Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 01-04-2004 n° 39 - Min. Istruzione

01-04-2004 n° 39 - Min. Istruzione

O.M. n. 39/04: conferimento degli incarichi di presidenza - Annullamento dell'OM n. 44 del 17.4.2002
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

annullata e sostituita dall'OM n. 40 del 23.3.2005 prot.321

 

 

O.M. n. 39

 

Prot. n.  464 del 1° Aprile 2004

 

 

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare l’art. 477;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127;

VISTA la Legge 17.8.1999, n. 288;

VISTA la Legge 8.3.2000, n. 53;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art. 22, comma 11;

VISTA la Legge 18.6.2002, n. 136;

VISTO il Decreto legge 25.9.2002, n. 212, convertito nella Legge 22.11.2002, n. 268, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);

VISTA la Legge 28.3.2003, n. 53;

VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n. 319;

VISTA l’O.M. n. 44 del 17.4.2002, registrata alla Corte dei Conti l’11.6.2002, reg. 3 fg. 221, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti di istruzione elementare, media e superiore;

VISTO il C.C.N.L., comparto scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;

VISTO l’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che ha innovato i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

VISTO in particolare il comma 5 ultimo periodo del succitato art. 29 che dispone che dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici non sono più conferiti incarichi di presidenza;

CONSIDERATO che si è ancora in attesa dell’autorizzazione all’avvio della procedura concorsuale relativa al corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e all’art. 22, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che costituisce parte dell’intera tornata concorsuale delineata dall’art. 22 della citata Legge n. 448;

CONSIDERATO che, per effetto del mutato quadro normativo occorre modificare in un’ottica transitoria i previgenti criteri attributivi degli incarichi di presidenza, adeguando i requisiti già previsti dall’art. 477 del D.lgs. n. 297/94 a quelli di cui agli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il richiamato carattere transitorio dell’istituto giuridico in esame non modifica la natura di incarico riservato al personale docente appartenente ai ruoli provinciali, ai sensi dell’art. 398, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, implicitamente confermata dall’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448 e che, pertanto, va mantenuta la configurazione provinciale delle graduatorie degli incarichi di presidenza;

 

ñ

 

ORDINA

 

 

L’O.M. 17.4.2002, n. 44, citata in premessa, viene annullata e sostituita dalla presente ordinanza.

 

 

Art. 1

 

1. Gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente e fino all’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e dell’art. 22 della Legge 28.12.2001 n.448, dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono utilizzate fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla presente ordinanza.

 

2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate dagli Uffici scolastici - Centri  servizi amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e INTRANET.

 

ñ

 

Art. 2

 

1. Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, sono conferiti a domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di I grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.

 

2. Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.

 

ñ

 

Art. 3

 

1. Per ciascun settore formativo sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:

a)          docenti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi  a posti di direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei convitti nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore formativo al cui incarico di presidenza aspirano.

b)          docenti con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti  prescritti dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni per partecipare al corso concorso a posti di dirigente scolastico nelle scuole e negli istituti del medesimo settore formativo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.  Ai fini del computo del settennio é preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, nonché i servizi equiparati  dalla legge come servizi di istituto nella scuola.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di inclusione in graduatoria è quello ove l’aspirante ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi per un periodo inferiore ai sette anni in ciascun settore formativo, l’aspirante deve indicare il settore formativo del ruolo di appartenenza all’atto della presentazione della domanda. Il settore formativo per gli insegnanti della scuola dell’infanzia è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di I grado.
Sono altresì inclusi i docenti che pur appartenendo ai ruoli di un settore formativo diverso da quello in cui è maturato il servizio di preside incaricato, richiedano la conferma dell’incarico al quale gli stessi abbiano potuto accedere, nell’anno scolastico corrente, in virtù dei requisiti previsti dalla previgente disciplina di cui
all’O.M. n. 44 del 7 aprile 2002.
Quanto sopra in relazione alla duplice esigenza, nell’attuale fase transitoria, di assicurare le legittime aspettative scaturenti da un servizio già maturato in base alla normativa all’epoca vigente e di tutelare l’interesse pubblico alla continuità nello svolgimento della funzione direttiva nelle scuole interessate e alla promozione delle competenze maturate.

 

2. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza.

 

3. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1)       non vedenti  di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge  28.3.1991 n. 120;

2)       portatori di handicap di cui all’art. 21 della  legge n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

3)       appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di handicap.
Viene, altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali, ai sensi del
D.lgs. 18-8-2000, n. 267.

 

ñ

 

Art. 4

 

1. Le graduatorie provinciali sono compilate da una commissione nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.

 

2. Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.

 

3. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all’albo dell’istituto.

 

4. Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, prima della formazione delle graduatorie, fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze della relativa provincia e delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato.

 

ñ

 

Art. 5

 

1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie provinciali, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

 

2. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato conferisce gli incarichi di presidenza, seguendo l'ordine di graduatoria per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.

 

3. Ai fini dell’assegnazione della sede si terrà conto delle preferenze espresse.

 

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico.  Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.

 

5. Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno precedente.

 

6. Nel caso di unificazione  di due o più istituzioni scolastiche, realizzata  nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza negli istituti unificati, viene conferita  per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso settore formativo.

 

7. I docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, conferisce la nomina in altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.

 

8. Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.

 

9. L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del  D.Lgs. n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato trasferito.

 

10. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.

 

11. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

 

12. La sede di direzione che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita per incarico a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali  di cui al precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato nomina un docente con contratto a tempo indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in servizio nella scuola, nel seguente ordine:

1)       il collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

2)       un collaboratore del dirigente scolastico;

3)       un altro docente tenendo presente l’anzianità di servizio.

 

13. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.

 

14. In caso di comprovata impossibilità del conferimento dell’incarico di reggenza ad un dirigente scolastico, le funzioni direttive sono svolte dal collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

 

15. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza.

 

16. In caso di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

 

17. Non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.

 

18. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, per gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può disporre la nomina in sede diversa da quella in cui l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.

 

19. Le nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.

 

ñ

 

Art. 6

 

1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza debbono presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda.

 

2. Coloro che conseguono il  trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale docente, all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia di titolarità, che provvede immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell’interessato con la prevista documentazione all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.

 

3. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.

 

4. Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche inferiori ad “ottimo”.

 

5. Coloro i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie, avendo i requisiti per essere inclusi in più settori formativi, debbono presentare distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi con l'indicazione dell'ordine di  preferenza per ciascun settore formativo. L’ordine di preferenza per i singoli settori formativi deve essere identico in tutte le domande.

 

6. Ove il docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di inclusione nella graduatoria relativa al settore formativo in cui il docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi.  Nel caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli settori formativi per i quali aspira ad incarico,  le preferenze si considerano come non espresse.

 

7. Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati.

 

8. Alle domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

 

9. Si può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi nell’anno precedente nonché ad altri documenti che risultano già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi documenti.

 

10. I titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione  medica.

 

11. Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono produrre idonea  documentazione.

 

12. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge medesima.  Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.

 

13. Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso  l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

Per le persone bisognose di cure continuative, dalle certificazioni dovrà necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

 

14. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

 

15. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in  servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.

 

16. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno, inoltre, documentare:

A)          Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;

B)          L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

 

17. L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza.  Tale unicità di assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.

 

18. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

 

19. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

 

20. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda.

 

21. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.

 

22. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di presidenza.

 

23. Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.

 

24. Nel caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli allegati ad una delle domande di incarico.

 

25. La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.

 

26. L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.

 

ñ

 

Art. 7

 

1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato nomina, tra i docenti in servizio nella provincia e nell'ordine:

1)       un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o istituti  dello stesso settore formativo, incaricato della presidenza nell’anno scolastico precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato);

2)       un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola o istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato;

3)       un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole o istituti, in possesso di laurea o titolo equiparato.

 

2. Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.

 

ñ

 

Art. 8

 

1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.

 

2. I dirigenti degli Uffici scolastici regionali procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.

 

 

 

     La presente ordinanza, che annulla e sostituisce l’O.M. n. 44 del 17.4.2002, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

 

 

 

Roma, 1° aprile 2004

 

 

 

IL  MINISTRO

F.to Letizia Moratti

 

ñ

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

 

 

A) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di cui alla lettera a) dell’art. 3.

 

Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico o di preside o di rettore o vice rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili nelle scuole o istituti del medesimo tipo (appartenenti allo stesso settore formativo) di quello al cui incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.

Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l’ultimo concorso di cui ai suddetti posti direttivi cui l’interessato ha partecipato.

 

B) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in entrambe le graduatorie.

 

1) Titoli di servizio

 

Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi  a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di docente, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.

Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.

E’ valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.

a) per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di punti 45 (1);

b) per ogni anno di incarico di presidenza, punti 20 (2);

c) per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del direttore didattico o del preside con funzioni vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti 5 (1) (3) (4);

d) per ogni anno di incarico di collaboratore del direttore didattico o del preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3 (1);

e) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2 (11);

f) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1 (11);

g) per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5);

h) per ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;

I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e h) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento.

Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico di collaboratore del direttore didattico o del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.

Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.

 

2) Titoli di studio e di cultura

 

a) laurea o titolo equiparato (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza:

- con voti 110 su 110 e  la lode,             punti 5;

- con voti 110 su 110,                              punti 4;

- con voti da 99 a 109  su 110,               punti 3;

- con voti da 90 a 98  su 110,                 punti 2;

per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione fisica, punti 3;

b) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati,  ivi  compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,

nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

per ogni diploma: punti 3 (7);

c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente,

per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7);

d) per ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di storia dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,

punti 3   (8);

e) inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o artistica, in scuole o istituti di istruzione primaria o secondaria di primo grado

punti 2  (9);

f) inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado e artistica,  punti 2   (10);

g) inclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi di settore formativo diverso da quello al cui incarico si aspira, punti 10;

h) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;

i) idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;

l) incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni anno.

 

C) Detrazioni

 

Per ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.

 

D) Preferenze in caso di parità di merito

In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d’età.

 

 

 

 

 

NOTE

 

(1)I servizi prestati in istituti o scuole di settore formativo diverso vengono valutati la metà. Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione artistica, limitatamente al settore formativo comprendente detti istituti.

(2) Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15 giorni.

(3) E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole coordinate di istituto professionale e al collaboratore con funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside o il direttore didattico assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi e  per la frazione residua superiore a 15 giorni. Ai collaboratori con funzioni vicarie di circoli didattici dati in reggenza sono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni anno. La sostituzione del preside o del direttore didattico titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.

(4) Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.

(5) L’insegnante che chiede la conferma dell’incarico per avere titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la scuola o l’istituto di cui è preside o di direttore didattico incaricato nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma concorrono a determinare il punteggio complessivo in base al quale l’interessato è collocato nella graduatoria cui si riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.

(6) Il diploma di Accademia di Belle Arti, ai fini dell’accesso alle graduatorie, deve essere congiunto al diploma di maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati al diploma di A.A.BB. AA.

(7) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(8) Il punteggio va attribuito per il settore formativo comprendente i licei artistici e gli istituti d’arte.

(9) Il punteggio è attribuito una sola volta per ciascuna classe di concorso, mentre si cumula ove afferente a classi di concorso diverse.

(10) Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.

(11) Il servizio è valutato solo se prestato in qualità di rappresentante della componente docente, in quanto costituisce titolo di servizio.

 

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
<>