Protocollo
(n. 12) su talune disposizioni relative alla Danimarca
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
DESIDERANDO
risolvere, conformemente agli obiettivi generali del trattato che istituisce la
Comunità europea, taluni problemi particolari attualmente esistenti,
TENENDO CONTO che
la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al
referendum in Danimarca preliminarmente alla partecipazione danese alla terza
fase dell'Unione economica e monetaria,
HANNO CONVENUTO
le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la
Comunità europea:
Il governo danese
notifica al Consiglio la sua posizione in merito alla partecipazione alla terza
fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109
J, paragrafo 2, del trattato.
Qualora venga
notificato che la Danimarca non parteciperà alla terza fase, la Danimarca
usufruirà di un'esenzione. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca
di tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC
relativi ad una deroga.
In tal caso la
Danimarca non viene inclusa nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano
le condizioni necessarie di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, secondo
trattino, e paragrafo 3, primo trattino, del trattato.
Quanto
all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 109 K,
paragrafo 2, è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
In caso di
abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente
protocollo.