Protocollo (n. 15) sulla coesione economica
e sociale
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO
che l'Unione si propone l'obiettivo di promuovere il progresso economico e
sociale, in particolare mediante il rafforzamento della coesione economica e
sociale;
RICORDANDO
che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede tra
l'altro di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli
Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura tra le azioni della
Comunità enunciate all'articolo 3 del trattato;
RICORDANDO
che le disposizioni della parte terza, titolo XIV, sulla coesione economica e
sociale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento
e l'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria nel settore della coesione
economica e sociale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo;
RICORDANDO
che le disposizioni della parte terza, titolo XII, sulle reti transeuropee e,
titolo XVI, sull'ambiente prevedono un fondo di coesione da istituire entro il
31 dicembre 1993;
CONVINTE
che il progresso verso l'Unione economica e monetaria contribuirà alla crescita
economica di tutti gli Stati membri;
CONSTATANDO
che i fondi strutturali della Comunità saranno raddoppiati in termini reali tra
il 1987 e il 1993, implicando considerevoli trasferimenti, specialmente in
termini di percentuale del PIL degli Stati membri meno prosperi;
CONSTATANDO
che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle
regioni più povere;
CONSIDERANDO
il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle
risorse provenienti dai fondi strutturali;
PRENDENDO
atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione comunitaria ai
programmi e ai progetti in alcuni paesi;
PRENDENDO
atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità
relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie;
RIBADISCONO
che la promozione della coesione economica e sociale è di vitale importanza per
il pieno sviluppo e il durevole successo della Comunità e sottolineano
l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli
2 e 3 del trattato;
RIBADISCONO
la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole
nel conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della coesione;
RIBADISCONO
la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle
sue risorse alla promozione della coesione economica e sociale e si dichiarano
disposti a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a
tal fine necessario;
RIBADISCONO
la necessità di un'approfondita valutazione del funzionamento e dell'efficienza
dei fondi strutturali nel 1992 e la necessità di riesaminare, in tale
occasione, l'adeguata dimensione di tali fondi alla luce dei compiti della
Comunità nel settore della coesione economica e sociale;
CONVENGONO
che il Fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993 erogherà
contributi finanziari comunitari a favore di progetti nei settori dell'ambiente
e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al
90 % della media comunitaria i quali abbiano un programma volto a soddisfare le
condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato;
DICHIARANO
l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione
dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità
specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi
strutturali;
DICHIARANO
di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione comunitaria nel
contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi
aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi;
RICONOSCONO
la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella
realizzazione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposte ad
esaminare tutte le misure all'uopo necessarie;
DICHIARANO
l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei
singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli
Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di
regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.
CONVENGONO
di allegare il presente protocollo al trattato che istituisce la Comunità
europea.
Protocollo
(n. 16) sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente,
che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:
Il Comitato economico e sociale e il Comitato
delle regioni hanno una struttura organizzativa comune.
Protocollo (n. 17) (*) allegato al trattato
sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee
(*) Vedasi la dichiarazione del 1° maggio
1992, pag. 65.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti,
che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che
istituiscono le Comunità europee:
Nessuna disposizione del trattato
sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei
trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica
l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.