Decreto Interministeriale 4 giugno
2001, n. 268
(in
GU 6 luglio 2001, n. 155)
Prot. n. 11303/DM
Regolamento
recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle
Scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di
ammissione alle Scuole e di esami finali
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTO l'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341
che stabilisce che l'esame finale sostenuto al termine della Scuola di
specializzazione per l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed
abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi
diplomi di laurea;
VISTA la legge 23 agosto
1988 n. 400 art. 17, commi 3 e 4;
VISTO l'articolo 4 del
decreto del 26 maggio 1998 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori
disposizioni in materia di esami finali;
VISTO l'articolo 4 della
legge 2 agosto 1999 n. 264 che prevede
l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle
Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo
1 comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre
2000 n. 306, che ha attribuito all'esame di
Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle Scuole di
specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il medesimo
articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 che ha
demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione
delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la
determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia
di ammissione alla Scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire
agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai
fini dell'esito del concorso per esami e titoli;
UDITO il parere
dei Consiglio di Stato n.132/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
VISTA la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400
(nota prot.
n.11236/DM del 30 maggio 2001);
ADOTTA:
il
seguente regolamento
Art. 1
1. L'esame di
Stato che si svolge al termine delle Scuole di specializzazione di cui alla legge 19
novembre 1990 n. 341, successivamente disciplinato dal Decreto del 26
maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del
decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
2000 n. 306, valore di prova concorsuale ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124,
e consta di una prova scritta e di un colloquio.
2. L'esame
accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacità di tradurle
sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali
relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attività
svolte nella Scuola di specializzazione.
3. Il candidato
si presenta nella Scuola ove ha concluso con esito positivo le attività
formative previste dal Corso di specializzazione.
Art. 2
Prova
scritta
1. La prova scritta, della durata
massima di tre ore, consiste nella progettazione di un percorso didattico,
eventualmente articolato in unità o moduli, relativo ad argomenti predisposti,
prima dello svolgimento della prova, dalle commissioni giudicatrici in numero
almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati presenti in ogni giornata. Il
candidato estrae una terna di argomenti e ne sceglie uno, sul quale svolge la
prova.
2. La
progettazione dovrà indicare, sotto forma di schema, in un contesto scolastico
dato, la collocazione dell'argomento scelto all'interno del sistema di
conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interessate, con
riferimento alla struttura curricolare in cui l'unità didattica è inserita e
alle connessioni interdisciplinari. Lo schema farà riferimento agli obiettivi
da raggiungere, all'itinerario didattico, alle motivazioni delle scelte
metodologiche operate e ai sussidi e agli strumenti didattici anche
multimediali, da utilizzare.
3. La
progettazione potrà anche segnalare eventuali metodologie alternative rispetto
a quelle proposte ed essere arricchita dalla indicazione di elementi
strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di
approfondimento su uno o più aspetti del percorso didattico progettato.
4. La valutazione
della prova scritta è effettuata con le modalità di cui all'articolo 4.
Art. 3
Colloquio
1. Il colloquio,
che si svolge nel giorno successivo a quello in cui il candidato ha sostenuto
la prova scritta, ha inizio con la presentazione e la discussione di una
relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di
tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione.
2. Il colloquio
prosegue con la illustrazione, sviluppata anche attraverso la presentazione di
ulteriori elementi, dello schema di progettazione realizzato dal candidato in
sede di prova scritta. Nel corso della sua esposizione il candidato dovrà
dimostrare, con riferimento alla progettazione proposta, di essere in grado di:
padroneggiare la
disciplina nei suoi continui mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo
sviluppo del curricolo;
individuare,
sotto gli aspetti strutturali e formativi, i rapporti tra la disciplina in
questione e le discipline affini, in particolare quelle rientranti nella classe
di concorso di riferimento;
utilizzare
proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa.
Art. 4
Valutazione
delle prove d'esame
1. Alle prove
d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi:
- 20 punti per la
discussione prevista, all'articolo 3, comma 1, della relazione sulle attività
di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione;
- 20 punti per
l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova
scritta prevista dall'articolo 3, comma 2.
2. Superano
ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici
ventesimi.
Art. 5
Curriculum
1. Al candidato
viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo riportato ai sensi
dell'articolo 4, un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle
prove di valutazione superate durante il Corso di specializzazione.
2. Il punteggio
attribuito al curriculum è espresso in quarantesimi.
Art. 6
Voto
finale di abilitazione
1. Il voto finale
di abilitazione in ottantesimi è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle
prove d'esame previste dal precedente articolo 4 e di quello attribuito per il
curriculum ai sensi del precedente articolo 5.
2. Supera le
prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il candidato che
ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta.
3. Al candidato
che non supera le prove d'esame è consentita la partecipazione a successive
sessioni di esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi
ottenuti per le parti sostenute positivamente, ai sensi degli articoli 4 e 5.
L'esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici
successivi alla conclusione del corso.
Art. 7
Pluralità
di abilitazioni
1. I soli allievi
già iscritti alla Scuola di specializzazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che abbiano frequentato una pluralità di classi di
abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito
disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per più di
una classe.
2. Nel caso di
cui al comma 1:
la prova scritta e la corrispondente
illustrazione è unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono
predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le
quali il candidato si presenta;
per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata
relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico.
Art. 8
Punteggio
aggiuntivo
1. Ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della
legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio
2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene
attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.
2. Ai fini
dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria,
ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio
aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse
nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente.
Art. 9
Commissioni
giudicatrici degli esami finali
1. Per ognuno degli indirizzi
disciplinari per i quali, a norma dell'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990 n. 341, si sia svolto il Corso di
specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
secondario è costituita una commissione giudicatrice dell'esame di Stato finale
previsto dalla legge 19
novembre 1990 n. 341 art. 4, comma 2 e dall'articolo 1, comma
6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre
2000 n. 306. La commissione è composta da un presidente e
almeno 4 componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il
numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere
articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni.
2. Le commissioni
giudicatrici dell'esame di Stato di cui al comma precedente sono presiedute da
un docente universitario scelto dal Direttore scolastico regionale su una terna
di nominativi designati dal Direttore della scuola, su proposta del Consiglio
della scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno
due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel
ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione
secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce
l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato
un segretario, scelto tra il personale amministrativo in servizio negli uffici
dell'amministrazione scolastica, appartenente ad un profilo non inferiore a
quelli previsti dall'area B3.
3. I docenti di
scuola secondaria sono scelti dal Direttore scolastico regionale tra quelli che
hanno collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione; con
riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi è il docente che, ai sensi
della legge 3 agosto
1998, n. 315, ha direttamente seguito l'attività
di tirocinio del candidato e la stesura della conseguente relazione; per tale
docente si prescinde dalla titolarità nella specifica area disciplinare, di cui
al comma 2. I docenti universitari sono designati dal Direttore della scuola di
specializzazione tra i docenti della stessa, su proposta del Consiglio della
scuola di specializzazione.
4. Le commissioni
giudicatrici, sono nominate con decreto del Direttore scolastico regionale.
Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della
commissione possono appartenere allo stesso sesso.
Art. 10
Commissioni
giudicatrici degli esami di ammissione
1. L'ammissione
alle Scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, come previsto dall'articolo 4 della
legge 2 agosto 1999 n. 264, avviene
attraverso il superamento di apposite prove di cultura generale, determinate
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Per ognuno
degli indirizzi disciplinari attivati nella Scuola di specializzazione è
costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter,
del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
2000 n. 306. La commissione è composta da un
presidente e almeno 4 componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi
disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione
potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni.
3. Le commissioni giudicatrici
dell'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione di cui al comma
precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal Direttore
della scuola su proposta del Consiglio della scuola di specializzazione. Ne
fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo
indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni,
titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti
all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti
universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario scelto tra il
personale amministrativo in servizio presso l'Università.
4. I docenti di
scuola secondaria sono scelti dal Direttore della scuola tra una rosa di cinque
nominativi designati dal Direttore scolastico regionale tra quelli che hanno
collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione.
5. Le commissioni
giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore della scuola. Salvo
motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione
possono appartenere allo stesso sesso.
6. I componenti
delle commissioni sono scelti nell'ambito della Regione in cui si svolgono i
corsi.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della
pubblica istruzione
Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica