Protocollo
(A) sullo statuto della Banca europea per gli
investimenti
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto
della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 198 D (*)
del trattato,
(*) Testo modificato
dall'articolo G, punto 86, del TUE.
HANNO CONVENUTO le
disposizioni seguenti che sono allegate al trattato stesso:
Articolo 1
(*)
(*) Testo modificato
dall'articolo G, punto 86, del TUE.
La Banca europea per gli
investimenti istituita dall'articolo 198 D del trattato, in seguito denominata
la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività
conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.
Articolo
2 (*)
Articolo 2
(*)
(*) Testo modificato
dall'articolo G, punto 86, del TUE.
I compiti della Banca
sono definiti dall'articolo 198 E del trattato.
Articolo 3
(*)
(*) Testo così
sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'atto di adesione
ESP/PORT.
Conformemente
all'articolo 198 E del trattato, i membri della Banca sono:
il Regno del Belgio;
il Regno di Danimarca;
la Repubblica federale
di Germania;
la Repubblica
ellenica;
il Regno di Spagna;
la Repubblica
francese;
l'Irlanda;
la Repubblica
italiana;
il Granducato del
Lussemburgo;
il Regno dei Paesi
Bassi;
la république d'Autriche,
la Repubblica
portoghese;
la république de Finlande,
le royaume de Suède,
il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 4
1. Il capitale della
Banca è di sette miliardi ottantasette milioni cinquecentomila unità di conto;
le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
|
- Germania
|
5 508 725 000
|
|
- Francia
|
5 508 725 000
|
|
- Italia
|
5 508 725 000
|
|
- Regno Unito
|
5 508 725 000
|
|
- Spagna
|
2 024 928 000
|
|
- Belgio
|
1 526 980 000
|
|
- Paesi Bassi
|
1 526 980 000
|
|
- Suède
|
2 026 000 000
|
|
- Danimarca
|
773 154 000
|
|
- Autriche
|
1 516 000 000
|
|
- Finlande
|
871 000 000
|
|
- Grecia
|
414 190 000
|
|
- Portogallo
|
266 922 000
|
|
- Irlanda
|
193 288 000
|
|
- Lussemburgo
|
38 658 000 (*)
|
(*) Paragrafo 1, primo
comma, così sostituito dall'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato all'AA
ESP/PORT.
L'unità di conto è
l'ECU utilizzata dalle Comunità europee (**). Il consiglio dei governatori,
deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, può
modificare la definizione dell'unità di conto (***).
(**) Paragraphe 1, deuxième alinéa, tel que modifié par la décision du
conseil des gouverneurs du 13 mai 1981 (JO L 311 du 30.10.1981).
(***) Paragrafo 1,
secondo comma, così completato dall'articolo 1 del trattato che modifica il
protocollo sullo statuto della Banca.
Gli Stati membri sono
responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di
capitale sottoscritto e non versato.
2. L'ammissione di un
nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al
conferimento del nuovo membro.
3. Il consiglio dei governatori,
deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.
4. La quota di
capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né
è sequestrabile.
Articolo 5
1. Il capitale
sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 9,01367457 % in
media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1 (*).
(*) Paragrafo 1 così
sostituito dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.
2. In caso di aumento
del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando
all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del
versamento (**).
(**) Paragrafo 2 così
sostituito dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.
3. Il consiglio di
amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto,
sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della
Banca nei confronti dei suoi mutuanti.
Il versamento è
effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di
capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a
tali obbligazioni (***).
(***) Paragrafo 3 così
sostituito dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.
Articolo 6
1. Su proposta del
consiglio di amministrazione, il consiglio dei governatori può decidere a
maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti
speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un
prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il
consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi
sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto
riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.
2. I prestiti speciali
possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno
successivo all'entrata in vigore del trattato. I prestiti non debbono superare
un totale di 400 milioni di unità di conto, né 100 milioni di unità di conto
per anno.
3. La durata dei
prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie
che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non
deve essere superiore a 20 anni. Il consiglio dei governatori, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta del consiglio di amministrazione, può
decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.
4. Il saggio
d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4 % annuo, salvo che il consiglio
dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio
d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.
5. I prestiti speciali
devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale
sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei
mesi successivi al richiamo.
6. In caso di
liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono
rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.
Articolo 7 (*)
(*) Articolo così
modificato dall'articolo 3 del protocollo n. 1 allegato all'AA GR.
1. Qualora il valore
della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto
di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale
Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla
modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare
effettuato da tale Stato a credito della Banca.
2. Qualora il valore
della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto
di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale
Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla
modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla
Banca a favore di tale Stato.
3. Ai sensi del
presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto
all'unità di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione
tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di
mercato.
4. Il consiglio dei
governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di
amministrazione, può modificare il metodo di conversione in moneta nazionale
degli importi espressi in unità di conto e viceversa.
Esso può inoltre,
deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione,
determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere
effettuati almeno una volta per anno.
Articolo 8
La Banca è
amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di
amministrazione e un comitato direttivo.
Articolo 9
1. Il consiglio dei
governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. Il consiglio dei
governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della
Banca, massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare
a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.
Il consiglio dei
governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
3. Inoltre, il
consiglio dei governatori:
decide dell'aumento
del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e
all'articolo 5, paragrafo 2 (*),
(*) Lettere a) e c)
modificate dall'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.
esercita i poteri
previsti dall'articolo 6 in merito ai prestiti speciali,
esercita i poteri
previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei
membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure
quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma (*),
(*) Lettere a) e c)
modificate dall'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.
concede la deroga di
cui all'articolo 18, paragrafo 1,
approva la relazione
annuale redatta dal consiglio di amministrazione,
approva il bilancio
annuo nonché il conto profitti e perdite,
esercita i poteri e le
attribuzioni previsti dagli articoli 4, 7, 14, 26 e 27 (**),
(**) Lettera g)
modificata dall'articolo 3 del trattato che modifica il protocollo sullo
statuto della Banca.
approva il regolamento
interno della Banca.
4. Il consiglio dei governatori è
competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del presente
statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca
e alla sua eventuale liquidazione.
Articolo 10
(*)
(*) Articolo così
modificato dall'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'AA ESP/PORT.
Salvo contraria
disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori
sono prese a maggioranza dei membri chelo compongono. Tale maggioranza dovrà
rappresentare almeno il 45 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del
consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148
del trattato.
Articolo 11
1. Il consiglio di
amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di
crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio
d'interesse per i prestiti nonché le commissioni di garanzia; controlla la sana
amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca
con le disposizioni del trattato e dello statuto e con le direttive generali
stabilite dal consiglio dei governatori.
Alla chiusura
dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al
consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.
2. Il consiglio di
amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti (**).
(**) Paragrafo 2,
primo, secondo e terzo comma, così modificati dall'articolo 5 del protocollo n.
1 allegato all'AA ESP/PORT.
Gli amministratori
sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in
ragione di:
tre amministratori
designati dalla Repubblica federale di Germania;
tre amministratori
designati dalla Repubblica francese;
tre amministratori
designati dalla Repubblica italiana;
tre amministratori
designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
due amministratori
designati dal Regno di Spagna;
un amministratore
designato dal Regno del Belgio;
un amministratore
designato dal Regno di Danimarca;
un amministratore
designato dalla Repubblica ellenica;
un amministratore
designato dall'Irlanda;
un amministratore
designato dal Granducato del Lussemburgo;
un amministratore
designato dal Regno dei Paesi Bassi;
un administrateur désigné par la république d'Autriche,
un amministratore
designato dalla Repubblica portoghese;
un administrateur désigné par la république de Finlande,
un administrateur désigné par le royaume de Suède,
un amministratore
designato dalla Commissione (*).
(*) Paragrafo 2,
primo, secondo e terzo comma, così modificati dall'articolo 5 del protocollo n.
1 allegato all'AA ESP/PORT.
I sostituti sono
nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione
di:
due sostituti
designati dalla Repubblica federale di Germania;
due sostituti
designati dalla Repubblica francese;
due sostituti
designati dalla Repubblica italiana;
due sostituti
designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
un sostituto designato
di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
un sostituto designato
di comune accordo dai paesi del Benelux;
un sostituto designato
di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e
dall'Irlanda;
un suppléant désigné d'un commun accord par la république d'Autriche, la
république de Finlande et le royaume de Suède,
un sostituto designato
dalla Commissione (*).
(*) Paragrafo 2,
primo, secondo e terzo comma, così modificati dall'articolo 5 del protocollo n.
1 allegato all'AA ESP/PORT.
Il mandato degli
amministratori e dei sostituti è rinnovabile (*).
(*) Paragrafo 2,
quarto e quinto comma, così modificati dall'articolo 6 del protocollo n. 1
allegato all'AA DK/IRL/RU nella versione risultante dall'articolo 37 della DA
AA DK/IRL/RU.
I sostituti possono
partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati
da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono
sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali
Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando
sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in
conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 (*).
(*) Paragrafo 2,
quarto e quinto comma, così modificati dall'articolo 6 del protocollo n. 1
allegato all'AA DK/IRL/RU nella versione risultante dall'articolo 37 della DA
AA DK/IRL/RU.
Il presidente, o in
sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute
del consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del consiglio
d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di
indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti
della Banca.
3. Soltanto nel caso
che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio
delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza
qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.
La mancata
approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio
d'amministrazione.
4. In caso di vacanza,
a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive,
si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei
casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata
del mandato.
5. Il consiglio dei
governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio
d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità
con le funzioni di amministratore e di sostituto.
Articolo 12
1. Ogni amministratore
dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo
voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento
interno della Banca (*).
(*) Paragrafo 1 così modificato
dall'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato all'AA DK/IRL/RU.
2. Salvo disposizione
contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio d'amministrazione
sono prese a maggioranza semplice dei membri del consiglio aventi voto
deliberativo. La maggioranza qualificata richiede quindici voti (**). Il
regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la
validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.
(**) Paragrafo 2,
seconda frase, così modificata dall'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato
all'AA ESP/PORT.
Articolo 13
1. Il comitato
direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un
periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di
amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile (***).
(***) Paragrafo 1,
primo comma, così modificato dall'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato
all'AA ESP/PORT.
Il consiglio dei
governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del
comitato direttivo (****).
(****) Paragrafo 1,
primo comma, così modificato dall'articolo 9 del protocollo n. 1 allegato
all'AA DK/IRL/RU.
2. Su proposta del
consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il
consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata,
può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.
3. Il comitato
direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della
Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio
d'amministrazione.
Esso prepara le
decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di
prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali
decisioni.
4. Il comitato
direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione
di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.
5. Il consiglio dei
governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce
le incompatibilità con le loro funzioni.
6. Il presidente o, in
caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede
giudiziaria o extra giudiziaria.
7. I funzionari e gli
impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da
lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non
solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche
di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.
8. Il comitato direttivo
e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di
quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Articolo
14
1. Un comitato,
composto di tre membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della
loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri
della Banca.
2. Tale comitato
conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle
scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia
all'attivo che al passivo.
Articolo 15
La Banca comunica con
i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata.
Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca
d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari
da quest'ultimo autorizzati.
Articolo 16
1. La Banca coopera
con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra
settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca
ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei
paesi ai quali estende le proprie operazioni.
Articolo 17
A richiesta di uno
Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il consiglio dei
governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state
stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 9 del presente
statuto.
Articolo 18
1. Nell'ambito del
mandato definito dall'articolo 130 del trattato, la Banca concede crediti ai
suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da
attuare nei territori europei degli Stati membri, sempreché non siano
disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia, per deroga
concessa all'unanimità dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio
d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti
da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati
membri.
2. La concessione di
crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di
finanziamento.
3. Quando un prestito
è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro,
la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato
membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre
garanzie sufficienti.
4. La Banca può
garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da
collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 130 del
trattato.
5. Il totale degli
impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve
essere in alcun momento superiore al 250 % del capitale sottoscritto.
6. La Banca si cautela
contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei
contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
Articolo 19
1. I saggi d'interesse
per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni di garanzia devono
essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e
devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano
alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese
e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 24.
2. La Banca non
accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere
specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del
saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può
concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile
con le norme fissate dall'articolo 92 del trattato.
Articolo 20
Nelle operazioni di
prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi:
1. Vigila che i suoi
fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità.
Può accordare o
garantire prestiti soltanto:
quando il servizio
degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel
caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure
da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in
qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti, e
quando l'esecuzione
del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in
generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.
2. Non deve acquistare
partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro
gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire
la riscossione dei propri crediti.
3. Può cedere i propri
crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori
l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.
4. La Banca e gli
Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate
debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
5. La Banca può
subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni
internazionali.
6. La Banca non
finanzia, né interamente né in parte, alcun progetto al quale si opponga lo
Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in
esecuzione.
Articolo 21
1. Le domande di
prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia
della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato
il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una
domanda di prestito o di garanzia.
2. Quando le domande
siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere
dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando
siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere
della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono
sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Gli Stati membri
interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine
massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca
può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.
3. Il consiglio
d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a
lui sottoposte dal comitato direttivo.
4. Il comitato
direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono
presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare
a quelle dell'articolo 20. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore della
concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di
contratto al consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere
favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato
direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve
sottoporre al consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al
proprio parere.
5. In caso di parere
negativo del comitato direttivo, il consiglio d'amministrazione può accordare
il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.
6. In caso di parere
negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione può accordare il
prestito o la garanzia richiesta soltanto all'unanimità e l'amministratore
nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla
votazione.
7. In caso di parere
negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio
d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.
Articolo 22
1. La Banca contrae
sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento
dei suoi compiti.
2. La Banca può
contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro
delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove
manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la
Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha
in progetto.
Il consenso degli
organi competenti dello Stato membro può essere ricusato soltanto quando vi sia
motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.
Articolo 23
1. La Banca può
impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata
necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
può effettuare
collocamenti sui mercati monetari;
fatte salve le
disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli
emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
la Banca può
effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue
finalità.
2. Senza pregiudizio
delle disposizioni dell'articolo 25, la Banca non effettua, nella gestione dei
suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente
indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni
assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca
stessa.
3. Nei settori
contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità
competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.
Articolo 24
1. Sarà costituito
progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale
sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il
consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve
supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente
costituito, si dovrà alimentarlo mediante:
gli introiti
provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle
somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,
gli introiti
provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle
somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),
sempreché tali
introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e
a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del
fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni
momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Articolo 25
1. La Banca sarà
sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli
averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare
operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti
dall'articolo 130 del trattato, e avuto riguardo delle disposizioni
dell'articolo 23 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di
procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili
nella moneta di cui necessita.
2. La Banca non può
convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno
degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.
3. La Banca può
disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute
convertibili, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati
terzi.
4. Gli Stati membri si
impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute
necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti
da questa per progetti da attuare sul loro territorio.
Articolo 26
Qualora uno Stato
membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e
in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali
o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il consiglio dei
governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere
la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi
cittadini.
Tale decisione non libera
lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Articolo 27
1. Qualora il
consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le
attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le
operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la
conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di
liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce
loro istruzioni per effettuare la liquidazione.
Articolo 28
1. In ognuno degli
Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle
legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare
acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
(Secondo comma
abrogato dall'articolo 28, secondo comma, del trattato di fusione)
[Vedere articolo 28,
primo comma, del trattato di fusione che si legge come segue:
Le Comunità europee
godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi
necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal
protocollo allegato al presente trattato. Lo stesso vale per la Banca europea
per gli investimenti.]
2. I beni della Banca
sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.
Articolo 29
Le controversie tra la
Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra,
sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze
attribuite alla Corte di giustizia.
La Banca deve eleggere
domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto,
procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura
arbitrale.
I beni e gli averi
della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata
soltanto con decisione giudiziaria.
Articolo 30
(*)
(*) Così aggiunto
dall'atto del 25 marzo 1993 che modifica il protocollo sullo statuto della
Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori
il potere d'istituire un fondo europeo per gli investimenti; questa modifica
non era in vigore alla data del 1o luglio 1993.
1. Il consiglio dei
governatori può decidere all'unanimatà di istituire un fondo europeo per gli
investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui
la Banca è membro fondatore.
2. Il consiglio dei
governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto del fondo. La statuto
definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto
societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di revisione
della contabilità nonché la relazione tra gli organi della Banca e quelli del
fondo.
3. In deroga
all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione
del fondo e di contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo
determinato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.
4. La Comunità europea
ha la facoltà di diventare membro del fondo e contribuire al capitale
sottosritto. Istituti finanziari interessati al conseguimento degli obiettivi
del fondo possono essere invitati a diventare membri.
5. Il protocollo sui
privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica al fondo, ai membri
dei relativi organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonché
al personale.
Il fondo è inoltre
esente da qualsiasi forma di tassazione o imposizione di natura analoga in
occasione di ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formalità cui ciò
può dar luogo nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo scioglimento o
la liquidazione del fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsivoglia.
Infine, le attività del fondo e dei suoi organi effettuate in conformità dello
statuto non sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari.
Tuttavia i dividendi,
i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dal fondo e dovute
ai membri, che non siano la Comunità europea e la Banca, restano assoggettati
alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.
6. La Corte di
giustizia è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le
vertenze relative a misure adottate dagli organi del fondo. I ricorsi avverso
tali misure possono essere intentati da un membro del fondo in quanto tale o da
uno Stato membro alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.
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Fatto a Roma, li
venticinque marzo millenovecentocinquantasette.P. H. SPAAK
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J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
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ADENAUER
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HALLSTEIN
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PINEAU
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M. FAURE
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Antonio SEGNI
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Gaetano MARTINO
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BECH
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Lambert SCHAUS
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J. LUNS
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J. LINTHORST HOMAN
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