Protocollo
(n. 6) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato che
istituisce la Comunità europea
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
DESIDERANDO
precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità
nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica
e monetaria di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, del trattato,
HANNO CONVENUTO
le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la
Comunità europea:
Articolo 1
Il criterio
relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1,
primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento
dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per
un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti
percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i
migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura
mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile,
tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
Articolo 2
Il criterio
relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J,
paragrafo 1, secondo trattino, del trattato, significa che, al momento
dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui
all'articolo 104 C, paragrafo 6, del trattato, circa l'esistenza di un
disavanzo eccessivo.
Articolo 3
Il criterio
relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario
europeo di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato,
significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione
stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi
tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso
periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio
centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro
Stato membro.
Articolo 4
Il criterio
relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109 J,
paragrafo 1, quarto trattino, del presente trattato, significa che il tasso
d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media
nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti
percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i
migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si
misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o
sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni
nazionali.
Articolo 5
I dati statistici
da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla
Commissione.
Articolo 6
Il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonché del
comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, adotta le disposizioni atte a
precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del
trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.