella “Relazione tecnica” esaminata dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale nella delibera n°9 del 26/07/2006 (in allegato alla presente Tabella).

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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