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25-03-1957 n° - Leggi

Protocollo n. 15 - Trattato CEE 25 marzo 1957
sulla coesione economica e sociale
Protocollo (n

Protocollo (n. 15) sulla coesione economica e sociale

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che l'Unione si propone l'obiettivo di promuovere il progresso economico e sociale, in particolare mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale;

RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede tra l'altro di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura tra le azioni della Comunità enunciate all'articolo 3 del trattato;

RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XIV, sulla coesione economica e sociale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria nel settore della coesione economica e sociale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo;

RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XII, sulle reti transeuropee e, titolo XVI, sull'ambiente prevedono un fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993;

CONVINTE che il progresso verso l'Unione economica e monetaria contribuirà alla crescita economica di tutti gli Stati membri;

CONSTATANDO che i fondi strutturali della Comunità saranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1993, implicando considerevoli trasferimenti, specialmente in termini di percentuale del PIL degli Stati membri meno prosperi;

CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere;

CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali;

PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione comunitaria ai programmi e ai progetti in alcuni paesi;

PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie;

RIBADISCONO che la promozione della coesione economica e sociale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo della Comunità e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato;

RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della coesione;

RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario;

RIBADISCONO la necessità di un'approfondita valutazione del funzionamento e dell'efficienza dei fondi strutturali nel 1992 e la necessità di riesaminare, in tale occasione, l'adeguata dimensione di tali fondi alla luce dei compiti della Comunità nel settore della coesione economica e sociale;

CONVENGONO che il Fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993 erogherà contributi finanziari comunitari a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato;

DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali;

DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione comunitaria nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi;

RICONOSCONO la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie;

DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.

CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Protocollo (n. 16) sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno una struttura organizzativa comune.

 

 

Protocollo (n. 17) (*) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee

 

(*) Vedasi la dichiarazione del 1° maggio 1992, pag. 65.

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

Nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

 

Scadenze di: gennaio 2026
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