Protocollo (n. 5) sulla procedura
per i disavanzi eccessivi
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
DESIDERANDO
precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui
all'articolo 104 C del trattato che istituisce la Comunità europea,
HANNO CONVENUTO
le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la
Comunità europea:
Articolo 1
I valori di
riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, del trattato sono:
il 3 % per il
rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno
lordo ai prezzi di mercato;
il 60 % per il
rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato.
Articolo 2
Nell'articolo 104
C del trattato e nel presente protocollo:
per pubblico, si
intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale,
regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle
operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici
integrati;
per disavanzo, si
intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti
economici integrati;
per investimento,
si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema
europeo di conti economici integrati;
per debito, si
intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e
consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel
primo trattino.
Articolo 3
Al fine di
garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi
degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi
della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino,
del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali
in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dal
trattato in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione,
tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed
effettivo, nonché al livello del loro debito.
Articolo 4
I dati statistici
da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla
Commissione.