Oggetto: Applicazione del C.C.N.L.
dell’1 marzo 2002 e del C.I.N. del 23
settembre 2002 per il personale dirigente scolastico.
A seguito delle istruzioni emanate in precedenza relativamente ai
contratti collettivi in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni,
elaborate d’intesa col Servizio Affari Economici e Finanziari.
1) Fondi regionali
I fondi regionali, come individuati e quantificati in sede di
contrattazione integrativa nazionale, costituiscono i limiti di impegno annui
entro i quali possono essere attribuite, ai dirigenti scolastici in servizio
in ciascun ambito regionale, le retribuzioni di posizione e le retribuzioni
di risultato a carico dei capitoli di spesa afferenti a stipendi per il
personale della scuola assunto a tempo indeterminato.
Essi, pertanto, non corrispondono a stanziamenti di nuovi capitoli a
carico dei quali ordinare pagamenti.
Considerata la non coincidenza dell’anno finanziario con l’anno
scolastico, risulta intuitivo che, in caso di cambiamento della sede di
servizio, il conferimento delle retribuzioni di posizione e di risultato
dovrà essere rapportato ai dodicesimi di pertinenza (di regola: 8/12mi -
4/12mi) delle eventuali diverse misure retributive spettanti.
Gli importi dei fondi regionali, descritti negli allegati al C.I.N. del 23
settembre 2002, sono stabiliti
al lordo spettante ai dipendenti e non comprendono, quindi, i contributi
previdenziali e l’I.R.A.P. a carico dello Stato.
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2) Conguagli retributivi
Le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’Economia e
delle Finanze sono già in possesso dei dati relativi alle indennità di
direzione percepite in misura fissa sugli stipendi del personale già
direttivo della scuola.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio e dei
necessari conguagli, codesti Uffici scolastici regionali dovranno acquisire
apposite certificazioni rilasciate dalle competenti istituzioni scolastiche,
orientativamente redatte secondo il fac-simile allegato alla presente, da
allegare ai provvedimenti con i quali viene attribuita agli interessati la
fascia di posizione.
Ciò consentirà ai detti Uffici ordinatori dei pagamenti di procedere al
recupero delle indennità di direzione a carattere variabile e delle indennità
accessorie per le scuole situate nelle aree a rischio eventualmente corrisposte
e rapportate al periodo successivo all’1 gennaio 2001.
Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità di indicare,
nell’apposito riquadro del fac-simile allegato, l’ammontare del compenso
lordo liquidato e della ritenuta previdenziale applicata (8,75% per ritenuta
Fondo pensione e 0,35% per ritenuta Fondo credito) al fine di consentire
all’Ufficio ordinatore dei pagamenti di applicare, sul lordo liquidato, anche
la ritenuta per Opera di previdenza (5,68% sul 100%), da trattenere e versare
in sede di conguaglio retributivo.
3) Registro di utilizzazione del fondo regionale
Gli Uffici scolastici regionali devono istituire e curare la tenuta di un
apposito registro di utilizzazione dei fondi regionali, sul quale iscrivere,
di anno in anno, l’importo complessivo del fondo regionale, i conferimenti
delle retribuzioni di posizione e di risultato, le eventuali disponibilità
residue, gli incrementi del fondo.
Detti incrementi possono provenire:
- dalle retribuzioni di anzianità del personale cessato nell’anno
immediatamente precedente (per i mesi successivi alla cessazione e fino al 31
dicembre dell’anno, nonché per l’intero anno successivo);
- gli incrementi derivanti dalle economie conseguenti a mancata o ridotta
corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato;
- gli incrementi derivanti dalla riassegnazione dei compensi per
incarichi aggiuntivi non riscuotibili direttamente dai Dirigenti scolastici;
- le quote di fondo regionale per qualsiasi motivo non assegnate
nell’anno precedente.
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4) Compensi per incarichi aggiuntivi
I compensi per incarichi aggiuntivi non inclusi fra quelli che il
dirigente scolastico è tenuto ad accettare, come previsto dall’articolo 26,
comma 1, del C.C.N.L. del
17 ottobre 2001, spettanti e
quantificabili a partire dal 23 settembre 2002, data di sottoscrizione del
C.I.N., devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione
dell’entrata, amministrato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Gli estremi per effettuare il versamento sono i seguenti:
Capo XIII, capitolo 3408, articolo 3.
La procedura di versamento e di riassegnazione viene qui appresso
descritta. L’Amministrazione, l’ente o l’istituzione che deve corrispondere
ad un dirigente scolastico un compenso per un incarico non incluso fra quelli
obbligatori, disporrà il versamento in c/entrata di una somma pari al
compenso lordo spettante, aumentato dell’I.R.A.P..
Il versamento della somma dovrà essere riferito al singolo dirigente
scolastico - non sono, pertanto, ammessi versamenti collettivi o cumulativi -
e nella causale del versamento dovranno essere indicati:
- cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;
- codice fiscale;
- sede di servizio e Ufficio scolastico regionale di appartenenza;
- periodo di riferimento.
Alla fine di ogni esercizio finanziario il Servizio per gli affari
economico-finanziari di questo Ministero provvederà ad effettuare la
rilevazione di tutte le entrate affluite al suddetto capitolo e allo
specifico articolo 3, riguardante i compensi dei dirigenti scolastici.
All’inizio dell’anno successivo, sempre a cura del citato Servizio, sarà
richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze la riassegnazione, su
base regionale, delle somme accertate, da imputare ai pertinenti capitoli di
bilancio dei rispettivi Uffici scolastici regionali.
Dette riassegnazioni andranno ad integrare la dotazione del fondo a
disposizione dei singoli Uffici scolastici regionali per essere utilizzate,
ai sensi della disciplina contrattuale di riferimento.
Allegato: FAC-SIMILE di dichiarazione da
utilizzare per i conguagli retributivi dei dirigenti scolastici
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Antonio Zucaro
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