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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo n. 9 - Trattato CEE 25 marzo 1957
sul Portogallo
Protocollo (n

Protocollo (n. 9) sul Portogallo

 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano il Portogallo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore la possibilità conferita alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera di beneficiare di crediti esenti da interessi concessi dal Banco de Portugal conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa portoghese.

Il Portogallo si impegna a continuare ad adoperarsi al massimo per por fine al più presto a tale facilitazione creditizia.

 

Scadenze di: gennaio 2026
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