PROTOCOLLO (B) SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLA COMUNITÀ EUROPEA
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
DESIDERANDO definire
lo statuto della Corte previsto all'articolo 188 del trattato,
HANNO DESIGNATO, a tal
fine, come plenipotenziari:
SUA MAESTA IL RE DEI
BELGI:
S. E. Barone J. Ch.
SNOY ET D'OPPUERS, segretario generale del ministero degli Affari economici,
presidente della delegazione belga presso la conferenza intergovernativa,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
S. E. Carl Friedrich
OPHÜLS, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, presidente della
delegazione tedesca presso la conferenza intergovernativa,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE:
S. E. Robert MARJOLIN,
«Professeur agrégé des facultés de droit», vicepresidente della delegazione
francese presso la conferenza intergovernativa,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. V. BADINI
CONFALONIERI, sottosegretario di Stato agli Affari esteri, presidente della
delegazione italiana presso la conferenza intergovernativa,
SUA ALTEZZA REALE LA
GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
S. E. Lambert SCHAUS,
ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, presidente della delegazione
lussemburghese presso la conferenza intergovernativa,
SUA MAESTA LA REGINA
DEI PAESI BASSI:
S. E. J. LINTHORST
HOMAN, presidente della delegazione olandese presso la conferenza
intergovernativa,
I QUALI, dopo aver
scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO le
disposizioni seguenti che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità
europea.
Articolo 1
La Corte, istituita
dall'articolo 4 del trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni
conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.
TITOLO I
STATUTO
DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Ogni giudice, prima di
assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di
esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla
divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono
dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti
in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a
godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.
La Corte, in seduta
plenaria, può togliere l'immunità.
Qualora, tolta l'immunità, venga
promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in
ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i
magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Articolo 4
I giudici non possono
esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono,
salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna
attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro
insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata
delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti
dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per
quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o
vantaggi.
In caso di dubbio, la
Corte decide.
Articolo 5
A parte i rinnovamenti
regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per
dimissioni.
In caso di dimissioni
di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte
per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione
importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si
applica l'articolo 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il
suo successore non assuma le proprie funzioni.
Articolo 6
I giudici possono essere rimossi
dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a
pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime
dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso
dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla
loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere
comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della
Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima
notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni,
importa vacanza di seggio.
Articolo 7
I giudici le cui
funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la
restante durata del mandato stesso.
Articolo 8
Le disposizioni degli
articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 9
Il cancelliere presta
giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena
imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle
deliberazioni.
Articolo 10
La Corte predispone la
sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.
Articolo 11
Funzionari e altri agenti sono
addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono
dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Articolo 12
Una deliberazione
unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina
di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere
chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a
partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a
collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti,
scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le
qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano
giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena
imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle
deliberazioni.
Articolo 13
I giudici, gli
avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria
sede.
Articolo 14
La Corte funziona in
modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte,
tenuto conto delle necessità del servizio.
Articolo 15 (*)
(*) Testo così modificato
dall'articolo 20 dell'AA DK/IRL/RU.
La Corte può
deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte
riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le
deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in
caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere
a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal
regolamento di procedura.
Articolo 16
I giudici e gli
avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel
quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati
di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come
membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro
titolo.
Qualora, per un motivo
particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare
al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente.
Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba,
per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne
avverte l'interessato.
In caso di difficoltà
nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può
invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una
sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la
modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.
TITOLO III
PROCEDURA
Articolo 17
Tanto gli Stati quanto
le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente
nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o
da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Le altre parti devono
essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno
Stato membro.
Gli agenti, i
consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e
delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni,
alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei
confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei
poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle
condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini
degli Stati membri, la cui legislazione riconosce loro il diritto di
patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal
presente articolo.
Articolo 18
La procedura davanti alla Corte
comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta
comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità, le cui
decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e,
eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno,
ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono
fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento
di procedura.
La procedura orale
comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore,
l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati
e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei
testimoni e dei periti.
Articolo 19
La Corte è adita
mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere
l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del
firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto
della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi
invocati.
All'istanza deve
essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero,
nell'ipotesi contemplata dall'articolo 175 del trattato, un documento che
certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi
documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita
l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa
eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del
termine per ricorrere.
Articolo 20
Nei casi contemplati
dall'articolo 177 del trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che
sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a
cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura
del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla
Commissione, nonché al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o
l'interpretazione emani da quest'ultimo.
Nel termine di due
mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione
e, quando ne sia il caso, il Consiglio hanno il diritto di presentare alla
Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Articolo 21
La Corte può
richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le
informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere
agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le
informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
Articolo 22
In ogni momento, la
Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione
od organo di sua scelta.
Articolo 23
Alle condizioni che
saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione
di testimoni.
Articolo 24
La Corte gode, nei
confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in
materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle
condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Articolo 25
I testimoni e i periti
possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula
stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste
dalla legislazione nazionale del teste o del perito.
Articolo 26
La Corte può ordinare
che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo
domicilio.
Tale ordinanza è
diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle
condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti
dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le
spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
Articolo 27
Ogni Stato membro
considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla
stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale
giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli
autori di tale reato davanti alla giurisdizione nazionale competente.
Articolo 28
L'udienza è pubblica,
salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle
parti, per motivi gravi.
Articolo 29
Nel corso del
dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse.
Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto
tramite il proprio rappresentante.
Articolo 30
Di ogni udienza è
redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
Articolo 31
Il ruolo delle udienze
è fissato dal presidente.
Articolo 32
Le deliberazioni della
Corte sono e restano segrete.
Articolo 33
Le sentenze sono
motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla
deliberazione.
Articolo 34
Le sentenze sono
firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 35
La Corte delibera
sulle spese.
Articolo 36
Il presidente della
Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto
necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata
dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere
la sospensione prevista all'articolo 185 del trattato, sia all'applicazione dei
provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione
dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 192, ultimo comma.
Il presidente, in caso
d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal
regolamento di procedura.
L'ordinanza
pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere
provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
Articolo 37
Gli Stati membri e le
istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla
Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni
altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una
controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri,
fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e
istituzioni della Comunità dall'altra.
Le conclusioni
dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle
conclusioni di una delle parti.
Articolo 38
Quando la parte
convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare
conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La
sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua
notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non
sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
Articolo 39
Gli Stati membri, le
istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei
casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura,
proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi
siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai
loro diritti.
Articolo 40
In caso di difficoltà
sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a
richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di
avere a ciò interesse.
Articolo 41
La revisione delle
sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un
fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della
pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la
revisione.
La procedura di
revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente
l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito
alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di
revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni
dalla data della sentenza.
Articolo 42
Il regolamento di
procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza
risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato
provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 43
Le azioni contro la
Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in
cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro
origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte,
sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione
competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta
nel termine di due mesi previsto dall'articolo 173; sono applicabili, quando ne
sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 175, comma secondo.
TITOLO IV (*)
(*) Titolo inserito
dall'articolo 9 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce
un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319 del 25. 11. 1988,
pag. 1). Il testo della decisione è pubblicato alla pagina 513 del presente
volume.
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 44
Gli articoli 2-8 e
13-16 del presente statuto si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il
giuramento contemplato dall'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le
decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa
consultazione del Tribunale.
Articolo 45
Il Tribunale nomina il
cancelliere e ne fissa lo statuto. Gli articoli 9, 10 e 13 del presente statuto
si applicano mutatis mutandis al cancelliere del Tribunale.
Il presidente della
Corte ed il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le
condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono
prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni
funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto
l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 46
La procedura dinanzi
al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente statuto, esclusi gli
articoli 20 e 21.
Essa è precisata e
completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato
conformemente all'articolo 140 A, paragrafo 4, del trattato.
In deroga all'articolo
18, quarto comma, del presente statuto, l'avvocato generale può presentare le
sue conclusioni motivate per iscritto.
Articolo 47
Se un'istanza o un
altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso
il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere
del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale
destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del
Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale
constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella
competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte,
quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del
Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la
propria competenza.
Quando la Corte e il
Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo
stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello
stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il
procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti
di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche
declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca anche
su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può
decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il
procedimento dinanzi al Tribunale.
Articolo 48
La decisioni del
Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono
parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente
di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità
vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a
tutti gli Stati membri e alle istituzioni comunitarie anche qualora non siano
parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
Articolo 49
Può essere proposta
impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla
notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che
concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente
la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidentedi procedura
relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L'impugnazione può
essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente
soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse
dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre
impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna
direttamente.
Ad eccezione delle cause relative
a controversie tra la Comunità e i suoi agenti, l'impugnazione può essere
proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non
siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli
Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di
Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
Articolo 50
Può essere proposta
impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che
respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a
decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la
cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni
adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli 157, 158 e dell'articolo 164,
terzo comma, del trattato, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte
dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla
notifica delle decisioni.
La Corte provvede
conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del presente statuto
sull'impugnazione proposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo.
Articolo 51
L'impugnazione
proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può
essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della
procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte
ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del
Tribunale.
L'impugnazione non può
avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
Articolo 52
In caso d'impugnazione
proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte
consta di un fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato
generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite
dal regolamento di procedura.
Articolo 53
L'impugnazione non ha
effetto sospensivo, salvi gli articoli 157 e 158 del trattato.
In deroga all'articolo
159 del trattato, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno
effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato
nell'articolo 50, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale
termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva
la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 157 e
158 del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del
regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento
provvisorio.
Articolo 54
Quando l'impugnazione
è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può
statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo
consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da
quest'ultimo.
In caso di rinvio, il
Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando
un'impugnazione, proposta da uno Stato membro o da una istituzione della
Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, è
accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della
decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei
confronti delle parti della controversia.
Articolo 55
Il regolamento di
procedura della Corte di cui all'articolo 188 del trattato contiene, oltre alle
disposizioni contemplate dal presente statuto, tutte le disposizioni necessarie
per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.
Articolo 56
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente statuto gli
adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da
esso eventualmente adottate a termini dell'articolo 165, ultimo comma, del
trattato.
Articolo 57
Il presidente del
Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla
designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le
cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre
anni in conformità all'articolo 167, commi secondo e terzo, del trattato.
IN FEDE DI CHE, i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo.
Fatto a Bruxelles, li
diciassette aprile millenovecentocinquantasette.
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J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
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C. F. OPHÜLS
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Robert MARJOLIN
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Vittorio BADINI
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Lambert SCHAUS
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J. LINTHORST HOMAN
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