Ordinanza Ministeriale 21 maggio
2001, n. 90
(in
SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 167)
Prot. 4042
Norme per lo svolgimento degli
scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto
legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852,
contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il regio decreto 4
maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli
alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;
Visto il regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
Visto il R.D. 11.12.1930,
n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari
ed i programmi dei conservatori musicali;
Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286
concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per
le scuole di grado preparatorio;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104,
con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
Vista la legge
24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella
scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno
1990, n.148, sulla riforma dell'ordinamento
della scuola elementare;
Visto il D.M.
14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il decreto
Ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai
programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il decreto
Ministeriale 26 agosto 1981, concernente
criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del
diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della
medesima;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è
stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in
materia di istruzione,
Vista la legge 8 agosto
1995, n. 352, concernente l'abolizione degli
esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto
Presidente Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di
Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di
seguito denominato Regolamento;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio
1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per
l’elevamento dell’obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9-8-1999,
n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento
recante norme per l’attuazione della legge 20 gennaio
1999, n.9, contenente disposizioni urgenti
per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 13 marzo
2000, n. 70, concernente il modello di
certificazione previsto dalla legge 20 gennaio
1999, n.9 sull’elevamento dell’obbligo di
istruzione;
Vista l’O.M. 2 maggio
2000, n. 134, concernente il calendario
scolastico per l’anno 2000-2001;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’art.1, comma 6,
del D.Lvo 25.7.1998, n.286;
Vista l’O.M. 13
febbraio 2000, n.29, recante istruzioni e modalità organizzative e operative
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l’anno scolastico
2000-2001.
Vista la lettera
circolare n.2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di
idoneità e di licenza elementare nelle scuole elementari paritarie;
ORDINA
TITOLO I
SCUOLA
DELL’OBBLIGO
SCUOLE
ELEMENTARI
Art. 1
Scrutini
ed esami
1. Il passaggio
degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per
scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.
2. Gli scrutini
per le classi prima, seconda, terza a quarta elementare si effettuano e sono
pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.
3. Lo scrutinio
finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non
deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle
verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno
scolastico.
4. Gli elementi
di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione
costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7
dell’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993,n.236
e dalla circolare
ministeriale n.491 del 7 agosto 1996, la base
del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che
sarà documentato con l’apposito attestato distribuito con il documento di
valutazione.
5. Nei casi in
cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per
prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o
da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale
impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del
giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del
successivo articolo 6.
6. I docenti di
classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente
agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente
specialista per l’insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell’art.145- comma
2- del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297, non
ammettere l’alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su
conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei
docenti.
A tal fine gli insegnanti di
classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla
classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al
consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo
sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull’attestato nel solo caso
in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
7. Qualora non
sia stata ancora adottata l’organizzazione modulare di cui all’art.121 - comma
terzo - del D.L.vo n.297/1994, le operazioni
di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall’insegnante di
classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di
religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento
ed il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, quando gli
stessi insistono sulla stessa classe.
Art.2
Esami di
licenza elementare
1. A conclusione
del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza che consta di due
prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.
2. Le prove
scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in
relazione all’attività svolta nel corso della frequenza della scuola
elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli
insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall’art.128 del
D.L.vo n.297/1994 e dall’art.1 del decreto
ministeriale 10 settembre 1991.
Le due prove
riguardano, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella
logico-matematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di
singole discipline, verte sull’intera attività svolta nel corso dell’anno
scolastico ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.
3. L’esame deve tenere conto
anche delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di
classe e contenute nel documento di valutazione di cui alla circolare
ministeriale n.491 del 7 agosto 1996.
Art.3
Commissioni
degli esami di licenza elementare
1. Le commissioni
degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute
paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal
dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Delle commissioni
fanno parte, a pieno titolo, sia l’insegnante che abbia svolto attività
didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come
specialista ai sensi dell’art.4 del
decreto ministeriale 28 giugno 1991.
2. Qualora i
docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali,
la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti
gli alunni delle stesse classi quinte interessate.
3. La valutazione
degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base
del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare
il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai
livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
4. Le commissioni di esame nelle
scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due
docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione
del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione
fanno parte anche l’insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno
e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle
discipline impartite nella scuola elementare parificata.
5. La commissione d’esame opera
collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
6. La
partecipazione degli insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di
servizio irrinunciabile ai sensi dell’art.395, lettera
e), del D.L.vo 297/1994.
Art.4
Scuola
familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e licenza
1. Per scuola
familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente
dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che
assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di
idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una
scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto
alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di
scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di
licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria
del circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata.
3. Gli esami di
licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o
nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di
scuola statale o paritaria.
4. Le commissioni
degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti
della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola
paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati
dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui
gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni
caso le operazioni di esame entro e non oltre l’ottavo giorno dall’inizio delle
prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o
paritaria.
Gli esami
consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area
linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad
accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale
sostiene l’esame.
5. Gli esami di
licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo
il calendario scolastico.
6. Le domande di
partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di
scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle
scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla
Circolare ministeriale sulle iscrizioni.
7. La domanda di
iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal
programma dell’attività svolta.
8. Le iscrizioni
agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e
quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo
grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente
preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre,
rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di
età.
Art.5
Commissioni
di esame nelle scuole private autorizzate
1. La direzione
della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o
licenza non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico
competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata.
In tali casi,
allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza,
che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola
statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l’insegnante della classe di
appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da
ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell’esame
con il processo educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico.
2. Ai membri
delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole
private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.
Art.6
Prove
suppletive
1. Agli alunni,
che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria
sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto
completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di
sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico.
2. I commissari
d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente
nominati.
3. Entro la data
del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle
classi 1^,2^,3^ e 4^ per i quali non sia stato possibile esprimere la
valutazione in sede di scrutinio finale.
Tali prove sono
sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto
delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale
degli alunni interessati.
E’ da tenere
presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla
classe successiva.
Art.7
Valutazione
1. Il giudizio finale riportato
sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline,
esso non va motivato e consiste nella indicazione <<ammesso>> o
<<non ammesso>>:a) <<alla classe successiva>> o b)
<<al successivo grado dell’istruzione obbligatoria>>.
2. Il giudizio
degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi
collegialmente.
TITOLO II
SCUOLE
MEDIE
Art. 8
Valutazione
finale ed esami di idoneità.
1. Nei corsi
istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti
del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe,
procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla
classe seconda e terza.
2. La sessione
degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è
unica.
3. Gli esami di
idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico,
sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza
ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al
calendario scolastico.
4. La riunione
preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio
delle prove scritte.
5. L’esame di
idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove
scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell’art.3 della
legge 16 giugno 1977,n.348.
6. Le prove degli
esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i
candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.
7. Nella
valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle
discipline "storia" ed "educazione civica".
8. Agli esami di
idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati
che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare, rispettivamente, il
dodicesimo o il tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza
di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
9. I candidati
agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito
negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a
frequentare la classe seconda.
10. Coloro i
quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo
ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola
media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di
ordine logistico, di centro vicino.
11. La scuola e'
tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del
disposto di cui al successivo comma.
12. In caso di
eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il
Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di
provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le
varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo
della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti
fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive
abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
13.Per i
candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati
motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
14. Gli alunni
che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da
altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati
al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere,
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove
suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.
15. Nello
svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli
seguiti nelle prove normali.
16. Le
disposizioni di cui al successivo art.18, comma 6, si applicano anche agli
esami di idoneità nella scuola media.
Art.9
Valutazione
finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della
scuola media
1. Sono sedi di
esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate,
nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute,
salvo quanto previsto dall'art.32 della
legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole
medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio
di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere
all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di
idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di
non ammissione all'esame di licenza.
3. Il giudizio
finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni
espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo
anche alle capacita' ed alle attitudini dimostrate.
4. Il numero
delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non
ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso e' elevato, la
relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non
ammissione, deve essere ampiamente motivata.
5. I candidati
privatisti, che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il
quattordicesimo anno di età e siano in possesso della licenza elementare, i
candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché
coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a
sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta
libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente
scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla
propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della
facilita' di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.
6. Coloro i quali
provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo
ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola
media statale, paritaria o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano
particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.
7. La scuola e'
tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del
disposto di cui al successivo comma 12 del presente articolo.
8. Nelle città
sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere
l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi
studiata, a meno che in nessuna delle scuole della citta' si insegni tale
lingua.
9. Per quanto
riguarda le domande di ammissione all’esame, controfirmate dall’esercente la
potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n.127 del
15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare
ministeriale n.349 del 7-8-1998, in materia di
autocertificazione.
10. Nei riguardi
dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del
colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione
artistica contenute nel decreto
ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i
criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.
11. I candidati privatisti che
hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14° anno di età e che abbiano
seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole,
presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame
di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti
previsti di cui dalla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal
console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5
anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.
12. In caso di
eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il
Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle
scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire
tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile,
il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono
distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle
rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore
agli Studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate
domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere
stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione
di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede
viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione
diretta agli interessati.
13. In ciascuna
scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta
d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di
esame previste dall'art.3 della
legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai
docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni
handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle
legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione
è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di
regola, nell'ambito della provincia tra:
a) dirigenti scolastici di scuola
media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di
scuola materna, elementare e media;
b) professori di
ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.
14. Nelle scuole
medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per
effetto D.M. 6 agosto
1999, la commissione d’esame è altresì composta
dagli insegnanti di strumento musicale.
15. I dirigenti
scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola
diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
16. Qualora il
personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque,
l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il
Provveditore agli Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate
nell'art.7, 3° comma,
del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio1966, n. 362.
17. Al presidente
della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della
commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente
raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
18. I dirigenti
scolastici, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di
licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui
non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione
di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di
assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice
funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i dirigenti
scolastici potranno concordare con il presidente della commissione degli esami
di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle
commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi
di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle
commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.
19. I candidati
interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o
corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso
le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati.
Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le
sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola
o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
20. Nei corsi
istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media
l’ammissione o la non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità
previste dai precedenti commi 2,3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con
il Preside in Consiglio di classe.
21. I candidati
provenienti dai predetti corsi sostengono l'esame di licenza media nella sede
ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso fanno parte della
commissione d’esame della scuola di aggregazione e ne costituiscono apposita
sottocommissione.
22. Gli esami di
licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico,
sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza
ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al
calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non
festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
23. Le prove
scritte si svolgono nel seguente ordine:
- italiano
- lingua
straniera
- matematica.
24. I
Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di
singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove
scritte di cui al precedente comma. L'eventuale prova scritta relativa a
materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art.3 del D.P.R.
n.419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da
quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al
precedente comma.
25. Il diario del
colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa
svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.
26. La riunione
preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per
assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
27. In
particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle
sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari
aggregati.
28. Nella riunione preliminare
vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri
didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati
compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei
risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad
apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in
sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai
candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa
documentazione.
29. L'esame di
licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le
modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981.
30. Per la
procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le
disposizioni contenute nell'art.85 del Regio
Decreto 4 maggio1925, n. 653. Alla presentazione
delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della
prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia
insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle
terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di
italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
31. E' data
facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta
motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta
preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono
essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla
lavagna.
32. Ogni
sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello
svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato
giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti
il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato
ed una traccia del colloquio stesso.
33. La
sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello
scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un
motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da
ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del
giudizio sintetico di "ottimo", "distinto",
"buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione
di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo,
viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.
34. La
sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio
orientativo (già espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei
singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed
attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati
privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe,
possano o meno iscriversi a detta classe.
35. La commissione plenaria,
constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai
criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle
sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della
sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto
del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e
sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
36. Nella scuola
con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati
direttamente dalla sottocommissione.
37. A coloro i
quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del
presidente della commissione, il diploma di licenza.
38. Nel diploma
viene scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 33.
39. Al termine
della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli
Studi l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
40. Ciascun
presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della
sessione, la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio
1999,n.127. Tale scheda informativa deve essere
inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno
pervenire entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni
raccolte dalle schede e basato sull’analisi svolta dagli ispettori regionali al
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione - Direzione Generale degli
ordinamenti scolastici.
La seconda copia
della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e modalità
che ogni Provveditore fisserà autonomamente.
41. Le prove
suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi
criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.
42. Per i corsi facoltativi
autorizzati ai sensi della circolare
ministeriale. n.304 del 10 luglio 1998 e per i corsi
facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati
in collaborazione con soggetti esterni, per l’insegnamento di una seconda
lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare
ministeriale n.335 del 28 maggio 1997.
Art. 10
Certificazione
dell’obbligo scolastico
1. A ciascun
allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall’obbligo
scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell’art.1, comma 4,
della legge 20-1-1999,n.9 e dell’art.9 del
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica,n.323, secondo il modello adottato con decreto
ministeriale. n.70 del 13 marzo 2000.
Art.11
Disposizioni
finali
1. I consigli di
classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del
3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e
lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato,
nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli
alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione
artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere
fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che
provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere,
per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in
cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".
2. Nella fase
immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la
decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di
classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio,
consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma
nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai
candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.
3. Restano ferme
le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole
d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle
disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali
disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie
pareggiate e legalmente riconosciute.
4. I candidati
privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di
licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il
candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a
cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente
presentata, pena l'annullamento delle prove.
5. Gli esami di
idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola
delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e
licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto
alle prove orali.
6. La
deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa
agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non
ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché
l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere
pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.
7. Al termine
delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti
relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
8. Nessun
candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di
parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni
private.
9. Nelle scuole
medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e
solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura
caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al
successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli
istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di
plastica.
10. I docenti
nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al
secondo comma dell'art.7 della
legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del
consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di
valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali
docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio
1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti
gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di
maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile
1969, n. 119.
11. Nel quadro
delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che
vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove
differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla
base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute
nell'art.318 del
d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove
dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle
sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
12. Al fine di garantire
l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999,
n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999,
n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno
agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono
anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi
educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato,
secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del
D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a
valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli
obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la
classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del
rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la
iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del
riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
13. Nei diplomi
di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione
degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute
dagli alunni handicappati .
TITOLO III
SCUOLE
MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI D'ARTE
Art.12
Formazione
delle commissioni e svolgimento delle prove
1. Nelle scuole medie annesse
agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli
insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di
plastica delle terze classi.
2. Le prove degli
esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto
quanto disposto dal D.M.9.2.1979.
3. Nelle scuole
medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei
corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art.16 della
legge 31.12.1962,n.1859, per la
composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, quanto stabilito
dall'O.M. n.201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n.163 del 5
maggio 1994, perdurando le condizioni che ne
determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo
svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al titolo II della presente ordinanza.
TITOLO IV
ISTITUTI
D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Art.13
Scrutini
finali
1. Le istituzioni
scolastiche, a norma dell’art.4 del Regolamento dell’autonomia, individuano le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa
nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti
scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini
finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione
secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti
dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza
ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al
calendario scolastico.
3. Il collegio
dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli
consigli di classe.
4. Per la
formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta,
si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e
dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653,
sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte
relativa all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998,
citato nel preambolo.
5. Nei confronti
degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline,
comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il
consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri
valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga
conto:
a) della
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal
consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative
riscontrate (debito formativo);
b) della
possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico
successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle
attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con
le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così
deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni
delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato
resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai
docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali
l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
6. Nell’esercizio
dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione
delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative
di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e
modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico
successivo, nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta
in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità
approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.
7. La frequenza
assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi
positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in
sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di
per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio
finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un
congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o
pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso
dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli
obiettivi propri di ciascuna disciplina.
8. L'attività svolta dagli alunni
presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi
come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di
valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche
autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in
aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in
attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate e certificate.
9. Ai sensi della
legge 8 agosto
1995,n.352, gli studenti che, al termine delle
lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per
malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive,
che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe
successiva.
Art.14
Credito
scolastico
1. Ai sensi delle
vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all’attribuzione
del credito scolastico ad ogni alunno. Per l’anno scolastico 2000-2001, il credito
scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata
al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione
dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine
dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che
svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga
posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti
delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della
religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività
medesime.
3. L’attribuzione
del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente
superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti
attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di
eventuali criteri restrittivi
4. L’attribuzione
del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con
l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio
attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo
dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è
trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima deve essere, altresì,
indicata l’eventuale promozione con debito formativo.
6. Per gli alunni
che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede
all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art.11, comma 3,
del D.P.R. n.323 del 23.7.98.
Art. 15
Valutazione
degli alunni in situazione di handicap
1. Nei confronti
degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad
alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari
strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare
il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove
scritte tradizionali.
2. Per gli alunni
in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere
formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti
dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di
valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo
Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei
modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83,
esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di
sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati
dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il
Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi
ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in
conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al
fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap
psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato
sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non
riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando
l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare
ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta
i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente
allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano
educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere
ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per
tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del
D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla
pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la
quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è
adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in
modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica
professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate,
omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e
delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare
quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di
tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile
nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese
con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe
riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo
individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione
di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami
di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui
sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di
apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt
12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno
o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già
tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che
svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso
dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro
dei principi generali stabiliti dall’art.312 e
seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi
successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati
di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del
relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio
costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della
frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi,
possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti
con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui
all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma
4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un
Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra,
deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per
manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa
proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può
essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione,
che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni
che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è
riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano
applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le
disposizioni contenute nelle circolari n.163
del 16 giugno 1983 e n.262 del 22
settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei
programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e
n.8) valutazione.
8. Al fine di
facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del
D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di
classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale,
oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno
indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia
sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza
condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato
conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del
Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1,
dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più
lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo
comma dell’art.318 del
D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate
normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di
sostegno, a norma dell’art.315, comma
quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del
Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di
valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole,
per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi
della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione
scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo
comma, del D.Lgs. 297/94
Art.16
Pubblicazione
degli scrutini
1. A norma dell’art.2
dell’ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa
al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di
esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto
l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo
riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non
qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni
che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è
riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità
di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e
degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
Art. 17
Scrutini
nel primo anno di scuola secondaria superiore
1. Relativamente
alle fattispecie di cui agli articoli 5,6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 9 agosto 1999,
in materia di elevamento dell’obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo
anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del
medesimo decreto.
2. A ciascun
allievo che è prosciolto dall’obbligo stesso, avendo conseguito la promozione
alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla
medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell’art.1, comma 4, della legge
20 gennaio 1999 e dell’art.9 del
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1999, n.323, secondo il modello adottato con decreto
ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.
Art. 18
Esami
di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame
1. Le domande di
ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti
dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle
iscrizioni.
2. Le domande di
ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate,
nella sede prescelta, ad un solo istituto.
3. In caso di
eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono
convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i
candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art.57 del R.D.
4 maggio 1925, n. 653.
4. Tutte le prove
di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per
circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato
ad un determinato istituto di diversa sede, purché il dirigente scolastico
dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione
che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel
caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a
trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica
fiscale, o per altro grave motivo , di terminare l'esame nella sede in cui lo
stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi
della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I
documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al
dirigente scolastico della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli
atti la domanda di trasferimento.
5. Qualora per
comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella
nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena
di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di
trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
6. Qualora
ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso,
concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in
relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può
disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si
effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito.
Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande
di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il
Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione
ad altra scuola.
7. La sessione
degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente
scolastico, sentito il Collegio dei docenti
8. Ferma restando
l’unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese
di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.
Art.19
Esami
di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d‘esame
1. I candidati
esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso
il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione
secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono
dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i
candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno
precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma
3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che
abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età
sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore.
4. Per
l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono
essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.21.
5. I candidati esterni, in
possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi
integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in
possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di
qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe
precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale
sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e
pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano,
limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della
scuola di provenienza.
6. All'inizio
della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei
programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
7. Non sono
ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano
nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso
di studio.
8. Possono partecipare agli esami
di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, comma
6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe
immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata,
purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale
e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
9. Le prove orali
sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere
ripetute.
Art. 20
Esami
di idoneità negli istituti tecnici aeronautici e commerciali
1. In relazione
ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di
idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico
aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e
pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare,
ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze,
competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel
particolare percorso formativo.
2. I candidati
verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell’Istituto che, in
caso di superamento dell’esame e successiva iscrizione e frequenza, non
potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il
possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui
valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d’esame. La certificazione
rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione.
L’ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all’esito
positivo delle prove selettive di cui all’art.2 del menzionato decreto
ministeriale.
3. Gli esami di
idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle
dell’indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell’indirizzo
di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di
promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento
"amministrativo", "mercantile", "commercio con
l’estero " e "amministrazione industriale" non sostengono esami
integrativi per l’accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo
restando il principio dell’autonomia loro propria, definiscono e adottano
criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da
attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell’anno scolastico
successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo
un piano di fattibilità adottato dal consiglio d’istituto.
4. Nella valutazione, in sede di
esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa
ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli
alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo
ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i
predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi
Art.21
Esami
di idoneità negli istituti professionali
1. I candidati
esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere
espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione
professionale nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per
durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del corso di
qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità.
2. Per
l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle
sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai
requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il
compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono
documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla
relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di
altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e
contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso
le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli
obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione
dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni
rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di
diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del
datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da
certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività
lavorativa.
3. Agli esami di
idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che
siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso
post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a
quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i
candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente
quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del
diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica
prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto
attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla
scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale
are\a. L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico
indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività lavorativa deve consistere
in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami
in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali
siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal
candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di formazione o lavorativa
per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.
4. La valutazione della
rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini
dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla
responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni
prima dell’inizio delle prove. L’esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo
schema allegato alla presente ordinanza.
5. Per comprovare
le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
Art.22
Esami
di idoneità negli Istituti d’Arte
1. Per l’ammissione agli esami di
idoneità alla quinta classe dell’Istituto d’Arte, corso di ordinamento, è
richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d’Arte della sezione
per la quale si richiede l’ammissione agli esami.
Art.23
Esami
di idoneità. Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni
giudicatrici sono costituite a norma dell'art.198, comma
1, del D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Qualora della
commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di
istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un
docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di
Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili
con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua
sostituzione nei modi seguenti:
a) con altro
docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della
medesima scuola o istituto;
b) con altro
docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima
scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
c) con altro
docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della
medesima scuola o istituto;
d) con altro
docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di
abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende
necessaria la sostituzione.
3. Qualora non
sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e
d) del precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale
supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia
per la quale si rende necessaria la sostituzione.
Art.24
Esami
integrativi
1. Gli alunni ed
i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a
classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in
un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli,
esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o
indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di
studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che
non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono
sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi
soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo;
analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono
sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui
dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell’art.5 del
decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999,
gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti
alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove
integrative di cui all’art.192 del
decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione a
tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad
accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici
interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.
4. L'ammissione
agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la
frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica
e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa.
5. Gli alunni dei
licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione
all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non
comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di
diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di
qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami
integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
Art.25
Esami
di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni
1. Gli esami di
qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti
scolastici, sentito il Collegio dei docenti.
2. Gli alunni
interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di
ammissione agli esami, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa
d’esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
3. Per gli esami
di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per
obblighi di leva, ai sensi dell’art.2 della
legge 10.12.1997, n.425.
Art.26
Esami
di qualifica professionale. Commissioni
1. Le commissioni
di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al
Provveditore agli Studi.
2. Le commissioni
per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere
composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici
dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto
d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive
interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti
all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a
pieno titolo.
3. In caso di
impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente
designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.
4. Ove esistano
scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni
di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità
suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche
devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il
dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione,
presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
5. Delle
commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il
direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente
scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede,
altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami
di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli
allievi delle scuole coordinate stesse.
6. Alla nomina
dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi
professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione
provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli
ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di
attività dell'istituto, con l'avvertenza che l' esperto può essere nominato
anche per più di una commissione.
7. Non possono
essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi
titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri
del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.
Art.27
Esami
di qualifica professionale
1. Gli esami di
qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e
scrutinio.
2. Nel periodo
precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate
in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di
prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento
degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.
Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline.
Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di
istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.
3. Nel periodo
indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli
esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo
d'istituto.
4. Lo scrutinio,
alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima
parte della valutazione.
5. Il Consiglio
di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e
dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di
formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle
singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che
per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base
di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì
oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione
effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati
nell'ambito di programmi comunitari.
6. Lo scrutinio
si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per
ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico
e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione,
espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi
l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.
7. Tale giudizio
è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le
materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di
due insufficienze.
B - Prove
d'esame.
1. L'esame di
qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare,
attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.
2. La prima prova
è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso
l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di
comprensione e valutazione.
3. La seconda
prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al
candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si
presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità
di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità
di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline
che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di
indirizzo.
4. L'esame di
qualifica non prevede, di norma, prove orali.
5. Le prove
d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.
6. Gli eventuali
colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei
candidati al fine di:
a - elevare la
valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e
profitto;
b - approfondire
la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro
esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.
7. Poiché lo
svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio
massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura
differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove
una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il
suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
8. Alla fine
delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova
orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un
voto unico che può modificare ,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei
dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la
valutazione finale dell'esame di qualifica.
9. L'alunno
risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti
per cento.
10. La
Commissione decide la durata massima delle singole prove.
11. I candidati
esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.28, che non sono
tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due
prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su
tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come
previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo
di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai
risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità
professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie
dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
C. Certificazioni
1. Su richiesta
del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in
sede di scrutinio nelle singole discipline.
2. L'attività
svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro
del diploma.
3. Nei diplomi di
qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento
della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve
corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.
Art.28
Esami
di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni
1. Agli esami di
qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la
licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del
corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa
attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la
stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale
autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale
che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione
pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle
specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la
qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di
lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare
l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed
odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.
2. Sono ammessi
agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove
scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare
conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze
lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.
3. I candidati
esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno
di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di
qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle
esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.
4. Sono, altresì,
ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un
numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono
sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso
di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
5. Agli esami di
qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere
ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché
documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla
relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura,
deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti,
della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le
esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati
privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da
conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve
risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti
da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema
di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di
altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività
lavorativa indicata.
6. Le domande di
ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la
data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo
Istituto.
7. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova
domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di
nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di
trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
8. La
responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini
dell’ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d’esame che deve
pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.
9. La commissione d'esame
provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva
valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli
esami.
10. I candidati
esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente
presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto
è previsto dall'art.362, comma
3, del D.Lvo 16.4.1994, n.267, per le scuole
legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.
Art.29
Valutazione
nei corsi post-qualifica
1. Per la
valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si
osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in
convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.
2. Bienni
terminali integrati.
Nei corsi
post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la
valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione
attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base
alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di
classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un
quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la
regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli
scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni
fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.
3. Corsi
surrogatori.
a) Soggetti
preposti alla valutazione.
Posto che gli
interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso
essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è
operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante
e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della
valutazione - Attestazione.
Per l'area di
professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo
formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari,
data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta
all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei
vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative
riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la
valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come
constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate
dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo
stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o
successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
In sede di
scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto
nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle
abilità, attitudini e al comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al
termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio
complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità
acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli
realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione
relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento
conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per
le altre aree e non si esprime in un voto.
Nel caso di
valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità
dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un
progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla
terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli
elementi di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di
giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di
Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di
specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da
quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come
un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.
In tale caso il
giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver
titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di
professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della
scuola, del percorso formativo.
c). Al fine del
rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere
fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di
esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti
esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.
Art.30
Esami
di licenza di maestro d'arte
1. Gli esami di
licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti
scolastici, sentiti i collegi dei docenti.
2. I candidati
esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano
sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte
di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.
3. Le domande di
ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state
presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare
Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.
TITOLO V
SCRUTINI
FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI
Art.31
Scrutini
ed esami di idoneità
1. Le
disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e
agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano
classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art.278 del
D.Lvo 16 aprile 1994, n.297, con le seguenti
modifiche e integrazioni.
2. In sede di
scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti
espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di
sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di
valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non
sperimentali.
3. Gli scrutini
finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di
corso.
4. E’ consentita l’ammissione di
candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto
iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l’ordinamento sia la
struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto
sperimentazioni di solo ordinamento.
5. Nei casi
previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi
d’insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati
dall’ipotesi sperimentale.
6. Non è consentito sostenere
esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell’ordine tecnico,
salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno
scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe
successiva per effetto di scrutinio finale. Gli studenti in possesso di
ammissione a classi precedenti l’ultima di corsi del citato progetto, in
posizione diversa da quella menzionata, sostengono l’esame di idoneità per i
rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove
integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.
Art.32
Passaggio
da classi sperimentali a classi non sperimentali
1. Gli alunni
delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a
quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro
istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo
sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per
una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere,
qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o
comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.
2. Le prove
integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano
ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo.
3. Nel caso in
cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe
successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe
corrispondente a quella da essi frequentata.
4. Le relative
domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell'istituto al quale
si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale
le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli
interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla
corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti
programmi d'insegnamento.
5. La
determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di
esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio
di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio , previa
opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso
consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di
corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.
6. L'iscrizione
alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia
corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle
ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal
competente consiglio di classe.
7. Al fine di
facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi
collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
Art. 33
Passaggio
da classi non sperimentali a classi sperimentali
1. Il passaggio da classi non
sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di
eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di
provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della
specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai
relativi decreti autorizzativi.
2. Parimenti, è
consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe
dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella
frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale
nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle
materie non studiate nel corso di provenienza.
3. Le modalità di
ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di
determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente
art. 20.
Art.34
Passaggio
da una ad altra classe sperimentale
1. Agli alunni
delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua
una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 24.
Art.35
Alunni
non promossi e candidati non promossi
1. Gli alunni
delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere
presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non
risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro
indirizzo sperimentale o di corso ordinario.
2. Gli alunni
dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non
possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il
relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:
a) all'ultima
classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio
corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;
b) all'ultima
classe di un corso di studi non sperimentale.
3. Al fine di
facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi
collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
4. I candidati
esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla
licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le
sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi
alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:
a) a classi
sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di
liceo linguistico presso istituti paritari e legalmente riconosciuti.
Nel caso in cui i
candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente
lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai
rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i
suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le
disposizioni previste dal precedente art.20.
TITOLO VI
ESAMI
DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Art.36
Rinvio
1. Per gli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si
fa rinvio all’O.M. n.29 del 13 -2-2001, richiamata in premessa.
TITOLO VII
Art.37
Disposizioni
generali
1. Ai sensi dell'art.309, comma
3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti
incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e
finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al
profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202,
nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione
da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Per tutti gli
esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle
commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio
delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono
sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono
ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della
conclusione della sessione d'esame. E' data facoltà alle commissioni di
deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della
prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale
30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell’art.7 della
legge 10.12.1997, n.425.
4. Le domande di ammissione agli
esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente
Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa
circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali
casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande
pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i
successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
5. Il
Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di
effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati
degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni
esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi.
6. Le istituzioni
scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie
dell’esito negativo degli scrutini e degli esami.
7. Ai sensi dell’art.45 del
D.P.R. n.394/1999, citato nelle premesse, il consiglio
di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei
confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine
e grado.
Art.38
Diplomi
e certificati
1. Ferma restando
la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei
diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine
di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente
scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati
sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti
scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i
quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il
diploma originale.
3. Le
disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio"
sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994,
n. 18.
4. Le firme sui
diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della
legge 4 gennaio 1968,n.15.
Art.39
Accesso
ai documenti scolastici
1.Ai fini
dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici
relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al
dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto
1990,n.241, è responsabile della loro custodia
e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del
plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal
caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede
all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti,
che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le
precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi
annullate.
2. Ai sensi della
precitata legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti
gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla
carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli
degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi
abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non
necessariamente connesse a ricorsi. .
3. Nel caso che
dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che
attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i
richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono
solo prenderne visione (cfr. Decisione n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta
nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996 )
4. Il diritto di
accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a
imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o
con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500
da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere
mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario
a cura dell'istituto.
5. A richiesta,
le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta
soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento
della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al
medesimo procedimento.
La presente
ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994,n.20.