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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo n. 5 - Trattato CEE 25 marzo 1957
sulla procedura per i disavanzi eccessivi
Protocollo (n

Protocollo (n. 5) sulla procedura per i disavanzi eccessivi

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

 

 

Articolo 1

 

I valori di riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, del trattato sono:

il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

 

 

Articolo 2

 

Nell'articolo 104 C del trattato e nel presente protocollo:

per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;

per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;

per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;

per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

 

 

Articolo 3

 

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dal trattato in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

 

 

Articolo 4

 

I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

 

Scadenze di: gennaio 2026
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