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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo n. 14 - Trattato CEE 25 marzo 1957
sulla politica sociale
Protocollo (n

Protocollo (n. 14) sulla politica sociale

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSTATANDO che undici Stati membri, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, desiderano proseguire sulla via tracciata dalla Carta sociale del 1989; che essi hanno raggiunto tra loro un accordo a tal fine; che tale accordo è allegato al presente protocollo; che il presente protocollo e il suddetto accordo lasciano impregiudicate le disposizioni del trattato, segnatamente quelle che trattano della politica sociale che costituiscono parte integrante dell'«acquis communautaire»,

convengono di autorizzare detti undici Stati membri a fare ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi del trattato allo scopo di prendere tra loro ed applicare, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni necessarie per rendere effettivo il suddetto accordo.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa alle deliberazioni e all'adozione da parte del Consiglio delle proposte fatte dalla Commissione sulla base del presente protocollo e del suddetto accordo.

In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno quarantaquattro voti. L'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è necessaria per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità, nonché per quelli che costituiscono emendamenti della proposta della Commissione.

Gli atti adottati dal Consiglio, nonché le eventuali conseguenze finanziarie diverse dalle spese amministrative sostenute dalle istituzioni non sono applicabili al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente protocollo è allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

ACCORDO

 

sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Le undici ALTE PARTI CONTRAENTI sottoscritte, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese (in appresso denominati «Stati membri»),

DESIDERANDO mettere in atto, in base all'«acquis communautaire», la Carta sociale del 1989,

TENENDO CONTO del protocollo sulla politica sociale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

 

Articolo 1

 

La Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro le esclusioni. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.

 

 

Articolo 2

 

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 1, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,

condizioni di lavoro,

informazione e consultazione dei lavoratori,

parità tra uomini e donne per quanto riguarda le loro opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,

integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 127 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato»).

2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Consiglio delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale.

3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, nei seguenti settori:

sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio della Comunità,

contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese in applicazione dei paragrafi 2 e 3.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita conformemente all'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, per una maggiore protezione, compatibili con il trattato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

 

 

Articolo 3

 

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.

3. Se, dopo tale consultazione, dovesse ritenere opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, eventualmente, una raccomandazione.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 4. La durata della procedura non potrà superare nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

 

 

Articolo 4

 

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e la prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 2, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.

 

 

Articolo 5

 

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 1 e fatte salve le altre disposizioni del trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione nei settori della politica sociale contemplati dal presente accordo.

 

 

Articolo 6

 

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle donne ovvero a evitare o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.

 

 

Articolo 7

 

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 1, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

 

Dichiarazioni

1. Dichiarazione relativa all'articolo 2, paragrafo 2

Le undici Alte Parti Contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo è stato convenuto che la Comunità, nel fissare le prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, non intende sfavorire senza giustificati motivi i lavoratori delle piccole e medie imprese.

 

2. Dichiarazione relativa all'articolo 4, paragrafo 2

Le undici Alte Parti Contraenti dichiarano che la prima delle modalità d'applicazione degli accordi fra le parti sociali a livello comunitario, cui l'articolo 4, paragrafo 2, fa riferimento, consisterà nello sviluppare, attraverso un negoziato collettivo e secondo le norme di ciascuno Stato membro, il contenuto di detti accordi e che pertanto tale modalità non implica l'obbligo per gli Stati membri di applicare direttamente detti accordi o di elaborare norme per il loro recepimento né l'obbligo di modificare le disposizioni interne in vigore per facilitarne l'attuazione.

 

Scadenze di: ottobre 2024
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