PROTOCOLLO (N. 2)
SULL'ARTICOLO 119 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è
allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del
trattato, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza
sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse
possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio
1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di
detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo
equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.