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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo n. 4 - Trattato CEE 24 marzo 1957
sullo statuto dell'Istituto monetario europeo
Protocollo (n

Protocollo (n. 4) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto dell'Istituto monetario europeo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

 

 

Articolo 1

Istituzione e nome

 

 

1.1. L'Istituto monetario europeo («IME») è istituito conformemente all'articolo 109 F del trattato; esso esercita le proprie funzioni e svolge le proprie attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

1.2. I membri dell'IME sono le banche centrali degli Stati membri (nel presente «banche centrali nazionali»). Ai fini del presente statuto l'«Institut Monétaire Luxembourgeois» sarà considerato come la banca centrale del Lussemburgo.

1.3. Ai sensi dell'articolo 109 F del trattato, sia il comitato dei governatori sia il Fondo europeo di cooperazione monetaria («FECOM») vengono sciolti. Le attività e passività del FECOM passano automaticamente all'IME.

 

 

Articolo 2

Obiettivi

 

L'IME contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, in particolare:

rafforzando il coordinamento delle politiche monetarie con il fine di garantire la stabilità dei prezzi;

facendo i preparativi necessari per l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per la conduzione di una politica monetaria unica e per la creazione di una moneta unica nella terza fase;

esercitando la supervisione sullo sviluppo dell'ECU.

 

 

Articolo 3

Principi generali

 

3.1. L'IME svolge i compiti ed esercita le funzioni conferitigli dal trattato e dal presente statuto, fatta salva la responsabilità delle autorità competenti in materia di politica monetaria all'interno dei rispettivi Stati membri.

3.2. L'IME agisce conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti all'articolo 2 dello statuto del SEBC.

 

 

Articolo 4

Compiti fondamentali

 

4.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 2, del trattato, l'IME:

rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

controlla il funzionamento del Sistema monetario europeo («SME»);

procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità di istituti e mercati finanziari;

assume i compiti del FECOM; esercita in particolare le funzioni di cui agli articoli 6.1, 6.2 e 6.3;

agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.

Inoltre l'IME:

tiene consultazioni regolari sull'andamento delle politiche monetarie e sull'uso degli strumenti di politica monetaria;

viene normalmente consultato dalle autorità monetarie nazionali prima che queste ultime prendano decisioni sull'andamento della politica monetaria nel contesto del quadro comune per il coordinamento ex ante.

4.2. Al più tardi entro il 31 dicembre 1996 l'IME definisce il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario affinché il SEBC possa svolgere i suoi compiti nella terza fase conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale quadro viene sottoposto dal consiglio dell'IME alla decisione della BCE alla data della sua istituzione.

In particolare, conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 3, del trattato, l'IME:

prepara gli strumenti e le procedure necessari per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;

promuove l'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e procedure relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue competenze;

prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;

promuove l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri;

esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

 

 

Articolo 5

Funzioni consultive

 

5.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 4, del trattato, il consiglio dell'IME può formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento complessivo della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure introdotte in ciascuno Stato membro. L'IME può sottoporre pareri o raccomandazioni ai governi e al Consiglio su politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna ed esterna nella Comunità e in particolare sul funzionamento dello SME.

5.2. Il Consiglio dell'IME può altresì rivolgere raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla conduzione della loro politica monetaria.

5.3. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato, l'IME viene consultato dal Consiglio in ordine ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze.

Nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri circa ogni progetto legislativo rientrante nelle sue competenze, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4.2.

5.4. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 5, del trattato, l'IME può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

 

 

Articolo 6

Funzioni operative e tecniche

 

6.1. L'IME:

provvede a rendere multilaterali le posizioni risultanti dagli interventi delle banche centrali nazionali nelle valute comunitarie, nonché a rendere multilaterali i regolamenti intracomunitari;

gestisce il meccanismo finanziario a brevissimo termine previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo (in appresso definito «Accordo SME») e il meccanismo di sostegno monetario a breve termine previsto nell'accordo tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea del 9 febbraio 1970 e successive modifiche;

esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

6.2. L'IME può ricevere riserve monetarie dalle banche centrali nazionali ed emettere ECU in cambio di queste attività allo scopo di attuare l'accordo SME. Questi ECU possono essere usati dall'IME e dalle banche centrali nazionali come mezzo di pagamento e per operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende le necessarie misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo.

6.3. L'IME può concedere alle autorità monetarie dei paesi terzi e alle istituzioni monetarie internazionali lo status di «altri detentori» di ECU e fissa i termini e le condizioni secondo cui tali ECU possono essere acquistati, detenuti o usati dagli «altri detentori».

6.4. L'IME ha il diritto di detenere e gestire riserve in valuta come agente per le banche centrali nazionali e a richiesta delle medesime. I profitti e le perdite inerenti a dette riserve spettano alla banca centrale nazionale depositante. L'IME svolge questa funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente alle norme stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono che le operazioni effettuate con dette riserve non interferiscano con la politica monetaria e la politica del cambio della competente autorità monetaria di uno Stato membro e siano coerenti con gli obiettivi dell'IME e con il corretto funzionamento del meccanismo di cambio dello SME.

 

 

Articolo 7

Altri compiti

 

7.1. Una volta all'anno l'IME invia una relazione al Consiglio sullo stato della preparazione per la terza fase dell'UEM. Tali relazioni includono una valutazione dei progressi compiuti verso la convergenza nella Comunità e trattano in particolare l'adattamento degli strumenti di politica monetaria e la preparazione delle procedure necessarie per l'attuazione di una politica monetaria unica nella terza fase, nonché i requisiti legali che le banche centrali devono soddisfare per diventare parte integrante del SEBC.

7.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 109 F, paragrafo 7, del presente trattato, l'IME può assolvere altri compiti per la preparazione della terza fase.

 

 

Articolo 8

Indipendenza

 

I membri del consiglio dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto riguarda le loro attività, conformemente alle proprie responsabilità. Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad essi conferiti dal trattato e dal presente statuto, il consiglio dell'IME non può chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare il consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi compiti.

 

 

Articolo 9

Amministrazione

 

9.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1, del presente trattato, l'IME è diretto e gestito dal consiglio dell'IME.

9.2. Il consiglio dell'IME comprende il presidente e i governatori delle banche centrali nazionali, uno dei quali esercita la carica di vicepresidente. Un governatore che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può nominare un altro rappresentante del suo istituto.

9.3. Il presidente è nominato, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei governatori o del consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è prescelto tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono ricoprire la carica di presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni.

9.4. Il presidente svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli non può impegnarsi in altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio dell'IME non conceda eccezionalmente una deroga.

9.5. Il presidente:

prepara e presiede le riunioni del consiglio dell'IME;

fatto salvo l'articolo 22, presenta all'esterno le opinioni dell'IME;

è responsabile della gestione quotidiana dell'IME.

In assenza del presidente, i suoi compiti sono esercitati dal vicepresidente.

9.6. Le condizioni e le modalità di impiego del presidente, in particolare il trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con l'IME e sono fissati dal consiglio dell'IME su proposta di un comitato che comprende tre membri nominati dal comitato dei governatori, o secondo i casi, dal consiglio dell'IME e tre membri nominati dal consiglio. Il presidente non ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

9.7. Qualora il presidente non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio della sue funzioni o abbia commesso un colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del consiglio dell'IME.

9.8. Il regolamento interno dell'IME è adottato dal consiglio dell'IME.

 

 

Articolo 10

Riunioni del consiglio dell'IME e procedure di voto

 

10.1. Il consiglio dell'IME si riunisce almeno dieci volte l'anno. Gli atti delle riunioni sono riservati. Il consiglio dell'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni.

10.2. Ciascun membro del consiglio dell'IME o la persona da lui nominata dispone di un voto.

10.3. Salvo disposizione contraria del presente statuto, il consiglio dell'IME decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

10.4. Le decisioni da prendere nel contesto degli articoli 4.2, 5.4, 6.2 e 6.3 richiedono l'unanimità dei membri del consiglio dell'IME.

L'adozione di pareri e raccomandazioni ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2, l'adozione di decisioni conformemente agli articoli 6.4, 16 e 23.6 nonché l'adozione di indirizzi ai sensi dell'articolo 15.3 richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del consiglio dell'IME.

 

 

Articolo 11

Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto

 

11.1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono prendere parte senza diritto di voto alle riunioni del consiglio dell'IME.

11.2. Il presidente dell'IME è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio qualora il Consiglio discuta questioni relative agli obiettivi e ai compiti dell'IME.

11.3. Alla data che sarà stabilita nel regolamento interno, l'IME prepara un rapporto annuale delle sue attività e delle condizioni monetarie e finanziarie nella Comunità. Il rapporto annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, è inviato al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo.

Il presidente dell'IME può essere ascoltato, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

11.4. I rapporti pubblicati dall'IME vengono messi gratuitamente a disposizione delle parti interessate.

 

 

Articolo 12

Moneta di denominazione

 

Le operazioni dell'IME sono espresse in ECU.

 

 

Articolo 13

Sede

 

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede dell'IME sarà adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.

 

 

Articolo 14

Capacità giuridica

 

L'IME, che conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1, del trattato è dotato di personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

 

 

Articolo 15

Atti giuridici

 

15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente statuto:

formula pareri;

rivolge raccomandazioni;

adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali.

15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti.

15.3. Il consiglio dell'IME può adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito.

15.4. Fatto salvo l'articolo 3.1, una decisione dell'IME è vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.

 

 

Articolo 16

Risorse finanziarie

 

16.1. L'IME è dotato di risorse proprie. L'entità delle risorse dell'IME è determinata dal Consiglio dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese amministrative

16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'articolo 16.1, sono costituite con contributi delle banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del comitato dei governatori e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato.

16.3. Il consiglio dell'IME, deliberando a maggioranza qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.

 

 

Articolo 17

Conti annuali e revisione dei conti

 

17.1. L'esercizio finanziario dell'IME inizia il 1Â gennaio e finisce il 31 dicembre.

17.2. Il consiglio dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario.

17.3. I conti annuali sono redatti secondo i principi stabiliti dal consiglio dell'IME. I conti annuali sono approvati dal consiglio dell'IME e in seguito pubblicati.

17.4. I conti annuali vengono verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal consiglio dell'IME. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili dell'IME ed essere pienamente informati circa le sue operazioni.

Le disposizioni dell'articolo 188 C del trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione dell'IME.

17.5. Un'eccedenza dell'IME viene trasferita nell'ordine seguente:

un importo determinato dal consiglio dell'IME viene trasferito nel fondo generale di riserva dell'IME;

il resto dell'eccedenza viene distribuito alle banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

17.6. Nel caso in cui l'IME subisca una perdita, il deficit è compensato dal fondo generale di riserva dell'IME. I resti di deficit residuo sono coperti con contributi delle banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

 

 

Articolo 18

Organico

 

18.1. Il consiglio dell'IME stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti dell'IME.

18.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie tra l'IME e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni specificate nelle condizioni di impiego.

 

 

Articolo 19

Controllo giudiziario e materie connesse

 

19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. L'IME può avviare un'azione legale nei casi ed alle condizioni previste dal trattato.

19.2. Le controversie tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione è attribuita alla Corte di giustizia.

19.3. L'IME è soggetto al regime di responsabilità previsto

19.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto.

19.5. La decisione dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal consiglio dell'IME.

 

 

Articolo 20

Segreto professionale

 

20.1. I membri del consiglio dell'IME e il personale dell'IME hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

20.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che prevede uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

 

 

Articolo 21

Privilegi e immunità

 

L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

 

 

Articolo 22

Poteri di firma

 

L'IME è legalmente vincolato nei confronti di terzi dal suo presidente o dal vicepresidente ovvero dalla firma di due membri del personale dell'IME che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto dell'IME.

 

 

Articolo 23

Liquidazione dell'IME

 

23.1. Conformemente all'articolo 109 L del trattato, l'IME è messo in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. Tutte le attività e passività dell'IME sono automaticamente trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a termine per l'inizio della terza fase.

23.2. Il meccanismo per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui all'articolo 17 dell'accordo SME, sarà liquidato entro il primo giorno della terza fase dell'Unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 di detto accordo.

23.3. Tutte le attività e le passività derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto agli accordi di cui all'articolo 6.1, sono regolate entro il primo giorno della terza fase.

23.4. Tutte le restanti attività dell'IME saranno cedute e le passività restanti dell'IME saranno regolate.

23.5. I ricavi della liquidazione, di cui all'articolo 23.4, saranno distribuiti alle banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

23.6. Il consiglio dell'IME può adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23.4 e 23.5.

23.7. Al momento dell'istituzione della BCE, il presidente dell'IME lascia l'incarico.

 

Scadenze di: gennaio 2026
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