ARAN
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
PROTOCOLLO
PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE
RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA
DELLE PROCEDURE ELETTORALI
In data 14 dicembre 2011, alle ore
16.30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente -
Dott. Sergio Gasparrini
e le seguenti Confederazioni
sindacali:
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
CSE
RDB CUB
USAE
La riunione ha per oggetto
l'integrazione del Protocollo del
calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali
unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.
Al termine della riunione le parti
sottoscrivono il seguente protocollo:
PROTOCOLLO
DI INTEGRAZIONE
DEL
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO
DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI FIRMATO IN DATA 11
APRILE 2011
Premessa
Visto il "Protocollo per la
definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti" firmato in data 11 aprile 2011
con il quale le parti hanno definito, all'art. 2, la
tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi
qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre
2011 non fosse stato ancora sottoscritto.
Tenuto conto che all'art. 2 del
protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo
utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere
al rinnovo delle RSU.
Considerato che alla data del 12
dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non è stato ancora
sottoscritto.
In data 14 dicembre 2011 le parti
si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione
del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo
delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell' Il aprile 2011.
ART. 1
Indizione
delle elezioni
l. Ai sensi dell'art. 1
dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II,
nei giorni 5 – 7 marzo 2012 sono indette, su iniziativa delle
Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente.
Tali elezioni si terranno
A. nei seguenti comparti delle
pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell’11 giugno 2007:
- Comparto del personale delle
Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli
Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle
Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle
Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Compatto del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle
Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della
Scuola;
- Comparto del personale del
Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale
dell'Università;
B. nei seguenti Enti, sempre
limitatamente al personale non dirigente:
- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.
ART. 2
Calendario
e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
l. Le procedure elettorali si svolgeranno
con la tempistica di seguito indicata:
19 gennaio 2012
|
annuncio delle elezioni e
contestuale inizio della procedura elettorale
|
20 gennaio 2012
|
messa a disposizione, da parte
delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna
della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno
richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione
delle liste
|
30 gennaio 2012
|
termine per l'insediamento della
Commissione elettorale
|
3 febbraio 2012
|
termine per la costituzione
formale della Commissione elettorale
|
8 febbraio 2012
|
termine per la presentazione
delle liste elettorali
|
24 febbraio 2012
|
affissione delle liste
elettorali all'albo dell’amministrazione
|
5 -7 marzo 2012
|
votazioni
|
8 marzo 2012
|
scrutinio
|
8 -15 marzo 2012
|
affissione risultati elettorali
all’albo dell’amministrazione
|
16 – 21 marzo 2012
|
invio, da parte delle
Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN
|
2. Le organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle
prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con
riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni
sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che
comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di
precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non
devono produrre alcuna adesione all' Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che
non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato
all'8 febbraio 2012, dovranno produrre formale adesione all' Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione
del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito
attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale
dell'Agenzia.
4. Al fine di semplificare e
velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire
nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali
che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni
sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3,
formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti
intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata,
da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto
ove non già in possesso dell' Agenzia. Tale adempimento è finalizzato a
consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire
nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a ciò tenute dovranno allegare
formale adesione all'accordo quadro 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione
del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel sito dell' Aran sarà
disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che
si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, per le quali si
considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste
nelle sedi di elezione delle RSU.
ART. 3
Mappatura
delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate
sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali,
Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione,
Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il
giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi protocolli con le
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle
sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste
elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia
di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell' amministrazione ed
inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro
iI giorno 24 gennaio 2012. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in
via telematica, mediante invio di un file excel all' indirizzo di posta
elettronica help@pec.aranagenzia.it.
2. Qualora norme di legge
prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei
ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad
applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto
dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella
definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a
tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte
RSU.
3. Le amministrazioni dei comparti
delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e
dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di
elezione della RSU unica di amministrazione.
ART. 4
Accordi
integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro
validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che
integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
- Enti pubblici non economici accordo
integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo
integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo
integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo
integrativo del 16 ottobre 1998
2. Ai comparti delle Agenzie
fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole
stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.
ART. 5
Norma finale
1. Le parti concordano che, al
fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma, a mero titolo
riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese
necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non
esplicitati nel regolamento elettorale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che
l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito,
entro il 10 gennaio 2012, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero
e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti prendono atto che
poiché, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di
lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi
sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si
estende anche a detto personale.