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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo A - Trattato CEE 25 marzo 1957
sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
Protocollo (A) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

Protocollo (A) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 198 D (*) del trattato,

 

(*) Testo modificato dall'articolo G, punto 86, del TUE.

 

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al trattato stesso:

 

 

Articolo 1 (*)

 

(*) Testo modificato dall'articolo G, punto 86, del TUE.

 

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 198 D del trattato, in seguito denominata la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

 

Articolo 2 (*)

 

Articolo 2 (*)

 

(*) Testo modificato dall'articolo G, punto 86, del TUE.

 

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 198 E del trattato.

 

 

Articolo 3 (*)

 

(*) Testo così sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'atto di adesione ESP/PORT.

 

Conformemente all'articolo 198 E del trattato, i membri della Banca sono:

il Regno del Belgio;

il Regno di Danimarca;

la Repubblica federale di Germania;

la Repubblica ellenica;

il Regno di Spagna;

la Repubblica francese;

l'Irlanda;

la Repubblica italiana;

il Granducato del Lussemburgo;

il Regno dei Paesi Bassi;

la république d'Autriche,

la Repubblica portoghese;

la république de Finlande,

le royaume de Suède,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 

 

Articolo 4

 

1. Il capitale della Banca è di sette miliardi ottantasette milioni cinquecentomila unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

 

- Germania

5 508 725 000

- Francia

5 508 725 000

- Italia

5 508 725 000

- Regno Unito

5 508 725 000

- Spagna

2 024 928 000

- Belgio

1 526 980 000

- Paesi Bassi

1 526 980 000

- Suède

2 026 000 000

- Danimarca

773 154 000

- Autriche

1 516 000 000

- Finlande

871 000 000

- Grecia

414 190 000

- Portogallo

266 922 000

- Irlanda

193 288 000

- Lussemburgo

38 658 000 (*)

 

(*) Paragrafo 1, primo comma, così sostituito dall'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

L'unità di conto è l'ECU utilizzata dalle Comunità europee (**). Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di conto (***).

 

(**) Paragraphe 1, deuxième alinéa, tel que modifié par la décision du conseil des gouverneurs du 13 mai 1981 (JO L 311 du 30.10.1981).

(***) Paragrafo 1, secondo comma, così completato dall'articolo 1 del trattato che modifica il protocollo sullo statuto della Banca.

 

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.

 

 

Articolo 5

 

1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 9,01367457 % in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1 (*).

 

(*) Paragrafo 1 così sostituito dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento (**).

 

(**) Paragrafo 2 così sostituito dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.

 

3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni (***).

 

(***) Paragrafo 3 così sostituito dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.

 

 

Articolo 6

 

1. Su proposta del consiglio di amministrazione, il consiglio dei governatori può decidere a maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.

2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unità di conto, né 100 milioni di unità di conto per anno.

3. La durata dei prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.

4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4 % annuo, salvo che il consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.

5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.

6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.

 

 

Articolo 7 (*)

 

(*) Articolo così modificato dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA GR.

 

1. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.

2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato.

3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato.

4. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, può modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa.

Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.

 

 

Articolo 8

 

La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.

 

 

Articolo 9

 

1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.

2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.

Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3. Inoltre, il consiglio dei governatori:

decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2 (*),

 

(*) Lettere a) e c) modificate dall'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.

 

esercita i poteri previsti dall'articolo 6 in merito ai prestiti speciali,

esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma (*),

 

(*) Lettere a) e c) modificate dall'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.

 

concede la deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1,

approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,

approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,

esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 4, 7, 14, 26 e 27 (**),

 

(**) Lettera g) modificata dall'articolo 3 del trattato che modifica il protocollo sullo statuto della Banca.

 

approva il regolamento interno della Banca.

4. Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

 

 

Articolo 10 (*)

 

(*) Articolo così modificato dall'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri chelo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 45 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.

 

 

Articolo 11

 

1. Il consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti (**).

 

(**) Paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, così modificati dall'articolo 5 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;

tre amministratori designati dalla Repubblica francese;

tre amministratori designati dalla Repubblica italiana;

tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

due amministratori designati dal Regno di Spagna;

un amministratore designato dal Regno del Belgio;

un amministratore designato dal Regno di Danimarca;

un amministratore designato dalla Repubblica ellenica;

un amministratore designato dall'Irlanda;

un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;

un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;

un administrateur désigné par la république d'Autriche,

un amministratore designato dalla Repubblica portoghese;

un administrateur désigné par la république de Finlande,

un administrateur désigné par le royaume de Suède,

un amministratore designato dalla Commissione (*).

 

(*) Paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, così modificati dall'articolo 5 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

due sostituti designati dalla Repubblica francese;

due sostituti designati dalla Repubblica italiana;

due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;

un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;

un suppléant désigné d'un commun accord par la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède,

un sostituto designato dalla Commissione (*).

 

(*) Paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, così modificati dall'articolo 5 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile (*).

 

(*) Paragrafo 2, quarto e quinto comma, così modificati dall'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU nella versione risultante dall'articolo 37 della DA AA DK/IRL/RU.

 

I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 (*).

 

(*) Paragrafo 2, quarto e quinto comma, così modificati dall'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU nella versione risultante dall'articolo 37 della DA AA DK/IRL/RU.

 

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d'amministrazione.

4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

 

 

Articolo 12

 

1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca (*).

 

(*) Paragrafo 1 così modificato dall'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.

 

2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede quindici voti (**). Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

 

(**) Paragrafo 2, seconda frase, così modificata dall'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

 

Articolo 13

 

1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile (***).

 

(***) Paragrafo 1, primo comma, così modificato dall'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.

 

Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo (****).

 

(****) Paragrafo 1, primo comma, così modificato dall'articolo 9 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.

 

2. Su proposta del consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.

3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d'amministrazione.

Esso prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4. Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.

5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.

7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.

8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

 

 

Articolo 14

 

1. Un comitato, composto di tre membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.

2. Tale comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo.

 

 

Articolo 15

 

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

 

 

Articolo 16

 

1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.

2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

 

 

 

Articolo 17

 

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

 

 

Articolo 18

 

1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 130 del trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.

4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 130 del trattato.

5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250 % del capitale sottoscritto.

6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

 

 

Articolo 19

 

1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 24.

2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 92 del trattato.

 

 

Articolo 20

 

Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi:

1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità.

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti, e

quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.

2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.

4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.

5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.

6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.

 

 

Articolo 21

 

1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.

2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. Il consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal comitato direttivo.

4. Il comitato direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'articolo 20. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.

5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.

6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia richiesta soltanto all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

 

 

Articolo 22

 

1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere ricusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.

 

 

Articolo 23

 

1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

può effettuare collocamenti sui mercati monetari;

fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;

la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.

 

 

Articolo 24

 

1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:

gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,

gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),

sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.

 

 

Articolo 25

 

1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 130 del trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 23 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.

3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.

 

 

Articolo 26

 

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

 

 

Articolo 27

 

1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.

2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.

 

 

Articolo 28

 

1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

(Secondo comma abrogato dall'articolo 28, secondo comma, del trattato di fusione)

[Vedere articolo 28, primo comma, del trattato di fusione che si legge come segue:

Le Comunità europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal protocollo allegato al presente trattato. Lo stesso vale per la Banca europea per gli investimenti.]

2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

 

 

Articolo 29

 

Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

 

 

Articolo 30 (*)

 

(*) Così aggiunto dall'atto del 25 marzo 1993 che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un fondo europeo per gli investimenti; questa modifica non era in vigore alla data del 1o luglio 1993.

 

1. Il consiglio dei governatori può decidere all'unanimatà di istituire un fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca è membro fondatore.

2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto del fondo. La statuto definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di revisione della contabilità nonché la relazione tra gli organi della Banca e quelli del fondo.

3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione del fondo e di contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo determinato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

4. La Comunità europea ha la facoltà di diventare membro del fondo e contribuire al capitale sottosritto. Istituti finanziari interessati al conseguimento degli obiettivi del fondo possono essere invitati a diventare membri.

5. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica al fondo, ai membri dei relativi organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonché al personale.

Il fondo è inoltre esente da qualsiasi forma di tassazione o imposizione di natura analoga in occasione di ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formalità cui ciò può dar luogo nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo scioglimento o la liquidazione del fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsivoglia. Infine, le attività del fondo e dei suoi organi effettuate in conformità dello statuto non sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dal fondo e dovute ai membri, che non siano la Comunità europea e la Banca, restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

6. La Corte di giustizia è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi del fondo. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro del fondo in quanto tale o da uno Stato membro alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

 

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M. FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J. LUNS

J. LINTHORST HOMAN

 

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