Protocollo (n. 14) sulla politica sociale
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
CONSTATANDO che
undici Stati membri, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, desiderano
proseguire sulla via tracciata dalla Carta sociale del 1989; che essi hanno
raggiunto tra loro un accordo a tal fine; che tale accordo è allegato al
presente protocollo; che il presente protocollo e il suddetto accordo lasciano
impregiudicate le disposizioni del trattato, segnatamente quelle che trattano
della politica sociale che costituiscono parte integrante dell'«acquis communautaire»,
convengono di
autorizzare detti undici Stati membri a fare ricorso alle istituzioni, alle
procedure e ai meccanismi del trattato allo scopo di prendere tra loro ed
applicare, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni necessarie per rendere
effettivo il suddetto accordo.
Il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa alle deliberazioni e
all'adozione da parte del Consiglio delle proposte fatte dalla Commissione
sulla base del presente protocollo e del suddetto accordo.
In deroga
all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, gli atti del Consiglio che ai
sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata
sono adottati se hanno ottenuto almeno quarantaquattro voti. L'unanimità dei
membri del Consiglio, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord, è necessaria per gli atti del Consiglio che devono essere adottati
all'unanimità, nonché per quelli che costituiscono emendamenti della proposta
della Commissione.
Gli atti adottati
dal Consiglio, nonché le eventuali conseguenze finanziarie diverse dalle spese
amministrative sostenute dalle istituzioni non sono applicabili al Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Il presente
protocollo è allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
ACCORDO
sulla politica
sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Le undici ALTE
PARTI CONTRAENTI sottoscritte, ossia il Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il
Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese
(in appresso denominati «Stati membri»),
DESIDERANDO
mettere in atto, in base all'«acquis communautaire», la Carta sociale del 1989,
TENENDO CONTO del
protocollo sulla politica sociale,
HANNO CONVENUTO
quanto segue:
Articolo 1
La Comunità e gli
Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale
adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire
un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro le esclusioni. A
tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono
conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni
contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia
della Comunità.
Articolo 2
1. Per conseguire
gli obiettivi previsti all'articolo 1, la Comunità sostiene e completa l'azione
degli Stati membri nei seguenti settori:
miglioramento in
particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute
dei lavoratori,
condizioni di
lavoro,
informazione e
consultazione dei lavoratori,
parità tra uomini
e donne per quanto riguarda le loro opportunità sul mercato del lavoro ed il
trattamento sul lavoro,
integrazione
delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 127 del trattato che istituisce la Comunità europea (in
appresso denominato «il trattato»).
2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive
le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali
direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici
di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.
Il Consiglio
delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato e
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
3. Tuttavia, il
Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, nei
seguenti settori:
sicurezza sociale
e protezione sociale dei lavoratori,
protezione dei
lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
rappresentanza e
difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro,
compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
condizioni di
impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel
territorio della Comunità,
contributi
finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di
lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.
4. Uno Stato
membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito
di mettere in atto le direttive prese in applicazione dei paragrafi 2 e 3.
In tal caso esso
si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere
recepita conformemente all'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito
mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro
interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire
in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
5. Le disposizioni
adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro
mantenga e stabilisca misure, per una maggiore protezione, compatibili con il
trattato.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto
di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
Articolo 3
1. La Commissione
ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello
comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo
ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la
Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale
consultazione, dovesse ritenere opportuna un'azione comunitaria, la Commissione
consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti
sociali trasmettono alla Commissione un parere o, eventualmente, una
raccomandazione.
4. In occasione
della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della
loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 4. La durata della
procedura non potrà superare nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle
parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 4
1. Il dialogo fra
le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a
relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi
a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e la prassi proprie
delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati
dall'articolo 2, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una
decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione
contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo
2, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.
Articolo 5
Per conseguire
gli obiettivi dell'articolo 1 e fatte salve le altre disposizioni del trattato,
la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il
coordinamento della loro azione nei settori della politica sociale contemplati
dal presente accordo.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato
membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
2. Per
retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o
trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al
lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di
retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
che la
retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in
base a una stessa unità di misura,
che la
retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto
di lavoro uguale.
3. Il presente
articolo non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano
vantaggi specifici intesi a facilitare l'esercizio di un'attività professionale
da parte delle donne ovvero a evitare o compensare svantaggi nella loro
carriera professionale.
Articolo 7
La Commissione
elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli
obiettivi dell'articolo 1, compresa la situazione demografica nella Comunità.
Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale.
Il Parlamento
europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi
particolari concernenti la situazione sociale.
Dichiarazioni
1. Dichiarazione
relativa all'articolo 2, paragrafo 2
Le undici Alte
Parti Contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 2, paragrafo
2, del presente accordo è stato convenuto che la Comunità, nel fissare le
prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, non intende sfavorire senza giustificati motivi i lavoratori delle
piccole e medie imprese.
2. Dichiarazione
relativa all'articolo 4, paragrafo 2
Le undici Alte
Parti Contraenti dichiarano che la prima delle modalità d'applicazione degli
accordi fra le parti sociali a livello comunitario, cui l'articolo 4, paragrafo
2, fa riferimento, consisterà nello sviluppare, attraverso un negoziato
collettivo e secondo le norme di ciascuno Stato membro, il contenuto di detti
accordi e che pertanto tale modalità non implica l'obbligo per gli Stati membri
di applicare direttamente detti accordi o di elaborare norme per il loro
recepimento né l'obbligo di modificare le disposizioni interne in vigore per
facilitarne l'attuazione.