Protocollo
(n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord
LE ALTE PARTI
CONTRAENTI,
RICONOSCENDO che
il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi a passare alla
terza fase dell'Unione economica e monetaria senza che il suo governo e il suo
parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,
PRENDENDO ATTO
della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di
prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
Il Regno Unito
notifica al Consiglio se intende passare alla terza fase prima che il Consiglio
proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109 J, paragrafo 2, del
trattato.
A meno che il
Regno Unito notifichi al Consiglio che intende passare alla terza fase, esso
non ha nessun obbligo di farlo.
Qualora non sia
stabilita una data di inizio della terza fase conformemente all'articolo 109 J,
paragrafo 3, del trattato, il Regno Unito può notificare l'intenzione di
passare alla terza fase anteriormente al 1Â gennaio 1998.
I punti da 3 a 9
producono effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende
passare alla terza fase.
Il Regno Unito
non viene incluso nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le
condizioni necessarie di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, secondo trattino,
e paragrafo 3, primo trattino, del trattato.
Il Regno Unito
mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla
legislazione nazionale.
Gli articoli 3 A,
paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, paragrafi da 1 a 5, 105 A, 107,
108, 108 A, 109, 109 A, paragrafi 1 e 2, lettera b), e 109 L, paragrafi 4 e 5,
del trattato non si applicano al Regno Unito. In queste disposizioni i
riferimenti alla Comunità o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i
riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca
d'Inghilterra.
Gli articoli 109
E, paragrafo 4, e 109 H e I del trattato continuano ad essere applicabili al
Regno Unito. Gli articoli 109 C, paragrafo 4, e 109 M si applicano al Regno
Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.
Il diritto di
voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di
cui agli articoli elencati al punto 5. A tal fine il voto ponderato del Regno
Unito è escluso da qualsiasi calcolo della maggioranza qualificata ai sensi
dell'articolo 109 K, paragrafo 5, del trattato.
Il Regno Unito
non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del
vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE,
conformemente agli articoli 109 A, paragrafo 2, lettera b), e 109 L, paragrafo
1, del trattato.
Gli articoli 3,
4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30,
31, 32, 33, 34, 50 e 52 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle
banche centrali e della Banca centrale europea («statuto») non si applicano al
Regno Unito.
In tali articoli
i riferimenti alla Comunità o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e
i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non
riguardano la Banca d'Inghilterra.
I riferimenti
negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non
includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.
L'articolo 109 L,
paragrafo 3, del trattato e gli articoli da 44 a 48 dello statuto producono
effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di
una deroga, con i seguenti emendamenti:
All'articolo 44,
i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono
ancora essere assolti nella terza fase a motivo dell'eventuale decisione del
Regno Unito di non passare a tale fase.
Oltre ai compiti
previsti dall'articolo 47, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito
alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi
dell'articolo 10, lettere a) e c), del presente protocollo, e contribuisce alla
preparazione delle medesime.
La Banca
d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire
i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati
membri con deroga.
Qualora il Regno
Unito non passi alla terza fase, gli è consentito cambiare la propria notifica
in qualsiasi momento successivamente all'inizio di detta fase. In tal caso:
Il Regno Unito ha
il diritto di passare alla terza fase, purché soddisfi le necessarie
condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni
e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2, del
trattato, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie.
La Banca
d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di
riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della
banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita.
Il Consiglio,
alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 L,
paragrafo 5, del trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per
permettere al Regno Unito di passare alla terza fase.
Se il Regno Unito
passa alla terza fase conformemente alle disposizioni del presente punto, i
punti da 3 a 9 del presente protocollo cessano di produrre effetto.
In deroga alle
disposizioni degli articoli 104 e 109 E, paragrafo 3, del trattato e
dell'articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la
linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché
il Regno Unito non passi alla terza fase.