Protocollo (n. 7) che modifica il
protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che,
conformemente all'articolo 40 dello statuto del sistema europeo di banche
centrali e della banca centrale europea nonché conformemente all'articolo 21
dello statuto dell'Istituto monetario europeo, la Banca centrale europea e
l'Istituto monetario europeo beneficiano sul territorio degli Stati membri dei
privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti,
HANNO CONVENUTO
le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la
Comunità europea:
Articolo unico
Al protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
sono aggiunte le seguenti disposizioni:
«Articolo 23
Il presente
protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi
organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo
sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
La Banca centrale
europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al
momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali
operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede.
L'attività della Banca e dei suoi organi svolgentesi secondo le condizioni
dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Le disposizioni
di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo
scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione
fiscale».