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09-06-2005 n° 983 - Min. Istruzione, (Università e Ricerca)

Nota MIUR prot. 983/05: Assunzione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica - Periodo di prova e azioni formative
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

Prot. n.  983

Roma, 9 giugno 2005

D.G. per il personale della scuola

Uff. III

 

 

 

Ai   Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO  SEDI

 

 

 

Oggetto: Assunzione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica - Periodo di prova e azioni formative.

 

 

 

Si fa seguito alla nota del 24 marzo 2005 con la quale veniva trasmesso il D.M.  24 marzo 2005 di ripartizione del contingente di assunzioni in ruolo per l’a.s. 2005/2006 relativamente al personale docente risultato in posizione utile nelle graduatorie del concorso riservato, indetto con Decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004.

Al riguardo, si comunica che la Corte dei Conti ha restituito, non registrato, il provvedimento di cui trattasi.....”in quanto la portata ad esso attribuita non coinvolge determinazioni che tocchino l’organico dei docenti di religione a suo tempo stabilito, né la relativa spesa”.

Ciò premesso, considerato che tale indicazione rende possibile dare seguito agli adempimenti conseguenti alla ripartizione delle assunzioni operata dall’Amministrazione, si invitano le SS.LL. a procedere sollecitamente alle assunzioni in ruolo del personale interessato sulla base delle indicazioni e dei chiarimenti già forniti con la nota n. 379 dell’11 marzo 2005.

A tal fine, si precisa che i contingenti fissati nel predetto D.M. per regione e settore di insegnamento non sono suscettibili di modifica e, pertanto, le SS.LL., una volta operata l’ulteriore ripartizione del contingente con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, come già anticipato nella nota n. 379 dell’11 marzo 2005, individueranno i destinatari secondo la procedura indicata nell’art. 9 del bando di concorso, con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 7 e 8, consentendo, ove ne ricorrano le condizioni, l’opzione del candidato utilmente inserito in due diverse graduatorie concorsuali.

Per la formale individuazione e la stipula del contratto di lavoro verranno quanto prima forniti, in linea, gli appositi modelli.

I contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato devono essere redatti specificando se il rapporto di lavoro è costituito a tempo pieno o part-time, nonché la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati individuabile tra: scuole dell’infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria di I grado, istituti di istruzione secondaria di II grado. La tipologia di istituzione scolastica va specificata anche nel caso di utilizzazione su entrambe le tipologie dello stesso ruolo, indicando quale tra loro debba essere considerata come “titolarità” e quale “completamento”, come, ad esempio, per assunzione a cavallo tra scuola dell’infanzia e primaria.

Per quanto concerne l’assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale utilizzazione del docente presso l’istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali motivi l’inserimento al STD sarà effettuato in anagrafe con un unico codice “Dotazione regionale” con distinzione tra “Scuole primarie e “scuole secondarie”; al solo scopo di individuare la competente DPT, sarà fatta menzione  nei contratti individuali della  scuola  e della provincia di servizio.

Il trattamento economico attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di “incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato”. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale definitiva.

Gli insegnanti IRC nominati a tempo indeterminato sono assunti in prova ed il relativo periodo deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del D.L.vo 297/94 e  dalla nota n. 39 del 28 maggio 2001.

Ai fini dell’attività di formazione i Dirigenti scolastici delle sedi di servizio degli insegnanti IRC, a partire dal 1° settembre 2005, dovranno provvedere all’iscrizione all’area riservata “puntoeduneoassunti” dell’INDIRE, secondo le istruzioni che saranno diramate prima dell’inizio dell’a.s. 2005/2006. Le attività di cui trattasi, ovviamente, non riguarderanno i contenuti disciplinari, che sono di competenza dell’autorità ecclesiastica, ma  tutti gli  altri aspetti del profilo professionale dei docenti di regione cattolica.

Con l’occasione si informa, infine, che è in corso di definizione, da parte del Ministro dell’Economia e del Dipartimento per la funzione pubblica, il procedimento  di autorizzazione per l’assunzione per l’a.s. 2005/2006  di un ulteriore contingente di 3.077 insegnanti IRC.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to GIUSEPPE COSENTINO

Scadenze di: dicembre 2024
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