Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per il personale della scuola
Prot. n.
983
Roma, 9 giugno
2005
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Oggetto:
Assunzione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica - Periodo di prova
e azioni formative.
Si fa seguito alla nota del 24 marzo 2005 con la
quale veniva trasmesso il D.M. 24 marzo
2005 di ripartizione del contingente di assunzioni in ruolo per l’a.s.
2005/2006 relativamente al personale docente risultato in posizione utile nelle
graduatorie del concorso riservato, indetto con Decreto dirigenziale del 2
febbraio 2004.
Al riguardo, si comunica che la Corte dei Conti
ha restituito, non registrato, il provvedimento di cui trattasi.....”in quanto
la portata ad esso attribuita non coinvolge determinazioni che tocchino
l’organico dei docenti di religione a suo tempo stabilito, né la relativa
spesa”.
Ciò premesso, considerato che tale indicazione
rende possibile dare seguito agli adempimenti conseguenti alla ripartizione
delle assunzioni operata dall’Amministrazione, si invitano le SS.LL. a
procedere sollecitamente alle assunzioni in ruolo del personale interessato
sulla base delle indicazioni e dei chiarimenti già forniti con la nota n. 379
dell’11 marzo 2005.
A tal fine, si precisa che i contingenti fissati
nel predetto D.M. per regione e settore di insegnamento non sono suscettibili
di modifica e, pertanto, le SS.LL., una volta operata l’ulteriore ripartizione
del contingente con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi, come già anticipato nella nota n. 379 dell’11 marzo 2005,
individueranno i destinatari secondo la procedura indicata nell’art. 9 del
bando di concorso, con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 7 e
8, consentendo, ove ne ricorrano le condizioni, l’opzione del candidato
utilmente inserito in due diverse graduatorie concorsuali.
Per la formale individuazione e la stipula del
contratto di lavoro verranno quanto prima forniti, in linea, gli appositi
modelli.
I contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato devono essere redatti specificando se il rapporto di lavoro è
costituito a tempo pieno o part-time, nonché la tipologia di istituzione
scolastica a cui i docenti devono essere assegnati individuabile tra: scuole
dell’infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria di I grado,
istituti di istruzione secondaria di II grado. La tipologia di istituzione
scolastica va specificata anche nel caso di utilizzazione su entrambe le
tipologie dello stesso ruolo, indicando quale tra loro debba essere considerata
come “titolarità” e quale “completamento”, come, ad esempio, per assunzione a
cavallo tra scuola dell’infanzia e primaria.
Per quanto concerne l’assegnazione della
titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del
personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica
regionale con contestuale utilizzazione del docente presso l’istituzione
scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del vigente CCNL,
si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le
condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per tali motivi l’inserimento al STD sarà
effettuato in anagrafe con un unico codice “Dotazione regionale” con
distinzione tra “Scuole primarie e “scuole secondarie”; al solo scopo di
individuare la competente DPT, sarà fatta menzione nei contratti individuali della
scuola e della provincia di
servizio.
Il trattamento economico attribuito all’atto
della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente
corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita
singolarmente a ciascun docente in qualità di “incaricato all’insegnamento
della religione cattolica con contratto a tempo determinato”. Successivamente
al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale
definitiva.
Gli insegnanti IRC nominati a tempo
indeterminato sono assunti in prova ed il relativo periodo deve essere
effettuato secondo le disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del
D.L.vo 297/94 e dalla nota n. 39 del 28
maggio 2001.
Ai fini dell’attività di formazione i Dirigenti
scolastici delle sedi di servizio degli insegnanti IRC, a partire dal 1°
settembre 2005, dovranno provvedere all’iscrizione all’area riservata
“puntoeduneoassunti” dell’INDIRE, secondo le istruzioni che saranno diramate
prima dell’inizio dell’a.s. 2005/2006. Le attività di cui trattasi, ovviamente,
non riguarderanno i contenuti disciplinari, che sono di competenza
dell’autorità ecclesiastica, ma tutti
gli altri aspetti del profilo
professionale dei docenti di regione cattolica.
Con l’occasione si informa, infine, che è in
corso di definizione, da parte del Ministro dell’Economia e del Dipartimento
per la funzione pubblica, il procedimento
di autorizzazione per l’assunzione per l’a.s. 2005/2006 di un ulteriore contingente di 3.077
insegnanti IRC.
IL DIRETTORE
GENERALE
F.to GIUSEPPE
COSENTINO