Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
annullata e sostituita dall'OM n. 40 del 23.3.2005 prot.321
O.M. n. 39
Prot. n. 464 del 1°
Aprile 2004
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare
l’art. 477;
VISTA la Legge 15.5.1997,
n. 127;
VISTA la Legge
17.8.1999, n. 288;
VISTA la Legge
8.3.2000, n. 53;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge
28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art. 22, comma 11;
VISTA la Legge
18.6.2002, n. 136;
VISTO il Decreto legge 25.9.2002, n. 212, convertito nella Legge 22.11.2002, n. 268, con particolare
riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);
VISTA la Legge 28.3.2003, n. 53;
VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n. 319;
VISTA l’O.M. n. 44 del 17.4.2002, registrata alla Corte dei Conti l’11.6.2002, reg. 3
fg. 221, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza negli
istituti di istruzione elementare, media e superiore;
VISTO il C.C.N.L., comparto scuola, sottoscritto in data
24.7.2003;
VISTO l’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che ha innovato i
requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento
dei dirigenti scolastici;
VISTO in particolare il comma 5 ultimo periodo del
succitato art. 29 che dispone che dall’anno scolastico successivo alla
data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per
dirigenti scolastici non sono più conferiti incarichi di presidenza;
CONSIDERATO che si è ancora in attesa
dell’autorizzazione all’avvio della procedura concorsuale relativa al
corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici di
cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n.
165 e successive modificazioni e all’art. 22, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.
448, che costituisce parte dell’intera tornata
concorsuale delineata dall’art. 22 della citata Legge n.
448;
CONSIDERATO che, per effetto del mutato quadro
normativo occorre modificare in un’ottica transitoria i previgenti criteri
attributivi degli incarichi di presidenza, adeguando i requisiti già
previsti dall’art. 477 del D.lgs. n.
297/94 a quelli di cui agli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il richiamato carattere transitorio
dell’istituto giuridico in esame non modifica la natura di incarico
riservato al personale docente appartenente ai ruoli provinciali, ai sensi
dell’art. 398, comma 2, del D.lgs. n.
297/1994, implicitamente confermata dall’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n.
448 e che, pertanto, va mantenuta la configurazione
provinciale delle graduatorie degli incarichi di presidenza;
ñ
ORDINA
L’O.M. 17.4.2002, n. 44, citata in premessa, viene annullata e sostituita
dalla presente ordinanza.
Art. 1
1. Gli incarichi di presidenza sono disciplinati in
via permanente e fino all’anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive
modificazioni e dell’art. 22 della Legge 28.12.2001
n.448, dalle disposizioni che seguono, fatte salve
eventuali successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n.
448, ai fini del conferimento degli incarichi di
presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione
del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni, sono utilizzate fino
all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso
corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui
alla presente ordinanza.
2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza
sono annualmente pubblicate dagli Uffici scolastici - Centri servizi
amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione
all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e
INTRANET.
ñ
Art. 2
1. Gli incarichi di presidenza, di durata annuale,
sono conferiti a domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato, sulla base di apposite graduatorie provinciali
distintamente formate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi
amministrativi per il settore formativo della scuola primaria e secondaria
di I grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti
educativi.
2. Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da
quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.
ñ
Art. 3
1. Per ciascun settore formativo sono compilate due
distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a)
docenti compresi nelle graduatorie di merito dei
concorsi
a posti di direttore didattico o preside o rettore o vice rettore
dei convitti nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati
femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore
formativo al cui incarico di presidenza aspirano.
b)
docenti con contratto a tempo indeterminato che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso
dei requisiti
prescritti dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni per partecipare al corso concorso a posti di dirigente
scolastico nelle scuole e negli istituti del medesimo settore formativo di
quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini del
computo del settennio é preso in considerazione il servizio effettivamente
prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, nonché i
servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto
nella scuola. Ove i sette anni di servizio siano
stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di
inclusione in graduatoria è quello ove l’aspirante ha prestato più anni di
servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi
per un periodo inferiore ai sette anni in ciascun settore formativo,
l’aspirante deve indicare il settore formativo del ruolo di appartenenza
all’atto della presentazione della domanda. Il settore formativo per gli
insegnanti della scuola dell’infanzia è quello relativo alla scuola
primaria e secondaria di I grado. Sono altresì
inclusi i docenti che pur appartenendo ai ruoli di un settore formativo
diverso da quello in cui è maturato il servizio di preside incaricato,
richiedano la conferma dell’incarico al quale gli stessi abbiano potuto
accedere, nell’anno scolastico corrente, in virtù dei requisiti previsti
dalla previgente disciplina di cui all’O.M. n. 44 del 7 aprile
2002. Quanto sopra in relazione
alla duplice esigenza, nell’attuale fase transitoria, di assicurare le
legittime aspettative scaturenti da un servizio già maturato in base alla
normativa all’epoca vigente e di tutelare l’interesse pubblico alla
continuità nello svolgimento della funzione direttiva nelle scuole
interessate e alla promozione delle competenze maturate.
2. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con
il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati
nella annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza.
3. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della
sede, nell’ordine, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto
all’incarico, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge 28.3.1991 n. 120;
2) portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n.
104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di particolari cure
continuative;
3) appartenenti ad una delle categorie previste dai
commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge n.
104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge
portatore di handicap. Viene, altresì,
riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che
ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali, ai
sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
ñ
Art. 4
1. Le graduatorie provinciali sono compilate da una
commissione nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico, con
contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede,
da un docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato
dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo
entro il 28 giugno.
3. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato darà comunicazione della data di pubblicazione
delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole
della provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un
apposito avviso all’albo dell’istituto.
4. Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L del comparto scuola
sottoscritto in data 24.7.2003, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato, prima della formazione delle graduatorie,
fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla
situazione degli organici delle presidenze della relativa provincia e
delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative per l’assunzione del
personale a tempo determinato.
ñ
Art. 5
1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza
inclusi nelle apposite graduatorie provinciali, invitandoli a scegliere la
scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al
momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla
convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato conferisce gli incarichi di presidenza, seguendo
l'ordine di graduatoria per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi
quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno
dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza
dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico
stesso.
3. Ai fini dell’assegnazione della sede si terrà
conto delle preferenze espresse.
4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere
nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto
nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci
punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di valutazione
dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero
dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con
precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione,
nell’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di
indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra
presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5. Viene attribuita, altresì, una precedenza agli
aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui si
renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto
all’anno precedente.
6. Nel caso di unificazione di due o più
istituzioni scolastiche, realizzata nell'ambito del piano di
dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga richiesta
per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza
negli istituti unificati, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia
riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione
dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per
conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso settore
formativo.
7. I docenti non presenti alla convocazione e non
rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle
preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da
questi ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, conferisce la nomina in altre scuole,
a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire
incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.
8. Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei
confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo
stesso anno scolastico.
9. L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi
dell'art. 468 del D.Lgs. n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico
di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato
trasferito.
10. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato dichiara decaduto chi non assume servizio, senza
giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per
le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale
non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui
alla lettera b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la
graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso
articolo.
12. La sede di direzione che si renda vacante o
disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno
stesso è conferita per incarico a docenti scelti tra quelli in servizio
nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al
precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In
mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato nomina un docente con contratto a
tempo indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in
servizio nella scuola, nel seguente ordine:
1) il collaboratore con compiti di sostituzione del
dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 5, del
D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
2) un collaboratore del dirigente scolastico;
3) un altro docente tenendo presente l’anzianità di
servizio.
13. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del
titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei
casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro
dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V
area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo
2002.
14. In caso di comprovata impossibilità del
conferimento dell’incarico di reggenza ad un dirigente scolastico, le
funzioni direttive sono svolte dal collaboratore con compiti di
sostituzione del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni.
15. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti
tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza.
16. In caso di assenza o di impedimento temporanei,
per un periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al
conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal
collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni.
17. Non si fa luogo a conferimento di incarico di
presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare
superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati
sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di
custodia cautelare.
18. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato, per gravi e documentati motivi, sentito il
parere della commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con
provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può disporre la
nomina in sede diversa da quella in cui l’interessato avrebbe avuto titolo
secondo la graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
19. Le nomine conferite devono essere pubblicate
all'albo.
ñ
Art. 6
1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza debbono
presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22
maggio direttamente all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi
amministrativi della provincia in cui hanno la sede di titolarità al
momento della presentazione della domanda.
2. Coloro che conseguono il trasferimento
o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da
quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda
di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente
ordinanza, venga trasmessa all’Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi della provincia per la quale hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella
quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella
nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire, entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale
docente, all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della provincia di titolarità, che provvede immediatamente a trasmettere
l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza
dell’interessato con la prevista documentazione all’Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi della provincia nella quale
l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di
cattedra.
3. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella
domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati
trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata
nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside incaricato
fino all’anno scolastico 1998/99.
4. Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti
che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato,
abbiano riportato qualifiche inferiori ad “ottimo”.
5. Coloro i quali aspirano all'inclusione in più
graduatorie, avendo i requisiti per essere inclusi in più settori
formativi, debbono presentare distinte domande per l’inclusione in
ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre
domande presentate allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi con l'indicazione dell'ordine di preferenza
per ciascun settore formativo. L’ordine di preferenza per i singoli
settori formativi deve essere identico in tutte le domande.
6. Ove il docente non produca distinte domande per
l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia
riferimento alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della
domanda di inclusione nella graduatoria relativa al settore formativo in
cui il docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini
fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna
domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli settori formativi per
i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano come non
espresse.
7. Nelle domande gli aspiranti possono indicare
nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui
desiderino essere nominati.
8. Alle domande vanno allegati i documenti attestanti
il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi
dell'annessa tabella.
9. Si può fare riferimento ai documenti allegati alla
domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Ufficio
scolastico regionale - Centro servizi amministrativi nell’anno precedente
nonché ad altri documenti che risultano già in possesso dello stesso
ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di
presentazione dei medesimi documenti.
10. I titoli valutabili possono essere attestati
dall'interessato anche mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la
documentazione
medica.
11. Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3
che intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta della sede,
devono produrre idonea documentazione.
12. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui
agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle
Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge
medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7
dell'art. 33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la
situazione di gravità.
13. Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con
modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione
di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista della
patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito
l'interessato.
Per le persone bisognose di cure continuative, dalle
certificazioni dovrà necessariamente risultare l’assiduità della terapia e
l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
14. La mancata emissione dell'accertamento definitivo
per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede
del predetto accertamento provvisorio.
15. Tale accertamento produce effetto fino
all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione
medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n.
295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio
presso le Aziende Sanitarie Locali.
16. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai
commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno, inoltre,
documentare:
A)
Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3°
grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto
handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di
famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a
favore del soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
17. L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o
genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado
più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza
continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico
membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità
di assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo familiare in
questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo
soggetto handicappato.
18. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione
di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto
specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato
dalla competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
19. La particolare condizione fisica che dà titolo
alla precedenza deve avere carattere permanente.
20. Tutte le predette certificazioni devono essere
prodotte contestualmente alla domanda.
21. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni
che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui
all'art. 33 della legge n.
104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare
tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o
loro delegati la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro
la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di
presidenza.
22. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli
interessati l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla
legge, a revocare l'incarico di presidenza.
23. Nell'ambito delle precedenze previste dal
predetto art. 3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza
assoluta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
24. Nel caso di pluralità di domande è ammesso il
riferimento ai titoli allegati ad una delle domande di incarico.
25. La nomina conferita ed accettata comporta il
depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.
26. L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il
depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina
conferita.
ñ
Art. 7
1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste
dai precedenti articoli, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato nomina, tra i docenti in servizio nella provincia e
nell'ordine:
1) un docente con contratto a tempo indeterminato in
servizio nelle scuole o istituti dello stesso settore formativo,
incaricato della presidenza nell’anno scolastico precedente (sarà data la
preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in
qualità di preside incaricato);
2) un docente con contratto a tempo indeterminato in
servizio nella stessa scuola o istituto, in possesso di laurea o titolo
equiparato;
3) un docente con contratto a tempo indeterminato in
servizio in altre scuole o istituti, in possesso di laurea o titolo
equiparato.
2. Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai
numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di
cui all’art. 29 del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la
precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
ñ
Art. 8
1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per
errori materiali, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
medesime.
2. I dirigenti degli Uffici scolastici regionali
procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La presente
ordinanza, che annulla e sostituisce l’O.M. n. 44 del 17.4.2002, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione.
Roma, 1° aprile 2004
IL MINISTRO
F.to Letizia Moratti
ñ
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione
nella graduatoria di cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei
concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico o di preside o
di rettore o vice rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati
femminili nelle scuole o istituti del medesimo tipo (appartenenti allo
stesso settore formativo) di quello al cui incarico si aspira viene
attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame e
punteggio per titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento.
All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono
attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda
idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati solamente i titoli di cui alla
successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande per l’ultimo concorso di cui ai suddetti
posti direttivi cui l’interessato ha partecipato.
B) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione
in entrambe le graduatorie.
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i servizi effettivamente
prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180
giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico
in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli
effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati
anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti
ai fini della carriera di docente, nonché i periodi di retrodatazione
della nomina.
Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o
scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il
punteggio maggiore.
E’ valutabile il servizio utile ai fini del
superamento del periodo di prova.
a) per ogni anno di servizio di insegnamento prestato
in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino
ad un massimo di punti 45 (1);
b) per ogni anno di incarico di presidenza, punti 20
(2);
c) per ogni anno di incarico di vice preside o
collaboratore del direttore didattico o del preside con funzioni
vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o
direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti 5 (1) (3)
(4);
d) per ogni anno di incarico di collaboratore del
direttore didattico o del preside o membro dei cessati consigli di
presidenza punti 3 (1);
e) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo
della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli
di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2
(11);
f) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo
del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o
d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la
valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1 (11);
g) per richiesta di conferma dell’incarico di
presidenza nella stessa scuola o istituto in cui l’interessato ricopre
l’incarico nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5);
h) per ogni anno di incarico per l’espletamento di
specifiche funzioni obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;
I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d),
e), f) e h) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data
anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro
- anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla
stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli
attribuiti per l’incarico di collaboratore del direttore didattico o del
preside e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente,
cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito
per l’incarico di presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro
della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro
del Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti
allo stesso anno scolastico.
2) Titoli di studio e di cultura
a) laurea o titolo equiparato (6) con cui si è
conseguito l’ingresso nei ruoli o che consente l’inclusione nelle
graduatorie previste dalla presente ordinanza:
- con voti 110 su 110 e la lode,
punti 5;
- con voti 110 su 110,
punti 4;
- con voti da 99 a 109 su 110,
punti 3;
- con voti da 90 a 98 su 110,
punti 2;
per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle
Arti, di Conservatorio, di Vigilanza Scolastica o diploma conseguito
presso l’Istituto Superiore di Educazione fisica, punti 3;
b) per ogni diploma di specializzazione conseguita in
corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o
nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
per ogni diploma: punti 3 (7);
c) per ogni corso di perfezionamento
post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze
dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente,
per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso
per ogni anno accademico) (7);
d) per ogni inclusione interna nei concorsi di
materie artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata, di
storia dell’arte e di storia dell’arte applicata negli istituti di
istruzione artistica,
punti 3 (8);
e) inclusione in graduatorie di merito in pubblici
concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di
istruzione di secondo grado o artistica, in scuole o istituti di
istruzione primaria o secondaria di primo grado
punti 2 (9);
f) inclusione in graduatoria di merito in concorsi
per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di
istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado e artistica, punti 2
(10);
g) inclusione in graduatorie di merito di concorsi a
posti direttivi di settore formativo diverso da quello al cui incarico si
aspira, punti 10;
h) inclusione in graduatorie di merito di concorsi
per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
i) idoneità in concorso universitario o libera
docenza, punti 5;
l) incarichi di insegnamento presso università
statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei
corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura
di insegnamenti nelle università conferita per contratto di diritto
privato, punti 1 per ogni anno.
C) Detrazioni
Per ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo
quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D) Preferenze in caso di
parità di merito
In caso di parità di punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età.
NOTE
(1)I servizi prestati in istituti o scuole di settore
formativo diverso vengono valutati la metà. Il punteggio previsto dalla
lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a
tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione
artistica, limitatamente al settore formativo comprendente detti
istituti.
(2) Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno
attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione
residua superiore a 15 giorni.
(3) E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6
al direttore di scuole coordinate di istituto professionale e al
collaboratore con funzioni vicarie che abbiano
sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside o il
direttore didattico assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180
giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche
non continuativi e per la frazione residua superiore a 15
giorni. Ai collaboratori con funzioni vicarie di circoli didattici dati in
reggenza sono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni anno. La sostituzione
del preside o del direttore didattico titolare in congedo ordinario non dà
diritto al punteggio aggiuntivo.
(4) Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti
incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per
lavoratori.
(5) L’insegnante che chiede la conferma dell’incarico
per avere titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo
posto delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la scuola
o l’istituto di cui è preside o di direttore didattico incaricato
nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma
concorrono a determinare il punteggio complessivo in base al quale
l’interessato è collocato nella graduatoria cui si riferisce l’istituto o
scuola chiesti per conferma.
(6) Il diploma di Accademia di
Belle Arti, ai fini dell’accesso alle graduatorie, deve essere congiunto
al diploma di maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte.
Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque
allegati al diploma di A.A.BB. AA.
(7) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli
statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso
le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge
341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri
consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle
università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati
con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni
(art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione,
gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari
previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano
conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche
dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per
ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8) Il punteggio va attribuito per il settore
formativo comprendente i licei artistici e gli istituti d’arte.
(9) Il punteggio è attribuito una sola volta per
ciascuna classe di concorso, mentre si cumula ove afferente a classi di
concorso diverse.
(10) Per gli insegnanti di educazione fisica
l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto
espletati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13,
convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.
(11) Il servizio è valutato solo se prestato in
qualità di rappresentante della componente docente, in quanto costituisce
titolo di servizio.
|