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12-05-2003 n° prot. 642 - Min. Istruzione, (Università e Ricerca)

Nota prot. 642/2003 avente per oggetto: Applicazione del CCNL 1 marzo 2002 e del CIN 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico
DocKit32 Document

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione

 

Prot. n. 642

 

 

Allegato

Roma, 12 maggio 2003

 

 

Oggetto: Applicazione del C.C.N.L. dell’1 marzo 2002 e del C.I.N. del 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico.

 

 

 

A seguito delle istruzioni emanate in precedenza relativamente ai contratti collettivi in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni, elaborate d’intesa col Servizio Affari Economici e Finanziari.

 

1) Fondi regionali

I fondi regionali, come individuati e quantificati in sede di contrattazione integrativa nazionale, costituiscono i limiti di impegno annui entro i quali possono essere attribuite, ai dirigenti scolastici in servizio in ciascun ambito regionale, le retribuzioni di posizione e le retribuzioni di risultato a carico dei capitoli di spesa afferenti a stipendi per il personale della scuola assunto a tempo indeterminato.

Essi, pertanto, non corrispondono a stanziamenti di nuovi capitoli a carico dei quali ordinare pagamenti.

Considerata la non coincidenza dell’anno finanziario con l’anno scolastico, risulta intuitivo che, in caso di cambiamento della sede di servizio, il conferimento delle retribuzioni di posizione e di risultato dovrà essere rapportato ai dodicesimi di pertinenza (di regola: 8/12mi - 4/12mi) delle eventuali diverse misure retributive spettanti.

Gli importi dei fondi regionali, descritti  negli allegati al C.I.N. del 23 settembre 2002, sono stabiliti al lordo spettante ai dipendenti e non comprendono, quindi, i contributi previdenziali e l’I.R.A.P. a carico dello Stato.

 

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2) Conguagli retributivi

Le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono già in possesso dei dati relativi alle indennità di direzione percepite in misura fissa sugli stipendi del personale già direttivo della scuola.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio e dei necessari conguagli, codesti Uffici scolastici regionali dovranno acquisire apposite certificazioni rilasciate dalle competenti istituzioni scolastiche, orientativamente redatte secondo il fac-simile allegato alla presente, da allegare ai provvedimenti con i quali viene attribuita agli interessati la fascia di posizione.

Ciò consentirà ai detti Uffici ordinatori dei pagamenti di procedere al recupero delle indennità di direzione a carattere variabile e delle indennità accessorie per le scuole situate nelle aree a rischio eventualmente corrisposte e rapportate al periodo successivo all’1 gennaio 2001.

Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità di indicare, nell’apposito riquadro del fac-simile allegato, l’ammontare del compenso lordo liquidato e della ritenuta previdenziale applicata (8,75% per ritenuta Fondo pensione e 0,35% per ritenuta Fondo credito) al fine di consentire all’Ufficio ordinatore dei pagamenti di applicare, sul lordo liquidato, anche la ritenuta per Opera di previdenza (5,68% sul 100%), da trattenere e versare in sede di conguaglio retributivo.

 

 

3) Registro di utilizzazione del fondo regionale

Gli Uffici scolastici regionali devono istituire e curare la tenuta di un apposito registro di utilizzazione dei fondi regionali, sul quale iscrivere, di anno in anno, l’importo complessivo del fondo regionale, i conferimenti delle retribuzioni di posizione e di risultato, le eventuali disponibilità residue, gli incrementi del fondo.

Detti incrementi possono provenire:

- dalle retribuzioni di anzianità del personale cessato nell’anno immediatamente precedente (per i mesi successivi alla cessazione e fino al 31 dicembre dell’anno, nonché per l’intero anno successivo);

- gli incrementi derivanti dalle economie conseguenti a mancata o ridotta corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato;

- gli incrementi derivanti dalla riassegnazione dei compensi per incarichi aggiuntivi non riscuotibili direttamente dai Dirigenti scolastici;

- le quote di fondo regionale per qualsiasi motivo non assegnate nell’anno precedente.

 

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4) Compensi per incarichi aggiuntivi

I compensi per incarichi aggiuntivi non inclusi fra quelli che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, come previsto dall’articolo 26, comma 1, del C.C.N.L. del 17 ottobre 2001, spettanti e quantificabili a partire dal 23 settembre 2002, data di sottoscrizione del C.I.N., devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata, amministrato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Gli estremi per effettuare il versamento sono i seguenti:

Capo XIII, capitolo 3408, articolo 3.

 

La procedura di versamento e di riassegnazione viene qui appresso descritta. L’Amministrazione, l’ente o l’istituzione che deve corrispondere ad un dirigente scolastico un compenso per un incarico non incluso fra quelli obbligatori, disporrà il versamento in c/entrata di una somma pari al compenso lordo spettante, aumentato dell’I.R.A.P..

 

Il versamento della somma dovrà essere riferito al singolo dirigente scolastico - non sono, pertanto, ammessi versamenti collettivi o cumulativi - e nella causale del versamento dovranno essere indicati:

- cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;

- codice fiscale;

- sede di servizio e Ufficio scolastico regionale di appartenenza;

- periodo di riferimento.

 

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Servizio per gli affari economico-finanziari di questo Ministero provvederà ad effettuare la rilevazione di tutte le entrate affluite al suddetto capitolo e allo specifico articolo 3, riguardante i compensi dei dirigenti scolastici.

 

All’inizio dell’anno successivo, sempre a cura del citato Servizio, sarà richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze la riassegnazione, su base regionale, delle somme accertate, da imputare ai pertinenti capitoli di bilancio dei rispettivi Uffici scolastici regionali.

 

Dette riassegnazioni andranno ad integrare la dotazione del fondo a disposizione dei singoli Uffici scolastici regionali per essere utilizzate, ai sensi della disciplina contrattuale di riferimento.

 

 

Allegato: FAC-SIMILE di dichiarazione da utilizzare per i conguagli retributivi dei dirigenti scolastici

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Zucaro

 

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Scadenze di: dicembre 2024
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