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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo n. 6 - Trattato CEE 25 marzo 1957
sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea
Protocollo (n

Protocollo (n. 6) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea

 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, del trattato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

 

 

Articolo 1

 

Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

 

 

Articolo 2

 

Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6, del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

 

 

Articolo 3

 

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.

 

 

Articolo 4

 

Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, quarto trattino, del presente trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

 

 

Articolo 5

 

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

 

 

Articolo 6

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonché del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

 

Scadenze di: gennaio 2026
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