Protocollo
(n. 3) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui
all'articolo 4 A del trattato che istituisce la Comunità europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni
seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
CAPO I
ISTITUZIONE
DEL SEBC
Articolo 1
Sistema
europeo di banche centrali
1.1. Il Sistema europeo
di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti
conformemente all'articolo 4 A del trattato; essi assolvono i loro compiti ed
espletano le loro attività conformemente alle disposizioni del trattato e del
presente statuto.
1.2. Conformemente
all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e
dalle banche centrali degli Stati membri («banche centrali nazionali»).
L'«Institut Monétaire Luxembourgeois» sarà la banca centrale nazionale del
Lussemburgo.
CAPO II
OBIETTIVI
E COMPITI DEL SEBC
Articolo 2
Obiettivi
Conformemente
all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato, l'obiettivo principale del SEBC è
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della
stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali della
Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della
Comunità definiti nell'articolo 2 del trattato. Il SEBC agisce in conformità
del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza,
favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di
cui all'articolo 3 A del trattato.
Articolo 3
Compiti
3.1. Conformemente
all'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, i compiti fondamentali assolti
tramite il SEBC sono:
definire e attuare la
politica monetaria della Comunità;
svolgere le operazioni
sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109 del trattato;
detenere e gestire le
riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
promuovere il regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento.
3.2. Conformemente
all'articolo 105, paragrafo 3, del trattato, il terzo trattino dell'articolo
3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli
Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.
3.3. Conformemente
all'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, il SEBC contribuisce ad una buona
conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto
riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del
sistema finanziario.
Articolo 4
Funzioni
consultive
Conformemente
all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato:
la BCE viene
consultata:
in merito a qualsiasi
proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;
dalle autorità
nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue
competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio,
secondo la procedura di cui all'articolo 42;
la BCE può formulare
pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o
alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Articolo 5
Raccolta
di informazioni statistiche
5.1. Al fine di
assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali
nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti
autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa
coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità
degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
5.2. Le banche centrali nazionali
svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
5.3. La BCE
contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità
relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle
aree di sua competenza.
5.4. Il Consiglio,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone
fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di
riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.
Articolo
6
Cooperazione
internazionale
6.1. Nel campo della
cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE
decide come il SEBC debba essere rappresentato.
6.2. La BCE e, con
l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad
istituzioni monetarie internazionali.
6.3. L'articolo 6.1 e
6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 4, del
trattato.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
DEL SEBC
Articolo 7
Indipendenza
Conformemente all'articolo 107
del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei
doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una
banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali
possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi
comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si
impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali
nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 8
Principio
generale
Il SEBC è governato
dagli organi decisionali della BCE.
Articolo 9
La
Banca centrale europea
9.1. La BCE che,
conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, ha personalità
giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta
alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare
acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
9.2. La funzione della BCE è
quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo
105, paragrafi 2, 3 e 5, del trattato siano assolti o mediante le attività
proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche
centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.
9.3. Conformemente all'articolo
106, paragrafo 3, del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il
Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.
Articolo 10
Il
Consiglio direttivo
10.1. Conformemente
all'articolo 109 A, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo comprende
i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche
centrali nazionali.
10.2. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 10.3, solo i membri del consiglio direttivo
presenti di persona hanno diritto di voto. In deroga a questa norma, il regolamento
interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che membri del consiglio
direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che
un membro del consiglio direttivo impossibilitato ad esercitare il diritto di
voto per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del
consiglio direttivo.
Fatti salvi gli
articoli 10.3 e 11.3 ogni membro del consiglio direttivo ha diritto ad un voto.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo
decide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del
presidente.
Perché il consiglio
direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei
membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una
riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener
conto del quorum.
10.3. Per qualsiasi
decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle
votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base
alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali
nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero.
Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se
i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto
della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un
governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il
suo voto ponderato.
10.4. Le riunioni
hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere
pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
10.5. Il Consiglio
direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
Articolo 11
Il
comitato esecutivo
11.1. Conformemente
all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il comitato
esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
I membri assolvono i
loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite
o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una
deroga.
11.2. Conformemente
all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il
vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra
persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore
monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a
livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio previa
consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.
Il loro mandato ha una
durata di otto anni e non è rinnovabile.
Possono essere membri
del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.
11.3. Le condizioni e
le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il
loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di
contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su
proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo
e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno
diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.
11.4. Qualora un
membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio
direttivo o del comitato esecutivo.
11.5. Ogni membro del
comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto.
Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza
semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le
disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui
all'articolo 12.3.
11.6. Il comitato
esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
11.7. Qualsiasi
vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo
membro in conformità dell'articolo 11.2.
Articolo 12
Responsabilità
degli organi decisionali
12.1. Il consiglio
direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare
l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del
presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria della
Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi
monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel
SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.
Il comitato esecutivo attua la
politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio
direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali.
Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo
decide il consiglio direttivo.
Per quanto possibile
ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale
delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei
compiti del SEBC.
12.2. Il comitato
esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.
12.3. Il consiglio
direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna
della BCE e dei suoi organi decisionali.
12.4. Le funzioni
consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.
12.5. Il consiglio
direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.
Articolo 13
Il
presidente
13.1. Il presidente o,
in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato
esecutivo della BCE.
13.2. Fatto salvo
l'articolo 39, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE
all'esterno.
Articolo 14
Banche
centrali nazionali
14.1. Conformemente
all'articolo 108 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi
alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso
lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e
con il presente statuto.
14.2. Gli statuti
delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata
del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a
cinque anni.
Un governatore può
essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni
richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi
mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte
di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per
violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa
all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine
di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua
notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
14.3. Le banche
centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo
gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le
misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle
istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria
informazione.
14.4. Le banche centrali
nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente
statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi
dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del
SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche
centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del
SEBC.
Articolo 15
Obblighi
di rendiconto
15.1. La BCE compila e
pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.
15.2. Un rendiconto
finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.
15.3. Conformemente
all'articolo 109 B, paragrafo 3, del trattato, la BCE trasmette al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una
relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno
precedente e dell'anno in corso.
15.4. Le relazioni e i
rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti
interessati gratuitamente.
Articolo 16
Banconote
Conformemente
all'articolo 105 A, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo ha il
diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della
Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le
banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le
uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
La BCE rispetta per
quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione
di banconote.
CAPO IV
FUNZIONI
MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC
Articolo 17
Conti
presso la BCE e le banche centrali nazionali
Al fine di svolgere le
loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti
intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e
accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.
Articolo 18
Operazioni
di credito e di mercato aperto
18.1. Al fine di
perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le
banche centrali nazionali hanno la facoltà di:
operare sui mercati
finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine),
ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in
prestito crediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di
altri paesi, nonché metalli preziosi;
effettuare operazioni
di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i
prestiti sulla base di adeguate garanzie.
18.2. La BCE
stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto
effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli
per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a
partecipare a tali operazioni.
Articolo 19
Riserve
minime
19.1. Fatto salvo
l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica
monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati
membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali
nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve
obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di
inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e
altre sanzioni di analogo effetto.
19.2. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita
nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi
ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni
appropriate nei casi di inosservanza.
Articolo 20
Altri
strumenti di controllo monetario
Il Consiglio direttivo
può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri
metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.
Se tali strumenti impongono
obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura
prevista all'articolo 42.
Articolo 21
Operazioni
con enti pubblici
21.1. Conformemente all'articolo
104 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi
altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle
banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad
altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri,
così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della
BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2. La BCE e le banche centrali
nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui
all'articolo 21.1.
21.3. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà
pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche
centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso
trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 22
Sistemi
di pagamento e di compensazione
La BCE e le banche
centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire
regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento
efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi
terzi.
Articolo 23
Operazioni
esterne
La BCE e le banche
centrali nazionali possono:
stabilire relazioni
con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso,
con organizzazioni internazionali;
acquistare o vendere a
pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli
preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra
attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi
forma essi siano detenuti;
detenere e gestire le
attività di cui al presente articolo;
effettuare tutti i
tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.
Articolo 24
Altre
operazioni
In aggiunta alle
operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche
centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi
amministrativi e per il proprio personale.
CAPO V
VIGILANZA
PRUDENZIALE
Articolo 25
Vigilanza
prudenziale
25.1. La BCE può
fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle
autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e
sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema
finanziario.
25.2. Conformemente
alle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6, del
trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che
riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre
istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE DEL SEBC
Articolo 26
Conti
finanziari
26.1. L'esercizio finanziario
della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1Â gennaio e finisce
il 31 dicembre.
26.2. I conti annuali
della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal
consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e
sono in seguito pubblicati.
26.3. Per fini
operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato
del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali
nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.
26.4. Per
l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le
disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto
riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.
Articolo 27
Revisione
dei conti
27.1. La contabilità della BCE e
delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni
indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal consiglio. I
revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili
della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati
sulle loro operazioni.
27.2. Le disposizioni
dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame
dell'efficienza operativa della gestione della BCE.
Articolo 28
Capitale
della BCE
28.1. Il capitale
della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5 000
milioni di ECU. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente
determinati dal Consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata
di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal
Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 42.
28.2. Le banche
centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della
BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito
conformemente all'articolo 29.
28.3. Il consiglio
direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo
10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
28.4. Fatto salvo
l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle
banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste
sotto sequestro.
28.5. Qualora lo
schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali
trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad
assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato.
Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali
trasferimenti.
Articolo 29
Schema
di sottoscrizione di capitale
29.1. Dopo
l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo
109 L, paragrafo 1, del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione
del capitale della BCE. A ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata,
nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:
50 % della quota,
relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo
anno che precede l'istituzione del SEBC;
50 % della quota,
relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che
precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC;
Le percentuali sono
arrotondate verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05%.
29.2. I dati
statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti
dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la
procedura di cui all'articolo 42.
29.3. Le ponderazioni
assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo
l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo
29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno
successivo.
29.4. Il consiglio
direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del
presente articolo.
Articolo 30
Trasferimento
alla BCE di attività di riserva in valuta
30.1. Fatto salvo il disposto
dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali
nazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU,
posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000
milioni di ECU. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere
richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono
essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e
gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli
scopi indicati nel presente statuto.
30.2. I contributi di
ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del
capitale sottoscritto della BCE.
30.3. Ogni banca
centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio
contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la
remunerazione di tali crediti.
30.4. Ulteriori
richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto
dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente
all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio
secondo la procedura di cui all'articolo 42.
30.5. La BCE può
detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa
in comune di tali attività.
30.6. Il consiglio
direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del
presente articolo.
Articolo 31
Attività
di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali
31.1. Le banche centrali
nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso
organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.
31.2. Tutte le altre
operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle
banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché
le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva
in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel
quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di
assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.
31.3. Il consiglio
direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
Articolo 32
Distribuzione
del reddito monetario delle Banche centrali nazionali
32.1. Il reddito
ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di
politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene
distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del
presente articolo.
32.2. Fatto salvo
l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale
nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in
contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli
enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali
in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
32.3. Se, dopo
l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il consiglio
direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali
non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo
32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un
periodo che non superi i cinque anni.
32.4. L'ammontare del
reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un
importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi
costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.
Il consiglio direttivo
può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese
sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per
perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate
per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo
ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario
delle banche centrali nazionali.
32.5. La somma dei
redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse
in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi
decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.
32.6. La compensazione
e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario
sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio
direttivo.
32.7. Il consiglio
direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del
presente articolo.
Articolo 33
Ripartizione
dei profitti e delle perdite netti della BCE
33.1. Il profitto
netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:
un importo stabilito
dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene
trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del
capitale;
il rimanente profitto netto viene
distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote
sottoscritte.
33.2. Qualora la BCE
subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della
BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito
monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti
degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente
all'articolo 32, paragrafo 5.
CAPO VII
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 34
Atti
giuridici
34.1. Conformemente
all'articolo 108 A del trattato, la BCE:
stabilisce i
regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti
nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi
che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42;
prende le decisioni
necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e
dal presente statuto;
formula
raccomandazioni o pareri.
34.2. Il regolamento
ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le raccomandazioni e i
pareri non sono vincolanti.
La decisione è
obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Gli articoli 190, 191
e 192 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla
BCE.
La BCE può decidere di
pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
34.3. Entro i limiti e
alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o
penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti
e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 35
Controllo
giudiziario e materie connesse
35.1. Gli atti o le
omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della
Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE
può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal
trattato.
35.2. Controversie tra, da un
lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra
persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui
la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.
35.3. La BCE è
soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del presente
trattato. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle
rispettive legislazioni nazionali.
35.4. La Corte di
giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato
dalla BCE o per suo conto.
35.5. La decisione
della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa
dal consiglio direttivo.
35.6. La Corte di
giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da
parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente
statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia
adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, può formulare un parere
motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui
trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale
nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla
BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.
Articolo 36
Personale
36.1. Il consiglio
direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di
impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di
giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri
dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
Articolo 37
Sede
Entro la fine del
1992, la decisione sulla sede della BCE è adottata di comune accordo dai
governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.
Articolo 38
Segreto
professionale
38.1. I membri degli
organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali
hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le
informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
38.2. Le persone che
hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno
specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.
Articolo 39
Poteri
di firma
La BCE è
giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri
del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE
che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto
della BCE.
Articolo 40
Privilegi
e immunità
La BCE beneficia sul
territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per
l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
CAPO VIII
MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE
Articolo 41
Procedura
di modificazione semplificata
41.1. Conformemente
all'articolo 106, paragrafo 5, del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17,
18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del
presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione
della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa
consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del
Parlamento europeo.
41.2. Una raccomandazione
presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione
unanime da parte del consiglio direttivo.
Articolo 42
Legislazione
complementare
Conformemente
all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato, immediatamente dopo la decisione
sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa
consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le
disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del
presente statuto.
CAPO IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC
Articolo 43
Disposizioni
generali
43.1. Una deroga di
cui all'articolo 109 K, paragrafo 1, del trattato comporta che i seguenti
articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono
alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1., 14.3, 16, 18,
19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.
43.2. Le banche
centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 109
K, paragrafo 1, del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della
politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.
43.3. Conformemente
all'articolo 109 K, paragrafo 4, del trattato l'espressione Stati membri
equivale a «Stati membri senza deroga» nei seguenti articoli del presente
statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50.
43.4. L'espressione
«banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri
senza deroga» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3,
12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52.
43.5. Negli articoli
10.3 e 33.1 per partecipanti al capitale si intendono le banche centrali degli
Stati membri senza deroga.
43.6. Negli articoli
10.3 e 30.2 per capitale sottoscritto si intende capitale della BCE
sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.
Articolo 44
Compiti
transitori della BCE
La BCE assume quei
compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri,
devono essere ancora adempiuti nella terza fase.
La BCE fornisce pareri
nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo
109 K del trattato.
Articolo 45
Consiglio
generale della BCE
45.1. Fatto salvo
l'articolo 106, paragrafo 3, del trattato, il consiglio generale è costituito
come terzo organo decisionale della BCE.
45.2. Il consiglio
generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori
delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo
possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio
generale.
45.3. Le
responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47
del presente statuto.
Articolo 46
Regolamento
interno del Consiglio generale
46.1. Il consiglio
generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente
della BCE.
46.2. Il Presidente
del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio generale.
46.3. Il presidente
prepara le riunioni del consiglio generale.
46.4. In deroga
all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.
46.5. Le funzioni del
segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.
Articolo 47
Responsabilità
del Consiglio generale
47.1. Il Consiglio generale:
svolge i compiti
previsti all'articolo 44;
partecipa alle
funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
47.2. Il consiglio
generale concorre:
alla raccolta di
informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
alla compilazione dei
rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
alla fissazione delle
norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo
26.4;
all'adozione di tutte
le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto
all'articolo 29.4;
alla fissazione delle
condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.
47.3. Il consiglio
generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i
tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle
monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto
dall'articolo 109 L, paragrafo 5, del trattato.
47.4. Il consiglio
generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del
consiglio direttivo.
Articolo 48
Disposizioni
transitorie per il capitale della BCE
Conformemente all'articolo 29.1,
a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione
nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In
deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non
versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale
decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale
sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una
percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della
BCE.
Articolo
49
Versamento
differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE
49.1. La banca
centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota
del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre
banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attività
di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da
trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio
correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE
conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote
sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote
già versate dalle altre banche centrali nazionali.
49.2. Oltre al
versamento da effettuare conformemente all'articolo 49.1, la banca centrale
interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti
equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli
accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale
risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La
somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle
riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per
il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale
interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.
Articolo 50
Nomina
iniziale dei membri del Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo
della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il presidente, il
vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati con il
comune accordo dei governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di
governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento
europeo e del consiglio dell'IME. Il presidente del comitato esecutivo viene
nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2, il vicepresidente viene
nominato per quattro anni e gli altri membri del comitato esecutivo per un
mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non è rinnovabile. Il
numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto
all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.
Articolo 51
Deroga
all'articolo 32
51.1. Se, dopo
l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione
dell'articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle
situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del
reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una
percentuale uniforme che non supera il 60% nel primo esercizio finanziario dopo
l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in
ogni esercizio finanziario successivo.
51.2. L'articolo 51.1
si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della
terza fase.
Articolo 52
Scambio
di banconote in valute comunitarie
In seguito alla
fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il consiglio direttivo adotta le
misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio
irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al
loro rispettivo valore di parità.
Articolo 53
Applicabilità
delle disposizioni transitorie
Gli articoli da 43 a 48 si
applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.