Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica
Roma, 12 novembre 2004
Prot. n. 109/2004
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la legge 21
dicembre 1999, n. 508 di
riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e
musicale;
VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l’art.6, comma 2 il quale, fino all’entrata in vigore
di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di
Didattica della musica valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione
musicale nelle scuole e per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti
di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di
istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;
VISTI i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e
24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla
ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della
musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine
agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza degli
studenti;
CONSIDERATO che è in corso di definizione la
normativa generale in materia di formazione degli insegnanti, di cui all’art.5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VALUTATA l’opportunità di consentire agli
studenti, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e di
conservatorio, la possibilità di conseguire in un arco temporale abbreviato,
in relazione ai curricola formativi già acquisiti, il diploma di Didattica
della musica con valore abilitante;
ATTESA l’esigenza di garantire una omogeneità
di valutazione dei titoli abilitanti al fine di evitare disparità di
trattamento;
RITENUTO pertanto, di dover apportare alcune
modifiche all’ordinamento della Scuola di Didattica della musica;
ACQUISITO il parere del CNAM, espresso nelle
sedute del 30 settembre 2004 e del 26 ottobre 2004;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, che hanno attivato
nei loro ordinamenti la Scuola di Didattica della musica, possono ammettere
gli studenti iscritti, in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e del diploma di conservatorio, a sostenere gli esami per il
passaggio agli anni successivi, anche con cadenza semestrale, purchè
nell’arco del semestre sia stato completato il relativo percorso formativo.
2. Possono essere, comunque, ammessi a
sostenere l’esame finale abilitante gli studenti che abbiano completato
l’intero percorso formativo in un periodo temporale di almeno quattro
semestri.
3. Ai fini dell’ammissione all’esame finale è
necessario aver frequentato l’80% delle attività didattiche programmate per
ciascun semestre.
4. La frequenza del predetto percorso di studi è
incompatibile con la frequenza di altri corsi accademici o universitari,
anche di diverso livello, sia ordinamentali che sperimentali.
5. Le valutazioni degli esami e delle prove per
il conseguimento del diploma sono espresse in trentesimi anziché in decimi.
6. La Commissione per l’esame finale è
presieduta dal Direttore del Conservatorio o da un suo delegato ed è
composta dai docenti della Scuola di Didattica della musica e da un
rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
7. Per quanto non espressamente previsto col
presente decreto restano in vigore le norme dei DD.MM. 13 aprile 1992 e
24 settembre 1994.
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)
|