Protocollo (n. 4) sullo statuto
dell'Istituto monetario europeo
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire
lo statuto dell'Istituto monetario europeo,
HANNO CONVENUTO le
disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità
europea:
Articolo 1
Istituzione
e nome
1.1. L'Istituto
monetario europeo («IME») è istituito conformemente all'articolo 109 F del
trattato; esso esercita le proprie funzioni e svolge le proprie attività
conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.
1.2. I membri dell'IME
sono le banche centrali degli Stati membri (nel presente «banche centrali
nazionali»). Ai fini del presente statuto l'«Institut Monétaire Luxembourgeois»
sarà considerato come la banca centrale del Lussemburgo.
1.3. Ai sensi
dell'articolo 109 F del trattato, sia il comitato dei governatori sia il Fondo
europeo di cooperazione monetaria («FECOM») vengono sciolti. Le attività e
passività del FECOM passano automaticamente all'IME.
Articolo 2
Obiettivi
L'IME contribuisce
alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase
dell'Unione economica e monetaria, in particolare:
rafforzando il
coordinamento delle politiche monetarie con il fine di garantire la stabilità
dei prezzi;
facendo i preparativi
necessari per l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per
la conduzione di una politica monetaria unica e per la creazione di una moneta
unica nella terza fase;
esercitando la
supervisione sullo sviluppo dell'ECU.
Articolo 3
Principi
generali
3.1. L'IME svolge i
compiti ed esercita le funzioni conferitigli dal trattato e dal presente
statuto, fatta salva la responsabilità delle autorità competenti in materia di
politica monetaria all'interno dei rispettivi Stati membri.
3.2. L'IME agisce
conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti all'articolo 2 dello
statuto del SEBC.
Articolo 4
Compiti
fondamentali
4.1. Conformemente
all'articolo 109 F, paragrafo 2, del trattato, l'IME:
rafforza la
cooperazione tra le banche centrali nazionali;
rafforza il
coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di
garantire la stabilità dei prezzi;
controlla il
funzionamento del Sistema monetario europeo («SME»);
procede a
consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali
nazionali e riguardano la stabilità di istituti e mercati finanziari;
assume i compiti del
FECOM; esercita in particolare le funzioni di cui agli articoli 6.1, 6.2 e 6.3;
agevola l'impiego
dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare
funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.
Inoltre l'IME:
tiene consultazioni
regolari sull'andamento delle politiche monetarie e sull'uso degli strumenti di
politica monetaria;
viene normalmente
consultato dalle autorità monetarie nazionali prima che queste ultime prendano
decisioni sull'andamento della politica monetaria nel contesto del quadro
comune per il coordinamento ex ante.
4.2. Al più tardi
entro il 31 dicembre 1996 l'IME definisce il quadro regolamentare,
organizzativo e logistico necessario affinché il SEBC possa svolgere i suoi
compiti nella terza fase conformemente al principio di una economia di mercato
aperta e in libera concorrenza. Tale quadro viene sottoposto dal consiglio
dell'IME alla decisione della BCE alla data della sua istituzione.
In particolare,
conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 3, del trattato, l'IME:
prepara gli strumenti
e le procedure necessari per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;
promuove
l'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e procedure relative alla
raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che
rientrano nelle sue competenze;
prepara le norme per
le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito
del SEBC;
promuove l'efficienza
dei pagamenti transfrontalieri;
esercita la
supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.
Funzioni
consultive
5.1. Conformemente
all'articolo 109 F, paragrafo 4, del trattato, il consiglio dell'IME può
formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento complessivo della politica
monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure introdotte
in ciascuno Stato membro. L'IME può sottoporre pareri o raccomandazioni ai
governi e al Consiglio su politiche che possono influire sulla situazione
monetaria interna ed esterna nella Comunità e in particolare sul funzionamento
dello SME.
5.2. Il Consiglio
dell'IME può altresì rivolgere raccomandazioni alle autorità monetarie degli
Stati membri in merito alla conduzione della loro politica monetaria.
5.3. Conformemente
all'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato, l'IME viene consultato dal
Consiglio in ordine ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue
competenze.
Nei limiti e alle condizioni
fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME,
quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri circa ogni
progetto legislativo rientrante nelle sue competenze, in particolare per quanto
riguarda l'articolo 4.2.
5.4. Conformemente
all'articolo 109 F, paragrafo 5, del trattato, l'IME può decidere di pubblicare
i propri pareri e le proprie raccomandazioni.
Articolo 6
Funzioni
operative e tecniche
6.1. L'IME:
provvede a rendere
multilaterali le posizioni risultanti dagli interventi delle banche centrali
nazionali nelle valute comunitarie, nonché a rendere multilaterali i regolamenti
intracomunitari;
gestisce il meccanismo
finanziario a brevissimo termine previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le
banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea che
stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo (in appresso
definito «Accordo SME») e il meccanismo di sostegno monetario a breve termine
previsto nell'accordo tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità
economica europea del 9 febbraio 1970 e successive modifiche;
esercita le funzioni
di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1969/88, del 24
giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio
termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.
6.2. L'IME può
ricevere riserve monetarie dalle banche centrali nazionali ed emettere ECU in
cambio di queste attività allo scopo di attuare l'accordo SME. Questi ECU
possono essere usati dall'IME e dalle banche centrali nazionali come mezzo di
pagamento e per operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende le
necessarie misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo.
6.3. L'IME può
concedere alle autorità monetarie dei paesi terzi e alle istituzioni monetarie
internazionali lo status di «altri detentori» di ECU e fissa i termini e le
condizioni secondo cui tali ECU possono essere acquistati, detenuti o usati
dagli «altri detentori».
6.4. L'IME ha il
diritto di detenere e gestire riserve in valuta come agente per le banche
centrali nazionali e a richiesta delle medesime. I profitti e le perdite
inerenti a dette riserve spettano alla banca centrale nazionale depositante.
L'IME svolge questa funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente
alle norme stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono che le
operazioni effettuate con dette riserve non interferiscano con la politica
monetaria e la politica del cambio della competente autorità monetaria di uno
Stato membro e siano coerenti con gli obiettivi dell'IME e con il corretto
funzionamento del meccanismo di cambio dello SME.
Articolo 7
Altri
compiti
7.1. Una volta
all'anno l'IME invia una relazione al Consiglio sullo stato della preparazione
per la terza fase dell'UEM. Tali relazioni includono una valutazione dei
progressi compiuti verso la convergenza nella Comunità e trattano in
particolare l'adattamento degli strumenti di politica monetaria e la
preparazione delle procedure necessarie per l'attuazione di una politica
monetaria unica nella terza fase, nonché i requisiti legali che le banche centrali
devono soddisfare per diventare parte integrante del SEBC.
7.2. Conformemente
alle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 109 F, paragrafo 7, del
presente trattato, l'IME può assolvere altri compiti per la preparazione della
terza fase.
Articolo 8
Indipendenza
I membri del consiglio
dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto
riguarda le loro attività, conformemente alle proprie responsabilità.
Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad essi
conferiti dal trattato e dal presente statuto, il consiglio dell'IME non può
chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai
governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché i
governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non
cercare di influenzare il consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi
compiti.
Articolo 9
Amministrazione
9.1. Conformemente
all'articolo 109 F, paragrafo 1, del presente trattato, l'IME è diretto e
gestito dal consiglio dell'IME.
9.2. Il consiglio
dell'IME comprende il presidente e i governatori delle banche centrali
nazionali, uno dei quali esercita la carica di vicepresidente. Un governatore
che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può nominare un altro
rappresentante del suo istituto.
9.3. Il presidente è
nominato, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi
di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei
governatori o del consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento
europeo e del Consiglio. Il presidente è prescelto tra le persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o
bancario. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono ricoprire la carica
di presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente. Il
presidente e il vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni.
9.4. Il presidente
svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli non può impegnarsi in altre
occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio dell'IME non conceda
eccezionalmente una deroga.
9.5. Il presidente:
prepara e presiede le
riunioni del consiglio dell'IME;
fatto salvo l'articolo
22, presenta all'esterno le opinioni dell'IME;
è responsabile della
gestione quotidiana dell'IME.
In assenza del
presidente, i suoi compiti sono esercitati dal vicepresidente.
9.6. Le condizioni e
le modalità di impiego del presidente, in particolare il trattamento economico,
pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con
l'IME e sono fissati dal consiglio dell'IME su proposta di un comitato che
comprende tre membri nominati dal comitato dei governatori, o secondo i casi,
dal consiglio dell'IME e tre membri nominati dal consiglio. Il presidente non
ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.
9.7. Qualora il
presidente non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio della sue
funzioni o abbia commesso un colpa grave può essere dichiarato dimissionario
dalla Corte di giustizia, su istanza del consiglio dell'IME.
9.8. Il regolamento
interno dell'IME è adottato dal consiglio dell'IME.
Articolo 10
Riunioni
del consiglio dell'IME e procedure di voto
10.1. Il consiglio
dell'IME si riunisce almeno dieci volte l'anno. Gli atti delle riunioni sono
riservati. Il consiglio dell'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di
rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni.
10.2. Ciascun membro
del consiglio dell'IME o la persona da lui nominata dispone di un voto.
10.3. Salvo
disposizione contraria del presente statuto, il consiglio dell'IME decide a
maggioranza semplice dei suoi membri.
10.4. Le decisioni da
prendere nel contesto degli articoli 4.2, 5.4, 6.2 e 6.3 richiedono l'unanimità
dei membri del consiglio dell'IME.
L'adozione di pareri e
raccomandazioni ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2, l'adozione di decisioni
conformemente agli articoli 6.4, 16 e 23.6 nonché l'adozione di indirizzi ai
sensi dell'articolo 15.3 richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi
dei membri del consiglio dell'IME.
Articolo 11
Cooperazione
interistituzionale e obblighi di rendiconto
11.1. Il presidente
del Consiglio e un membro della Commissione possono prendere parte senza
diritto di voto alle riunioni del consiglio dell'IME.
11.2. Il presidente
dell'IME è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio qualora il
Consiglio discuta questioni relative agli obiettivi e ai compiti dell'IME.
11.3. Alla data che
sarà stabilita nel regolamento interno, l'IME prepara un rapporto annuale delle
sue attività e delle condizioni monetarie e finanziarie nella Comunità. Il
rapporto annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, è inviato al
Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché al Consiglio
europeo.
Il presidente dell'IME
può essere ascoltato, a richiesta del Parlamento europeo o di propria
iniziativa, dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
11.4. I rapporti
pubblicati dall'IME vengono messi gratuitamente a disposizione delle parti
interessate.
Articolo 12
Moneta
di denominazione
Le operazioni dell'IME
sono espresse in ECU.
Articolo 13
Sede
Entro la fine del
1992, la decisione sulla sede dell'IME sarà adottata di comune accordo dai
governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.
Articolo 14
Capacità
giuridica
L'IME, che
conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1, del trattato è dotato di
personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità
giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone
giuridiche; esso può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili o
immobili e stare in giudizio.
Articolo 15
Atti giuridici
15.1. L'IME,
nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente
statuto:
formula pareri;
rivolge
raccomandazioni;
adotta indirizzi e
prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali.
15.2. I pareri e le
raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti.
15.3. Il consiglio
dell'IME può adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione
delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza
fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE
che decide in merito.
15.4. Fatto salvo
l'articolo 3.1, una decisione dell'IME è vincolante in tutti i suoi elementi
per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette
decisioni.
Articolo 16
Risorse
finanziarie
16.1. L'IME è dotato
di risorse proprie. L'entità delle risorse dell'IME è determinata dal Consiglio
dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese
amministrative
16.2. Le risorse
dell'IME, determinate conformemente all'articolo 16.1, sono costituite con
contributi delle banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui
all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione
dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello
schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo, del comitato dei governatori e
del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato.
16.3. Il consiglio
dell'IME, deliberando a maggioranza qualificata, determina la forma di
versamento dei contributi.
Articolo 17
Conti
annuali e revisione dei conti
17.1. L'esercizio
finanziario dell'IME inizia il 1Â gennaio e finisce il 31 dicembre.
17.2. Il consiglio
dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale prima dell'inizio di ciascun
esercizio finanziario.
17.3. I conti annuali
sono redatti secondo i principi stabiliti dal consiglio dell'IME. I conti
annuali sono approvati dal consiglio dell'IME e in seguito pubblicati.
17.4. I conti annuali
vengono verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal consiglio
dell'IME. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti
contabili dell'IME ed essere pienamente informati circa le sue operazioni.
Le disposizioni
dell'articolo 188 C del trattato si applicano soltanto ad un esame
dell'efficienza operativa della gestione dell'IME.
17.5. Un'eccedenza
dell'IME viene trasferita nell'ordine seguente:
un importo determinato
dal consiglio dell'IME viene trasferito nel fondo generale di riserva dell'IME;
il resto
dell'eccedenza viene distribuito alle banche centrali nazionali in conformità
dello schema di cui all'articolo 16.2.
17.6. Nel caso in cui
l'IME subisca una perdita, il deficit è compensato dal fondo generale di
riserva dell'IME. I resti di deficit residuo sono coperti con contributi delle
banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.
Articolo 18
Organico
18.1. Il consiglio
dell'IME stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti dell'IME.
18.2. La Corte di
giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie tra l'IME e i propri
dipendenti nei limiti e alle condizioni specificate nelle condizioni di
impiego.
Articolo 19
Controllo
giudiziario e materie connesse
19.1. Gli atti o le
omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte
di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. L'IME può
avviare un'azione legale nei casi ed alle condizioni previste dal trattato.
19.2. Le controversie
tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi
altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali
competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione è attribuita alla Corte di
giustizia.
19.3. L'IME è soggetto
al regime di responsabilità previsto
19.4. La Corte di
giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dall'IME o per suo conto.
19.5. La decisione
dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa
dal consiglio dell'IME.
Articolo 20
Segreto
professionale
20.1. I membri del
consiglio dell'IME e il personale dell'IME hanno il dovere, anche dopo aver
cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte
dall'obbligo del segreto professionale.
20.2. Le persone che
hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che prevede uno
specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.
Articolo 21
Privilegi
e immunità
L'IME beneficia sul
territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per
l'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi
e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
Articolo 22
Poteri
di firma
L'IME è legalmente
vincolato nei confronti di terzi dal suo presidente o dal vicepresidente ovvero
dalla firma di due membri del personale dell'IME che siano stati debitamente
autorizzati dal presidente a firmare per conto dell'IME.
Articolo 23
Liquidazione
dell'IME
23.1. Conformemente all'articolo
109 L del trattato, l'IME è messo in liquidazione al momento dell'istituzione
della BCE. Tutte le attività e passività dell'IME sono automaticamente
trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle
disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a
termine per l'inizio della terza fase.
23.2. Il meccanismo
per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui
all'articolo 17 dell'accordo SME, sarà liquidato entro il primo giorno della
terza fase dell'Unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni
dell'articolo 20 di detto accordo.
23.3. Tutte le
attività e le passività derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo
termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto
agli accordi di cui all'articolo 6.1, sono regolate entro il primo giorno della
terza fase.
23.4. Tutte le
restanti attività dell'IME saranno cedute e le passività restanti dell'IME
saranno regolate.
23.5. I ricavi della
liquidazione, di cui all'articolo 23.4, saranno distribuiti alle banche
centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.
23.6. Il consiglio
dell'IME può adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli
23.4 e 23.5.
23.7. Al momento
dell'istituzione della BCE, il presidente dell'IME lascia l'incarico.