Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 25-03-1957 n° - Leggi

25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo B - Trattato CEE 25 marzo 1957
sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea
Protocollo (B) sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea

PROTOCOLLO (B) SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte previsto all'articolo 188 del trattato,

HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:

SUA MAESTA IL RE DEI BELGI:

S. E. Barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, segretario generale del ministero degli Affari economici, presidente della delegazione belga presso la conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Carl Friedrich OPHÜLS, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, presidente della delegazione tedesca presso la conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Robert MARJOLIN, «Professeur agrégé des facultés de droit», vicepresidente della delegazione francese presso la conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. V. BADINI CONFALONIERI, sottosegretario di Stato agli Affari esteri, presidente della delegazione italiana presso la conferenza intergovernativa,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Lambert SCHAUS, ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, presidente della delegazione lussemburghese presso la conferenza intergovernativa,

SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. J. LINTHORST HOMAN, presidente della delegazione olandese presso la conferenza intergovernativa,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Articolo 1

 

La Corte, istituita dall'articolo 4 del trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

 

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

 

 

 

Articolo 2

 

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

 

 

Articolo 3

 

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

 

 

Articolo 4

 

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

 

 

Articolo 5

 

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

 

 

Articolo 6

 

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

 

 

Articolo 7

 

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

 

 

Articolo 8

 

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

 

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

 

Articolo 9

 

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

 

 

Articolo 10

 

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

 

 

Articolo 11

 

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

 

 

Articolo 12

 

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

 

 

Articolo 13

 

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

 

 

Articolo 14

 

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

 

 

Articolo 15 (*)

 

(*) Testo così modificato dall'articolo 20 dell'AA DK/IRL/RU.

 

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

 

 

Articolo 16

 

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

 

 

TITOLO III

PROCEDURA

 

 

Articolo 17

 

Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri, la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

 

 

Articolo 18

 

La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità, le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

 

 

Articolo 19

 

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 175 del trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

 

 

Articolo 20

 

Nei casi contemplati dall'articolo 177 del trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da quest'ultimo.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

 

 

Articolo 21

 

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

 

 

Articolo 22

 

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

 

 

Articolo 23

 

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

 

 

Articolo 24

 

 

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

 

 

Articolo 25

 

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.

 

 

Articolo 26

 

La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

 

 

Articolo 27

 

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti alla giurisdizione nazionale competente.

 

 

Articolo 28

 

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

 

 

Articolo 29

 

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

 

 

Articolo 30

 

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

 

 

Articolo 31

 

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

 

 

Articolo 32

 

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

 

 

Articolo 33

 

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

 

 

Articolo 34

 

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

 

 

Articolo 35

 

La Corte delibera sulle spese.

 

 

Articolo 36

 

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'articolo 185 del trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 192, ultimo comma.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

 

 

Articolo 37

 

Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

 

 

Articolo 38

 

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

 

 

Articolo 39

 

Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

 

 

Articolo 40

 

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

 

 

Articolo 41

 

La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.

La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

 

 

Articolo 42

 

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

 

 

Articolo 43

 

Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 175, comma secondo.

 

 

TITOLO IV (*)

 

(*) Titolo inserito dall'articolo 9 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1). Il testo della decisione è pubblicato alla pagina 513 del presente volume.

 

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

 

 

Articolo 44

 

Gli articoli 2-8 e 13-16 del presente statuto si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento contemplato dall'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

 

 

Articolo 45

 

Il Tribunale nomina il cancelliere e ne fissa lo statuto. Gli articoli 9, 10 e 13 del presente statuto si applicano mutatis mutandis al cancelliere del Tribunale.

Il presidente della Corte ed il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

 

 

Articolo 46

 

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente statuto, esclusi gli articoli 20 e 21.

Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato conformemente all'articolo 140 A, paragrafo 4, del trattato.

In deroga all'articolo 18, quarto comma, del presente statuto, l'avvocato generale può presentare le sue conclusioni motivate per iscritto.

 

 

Articolo 47

 

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

 

 

Articolo 48

 

La decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni comunitarie anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

 

 

Articolo 49

 

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidentedi procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra la Comunità e i suoi agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

 

 

Articolo 50

 

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli 157, 158 e dell'articolo 164, terzo comma, del trattato, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del presente statuto sull'impugnazione proposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

 

 

Articolo 51

 

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

 

 

Articolo 52

 

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di un fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

 

 

Articolo 53

 

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 157 e 158 del trattato.

In deroga all'articolo 159 del trattato, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 50, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 157 e 158 del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

 

 

Articolo 54

 

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione, proposta da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

 

 

Articolo 55

 

Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 188 del trattato contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

 

 

Articolo 56

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'articolo 165, ultimo comma, del trattato.

 

 

Articolo 57

 

Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 167, commi secondo e terzo, del trattato.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

 

Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette.

 

 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS

 

C. F. OPHÜLS

 

Robert MARJOLIN

 

Vittorio BADINI

 

Lambert SCHAUS

 

J. LINTHORST HOMAN

 

Scadenze di: gennaio 2026
<>